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Sentenza 8 luglio 2025
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- 1. La motivazione e i presupposti nella tutela cautelare monocraticaFabiola Maccario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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La Rivista è lieta di ospitare nella Sezione Diritto e Processo Amministrativo lo studio compiuto in collaborazione tra l'Università statale di Milano e l'Università di Milano Bicocca sulle decisioni cautelari monocratiche del Tar Lombardia, Milano, relative all'anno 2024. Lo studio si compone di diverse parti, che verranno pubblicate dalla rivista con cadenza settimanale. Questo articolo è la prima parte ed è stata già pubblicata l'Introduzione a cura Alfredo Marra e Margherita Ramajoli. Seguiranno nell'ordine: Il contenuto dei decreti cautelari monocratici tra sospensione del provvedimento amministrativo, creatività giurisprudenziale e rapporti con la successiva ordinanza collegiale, …
Leggi di più… - 3. Le decisioni cautelari monocratiche pronunciate dal TAR Lombardia, sede di Milano (anno di riferimento 2024)Ilaria Genuessi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 08/07/2025, n. 2573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2573 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02573/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01806/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1806 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Mamaioa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pieranna Filippi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Fantigrossi e Pamela Pagani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Poerio GI, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Vitale, Giuseppe Visconti e Roberta Besana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento n. 64097 del 13.06.2024, trasmesso in pari data, con cui il Comune di Lecco ha confermato la “ Diffida alla rimozione occupazione abusiva sita in Piazza Cermenati inoltrata al Signor Massimiliano Papara legale rappresentate di OA SR … in data 22/02/2023, prot. 0019802 ”, nonché “ la conseguente rimozione dell’occupazione ed il ripristino delle condizioni dell’area entro e non oltre il termine tassativo di 48 ore dalla notifica della presente ”;
- nonché, ove possa occorrere, dell’ordinanza n. 209 del 31.05.2024, con cui il Segretario Generale del Comune di Lecco ha ritenuto, in carenza di potere, di rinnovare “ salvo disdetta ” l’occupazione a fine di commercio del suolo pubblico sino al 30.09.2024, in favore di tutti gli esercenti pubblici della Piazza Cermenati, ad accezione dell’occupazione della ricorrente;
B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 06\09\2024, per l’annullamento:
- della concessione di suolo pubblico n. 250/2024, del 07.06.2024, conosciuta dalla ricorrente in data 05.07.2024, nella parte in cui il Responsabile del Procedimento del SUAP del Comune di Lecco ha concesso lo spazio “C” (in corrispondenza del civico n. 14) in precedenza occupato dalla ricorrente, al controinteressato (GI Poerio), nella sua qualità di titolare dell’impresa individuale con sede legale in Lecco, Piazza Cermenati 17, dal 01.06.2024 al 31.12.2024;
- nonché, ove possa occorrere, della Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 6.11.2023, pubblicata all’Albo Pretorio Comunale in data 24.11.2023, e relativi allegati, recante l’“ Aggiornamento del Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico di strutture temporanee di arredo e dehors a servizio di pubblici esercizi di somministrazione e per il consumo sul posto-Approvazione ”, unitamente al testo normativo e all’allegato tecnico, nelle parti meglio oltre specificate;
- del verbale di “ ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora e delle operazioni svolte ” ex art. 13 della L. n. 689/1981 del 20/07/2024, a mezzo del quale la Polizia Municipale del Comune di Lecco ha provveduto alla concreta rimozione coattiva di tutti gli arredi ivi descritti e consistenti in 23 fioriere, 39 piotte, 31 sedie, 15 tavolini,1 bancone per posizionamento utensili e biancheria (tavolini e sedie in lega metallica, il resto in materiale plastico) posizionati nello spazio “C” legittimamente occupato dalla ricorrente;
- della nota prot. n.80985, del 26.07.2024, a mezzo della quale è stato comunicato alla ricorrente che il rinnovo dell’occupazione disposto in suo favore in virtù della concessione n. 9/2023 sarebbe stato possibile solo a seguito di apposita istanza, sebbene la medesima amministrazione avesse de plano prorogato in favore di tutti gli altri esercenti, per effetto dell’ordinanza n. 209 del 31.05.2024, le concessioni già rilasciate, nelle more del precedente giudizio incardinato dinanzi all’intestato Tar;
- della nota prot. n.85087, del 6.08.2024, con cui il predetto Comune ha richiesto il pagamento dei costi e applicato le sanzioni ivi indicati, subordinando per di più il rilascio del citato rinnovo all’effettivo pagamento;
C) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28\01\2025, per l’annullamento:
- della concessione n. 543/2024/R, adottata in data 17.12.2024 e conosciuta in data 3.01.2025, con cui il Comune di Lecco ha prolungato senza soluzione di continuità la durata della concessione n. 250/2024, dal 01.01.2025 al 31.12.2025, nella parte in cui il Responsabile del Procedimento del SUAP del Comune di Lecco ha concesso lo spazio “C” (in corrispondenza del civico n. 14) in precedenza occupato dalla ricorrente, al controinteressato, nella sua qualità di titolare dell’impresa individuale con sede legale in Lecco, Piazza Cermenati 17;
- nonché, ove possa occorrere, della Delibera del Consiglio Comunale n. 47, del 6.11.2023, già citata;
- nonché, di ogni ulteriore atto antecedente o successivo, comunque presupposto connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecco e di Poerio GI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 20/07/2024 l’esponente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di conferma della diffida alla rimozione dell’occupazione abusiva di area pubblica, in epigrafe meglio specificato, lamentandone l’illegittimità sotto plurimi profili.
Con ricorso per motivi aggiunti notificati il 05/09/2024 e depositati il 06\09\2024, l’impugnazione è stata principalmente estesa alla concessione di suolo pubblico, in epigrafe specificata, rilasciata dal Comune di Lecco in favore del controinteressato, per lo spazio in precedenza occupato dalla ricorrente.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificati e depositati il 28\01\2025, l’azione annullatoria è stata essenzialmente estesa alla concessione, adottata sempre dal Comune di Lecco, per prolungare, senza soluzione di continuità, la durata della concessione precedentemente rilasciata in favore del controinteressato.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Lecco e il controinteressato intimato, controdeducendo con separate memorie alle censure avversarie e insistendo per il rigetto del gravame.
In vista dell’udienza di merito, la difesa del Comune di Lecco ha depositato in giudizio (in data 01/04/2025) la sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, del 28/03/2025, n. 2614, che, in relazione ad una vicenda sostanzialmente analoga a quella per cui è causa, ossia in una controversia vertente tra le stesse parti qui costituite e volta all’annullamento di atti in parte sovrapponibili a quelli oggetto qui d’impugnazione, dopo avere ricostruito «[l] a successione e i contenuti delle norme in materia, emanate in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19, (…)», ha chiarito che la proroga delle concessioni di cui alla legge 16 dicembre 2024, n. 193, « così come le proroghe riguardanti il procedimento di rilascio semplificato ai sensi dell’art. 9 ter, comma 5, del d.l. n. 137 del 2020, non si applicano all’esercizio di cui è titolare la società Mamaioa s.r.l. ». Indi, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dalla Società Mamaioa per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 1578/2024 (che aveva già disatteso le ragioni addotte dalla predetta Società per contestare l’attività dispiegata dal Comune di Lecco, nella medesima vicenda), condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate, in favore di ciascuna delle parti appellate, nell’importo complessivo di € 4,000,00, oltre accessori come per legge.
Indi, in data 05/04/2025 parte ricorrente ha motivatamente dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della presente causa, sulla base del predetto, recente pronunciamento del Consiglio di Stato, istando per la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, a spese compensate, avuto riguardo al recente consolidarsi della giurisprudenza amministrativa sulle questioni dirimenti del giudizio.
La difesa della parte controinteressata, pur concordando per la improcedibilità dei ricorsi, ha, con note d’udienza in sostituzione della discussione orale, insistito per la rifusione delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 24 giugno 2025 la causa, presenti l'avv. G. Mangialardi, in sostituzione dell'avv. P. Filippi, per la parte ricorrente, e l'avv. V. Fantigrossi, in sostituzione dell'avv. U. Fantigrossi, per il Comune di Lecco, è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono improcedibili, ex art. 35, comma 1, lettera c) del c.p.a.
Per univoca giurisprudenza, condivisa dal Collegio, nel caso di espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (cfr. Consiglio di Stato, VII, 30-08-2022, n. 7553).
Ne consegue che, in virtù della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, depositata in atti da parte ricorrente il 05/04/2025, il Collegio non può che dichiarare il ricorso improcedibile, ex art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ravvisa nella peculiarità delle questioni implicate nella controversia, oltreché nella natura in rito della decisione e nella limitata attività difensiva dispiegata per la fase di merito, in ragione della succitata dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse, tempestivamente formulata da parte ricorrente ben prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie, di cui all’art. 73, comma 1 c.p.a., ragioni idonee per disporne l'integrale compensazione tra le parti, ai sensi degli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Mielli, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Concetta Plantamura | Stefano Mielli |
IL SEGRETARIO