Decreto 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 819/2025 R.G.
TRIBUNALE di FORLÌ
– Sezione Civile –
Il Giudice Designato dott. Danilo Maffa letto il ricorso ex artt. 633 e segg. c.p.c. iscritto al n° 819/2025 R.G. e presentato in data 8 aprile 2025 dall' ; Parte_1
esaminata la documentazione allegata da parte ricorrente;
ritenuta la propria competenza;
considerato che
nel procedimento monitorio il Giudice è tenuto d'ufficio alla verifica dei presupposti, sostanziali e processuali, generali e specifici, provvedendo al rigetto della domanda ai sensi dell'art. 640 co. 2° c.p.c. in caso di mancato riscontro anche di uno solo di essi;
rilevato che la fattispecie dedotta nel presente ricorso non rientra tra le ipotesi per le quali l'art. 633 c.p.c. prevede che il Giudice competente pronunci ingiunzione di pagamento atteso che la titolarità del credito asseritamente vantato dall' Parte_1
dovrà costituire oggetto di un più approfondito accertamento,
[...]
incompatibile con la sommarietà del presente procedimento monitorio, e che pertanto fanno difetto i requisiti della certezza, della liquidità nonché della esigibilità del credito;
considerato in termini generali che ai sensi dei primi due commi dell'art. 32 del R.D. del 28 aprile 1938 n° 1165 “Gli istituti per case popolari - riconosciuti a sensi di legge - nella ipotesi di mancato pagamento di rate di fitto, possono richiedere lo sfratto dell'inquilino moroso con ricorso al conciliatore, al pretore od al presidente del tribunale, rispettivamente competenti, a norma del codice di procedura civile, a conoscere dell'azione per pagamento e sfratto. Al ricorso dev'essere unita una dichiarazione del presidente dell'istituto il quale, sotto la sua personale responsabilità, attesti la morosità dell'inquilino e deve anche essere presentato il contratto di affitto debitamente registrato perché sia possibile fruire delle agevolazioni previste dall'art. 33”; evidenziato ciò posto che nel caso in esame l'asserito credito vantato dalla ricorrente risulta
1
inidonei a fornire valida prova del credito di complessivi € 2.490,57 asseritamente scaturente dal contratto di locazione del 2015 allegato al ricorso e dalle successive determine di proroga;
osservato altresì, quanto al necessario presupposto di liquidità del credito reclamato in sede monitoria, che le singole voci indicate nell'«estratto conto debito Acer Fc» prodotto sub doc.
n° 7) non trovano riscontro nelle clausole del contratto di locazione già sopra citato, per vero privo di specifici riferimenti numerici che consentano di verificare la correttezza dei calcoli elaborati dall'Azienda ricorrente;
rilevato ancora che il contratto sopra più volte citato non risulta sottoscritto dall'assegnatario dell'alloggio e che i documenti ulteriori e successivi (ai quali sembrerebbe doversi fare riferimento in ragione del periodo rispetto al quale parrebbe essere maturata la morosità del nucleo familiare di ) consistono in contratti di locazione Persona_1
asseritamente stipulati in forma orale [cfr. pagg. da 78 in poi del documento prodotto sub all.
n° 6)] e quindi senza dubbio privi di idonea valenza probatoria nella presente sede monitoria;
rilevato che ai sensi dell'art. 640, co. 2° seconda parte, c.p.c. “se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato”; ritenuto pertanto di dover rigettare la domanda monitoria proposta dall'Azienda ricorrente;
P.Q.M.
visto l'art. 640 co. 2° c.p.c., rigetta il ricorso;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Forlì, 9 aprile 2025
Il Giudice dott. Danilo Maffa
2