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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/06/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2074/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente Relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2074/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MARINIELLO GIANCARLO
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
(P. IVA con il patrocinio dell'Avv. ANGIOLINI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO e dell'Avv. SANTICCIOLI PAOLO
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 758/2021, pubblicata il 24/09/2021, emessa dal Tribunale di Arezzo
CONCLUSIONI
In data 31/07/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'adita Corte di Appello, contrariis reiectis, così provvedere:
1. nel merito, in accoglimento del motivo di appello esposto nel presente atto, riformare la parte del provvedimento impugnato con cui il Tribunale di Arezzo respingeva la domanda di parte attrice opponente confermando l'esecutività del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n. 120-2017, emesso dal Tribunale di Arezzo, rendendolo esecutivo per un importo di pagina 1 di 16 euro 13.957,28 oltre interessi, con condanna alle spese processuali liquidate in Euro
7.254,00, oltre 15% per spese generali, I .V.A. e C.A.P. come per legge;
riformandola come segue:
- revoca e dichiara nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 120/2017;
- accerta e dichiara l'inadempimento della società in virtù delle difformità, dei CP_1 difetti e dei vizi riscontrati e meglio descritti nella relazione depositata dal Geom CP_2
- dichiarare operante, ai sensi del comma 3 dell'art. 1495 c.c. la garanzia per difformità e vizi della merce e riconosce il diritto del sig. al risarcimento dei danni subiti pari Parte_1 ad euro 14.605,92 oltre IVA;
- dichiara compensata la restante parte del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto;
- in conseguenza del comportamento della società il condanna quest'ultima Controparte_1 al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore del sig. quantificati in euro Parte_1
5.000,00;
Con vittoria di spese e competenze, di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'antescritta richiesta
Voglia condannare il sig. al solo pagamento dell'importo pari ad euro 13.957,28, Parte_1 con condanna alle spese di primo e secondo grado le società o quantomeno, Controparte_1 con compensazione integrale delle spese processuali”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto infondato e per l'effetto confermare la Parte_1 sentenza n. 758/2021 del Tribunale di Arezzo.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con sentenza n. 758/2021, il Tribunale di Arezzo respingeva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti della società Parte_1 Controparte_1 condannando al pagamento, in favore della società opposta, della somma ingiunta Parte_1 di € 13.957,28 oltre interessi e delle spese processuali.
La vicenda trae origine da un contratto per la fornitura e posa in opera di mobili in legno, concluso tra il e la società in data 4 ottobre 2013, le Parte_1 Controparte_1 pagina 2 di 16 suddette parti sottoscrivevano un preventivo indicante i vari lavori di falegnameria da effettuarsi ed il relativo prezzo (v. doc. 3 fasc. I grado ). I lavori venivano eseguiti e Parte_1 terminati a metà dell'anno 2015 e a fronte degli stessi il versava una serie di Parte_1 acconti per un importo finale complessivo di € 28.196,80.
In data 20 febbraio 2017, notificava al il decreto Controparte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 120/2017 per la somma complessiva di € 40.260,00,58 oltre accessori.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo il presentava opposizione con atto di Parte_1 citazione del 31 marzo 2017, eccependo la presenza di vizi e difformità ai mobili oggetto di compravendita, contestando altresì il quantum della pretesa creditoria che non teneva conto degli acconti versati pari a € 28.196,80. In particolare, il eccepiva in via Parte_1 riconvenzionale l'inadempimento contrattuale della società alla luce delle Controparte_1 difformità e dei vizi riscontrati nei beni mobili oggetto del negozio;
faceva valere la garanzia per vizi della cosa venduta ex art. 1495 comma 3 c.c. e chiedeva, di conseguenza, di dichiararsi compensato il credito vantato dalla società opposta.
Si costituiva, in data 15 luglio 2017, la società che riconosceva la Controparte_1 somma versata da parte opponente di € 28.196,80 e riduceva conseguentemente la propria pretesa ad € 16.563,20 oltre interessi legali dalla data della fattura fino all'effettivo saldo, contestando tuttavia i vizi dedotti dal proprio debitore rispetto alle opere di falegnameria eseguite.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali e lo svolgimento di CTU.
II. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 758/2021, così statuiva:
“a) Respinge le domande di parte attrice opponente Parte_1
b) Conferma l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 120-2017, emesso dal
Tribunale di Arezzo, rendendolo esecutivo per un importo di euro 13.957,28 oltre interessi;
c) Condanna parte attrice opponente, al pagamento in favore di Parte_1 parte convenuta opposta, della somma ingiunta di € 13.957,28 oltre Controparte_1 interessi;
d) Pone a carico di parte attrice opponente le spese processuali liquidate in Euro
7.254,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
f) Compensa in via definitiva le spese della CTU”.
pagina 3 di 16 Il Tribunale, innanzitutto, afferma che dalla ricostruzione dei fatti processuali emerge che il ha emesso, per la fornitura di causa, nei confronti del , due Controparte_1 Parte_1 fatture: la n. 31/14 a titolo di acconto per € 4.500,00 e la n. 44bis/2014 di € 40.260,00, pertanto l'importo totale dovuto è di € 44.760,00. Essendo poi incontestato che il Parte_1 abbia versato acconti per € 28.196,80, il primo giudice ritiene che l'importo da corrispondere dall'opponente sia di € 16.563,20.
Il giudice di prime cure, inoltre, attenendosi alle conclusioni del CTU, afferma che non vi
è stata sostanziale difformità tra quello che era stato commissionato e ciò che è stato realizzato tale da arrecare vizi o difetti ai beni. Ad ogni modo, detrae, dai suddetti € 16.563,20,
“i costi per l'eliminazione dei vizi quantificati dal CTU in € 2.605,92 (€ 2.136,00+iva)”.
Sulle difformità della scala in wengè, il Tribunale afferma poi che, sebbene la finitura delle scale fosse stata indicata nel preventivo iniziale con placcatura Corian 3 mm e fosse stata realizzata in Wengé con finitura 3 mm, nella dichiarazione resa da (legale Testimone_1 rappresentante del lo stesso riferisce che parte attrice, Controparte_1 Parte_1 rinunciava a tale rifinitura durante l'esecuzione dei lavori. Tale circostanza è avallata, ad avviso del primo giudice, dal pagamento da parte attrice della fattura n.31 del 17/09/2014 relativa proprio al rivestimento della scala in legno in wengé e dal fatto che né dagli atti di causa, né dalle deposizioni testimoniali si evince alcuna contestazione sulla tipologia di scala realizzata. Insomma, nessuno dei testi introdotti da parte attrice opponente ha indicato la difformità della tipologia di materiale della scala come difetto della fornitura e non vi è prova agli atti che parte opponente abbia denunciato tempestivamente la presenza di tale vizio.
Infine, il Tribunale ritiene che, una volta eccepita da parte opposta la tardività della denuncia ex art. 1495 c.c., sarebbe stato onere probatorio di parte attrice opponente
[...]
) dare prova della tempestività della stessa. In assenza di tale prova, dichiara il Pt_1 [...]
decaduto dall'azione di garanzia per vizi ex art. 1495 c.c. e, nel respingere tutte le sue Pt_1 domande, rende esecutivo il decreto ingiuntivo per un importo di € 13.957,28.
III. Con atto di citazione del 7 dicembre 2021, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di
[...]
Appello, , proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per cinque Controparte_1 motivi di appello:
1. “Inammissibilità della domanda “nuova” della società ; CP_1
2. “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1495 c.c. Errata valutazione degli atti ed pagina 4 di 16 esiti dell'istruttoria”;
3. “Errata valutazione della c.t.u. e violazione dell'art. 194 c.p.c. Violazione di legge in tema di onere della prova gravante sulla parte che eccepisce fatti estintivi/modificativi del diritto dedotto in giudizio”;
4. “Sulle spese di lite e temerarietà dell'azione della società il Violazione CP_1 dell'artt. 91 e 92 c.p.c.”;
5. “Sulla quantificazione delle spese di soccombenza”.
È stata dunque formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
C
(di seguito anche appellata) nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 20.12.2023, la Corte ha invitato le parti ad esperire un tentativo di mediazione, che ha avuto esito negativo.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 31.07.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello principale va parzialmente accolto, nei limiti di seguito precisati.
