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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/09/2025, n. 3203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3203 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 10042/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 10042/2023 R. Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “appello a sentenza del giudice di pace in materia di: “Solo danni a cose” assegnata in decisione all'udienza del 15.9.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 189 e 281-quinquies, comma 1, 352 c.p.c. e pendente: TRA
nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 res.te alla Via Trav. – cod. fisc. – Parte_2 CodiceFiscale_1
e nato a [...] il [...] – c. f. Parte_3 [...]
– e residente in [...]
n°7, entrambi elett.te dom.ti in Napoli, alla Via B. Cavallino n°145, presso lo studio dell'Avv. Fabio Titomanlio, cod. fisc. , CodiceFiscale_3 dal quale sono rapp.ti, ass.ti e difesi giusta procura conferita ex art. 83 co. 3 c.p.c. con atto separato;
Appellante CONTRO C.F. e P. IVA ) - Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 quale impresa designata per la Regione Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del F.G.V.S., con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Piscitelli ( ), giusta procura di C.F._4 primo grado, presso il cui studio in Caserta (CE) alla Via Fulvio Renella 88 elett.te domiciliata;
Appellata
E Contro
, res.te alla Traversa Generoso Iodice n°10 – Controparte_2
81055 – Santa Maria Capua Vetere (Ce), cod. fisc. CodiceFiscale_5
Appellato contumace
AVVERSO
n. 10042/2023 r.g.a.c. Pagina 1 di 12 N.10042/2023 R.G.A.C.
La sentenza n. 991/2023 emessa dal Giudice di Pace di Afragola, dott. Avv. Caterina Cuccurese, in data 15.05.2023, depositata in data 17.05.2023 a definizione del procedimento recante r.g. n°1121/2022
******* MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Con atto di citazione in appello notificato in data 14/11/2023, parte appellante conveniva innanzi l'intestato Tribunale la Controparte_3
quale Impresa designata per il F.G.V.S., onde ottenere la riforma
[...] della sentenza n. 991/2023 redatta dal Giudice di Pace di Afragola, depositata in data 17.05.2023, con la quale veniva rigettata la domanda di risarcimento per danni a cose, che la stessa parte adduceva patite a seguito del sinistro asseritamente occorso il giorno 17.09.2021 alle ore 14.00 in Cardito, alla Via De Gasperi, ai danni del veicolo Fiat 500 L tg. GB 135 DF di proprietà degli attori/appellanti, per colpa esclusiva del veicolo FO OC tg. CM 165 PJ, di proprietà del sig. , sprovvisto di CP_2 copertura assicurativa. A sostegno della domanda introduttiva del giudizio in primo grado, parte appellante premetteva che mediante l'originario atto di citazione, vocava in ius dinanzi al Giudice di Afragola il Sig. , unitamente alle CP_2
n.q. di F.G.V.S per ivi sentirli condannare al pagamento della Controparte_1 somma di € 2500,00 oltre Iva, quale risarcimento dei danni riportati al veicolo Fiat 500 L tg. GB 135 DF di loro proprietà, nel sinistro avvenuto il 17.09.2021 alle ore 14.00 in Cardito, alla Via De Gasperi, ad opera del veicolo FO OC tg. CM 165 PJ (di proprietà del sig. e CP_2 sprovvisto di copertura assicurativa), il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio con attribuzione al loro avvocato costituito. Successivamente, la cognizione del giudizio, recante r.g. n° 1121/2022, veniva affidata al Giudice di Pace di Afragola, in persona dell'Avv. Cuccuresse. La parte convenuta si costituiva Controparte_1 in giudizio impugnando le richieste avverse e chiedeva la condanna dell'istante, mentre il convenuto responsabile civile sig. , Controparte_2 restava contumace. Svolta istruttoria, escussi i testi ed espletata la CTU, la causa veniva posta in decisione e il Giudice adito, con la sentenza sopra indicata, disponeva il rigetto della domanda perché non provata,
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condannava gli istanti al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta compagnia assicurativa liquidate in € 700,00 per spese, diritti e onorari di causa oltre iva e cpa come per legge. Avverso la predetta sentenza, l'appellante esperiva odierno gravame, deducendo quale primo motivo di censura la circostanza alla stregua della quale il giudice di prime cure ha mal ricostruito la fattispecie ed erroneamente interpretato le risultanze istruttorie ,all'uopo indicava la parte di sentenza in cui il giudice di prime cure alla pagina 2, rigo 25, così statuiva: “il teste escusso sig.
[...]
cognato di ha descritto la dinamica del sinistro in modo Tes_1 Parte_3 generico e approssimativo omettendo di precisare le modalità e le cause dell'impatto tra l'auto convenuta e quella attorea a bordo della quale viaggiava”. Sotto tale profilo, l'appellante, di contro, riteneva che, da una semplice lettura dei verbali di causa, il testimone escusso avesse fornito una dichiarazione precisa e puntuale tale da ricostruire i fatti, in maniera chiara e lineare. Sul punto richiamava le propalazioni del teste sopraindicato, rese nel giudizio di prossimità, all'udienza del 12/10/2022, evidenziando che lo stesso aveva ricordato i tempi, i luoghi, i veicoli coinvolti e la descrizione dell'evento, nonché precisato i danni riportati dai veicoli coinvolti. Dunque, parte appellante insisteva che il teste avesse confermato quanto assunto dall'attore sia nella richiesta di risarcimento danni che nella citazione, e censurava quanto motivato dal giudice di primo grado alla pag. 2, rigo 25, che il testimone avesse “descritto la dinamica del sinistro in modo generico e approssimativo omettendo di precisare le modalità e le cause dell'impatto tra l'auto convenuta e quella attorea a bordo della quale viaggiava”. Censurava altresì che il giudice di prime cure riportando due sole righe (pag. Tes_ 2, rigo 28 e 29) delle dichiarazioni rese dal teste avesse omesso di riportare ulteriori e determinanti circostanze che il testimone aveva descritto in maniera minuziosa, come rilevava evincersi dalla lettura delle due pagine dei verbali di causa (pagina 9 e 10). Eccepiva dunque aver il giudice di prossimità violato la disposizione di cui all' art. 2697 c.c. primo comma, nonché l'art. 115 c.p.c., ritenendo non provata la domanda attrice. Contestava sul punto, che nonostante la richiesta formulata all'udienza del 26.05.2022 e reiterata all'udienza del 29.06.2022, il giudice di prime cure non aveva ammesso l'interrogatorio formale richiesto dall'attore limitandosi, nel primo caso, a rinviare immotivatamente “in prosieguo di prima udienza” e, all'udienza successiva, sciogliendo la riserva, ad ammettere la sola prova diretta e contraria. Inoltre, eccepiva che benché più volte reiterato (verbali di udienza del 26.05.22, del 29.06.22 e del 12.10.22), il giudice non si era pronunciato circa l'istanza formulata dall'attore ex art. 210 c.p.c. al fine di ottenere l'esibizione della perizia tecnica effettuata dalla convenuta compagnia. Quale secondo motivo di censura, deduceva con riguardo “alla CTU espletata”, contestando invero che il giudice di prime cure aveva estrapolato solo parte della stessa e non averla analizzata in maniera idonea e completa.
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All'uopo impugnava la sentenza n. 991/23 nella parte in cui alla pagina 2, rigo 29 riportava la consulenza espletata in maniera parziale. Di contro evidenziava l'appellante che nella relazione tecnica leggersi a chiare lettere:
“dalle operazioni peritali svolte, fin qui dettagliatamente descritte, nonché della documentazione prodotta ed allegata agli atti di causa è emerso che: - I danni diretti mostrati e valutati dell'autoveicolo attoreo appaiono coerenti con la dinamica narrata;
Il costo delle riparazioni per ripristinare a regola d'arte le condizioni antesinistro del veicolo è di € 2269,23 IVA inclusa prezzi riferiti ai listini ricambi 01/2023 alla data del sinistro 2109,00”. Eccepiva che le conclusioni sopra trascritte non fossero state analizzate e riportate dal giudice afragolese che aveva ritenuto inspiegabilmente di tralasciare, soffermandosi su ulteriori aspetti non analizzati correttamente. In particolare, rilevava che il consulente tecnico aveva dichiarato semplicemente di non potersi esprimere sulla compatibilità tra i danni lamentati e la dinamica citata in atti in quanto “si tratta di un giudizio complesso che si riferisce a molteplici aspetti tecnici che riguardano le altezze dei danni, la conformazione di essi, le direzioni, l'energia dissipata, le masse dei veicoli coinvolti, il comportamento umano e che l'assenza di uno solo di questi elementi comporta giudizi limitati o fuorvianti sulla compatibilità”. Riteneva l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe dovuto attenersi alle risultanze della consulenza espletata, evidenziando che lo stesso consulente tecnico delle ritenuta “chiara ed esaustiva CP_1 CP_1 in ogni sua parte” la ctu, si era limitato ad invitare il perito del giudice a contestare unicamente due circostanze, ovvero: la stima del danno (necessità di attualizzarlo e di tener conto del costo medio dei prezzi sul territorio) e la presunta mancata precedenza del veicolo attoreo. In sostanza, l'appellante censurava la motivazione del Giudice, sia in merito alla dichiarazione testimoniale che alla CTU espletata, come insufficiente e contraddittoria in relazione ai punti decisivi della controversia, in violazione dell'art. 111 della Costituzione. Quale terzo motivo di censura, deduceva sul comportamento processuale di controparte, dolendosi che la domanda non avrebbe trovato accoglimento anche in virtù delle “esaminate eccezioni formulate dalla compagnia assicurativa…” (pag. 3, rigo 25). Avverso quanto statuito, rivendicavano gli attori/appellanti di aver replicato in maniera minuziosa alle stesse, rilevando la loro infondatezza, sul punto riportandosi ai verbali di causa ( da pag. 3 a pag. 8) e richiamando il principio di non contestazione come relevatio ab onere probandi. Contestava che l'unica eccezione su cui aveva fatto leva la compagnia fosse stata quella relativa alla carenza di legittimazione passiva, eccezione rispetto alla quale l'appellante rilevava aver chiesto il rigetto con condanna ex art. 96 c.p.c. (pag. 8 dei verbali di udienza). In sintesi, stante l'analisi dei motivi di cui ai capo A), B) e C), gli appellanti lamentavano l'assenza, l'apparenza e l'intrinseca contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in violazione dell'art. 132 c.p.c., co. 2, n. 4).
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Da ultimo impugnavano il capo della sentenza relativo alle spese di lite liquidate (pag. 4, rigo 1 e seguenti) contestando che il giudice erroneamente e contravvenendo a quanto stabilito dal D.M. 140/2012 (poi sostituito dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022) – aveva effettuato la distinzione tra i diritti e gli onorari di causa, distinzione che eccepiva oramai obsoleta. Tutto quanto premesso, citando gli appellati in epigrafe indicati a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 22/04/2024, La sig.ra
[...] ed il sig. nella dispiegata qualità, Parte_1 Parte_3 concludevano: - Riformare integralmente la sentenza n. 991/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Afragola in data 15/05/2023, depositata in data 17/05/2023, nel giudizio distinto al r.g. con il n. 1121/2022; - Accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Accertarsi e dichiararsi che in data 17/09/2021, l'auto FO OC tg. CM 165 PJ di proprietà del sig. Controparte_2 non era coperta da garanzia assicurativa rca;
Nel merito, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità del proprietario dell'auto FO OC tg. CM 165 PJ, nella produzione del sinistro descritto in premessa;
Per l'effetto, accogliere la domanda attorea e condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283, comma 1, lett. b), e comma 2, del CdA (d.lgs. 209/2005) così come modificato dal d.lgs 198/2007, la società Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, quale impresa designata dalla Consap
[...]
G.A. F.G.V.S. per la liquidazione dei sinistri avvenuti in Campania, al pagamento, in favore dell'istante ed a titolo di risarcimento della somma di € 2500,00 oltre fermo tecnico, interessi legali, maturati e maturandi, ed al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma del c.c., dal dì dell'evento dannoso al soddisfo e comunque non superiore all'importo di € 5200,00”; e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Giudice di Pace per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- Condannarsi, altresì, la società Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, quale impresa designata dalla Consap G.A. F.G.V.S. per la liquidazione dei sinistri avvenuti in Campania, al pagamento delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, gravate da CPA ed IVA, oltre spese generali 15%, con attribuzione allo scrivente avvocato per aver anticipato le spese e non aver riscosso i propri compensi professionali;
-Per l'effetto, porre le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado definitivamente a carico di parte convenuta;
- In via gradata, si chiede di rinnovare la CTU o chiamare a chiarimenti il ctu P.A.
che ha espletato l'incarico all'interno del giudizio di primo grado. Persona_1
Si costituiva la Società nella spiegata qualità, Controparte_1 contestando estensivamente il contenuto dell'atto di appello di cui chiedeva l'integrale rigetto, deducendone la palese infondatezza in fatto e in diritto. Preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., post novella del 2023, nonché la manifesta infondatezza dell'appello ex adverso proposto. Nel merito deduceva che alcuna attendibilità potesse essere riconosciuta al teste , il quale aveva riferito in modo molto vago e Testimone_1 superficiale circostanze prive di riscontro probatorio. Eccepiva altresì il n.10042/2023 r.g.a.c. Pagina 5 di 12 N.10042/2023 R.G.A.C.
rapporto di parentela del teste con l'attore (cognato di ) e Parte_3
l'incapacità del terzo trasportato a testimoniare (Corte di Cassazione Sent. n. 19121/2019). Contestava in ogni caso non avere il teste descritto il conducente del veicolo FO OC, neppure genericamente;
pertanto, eccepiva che la parte attrice/appellante non aveva adempiuto all'onere previsto dall'art. 2697 del codice civile, non avendo fornito la prova rigorosa delle circostanze indicate nell'atto introduttivo del giudizio. In ogni caso riteneva la gravata sentenza ineccepibile nella sua motivazione, giacché ai sensi dell'art. 116 - I° comma - c.p.c., il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento. In relazione al quantum della pretesa attorea, contestava l'inidoneità probatoria del preventivo di riparazione, in quanto mero argomento di prova utilizzabile unitamente ad altri elementi, che nel caso di specie eccepiva insussistenti. Rilevava che il CTU incaricato nel procedimento di prime cure, dott. , Per_1 era stato impossibilitato ad esprimersi sulla compatibilità dei danni lamentati del veicolo FO, in quanto mai erano state esibite le foto dei danni. Altresì che il fiduciario della compagnia non aveva riconosciuto nella Parte_4 specie, coerenza e compatibilità dei danni rispetto alla dinamica descritta (costo orario e costo dei materiali non in linea con costo medio). Contestava che la parte istante non aveva prodotto alcuna fattura di riparazione, sebbene il veicolo fosse stato riparato successivamente al sinistro, pertanto che agli istanti, non potesse essere riconosciuta l'IVA. Ad ogni modo, deduceva l'esiguità del presunto danno riportato dal veicolo attoreo a seguito della dinamica descritta in considerazione della bassissima velocità tenuta dalla FO OC impegnata in una manovra di retromarcia, e della posizione statica del veicolo attoreo. Contestava altresì la pretesa attorea riguardo al danno da fermo tecnico, in quanto non provato. L'appellata società evidenziava, che al presunto responsabile civile, sig.
risultavano associate in Banca Dati I.V.A.S.S. un numero Controparte_2 inverosimile di ricorrenze, nello specifico 74, di cui ben 70 in qualità di
“Responsabile”. Pertanto, che stante la gravissima plurisinistrosità, da una più dettagliata verifica emergeva che il predetto risultava coinvolto in 13 diversi occorsi, tutti presumibilmente verificatisi in un arco temporale molto ristretto, e precisamente tra il 2020-2022. Denunciava la compagnia che i molteplici veicoli intestati al sig. risultavano privi di copertura assicurativa CP_2 nel momento nel quale si verificavano i sinistri e che in diversi casi, per tali mezzi, a seguito di una visura al P.R.A., emergeva altresì una “denuncia di cessazione dalla circolazione”, con causale della radiazione “cancellati d'ufficio art. 94 – bis CDS” (Art. 94-bis. Divieto di intestazione fittizia dei veicoli). Data la rilevante circostanza, la società appellata rappresentava essersi attivava presentando apposita querela innanzi la Procura della Repubblica
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presso il Tribunale di Treviso, per l'effetto, richiedeva rimettere gli atti alla Competente Procura della Repubblica o, in subordine, sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale attivato. Da ultimo richiamava quanto affermato dal TP , in merito alla Parte_4 dinamica dell'occorso ed eccepiva che nella specie non essendovi specifica segnaletica, la responsabilità dell'occorso fosse da ricondurre al conducente del veicolo attoreo, per una palese mancata precedenza a destra. Quindi ritenendo non aver appellante osservato l'onere sullo stesso incombente di cui all'art.2697 c.c., essendo le pretese azionate, sfornite di prova, l'appellata società concludeva chiedendo: - dichiarare la improcedibilità / inammissibilità / improponibilità dell'appello; - rigettarsi il gravame proposto in quanto infondato in fatto e diritto;
- vittoria di spese e competenze di giudizio con oneri accessori. Si richiede al giudice di valutare l'opportunità di rimettere gli atti alla Competente Procura della Repubblica;
in subordine, di sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale su indicato. Restava contumace l'ulteriore parte appellata, . Controparte_2
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza a tutte le parti costituite a cura della cancelleria, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti e rilevato essere stato acquisito il fascicolo di primo grado, ritenuta la controversia matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 15.9.2025 per la rimessione in decisione assegnando i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
3.In via pregiudiziale di rito, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello eseguita anche nei confronti dell'ulteriore appellato
, quest'ultimo non si costituiva in giudizio, cosicché dello Controparte_2 stesso ne va dichiarata la contumacia.
4.In via preliminare va dato atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Sempre in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'atto di appello con riferimento sia alla previsione di cui all'art. 342 c.p.c. - che inerisce principalmente i nuovi requisiti di forma dell'appello – quanto all'art. 348- bis c.p.c. relativo alla ragionevole probabilità di successo del gravame. Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche n.10042/2023 r.g.a.c. Pagina 7 di 12 N.10042/2023 R.G.A.C.
implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
5. Nel merito, l'appello si è rivelato infondato e non merita adesione per le ragioni in appresso esplicitate. Il dispiegato appello non può essere accolto atteso che -in presenza di una chiara e coerente motivazione della sentenza di primo grado- non offre questioni di diritto alternative intese a dimostrare che vi sia stato un vizio logico-argomentativo nella motivazione impugnata. È utile premettere che la decisione di rigetto della domanda attorea da parte del giudice di prime cure si fonda sulle risultanze probatorie per come emerse sia da parte attrice che parte convenuta. In primo luogo, va osservato che in virtù di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c. sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 13390/07), ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto rivendicato. Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. 4077/1996 e 3564/1995). Ebbene, nella fattispecie dedotta in lite, sono infondate le doglianze dell'appellante in merito all'accertamento di responsabilità dell'evento dannoso come dallo stesso dedotte. Appare granitico quanto utile ricordare che dall'accertamento di una colpa in concreto a carico di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale non può discendere ex se il superamento della presunzione di colpa posta dall'art. 2054, comma 2, a carico (anche) dell'altro. Al contrario, il giudice il quale abbia accertato la colpa di uno dei conducenti non può esimersi dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (ex permultis, Cass., sez. III, 15-12-2000, n. 15847). Infatti, per n.10042/2023 r.g.a.c. Pagina 8 di 12 N.10042/2023 R.G.A.C.
superare la presunzione di colpa che l'art. 2054, comma 2, c.c., pone a carico di ambedue i conducenti coinvolti, dimostrare che: (a) il sinistro è dovuto al comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti;
(b) l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (Cass., sez. III, 22-09-2000, n. 12524). Pertanto, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, il quale è chiamato a fornire la prova liberatoria dimostrando di essersi uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza (Cass., sez. III, 18-12-1998, n. 12692). Da ciò consegue che l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass., sez. III, 05-05-2000, n. 5671). Tra l'altro seppur incontestabile che la copertura sia obbligatoria, non rileva in merito ai profili di responsabilità di chi è coinvolto in un sinistro, giacché la scopertura determina conseguenze ad oggi solo amministrative. Rileva infatti questo Giudice che nessun elemento probatorio acquisito al processo consente di infierire l'effettiva riconducibilità dello stesso, seppur con responsabilità concorsuale, in capo al veicolo presuntivamente privo di copertura assicurativa, non avendo l'attore fornito elementi atti a corroborare la dinamica, sulla scorta dell'unica testimonianza acquisita nel giudizio di prime cure, alla luce delle scarne dichiarazioni testimoniali rese dall'unico testimone escusso nel corso del processo (cfr. Testimone_1 identificato con C.I. n , verbale udienza del 12.10.22), di guisa Numero_1 che il coinvolgimento del veicolo FO OC tg. CM 165 PJ nel sinistro stradale dedotto in lite non può ritenersi adeguatamente provato. Orbene, la circostanza che in primo grado il responsabile civile, risultasse contumace non poteva di certo esonerare parte attrice dalla dimostrazione della sussistenza di siffatto requisito dato che, nel nostro sistema processuale, la contumacia del convenuto è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore (Sez. 3, Sentenza n. 10947 del 11/07/2003). Dunque, contrariamente a quanto asserito dall'appellante che muove dall'erroneo presupposto che il giudice di prime cure non abbia prestato adesione alle risultanze probatorie acquisite in merito all'istruttoria svolta, al contrario, dall'attenta lettura dell'ampia motivazione dell'impugnata decisione emerge chiaramente che il giudice di prime cure abbia proceduto ad un approfondito esame dell'istruttoria espletata e delle fonti di prova in esso cristallizzate.
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In secondo luogo, parte appellante non risulta aver nemmeno adeguatamente provato la precisa consistenza ed entità dei danni che avrebbe riportato il proprio veicolo in occasione del dedotto sinistro. Invero, sin dall'atto introduttivo del giudizio, la detta parte ha fondato la propria richiesta risarcitoria unicamente su di un preventivo di riparazione allegato alla propria produzione di parte di primo grado (cfr.doc.
.R. L, produzione attore ). CP_4
Tuttavia si rammenta che “In tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur” (come da ultimo chiarito da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11765 del 15/05/2013); né le mere riproduzioni fotografiche allegate alla stessa produzione di parte istante avrebbero potuto fondare alcuna attendibile, oggettiva e non arbitraria liquidazione equitativa del danno da parte dello stesso giudice adito. Quelli che precedono, sono tutti elementi dotati di intrinseco contenuto probatorio, altamente attendibile ed oggettivo.
Ed infatti contrariamente a quanto sostenuto dall' appellante, infatti, il Giudice di prime cure risulta aver analiticamente ed esaustivamente indicato le ragioni poste a fondamento del proprio libero convincimento. Valutazioni che vanno condivise anche da questo Giudice del gravame, di tal guisa che risulta coerente e di derivazione logica la statuizione nel merito cristallizzata nella derivata decisione.
Ne consegue l'appello qui proposto vada rigettato, con assorbimento di ogni altra questione proposta.
6.In ordine alla regolamentazione delle spese di lite va osservato che, per quanto riguarda il presente giudizio di appello, le stesse seguono strettamente la soccombenza, cosicché parte appellante va condannata al pagamento delle stesse nei confronti della parte appellata costituita, liquidate, così come in dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione fino ad euro 5.200,00, secondo la quantificazione della domanda così come operata dalla stessa parte appellante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte appellata costituita e con applicazione dei relativi parametri medi previsti dal detto D.M.. Attesa, invece, la contumacia dell'ulteriore appellato , nulla Controparte_2
è ad egli dovuto dall'appellante a titolo di spese di lite, in quanto, come chiarito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
essa, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia n.10042/2023 r.g.a.c. Pagina 10 di 12 N.10042/2023 R.G.A.C.
sopportato spese delle quali debba essere rimborsato e non potendosi arricchire in danno della controparte (cfr. Cass. 24750/2013; Cass. 13491/2014). Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, dal rigetto, nel merito, del proposto appello, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, deriva l'intangibilità della stessa anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, così come operata dal giudice di prime cure, in assenza, peraltro, di uno specifico motivo di impugnazione incidentale sul punto, non proposto dall'appellata costituita (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24422 del 19/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10622 del 03/05/2010; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013). Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002. Invero, con l'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13, D.P.R. 115/2002, in base al quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Deve rilevarsi che la norma prevede che il Giudice non “accerti”, bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg. 10042/2023, così provvede:
-DICHIARA la contumacia dell'appellato ; Controparte_2
- RIGETTA per le ragioni di cui in motivazione il dispiegato appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-CONDANNA le parte appellanti al pagamento, nei confronti della appellata (C.F. e P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
), nella dispiegata qualità in persona del legale rappresentante P.IVA_2
p.t., delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in
€2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote;
- dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
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Così deciso in Aversa, 16.9.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 10042/2023 R. Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “appello a sentenza del giudice di pace in materia di: “Solo danni a cose” assegnata in decisione all'udienza del 15.9.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 189 e 281-quinquies, comma 1, 352 c.p.c. e pendente: TRA
nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 res.te alla Via Trav. – cod. fisc. – Parte_2 CodiceFiscale_1
e nato a [...] il [...] – c. f. Parte_3 [...]
