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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/04/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 854/2023
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 8/4/2025, alle ore 9.50, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. DIPASQUALE ANTONIO oggi sostituito Parte_1 C.F._1 dall'avv. ROBERTA VENTURA;
per , l'avv. MIRONE ANTONIO, oggi sostituito Parte_2 dall'avv. DAMIANO MOTTA;
per l'avv. GIOVANNI Controparte_1
DIZZIA, in sostituzione dell'avv. LIMITOLA;
per l'avv. VALENTINA CAPPELLO, in sostituzione dell'avv. DANILO Controparte_2
LOMBARDO
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di precisa le conclusioni come da atto di citazione e come da memoria ex Parte_1 art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.
L'avv. di precisa come da comparsa di costituzione e Parte_2 da successive memorie.
L'avv. di insiste in atti e chiede il rigetto dell'opposizione, con condanna CP_1 dell'opponente anche per la chiamata di terzo. Discute eccependo di non accettare il contraddittorio sull'eccezione di nullità fatta da parte opponente, come da memoria n. 3.
L'avv. precisa come da comparsa di costituzione e da prima memoria integrativa. Controparte_2
Chiede i termini ex art. 190 c.p.c., oppure note conclusionali.
L'avv. MOTTA si oppone in quanto richiesta irrituale.
Il giudice rappresenta alle parti che oggi era fissata per contestuale precisazione delle conclusioni, discussione e decisione e che pertanto non possono esser concessi termini ex 190 c.p.c.
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 854/2023 pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti DIPASQUALE Parte_1 C.F._1
ANTONIO e ABBRAMO FRANCESCA
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
MIRONE ANTONIO
(c.f./p.i.v.a. Controparte_1
) P.IVA_2 P.IVA_3
CONVENUTI OPPOSTI nonché
c.f. ) Controparte_2 P.IVA_4
TERZA CHIAMATA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(di seguito, e Parte_2 CP_3 Controparte_1
Contr (di seguito, opponendosi alla cartella di pagamento
[...]
29720210020755107002 e chiedendo, in via preliminare, la sospensione della stessa e la declaratoria del difetto di legittimazione dei convenuti ad agire nei confronti dell'opponente per mancanza di un valido titolo esecutivo nonché, nel merito, l'accertamento dell'insussistenza di un'obbligazione di garanzia dell'opponente o la relativa decadenza ai sensi dell'art. 1957, oltre che la declaratoria di nullità e/o di inefficacia della predetta cartella, con vittoria di spese di lite.
Allegava, a tal fine, che:
pagina 2 di 10 - la predetta cartella, con la quale gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 111.258,40 di cui euro 108.012,12 a titolo di “entrate coattive anno 2021”, euro 3.240,36 a titolo di “oneri di riscossione spettante a ” ed euro 5,88 a titolo di “diritti di notifica Parte_2 spettanti a ”, gli è stata notificata il 31/1-8/2/2023; Controparte_5
- la stessa è stata emessa in carenza dei presupposti fattuali e di diritto, essendo fondata esclusivamente sull'invito al pagamento n. 2069-129129 del 13/4/2021 in seno al quale la Controparte_6
ha, altresì, effettuato la comunicazione di surroga ex art. 1203 c.c.;
[...]
- come noto, l'accesso ai finanziamenti erogati da istituti di credito privati può essere agevolato dalla garanzia prevista dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 100 lettera a della l. 662/1996;
- l'art. 17 d.lgs. 46/1999 prevede, tuttavia, che il credito, di natura privatistica, derivante dell'inadempimento del finanziato, possa essere riscosso, con le forme dell'esecuzione esattoriale, previa formazione di un idoneo titolo esecutivo, non sussistente nel caso di specie;
- nessuna garanzia personale era stata prestata dall'opponente e, comunque, il creditore doveva ritenersi decaduto dal termine di cui all'art. 1957 c.c., per inerzia dello stesso.
Con comparsa di risposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese CP_3 di lite.
Deduceva, a tal fine, che:
- la procedura di riscossione era stata correttamente instaurata previa iscrizione a ruolo, non essendo necessaria alcuna precostituzione del titolo;
- non aveva la legittimazione passiva rispetto alle doglianze relative all'art. 1957 c.c. e CP_3 all'eventuale mancata prestazione di garanzia personale.
Concludeva, dunque, come sopra sintetizzato. Contr Con comparsa di risposta si costituiva altresì chiedendo, in via cautelare, il rigetto dell'istanza di sospensione, in via preliminare, la chiamata in causa di e, nel merito, di accertare il suo Controparte_2 difetto di legittimazione passiva, trattandosi di mero garante del finanziamento, e il rigetto dell'opposizione, in quanto infondato;
in via riconvenzionale subordinata all'accoglimento totale o parziale dell'avversa domanda per eventuale accertamento dell'intervenuta decadenza o vizi relativi al rapporto bancario intrattenuto tra l'impresa garantita, e chiedeva Parte_3 Controparte_2
Contr la condanna dell'istituto bancario a tenere indenne e manlevare e al pagamento di capitale e interessi maturati dalla stessa, con vittoria di spese di lite.
Deduceva, a tal fine, che:
pagina 3 di 10 - il Fondo di garanzia delle PMI istituito dalla l. 662/96, art. 2, co.100, lett. a), ha assunto l'impegno di interviene a copertura dell'importo garantito, in prima istanza, da Eurofidi società consortile di garanzia collettiva Fidi scpa ora liquidazione da settembre 2016 attraverso lo strumento della CP_7
“controgaranzia”, disciplinata dall'art. 3 del d.m. 20/6/2005, n. 18456, su operazione a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile concessa da già Controparte_8 [...]
