TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/05/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
1243/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1243/2024 promossa da:
, nato in [...] l'[...] con il patrocinio Parte_1 dell'Avv.to Festucci Norma, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] l'[...], con il patrocinio dell'Avv.to Controparte_1
Festucci Norma, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di cessazione effetti civili del matrimonio contratto il 25/10/1998 in Terni (TR), precisando che dall'unione sono nati i figli Persona_1
il 15/04/1999 in Terni e il 29/11/2004 in Terni ad oggi
[...] Persona_2 entrambi maggiorenni e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di cessazione effetti civili del matrimonio (Cass., n.
28727/2023), con sentenza parziale n. 153/24 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di cessazione effetti civili del matrimonio:
- Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Terni, matrimonio n. 165, 2 S. A, Uff. 1 anno 1998 del 25 ottobre 1998, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale che di seguito si riportano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Terni alla Via Staderini 20 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze di proprietà esclusiva del IG. , dove Parte_1 risiedono i figli e rimarrà nel godimento dei Persona_2 Persona_1 medesimi mentre la sig.ra trasferisce la residenza nella abitazione sita Controparte_1 in Strada di Perticara 47;
3. Le parti hanno raggiunto l'accordo su tutti gli altri rapporti economici fra essi intercorrenti di conseguenza rinunciando a qualsiasi pretesa economica relativa al rapporto coniugale, ed in particolare il IG. si obbliga a pagare le Parte_1 rate mensili del mutuo acceso presso il Banco ES e DE ZA intestato ad entrambi i coniugi manlevando dal pagamento la IG.ra . Il IG. Controparte_1
provvederà anche al pagamento del prestito per l'acquisto Parte_1 dell'autovettura C3 Air Cross tg. GG716FH la cui rata ammonta a circa euro 240,00 mensili, detta autovettura rimarrà in proprietà esclusiva del IG. e Parte_1 la IG.ra ne rinuncia alla sua quota parte pari al 50%. CP_1
4. Le parti si obbligano a provvedere al mantenimento diretto del figlio Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in ragione del 50% cadauno così come sopporteranno le spese mediche, sportive, di studio ordinarie e straordinarie concordando preventivamente quelle straordinarie in medesima percentuale, e comunque con espresso riferimento al Protocollo di intesa tra Magistrati e Avvocati approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni in data 27.06.2018 che si allega al fascicolo. Il figlio economicamente autosufficiente, Persona_1 continuerà a risiedere presso l'abitazione familiare fino a quando non reperirà una collocazione indipendente.
5. Le parti dichiarano di non avere conti correnti e/o investimenti cointestati”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 25/10/1998 tra
e in Terni (TR) alle Parte_1 Controparte_1 condizioni indicate nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
TERNI (TR) (atto n. 165, parte II, Serie A, Uff.1, anno 1998);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14 maggio 2024
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1243/2024 promossa da:
, nato in [...] l'[...] con il patrocinio Parte_1 dell'Avv.to Festucci Norma, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] l'[...], con il patrocinio dell'Avv.to Controparte_1
Festucci Norma, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di cessazione effetti civili del matrimonio contratto il 25/10/1998 in Terni (TR), precisando che dall'unione sono nati i figli Persona_1
il 15/04/1999 in Terni e il 29/11/2004 in Terni ad oggi
[...] Persona_2 entrambi maggiorenni e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di cessazione effetti civili del matrimonio (Cass., n.
28727/2023), con sentenza parziale n. 153/24 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di cessazione effetti civili del matrimonio:
- Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Terni, matrimonio n. 165, 2 S. A, Uff. 1 anno 1998 del 25 ottobre 1998, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale che di seguito si riportano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Terni alla Via Staderini 20 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze di proprietà esclusiva del IG. , dove Parte_1 risiedono i figli e rimarrà nel godimento dei Persona_2 Persona_1 medesimi mentre la sig.ra trasferisce la residenza nella abitazione sita Controparte_1 in Strada di Perticara 47;
3. Le parti hanno raggiunto l'accordo su tutti gli altri rapporti economici fra essi intercorrenti di conseguenza rinunciando a qualsiasi pretesa economica relativa al rapporto coniugale, ed in particolare il IG. si obbliga a pagare le Parte_1 rate mensili del mutuo acceso presso il Banco ES e DE ZA intestato ad entrambi i coniugi manlevando dal pagamento la IG.ra . Il IG. Controparte_1
provvederà anche al pagamento del prestito per l'acquisto Parte_1 dell'autovettura C3 Air Cross tg. GG716FH la cui rata ammonta a circa euro 240,00 mensili, detta autovettura rimarrà in proprietà esclusiva del IG. e Parte_1 la IG.ra ne rinuncia alla sua quota parte pari al 50%. CP_1
4. Le parti si obbligano a provvedere al mantenimento diretto del figlio Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in ragione del 50% cadauno così come sopporteranno le spese mediche, sportive, di studio ordinarie e straordinarie concordando preventivamente quelle straordinarie in medesima percentuale, e comunque con espresso riferimento al Protocollo di intesa tra Magistrati e Avvocati approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni in data 27.06.2018 che si allega al fascicolo. Il figlio economicamente autosufficiente, Persona_1 continuerà a risiedere presso l'abitazione familiare fino a quando non reperirà una collocazione indipendente.
5. Le parti dichiarano di non avere conti correnti e/o investimenti cointestati”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 25/10/1998 tra
e in Terni (TR) alle Parte_1 Controparte_1 condizioni indicate nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
TERNI (TR) (atto n. 165, parte II, Serie A, Uff.1, anno 1998);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14 maggio 2024
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti