Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/02/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01061/2025REG.PROV.COLL.
N. 06644/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6644 del 2024, proposto da
R.O.E. - Raggruppamento Operativo Emergenze Colonna Mobile Nazionale Protezione Civile E.T.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elia Barbieri e Stefano Vinti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, non costituita in giudizio;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 7759 del 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Barbieri e Santo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
R.O.E. - Raggruppamento Operativo Emergenze Colonna Mobile Nazionale Protezione Civile E.T.S. ha impugnato la determinazione della Regione Lazio – Direzione Agenzia Regionale Protezione Civile del 29 novembre 2023, comunicata il 29 novembre 2023, recante cancellazione della ricorrente dall’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato Protezione Civile della Regione Lazio e diffida agli amministratori e titolari di incarichi operativi direttivi dell’Organizzazione cancellata dal ricoprire incarichi in altri soggetti iscritti nel medesimo Elenco per un quinquennio, nonché del Regolamento Regionale 18/2019, in parte qua, art. 11, comma 5, approvato con Deliberazione della G.R. 8 ottobre 2019, n. 713.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso con sentenza n. 7759 del 2024, appellata da R.O.E. per i seguenti motivi di diritto:
I. error in iudicando per violazione e falsa applicazione dei principi del giusto procedimento, e in particolare dei principi di fiducia, buona fede e collaborazione; violazione e falsa applicazione dei principi in materia di provvedimenti amministrativi afflittivi; manifesta illogicità e irragionevolezza; perplessità e inadeguatezza della motivazione; violazione dell’art. 2 della Costituzione; violazione dell’art. 118. della Costituzione;
II. error in iudicando per manifesto travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza; carenza di istruttoria e di motivazione; violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata disamina dei motivi di ricorso;
III. error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 11 del Regolamento regionale n. 18/2019; carenza di motivazione; violazione del principio di legalità e dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, gradualità e imparzialità; violazione dei principi di accessibilità e prevedibilità; violazione dei principi di fiducia, leale collaborazione e tutela dell’affidamento; violazione degli artt. 2, 3, 24, 97, 111, 113, 118 della Costituzione, 6 CEDU, 1 e 3 c.p.a.
Si è costituita per resistere all’appello la Regione Lazio.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 23 gennaio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto da R.O.E. - Raggruppamento Operativo Emergenze Colonna Mobile Nazionale Protezione Civile E.T.S. in qualità di associazione privata costituita da volontari e iscritta nel Registro della Regione Lazio con finalità ideali e altruistiche di primo soccorso e di gestione delle emergenze interne ed estere per la riforma della sentenza del Tar Lazio n. 7759 del 19 aprile 2024 di rigetto del ricorso volto all’annullamento della determinazione della Regione Lazio – Direzione Agenzia Regionale Protezione Civile del 29 novembre 2023, comunicata il 29 novembre 2023, recante cancellazione della ricorrente dall’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato Protezione Civile della Regione Lazio e diffida agli amministratori e titolari di incarichi operativi direttivi dell’Organizzazione cancellata dal ricoprire incarichi in altri soggetti iscritti nel medesimo Elenco per un quinquennio e del Regolamento Regionale n. 18/2019, in parte qua, art. 11, comma 5, approvato con Deliberazione della G.R. 8 ottobre 2019, n. 713.
L’avvio del procedimento era scaturito a seguito dell’intervento di c.d. scouting effettuato in Marocco, a seguito del terremoto ivi localizzatosi in data 8 settembre 2023, a titolo privato e diretto e non a nome e per conto di Agenzie Pubbliche - senza quindi alcun contributo pubblico, tenuto conto che il Governo del Marocco aveva rifiutato aiuti di altri Governi.
