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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1920 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Tripolino, presso il cui studio a
Partinico (PA), via Pisa n. 25, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 14/04/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Trappeto (PA) il
26/07/1980 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. e con le allegate dichiarazioni sottoscritte depositate in sostituzione dell'udienza del giorno 11/06/2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 7467/2015 emessa da questo
Tribunale il 24/11/2015- 21/12/2015;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 14/04/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“
1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I coniugi assumono l'obbligo di comunicare reciprocamente ogni cambiamento di dimora.
3. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e, pertanto, ciascuno di essi sarà libero di fissare il proprio domicilio e/o residenza ove lo riterrà opportuno.
4. che la casa coniugale sita a Trappeto nella via Salamone n. 9 resta assegnata al sig.
, mentre la SI risiederà presso l'abitazione di Parte_2 Parte_1 sua esclusiva proprietà sita Trappeto nella via Leonardo Da Vinci n. 12.
5. Entrambi i ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi indennità e a qualsiasi forma di mantenimento, disponendo entrambi di redditi propri.
6. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio”.
Dall'unione coniugale sono nati due figli, oggi entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, come rappresentato dalle parti nel ricorso.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Trappeto (PA) il 26/07/1980 da , nata a [...] il Parte_1
19/03/1964 ( ) e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
(PA) il 01/08/1961 ( ), alle condizioni indicate nel ricorso C.F._2 congiunto del 14/04/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Trappeto al n. 16, parte II, serie A, dell'anno 1980).
3) Nulla sulle spese.
2 Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 12/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1920 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Tripolino, presso il cui studio a
Partinico (PA), via Pisa n. 25, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 14/04/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Trappeto (PA) il
26/07/1980 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. e con le allegate dichiarazioni sottoscritte depositate in sostituzione dell'udienza del giorno 11/06/2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 7467/2015 emessa da questo
Tribunale il 24/11/2015- 21/12/2015;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 14/04/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“
1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I coniugi assumono l'obbligo di comunicare reciprocamente ogni cambiamento di dimora.
3. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e, pertanto, ciascuno di essi sarà libero di fissare il proprio domicilio e/o residenza ove lo riterrà opportuno.
4. che la casa coniugale sita a Trappeto nella via Salamone n. 9 resta assegnata al sig.
, mentre la SI risiederà presso l'abitazione di Parte_2 Parte_1 sua esclusiva proprietà sita Trappeto nella via Leonardo Da Vinci n. 12.
5. Entrambi i ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi indennità e a qualsiasi forma di mantenimento, disponendo entrambi di redditi propri.
6. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio”.
Dall'unione coniugale sono nati due figli, oggi entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, come rappresentato dalle parti nel ricorso.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Trappeto (PA) il 26/07/1980 da , nata a [...] il Parte_1
19/03/1964 ( ) e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
(PA) il 01/08/1961 ( ), alle condizioni indicate nel ricorso C.F._2 congiunto del 14/04/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Trappeto al n. 16, parte II, serie A, dell'anno 1980).
3) Nulla sulle spese.
2 Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 12/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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