Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5148/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 5148/2022 R.G.
e vertente tra
CF.: ed Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. rappresentati e di- Controparte_1 C.F._2
fesi, giusta mandato agli atti, dall'avv. FONTANA PIERPAOLO, presso il cui studio, in Napoli al Corso Garibaldi 125, sono domiciliati;
- Opponenti
Contro
per conto di (numero di re- Controparte_2 Controparte_3
gistrazione SV 347, con sede legale in Valletta (VLT) 1455 Malta, alla 171
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
della Credit network Finance spa, procuratore speciale con sede legale e domiciliata per la carica a VERONA, ALLA VIA Flavio Gioia 39, CF.
P.Iva , giusta procura speciale autenticata dal notaio P.IVA_1 [...]
in data 29/9/2015 n. 1615 rep.; Persona_1
- Opposta contumace
E
1
Controparte_5
(( ), partita iva (già giusta _6 P.IVA_2 CP_7
atto di trasformazione iscritto alla CCIAA di Torino in data 18.11.2021) in persona del suo Procuratore Speciale, dott. , (c.f. Controparte_8
), a ciò abilitato in forza di procura del 18 novem- C.F._3
bre 2021 a rogito Notaio di Torino, rep. 25543, racc. 10712, elet- Per_2
tivamente domiciliata in Casagiove (CE), alla via Aldo Moro, n. 70, presso lo studio dell'avv. Alessandra Caiazza (c.f. - PEC C.F._4
che la rappresenta e difende tanto congiunta- Email_1
mente quanto disgiuntamente con l'avv. Simona Chiolo del foro di Torino
(c.f. – PEC C.F._5 [...]
, giusta mandato per procura agli atti;
Email_2
- Intervenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.02.2022 i sig.ri Parte_2
e propongono opposizione avverso il decreto in-
[...] Parte_3
giuntivo n. 2/2022 – R.G. n. 30912/2021 del 03.01.2022, con il quale viene loro ingiunto il pagamento della somma di € 8.044,03, oltre interessi al tas- so legale e sino al soddisfo, nonché le spese di procedura liquidate in €
145,50 per spese ed € 540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
A fondamento della domanda monitoria, la società ricorrente deduceva quanto segue:
2
a) che i sig.ri e avevano stipulato Parte_1 Parte_3
in data 28/10/2004 con la EM, Gruppo DE Bank contratto di finanziamento n. 1699830200 per un importo di € 5.150,00;
b) che, a fronte del finanziamento erogato, il suddetto contratto aveva previsto un piano di ammortamento mediante il pagamento di n. 36 rate mensili da € 168,36 cadauno a decorrere dal novembre 2004 per un com- plessivo importo di € 6060,96 (con tasso 10,90 e taeg 13,75);
c) che il credito era stato ceduto dalla DE NK alla CP_9
[...]
d) che , successivamente aveva ceduto alla CP_9 CP_2
e che la medesima, alla data della richiesta monitoria, era creditrice della somma di € 8.044,03 inclusa di interessi.
A sostegno dell'opposizione i sig.ri eccepiscono: Parte_3
- il difetto di legittimazione attiva della;
Controparte_2
- l'inidoneità della documentazione a provare l'esistenza ed il quantum del credito e degli interessi moratori applicati;
- la prescrizione del diritto di credito.
Pertanto, richiedono quanto segue:
1. In via preliminare, dichiararsi improcedibile la domanda della so- cietà opposta, essendo necessario esperire il tentativo di mediazione obbli- gatoria.
2. Sempre in via preliminare, non concedere, se richiesta, la provvi- soria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, essendo, a detta degli op- ponenti, l'opposizione di pronta soluzione.
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3. Nel merito, dichiarare fondata l'opposizione e, pertanto, prelimi- narmente, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società ricorren- te in sede monitoria.
4. Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
5. In via subordinata, comunque, revocare il decreto ingiuntivo oppo- sto, essendo di diverso importo il credito (eventualmente) ceduto dalla alla e da questa all'attuale Parte_4 CP_10 Parte_5
[...]
6. In via subordinata hanno eccepito la prescrizione del credito in quanto risultano decorsi i 10 anni per mancata rinnovazione della messa in mora, sia per difetto di notifica e sia per mancata informazione della ces- sione del credito specifico da parte della DE NK agli opponenti.
La on si costituisce in giudizio e rimane con- Parte_5
tumace.
Interviene e si costituisce in giudizio la società
[...]
spiegando che nelle more del presente Controparte_5
giudizio la ha ceduto in favore della medesima interve- Controparte_2
niente un portafoglio di crediti originati da finanziamenti erogati da Deu- tsche Bank alla propria clientela sul territorio nazionale, tra i quali è ricom- preso il credito vantato nei confronti dei sigg.ri derivante dal Parte_3
contratto n. 1699830200.
L'intervenuta rileva innanzitutto l'assoluta dilatorietà ed infondatezza dell'opposizione ex adverso proposta e contesta in toto le eccezioni degli opponenti.
Preliminarmente evidenzia come i sigg.ri e Parte_1 Parte_3
non abbiano contestato nell'atto introduttivo al presente giudizio:
[...]
4
• di aver sottoscritto il contratto di finanziamento, da cui è sorto il credito monitoriamente azionato, recante, tra l'altro, il documento di sintesi, le condizioni economiche del rapporto e le clausole contrattuali;
• di aver ricevuto l'erogazione del finanziamento, da cui è scaturito il credi- to azionato in sede monitoria;
• di non aver provveduto a corrispondere le somme richieste in sede moni- toria.
E che quindi, alla luce di quanto sopra, il credito azionato deve ritenersi in- teramente provato, sia quanto all'ammontare che quanto ai titoli giustifica- tivi e ciò rileva ai fini di cui all'art. 115 c.p.c.
La società formula le Controparte_5
seguenti richieste:
- In via preliminare:
1) concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiun- tivo n. 2/2022, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risul- tando l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzio- ne;
2) vertendo l'opposizione in tema di contratti bancari e finanziari chiede di assegnare alle parti termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione e di rinviare la causa per l'espletamento di detto procedi- mento.
- Nel merito:
1) accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione proposta dai sigg.ri , rigettarla in toto e con- Parte_3
fermare il decreto ingiuntivo n. 2/2022;
2) accertare e dichiarare che i sigg.ri sono debitori nei confronti Parte_3
della , per i titoli di cui al decreto opposto, della _6
somma di euro 8.044,03 e, conseguentemente, condannare gli opponenti al pagamento della predetta somma di euro 8.044,03 o della maggiore o minor
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somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi e spese, con vittoria di spese e competenze professionali.
Il giudice alla prima udienza ha dichiarato la contumacia di Parte_5
non costituita, con successiva ordinanza ha concesso la provvisoria
[...]
esecuzione del decreto opposto ed assegna alle parti termine di giorni 15 per la procedura di mediazione.
In data 23/9/2022 ha luogo l'incontro di mediazione con esito negativo tra
(promotrice dell'incontro di mediazione) e i sigg.ri _6
. Parte_3
Nella successiva udienza il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
Nella prima memoria ex art.183 c.p.c. gli opponenti, oltre a ribadire le ec- cezioni già formulate, hanno contestato la mediazione da parte della
[...]
, società intervenuta nel processo, poiché era necessaria so- CP_6
lo la presenza di chi avesse promosso il decreto ingiuntivo e cioè la società
Controparte_2
Conclusa la fase istruttoria, nell'udienza 14/11/2024 sono state precisate le conclusioni e sono stati concessi i termini ex art. 190 cpc.
Riguardo l'eccezione relativa all'illegittimità della partecipazione dell'intervenuta e non dell'originaria convenuta alla mediazione la stessa risulta infondata e va, pertanto, rigettata.