Controparte_9
- Eurofidi deliberata il 5/8/2010 la concessione di una garanzia del 40% dell'importo del finanziamento di euro 300.000,00 richiesto da a presentava in data 24/8/2010 domanda Parte_3 CP_2 di ammissione alla controgaranzia del Fondo di Garanzia l.662/96;
- con delibera del 9/9/2010, il Comitato del Fondo di Garanzia ammetteva l'operazione di finanziamento all'intervento agevolativo del fondo di garanzia per le PMI concedendo una controgaranzia nella misura del 90% dell'importo garantito da Eurofidi;
- quindi, in data 24/01/11 erogava a l'importo di euro 300.000,00. Controparte_2 Parte_3
L'operazione finanziaria (n.055000-3732041) deliberata dalla banca finanziatrice il 14/9/2010, sottoscritta dall'impresa beneficiaria il 24/1/2011 (doc.4), era quindi assistita da:
▪ garanzia “a prima richiesta” concessa da Eurofi per 40% dell'importo del finanziamento;
▪ controgaranzia “a prima richiesta” concessa dal fondo di garanzia ex l. 662/96 per 90% dell'importo garantito dal Confidi;
▪ garanzia personale “a prima richiesta” prestata fino al limite di euro 300.000,00 dai tre soci della
[...]
(di cui l'opponente è socio di maggioranza con quote pari al 50%) per l'adempimento Parte_3 delle obbligazioni assunte da detta società verso (già assunte verso Controparte_2 Controparte_9
e in virtù di garanzie prestata con atti sottoscritti il 17/05/2005,
[...] Controparte_10 il 27/11/2001 ed il 20/12/1999);
- a seguito dell'inadempimento dell'impresa mutuataria, con raccomandata AR Controparte_2
n.14172008783 del 9/6/2011 recapitata il 17/06/11 (doc.8), comunicava a la revoca Parte_3 del finanziamento, intimandole di provvedere al pagamento di euro 304.510,01;
- quindi, inviava a Eurofidi il 1/7/2011 richiesta di escussione della garanzia Controparte_2 comunicando la revoca dell'affidamento. Con successiva del 16/07/2019 , quale mandataria Parte_4 di inviava a Eurofidi la diffida ad adempiere al pagamento delle somme garantite CP_2 allegando la dichiarazione resa ai sensi dell'art.H.4, parte III, delle disposizioni e operative, nella quale si attestava: la data della prima rata insoluta (30/4/11) e quella di revoca del finanziamento e dell'avvio delle procedure di recupero del credito (9/6/11), l'ammontare dell'esposizione debitoria (304.613,30)
pagina 4 di 10 alla data dell'escussione della garanzia del Confidi (01/07/11) e la somma dovuta dallo stesso
(121.845,32).
- stante il mancato pagamento da parte di Eurofidi delle somme dalla stessa garantite, Parte_4 nella sopra indicata qualità, ai sensi del paragrafo H.5 della parte III delle disposizioni operative, richiedeva il 28/7/2020 l'attivazione della garanzia del fondo ex L.662/96 allegando la documentazione comprovante l'avvio della procedura di recupero nei confronti del soggetto richiedente, la dichiarazione rilasciata da Eurofidi dell'efficacia e validità della garanzia di primo livello prestata e l'aggiornamento delle garanzie;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dal paragrafo H.5, parte III, delle disposizioni operative, il Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia in data 29/9/2020 (doc.14) deliberava la liquidazione della perdita ed rovvedeva ad erogare l'importo di euro 108.000,00 con Parte_5 valuta 30/1/2020 acquisendo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, co. 4, del d.m. 20/6/2005, per conto del Fondo, il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente per le somme erogate e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
- come stabilito dalla normativa di riferimento, l'esponente con comunicazione del 13/04/2021 (inviata agli indirizzi indicati dalla all'atto dell'attivazione della garanzia) informava l'impresa ed i CP_9 coobbligati solidali dell'avvenuta escussione della garanzia, dichiarava di surrogarsi ex lege a CP_2
invitando i debitori, in solido tra loro, nei limiti della garanzia da ciascuno prestata al pagamento
[...] dell'importo erogato nella misura indicata dal Consiglio di Gestione del Fondo oltre interessi legali maturati al 31/3/2021 (in totale euro 108.012,16 con valuta 31/3/2021) con avvertimento che, decorso inutilmente il termine di 15 gg dalla ricezione dell'avviso, il credito di natura pubblica sarebbe stato iscritto a ruolo e riscosso per il tramite dell'esattore pubblico, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 46/1999 e ss. mod., come già previsto dall'art. 9, co. 5, del d.lgs. 123/98, nonché come chiarito dall'art. 8-bis del d.l.
