Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 07/04/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00650/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01014/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1014 del 2024, proposto da Aquapur Multiservizi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Calugi e Silvano Di Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porcari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Camero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Ciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana - Arpat, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana - Arpat - Area Vasta Toscana Costa - Dipartimento di Lucca, Azienda Usl Toscana Nord Ovest, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , non costituite in giudizio;
nei confronti
Autorità Idrica Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Diani e Carmine Podda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Capannori, Comune di Altopascio, Comune di Montecarlo, ciascuno in persona del Sindaco pro tempore , non costituiti in giudizio;
Acque S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Bimbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 8531 del 3 maggio 2024, comunicato alla ricorrente in pari data, con cui il Comune di Porcari ha aggiornato, impartendo prescrizioni, l'autorizzazione unica ambientale (AUA) dell'impianto di depurazione gestito da Aquapur Multiservizi s.p.a., “ dando atto della presenza di uno scaricatore di piena quale parte dell'impianto stesso e alle condizioni comunicate dalla Regione Toscana con nota prot. reg. n. 550365 del 4 dicembre 2023 ”;
- della nota 3 maggio 2024, n. 8541, con cui il Comune ha trasmesso alla ricorrente il provvedimento sopra indicato;
- del decreto n. 8788 del 23 aprile 2024, con cui la Regione Toscana – Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia – Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali ha disposto di aggiornare l'AUA, impartendo prescrizioni;
- della nota della Regione prot. n. 550365 del 4 dicembre 2023 con cui la Regione ha trasmesso alla ricorrente il verbale della Conferenza di servizi del 9 novembre 2023;
- della nota della Regione prot. n. 0276419 del 16 maggio 2024 e di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Porcari, della Regione Toscana, dell’Autorità Idrica Toscana e di Acque S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Aquapur Multiservizi S.p.a. è una società per azioni a capitale misto pubblico-privato: il 60% del capitale è di proprietà dei Comuni di Capannori, Porcari, Altopascio e Montecarlo; il 40% appartiene invece a soggetti privati, e in particolare a Confindustria Toscana Nord, al Consorzio Industriale Depurazione e a quarantacinque aziende utenti.
La suddetta società, in virtù della concessione approvata con decreto regionale n. 5475 del 17 novembre 2008, e successiva integrazione con decreto n. 10883 del 14 luglio 2017, gestisce il depuratore sito nel Comune di Porcari, località Casa del Lupo, nel terreno censito in catasto al foglio 12 particella 804, il cui stabilimento è ricompreso in una recinzione interna alla particella stessa.
L’impianto è adibito alla depurazione dei reflui civili, che giungono dalla pubblica fognatura e, a seguito di una serie di fasi di lavorazione, dopo essere stati depurati, vengono reimmessi nel IO NE.
2. Le acque provenienti dalla pubblica fognatura, che è gestita da Acque S.p.a. in quanto soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), arrivano al depuratore attraverso quattro condotte fognarie, che confluiscono in uno scaricatore di piena, manufatto interrato denominato sfioratore “SF00428”, ubicato nella stessa particella catastale n. 804 del foglio 12, fuori dalla recinzione che circonda l’impianto di depurazione, di fronte al relativo cancello di accesso. Tale dispositivo è costituito da una vasca in muratura con un misuratore di livello che devia al IO NE (evitando che confluisca nel depuratore) la quantità di reflui eccedente rispetto alla capacità recettiva del depuratore stesso.
Il suddetto scaricatore di piena SF00428 era affidato in gestione ad Acque S.p.a., quale gestore del SII, con concessione del 2002, come previsto dalla normativa del tempo (L.R. 5/1986), successivamente sostituita, con modifiche rilevanti nella presente controversia (come in seguito meglio precisato) dalla L.R. 20/2006, e dal relativo regolamento di attuazione n. 46/2008, a tutt’oggi vigenti.
3. La gestione dell’impianto di depurazione da parte di Aquapur Multiservizi S.p.a. veniva autorizzata con AUA rilasciata dalla Regione all’odierna ricorrente mediante decreto n. 18879 del 21 dicembre 2017 ( successivamente aggiornata, senza modifiche rilevanti in questa sede, con i decreti n. 18285 del 20 ottobre 2021, doc. 11, e n. 13143 del 20 giugno 2023 ), che nella Relazione allegata sub A) precisava che « il troppo pieno della p.f. [pubblica fognatura] è di competenza della società Acque » e che, con nota del 7 agosto 2014, Acque S.p.a. aveva inviato alla Provincia di Lucca « l’elenco degli sfioratori di piena e la loro classificazione in base all’art. 15 della legge regionale n. 20/2006, in cui è riportato anche il suddetto by-pass ».
4. Acque S.p.a., gestore del Servizio Idrico Integrato, il 15 ottobre 2020 chiedeva alla Regione, per lo scaricatore di piena SF00428 denominato “By-pass impianto Casa del Lupo – Porcari (LU)”, nuova AUA (Autorizzazione unica ambientale) per l’autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale.
La Regione, con nota del 13 luglio 2023, comunicava (anche) ad Aquapur Multiservizi S.p.a. la convocazione di una conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona per la definizione del procedimento di AUA dello sfioratore SF00428, e l’avvio del procedimento di modifica d’ufficio dell’AUA del Depuratore di Casa del Lupo. In particolare, la Regione evidenziava nella nota « che lo scaricatore SF00428, ancorché in gestione ad Acque S.p.A., è funzionale all’impianto di depurazione di “Casa del Lupo” gestito da Aquapur Multiservizi S.p.a. essendo posizionato nei pressi del cancello di ingresso all’impianto a monte delle pompe di sollevamento », e considerati l’art. 10 comma 3 della L.R. 20/2006 e l’art. 45 comma 7 del regolamento n. 46/2008, si comunicava che « data l’unitarietà del sistema fognatura/depurazione ancorché gestito da due soggetti diversi […] si ritiene necessario riportare espressamente la presenza del bypass anche nell’autorizzazione allo scarico del depuratore anche al fine di individuare le necessarie prescrizioni affinché Aquapur Multiservizi s.p.a. provveda, congiuntamente ad Acque s.p.a., al relativo monitoraggio e gestione ».
5. Con l’atto conclusivo del suddetto procedimento, decreto del dirigente della Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali della Regione Toscana n. 8788 del 23 aprile 2024, la Regione disponeva: l’archiviazione del procedimento di rilascio dell’AUA avviato con l’istanza presentata da Acque S.p.a. il 15 ottobre 2020; l’aggiornamento dell’AUA di Aquapur S.p.a., « dando atto della presenza di uno scaricatore di piena quale parte dell’impianto »; l’imposizione ad Aquapur delle seguenti prescrizioni: a) il « bypass dovrà garantire valori di diluizione utili al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale »; b) « dovrà essere provveduto alla verifica di tenuta della vasca »; c) dovrà essere eseguito l’« adeguamento funzionale del bypass, al fine di dotarlo di un sistema di misurazione e registrazione della portata, nonché di un sistema di grigliatura e disinfezione »; d) « la serranda di comando del bypass sul rio NE deve essere normalmente chiusa »; e) « a seguito di eventi meteorologici che abbiano attivato il bypass, dovranno essere effettuati, in corrispondenza delle emissioni dello scarico del bypass nel rio NE, il monitoraggio delle acque rilasciate e dei sedimenti »; f) « ai fini di quanto richiesto al punto precedente, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, Aquapur […] dovrà presentare una proposta che individui parametri, e frequenze di campionamento »; g) « i risultati delle analisi dovranno essere tenuti a disposizione degli organi competenti »; h) Aquapur dovrà « assicurare una regolare manutenzione del bypass »; i) « dovrà essere predisposto un registro […] su cui dovranno essere annotate le informazioni menzionate al punto precedente ». La Regione stabiliva inoltre che Aquapur avrebbe dovuto provvedere « senza indugio » a quanto richiesto alla lettera b) e ad assicurare l’adeguamento richiesto alla lettera c) « entro il termine dell’estate 2024 »; e invitava l’Autorità Idrica Toscana e Acque S.p.a. « a dare seguito agli impegni presi, ossia convocare un tavolo per discutere come coprire i costi per l’adeguamento funzionale dello scaricatore di piena ed eseguire i lavori stessi ».