In particolare, nel provvedimento impugnato veniva testualmente contestato quanto segue:
“ In data 10/09/2023 andava in onda sull'emittente televisiva RAI 2, nel corso dell'edizione del telegiornale delle ore 20:30, un servizio giornalistico relativo agl’ineventi sismici che hanno colpito il Marocco, e che il predetto servizio veniva introdotto facendo riferimento alla presenza della protezione civile italiana; nel servizio veniva inquadrato ed intervistato il presidente dell'OdV R.O.E.- "Raggruppamento Operativo Emergenze Colonna Mobile Nazionale Protezione Civile", che indossava abbigliamento inequivocabilmente riconducibile al Servizio Nazionale della Protezione Civile; - sul sito internet dell'OdV R.O.E. veniva pubblicato un comunicato stampa nell'ambito del quale si dava conto della partenza di "un team" di Esperti del R.O.E. "Raggruppamento Operativo Emergenze Colonna Mobile di Protezione Civile" comprensivo di foto che ritraggono un appartenente alla citata OdV che espone il logo della Protezione Civile Nazionale, dà conto di attività di soccorso e predisposizione di strutture ricettive per gli sfollati e rappresentando il fabbisogno di tende, sacchi a pelo e coperte; il suddetto comunicato reca, in calce alla pagina, l'indicazione di un IBAN, del quale è indicato come beneficiario il R.O.E. e l'indicazione della causale "MISSIONE MAROCCO"; sempre sul sito internet della citata OdV sono presenti molteplici foto che ritraggono appartenenti alla OdV in argomento che indossano abbigliamento recante inequivocabili riferimenti (scritte e loghi) al Servizio Nazionale della Protezione Civile; sulla pagina facebook di "R.O.E. Protezione Civile", in data 10 settembre 2023 –ore 10:55 - veniva pubblicato un post nel quale si dà conto della partenza di "un team di Esperti del R.O.E. "Raggruppamento Operativo Emergenze Colonna Mobile di Protezione Civile"; nel suddetto post, dove sono presenti appartenenti alla citata OdV che indossano maglie con inequivocabili riferimenti al Servizio Nazionale della Protezione Civile, si dà conto di attività che sarebbero finalizzate a strutturare progetti di assistenza alla popolazione con le Autorità Locali; CONSIDERATO che nessuna attivazione della OdV R.O.E. è stata disposta da questa Agenzia per l'emergenza sismica in Marocco, con nota prot. 986672 dell' 11.09.2023 si procedeva a richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - se vi fosse stata attivazione da parte dello stesso; PRESO ATTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - riscontrava la predetta richiesta con nota acquisita al protocollo regionale in data 28/09/2023 con n. 1069823, evidenziando tra l'altro che: il Dipartimento della Protezione Civile non ha disposto alcuna attivazione del R.O.E; il R.O.E. ha svolto attività di protezione civile in assenza di qualsiasi autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni che regolano l'impegno del servizio nazionale di protezione civile all'estero, nonché in assenza delle tutele previste per i volontari di protezione civile impegnati in attività all'estero; l'autonoma iniziativa del R.O.E. ha determinato una reazione negativa delle Autorità marocchine nell'ambito delle interlocuzioni istituzionali con il Governo italiano per valutare il concorso del servizio nazionale della protezione civile; il comportamento del R.O.E assume una valenza disfunzionale nell'ambito del sistema di relazioni teso a valorizzare il ruolo del volontariato di protezione civile; l'utilizzo di loghi e scritte inequivocabilmente riferibili al servizio nazionale della protezione civile è del tutto incompatibile con l'asserita natura privata/turistica dell'iniziativa; contestualizzare la raccolta fondi nell'ambito di una attività (non autorizzata e contraria alle disposizioni vigenti) di protezione civile ingenera un erroneo convincimento che la stessa sia riferibile al Servizio Nazionale della Protezione Civile”;
[…]. RICORDATO che il regolamento regionale 14 ottobre 2019, n. 18, recante "Requisiti per l'iscrizione e modalità di gestione dell'Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni relative alla gestione dell'Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio)" all'art. 6, comma 2, elenca gli obblighi cui sono tenuti i soggetti iscritti nell'Elenco Territoriale e, in particolare: a) intervenire tempestivamente nell'emergenza esclusivamente su richiesta degli organi istituzionalmente competenti; m) adottare comportamenti ispirati a principi di lealtà, correttezza e collaborazione nei confronti delle istituzioni; n) svolgere la propria attività nell'osservanza della normativa vigente; r) assicurare ai volontari impegnati nell'attività di protezione civile condizioni di sicurezza adeguate in rapporto alla tipologia degli interventi da svolgere, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive fornite dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile; […] RILEVATO che: appare evidente come l'OdV R.O.E., attraverso le autonome iniziative assunte, e la reiterata e conclamata riferibilità delle stesse al Servizio Nazionale della Protezione Civile, abbia macroscopicamente violato le regole funzionali sopra richiamate; […] l'art. 11, comma 2, lett. c) del citato regolamento regionale n. 18/2019, prevede, quale causa di cancellazione dall'Elenco Territoriale, la "violazione da parte del soggetto iscritto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento. CONSIDERATO pertanto che ricorrono i presupposti per procedere d'ufficio alla cancellazione della Organizzazione denominata "Raggruppamento Operativo Emergenza Colonna Mobile Nazionale Protezione Civile O.N.L.U.S.", C.F. 97794040580, con sede in Roma, Via Bolognola n. 7, dall'Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio, al quale è iscritta con numero 489. […] DETERMINA Per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale della presente determinazione di procedere alla cancellazione dell'Organizzazione denominata "Raggruppamento Operativo Emergenza Colonna Mobile Nazionale Protezione Civile O.N.L.U.S.", C.F. 97794040580, con sede in Roma, Via Bolognola n. 7, dall'Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile della Regione Lazio, al quale è iscritta con numero 489; di diffidare gli amministratori e i titolari di incarichi operativi direttivi dell'Organizzazione cancellata dal ricoprire incarichi in altri soggetti iscritti nel succitato Elenco territoriale per un quinquennio, a decorrere dalla notifica presente provvedimento ”.