1. In via preliminare, si osserva che nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione innanzitutto la disciplina del codice del consumo. Infatti, “Nell'attuale assetto normativo della compravendita, ove ricorrano i presupposti individuati dall'art. 128 del
d,lgs. n. 206 del 2005 e, dunque, si tratti di vendita di "beni di consumo" (intendendosi per tale "qualsiasi bene mobile") operata da un soggetto qualificabile in termini di "venditore" alla stregua di tale disciplina speciale (e, cioè, "qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica
o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1"), trovano applicazione innanzitutto le norme del codice del consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal codice civile solo per quanto ivi non
pagina 5 di 16 previsto” (v. Sez. 2 - , Sentenza n. 13148 del 30/06/2020 (Rv. 658282 - 01) e conf. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 19979 del 19/07/2024).
Segnatamente, la compravendita in esame ha ad oggetto una scala e del mobilio vario
(rientranti nella definizione di “qualsiasi bene mobile”) alienati da una società che fornisce arredamento - e, quindi, un operatore commerciale – al , ossia una persona fisica, Parte_1 che l'aveva acquistata per ragioni personali. Pertanto, ricorrevano tutti i presupposti per l'applicazione delle norme consumeristiche. Tuttavia, nessuna delle parti in causa ha rilevato tale aspetto e in difetto di impugnazione, la qualificazione giuridica è coperta da giudicato interno. Quest'ultimo, invero, si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all'azione (qui, peraltro, conforme a quella sostenuta da ambo le parti) quando essa abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di proporre specifica impugnazione sul punto (v. Cass. sez. 1^ civ. 21.6.1974 n.
1834 rv 370040; Cass. sez. 2^ civ.
1.8.2013 n. 18427 rv 627588; Cass. sez. 2^ civ. ord.
19.12.2019 n. 34026).
Nella specie, dunque, si applicano le norme del codice civile.
Ciò premesso, occorre procedere all'esame dei singoli motivi di appello.
2. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per non aver tenuto conto del fatto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto non può far valere domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione.
La società avrebbe introdotto con la propria comparsa di costituzione in CP_1 sede di opposizione, senza formulare alcuna domanda riconvenzionale, una nuova fattura, la n. 31/2014 dell'importo di € 4.500,00. In particolare, la società dichiarava di voler agire per la maggior somma derivante tra il totale dovuto per la fornitura, “€ 44.760,00 (fatture 31/14 e n.
44bis/14 (comprensivo di trasporto e montaggio)” e gli acconti versati pari ad € 28.196,80, rinunciando al resto della domanda azionata in via monitoria.
La domanda nuova, dunque, consisterebbe nei € 4.500 di cui alla fattura n. 31/2014 (v. doc. 7 fasc. I grado ), che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente tenuto in Parte_1 considerazione.
2.1 Il motivo è infondato e va rigettato.
pagina 6 di 16 Il creditore opposto, in realtà, entro determinati limiti, può far valere domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione. Sul tema sono recentemente intervenute le Sezioni
Unite con la sentenza n. n. 26727 del 15/10/2024, dove si chiarisce che dall'avvio monitorio del contenzioso non deriva alcuna cristallizzazione delle facoltà difensive in termini di formazione del thema decidendum e, anche nel caso in cui la controparte opponente non abbia ampliato il thema decidendum (non proponendo alcuna domanda riconvenzionale) il soggetto che aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo può aggiungere pretese correlate a quella originaria nella propria comparsa di risposta. E ciò anche per ragioni di economia processuale. In tal modo, peraltro, non viene leso, mediante un novum, il diritto di difesa dell'opponente, in quanto egli, come accade di regola nel rito ordinario, ha tutto il procedimento di cognizione per esercitare il proprio suddetto diritto.
La Suprema Corte evidenzia che ritenere che l'opposto sia legittimato soltanto a proporre domanda riconvenzionale è un' “interpretazione restrittiva che non è più sostenibile, in quanto nella comparsa di costituzione l'opposto è legittimato a proporre non solo domande "reattive" stricto sensu - cioè riconvenzionali -, ma altresì domande che rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero sono domande aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse”. In sostanza, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta (v. Sez. U, Sentenza n. 26727 del 15/10/2024 (Rv. 672396 - 01).
2.2 Nella specie, la fattura n. 31/14 è stata prodotta in sede di opposizione dal
[...]
, opponente e odierno appellante, il quale sosteneva di averla pagata. A fronte di ciò, Pt_1 nella propria comparsa di costituzione, la società convenuta opposta affermava che si trattava di una prima fattura per i costi di trasporto e montaggio e, pur dando atto dei pagamenti effettuati dal , integrava la sua pretesa da € 40.260,00 a € 44.760,00. Parte_1
La società sostiene di non aver proposto alcuna domanda nuova o riconvenzionale, ma di aver esercitato il diritto, alla stessa spettante ex art. 1193 c.c., di dimostrare la corretta imputazione dei pagamenti eseguiti dal . Parte_1
Tuttavia, a ben vedere, la fattura di € 4.500 amplia il thema decidendum, in quanto la società, in comparsa di costituzione e risposta, varia la sua pretesa da € 40.260,00 ad €
pagina 7 di 16 44.760,00, modificando di fatto la domanda originaria e aggiungendo una pretesa (i €
4.500,00 per trasporto e montaggio) che non aveva richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo. Si tratta dunque di una domanda aggiuntiva rispetto a quella azionata in sede monitoria (a differenza di quanto sostenuto dalla società stessa) ma che comunque, alla luce della giurisprudenza sopracitata, risulta ammissibile, poiché trova fondamento nel medesimo interesse alla base della domanda originaria. Inoltre, è altresì verosimile che tale fattura di €
4.500 faccia parte del debito che il aveva nei confronti della società, poiché i € Parte_1
40.260,00 corrispondono all'importo del mobilio, indicato nel preventivo del 4.10.2013, comprensivo di IVA, al quale però andavano anche aggiunti, così come previsto espressamente nel preventivo firmato dal , i costi di trasporto e montaggio (ossia i Parte_1
€ 4.500).
Ad ogni modo, aderendo alla più recente giurisprudenza di legittimità, la nuova pretesa azionata dalla società in comparsa di costituzione in primo grado è ammissibile e, dunque, correttamente il Tribunale ne ha tenuto di conto.
3. Con il secondo motivo d'appello, il si duole della sentenza nella parte in Parte_1 cui ha ritenuto che egli non avesse fornito la prova delle condizioni per l'azione di cui all'art. 1495 c.c. Il Tribunale, infatti, ha affermato che non era stata fornita la prova da parte dell'acquirente (il ) della tempestiva denuncia dei vizi. Ad avviso dell'odierno Parte_1 appellante, invece, tale prova emergerebbe dalle testimonianze dei testi escussi all'udienza del
27.06.2019: e La sentenza di primo grado, dunque, Testimone_2 Testimone_3 sarebbe viziata per errore di valutazione dei contenuti istruttori.
L'appellante evidenzia inoltre che il legale rappresentante della società CP_1 riconosceva i vizi della fornitura con dichiarazione depositata in giudizio del 30.01.2020;
[...] pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere operante la garanzia per vizi a prescindere dalla tempestività della denuncia ex art. 1495 c.c.
4. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado abbia ritenuto esistente un accordo tra le parti per la finitura delle scale in wengé anziché in
. Il presunto accordo sulla realizzazione delle pedate delle scale in wengé, supposto dal CP_3 consulente d'ufficio ed avallato dal Giudice di prime cure, non avrebbe alcun fondamento, né giuridico né fattuale, poiché l'unico accordo certo ed indiscutibile sarebbe quello consacrato nel preventivo sottoscritto dalle parti in data 4.10.2013 ove si offriva “Pedate scale realizzate pagina 8 di 16 in legno multistrati fenolico spessore cm. 3 placcatura in Corian da mm 3” per l'importo pari ad € 12.000,00.
Ad avviso dell'appellante, il consulente d'Ufficio giustificava erroneamente la difforme fornitura con un accordo ipotetico tra le parti in sede di esecuzione dei lavori, poiché nella fattura n. 31 del 17.09.2014 veniva indicata la dicitura “acconto per rivestimento scale wenge”. Tuttavia, la fattura è atto unilaterale che non costituisce prova dell'esistenza del credito, né del suo contenuto, che doveva quindi esser dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dal creditore opposto, dimostrazione che non è stata fornita. Spettava insomma alla società provare il presunto accordo sulla diversa fornitura pattuita. Il CP_1 [...]
, dunque, pretende anche la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi relativi alla Pt_1 scala.
5. I due motivi devono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
5.1 Preme innanzitutto osservare che, sebbene il giudice di primo grado abbia dichiarato decaduto il dalla garanzia per vizi, poi ha comunque detratto, Parte_1 dall'importo dovuto da quest'ultimo alla società, i costi per l'eliminazione dei vizi come quantificati dal CTU.
Il Tribunale, infatti, afferma: “La conclusione cui si perviene, nel caso di specie, è che non vi sia stata sostanziale difformità tra quello che era stato commissionato e ciò che è stato realizzato tale da arrecare vizi o difetti ai beni acquistati e posti in opera. Pur non riscontrando né vizi né difetti, ma solo difformità, il CTU procede a quantificare il costo delle suddette difformità […] Parte attrice opponente Sig. ha agito in opposizione Parte_1 anche al fine di far valere la garanzia per vizi di cui all'art. 1490 c.c. e seg. non fornendo tuttavia la prova delle condizioni per l'azione di cui all'art. 1495 c.c. […] Sarebbe stato onere probatorio di parte attrice opponente una volta eccepita da parte opposta la tardività della denuncia, di dare prova della tempestività della stessa. In assenza di tale prova parte attrice opponente dovrà essere dichiarata decaduta dall'azione di garanzia per vizi ex art. 1495 c.c.
[…] Riconoscendo che parte convenuta opposta ha versato acconti per € 28.196,80 e che pertanto dall'importo totale di € 44.760,00 residua una somma ancora da corrispondere dall'opponente di € 16.563,20, detratti da quest'ultima i costi per l'eliminazione dei vizi quantificati dal CTU in € 2.605,92 ( € 2.136,00+iva) , il residuo debito di parte attrice opponente ammonta a complessivi € 13.957,28”.
pagina 9 di 16 Tale aspetto è riconosciuto dallo stesso appellante (v. p. 10 dell'atto di citazione in appello) il quale, a ben vedere, concentra la sua doglianza soltanto sul mancato riconoscimento dei costi per l'eliminazione dei vizi della scala (v. conclusione a p. 13 atto di citazione). Il , peraltro, conclude proprio chiedendo di “dichiarare operante, ai Parte_1 sensi del comma 3 dell'art. 1495 c.c. la garanzia per difformità e vizi della merce e riconosce il diritto del sig. al risarcimento dei danni subiti pari ad euro 14.605,92 oltre Parte_1
IVA”. E dunque un “risarcimento” pari ai €2.605,92, già riconosciuti in primo grado, sommati ai €12.000,00 relativi alla sostituzione della scala.
Sebbene quindi il secondo ed il terzo motivo paiano avere un respiro generale sui vari vizi, in realtà si incentrano sulla scala. Pertanto, l'esame di cui è investita questa Corte, circa l'operare della garanzia per vizi ex artt. 1490, 1492 e 1495 c.c., ha ad oggetto unicamente la scala, essendo già stati riconosciuti in primo grado i €2.605,92 per gli altri vizi (su cui peraltro non vi è appello incidentale dell'appellata).
5.2 Ciò chiarito, ancor prima di valutare se vi sia prova di un accordo tra le parti per la scala in wengé (anziché in corian), occorre evidenziare che il , in sede di Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo e in appello, ha sempre richiamato gli artt. 1490 e 1495 c.c., senza tuttavia richiedere espressamente né la risoluzione del contratto, né l'actio quanti minoris. È necessario quindi precisare brevemente la qualificazione giuridica della domanda svolta dall'odierno appellante.
La garanzia per vizi disciplinata dagli artt. 1490 c.c. e ss. permette al compratore di domandare, in alternativa, o la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Sono le c.d.
“azioni edilizie”, sottoposte ad uno speciale regime temporale ex art. 1495 c.c. e che operano oggettivamente. Fermo restando comunque, per il compratore, la possibilità di domandare il risarcimento dei danni ex art. 1494 c.c., se il venditore è in dolo o colpa e sempre che il vizio abbia prodotto un danno. Nella compravendita, inoltre, la difformità materiale tra il bene oggetto del contratto ed il bene consegnato può configurare anche un'ipotesi di mancanza di qualità promesse ed essenziali (ex art. 1497 c.c.) o un aliud pro alio, ipotesi, quest'ultime che non ricorrono nel caso in esame.
Ora, in primo grado, il chiedeva: di accertare e dichiarare l'inadempimento Parte_1 della società in virtù delle difformità, dei difetti e dei vizi riscontrati;
di CP_1 dichiarare operante, ai sensi del comma 3 dell'art. 1495 c.c. la garanzia per difformità e vizi della merce e riconoscere il diritto al risarcimento dei danni subiti e per l'effetto, dichiarare pagina 10 di 16 compensata la restante parte del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto. Mentre, in questa sede, avanza le medesime conclusioni ma precisando l'entità del “risarcimento”:
“dichiarare operante, ai sensi del comma 3 dell'art. 1495 c.c. la garanzia per difformità e vizi della merce e riconosce il diritto del sig. al risarcimento dei danni subiti pari ad Parte_1 euro 14.605,92 oltre IVA”.
Innanzitutto, è evidente e pacifico che il non ha mai chiesto la risoluzione del Parte_1 contratto. In secondo luogo, la richiesta di compensazione e quella di “euro 14.605,92 oltre
IVA” risultano qualificabili come azione di riduzione del prezzo. L'appellante, infatti, non tratta queste domande come azioni di risarcimento del danno: non prova né parla del danno, né si riferisce mai all'art. 1494 c.c.. In particolare, la domanda di “risarcimento dei danni subiti pari ad euro 14.605,92 oltre IVA” è calcolata sommando i € 2.605,92 per i vizi (già riconosciuti in primo grado) e i € 12.000 per la sostituzione integrale della scala in wengé.
Non sta insomma chiedendo il risarcimento di un danno prodotto dal vizio (danno a cui non accenna mai) bensì domanda l'intera somma per eliminare i vizi. Tuttavia, nella disciplina codicistica della vendita (a differenza della normativa consumeristica) non è possibile richiedere né la sostituzione del bene né l'eliminazione dei vizi. L'unico strumento conservativo nella garanzia per vizi è la riduzione del prezzo. Di conseguenza, poiché il
[...]
non ha mai chiesto la risoluzione del contratto e considerato che la domanda non può Pt_1 essere interpretata come risarcimento del danno, deve ritenersi che il rimedio qui invocato dal sia l'unico altro rimedio previsto per il compratore in ipotesi di garanzia per vizi, Parte_1 ossia l'actio quanti minoris.
5.3 Tutto ciò premesso, con riguardo alla finitura della scala, risulta che non sia spirato il termine di decadenza previsto per la denuncia del vizio ex art. 1495 c.c., poiché è la stessa società ad ammettere che essa sia in wengé anziché in . CP_1 CP_3
Più nel dettaglio, il vizio della scala è stato scoperto in sede di CTU e accertato con la dichiarazione del 30.01.2020 della società stessa (v. allegato F alla CTU). Invero, la finitura della scala non era un vizio dedotto dal con il ricorso in opposizione, dove sul Parte_1 punto si lamentava: “(e) Pedate scale realizzate in legno multistrati fenolico spessore 3 cm con placcatura in Corian da 3 mm Disegni ad intreccio con mezza traccia a formare quadrati 2 x 2 cmdi cui alla voce “G” del preventivo” e la difformità materiale della rifinitura non era rilevata neppure nella relazione tecnica di parte (v. doc. 9 fasc. I grado ). Il Parte_1 vizio è stato scoperto dal in sede di CTU e, a seguito della dichiarazione della Parte_1
pagina 11 di 16 società del 30.01.2020, l'opponente depositava nota del 26 febbraio 2020 in cui, stante l'avvenuto riconoscimento, affermava di non voler proseguire l'indagine sui materiali della scala. Successivamente, si doleva del vizio alla prima udienza utile (il 1° dicembre 2020) alla udienza di precisazione delle conclusioni (note di trattazione scritta del 21 gennaio 2021) e in comparsa conclusionale.
Ebbene, poiché il termine di decadenza dalla garanzia per vizi occulti decorre solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza e della consistenza del vizio (v. ex plurimis Cass. n. 8183/2022) non può ritenersi che prima del riconoscimento, avvenuto il 30.01.2020, il avesse la certezza del diverso materiale Parte_1 utilizzato per la scala. Una volta avvenuto il riconoscimento poi, la denuncia non è più necessaria, ai sensi dell'art. 1495, secondo comma, c.c.. Pertanto, per quanto attiene al vizio della scala, il non può essere ritenuto decaduto dalla garanzia per vizi. Parte_1
5.4 La difformità materiale della scala rispetto al preventivo del 4.10.2013, sottoscritto dalle parti, risulta provata e pacifica. Alla luce di tale vizio, spettava al venditore che eccepisce il fatto modificativo provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In sostanza, era la società a dover dimostrare l'esistenza di un diverso accordo intercorso tra le parti per la modifica del materiale. Tuttavia, tale prova non è stata fornita.
È pur vero che nessuno dei testi ha indicato la difformità della tipologia di materiale della scala come difetto della fornitura e che parte opponente non ha denunciato sin da subito la presenza di tale vizio, ma ciò può essere avvenuto poiché il vizio era occulto, tanto che è stato scoperto in sede di CTU. Né può ritenersi che il avrebbe dovuto riconoscere Parte_1 prima facie il diverso materiale utilizzato.
Inoltre, la società evidenzia che sia nella fattura n. 31 del 17.09.2014, sia nella n. 44bis del 27.11.2014, era indicato che la scala sarebbe stata in wengé e il ha pagato (in Parte_1 parte) senza contestare tale aspetto. Ad avviso del Collegio, però, la sola mancata contestazione delle voci riportate in fattura non può essere ritenuta sufficiente a provare il diverso accordo tra le parti.
Non vi è prova, dunque, dell'accordo tra le parti per la scala in wengé anziché in corian.
Ne deriva che il secondo ed il terzo motivo di gravame risultano, nei limiti sopra illustrati, fondati.
5.5 L'actio quanti minoris per il vizio della scala è allora in parte da accogliere.
pagina 12 di 16 L'accoglimento della domanda come posta dall'appellante non può che essere parziale, in quanto riconoscere l'intera somma richiesta (€12.000) non comporterebbe una riduzione del prezzo, bensì, di fatto, la restituzione dell'intero costo della scala. È pur vero che vi è una difformità tra il bene pattuito e quello consegnato, ma si tratta di un vizio che dà al compratore il diritto di ottenere una riduzione sul prezzo e non la restituzione dell'intera prestazione. Pertanto, occorre ridurre il prezzo in via equitativa, accordando al Parte_1 una riduzione pari alla metà del costo della scala, ossia € 6.000.
6. Con il quarto e quinto motivo di appello, il si lamenta della statuizione Parte_1 sulle spese di primo grado.
L'appellante sostiene che “non ricorrendo alcuna soccombenza del sig. (o Parte_1 per lo meno ricorrendo soccombenza reciproca) il Giudice avrebbe dovuto condannare la società il lla refusione delle spese di lite o compensarle integralmente”. CP_1
Inoltre, il giudice avrebbe liquidato le spese di lite in favore della società al CP_1 di sopra degli importi previsti nei parametri tariffari del D.M. n. 55/2014, senza esporre alcuna argomentazione a sostegno della scelta operata. Il evidenzia poi che le Parte_1 spese dovute alla parte vittoriosa vanno liquidate in base al decisum (13.957,28) e non in base al petitum (44.760,00) (art. 5, comma primo, quarto periodo, d.m. 10.03.2015 n. 55); dunque, non avendo il giudice di prime cure provveduto a dettare alcuna apposita e specifica motivazione con riguardo alla scelta di liquidazione operata, anche la statuizione in ordine al quantum delle spese di lite dovrebbe ritenersi viziata.
6.1 I motivi sono, per quanto di ragione, fondati.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che vi fosse soccombenza del . Invero, Parte_1 nonostante i vizi riscontrati dalla CTU, il giudice di prime cure condannava l'attore opponente al pagamento del residuo debito, che risultava essere ancora di € 13.957,28. Non vi era, pertanto, una soccombenza reciproca, dato che la prestazione del – che aveva dato Parte_1 causa al processo – risultava ancora inadempiuta per più di €13.000.
Il motivo risulta da accogliere soltanto nella parte in cui evidenzia che il Tribunale ha liquidato le spese in base al petitum (scaglione da € 26.000 a € 52.000) anziché al decisum.
Come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014, infatti, quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddisfatta, il valore pagina 13 di 16 della causa va determinato sempre in base al "decisum", e non al "petitum" (v. anche Cass. n.
9237/2022); di conseguenza, avendo il Tribunale previsto una condanna di € 13.957,28, la liquidazione delle spese processuali avrebbe dovuto essere ancorata allo scaglione tra €5.201 e
€ 26.000. Per di più, la società, nel corso del giudizio di primo grado, aveva ridotto la propria pretesa ad € 16.563,20; pertanto, anche il petitum rientrava nello scaglione da €5.201 e €
26.000.
I motivi sono, dunque, da accogliere e le spese di primo grado devono essere rideterminate come indicato al § 9 (v. infra).
7. Occorre infine soffermarsi anche sulla richiesta di “risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. in favore del sig. quantificati in euro 5.000,00”. Parte_1
Il Collegio non ritiene sussistenti i presupposti della responsabilità ex art. 96 c.p.c., la quale richiede, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata (v. Cass. n. 19948/2023).
In particolare, la società non risulta complessivamente parte soccombente CP_1
e non ha agito in giudizio né con malafede, né in colpa grave, bensì per far valere una pretesa che, nonostante i vizi della fornitura, si è rivelata fondata, in quanto il non aveva Parte_1 adempiuto completamente alla propria prestazione.
Pertanto, la richiesta di una condanna ex art. 96 c.p.c. è del tutto infondata.
8. In definitiva, l'importo totale del credito vantato dalla società era di € CP_1
44.760,00. È pacifico che il ha già versato € 28.196,80 e che pertanto residuava Parte_1 una somma ancora da corrispondere di € 16.563,20, ai quali occorre detrarre (come già riconosciuto in primo grado) i vizi quantificati dal CTU in € 2.605,92 (€ 2.136,00+iva) nonché
i vizi della scala, valutati in via equitativa da Questa Corte in € 6.000. Il residuo debito del
[...]
ammonta quindi a complessivi € 7.957,28. Pt_1
9. La revisione delle statuizioni di merito impone alla Corte di rivedere il regime delle spese.
pagina 14 di 16 9.1 In esito al giudizio il risulta prevalentemente soccombente. Infatti, Parte_1 nonostante i vizi, la pretesa della società è risultata comunque fondata per € CP_1
7.957,28. Si reputa dunque congruo porre i 3/4 delle spese a carico dell'odierno appellante, lasciando il residuo quarto a carico dell'appellata.
La liquidazione degli interi, sui quali le parti calcoleranno le frazioni dovute, si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tutte le fasi (quella istruttoria in secondo grado dimezzata, tenuto conto della modesta attività di trattazione) parametri medi, valore di causa pari al decisum (scaglione tra €5.201 e € 26.000). Pertanto:
1^ grado: € 919,00 fase 1, € 777,00 fase 2, € 1.680,00 fase 3 ed € 1.701,00 fase 4, in tutto
€ 5.077,00 oltre accessori di legge indicati nel dispositivo;
2^ grado: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 921 fase 3 ed € 1.911,00 fase 4, in tutto €
4.887,00, oltre accessori di legge indicati nel dispositivo.
9.2 Quanto alle spese di CTU, dato i vizi riscontrati, pare opportuno confermare la statuizione di primo grado che ha compensato le spese di CTU.