3/2015, con. mod. nella l. 33/2015;
- non essendo pervenuto alcun pagamento, rocedeva alla formazione del ruolo n. Parte_5
2021/1889, reso esecutivo il 30/7/2021, trasmesso all' incaricata, nella Parte_2 qualità di esattore pubblico, al recupero del predetto credito che provvedeva alla notifica della cartella di pagamento indicata in epigrafe, oggetto della presente opposizione;
- non vi era la necessità di una previa formazione di un distinto titolo esecutivo;
- l'opponente aveva sottoscritto espressamente garanzia personale, in favore della società finanziata,
Parte_3
pagina 5 di 10 - tale garanzia era “a prima richiesta”, costituente un “contratto autonomo di garanzia”, con deroga dell'art. 1957 c.c.;
- lo stesso termine, inoltre a seguito della normativa d'urgenza conseguente al Covid 19, con proroghe dei termini di decadenza e sospeso i termini di pagamento fino al 31/8/2021, doveva ritenersi comunque rispettato, essendo state avviate le procedure di recupero nei confronti di il 9- Parte_3
17/7/2021, dapprima con intimazione di pagamento e, successivamente, con attivazione della garanzia;
- la chiamata in causa di era necessaria a fronte delle doglianze sollevate dall'opponente Controparte_2 con riferimento alla mancanza di garanzia prestata in favore dell'istituto bancario e della sua decadenza.
Concludeva, dunque, come sopra riepilogato.
Autorizzata la chiamata in causa di si costituiva quest'ultima chiedendo la propria Controparte_2 estromissione dal processo, il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti e documentando di esser subentrata a (poi, dal 01.04.2008, Controparte_9 Controparte_8 fusa per incorporazione in doc. 5), come peraltro emerge dal decreto ingiuntivo Controparte_2 pronunciato nel termine di cui all'art. 1957 c.c. nei confronti di e non opposto. Parte_1
Il giudice istruttore, rigettata l'istanza di sospensione e, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di attività istruttoria, fissava la presente udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava a verbale la presente sentenza.
Nel merito
La domanda non è fondata.
L'art. 8-bis d.l. 3/2015, conv. con mod. dalla l. 33/2015, è norma speciale rispetto all'art. 21 d.lgs.
46/1999 e consente, come ormai affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, l'iscrizione a ruolo, anche senza previa formazione di un titolo esecutivo (quindi, anche senza dover emettere, ad es., Contr l'ingiunzione ex art. 2, r.d. cit.), del diritto di gestore del Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a, l.
662/1996, surrogata ex lege nel diritto di credito, dell'istituto bancario controgarantito dal Fondo, per la restituzione dei finanziamenti alle piccole e medie imprese (cfr., da ultima, rispetto ad una difforme pronuncia di merito, Cass. civ., sez. III, ord., 03-06-2024, n. 15485: “la decisione impugnata, laddove nega la possibilità di procedere alla iscrizione nei ruoli esattoriali del credito in surroga vantato dalla società ricorrente, in mancanza di un titolo esecutivo, non è, invece, conforme ai principi di diritto enunciati da questa stessa Corte, secondo i quali "in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la Controparte_11 nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune pagina 6 di 10 originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46 del 1999" (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023, Rv. 666687
- 01). In altri termini, la decisione impugnata non è conforme a diritto nella parte in cui considera il credito fatto valere dalla società ricorrente come un ordinario credito avente causa in un rapporto di diritto privato, mentre, al contrario, ad esso va riconosciuta natura pubblicistica, in quanto il suo riconoscimento ha lo scopo di fare "riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese", con conseguente ammissibilità del ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo per il suo recupero, anche in mancanza di un titolo esecutivo, in deroga all'art. 21 del decreto legislativo n. 46 del 1999”).
Inoltre, in disparte la natura eccezionale o meno della disposizione, il tenore letterale dell'art. 8-bis d.l.
3/2015, che riguarda le preteste di “restituzione” dei finanziamenti irrogati da parte degli istituti di credito garantiti dal Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a, l. 662/1996, si presta, in chiave interpretativa, a ricomprendere tanto i diritti di credito derivanti dalla revoca del beneficio per sopravvenuto riscontro del difetto dei requisiti, tanto quelli derivanti dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione del finanziamento ricevuto da parte del debitore esecutato (cfr., Cass. civ., sez. III, ord., 29-12-2023, n.
36513: “
1.2. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte d'appello non si discosta dal costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte. Varrà premettere che: a) il D.Lgs. n. 123 del 1998, riguarda gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, denominati
"interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi"; la garanzia prestata dal Fondo di garanzia, per il tramite della Banca del Mezzogiorno, ricade tra le agevolazioni oggetto del D.Lgs. richiamato;
b) il D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, art. 2, comma 4, prevede che "in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anzichè continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art.
1203 c.c., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 9, comma 5, la procedura esattoriale di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, così come sostituita dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17"; c) il D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, stabilisce che al recupero dei crediti di cui al medesimo decreto "si provvede con l'iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, comma 2, delle somme oggetto di restituzione, nonchè delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni"; d) per effetto del richiamo al pagina 7 di 10 D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, contenuto nel D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, art. 2, comma 4, il credito derivante dal finanziamento erogato, rimasto inadempiuto, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini della instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, prevedendo il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, ma "facendo salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge"; e) il D.L. n. 3 del 2015, art.
8-bis, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33 del
2015, sul Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, prevede che al recupero del credito "si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, e successive modificazioni" e che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla L. n. 662 del 1996, non solo nei confronti del beneficiario finale, ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie”).
Alle stesse conclusioni perviene oggi anche la giurisprudenza di merito dominante, sebbene talvolta come medio logico giuridico della decisione vi sia la qualificazione in termini pubblicistici del credito Contr vantato, ancorché a seguito di surroga, da e, di conseguenza, da (cfr., trib. Santa Maria CP_3
Capua Vetere, 9/7/2022, n. 2766; trib. Busto Arsizio, 24/6/2024, n. 812; trib. Salerno, 11/6/2024, n. 3187; app. Aquila, 4/6/2024, n. 752; app. Venezia, 30/5/2024, n. 1046; trib. Venezia, 10/6/2024, n. 1885; trib.
Napoli Nord, 20/5/2024, n. 2463; trib. Messina, 16/5/2024, n. 1289, anche sulla base della l.r. Sicilia
32/2000; app. Genova, 17/5/2024, n. 702; trib. Napoli, 15/5/2024, n. 5055; app. Catania, 11/10/2023, n.
1739. Contra, trib. Napoli, 6/6/2024, n. 5847, sull'asserita natura privata di tale credito e sulla rilevanza di tale natura ai fini della necessità di una previa precostituzione di un titolo in caso di inadempimento, per mancanza di formale provvedimento di revoca).
Nel caso di specie, è pacifico, in quanto allegato e non specificamente contestato, che Parte_3 abbia ricevuto, da un finanziamento per euro 300.000,00 (doc. 4 e 4-bis), assistito
[...] Controparte_2 dalla garanzia del confidi Eurofi, per il 40% dell'importo finanziato, dalla controgaranzia del Fondo di garanzia ex l. 662/1996 per il 90% del 40% garantito dal confidi (doc. 1-3) e, infine, dalla garanzia personale di (doc. 5-7). Parte_1
In particolare, con il contratto del 1999, 2001 e 2005, egli, in quanto socio della società finanziata, ha prestato garanzia personale anche per finanziamenti futuri, in favore della società garantita prima in favore di poi di entrambe fuse in Controparte_10 Controparte_9 CP_2
sino all'importo di euro 750.000,00 (doc. 5 come peraltro corroborato dal contegno
[...] CP_2 processuale di tutte le parti ex art. 116, co. 2, c.p.c., trattandosi di una questione, prima della predetta produzione, rilevata d'ufficio dal giudice). pagina 8 di 10 È peraltro irrilevante esaminare o meno la deroga di cui all'art. 1957 c.c. contenuta in tali contratti
(asseritamente contrastante con la delibera ABI, il cui accertamento può tutt'al più determinare la nullità parziale della relativa clausola), atteso che, ai fini dell'art. 1957 c.c., anche laddove non derogato, è sufficiente iniziare un'azione esecutiva contro il debitore per ovviare la decadenza. Nel caso di specie, è documentato che il creditore originario, poi surrogato (cfr., nella forma di , si fosse già Controparte_2 attivato con ricorso per decreto ingiuntivo in data 22/7/2011, quindi entro il termine semestrale dalla revoca del 9/6/2011 (cfr., decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo prodotto in atti). Inoltre, la prosecuzione dell'attività di recupero non è assoggettato ad alcun termine fisso, sicché deve ritenersi che la presente iniziativa processuale a soli tre anni dalla surroga, contrariamente a quando dedotto dall'opponente (mem. 183, co. 6, n. 1, 1° per., c.p.c.), non determina, in ogni caso, la decadenza del surrogante opposto, anche in ragione della complessità delle vicende che si sono succedute, dei plurimi contratti, anche di garanzia, e, pertanto, comportanti la necessità di un esame della complessiva vicenda e dei profili di successione nel diritto e di responsabilità non comuni.
Di conseguenza, a seguito dell'allegato inadempimento, l'onere della cui prova incombe sull'obbligato e dei suoi garanti, dell'escussione del fondo (doc. 12-14) e, soprattutto, della surroga legale esercitata da Contr in data 22/4/2020 nei diritti di deve ritenersi legittima l'iscrizione a ruolo e la Controparte_2 trasmissione dello stesso ad per l'avvio della procedura di riscossione. CP_3
L'opposizione deve essere, pertanto, rigettata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
(c.f. ). Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. C.F._1
55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50% quanto alla fase di trattazione e decisionale per mancanza di attività istruttoria e di concessione e redazione delle comparse e repliche ex art. 190 Contr c.p.c., si liquidano in euro 3.895,05 per compensi, in favore di e , oltre CP_3 CP_2 rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 759,00 per esborsi, in Contr favore della sola
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da (c.f. ) contro la Parte_1 C.F._1 cartella di pagamento 29720210020755107002 e nei confronti di Controparte_5
(c.f. ) e
[...] P.IVA_1 Controparte_1
(c.f./p.i.v.a. ), con la chiamata in causa di
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
c.f. ); Controparte_2 P.IVA_4
pagina 9 di 10 • condanna, altresì, (c.f. ) a rimborsare ad Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. le spese di lite, che si liquidano in euro 3.895,05 Parte_2 P.IVA_1 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
• condanna, altresì, (c.f. ) a rimborsare a Parte_1 C.F._1
(c.f./p.i.v.a. Controparte_1 P.IVA_2
) le spese di lite, che si liquidano in euro 3.895,05 per compensi, oltre rimborso forfettario P.IVA_3 nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 759,00 per esborsi;
• condanna, infine, (c.f. ) a rimborsare ad Parte_1 C.F._1 CP_2
(c.f. ) le spese di lite, che si liquidano in euro 3.895,05 per compensi, oltre rimborso
[...] P.IVA_4 forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 759,00 per esborsi.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Ragusa, 8/4/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 8/4/2025, alle ore 9.50, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. DIPASQUALE ANTONIO oggi sostituito Parte_1 C.F._1 dall'avv. ROBERTA VENTURA;
per , l'avv. MIRONE ANTONIO, oggi sostituito Parte_2 dall'avv. DAMIANO MOTTA;
per l'avv. GIOVANNI Controparte_1
DIZZIA, in sostituzione dell'avv. LIMITOLA;
per l'avv. VALENTINA CAPPELLO, in sostituzione dell'avv. DANILO Controparte_2
LOMBARDO
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di precisa le conclusioni come da atto di citazione e come da memoria ex Parte_1 art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.
L'avv. di precisa come da comparsa di costituzione e Parte_2 da successive memorie.
L'avv. di insiste in atti e chiede il rigetto dell'opposizione, con condanna CP_1 dell'opponente anche per la chiamata di terzo. Discute eccependo di non accettare il contraddittorio sull'eccezione di nullità fatta da parte opponente, come da memoria n. 3.
L'avv. precisa come da comparsa di costituzione e da prima memoria integrativa. Controparte_2
Chiede i termini ex art. 190 c.p.c., oppure note conclusionali.
L'avv. MOTTA si oppone in quanto richiesta irrituale.
Il giudice rappresenta alle parti che oggi era fissata per contestuale precisazione delle conclusioni, discussione e decisione e che pertanto non possono esser concessi termini ex 190 c.p.c.
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 854/2023 pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti DIPASQUALE Parte_1 C.F._1
ANTONIO e ABBRAMO FRANCESCA
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
MIRONE ANTONIO
(c.f./p.i.v.a. Controparte_1
) P.IVA_2 P.IVA_3
CONVENUTI OPPOSTI nonché
c.f. ) Controparte_2 P.IVA_4
TERZA CHIAMATA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(di seguito, e Parte_2 CP_3 Controparte_1
Contr (di seguito, opponendosi alla cartella di pagamento
[...]
29720210020755107002 e chiedendo, in via preliminare, la sospensione della stessa e la declaratoria del difetto di legittimazione dei convenuti ad agire nei confronti dell'opponente per mancanza di un valido titolo esecutivo nonché, nel merito, l'accertamento dell'insussistenza di un'obbligazione di garanzia dell'opponente o la relativa decadenza ai sensi dell'art. 1957, oltre che la declaratoria di nullità e/o di inefficacia della predetta cartella, con vittoria di spese di lite.
Allegava, a tal fine, che:
pagina 2 di 10 - la predetta cartella, con la quale gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 111.258,40 di cui euro 108.012,12 a titolo di “entrate coattive anno 2021”, euro 3.240,36 a titolo di “oneri di riscossione spettante a ” ed euro 5,88 a titolo di “diritti di notifica Parte_2 spettanti a ”, gli è stata notificata il 31/1-8/2/2023; Controparte_5
- la stessa è stata emessa in carenza dei presupposti fattuali e di diritto, essendo fondata esclusivamente sull'invito al pagamento n. 2069-129129 del 13/4/2021 in seno al quale la Controparte_6
ha, altresì, effettuato la comunicazione di surroga ex art. 1203 c.c.;
[...]
- come noto, l'accesso ai finanziamenti erogati da istituti di credito privati può essere agevolato dalla garanzia prevista dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 100 lettera a della l. 662/1996;
- l'art. 17 d.lgs. 46/1999 prevede, tuttavia, che il credito, di natura privatistica, derivante dell'inadempimento del finanziato, possa essere riscosso, con le forme dell'esecuzione esattoriale, previa formazione di un idoneo titolo esecutivo, non sussistente nel caso di specie;
- nessuna garanzia personale era stata prestata dall'opponente e, comunque, il creditore doveva ritenersi decaduto dal termine di cui all'art. 1957 c.c., per inerzia dello stesso.
Con comparsa di risposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese CP_3 di lite.
Deduceva, a tal fine, che:
- la procedura di riscossione era stata correttamente instaurata previa iscrizione a ruolo, non essendo necessaria alcuna precostituzione del titolo;
- non aveva la legittimazione passiva rispetto alle doglianze relative all'art. 1957 c.c. e CP_3 all'eventuale mancata prestazione di garanzia personale.
Concludeva, dunque, come sopra sintetizzato. Contr Con comparsa di risposta si costituiva altresì chiedendo, in via cautelare, il rigetto dell'istanza di sospensione, in via preliminare, la chiamata in causa di e, nel merito, di accertare il suo Controparte_2 difetto di legittimazione passiva, trattandosi di mero garante del finanziamento, e il rigetto dell'opposizione, in quanto infondato;
in via riconvenzionale subordinata all'accoglimento totale o parziale dell'avversa domanda per eventuale accertamento dell'intervenuta decadenza o vizi relativi al rapporto bancario intrattenuto tra l'impresa garantita, e chiedeva Parte_3 Controparte_2
Contr la condanna dell'istituto bancario a tenere indenne e manlevare e al pagamento di capitale e interessi maturati dalla stessa, con vittoria di spese di lite.
Deduceva, a tal fine, che:
pagina 3 di 10 - il Fondo di garanzia delle PMI istituito dalla l. 662/96, art. 2, co.100, lett. a), ha assunto l'impegno di interviene a copertura dell'importo garantito, in prima istanza, da Eurofidi società consortile di garanzia collettiva Fidi scpa ora liquidazione da settembre 2016 attraverso lo strumento della CP_7
“controgaranzia”, disciplinata dall'art. 3 del d.m. 20/6/2005, n. 18456, su operazione a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile concessa da già Controparte_8 [...]
Controparte_9
- Eurofidi deliberata il 5/8/2010 la concessione di una garanzia del 40% dell'importo del finanziamento di euro 300.000,00 richiesto da a presentava in data 24/8/2010 domanda Parte_3 CP_2 di ammissione alla controgaranzia del Fondo di Garanzia l.662/96;
- con delibera del 9/9/2010, il Comitato del Fondo di Garanzia ammetteva l'operazione di finanziamento all'intervento agevolativo del fondo di garanzia per le PMI concedendo una controgaranzia nella misura del 90% dell'importo garantito da Eurofidi;
- quindi, in data 24/01/11 erogava a l'importo di euro 300.000,00. Controparte_2 Parte_3
L'operazione finanziaria (n.055000-3732041) deliberata dalla banca finanziatrice il 14/9/2010, sottoscritta dall'impresa beneficiaria il 24/1/2011 (doc.4), era quindi assistita da:
▪ garanzia “a prima richiesta” concessa da Eurofi per 40% dell'importo del finanziamento;
▪ controgaranzia “a prima richiesta” concessa dal fondo di garanzia ex l. 662/96 per 90% dell'importo garantito dal Confidi;
▪ garanzia personale “a prima richiesta” prestata fino al limite di euro 300.000,00 dai tre soci della
[...]
(di cui l'opponente è socio di maggioranza con quote pari al 50%) per l'adempimento Parte_3 delle obbligazioni assunte da detta società verso (già assunte verso Controparte_2 Controparte_9
e in virtù di garanzie prestata con atti sottoscritti il 17/05/2005,
[...] Controparte_10 il 27/11/2001 ed il 20/12/1999);
- a seguito dell'inadempimento dell'impresa mutuataria, con raccomandata AR Controparte_2
n.14172008783 del 9/6/2011 recapitata il 17/06/11 (doc.8), comunicava a la revoca Parte_3 del finanziamento, intimandole di provvedere al pagamento di euro 304.510,01;
- quindi, inviava a Eurofidi il 1/7/2011 richiesta di escussione della garanzia Controparte_2 comunicando la revoca dell'affidamento. Con successiva del 16/07/2019 , quale mandataria Parte_4 di inviava a Eurofidi la diffida ad adempiere al pagamento delle somme garantite CP_2 allegando la dichiarazione resa ai sensi dell'art.H.4, parte III, delle disposizioni e operative, nella quale si attestava: la data della prima rata insoluta (30/4/11) e quella di revoca del finanziamento e dell'avvio delle procedure di recupero del credito (9/6/11), l'ammontare dell'esposizione debitoria (304.613,30)
pagina 4 di 10 alla data dell'escussione della garanzia del Confidi (01/07/11) e la somma dovuta dallo stesso
(121.845,32).
- stante il mancato pagamento da parte di Eurofidi delle somme dalla stessa garantite, Parte_4 nella sopra indicata qualità, ai sensi del paragrafo H.5 della parte III delle disposizioni operative, richiedeva il 28/7/2020 l'attivazione della garanzia del fondo ex L.662/96 allegando la documentazione comprovante l'avvio della procedura di recupero nei confronti del soggetto richiedente, la dichiarazione rilasciata da Eurofidi dell'efficacia e validità della garanzia di primo livello prestata e l'aggiornamento delle garanzie;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dal paragrafo H.5, parte III, delle disposizioni operative, il Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia in data 29/9/2020 (doc.14) deliberava la liquidazione della perdita ed rovvedeva ad erogare l'importo di euro 108.000,00 con Parte_5 valuta 30/1/2020 acquisendo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, co. 4, del d.m. 20/6/2005, per conto del Fondo, il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente per le somme erogate e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
- come stabilito dalla normativa di riferimento, l'esponente con comunicazione del 13/04/2021 (inviata agli indirizzi indicati dalla all'atto dell'attivazione della garanzia) informava l'impresa ed i CP_9 coobbligati solidali dell'avvenuta escussione della garanzia, dichiarava di surrogarsi ex lege a CP_2
invitando i debitori, in solido tra loro, nei limiti della garanzia da ciascuno prestata al pagamento
[...] dell'importo erogato nella misura indicata dal Consiglio di Gestione del Fondo oltre interessi legali maturati al 31/3/2021 (in totale euro 108.012,16 con valuta 31/3/2021) con avvertimento che, decorso inutilmente il termine di 15 gg dalla ricezione dell'avviso, il credito di natura pubblica sarebbe stato iscritto a ruolo e riscosso per il tramite dell'esattore pubblico, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 46/1999 e ss. mod., come già previsto dall'art. 9, co. 5, del d.lgs. 123/98, nonché come chiarito dall'art. 8-bis del d.l.
