Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3936.2022 R.A.C.L., promossa da:
Claudio De Giovanni
Avv. Fina
Contro
Controparte_1
Avvocatura
Inps avvocatura
Con atto depositato in data 6.4.22, parte ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla quota di tfs nella misura ritenuta all'esito del giudizio con condanna dei convenuti in solido o chi di ragione al consequenziale pagamento e vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone di aver lavorato per il Comune di con contratto a tempo CP_1 determinato ai sensi della legge 1.6.77 n. 285 dal 5.11.1979 al 31.12.1982, senza che detto periodo lavorativo sia stato riconosciuto ai fini del trattamento di fine rapporto, liquidatole da Inps.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso:
-Inps evidenziando come l'iscrivibilità ad decorra, ex art.26 quater dl 663.1979, CP_2 solo dal superamento degli esami di idoneità ex l.33.1990 con approvazione della graduatoria unica regionale e quindi passaggio dalla condizione di lavoratore dipendente con contratto di formazione a termine a quella di titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
come per il personale in formazione, in difetto di un rapporto di sinallagmaticità della prestazione lavorativa in relazione alla retribuzione, non possa trovare applicazione l'art.1 l.152.1968; eccepisce comunque la decadenza dall'azione e la prescrizione;
-il evidenziando di avere regolarmente versato la contribuzione relativa Controparte_1 al periodo in questione sicchè qualsiasi domanda deve essere azionata nei confronti solo di Inps. In subordine ha chiesto di essere manlevata da Inps in caso di soccombenza.
La lite verte in punto di rilevanza, ai fini della liquidazione del tfs, del periodo di formazione e lavoro disciplinato dalla L. 285/77 .
639.70, si deve osservare quanto segue.
Recita l'art.26 del L. 01/06/1977, n. 285 [Provvedimenti per l'occupazione giovanile:
“ Per il periodo di applicazione della presente legge, l'amministrazione centrale e le regioni predispongono programmi di servizi ed opere intesi a sperimentare lo svolgimento di attività alle quali, oltre al personale istituzionalmente addetto, possono essere destinati giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni.
I programmi si articolano in progetti specifici definiti d'intesa con i comuni o gli altri enti istituzionalmente preposti alla loro attuazione, o su proposta delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute o delle cooperative di cui all'articolo 27, e si possono, tra l'altro, riferire ai seguenti settori: beni culturali ed ambientali;
patrimonio forestale, difesa del suolo e censimento delle terre incolte;
prevenzione degli incendi nei boschi;
servizi antincendi;
aggiornamento del catasto;
turismo e ricettività; ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego; servizi in materia di motorizzazione civile;
servizi in materia di trattamenti pensionistici demandati alla competenza dell'amministrazione periferica del tesoro;
carte geologiche, sismiche e delle acque;
assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca;
sperimentazione agraria e della pesca, fitopatologia e servizio ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi;
attività e servizi di interesse generale o di rilevanza sociale.
Gli enti pubblici non economici, cui si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, fatta eccezione per quelli per i quali sono in corso processi di soppressione per effetto della legge stessa o di leggi successive, possono predisporre, per la durata massima di tre anni, progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi ed in particolare per la ricerca scientifica ed applicata e per l'informatica. Tali progetti possono essere predisposti anche dalla e da organismi da questa Controparte_3 promossi, alla cui realizzazione si provvede con specifici criteri, modalità e procedure all'uopo fissate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno.
I progetti di cui al precedente comma possono essere predisposti con le stesse modalità e procedure da enti morali ad alta specializzazione scientifica su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
I comuni e le comunità montane possono presentare alla regione territorialmente competente progetti specifici di intervento nei settori indicati nel comma precedente.
I progetti riguardano la creazione, l'ammodernamento e lo sviluppo dei servizi ed opere di cui al presente articolo, prevedono le connesse attività di formazione professionale, indicano i tempi e le modalità di attuazione, il numero dei giovani da utilizzare, la spesa per le attrezzature, per il personale e per il funzionamento.
Le amministrazioni pubbliche e gli enti responsabili dell'attuazione dei progetti presentano alla sezione di collocamento competente per territorio la richiesta numerica dei giovani iscritti nella lista di cui all'articolo 4 della presente legge, da utilizzare nell'attuazione di progetti medesimi, con la indicazione delle qualifiche richieste. Il contratto può avere durata compresa tra un minimo di quattro e un massimo di dodici mesi, salva diversa determinazione del CIPE, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente e non può essere rinnovato.
La durata delle prestazioni oggetto del contratto deve in ogni caso non essere inferiore a venti ore settimanali.
I giovani che hanno partecipato ai progetti previsti nel presente articolo, a parità di condizioni, hanno titolo di preferenza nei concorsi della pubblica amministrazione.
I giovani destinati ai progetti specifici predisposti dalle regioni fruiscono delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali”.
A sua volta, l'art.26 quater del D.L. 30/12/1979, n. 663 [Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile] recita: “ I giovani che hanno superato l'esame previsto nell'articolo precedente sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione e continuano a svolgere la propria attività presso la stessa amministrazione con rapporti di lavoro a tempo indeterminato fino all'immissione nei ruoli di cui all'articolo successivo. L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico. Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per l'esecuzione dello stesso progetto specifico o di progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data. In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Al personale di cui al primo comma del presente articolo è attribuito, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato, nonché il relativo trattamento assistenziale e previdenziale. Al personale stesso continua ad essere corrisposto il trattamento retributivo base minimo previsto per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o ad analoghe mansioni”.
In giurisprudenza si è osservato in passato che l'assunzione di giovani, da parte delle amministrazioni statali o di enti pubblici non economici, con contratti di formazione e lavoro secondo la previsione degli art. 7 e 26, l. 1 giugno 1977, n. 285, è costitutiva di un rapporto di pubblico impiego, in quanto implica prestazioni lavorative subordinate nell'ambito dell'organizzazione e delle finalità pubblicistiche dell'ente datore di lavoro
[Cass. civ. Sez. Unite, 16/11/1992, n. 12262]; infatti, anche il lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro deve ritenersi inserito, con vincolo di subordinazione, nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica dell'ente per lo svolgimento di un'attività correlata alle finalità istituzionali della medesima [Cass. civ. Sez. Unite, 11/06/2001, n.
7866]; come il servizio pre-ruolo prestato dai lavoratori assunti ai sensi dell'art. 26 della l.
n. 285 del 1977 presso un ente locale, e transitati nei ruoli della Regione, sia computabile ai fini del riconoscimento dell'indennità di buonuscita [Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
23/04/2018, n. 9956].
Invero, la l. n. 285/1977 ha previsto la predisposizione da parte dell'Amministrazione centrale e delle Regioni di programmi di servizi ed opere per sperimentare lo svolgimento di attività cui potevano essere destinati giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Tali programmi si articolavano in progetti specifici definiti d'intesa con i Comuni e gli altri enti, o su proposta di cooperative, da attuarsi mediante contratti di formazione e lavoro da concludersi con i soggetti iscritti nelle liste di collocamento (di cui all'art. 4) previa chiamata numerica. La durata di questi contratti fu prorogata dal d.l. n.633/1979, convertito in l. n. 33/1980.
Dalla normativa de qua emerge come siano enucleabili tre step, ciascuno assoggettato ad uno specifico regime giuridico: 1) quello di impiego pubblico a termine, disciplinato dalla l. n. 285/1977 e da un contratto di formazione lavoro, ex lege prorogato e mai modificato, fino all'espletamento dell'esame di idoneità (con la instaurazione di un rapporto preliminare e precario, non assimilabile al trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti non di ruolo); 2) il secondo di pubblico impiego non di ruolo a tempo indeterminato sino all'immissione nei ruoli, costituito ai sensi della l. n. 33/1980 con l'iscrizione nelle apposite graduatorie a seguito del superamento dell'esame di idoneità (con la formazione di un rapporto, a differenza del precedente step e a causa dell'accertamento di idoneità, assimilabile a quello dei dipendenti non di ruolo); 3) quello di pubblico impiego «di ruolo» nelle diverse Amministrazioni, disciplinato dalle relative disposizioni vigenti.
Che è quanto, ricostruito in detti termini dalla giurisprudenza amministrativa [CdS 11 gennaio 2016 n.56], ha trovato infine riscontro nella giurisprudenza di legittimità [Cass. ordinanza n. 9241/2021] che ha evidenziato come “dal complesso delle disposizioni che disciplinano i rapporti emerge, implicitamente ma del tutto chiaramente, la volontà del legislatore di tenere distinti i tre rapporti e di escludere comunque, al momento dell'inquadramento in ruolo, non solo il riconoscimento dell'anzianità maturata durante l'operatività del contratto di formazione e lavoro ma anche di quella acquisita durante il periodo di servizio come dipendenti civili non di ruolo ….Tale interpretazione va in questa sede condivisa, in quanto aderente alla lettera della legge ed al complessivo meccanismo di immissione nei ruoli, prevedente una sfasatura temporale ed una netta autonomia tra la costituzione del rapporto a tempo indeterminato «non di ruolo»— per effetto del superamento della prova di idoneità— e la assunzione come dipendente «di ruolo», per effetto dello scorrimento della graduatoria ovvero del superamento del concorso per titoli”. Infine, nell'esprimere il principio di diritto ha puntualizzato che l'immissione in ruolo, che si colloca nella terza fase (c), avviene in esito alla seconda (b), che è equiparabile ad un ingresso dall'esterno (come si evince, del resto, dal chiaro disposto dell'art. 26 ter del d.l. n. n. 633/1979, convertito in l. n. 33/1980).”
Ricostruzione questa che allora non consente il riconoscimento di alcuna rilevanza, in C punto di liquidazione del , al periodo indicato in ricorso.
Né varrebbe a coonestare un diverso assunto la circostanza relativa al versamento della contribuzione ai fini delle prestazioni previdenziali e che, nel silenzio della legge, non può radicare il diritto della computabilità del periodo di durata del contratto di formazione ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio;
né d'altra parte stante la normativa regolante la materia e la tipologia di prestazione, può ritenersi operativo il principio di automaticità delle prestazioni.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Lecce, 19/02/2025
Lorenzo Bellanova