La sentenza ha respinto le censure della ricorrente, e cioè, in primo luogo, l’assunto della natura sanzionatoria del provvedimento e, quindi, della sua tardività, ritenendo essere invece un contrarius actus di quello di iscrizione - aventi entrambi natura amministrativa - conseguente al venir meno dei requisiti comportamentali richiesti dalla normativa nazionale e regionale.
Il Tar ha, poi, affermato la correttezza del provvedimento di cancellazione sul presupposto della violazione dell’art. 6 del regolamento regionale n. 18/23009 atteso che la: “ valutazione operata dall’amministrazione resistente non può dirsi posta in violazione del canone della c.d. credibilità logica (trattandosi di valutazione sindacabile solo in tal senso, pena la violazione del principio della separazione dei poteri) alla luce del filmato depositato agli atti del giudizio, nel quale infatti il responsabile del ROE – ossia una figura di vertice e non già un mero operatore – non risulta operare in modo inequivoco in via autonoma e in funzione di iniziativa del tutto disgiunta esclusiva dell’OdV piuttosto che in esecuzione di incarico e intervento autorizzato dall’Autorità di Protezione civile, ingenerandosi così obiettiva confusione, ambiguità e incertezza su natura e scopi dell’intervento ”.
Con il primo motivo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto carattere sanzionatorio al provvedimento di cancellazione di R.O.E. dall’Elenco Territoriale delle organizzazioni di Volontariato di Protezione civile della Regione Lazio.
Il R.O.E. deduce, in particolare, l’illegittimità del provvedimento per mancato rispetto del termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione di avvio del procedimento che, a suo parere, avrebbe natura perentoria, inerendo un procedimento di tipo sanzionatorio.
Con il secondo e terzo motivo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto, nei limiti del canone della c.d. credibilità logica, manifestamente irragionevole il provvedimento di cancellazione e nella parte in cui non ha individuato lo specifico obbligo comportamentale violato da R.O.E. ai sensi del regolamento regionale n. 18/2019.
L’appello va respinto, potendo le censure essere esaminate congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
Deve precisarsi, innanzitutto, che le Autorità di protezione civile regolamentano le modalità attraverso le quali le Organizzazioni di volontariato concorrono a soddisfare l’interesse pubblico di cui la Regione è titolare e per il cui perseguimento si avvale delle stesse, che sono “strutture operative”. Tale rigorosa regolamentazione, a partire dalla loro abilitazione con l’iscrizione nell’Elenco Territoriale di cui al r.r. n.18/2019 è, invero, imposta dalla delicatezza degli interessi coinvolti e dalla strumentalità della loro titolarità alla pubblica funzione.
Ne consegue che, per svolgere attività di protezione civile, è necessario che questa sia richiesta dalla pubblica Autorità competente (Dipartimento/Regione/Comune) e che da questa sia coordinata, non essendo possibile alcun intervento, ancorché volontario, senza che l’Autorità lo richieda e lo coordini.
Nell’ambito del volontariato di protezione civile, dunque, l’attività è sempre manifestazione di una funzione pubblica regolata da pubblici poteri, in quanto, per la rilevanza dell’assetto di interessi nell’ambito del sistema di protezione civile, anche una semplice inosservanza di disposizioni organizzative può generare pericolose conseguenze a danno dell’intero Servizio Nazionale di Protezione civile.