L'intervenuta ha depositato prova della cessione del _6
credito avvenuta dalla società alla medesima in data 13 gennaio CP_2
2022 (doc. 7 e 8 allegati alla comparsa di costituzione della medesima so- cietà), nelle more del presente giudizio, quindi, per quanto ai sensi dell'art. 111 cpc il processo prosegue tra le parti originarie, titolare sostanziale del diritto è ora la società , pertanto, la stessa è legittima- _6
ta ad intervenire nel presente giudizio ed a promuovere la mediazione poi-
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ché può legittimamente disporre del diritto. Inoltre, la società cedente è ri- masta contumace nel presente processo e, pertanto, solo la società cessiona- ria intervenuta poteva attivare il procedimento di mediazione.
L'eccezione relativa alla mancanza di legittimazione attiva risulta infondata e va, pertanto, rigettata.
Quanto alla prima cessione, avvenuta dalla società DE NK (a cui la
EM appartiene ) alla , nel fascicolo del procedimento CP_9
monitorio (doc.n.4 allegato) è stata depositata copia del contratto di cessio- ne di un pacchetto crediti in sofferenza tra le dette società avvenuto in data
26 gennaio 2012. E' stata depositata anche copia (doc.
4.1 allegato) della raccomandata A.R. nella quale congiuntamente con DE CP_9
NK avvisavano il debitore principale dell'avvenuta Parte_1
cessione del credito e gli intimavano di procedere al pagamento nei con- fronti di nel termine di 20 giorni, raccomandata ricevuta dal CP_9
in data 19/4/2012 (pertanto la medesima è valsa anche come in- Parte_3
terruzione della prescrizione).
Quanto alla seconda cessione, avvenuta tra e , CP_9 Controparte_2
nel fascicolo del procedimento monitorio (doc.n.5 allegato) è stata deposi- tata copia del contratto di cessione di un pacchetto crediti non performing tra e stipulato in data 14/12/2015. CP_9 Controparte_2
E' stata depositata anche copia (doc.6 allegato) della raccomandata A.R. inviata dalla società al debitore principale CP_2 Parte_1
nel quale la società lo informa dell'avvenuta cessione del credito invitando- lo a pagare d'ora innanzi solo alla medesima società specificando, inoltre, che tale missiva funge anche da messa in mora ed interruzione della pre- scrizione, raccomandata ricevuta dal in data 26/9/2016. Parte_3
L'eccezione relativa all'inidoneità della documentazione a provare l'esistenza ed il quantum del credito azionato risulta infondata e va, pertan- to, rigettata.
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Invero il credito per cui è causa risulta documentalmente provato con la produzione da parte dell'opposta del contratto di finanziamento n.
1699830200 (doc. n. 5 allegato al fascicolo monitorio) e dell'estratto conto certificato ex art 50 TUB (doc. n. 7 allegato al fascicolo monitorio).
Ebbene nei contratti di finanziamento si applicano i principi ordinari di ri- parto dell'onere della prova in base ai quali una volta che l'attore sostanzia- le abbia provato la fonte negoziale del dritto azionato e l'erogazione della somma data a mutuo o a titolo di finanziamento spetta poi al convenuto so- stanziale provare l'avvenuto fatto estintivo ovvero il pagamento (cfr. Cass.
Civ. sez. unite n. 13533\2001).
L'eccezione relativa alla prescrizione del credito azionato risulta infondata e va, pertanto, rigettata.
Il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 28/10/2004 ed il fi- nanziamento è stato erogato in pari data. Nel contratto è previsto un piano di ammortamento mediante il pagamento di n. 36 rate mensili da € 168,36 cadauno a decorrere dal novembre 2004, pertanto la scadenza dell'ultima rata era fissata per novembre 2007.
Tuttavia dalla missiva di Deutch Bank, risulta che in data 01/02/2006 la ha provveduto alla “radiazione del finanziamento per l'importo CP_9
complessivamente dovuto a tale data applicando un tasso di interesse di mora” consegue quin- di l'applicazione della perdita del beneficio del termine e la decorrenza del- la prescirzione da tale data.
Orbene, attesa la messa in mora del 19/4/2012 e del 26/9/2016 deve ritener- si interrotta la prescrizione decennale ( agli atti sono state prodotte da parte opposta, come già evidenziato sopra due raccomandate A.R. che hanno avuto effetto interruttivo del decorrere della prescrizione:
1- raccomandata
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A.R. inviata da nella quale congiuntamente con Deu- CP_9 CP_9
tsche NK avvisavano il debitore principale Parte_1
dell'avvenuta cessione del credito e gli intimavano di procedere al paga- mento nei confronti di nel termine di 20 giorni, raccomanda- CP_9
ta ricevuta dal in data 19/4/2012; 2- raccomandata A.R. inviata Parte_3
dalla società al debitore principale nel qua- CP_2 Parte_1
le la società lo informa dell'avvenuta cessione del credito invitandolo a pa- gare d'ora innanzi solo alla medesima società specificando, inoltre, che tale missiva funge anche da messa in mora ed interruzione della prescrizione, raccomandata ricevuta dal in data 26/9/2016). Parte_3
Pare evidente, quindi, che il diritto di credito azionato non è prescritto.
Infine, alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione Civile
SS.UU. del 6 aprile 2023 n. 9479 viene effettuato un controllo d'ufficio sulla natura consumeristica del rapporto contrattuale e sul rispetto della normativa a tutela del consumatore.
Si conferma la natura consumeristica del contratto di finanziamento di cui
è causa, in quanto il medesimo veniva stipulato dai sigg.ri Parte_2
e , quali persone fisiche e consumatori, e non già
[...] Parte_3
quali imprenditori e comunque al di fuori dell'attività di impresa, even- tualmente svolta.
La disciplina consumeristica risulta rispettata sotto il profilo della scelta del foro del consumatore, considerando che i sigg.ri e Parte_1 [...]
risultano residenti nel comune di Napoli. Controparte_1
Tuttavia, nel contratto di finanziamento de quo risulta applicata la clausole vessatorie ex art. 33 lettera f) con conseguente determinazione a carico dei consumatori di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da es- so derivanti.
Infatti, l'art. 4 del contratto di finanziamento denominato 'ritardo nei pa- gamenti mensili e rimborso delle spese sostenute' prevede che in caso di ri-
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tardo nella corresponsione delle rate la banca addebiti al cliente interessi di mora nella misura di 10 punti percentuali in più al tasso di intervento Bce
(ex TUS). Ebbene nell'anno 2004 il tasso di intervento Bce risulta essere il
2%, quindi, il totale degli interessi moratori risulta essere del 12,90%, in aggiunta al tan del presente contratto che è del 10,90%.
A tale squilibrio contribuisce anche l'ulteriore applicazione della clausola penale per euro 84,63.
In conclusione, risulta che gli opponenti hanno stipulato un contratto per il pagamento di n. 36 rate da euro 168,36 cadauna. Risulta dall'estratto conto che alla data della decadenza dal beneficio del termine, gli opponenti residua-
vano un debito per euro 4.530,93 a titolo di capitale ed interessi corrispettivi.
Ne consegue che da tale data decorreranno unicamente gli interessi legali. Del tutto indimostrata la giustificazione causale della voce per euro 360,07 indica- ta nell'estratto conto.
Pertanto, si revoca il decreto ingiuntivo e si compensano le spese vista la soccombenza reciproca.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
- accoglie in parte l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 2/2022;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di euro 4.530,93 oltre interessi legali dal 19.4.12 al soddisfo;
- compensa le spese.
Napoli 3.3.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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