3/2015, con. mod. nella l. 33/2015;
- non essendo pervenuto alcun pagamento, rocedeva alla formazione del ruolo n. Parte_5
2021/1889, reso esecutivo il 30/7/2021, trasmesso all' incaricata, nella Parte_2 qualità di esattore pubblico, al recupero del predetto credito che provvedeva alla notifica della cartella di pagamento indicata in epigrafe, oggetto della presente opposizione;
- non vi era la necessità di una previa formazione di un distinto titolo esecutivo;
- l'opponente aveva sottoscritto espressamente garanzia personale, in favore della società finanziata,
Parte_3
pagina 5 di 10 - tale garanzia era “a prima richiesta”, costituente un “contratto autonomo di garanzia”, con deroga dell'art. 1957 c.c.;
- lo stesso termine, inoltre a seguito della normativa d'urgenza conseguente al Covid 19, con proroghe dei termini di decadenza e sospeso i termini di pagamento fino al 31/8/2021, doveva ritenersi comunque rispettato, essendo state avviate le procedure di recupero nei confronti di il 9- Parte_3
17/7/2021, dapprima con intimazione di pagamento e, successivamente, con attivazione della garanzia;
- la chiamata in causa di era necessaria a fronte delle doglianze sollevate dall'opponente Controparte_2 con riferimento alla mancanza di garanzia prestata in favore dell'istituto bancario e della sua decadenza.
Concludeva, dunque, come sopra riepilogato.
Autorizzata la chiamata in causa di si costituiva quest'ultima chiedendo la propria Controparte_2 estromissione dal processo, il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti e documentando di esser subentrata a (poi, dal 01.04.2008, Controparte_9 Controparte_8 fusa per incorporazione in doc. 5), come peraltro emerge dal decreto ingiuntivo Controparte_2 pronunciato nel termine di cui all'art. 1957 c.c. nei confronti di e non opposto. Parte_1
Il giudice istruttore, rigettata l'istanza di sospensione e, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di attività istruttoria, fissava la presente udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava a verbale la presente sentenza.
Nel merito
La domanda non è fondata.
L'art. 8-bis d.l. 3/2015, conv. con mod. dalla l. 33/2015, è norma speciale rispetto all'art. 21 d.lgs.
46/1999 e consente, come ormai affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, l'iscrizione a ruolo, anche senza previa formazione di un titolo esecutivo (quindi, anche senza dover emettere, ad es., Contr l'ingiunzione ex art. 2, r.d. cit.), del diritto di gestore del Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a, l.
662/1996, surrogata ex lege nel diritto di credito, dell'istituto bancario controgarantito dal Fondo, per la restituzione dei finanziamenti alle piccole e medie imprese (cfr., da ultima, rispetto ad una difforme pronuncia di merito, Cass. civ., sez. III, ord., 03-06-2024, n. 15485: “la decisione impugnata, laddove nega la possibilità di procedere alla iscrizione nei ruoli esattoriali del credito in surroga vantato dalla società ricorrente, in mancanza di un titolo esecutivo, non è, invece, conforme ai principi di diritto enunciati da questa stessa Corte, secondo i quali "in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la Controparte_11 nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune pagina 6 di 10 originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46 del 1999" (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023, Rv. 666687
- 01). In altri termini, la decisione impugnata non è conforme a diritto nella parte in cui considera il credito fatto valere dalla società ricorrente come un ordinario credito avente causa in un rapporto di diritto privato, mentre, al contrario, ad esso va riconosciuta natura pubblicistica, in quanto il suo riconoscimento ha lo scopo di fare "riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese", con conseguente ammissibilità del ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo per il suo recupero, anche in mancanza di un titolo esecutivo, in deroga all'art. 21 del decreto legislativo n. 46 del 1999”).
Inoltre, in disparte la natura eccezionale o meno della disposizione, il tenore letterale dell'art. 8-bis d.l.
3/2015, che riguarda le preteste di “restituzione” dei finanziamenti irrogati da parte degli istituti di credito garantiti dal Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a, l. 662/1996, si presta, in chiave interpretativa, a ricomprendere tanto i diritti di credito derivanti dalla revoca del beneficio per sopravvenuto riscontro del difetto dei requisiti, tanto quelli derivanti dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione del finanziamento ricevuto da parte del debitore esecutato (cfr., Cass. civ., sez. III, ord., 29-12-2023, n.
36513: “
1.2. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte d'appello non si discosta dal costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte. Varrà premettere che: a) il D.Lgs. n. 123 del 1998, riguarda gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, denominati
"interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi"; la garanzia prestata dal Fondo di garanzia, per il tramite della Banca del Mezzogiorno, ricade tra le agevolazioni oggetto del D.Lgs. richiamato;
b) il D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, art. 2, comma 4, prevede che "in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anzichè continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art.
1203 c.c., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 9, comma 5, la procedura esattoriale di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, così come sostituita dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17"; c) il D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, stabilisce che al recupero dei crediti di cui al medesimo decreto "si provvede con l'iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, comma 2, delle somme oggetto di restituzione, nonchè delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni"; d) per effetto del richiamo al pagina 7 di 10 D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, contenuto nel D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, art. 2, comma 4, il credito derivante dal finanziamento erogato, rimasto inadempiuto, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini della instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, prevedendo il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, ma "facendo salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge"; e) il D.L. n. 3 del 2015, art.
8-bis, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33 del
2015, sul Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, prevede che al recupero del credito "si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, e successive modificazioni" e che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla L. n. 662 del 1996, non solo nei confronti del beneficiario finale, ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie”).
Alle stesse conclusioni perviene oggi anche la giurisprudenza di merito dominante, sebbene talvolta come medio logico giuridico della decisione vi sia la qualificazione in termini pubblicistici del credito Contr vantato, ancorché a seguito di surroga, da e, di conseguenza, da (cfr., trib. Santa Maria CP_3
Capua Vetere, 9/7/2022, n. 2766; trib. Busto Arsizio, 24/6/2024, n. 812; trib. Salerno, 11/6/2024, n. 3187; app. Aquila, 4/6/2024, n. 752; app. Venezia, 30/5/2024, n. 1046; trib. Venezia, 10/6/2024, n. 1885; trib.
Napoli Nord, 20/5/2024, n. 2463; trib. Messina, 16/5/2024, n. 1289, anche sulla base della l.r. Sicilia
32/2000; app. Genova, 17/5/2024, n. 702; trib. Napoli, 15/5/2024, n. 5055; app. Catania, 11/10/2023, n.
1739. Contra, trib. Napoli, 6/6/2024, n. 5847, sull'asserita natura privata di tale credito e sulla rilevanza di tale natura ai fini della necessità di una previa precostituzione di un titolo in caso di inadempimento, per mancanza di formale provvedimento di revoca).
Nel caso di specie, è pacifico, in quanto allegato e non specificamente contestato, che Parte_3 abbia ricevuto, da un finanziamento per euro 300.000,00 (doc. 4 e 4-bis), assistito
[...] Controparte_2 dalla garanzia del confidi Eurofi, per il 40% dell'importo finanziato, dalla controgaranzia del Fondo di garanzia ex l. 662/1996 per il 90% del 40% garantito dal confidi (doc. 1-3) e, infine, dalla garanzia personale di (doc. 5-7). Parte_1
In particolare, con il contratto del 1999, 2001 e 2005, egli, in quanto socio della società finanziata, ha prestato garanzia personale anche per finanziamenti futuri, in favore della società garantita prima in favore di poi di entrambe fuse in Controparte_10 Controparte_9 CP_2
sino all'importo di euro 750.000,00 (doc. 5 come peraltro corroborato dal contegno
[...] CP_2 processuale di tutte le parti ex art. 116, co. 2, c.p.c., trattandosi di una questione, prima della predetta produzione, rilevata d'ufficio dal giudice). pagina 8 di 10 È peraltro irrilevante esaminare o meno la deroga di cui all'art. 1957 c.c. contenuta in tali contratti
(asseritamente contrastante con la delibera ABI, il cui accertamento può tutt'al più determinare la nullità parziale della relativa clausola), atteso che, ai fini dell'art. 1957 c.c., anche laddove non derogato, è sufficiente iniziare un'azione esecutiva contro il debitore per ovviare la decadenza. Nel caso di specie, è documentato che il creditore originario, poi surrogato (cfr., nella forma di , si fosse già Controparte_2 attivato con ricorso per decreto ingiuntivo in data 22/7/2011, quindi entro il termine semestrale dalla revoca del 9/6/2011 (cfr., decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo prodotto in atti). Inoltre, la prosecuzione dell'attività di recupero non è assoggettato ad alcun termine fisso, sicché deve ritenersi che la presente iniziativa processuale a soli tre anni dalla surroga, contrariamente a quando dedotto dall'opponente (mem. 183, co. 6, n. 1, 1° per., c.p.c.), non determina, in ogni caso, la decadenza del surrogante opposto, anche in ragione della complessità delle vicende che si sono succedute, dei plurimi contratti, anche di garanzia, e, pertanto, comportanti la necessità di un esame della complessiva vicenda e dei profili di successione nel diritto e di responsabilità non comuni.
Di conseguenza, a seguito dell'allegato inadempimento, l'onere della cui prova incombe sull'obbligato e dei suoi garanti, dell'escussione del fondo (doc. 12-14) e, soprattutto, della surroga legale esercitata da Contr in data 22/4/2020 nei diritti di deve ritenersi legittima l'iscrizione a ruolo e la Controparte_2 trasmissione dello stesso ad per l'avvio della procedura di riscossione. CP_3
L'opposizione deve essere, pertanto, rigettata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
(c.f. ). Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. C.F._1
55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50% quanto alla fase di trattazione e decisionale per mancanza di attività istruttoria e di concessione e redazione delle comparse e repliche ex art. 190 Contr c.p.c., si liquidano in euro 3.895,05 per compensi, in favore di e , oltre CP_3 CP_2 rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 759,00 per esborsi, in Contr favore della sola
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da (c.f. ) contro la Parte_1 C.F._1 cartella di pagamento 29720210020755107002 e nei confronti di Controparte_5
(c.f. ) e
[...] P.IVA_1 Controparte_1
(c.f./p.i.v.a. ), con la chiamata in causa di
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
c.f. ); Controparte_2 P.IVA_4
pagina 9 di 10 • condanna, altresì, (c.f. ) a rimborsare ad Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. le spese di lite, che si liquidano in euro 3.895,05 Parte_2 P.IVA_1 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
• condanna, altresì, (c.f. ) a rimborsare a Parte_1 C.F._1
(c.f./p.i.v.a. Controparte_1 P.IVA_2
) le spese di lite, che si liquidano in euro 3.895,05 per compensi, oltre rimborso forfettario P.IVA_3 nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 759,00 per esborsi;
• condanna, infine, (c.f. ) a rimborsare ad Parte_1 C.F._1 CP_2
(c.f. ) le spese di lite, che si liquidano in euro 3.895,05 per compensi, oltre rimborso
[...] P.IVA_4 forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 759,00 per esborsi.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Ragusa, 8/4/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 10 di 10