9.3 Non sussistono, infine, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza n. 758/2021 emessa dal Tribunale di Arezzo e Controparte_1 pubblicata il 24.09.2021, in sua parziale corrispondente riforma, con conferma nel resto:
1.a) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 120-2017, emesso dal Tribunale di Arezzo;
1.b) condanna , al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1 della minor somma di € 7.957,28 oltre interessi;
1.c) condanna a rimborsare a ¾ delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali del primo grado, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2. condanna a rimborsare a ¾ delle spese Parte_1 Controparte_1 pagina 15 di 16 processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 4.887,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente estensore Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente Relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2074/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MARINIELLO GIANCARLO
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
(P. IVA con il patrocinio dell'Avv. ANGIOLINI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO e dell'Avv. SANTICCIOLI PAOLO
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 758/2021, pubblicata il 24/09/2021, emessa dal Tribunale di Arezzo
CONCLUSIONI
In data 31/07/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'adita Corte di Appello, contrariis reiectis, così provvedere:
1. nel merito, in accoglimento del motivo di appello esposto nel presente atto, riformare la parte del provvedimento impugnato con cui il Tribunale di Arezzo respingeva la domanda di parte attrice opponente confermando l'esecutività del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n. 120-2017, emesso dal Tribunale di Arezzo, rendendolo esecutivo per un importo di pagina 1 di 16 euro 13.957,28 oltre interessi, con condanna alle spese processuali liquidate in Euro
7.254,00, oltre 15% per spese generali, I .V.A. e C.A.P. come per legge;
riformandola come segue:
- revoca e dichiara nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 120/2017;
- accerta e dichiara l'inadempimento della società in virtù delle difformità, dei CP_1 difetti e dei vizi riscontrati e meglio descritti nella relazione depositata dal Geom CP_2
- dichiarare operante, ai sensi del comma 3 dell'art. 1495 c.c. la garanzia per difformità e vizi della merce e riconosce il diritto del sig. al risarcimento dei danni subiti pari Parte_1 ad euro 14.605,92 oltre IVA;
- dichiara compensata la restante parte del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto;
- in conseguenza del comportamento della società il condanna quest'ultima Controparte_1 al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore del sig. quantificati in euro Parte_1
5.000,00;
Con vittoria di spese e competenze, di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'antescritta richiesta
Voglia condannare il sig. al solo pagamento dell'importo pari ad euro 13.957,28, Parte_1 con condanna alle spese di primo e secondo grado le società o quantomeno, Controparte_1 con compensazione integrale delle spese processuali”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto infondato e per l'effetto confermare la Parte_1 sentenza n. 758/2021 del Tribunale di Arezzo.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con sentenza n. 758/2021, il Tribunale di Arezzo respingeva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti della società Parte_1 Controparte_1 condannando al pagamento, in favore della società opposta, della somma ingiunta Parte_1 di € 13.957,28 oltre interessi e delle spese processuali.
La vicenda trae origine da un contratto per la fornitura e posa in opera di mobili in legno, concluso tra il e la società in data 4 ottobre 2013, le Parte_1 Controparte_1 pagina 2 di 16 suddette parti sottoscrivevano un preventivo indicante i vari lavori di falegnameria da effettuarsi ed il relativo prezzo (v. doc. 3 fasc. I grado ). I lavori venivano eseguiti e Parte_1 terminati a metà dell'anno 2015 e a fronte degli stessi il versava una serie di Parte_1 acconti per un importo finale complessivo di € 28.196,80.
In data 20 febbraio 2017, notificava al il decreto Controparte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 120/2017 per la somma complessiva di € 40.260,00,58 oltre accessori.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo il presentava opposizione con atto di Parte_1 citazione del 31 marzo 2017, eccependo la presenza di vizi e difformità ai mobili oggetto di compravendita, contestando altresì il quantum della pretesa creditoria che non teneva conto degli acconti versati pari a € 28.196,80. In particolare, il eccepiva in via Parte_1 riconvenzionale l'inadempimento contrattuale della società alla luce delle Controparte_1 difformità e dei vizi riscontrati nei beni mobili oggetto del negozio;
faceva valere la garanzia per vizi della cosa venduta ex art. 1495 comma 3 c.c. e chiedeva, di conseguenza, di dichiararsi compensato il credito vantato dalla società opposta.
Si costituiva, in data 15 luglio 2017, la società che riconosceva la Controparte_1 somma versata da parte opponente di € 28.196,80 e riduceva conseguentemente la propria pretesa ad € 16.563,20 oltre interessi legali dalla data della fattura fino all'effettivo saldo, contestando tuttavia i vizi dedotti dal proprio debitore rispetto alle opere di falegnameria eseguite.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali e lo svolgimento di CTU.
II. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 758/2021, così statuiva:
“a) Respinge le domande di parte attrice opponente Parte_1
b) Conferma l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 120-2017, emesso dal
Tribunale di Arezzo, rendendolo esecutivo per un importo di euro 13.957,28 oltre interessi;
c) Condanna parte attrice opponente, al pagamento in favore di Parte_1 parte convenuta opposta, della somma ingiunta di € 13.957,28 oltre Controparte_1 interessi;
d) Pone a carico di parte attrice opponente le spese processuali liquidate in Euro
7.254,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
f) Compensa in via definitiva le spese della CTU”.
pagina 3 di 16 Il Tribunale, innanzitutto, afferma che dalla ricostruzione dei fatti processuali emerge che il ha emesso, per la fornitura di causa, nei confronti del , due Controparte_1 Parte_1 fatture: la n. 31/14 a titolo di acconto per € 4.500,00 e la n. 44bis/2014 di € 40.260,00, pertanto l'importo totale dovuto è di € 44.760,00. Essendo poi incontestato che il Parte_1 abbia versato acconti per € 28.196,80, il primo giudice ritiene che l'importo da corrispondere dall'opponente sia di € 16.563,20.
Il giudice di prime cure, inoltre, attenendosi alle conclusioni del CTU, afferma che non vi
è stata sostanziale difformità tra quello che era stato commissionato e ciò che è stato realizzato tale da arrecare vizi o difetti ai beni. Ad ogni modo, detrae, dai suddetti € 16.563,20,
“i costi per l'eliminazione dei vizi quantificati dal CTU in € 2.605,92 (€ 2.136,00+iva)”.
Sulle difformità della scala in wengè, il Tribunale afferma poi che, sebbene la finitura delle scale fosse stata indicata nel preventivo iniziale con placcatura Corian 3 mm e fosse stata realizzata in Wengé con finitura 3 mm, nella dichiarazione resa da (legale Testimone_1 rappresentante del lo stesso riferisce che parte attrice, Controparte_1 Parte_1 rinunciava a tale rifinitura durante l'esecuzione dei lavori. Tale circostanza è avallata, ad avviso del primo giudice, dal pagamento da parte attrice della fattura n.31 del 17/09/2014 relativa proprio al rivestimento della scala in legno in wengé e dal fatto che né dagli atti di causa, né dalle deposizioni testimoniali si evince alcuna contestazione sulla tipologia di scala realizzata. Insomma, nessuno dei testi introdotti da parte attrice opponente ha indicato la difformità della tipologia di materiale della scala come difetto della fornitura e non vi è prova agli atti che parte opponente abbia denunciato tempestivamente la presenza di tale vizio.
Infine, il Tribunale ritiene che, una volta eccepita da parte opposta la tardività della denuncia ex art. 1495 c.c., sarebbe stato onere probatorio di parte attrice opponente
[...]
) dare prova della tempestività della stessa. In assenza di tale prova, dichiara il Pt_1 [...]
decaduto dall'azione di garanzia per vizi ex art. 1495 c.c. e, nel respingere tutte le sue Pt_1 domande, rende esecutivo il decreto ingiuntivo per un importo di € 13.957,28.
III. Con atto di citazione del 7 dicembre 2021, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di
[...]
Appello, , proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per cinque Controparte_1 motivi di appello:
1. “Inammissibilità della domanda “nuova” della società ; CP_1
2. “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1495 c.c. Errata valutazione degli atti ed pagina 4 di 16 esiti dell'istruttoria”;
3. “Errata valutazione della c.t.u. e violazione dell'art. 194 c.p.c. Violazione di legge in tema di onere della prova gravante sulla parte che eccepisce fatti estintivi/modificativi del diritto dedotto in giudizio”;
4. “Sulle spese di lite e temerarietà dell'azione della società il Violazione CP_1 dell'artt. 91 e 92 c.p.c.”;
5. “Sulla quantificazione delle spese di soccombenza”.
È stata dunque formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
C
(di seguito anche appellata) nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 20.12.2023, la Corte ha invitato le parti ad esperire un tentativo di mediazione, che ha avuto esito negativo.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 31.07.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello principale va parzialmente accolto, nei limiti di seguito precisati.
1. In via preliminare, si osserva che nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione innanzitutto la disciplina del codice del consumo. Infatti, “Nell'attuale assetto normativo della compravendita, ove ricorrano i presupposti individuati dall'art. 128 del
d,lgs. n. 206 del 2005 e, dunque, si tratti di vendita di "beni di consumo" (intendendosi per tale "qualsiasi bene mobile") operata da un soggetto qualificabile in termini di "venditore" alla stregua di tale disciplina speciale (e, cioè, "qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica
o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1"), trovano applicazione innanzitutto le norme del codice del consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal codice civile solo per quanto ivi non
pagina 5 di 16 previsto” (v. Sez. 2 - , Sentenza n. 13148 del 30/06/2020 (Rv. 658282 - 01) e conf. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 19979 del 19/07/2024).
Segnatamente, la compravendita in esame ha ad oggetto una scala e del mobilio vario
(rientranti nella definizione di “qualsiasi bene mobile”) alienati da una società che fornisce arredamento - e, quindi, un operatore commerciale – al , ossia una persona fisica, Parte_1 che l'aveva acquistata per ragioni personali. Pertanto, ricorrevano tutti i presupposti per l'applicazione delle norme consumeristiche. Tuttavia, nessuna delle parti in causa ha rilevato tale aspetto e in difetto di impugnazione, la qualificazione giuridica è coperta da giudicato interno. Quest'ultimo, invero, si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all'azione (qui, peraltro, conforme a quella sostenuta da ambo le parti) quando essa abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di proporre specifica impugnazione sul punto (v. Cass. sez. 1^ civ. 21.6.1974 n.
1834 rv 370040; Cass. sez. 2^ civ.
1.8.2013 n. 18427 rv 627588; Cass. sez. 2^ civ. ord.
19.12.2019 n. 34026).
Nella specie, dunque, si applicano le norme del codice civile.
Ciò premesso, occorre procedere all'esame dei singoli motivi di appello.
2. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per non aver tenuto conto del fatto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto non può far valere domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione.
La società avrebbe introdotto con la propria comparsa di costituzione in CP_1 sede di opposizione, senza formulare alcuna domanda riconvenzionale, una nuova fattura, la n. 31/2014 dell'importo di € 4.500,00. In particolare, la società dichiarava di voler agire per la maggior somma derivante tra il totale dovuto per la fornitura, “€ 44.760,00 (fatture 31/14 e n.
44bis/14 (comprensivo di trasporto e montaggio)” e gli acconti versati pari ad € 28.196,80, rinunciando al resto della domanda azionata in via monitoria.
La domanda nuova, dunque, consisterebbe nei € 4.500 di cui alla fattura n. 31/2014 (v. doc. 7 fasc. I grado ), che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente tenuto in Parte_1 considerazione.
2.1 Il motivo è infondato e va rigettato.
pagina 6 di 16 Il creditore opposto, in realtà, entro determinati limiti, può far valere domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione. Sul tema sono recentemente intervenute le Sezioni
Unite con la sentenza n. n. 26727 del 15/10/2024, dove si chiarisce che dall'avvio monitorio del contenzioso non deriva alcuna cristallizzazione delle facoltà difensive in termini di formazione del thema decidendum e, anche nel caso in cui la controparte opponente non abbia ampliato il thema decidendum (non proponendo alcuna domanda riconvenzionale) il soggetto che aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo può aggiungere pretese correlate a quella originaria nella propria comparsa di risposta. E ciò anche per ragioni di economia processuale. In tal modo, peraltro, non viene leso, mediante un novum, il diritto di difesa dell'opponente, in quanto egli, come accade di regola nel rito ordinario, ha tutto il procedimento di cognizione per esercitare il proprio suddetto diritto.
La Suprema Corte evidenzia che ritenere che l'opposto sia legittimato soltanto a proporre domanda riconvenzionale è un' “interpretazione restrittiva che non è più sostenibile, in quanto nella comparsa di costituzione l'opposto è legittimato a proporre non solo domande "reattive" stricto sensu - cioè riconvenzionali -, ma altresì domande che rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero sono domande aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse”. In sostanza, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta (v. Sez. U, Sentenza n. 26727 del 15/10/2024 (Rv. 672396 - 01).
2.2 Nella specie, la fattura n. 31/14 è stata prodotta in sede di opposizione dal
[...]
, opponente e odierno appellante, il quale sosteneva di averla pagata. A fronte di ciò, Pt_1 nella propria comparsa di costituzione, la società convenuta opposta affermava che si trattava di una prima fattura per i costi di trasporto e montaggio e, pur dando atto dei pagamenti effettuati dal , integrava la sua pretesa da € 40.260,00 a € 44.760,00. Parte_1
La società sostiene di non aver proposto alcuna domanda nuova o riconvenzionale, ma di aver esercitato il diritto, alla stessa spettante ex art. 1193 c.c., di dimostrare la corretta imputazione dei pagamenti eseguiti dal . Parte_1
Tuttavia, a ben vedere, la fattura di € 4.500 amplia il thema decidendum, in quanto la società, in comparsa di costituzione e risposta, varia la sua pretesa da € 40.260,00 ad €
pagina 7 di 16 44.760,00, modificando di fatto la domanda originaria e aggiungendo una pretesa (i €
4.500,00 per trasporto e montaggio) che non aveva richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo. Si tratta dunque di una domanda aggiuntiva rispetto a quella azionata in sede monitoria (a differenza di quanto sostenuto dalla società stessa) ma che comunque, alla luce della giurisprudenza sopracitata, risulta ammissibile, poiché trova fondamento nel medesimo interesse alla base della domanda originaria. Inoltre, è altresì verosimile che tale fattura di €
4.500 faccia parte del debito che il aveva nei confronti della società, poiché i € Parte_1
40.260,00 corrispondono all'importo del mobilio, indicato nel preventivo del 4.10.2013, comprensivo di IVA, al quale però andavano anche aggiunti, così come previsto espressamente nel preventivo firmato dal , i costi di trasporto e montaggio (ossia i Parte_1
€ 4.500).
Ad ogni modo, aderendo alla più recente giurisprudenza di legittimità, la nuova pretesa azionata dalla società in comparsa di costituzione in primo grado è ammissibile e, dunque, correttamente il Tribunale ne ha tenuto di conto.
3. Con il secondo motivo d'appello, il si duole della sentenza nella parte in Parte_1 cui ha ritenuto che egli non avesse fornito la prova delle condizioni per l'azione di cui all'art. 1495 c.c. Il Tribunale, infatti, ha affermato che non era stata fornita la prova da parte dell'acquirente (il ) della tempestiva denuncia dei vizi. Ad avviso dell'odierno Parte_1 appellante, invece, tale prova emergerebbe dalle testimonianze dei testi escussi all'udienza del
27.06.2019: e La sentenza di primo grado, dunque, Testimone_2 Testimone_3 sarebbe viziata per errore di valutazione dei contenuti istruttori.
L'appellante evidenzia inoltre che il legale rappresentante della società CP_1 riconosceva i vizi della fornitura con dichiarazione depositata in giudizio del 30.01.2020;
[...] pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere operante la garanzia per vizi a prescindere dalla tempestività della denuncia ex art. 1495 c.c.
4. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado abbia ritenuto esistente un accordo tra le parti per la finitura delle scale in wengé anziché in
. Il presunto accordo sulla realizzazione delle pedate delle scale in wengé, supposto dal CP_3 consulente d'ufficio ed avallato dal Giudice di prime cure, non avrebbe alcun fondamento, né giuridico né fattuale, poiché l'unico accordo certo ed indiscutibile sarebbe quello consacrato nel preventivo sottoscritto dalle parti in data 4.10.2013 ove si offriva “Pedate scale realizzate pagina 8 di 16 in legno multistrati fenolico spessore cm. 3 placcatura in Corian da mm 3” per l'importo pari ad € 12.000,00.
Ad avviso dell'appellante, il consulente d'Ufficio giustificava erroneamente la difforme fornitura con un accordo ipotetico tra le parti in sede di esecuzione dei lavori, poiché nella fattura n. 31 del 17.09.2014 veniva indicata la dicitura “acconto per rivestimento scale wenge”. Tuttavia, la fattura è atto unilaterale che non costituisce prova dell'esistenza del credito, né del suo contenuto, che doveva quindi esser dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dal creditore opposto, dimostrazione che non è stata fornita. Spettava insomma alla società provare il presunto accordo sulla diversa fornitura pattuita. Il CP_1 [...]