Come correttamente affermato dalla sentenza impugnata la cancellazione non è un provvedimento sanzionatorio, ma la necessaria e vincolata attività che consegue al venir meno dei requisiti di permanenza nell’elenco, atteso che il regolamento regionale n. 18/2019 non prevede sanzioni a carico delle organizzazioni di volontariato.
Ne consegue che il termine di conclusione del procedimento di cancellazione è di natura meramente ordinatoria, inerendo ad un contrarius actus rispetto a quello di iscrizione; ed invero, entrambi hanno natura amministrativa non sanzionatoria. Ciò risulta, del resto, evidente dalla mancanza di una espressa norma di legge che lo qualifichi come tale, atteso che, nell’ordinamento italiano, il carattere della perentorietà del termine può essere attribuito a una scadenza temporale solo da una espressa norma di legge, secondo il principio generale ricavabile dall’art. 152, comma 2, c.p.c. , secondo cui: “ i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori ”.
Solo la legge può collegare in via generale al decorso del tempo il mutamento di una situazione giuridica, sia esso un potere dell’amministrazione (perenzione), sia esso un diritto o una facoltà del privato (decadenza) (cfr. Cons. Stato, VI, 24 maggio 2019, n. 2289).
In assenza di specifica disposizione che espressamente preveda il termine come perentorio, comminando la perdita della possibilità di azione da parte dell’Amministrazione al suo spirare o la specifica sanzione della decadenza, il termine va inteso come meramente sollecitatorio o ordinatorio, e il suo superamento non determina l’illegittimità dell’atto.
E’ stato osservato in proposito che: “ I termini di conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, hanno, di norma, natura ordinatoria salvo che la legge di settore li qualifichi come perentori ” (Cons. Stato, VI, 25 maggio 2020, n. 3307).
Il regolamento n. 18/2019 non prevede fattispecie sanzionatorie per l’inosservanza delle previsioni contenute nello stesso, ma contempla esclusivamente condizioni per la permanenza nell’Elenco Territoriale.
Ed invero, così come l’attività di protezione civile, definita dall’art. 2 del d.lgs. n. 1/2018, può essere svolta dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco Territoriale solo su attivazione delle Autorità di protezione civile poiché risponde esclusivamente ad interessi generali, anche il procedimento di cancellazione è posto esclusivamente a tutela di interessi generali, non essendovi interessi individuali da tutelare.
Dalla lettura delle cause che, ai sensi dell’art. 11 del regolamento, determinano la cancellazione dall’Elenco Territoriale, emerge chiaramente come si tratti di evenienze che minano la credibilità dell’Autorità e della funzione pubblica di protezione civile. Le norme sono, dunque, poste a presidio della funzione di protezione civile e dell’interesse pubblico cui la stessa assolve.
Nella fattispecie in questione risultano quindi infondati gli assunti dell’appellante, che insiste sulla correttezza del suo intervento in territorio marocchino, sulla sproporzione del provvedimento di cancellazione e sulla genericità delle norme regionali (in particolare l’art. 6 del regolamento 18/2019) in punto di individuazione specifica dei comportamenti ritenuti lesivi degli obblighi imposti dalla vigente normativa.
Dall’esame della documentazione versata in atti emerge, invero, come l’appellante, in contrasto con le previsioni regolamentari, abbia utilizzato in diverse occasioni il logo della protezione civile nazionale (ad esempio apponendolo sulla manica delle magliette), anche ai fini di raccolta fondi.
Dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile del 6 agosto 2018, indirizzata a tutte le Organizzazioni di Volontariato, recante: “ Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione civile ”, risulta, invece, come, nell’ambito di eventi non riconducibili a scenari di protezione civile: “ E’ inoltre escluso l’utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile. A tal fine, per l’espletamento delle attività, i volontari dovranno indossare specifiche pettorine o idonei abiti, eventualmente forniti dall’organizzatore, in modo da essere chiaro che l’attività è svolta nell’ambito
dell’evento e non in qualità di volontariato di protezione civile. In questo ambito rientra anche l’eventuale partecipazione a titolo individuale di soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile da impiegare come ‘operatori di sicurezza’ da parte degli organizzatori delle manifestazioni, come individuati all’interno del paragrafo 8, punto 1, delle linee guida allegate alla richiamata circolare del Ministero dell’Interno del 18 luglio u.s. ”.
I volontari aderenti al R.O.E., al contrario, a causa del loro abbigliamento e delle attività poste in essere in territorio marocchino, hanno permesso la loro costante identificazione, anche da parte degli organi di informazione, con il servizio nazionale della protezione civile italiana.
Come affermato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile nella nota prot. n. 1068823 del 28 settembre 2023, l’intervento svolto in Marocco dal R.O.E. ha avuto spiacevoli e negative conseguenze sul piano diplomatico, atteso che interpretare il volontariato di protezione civile come autonoma e libera facoltà di svolgere attività che sono, invece, rigidamente regolamentate, anche sul piano delle relazioni diplomatiche, comporta la lesione della credibilità del Servizio nazionale della protezione civile e dell’equilibrio interno allo stesso.
Dalla suddetta nota risulta evidente che l’intervento dell’appellante in Marocco si è posto totalmente al di fuori da qualsiasi raccordo istituzionale e senza alcun rispetto delle regole, come provato dalla criticità che ciò ha determinato in ambito diplomatico.
Ed invero, il 10 settembre 2023 andava in onda sull’emittente televisiva RAI 2, nel corso dell’edizione del telegiornale delle ore 20.30, un servizio giornalistico relativo agli eventi sismici che hanno colpito il Marocco; il predetto servizio veniva introdotto facendo riferimento alla presenza della protezione civile italiana. Nello stesso veniva, tra l’altro, inquadrato ed intervistato il Presidente di R.O.E, il quale indossava abbigliamento inequivocabilmente riconducibile al Servizio Nazionale della Protezione Civile.
Anche sul sito internet e sulla pagina Facebook di R.O.E. veniva pubblicato un comunicato stampa nell’ambito del quale si dava conto della partenza di un “team di Esperti” del R.O.E., comprensivo di foto che ritraggono un appartenente esporre il logo della Protezione Civile Nazionale.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Reg. Regionale n. 18/2019 – recante “Requisiti per l’iscrizione e modalità di gestione dell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio. Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni relative alla gestione dell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio)” - vengono elencati gli obblighi cui sono tenuti i soggetti iscritti nell’Elenco Territoriale e, in particolare:
a) intervenire tempestivamente nell'emergenza esclusivamente su richiesta degli organi istituzionalmente competenti;
m) adottare comportamenti ispirati a principi di lealtà, correttezza e collaborazione nei confronti delle istituzioni;
n) svolgere la propria attività nell’osservanza della normativa vigente;
r) assicurare ai volontari impegnati nell’attività di protezione civile condizioni di sicurezza adeguate in rapporto alla tipologia degli interventi da svolgere, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive fornite dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.
L’art. 11, comma 2, lett. C), del citato regolamento regionale n. 18/2019 prevede, quale causa di cancellazione dall’Elenco Territoriale, la “ violazione da parte del soggetto iscritto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento ”.
Risulta, dunque, infondato quanto affermato dall’appellante in ordine alla mancata previsione della “cancellazione” tra le conseguenze previste in caso di uso non autorizzato del logo della Protezione Civile Nazionale e in ordine alla genericità dei motivi di diritto posti a base dello stesso.
Ed invero, l’appellante, attraverso le autonome iniziative assunte e la riferibilità delle stesse al Servizio Nazionale della Protezione Civile, ha violato le regole succitate, risultando, pertanto, smentiti anche gli assunti circa una pretesa violazione del principio di proporzionalità, gradualità, legalità, leale collaborazione, tutela costituzionale delle formazioni sociali.
Come correttamente osservato dal Tar, la valutazione operata dall’Amministrazione in merito ai comportamenti sopra descritti è esente da manifesta irragionevolezza e costituisce, quindi, scelta legittima alla luce della documentazione depositata in atti, dalla quale si evince che, effettivamente, il responsabile del ROE non risulta operare in modo inequivoco in via autonoma e in funzione di iniziativa del tutto esclusiva dell’organizzazione di volontariato piuttosto che in esecuzione di incarico e intervento autorizzato dall’Autorità di Protezione civile, ingenerandosi così obiettiva confusione, ambiguità e incertezza su natura e scopi dell’intervento.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, a conferma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, a conferma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della Regione Lazio, che si liquidano in euro 3000, oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Quadri | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO