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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 451/2021 R.G.
UDIENZA FIGURATA A TRATTAZIONE SCRITTA 14/1/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281 sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 8.00;
- che, alle ore 10.00, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso,
il Giudice, in presenza dell'addetto all'Ufficio del Processo dott. Francesco Paolo
Cannizzaro, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 14/1/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 451, Ruolo Generale dell'anno 2021, all'udienza del 14/1/2025, con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione al termine di udienza svolta a trattazione scritta, vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in proprio, quali erede di e nella Parte_5 Persona_1 qualità di eredi di elettivamente domiciliati, Persona_2 rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Guadagno, in forza di procura speciale in atti;
attore
E
- in proprio e nella qualità di socio amministratore Controparte_1 della società “ , oggi , Controparte_2 Controparte_3 elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso dall'avv. Delide
Sbardella, in forza di procura speciale in atti;
convenuto
- in proprio, quale erede di e nella qualità _4 Persona_1 di erede di elettivamente domiciliata, rappresentata e Persona_2 difesa dall'avv. Massimiliano Renzi, in forza di procura speciale in atti convenuto riconvenzionale
OGGETTO: AZIONE EX ART. 2284 e 2289 c.c.;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09,
costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata
“mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di
causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può
consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Gli attori Parte_1 Parte_2 Parte_3
adivano l'intestato Tribunale Parte_4 Parte_5 chiedendo di “(…) Previa valutazione del valore economico complessivo
della con riferimento alla data del 30.05.2018, Controparte_2 giorno del decesso del socio condannare la stessa Persona_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., in solido con il Controparte_2 sig. nella sua qualità di socio della Controparte_1 Controparte_2
, al versamento, ai sensi degli artt. 2284 e 2289 c.c., della quota
[...]
Pagina 3 Dott. Renato Buzi di partecipazione spettante agli eredi del defunto sig. Persona_1 sigg.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in qualità di eredi della defunta sig.ra
[...] Parte_5
sorella del sig. e quali eredi anche del Persona_3 Persona_1 sig. morto a Colleferro (RM) il 24.05.2020, oltre Persona_2 interessi e spese dal sorgere del credito sino al soddisfo (…)”.
Si costituiva , in proprio, quale coerede di e _4 Persona_1 nella qualità di coerede di chiedendo di “(…) In via Persona_2 preliminare, dichiarare ammissibilità la domanda avanzata nella presente
comparsa di costituzione e risposta E quindi, in via riconvenzionale
trasversale, previa valutazione del valore economico complessivo della
con riferimento alla data del 30.05.2018, giorno Controparte_2 del decesso del socio disporre, in favore degli eredi e Persona_1 quindi della Signora la liquidazione della quota sociale _4 di partecipazione spettante al defunto socio pari ad € Persona_1
694.615,50, corrispondete al 50% del valore economico della Società, e
per l'effetto condannare la stessa , in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., in solido con il Sig. nella sua Controparte_1 qualità di socio ed amministratore della a Controparte_2 pagare, in favore della Signora in proprio quale coerede _4 del Sig. e nella qualità di co-erede del Sig. Persona_1 Per_2
per la quota alla stessa spettante ex lege, ai sensi e per gli
[...] effetti degli artt. 2284 e 2289 cod. civ., la somma di € 347.307,75,
oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o quella
maggior o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria e che sarà
ritenuta di giustizia (…)”.
Si costituiva il quale, dopo aver ripercorso la storia Controparte_1 della società “ e dopo aver ricordato le azioni Controparte_2 intraprese dagli eredi di a difesa del proprio diritto alla Persona_1 liquidazione della quota sociale loro spettante, concludeva per “(…)
Accertare che la somma dovuta dal nella propria qualità Controparte_1
è pari o inferiore alla somma offerta e che provvederà a pagare non
Pagina 4 Dott. Renato Buzi appena controparte fornirà i dati necessari al pagamento e la percentuale
spettante a ciascun soggetto;
Rigettare nel resto la domanda (…)”.