– e residente in [...]
n°7, entrambi elett.te dom.ti in Napoli, alla Via B. Cavallino n°145, presso lo studio dell'Avv. Fabio Titomanlio, cod. fisc. , CodiceFiscale_3 dal quale sono rapp.ti, ass.ti e difesi giusta procura conferita ex art. 83 co. 3 c.p.c. con atto separato;
Appellante CONTRO C.F. e P. IVA ) - Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 quale impresa designata per la Regione Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del F.G.V.S., con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Piscitelli ( ), giusta procura di C.F._4 primo grado, presso il cui studio in Caserta (CE) alla Via Fulvio Renella 88 elett.te domiciliata;
Appellata
E Contro
, res.te alla Traversa Generoso Iodice n°10 – Controparte_2
81055 – Santa Maria Capua Vetere (Ce), cod. fisc. CodiceFiscale_5
Appellato contumace
AVVERSO
n. 10042/2023 r.g.a.c. Pagina 1 di 12 N.10042/2023 R.G.A.C.
La sentenza n. 991/2023 emessa dal Giudice di Pace di Afragola, dott. Avv. Caterina Cuccurese, in data 15.05.2023, depositata in data 17.05.2023 a definizione del procedimento recante r.g. n°1121/2022
******* MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Con atto di citazione in appello notificato in data 14/11/2023, parte appellante conveniva innanzi l'intestato Tribunale la Controparte_3
quale Impresa designata per il F.G.V.S., onde ottenere la riforma
[...] della sentenza n. 991/2023 redatta dal Giudice di Pace di Afragola, depositata in data 17.05.2023, con la quale veniva rigettata la domanda di risarcimento per danni a cose, che la stessa parte adduceva patite a seguito del sinistro asseritamente occorso il giorno 17.09.2021 alle ore 14.00 in Cardito, alla Via De Gasperi, ai danni del veicolo Fiat 500 L tg. GB 135 DF di proprietà degli attori/appellanti, per colpa esclusiva del veicolo FO OC tg. CM 165 PJ, di proprietà del sig. , sprovvisto di CP_2 copertura assicurativa. A sostegno della domanda introduttiva del giudizio in primo grado, parte appellante premetteva che mediante l'originario atto di citazione, vocava in ius dinanzi al Giudice di Afragola il Sig. , unitamente alle CP_2
n.q. di F.G.V.S per ivi sentirli condannare al pagamento della Controparte_1 somma di € 2500,00 oltre Iva, quale risarcimento dei danni riportati al veicolo Fiat 500 L tg. GB 135 DF di loro proprietà, nel sinistro avvenuto il 17.09.2021 alle ore 14.00 in Cardito, alla Via De Gasperi, ad opera del veicolo FO OC tg. CM 165 PJ (di proprietà del sig. e CP_2 sprovvisto di copertura assicurativa), il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio con attribuzione al loro avvocato costituito. Successivamente, la cognizione del giudizio, recante r.g. n° 1121/2022, veniva affidata al Giudice di Pace di Afragola, in persona dell'Avv. Cuccuresse. La parte convenuta si costituiva Controparte_1 in giudizio impugnando le richieste avverse e chiedeva la condanna dell'istante, mentre il convenuto responsabile civile sig. , Controparte_2 restava contumace. Svolta istruttoria, escussi i testi ed espletata la CTU, la causa veniva posta in decisione e il Giudice adito, con la sentenza sopra indicata, disponeva il rigetto della domanda perché non provata,
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condannava gli istanti al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta compagnia assicurativa liquidate in € 700,00 per spese, diritti e onorari di causa oltre iva e cpa come per legge. Avverso la predetta sentenza, l'appellante esperiva odierno gravame, deducendo quale primo motivo di censura la circostanza alla stregua della quale il giudice di prime cure ha mal ricostruito la fattispecie ed erroneamente interpretato le risultanze istruttorie ,all'uopo indicava la parte di sentenza in cui il giudice di prime cure alla pagina 2, rigo 25, così statuiva: “il teste escusso sig.
[...]
cognato di ha descritto la dinamica del sinistro in modo Tes_1 Parte_3 generico e approssimativo omettendo di precisare le modalità e le cause dell'impatto tra l'auto convenuta e quella attorea a bordo della quale viaggiava”. Sotto tale profilo, l'appellante, di contro, riteneva che, da una semplice lettura dei verbali di causa, il testimone escusso avesse fornito una dichiarazione precisa e puntuale tale da ricostruire i fatti, in maniera chiara e lineare. Sul punto richiamava le propalazioni del teste sopraindicato, rese nel giudizio di prossimità, all'udienza del 12/10/2022, evidenziando che lo stesso aveva ricordato i tempi, i luoghi, i veicoli coinvolti e la descrizione dell'evento, nonché precisato i danni riportati dai veicoli coinvolti. Dunque, parte appellante insisteva che il teste avesse confermato quanto assunto dall'attore sia nella richiesta di risarcimento danni che nella citazione, e censurava quanto motivato dal giudice di primo grado alla pag. 2, rigo 25, che il testimone avesse “descritto la dinamica del sinistro in modo generico e approssimativo omettendo di precisare le modalità e le cause dell'impatto tra l'auto convenuta e quella attorea a bordo della quale viaggiava”. Censurava altresì che il giudice di prime cure riportando due sole righe (pag. Tes_ 2, rigo 28 e 29) delle dichiarazioni rese dal teste avesse omesso di riportare ulteriori e determinanti circostanze che il testimone aveva descritto in maniera minuziosa, come rilevava evincersi dalla lettura delle due pagine dei verbali di causa (pagina 9 e 10). Eccepiva dunque aver il giudice di prossimità violato la disposizione di cui all' art. 2697 c.c. primo comma, nonché l'art. 115 c.p.c., ritenendo non provata la domanda attrice. Contestava sul punto, che nonostante la richiesta formulata all'udienza del 26.05.2022 e reiterata all'udienza del 29.06.2022, il giudice di prime cure non aveva ammesso l'interrogatorio formale richiesto dall'attore limitandosi, nel primo caso, a rinviare immotivatamente “in prosieguo di prima udienza” e, all'udienza successiva, sciogliendo la riserva, ad ammettere la sola prova diretta e contraria. Inoltre, eccepiva che benché più volte reiterato (verbali di udienza del 26.05.22, del 29.06.22 e del 12.10.22), il giudice non si era pronunciato circa l'istanza formulata dall'attore ex art. 210 c.p.c. al fine di ottenere l'esibizione della perizia tecnica effettuata dalla convenuta compagnia. Quale secondo motivo di censura, deduceva con riguardo “alla CTU espletata”, contestando invero che il giudice di prime cure aveva estrapolato solo parte della stessa e non averla analizzata in maniera idonea e completa.
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All'uopo impugnava la sentenza n. 991/23 nella parte in cui alla pagina 2, rigo 29 riportava la consulenza espletata in maniera parziale. Di contro evidenziava l'appellante che nella relazione tecnica leggersi a chiare lettere:
“dalle operazioni peritali svolte, fin qui dettagliatamente descritte, nonché della documentazione prodotta ed allegata agli atti di causa è emerso che: - I danni diretti mostrati e valutati dell'autoveicolo attoreo appaiono coerenti con la dinamica narrata;
Il costo delle riparazioni per ripristinare a regola d'arte le condizioni antesinistro del veicolo è di € 2269,23 IVA inclusa prezzi riferiti ai listini ricambi 01/2023 alla data del sinistro 2109,00”. Eccepiva che le conclusioni sopra trascritte non fossero state analizzate e riportate dal giudice afragolese che aveva ritenuto inspiegabilmente di tralasciare, soffermandosi su ulteriori aspetti non analizzati correttamente. In particolare, rilevava che il consulente tecnico aveva dichiarato semplicemente di non potersi esprimere sulla compatibilità tra i danni lamentati e la dinamica citata in atti in quanto “si tratta di un giudizio complesso che si riferisce a molteplici aspetti tecnici che riguardano le altezze dei danni, la conformazione di essi, le direzioni, l'energia dissipata, le masse dei veicoli coinvolti, il comportamento umano e che l'assenza di uno solo di questi elementi comporta giudizi limitati o fuorvianti sulla compatibilità”. Riteneva l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe dovuto attenersi alle risultanze della consulenza espletata, evidenziando che lo stesso consulente tecnico delle ritenuta “chiara ed esaustiva CP_1 CP_1 in ogni sua parte” la ctu, si era limitato ad invitare il perito del giudice a contestare unicamente due circostanze, ovvero: la stima del danno (necessità di attualizzarlo e di tener conto del costo medio dei prezzi sul territorio) e la presunta mancata precedenza del veicolo attoreo. In sostanza, l'appellante censurava la motivazione del Giudice, sia in merito alla dichiarazione testimoniale che alla CTU espletata, come insufficiente e contraddittoria in relazione ai punti decisivi della controversia, in violazione dell'art. 111 della Costituzione. Quale terzo motivo di censura, deduceva sul comportamento processuale di controparte, dolendosi che la domanda non avrebbe trovato accoglimento anche in virtù delle “esaminate eccezioni formulate dalla compagnia assicurativa…” (pag. 3, rigo 25). Avverso quanto statuito, rivendicavano gli attori/appellanti di aver replicato in maniera minuziosa alle stesse, rilevando la loro infondatezza, sul punto riportandosi ai verbali di causa ( da pag. 3 a pag. 8) e richiamando il principio di non contestazione come relevatio ab onere probandi. Contestava che l'unica eccezione su cui aveva fatto leva la compagnia fosse stata quella relativa alla carenza di legittimazione passiva, eccezione rispetto alla quale l'appellante rilevava aver chiesto il rigetto con condanna ex art. 96 c.p.c. (pag. 8 dei verbali di udienza). In sintesi, stante l'analisi dei motivi di cui ai capo A), B) e C), gli appellanti lamentavano l'assenza, l'apparenza e l'intrinseca contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in violazione dell'art. 132 c.p.c., co. 2, n. 4).
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Da ultimo impugnavano il capo della sentenza relativo alle spese di lite liquidate (pag. 4, rigo 1 e seguenti) contestando che il giudice erroneamente e contravvenendo a quanto stabilito dal D.M. 140/2012 (poi sostituito dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022) – aveva effettuato la distinzione tra i diritti e gli onorari di causa, distinzione che eccepiva oramai obsoleta. Tutto quanto premesso, citando gli appellati in epigrafe indicati a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 22/04/2024, La sig.ra
[...] ed il sig. nella dispiegata qualità, Parte_1 Parte_3 concludevano: - Riformare integralmente la sentenza n. 991/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Afragola in data 15/05/2023, depositata in data 17/05/2023, nel giudizio distinto al r.g. con il n. 1121/2022; - Accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Accertarsi e dichiararsi che in data 17/09/2021, l'auto FO OC tg. CM 165 PJ di proprietà del sig. Controparte_2 non era coperta da garanzia assicurativa rca;
Nel merito, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità del proprietario dell'auto FO OC tg. CM 165 PJ, nella produzione del sinistro descritto in premessa;
Per l'effetto, accogliere la domanda attorea e condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283, comma 1, lett. b), e comma 2, del CdA (d.lgs. 209/2005) così come modificato dal d.lgs 198/2007, la società Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, quale impresa designata dalla Consap
[...]