, dunque, pretende anche la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi relativi alla Pt_1 scala.
5. I due motivi devono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
5.1 Preme innanzitutto osservare che, sebbene il giudice di primo grado abbia dichiarato decaduto il dalla garanzia per vizi, poi ha comunque detratto, Parte_1 dall'importo dovuto da quest'ultimo alla società, i costi per l'eliminazione dei vizi come quantificati dal CTU.
Il Tribunale, infatti, afferma: “La conclusione cui si perviene, nel caso di specie, è che non vi sia stata sostanziale difformità tra quello che era stato commissionato e ciò che è stato realizzato tale da arrecare vizi o difetti ai beni acquistati e posti in opera. Pur non riscontrando né vizi né difetti, ma solo difformità, il CTU procede a quantificare il costo delle suddette difformità […] Parte attrice opponente Sig. ha agito in opposizione Parte_1 anche al fine di far valere la garanzia per vizi di cui all'art. 1490 c.c. e seg. non fornendo tuttavia la prova delle condizioni per l'azione di cui all'art. 1495 c.c. […] Sarebbe stato onere probatorio di parte attrice opponente una volta eccepita da parte opposta la tardività della denuncia, di dare prova della tempestività della stessa. In assenza di tale prova parte attrice opponente dovrà essere dichiarata decaduta dall'azione di garanzia per vizi ex art. 1495 c.c.
[…] Riconoscendo che parte convenuta opposta ha versato acconti per € 28.196,80 e che pertanto dall'importo totale di € 44.760,00 residua una somma ancora da corrispondere dall'opponente di € 16.563,20, detratti da quest'ultima i costi per l'eliminazione dei vizi quantificati dal CTU in € 2.605,92 ( € 2.136,00+iva) , il residuo debito di parte attrice opponente ammonta a complessivi € 13.957,28”.
pagina 9 di 16 Tale aspetto è riconosciuto dallo stesso appellante (v. p. 10 dell'atto di citazione in appello) il quale, a ben vedere, concentra la sua doglianza soltanto sul mancato riconoscimento dei costi per l'eliminazione dei vizi della scala (v. conclusione a p. 13 atto di citazione). Il , peraltro, conclude proprio chiedendo di “dichiarare operante, ai Parte_1 sensi del comma 3 dell'art. 1495 c.c. la garanzia per difformità e vizi della merce e riconosce il diritto del sig. al risarcimento dei danni subiti pari ad euro 14.605,92 oltre Parte_1
IVA”. E dunque un “risarcimento” pari ai €2.605,92, già riconosciuti in primo grado, sommati ai €12.000,00 relativi alla sostituzione della scala.
Sebbene quindi il secondo ed il terzo motivo paiano avere un respiro generale sui vari vizi, in realtà si incentrano sulla scala. Pertanto, l'esame di cui è investita questa Corte, circa l'operare della garanzia per vizi ex artt. 1490, 1492 e 1495 c.c., ha ad oggetto unicamente la scala, essendo già stati riconosciuti in primo grado i €2.605,92 per gli altri vizi (su cui peraltro non vi è appello incidentale dell'appellata).
5.2 Ciò chiarito, ancor prima di valutare se vi sia prova di un accordo tra le parti per la scala in wengé (anziché in corian), occorre evidenziare che il , in sede di Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo e in appello, ha sempre richiamato gli artt. 1490 e 1495 c.c., senza tuttavia richiedere espressamente né la risoluzione del contratto, né l'actio quanti minoris. È necessario quindi precisare brevemente la qualificazione giuridica della domanda svolta dall'odierno appellante.
La garanzia per vizi disciplinata dagli artt. 1490 c.c. e ss. permette al compratore di domandare, in alternativa, o la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Sono le c.d.
“azioni edilizie”, sottoposte ad uno speciale regime temporale ex art. 1495 c.c. e che operano oggettivamente. Fermo restando comunque, per il compratore, la possibilità di domandare il risarcimento dei danni ex art. 1494 c.c., se il venditore è in dolo o colpa e sempre che il vizio abbia prodotto un danno. Nella compravendita, inoltre, la difformità materiale tra il bene oggetto del contratto ed il bene consegnato può configurare anche un'ipotesi di mancanza di qualità promesse ed essenziali (ex art. 1497 c.c.) o un aliud pro alio, ipotesi, quest'ultime che non ricorrono nel caso in esame.
Ora, in primo grado, il chiedeva: di accertare e dichiarare l'inadempimento Parte_1 della società in virtù delle difformità, dei difetti e dei vizi riscontrati;
di CP_1 dichiarare operante, ai sensi del comma 3 dell'art. 1495 c.c. la garanzia per difformità e vizi della merce e riconoscere il diritto al risarcimento dei danni subiti e per l'effetto, dichiarare pagina 10 di 16 compensata la restante parte del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto. Mentre, in questa sede, avanza le medesime conclusioni ma precisando l'entità del “risarcimento”:
“dichiarare operante, ai sensi del comma 3 dell'art. 1495 c.c. la garanzia per difformità e vizi della merce e riconosce il diritto del sig. al risarcimento dei danni subiti pari ad Parte_1 euro 14.605,92 oltre IVA”.
Innanzitutto, è evidente e pacifico che il non ha mai chiesto la risoluzione del Parte_1 contratto. In secondo luogo, la richiesta di compensazione e quella di “euro 14.605,92 oltre
IVA” risultano qualificabili come azione di riduzione del prezzo. L'appellante, infatti, non tratta queste domande come azioni di risarcimento del danno: non prova né parla del danno, né si riferisce mai all'art. 1494 c.c.. In particolare, la domanda di “risarcimento dei danni subiti pari ad euro 14.605,92 oltre IVA” è calcolata sommando i € 2.605,92 per i vizi (già riconosciuti in primo grado) e i € 12.000 per la sostituzione integrale della scala in wengé.
Non sta insomma chiedendo il risarcimento di un danno prodotto dal vizio (danno a cui non accenna mai) bensì domanda l'intera somma per eliminare i vizi. Tuttavia, nella disciplina codicistica della vendita (a differenza della normativa consumeristica) non è possibile richiedere né la sostituzione del bene né l'eliminazione dei vizi. L'unico strumento conservativo nella garanzia per vizi è la riduzione del prezzo. Di conseguenza, poiché il
[...]
non ha mai chiesto la risoluzione del contratto e considerato che la domanda non può Pt_1 essere interpretata come risarcimento del danno, deve ritenersi che il rimedio qui invocato dal sia l'unico altro rimedio previsto per il compratore in ipotesi di garanzia per vizi, Parte_1 ossia l'actio quanti minoris.
5.3 Tutto ciò premesso, con riguardo alla finitura della scala, risulta che non sia spirato il termine di decadenza previsto per la denuncia del vizio ex art. 1495 c.c., poiché è la stessa società ad ammettere che essa sia in wengé anziché in . CP_1 CP_3
Più nel dettaglio, il vizio della scala è stato scoperto in sede di CTU e accertato con la dichiarazione del 30.01.2020 della società stessa (v. allegato F alla CTU). Invero, la finitura della scala non era un vizio dedotto dal con il ricorso in opposizione, dove sul Parte_1 punto si lamentava: “(e) Pedate scale realizzate in legno multistrati fenolico spessore 3 cm con placcatura in Corian da 3 mm Disegni ad intreccio con mezza traccia a formare quadrati 2 x 2 cmdi cui alla voce “G” del preventivo” e la difformità materiale della rifinitura non era rilevata neppure nella relazione tecnica di parte (v. doc. 9 fasc. I grado ). Il Parte_1 vizio è stato scoperto dal in sede di CTU e, a seguito della dichiarazione della Parte_1
pagina 11 di 16 società del 30.01.2020, l'opponente depositava nota del 26 febbraio 2020 in cui, stante l'avvenuto riconoscimento, affermava di non voler proseguire l'indagine sui materiali della scala. Successivamente, si doleva del vizio alla prima udienza utile (il 1° dicembre 2020) alla udienza di precisazione delle conclusioni (note di trattazione scritta del 21 gennaio 2021) e in comparsa conclusionale.