La causa era istruita con produzione documentale e svolgimento di c.t.u.;
all'esito, era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-
sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5,
lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies
c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto,
sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli,
Pagina 5 Dott. Renato Buzi opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023 e Cass.
32358/2023).
Ciò detto, riguardo alle domande formulata degli attori (in via principale: Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in via riconvenzionale: Parte_4 Parte_5 [...]
), aventi ad oggetto il pregresso rapporto societario del defunto _4
e quindi la liquidazione della sua partecipazione a favore Persona_1 degli eredi-agenti, è noto che, ai sensi dell'art. 2289 c.c., nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota;
dunque, sorge in capo al socio o ai soci superstiti,
l'obbligo di provvedere alla liquidazione in favore degli eredi della quota del socio defunto nel termine di sei mesi dal giorno dello scioglimento del rapporto sociale.
Affermato, dunque, il diritto degli eredi-istanti, con riferimento al
quantum della pretesa, nel momento in cui si verifica una delle cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, la liquidazione della quota del medesimo necessita della formazione di una situazione patrimoniale straordinaria, redatta secondo criteri idonei a far emergere la reale ed effettiva consistenza economica del patrimonio sociale e, in proporzione, il reale ed effettivo valore della quota.
Nella specie, la quota del socio è stata quantificata a mezzo di c.t.u.
tecnico-contabile.
Nel determinare la quota spettante al socio defunto, l'Ausiliario ha tenuto conto della situazione patrimoniale della società, giungendo, a parere di questo Giudice, ad un calcolo immune da censure sia per le motivazioni tecniche rese (anche in risposta alle osservazioni formulate dai consulenti tecnici di parte) sia per gli accertamenti effettuati,
senza nulla trascurare, considerando in modo analitico il valore delle singole voci ed operando le necessarie rettifiche.
Pagina 6 Dott. Renato Buzi In particolare, il C.t.u., al fine di consentire la stima del patrimonio immobiliare della società, è stato adiuvato da un professionista esperto nel settore.
La società convenuta, infatti, ha svolto prevalente attività di gestione e amministrazione del proprio compendio immobiliare.
Ne deriva che le censure svolte alla relazione di c.t.u. sono infondate,
avendo il consulente adottato un metodo di indagine serio e razionale,
provvedendo ad analitici riscontri ed alle necessarie rettifiche,
motivando le scelte operate.
Anche la valutazione del patrimonio immobiliare è stata compiuta con completezza d'indagine e dando conto dei diversi criteri adottati per la stima.
Trattasi, pertanto, di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria e dalla quale trarre elementi per la formazione del proprio convincimento.
In particolare, per semplicità espositiva, si interfogliano le pag. da 14
a 16 dell'integrazione peritale depositata il 16/9/2024, in cui l'Ausiliario ha così concluso:
Pagina 7 Dott. Renato Buzi Pagina 8 Dott. Renato Buzi Pagina 9 Dott. Renato Buzi
Pagina 10 Dott. Renato Buzi Va esclusa ogni ipotesi di rinnovazione della C.t.u.
Infatti, tale misura, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., deve essere giustificata dalla sussistenza di gravi motivi, ovvero dal riscontro di rilevanti inadempienze nello svolgimento, da parte del C.t.u. medesimo,
dell'incarico conferito.
L'istanza di rinnovo, in altre parole, non può basarsi unicamente sulla sussistenza di palesi divergenze tra i contenuti dell'elaborato peritale del C.t.u. e quelli della relazione dei tecnici di parte, tanto più se,
come nel caso di specie, è stato offerto ampio spazio, alle parti interessate, per il deposito di osservazioni, cui sono state fornite esaustive risposte, da aversi qui integralmente riportate e trascritte,
che, per semplicità espositiva, comunque si interfogliano (v. pag. 41-53
della C.t.u. depositata il 28/3/2023, salvo ovviamente le successive modificazioni apportate dalla suddetta integrazione peritale depositata il 16/9/2024).