G.A. F.G.V.S. per la liquidazione dei sinistri avvenuti in Campania, al pagamento, in favore dell'istante ed a titolo di risarcimento della somma di € 2500,00 oltre fermo tecnico, interessi legali, maturati e maturandi, ed al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma del c.c., dal dì dell'evento dannoso al soddisfo e comunque non superiore all'importo di € 5200,00”; e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Giudice di Pace per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- Condannarsi, altresì, la società Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, quale impresa designata dalla Consap G.A. F.G.V.S. per la liquidazione dei sinistri avvenuti in Campania, al pagamento delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, gravate da CPA ed IVA, oltre spese generali 15%, con attribuzione allo scrivente avvocato per aver anticipato le spese e non aver riscosso i propri compensi professionali;
-Per l'effetto, porre le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado definitivamente a carico di parte convenuta;
- In via gradata, si chiede di rinnovare la CTU o chiamare a chiarimenti il ctu P.A.
che ha espletato l'incarico all'interno del giudizio di primo grado. Persona_1
Si costituiva la Società nella spiegata qualità, Controparte_1 contestando estensivamente il contenuto dell'atto di appello di cui chiedeva l'integrale rigetto, deducendone la palese infondatezza in fatto e in diritto. Preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., post novella del 2023, nonché la manifesta infondatezza dell'appello ex adverso proposto. Nel merito deduceva che alcuna attendibilità potesse essere riconosciuta al teste , il quale aveva riferito in modo molto vago e Testimone_1 superficiale circostanze prive di riscontro probatorio. Eccepiva altresì il n.10042/2023 r.g.a.c. Pagina 5 di 12 N.10042/2023 R.G.A.C.
rapporto di parentela del teste con l'attore (cognato di ) e Parte_3
l'incapacità del terzo trasportato a testimoniare (Corte di Cassazione Sent. n. 19121/2019). Contestava in ogni caso non avere il teste descritto il conducente del veicolo FO OC, neppure genericamente;
pertanto, eccepiva che la parte attrice/appellante non aveva adempiuto all'onere previsto dall'art. 2697 del codice civile, non avendo fornito la prova rigorosa delle circostanze indicate nell'atto introduttivo del giudizio. In ogni caso riteneva la gravata sentenza ineccepibile nella sua motivazione, giacché ai sensi dell'art. 116 - I° comma - c.p.c., il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento. In relazione al quantum della pretesa attorea, contestava l'inidoneità probatoria del preventivo di riparazione, in quanto mero argomento di prova utilizzabile unitamente ad altri elementi, che nel caso di specie eccepiva insussistenti. Rilevava che il CTU incaricato nel procedimento di prime cure, dott. , Per_1 era stato impossibilitato ad esprimersi sulla compatibilità dei danni lamentati del veicolo FO, in quanto mai erano state esibite le foto dei danni. Altresì che il fiduciario della compagnia non aveva riconosciuto nella Parte_4 specie, coerenza e compatibilità dei danni rispetto alla dinamica descritta (costo orario e costo dei materiali non in linea con costo medio). Contestava che la parte istante non aveva prodotto alcuna fattura di riparazione, sebbene il veicolo fosse stato riparato successivamente al sinistro, pertanto che agli istanti, non potesse essere riconosciuta l'IVA. Ad ogni modo, deduceva l'esiguità del presunto danno riportato dal veicolo attoreo a seguito della dinamica descritta in considerazione della bassissima velocità tenuta dalla FO OC impegnata in una manovra di retromarcia, e della posizione statica del veicolo attoreo. Contestava altresì la pretesa attorea riguardo al danno da fermo tecnico, in quanto non provato. L'appellata società evidenziava, che al presunto responsabile civile, sig.
risultavano associate in Banca Dati I.V.A.S.S. un numero Controparte_2 inverosimile di ricorrenze, nello specifico 74, di cui ben 70 in qualità di
“Responsabile”. Pertanto, che stante la gravissima plurisinistrosità, da una più dettagliata verifica emergeva che il predetto risultava coinvolto in 13 diversi occorsi, tutti presumibilmente verificatisi in un arco temporale molto ristretto, e precisamente tra il 2020-2022. Denunciava la compagnia che i molteplici veicoli intestati al sig. risultavano privi di copertura assicurativa CP_2 nel momento nel quale si verificavano i sinistri e che in diversi casi, per tali mezzi, a seguito di una visura al P.R.A., emergeva altresì una “denuncia di cessazione dalla circolazione”, con causale della radiazione “cancellati d'ufficio art. 94 – bis CDS” (Art. 94-bis. Divieto di intestazione fittizia dei veicoli). Data la rilevante circostanza, la società appellata rappresentava essersi attivava presentando apposita querela innanzi la Procura della Repubblica
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presso il Tribunale di Treviso, per l'effetto, richiedeva rimettere gli atti alla Competente Procura della Repubblica o, in subordine, sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale attivato. Da ultimo richiamava quanto affermato dal TP , in merito alla Parte_4 dinamica dell'occorso ed eccepiva che nella specie non essendovi specifica segnaletica, la responsabilità dell'occorso fosse da ricondurre al conducente del veicolo attoreo, per una palese mancata precedenza a destra. Quindi ritenendo non aver appellante osservato l'onere sullo stesso incombente di cui all'art.2697 c.c., essendo le pretese azionate, sfornite di prova, l'appellata società concludeva chiedendo: - dichiarare la improcedibilità / inammissibilità / improponibilità dell'appello; - rigettarsi il gravame proposto in quanto infondato in fatto e diritto;
- vittoria di spese e competenze di giudizio con oneri accessori. Si richiede al giudice di valutare l'opportunità di rimettere gli atti alla Competente Procura della Repubblica;
in subordine, di sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale su indicato. Restava contumace l'ulteriore parte appellata, . Controparte_2
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza a tutte le parti costituite a cura della cancelleria, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti e rilevato essere stato acquisito il fascicolo di primo grado, ritenuta la controversia matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 15.9.2025 per la rimessione in decisione assegnando i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
3.In via pregiudiziale di rito, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello eseguita anche nei confronti dell'ulteriore appellato
, quest'ultimo non si costituiva in giudizio, cosicché dello Controparte_2 stesso ne va dichiarata la contumacia.
4.In via preliminare va dato atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Sempre in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'atto di appello con riferimento sia alla previsione di cui all'art. 342 c.p.c. - che inerisce principalmente i nuovi requisiti di forma dell'appello – quanto all'art. 348- bis c.p.c. relativo alla ragionevole probabilità di successo del gravame. Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche n.10042/2023 r.g.a.c. Pagina 7 di 12 N.10042/2023 R.G.A.C.
implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
5. Nel merito, l'appello si è rivelato infondato e non merita adesione per le ragioni in appresso esplicitate. Il dispiegato appello non può essere accolto atteso che -in presenza di una chiara e coerente motivazione della sentenza di primo grado- non offre questioni di diritto alternative intese a dimostrare che vi sia stato un vizio logico-argomentativo nella motivazione impugnata. È utile premettere che la decisione di rigetto della domanda attorea da parte del giudice di prime cure si fonda sulle risultanze probatorie per come emerse sia da parte attrice che parte convenuta. In primo luogo, va osservato che in virtù di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c. sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 13390/07), ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto rivendicato. Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. 4077/1996 e 3564/1995). Ebbene, nella fattispecie dedotta in lite, sono infondate le doglianze dell'appellante in merito all'accertamento di responsabilità dell'evento dannoso come dallo stesso dedotte. Appare granitico quanto utile ricordare che dall'accertamento di una colpa in concreto a carico di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale non può discendere ex se il superamento della presunzione di colpa posta dall'art. 2054, comma 2, a carico (anche) dell'altro. Al contrario, il giudice il quale abbia accertato la colpa di uno dei conducenti non può esimersi dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (ex permultis, Cass., sez. III, 15-12-2000, n. 15847). Infatti, per n.10042/2023 r.g.a.c. Pagina 8 di 12 N.10042/2023 R.G.A.C.
superare la presunzione di colpa che l'art. 2054, comma 2, c.c., pone a carico di ambedue i conducenti coinvolti, dimostrare che: (a) il sinistro è dovuto al comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti;
(b) l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (Cass., sez. III, 22-09-2000, n. 12524). Pertanto, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, il quale è chiamato a fornire la prova liberatoria dimostrando di essersi uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza (Cass., sez. III, 18-12-1998, n. 12692). Da ciò consegue che l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass., sez. III, 05-05-2000, n. 5671). Tra l'altro seppur incontestabile che la copertura sia obbligatoria, non rileva in merito ai profili di responsabilità di chi è coinvolto in un sinistro, giacché la scopertura determina conseguenze ad oggi solo amministrative. Rileva infatti questo Giudice che nessun elemento probatorio acquisito al processo consente di infierire l'effettiva riconducibilità dello stesso, seppur con responsabilità concorsuale, in capo al veicolo presuntivamente privo di copertura assicurativa, non avendo l'attore fornito elementi atti a corroborare la dinamica, sulla scorta dell'unica testimonianza acquisita nel giudizio di prime cure, alla luce delle scarne dichiarazioni testimoniali rese dall'unico testimone escusso nel corso del processo (cfr. Testimone_1 identificato con C.I. n , verbale udienza del 12.10.22), di guisa Numero_1 che il coinvolgimento del veicolo FO OC tg. CM 165 PJ nel sinistro stradale dedotto in lite non può ritenersi adeguatamente provato. Orbene, la circostanza che in primo grado il responsabile civile, risultasse contumace non poteva di certo esonerare parte attrice dalla dimostrazione della sussistenza di siffatto requisito dato che, nel nostro sistema processuale, la contumacia del convenuto è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore (Sez. 3, Sentenza n. 10947 del 11/07/2003). Dunque, contrariamente a quanto asserito dall'appellante che muove dall'erroneo presupposto che il giudice di prime cure non abbia prestato adesione alle risultanze probatorie acquisite in merito all'istruttoria svolta, al contrario, dall'attenta lettura dell'ampia motivazione dell'impugnata decisione emerge chiaramente che il giudice di prime cure abbia proceduto ad un approfondito esame dell'istruttoria espletata e delle fonti di prova in esso cristallizzate.
n.10042/2023 r.g.a.c. Pagina 9 di 12 N.10042/2023 R.G.A.C.
In secondo luogo, parte appellante non risulta aver nemmeno adeguatamente provato la precisa consistenza ed entità dei danni che avrebbe riportato il proprio veicolo in occasione del dedotto sinistro. Invero, sin dall'atto introduttivo del giudizio, la detta parte ha fondato la propria richiesta risarcitoria unicamente su di un preventivo di riparazione allegato alla propria produzione di parte di primo grado (cfr.doc.
.R. L, produzione attore ). CP_4
Tuttavia si rammenta che “In tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur” (come da ultimo chiarito da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11765 del 15/05/2013); né le mere riproduzioni fotografiche allegate alla stessa produzione di parte istante avrebbero potuto fondare alcuna attendibile, oggettiva e non arbitraria liquidazione equitativa del danno da parte dello stesso giudice adito. Quelli che precedono, sono tutti elementi dotati di intrinseco contenuto probatorio, altamente attendibile ed oggettivo.
Ed infatti contrariamente a quanto sostenuto dall' appellante, infatti, il Giudice di prime cure risulta aver analiticamente ed esaustivamente indicato le ragioni poste a fondamento del proprio libero convincimento. Valutazioni che vanno condivise anche da questo Giudice del gravame, di tal guisa che risulta coerente e di derivazione logica la statuizione nel merito cristallizzata nella derivata decisione.
Ne consegue l'appello qui proposto vada rigettato, con assorbimento di ogni altra questione proposta.
6.In ordine alla regolamentazione delle spese di lite va osservato che, per quanto riguarda il presente giudizio di appello, le stesse seguono strettamente la soccombenza, cosicché parte appellante va condannata al pagamento delle stesse nei confronti della parte appellata costituita, liquidate, così come in dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione fino ad euro 5.200,00, secondo la quantificazione della domanda così come operata dalla stessa parte appellante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte appellata costituita e con applicazione dei relativi parametri medi previsti dal detto D.M.. Attesa, invece, la contumacia dell'ulteriore appellato , nulla Controparte_2
è ad egli dovuto dall'appellante a titolo di spese di lite, in quanto, come chiarito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
essa, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia n.10042/2023 r.g.a.c. Pagina 10 di 12 N.10042/2023 R.G.A.C.
sopportato spese delle quali debba essere rimborsato e non potendosi arricchire in danno della controparte (cfr. Cass. 24750/2013; Cass. 13491/2014). Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, dal rigetto, nel merito, del proposto appello, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, deriva l'intangibilità della stessa anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, così come operata dal giudice di prime cure, in assenza, peraltro, di uno specifico motivo di impugnazione incidentale sul punto, non proposto dall'appellata costituita (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24422 del 19/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10622 del 03/05/2010; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013). Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002. Invero, con l'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13, D.P.R. 115/2002, in base al quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Deve rilevarsi che la norma prevede che il Giudice non “accerti”, bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg. 10042/2023, così provvede:
-DICHIARA la contumacia dell'appellato ; Controparte_2
- RIGETTA per le ragioni di cui in motivazione il dispiegato appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-CONDANNA le parte appellanti al pagamento, nei confronti della appellata (C.F. e P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
), nella dispiegata qualità in persona del legale rappresentante P.IVA_2
p.t., delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in
€2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote;
- dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
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Così deciso in Aversa, 16.9.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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