Ebbene, poiché il termine di decadenza dalla garanzia per vizi occulti decorre solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza e della consistenza del vizio (v. ex plurimis Cass. n. 8183/2022) non può ritenersi che prima del riconoscimento, avvenuto il 30.01.2020, il avesse la certezza del diverso materiale Parte_1 utilizzato per la scala. Una volta avvenuto il riconoscimento poi, la denuncia non è più necessaria, ai sensi dell'art. 1495, secondo comma, c.c.. Pertanto, per quanto attiene al vizio della scala, il non può essere ritenuto decaduto dalla garanzia per vizi. Parte_1
5.4 La difformità materiale della scala rispetto al preventivo del 4.10.2013, sottoscritto dalle parti, risulta provata e pacifica. Alla luce di tale vizio, spettava al venditore che eccepisce il fatto modificativo provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In sostanza, era la società a dover dimostrare l'esistenza di un diverso accordo intercorso tra le parti per la modifica del materiale. Tuttavia, tale prova non è stata fornita.
È pur vero che nessuno dei testi ha indicato la difformità della tipologia di materiale della scala come difetto della fornitura e che parte opponente non ha denunciato sin da subito la presenza di tale vizio, ma ciò può essere avvenuto poiché il vizio era occulto, tanto che è stato scoperto in sede di CTU. Né può ritenersi che il avrebbe dovuto riconoscere Parte_1 prima facie il diverso materiale utilizzato.
Inoltre, la società evidenzia che sia nella fattura n. 31 del 17.09.2014, sia nella n. 44bis del 27.11.2014, era indicato che la scala sarebbe stata in wengé e il ha pagato (in Parte_1 parte) senza contestare tale aspetto. Ad avviso del Collegio, però, la sola mancata contestazione delle voci riportate in fattura non può essere ritenuta sufficiente a provare il diverso accordo tra le parti.
Non vi è prova, dunque, dell'accordo tra le parti per la scala in wengé anziché in corian.
Ne deriva che il secondo ed il terzo motivo di gravame risultano, nei limiti sopra illustrati, fondati.
5.5 L'actio quanti minoris per il vizio della scala è allora in parte da accogliere.
pagina 12 di 16 L'accoglimento della domanda come posta dall'appellante non può che essere parziale, in quanto riconoscere l'intera somma richiesta (€12.000) non comporterebbe una riduzione del prezzo, bensì, di fatto, la restituzione dell'intero costo della scala. È pur vero che vi è una difformità tra il bene pattuito e quello consegnato, ma si tratta di un vizio che dà al compratore il diritto di ottenere una riduzione sul prezzo e non la restituzione dell'intera prestazione. Pertanto, occorre ridurre il prezzo in via equitativa, accordando al Parte_1 una riduzione pari alla metà del costo della scala, ossia € 6.000.
6. Con il quarto e quinto motivo di appello, il si lamenta della statuizione Parte_1 sulle spese di primo grado.
L'appellante sostiene che “non ricorrendo alcuna soccombenza del sig. (o Parte_1 per lo meno ricorrendo soccombenza reciproca) il Giudice avrebbe dovuto condannare la società il lla refusione delle spese di lite o compensarle integralmente”. CP_1
Inoltre, il giudice avrebbe liquidato le spese di lite in favore della società al CP_1 di sopra degli importi previsti nei parametri tariffari del D.M. n. 55/2014, senza esporre alcuna argomentazione a sostegno della scelta operata. Il evidenzia poi che le Parte_1 spese dovute alla parte vittoriosa vanno liquidate in base al decisum (13.957,28) e non in base al petitum (44.760,00) (art. 5, comma primo, quarto periodo, d.m. 10.03.2015 n. 55); dunque, non avendo il giudice di prime cure provveduto a dettare alcuna apposita e specifica motivazione con riguardo alla scelta di liquidazione operata, anche la statuizione in ordine al quantum delle spese di lite dovrebbe ritenersi viziata.
6.1 I motivi sono, per quanto di ragione, fondati.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che vi fosse soccombenza del . Invero, Parte_1 nonostante i vizi riscontrati dalla CTU, il giudice di prime cure condannava l'attore opponente al pagamento del residuo debito, che risultava essere ancora di € 13.957,28. Non vi era, pertanto, una soccombenza reciproca, dato che la prestazione del – che aveva dato Parte_1 causa al processo – risultava ancora inadempiuta per più di €13.000.
Il motivo risulta da accogliere soltanto nella parte in cui evidenzia che il Tribunale ha liquidato le spese in base al petitum (scaglione da € 26.000 a € 52.000) anziché al decisum.
Come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014, infatti, quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddisfatta, il valore pagina 13 di 16 della causa va determinato sempre in base al "decisum", e non al "petitum" (v. anche Cass. n.
9237/2022); di conseguenza, avendo il Tribunale previsto una condanna di € 13.957,28, la liquidazione delle spese processuali avrebbe dovuto essere ancorata allo scaglione tra €5.201 e
€ 26.000. Per di più, la società, nel corso del giudizio di primo grado, aveva ridotto la propria pretesa ad € 16.563,20; pertanto, anche il petitum rientrava nello scaglione da €5.201 e €
26.000.
I motivi sono, dunque, da accogliere e le spese di primo grado devono essere rideterminate come indicato al § 9 (v. infra).
7. Occorre infine soffermarsi anche sulla richiesta di “risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. in favore del sig. quantificati in euro 5.000,00”. Parte_1
Il Collegio non ritiene sussistenti i presupposti della responsabilità ex art. 96 c.p.c., la quale richiede, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata (v. Cass. n. 19948/2023).
In particolare, la società non risulta complessivamente parte soccombente CP_1
e non ha agito in giudizio né con malafede, né in colpa grave, bensì per far valere una pretesa che, nonostante i vizi della fornitura, si è rivelata fondata, in quanto il non aveva Parte_1 adempiuto completamente alla propria prestazione.
Pertanto, la richiesta di una condanna ex art. 96 c.p.c. è del tutto infondata.
8. In definitiva, l'importo totale del credito vantato dalla società era di € CP_1
44.760,00. È pacifico che il ha già versato € 28.196,80 e che pertanto residuava Parte_1 una somma ancora da corrispondere di € 16.563,20, ai quali occorre detrarre (come già riconosciuto in primo grado) i vizi quantificati dal CTU in € 2.605,92 (€ 2.136,00+iva) nonché
i vizi della scala, valutati in via equitativa da Questa Corte in € 6.000. Il residuo debito del
[...]
ammonta quindi a complessivi € 7.957,28. Pt_1
9. La revisione delle statuizioni di merito impone alla Corte di rivedere il regime delle spese.
pagina 14 di 16 9.1 In esito al giudizio il risulta prevalentemente soccombente. Infatti, Parte_1 nonostante i vizi, la pretesa della società è risultata comunque fondata per € CP_1
7.957,28. Si reputa dunque congruo porre i 3/4 delle spese a carico dell'odierno appellante, lasciando il residuo quarto a carico dell'appellata.
La liquidazione degli interi, sui quali le parti calcoleranno le frazioni dovute, si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tutte le fasi (quella istruttoria in secondo grado dimezzata, tenuto conto della modesta attività di trattazione) parametri medi, valore di causa pari al decisum (scaglione tra €5.201 e € 26.000). Pertanto:
1^ grado: € 919,00 fase 1, € 777,00 fase 2, € 1.680,00 fase 3 ed € 1.701,00 fase 4, in tutto
€ 5.077,00 oltre accessori di legge indicati nel dispositivo;
2^ grado: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 921 fase 3 ed € 1.911,00 fase 4, in tutto €
4.887,00, oltre accessori di legge indicati nel dispositivo.
9.2 Quanto alle spese di CTU, dato i vizi riscontrati, pare opportuno confermare la statuizione di primo grado che ha compensato le spese di CTU.
9.3 Non sussistono, infine, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza n. 758/2021 emessa dal Tribunale di Arezzo e Controparte_1 pubblicata il 24.09.2021, in sua parziale corrispondente riforma, con conferma nel resto:
1.a) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 120-2017, emesso dal Tribunale di Arezzo;
1.b) condanna , al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1 della minor somma di € 7.957,28 oltre interessi;
1.c) condanna a rimborsare a ¾ delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali del primo grado, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2. condanna a rimborsare a ¾ delle spese Parte_1 Controparte_1 pagina 15 di 16 processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 4.887,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente estensore Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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