Pagina 11 Dott. Renato Buzi Pagina 12 Dott. Renato Buzi Pagina 13 Dott. Renato Buzi Pagina 14 Dott. Renato Buzi Pagina 15 Dott. Renato Buzi Pagina 16 Dott. Renato Buzi Pagina 17 Dott. Renato Buzi Pagina 18 Dott. Renato Buzi Pagina 19 Dott. Renato Buzi Pagina 20 Dott. Renato Buzi Pagina 21 Dott. Renato Buzi Pagina 22 Dott. Renato Buzi Pagina 23 Dott. Renato Buzi Pagina 24 Dott. Renato Buzi Pertanto, poiché la consulenza è esente da vizi logici o giuridici e risulta elaborata a seguito di puntuale indagine contabile, possono porsi le relative conclusioni a fondamento della presente decisione.
In conclusione, stante le considerazioni sopra svolte, la somma determinata in € 382.372,50, pari ad un mezzo (1/2) del valore della società, costituisce quindi la quota spettante agli eredi agenti (in via principale e in via riconvenzionale), secondo il prospetto elaborato dal c.t.u.; essa deve essere maggiorata dei soli interessi legali, decorrenti dalla domanda al saldo.
Quanto alla pretesa rivalutazione monetaria, l'assunto che si tratti di debito di valore non è corretto, atteso che l'obbligazione in discussione costituisce per sua natura un credito pecuniario, rispetto a cui parte attrice non ha poi allegato alcun elemento diretto a sostenere un danno derivante dal ritardato pagamento (“L'obbligazione di liquidare la quota
al socio uscente, avendo ad oggetto, sin dalla sua origine, una somma di
denaro, ha natura di debito non già di valore, bensì di valuta, soggetto,
pertanto, al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c., potendo
la svalutazione monetaria assumere rilievo solo in mancanza di tempestivo
adempimento (da compiersi entro il termine di sei mesi previsto
dall'ultimo comma dell'art. 2289 c.c.), con conseguente applicabilità dei
principi sul risarcimento del danno da "mora debendi"; peraltro, a tal
fine, il creditore - pur potendosi presumere secondo l'"id quod plerumque
accidit", in quanto egli riveste la qualità di imprenditore commerciale,
che la somma dovuta, se tempestivamente pagata, sarebbe stata reimpiegata
e così sottratta al deprezzamento della moneta - ha l'onere di allegare
la circostanza che il tasso di svalutazione annuo fosse superiore ed il
maggior danno non sia stato assorbito dalla liquidazione degli
interessi”, Cass. 816/2009; v. anche Cass. 22512/2021).
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto ex Controparte_1 art. 91, comma 1, c.p.c. e si liquidano, in favore degli attori (in via principale e in via riconvenzionale), applicati i parametri tariffari minimi (con aumento – per gli attori in via principale - del 10% per
Pagina 25 Dott. Renato Buzi presenza di più parti aventi stessa posizione processuale), in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014.
Le spese della c.t.u. debbono essere poste in via definitiva a carico del convenuto soccombente . Controparte_1
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie in parte la domanda degli attori (in via principale e in via riconvenzionale) e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna P_
, in proprio e nella qualità di socio amministratore della società
[...]
”, oggi , a corrispondere Controparte_2 Controparte_3
a:
- Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, la somma di € 38.237,25 ciascuno, oltre
[...] Parte_5 interessi legali dalla domanda al saldo;
- la somma di € 191.186,25, oltre interessi legali dalla _4 domanda al saldo;
2) rigetta la domanda degli attori (in via principale e in via riconvenzionale) quanto al resto;
3) condanna al pagamento delle spese di lite, che Controparte_1 liquida, in favore di:
- Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in complessivi € 12.351,90 per compenso ed €
[...] Parte_5
600,00 per spese, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
- in € 11.229,00 per compenso, oltre rimborso forfettario _4
(pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
4) pone definitivamente a carico di le spese di C.t.u. Controparte_1 svolta nel corso del giudizio.
Velletri, 14/1/2025
Pagina 26 Dott. Renato Buzi Il Giudice
Dott. Renato Buzi
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