Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/04/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 669/2020
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 11/04/2025
È presente, per l'attore, l'avv. Anna Maria Mazza, in sostituzione dell'avv. DANILO LOMBARDO. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. Francesco Cristiani, in sostituzione dell'avv. SALVATORE ARENA e dell'avv. GIADA ERMINIA DE PAOLA. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi dei quali chiedono integrale accoglimento. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 669/2020 vertente
TRA
(C.F. ), in persona l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Danilo Lombardo (C.F. ); C.F._1 opponente
E
( ), in persona l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Arena (C.F. ) e dall'avv. Giada C.F._2
Erminia De Paola (C.F. ; C.F._3 opposta
Oggetto: Contratti bancari Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 113/2020 del 16/03/2020, Parte_1 con il quale il Tribunale di Paola gli ha ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 550.761,32, oltre interessi, nonché le spese della procedura liquidate in € 870,00 per esborsi ed € 4.185,00 per compensi.
1.1. A sostegno della domanda, parte opponente deduce: i. il difetto di titolarità del credito azionato e la carenza di legittimazione ad agire in capo alla per effetto della Controparte_1 cessione d'azienda in favore di con atto del 16/05/2015; ii. Controparte_2
l'inammissibilità̀ per difetto delle condizioni previste dagli artt. 633 e ss. C.p.c., attesa l'inesistenza del credito, la cui pretesa di fonda sulla parte motiva della sentenza n. 615/2019 della Corte di Appello, l'incertezza del credito ingiunto, non essendo ancora passata in giudicato la citata sentenza della Corte di Appello di Potenza, l'illiquidità ed pagina 2 di 7 inesigibilità del credito ingiunto;
l'insussistenza di prova documentale idonea ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c.; iii. l'inammissibilità della domanda monitoria per litispendenza – Nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la sentenza allegata a fondamento del credito ingiunto è al momento sub iudice dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione;
iv. l'intervenuta prescrizione degli addebiti ripetibili - Estinzione per prescrizione e/o rinuncia. In via gradata e nel merito, deduce l'infondatezza della pretesa creditoria. Conclude, quindi, chiedendo, previo rigetto di eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, dichiarare l'inammissibilità̀ del decreto ingiuntivo n. 113/2020 per carenza nella documentazione prodotta e nel credito azionato delle condizioni di ammissibilità dell'azione monitoria, ai sensi degli artt. 633 e ss. C.p.c. e, per l'effetto, dichiararlo nullo e/o revocarlo;
ovvero, accertata e dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Paola ad emettere il decreto ingiuntivo in ragione della litispendenza del ricorso per Cassazione promosso avverso la sentenza n. 615/2019, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, ovvero, in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità̀ e/o l'inesistenza e/o l'infondatezza del credito affermato dalla nei confronti di e, per l'effetto, in ogni caso, dichiarare la nullità CP_1 Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto e/o revocarlo;
in via cautelativa, autorizzare Parte_1
a chiamare in causa la quale cessionaria ed attuale titolare delle posizioni Controparte_3 giuridiche connesse ai rapporti bancari oggetto di causa al fine di essere dalla predetta manlevata in ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, condannare la ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Controparte_1
In occasione del deposito della prima memoria ex art. 183 VI c.p.c., l'opponente ha sollevato anche eccezione di giudicato, per essere state le questioni dedotte fatte oggetto del giudizio svoltosi avanti la Corte d'Appello di Potenza e definito, quanto a con Parte_1 sentenza n. 615/2019. 1.2. nel contestare le avverse doglianze, eccepisce preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della notifica dell'atto introduttivo. Assume, poi, la propria legittimazione ad agire, evidenziando che non vi è stata alcuna cessione di azienda in favore della ma un affitto di azienda, nel quale è stato Controparte_2 espressamente escluso il trasferimento di debiti e crediti. Deduce, inoltre, l'esistenza di tutti gli elementi richiesti dall'art. 633 c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, trattandosi di credito certo, liquido, esigibile e documentalmente provato, per effetto del riconoscimento del credito operato dalla Corte d'Appello di Potenza nella sentenza 615/2019, divenuta oramai definitiva per in quanto da questa non impugnata. Parte_1
Poiché ha ceduto il credito in favore di ma non la posizione Parte_1 CP_3 contrattuale, l'eccezione di continenza e/o litispendenza si rivelano infondate, per difformità dei giudizi dal punto di vista soggettivo. Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione del credito, evidenzia che ha interrotto il decorso del termine CP_1 prescrizionale con l'introduzione del giudizio che ha portato all'emissione della sentenza della Corte d'Appello di Potenza. Ribadisce la fondatezza del proprio credito e conclude chiedendo, in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'opposizione pagina 3 di 7 proposta in quanto notificata oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c.; per l'effetto, dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n. 113/2020; in subordine, in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 113/2020; rigettare l'opposizione nel merito, in quanto infondata in fatto e in diritto;
per l'effetto, condannare, previa conferma del decreto ingiuntivo n. 113/2020, al Parte_1 pagamento in favore di della somma di euro 550.761,32; in subordine, Controparte_1 condannare al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_1
550.761,32, oltre gli interessi come da domanda, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà all'esito del presente giudizio;
in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'invalidità delle clausole di determinazione degli interessi contenute nei contratti di apertura di credito e di sconto in ragione della loro indeterminatezza;
per l'effetto, condannare alla restituzione e comunque al pagamento in favore Parte_1 di di tutte le somme da queste indebitamente percepite in virtù degli Controparte_1 interessi convenzionali dichiarati nulli, nella misura che risulterà all'esito del giudizio.
1.3. Il procedimento non ha necessitato di approfondimento istruttorio ed è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Vanno preliminarmente dichiarate l'ammissibilità e la procedibilità dell'opposizione.
2.1. L'art. 155, co. 4 e 5, c.p.c., stabiliscono che “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”.
2.2. Nel caso che occupa, il decreto ingiuntivo oggi opposto è stato notificato in data 19 marzo 2020, sicché il termine entro il quale andava notificata la citazione in opposizione, tenuto conto della sospensione straordinaria dovuta all'emergenza epidemiologia da coronavirus (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020), era il sabato 20 giugno 2020. Poiché il termine per la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, che è indubbiamente attività processuale che si svolge fuori dell'udienza, è scaduto in giorno di sabato, opera la proroga prevista dalle menzionate disposizioni dell'art. 155 c.p.c., sicché l'atto di opposizione è tempestivo.
3. L'eccezione di giudicato è fondata e va accolta.
3.1. Secondo quanto previsto all'art. 2909 cod. civ. «l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa». Il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui il giudicato copre il «dedotto ed il deducibile» sta a significare che il vincolo del giudicato esclude che, successivamente al suo formarsi, possano esser fatte valere ragioni in fatto o in diritto che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza, quantunque non fatte valere ed esaminate in precedenza nel processo. In virtù del principio, l'efficacia del giudicato si estende non solo a quanto dedotto dalle parti (c.d. giudicato esplicito) ma anche a quanto da esse non dedotto (c.d. giudicato implicito), qualora le ragioni non dedotte siano logicamente implicate dalla pronuncia: perciò è precluso alle parti la proposizione, in un successivo giudizio, di qualsivoglia domanda o pagina 4 di 7 eccezione avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato [tra le tante a mero titolo di esempio Cass. Civ. Sez. 2 -, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020 (Rv. 657127 - 01)]. Il giudicato si misura cioè in relazione al diritto accertato ed è correlato all'oggetto del processo, nel senso che tutto ciò che rientra nel perimetro di questo è da essa colpito: in tal senso viene ripetuto che il giudicato sostanziale copre non soltanto l'esistenza del diritto azionato, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, sebbene non dedotti, mentre non si estende, oltre che ai fatti successivi al giudicato, a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi
[tra le altre, si veda Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11360 del 11/05/2010 (Rv. 613087 - 01)], fermo ovviamente il requisito dell'identità delle personae. Insomma, il giudicato si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione, ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, sempre che l'azione in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 9486 del 20/04/2007 (Rv. 597851 - 01)]. Val quanto dire che, almeno tendenzialmente, il giudicato dispiega il suo effetto in un successivo giudizio contraddistinto dai medesimi elementi identificativi, personae, causa petendi e petitum, sia pure avendo riguardo non al dato della mera coincidenza esteriore di tali elementi, bensì al criterio del c.d. petitum sostanziale [v. sul tema Cass. Civ Sez. U, Ordinanza n. 11161 del 23/04/2019 (Rv. 653897 - 01)].
3.2. Nella vicenda che si è definita con la pronuncia resa dalla Corte di Appello di Potenza (sentenza n. 415/2019), la società intimante e i soci-amministratori della stessa proponevano domanda di restituzione fondata sulla (asserita) erroneità dei calcoli per interessi applicati dalla banca della UC (ora ) ai rapporti dedotti. Nell'atto Parte_1 di appello, così precisavano le ragioni della domanda formulata in primo grado: «il fondamento della pretesa creditoria era, quindi, rappresentato dalle violazioni poste in essere dalla ripetuta in ordine alla applicazione dei tassi debitori Controparte_4
e creditori consacrati nell'atto pubblico stipulato dalle parti, intitolato “contratto di apertura di credito in conto corrente e concessione di fido con garanzia ipotecaria”, in data 17.06.1988, davanti al Notaio dott. , in relazione alle operazioni transitate Persona_1 sul c.c.n. 307002.949. Vale a dire che l'istituto di credito, in aperta violazione delle condizioni pattuite con il richiamato atto pubblico, durante l'operatività del citato conto corrente, sulle somme a debito applicava tassi di interesse superiori a quelli indicati nel rogito notarile del 17.06.1988». Così formulata la domanda, è innegabile che l'odierna intimante abbia assunto come causa petendi l'invalidità delle variazioni del tasso di interesse unilateralmente applicate dalla banca in violazione di quanto statuito con la scrittura del 17/06/1988. È altrettanto evidente che la Corte di Appello abbia, invece, ritenuto che la suddetta clausola, sia da considerarsi totalmente nulla, e dunque anche relativamente alla misura inizialmente determinata (14,50%), sull'assunto che quella previsione «ha avuto un suo concreto sviluppo nei successivi contratti di apertura di credito e di sconto carta
pagina 5 di 7 commerciale nei quali si legge la riserva della banca di variare i tassi di interesse “in relazione agli andamenti del mercato monetario”, previsione questa nulla per l'evidente carattere di indeterminatezza con la conseguente applicazione dei tassi di interesse convenzionale nella misura sopra specificata». In tal guisa, il giudice di appello, per vero disattendendo anche le osservazioni avanzate dalla sul punto coincidenti con CP_4 quanto prospettato dagli stessi attori-appellanti in merito alla validità del solo tasso del 14,50% indicato nel rogito, ha ritenuto di indicare che il saldo (teorico) del rapporto di conto corrente in questione – applicati i parametri indicati nella decisione (vale a dire: tassi di interesse nella misura legale fino al 1992 e al tasso nominale BOT ex art. 5 l. 154/92 e art. 117 D. lgs. 385/03 nella misura e con le modalità indicate nell'elaborato peritale) – dovrebbe essere rideterminato nella misura di € 690.051,00 a vantaggio dei correntisti. La domanda avanzata in via monitoria degli attori ha, dunque, assunto come causa petendi proprio l'invalidità delle variazioni dei tassi apportate dalla banca e ha chiesto la restituzione di ulteriori somme che sarebbero state indebitamente pagate per tale (assunta) illegittima variazione che, tuttavia, nella prima domanda ha contenuto nella misura ben determinata di Lit. 228.752.440 (pari a € 118.140,77), limite entro il quale la domanda è stata accolta in sede di appello. Accettando quella decisione (la non CP_1 ha proposto ricorso incidentale), gli odierni intimanti – come anche la quale Parte_1 non ha proposto ricorso per Cassazione, essendo stata l'impugnazione avanzata dalla in proprio e non quale mandataria di quella – hanno evidentemente accolto CP_3 interamente il decisum, onde la richiesta avanzata con la domanda monitoria della differenza tra € 690.051,00 ed € 118.140,77, fondata sulle medesime ragioni (atteso il richiamo integrale alla sentenza n. 615/2019 della Corte di Appello di Potenza) non è altro che la stessa domanda, riproposta in separata sede, in palese elusione del divieto del bis in idem. L'intervenuto giudicato che si è formato sul rapporto non consente, dunque, di far valere con altro giudizio la stessa domanda restitutoria per somme indebitamente pagate alla banca per interessi, sulla base della medesima causa petendi della pregressa domanda decisa in via definitiva in altra sede.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, ai valori tabellari minimi, tenuto conto della definizione dell'odierna controversia per mere questioni di rito.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: In accoglimento della domanda, revoca il decreto ingiuntivo n. 113/2020. Dichiara inammissibile la domanda proposta da Controparte_1 nei confronti di per intervenuto giudicato. Parte_1
pagina 6 di 7 Condanna al pagamento delle spese di lite, che Controparte_1 si liquidano in € 843,00 per esborsi ed € 14.598,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, per compensi. Paola, 11 aprile 2025. Il Giudice Matteo Torretta
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