Quanto alla motivazione, il provvedimento Regionale richiamava le norme già indicate nella nota del 13 luglio 2023, la descrizione dei luoghi ivi contenuta, e dava atto che dal 2006 era in progetto il potenziamento del depuratore gestito da Aquapur S.p.a., su richiesta di Acque S.p.a., in modo da renderlo idoneo a trattare fino a 4.900 mc/h di reflui, che era in corso un primo stralcio dei lavori di ampliamento dell’impianto, e che la vasca in muratura dello scaricatore di piena « corredata di un misuratore di livello, che devia nel IO NE la portata eccedente la capacità di sollevamento del depuratore (ossia non sollevata al trattamento) […] necessita di interventi di manutenzione straordinaria dato che è in evidente stato di degrado come constatato dall’Ufficio in occasione dei sopralluoghi ». La Regione precisava altresì che dall’istruttoria procedimentale era emerso quanto segue: « dall’esame della documentazione agli atti dell’Ufficio risulta che lo scaricatore di piena è stato realizzato nell'ambito dei lavori di ampliamento dell'impianto di depurazione, in variante a quelli originariamente previsti e che, in particolare, il manufatto è rappresentato nella "Planimetria generale impianto" (rif. prot. reg. 543220 del 29 novembre 2023); lo scaricatore di piena è interamente ubicato all'interno della particella catastale 804 del foglio 12 del Comune di Porcari, di proprietà della Regione Toscana, su cui insiste il depuratore dato in concessione ad Aquapur Multiservizi S.p.A.; la concessione fa riferimento "all'impianto di depurazione scarichi civili ed industriali ... che insiste su terreno meglio identificato al NCT del Comune di Porcari (LU) Foglio 12 Particella 3 e 4, appartenente al demanio regionale" senza ulteriore specificazione (la particella è stata in seguito rinumerata 804); la D.G.R. 46/R del 8 settembre 2008 e s.m.i., art. 45, co. 7, stabilisce che "I by-pass idraulici presenti sugli impianti di depurazione sono scaricatori di piena e fanno parte integrante dell'impianto di depurazione cui sono asserviti ed il loro funzionamento è regolamentato in sede di autorizzazione allo scarico ». Evidenziava inoltre il contributo istruttorio di ARPAT dell’8 novembre 2023, secondo cui: « per quanto riguarda il pozzetto ripartitore, che ha la sola funzione di limitare la portata in ingresso al depuratore Aquapur a valori non superiori alla capacità di sollevamento del depuratore, ca. 1670 mc/h al netto della portata in ingresso dalla/e fognature industriali privata/e, si propone in una logica di maggiore funzionalità della gestione del depuratore, che lo stesso sia assegnato in gestione alla stessa Aquapur », e le dichiarazioni rese dall’Autorità Idrica Toscana nella Conferenza di Servizi del 9 novembre 2023, allorquando la stessa aveva precisato che: « il "censimento sommario dei beni e dei manufatti" (a cui fu fatto riferimento nel corso della Conferenza di Servizi del 8 agosto 2023) consistette nella presa d'atto di tutte le reti fognarie civili e dei manufatti realizzati dai Comuni oggetto dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato al Gestore Acque S.p.A. avvenuto nel 2001 e pertanto lo scaricatore di piena (SF00428) è rientrato in tale acquisizione erroneamente, stante la ricostruzione patrimoniale fatta dagli uffici regionali », ritenendo infine che: « lo scaricatore di piena, per come è stato realizzato, per dove è posizionato, e per la funzione che svolge, trovi la sua collocazione naturale all'interno dell'impianto di depurazione e che l'autorizzazione all'esercizio di quest'ultimo ne deve riportare la presenza e regolamentare l'esercizio ».
6. Mediante provvedimento n. 8531 del 3 maggio 2024, il Comune di Porcari rilasciava ad Aquapur S.p.a. l’atto di aggiornamento dell’AUA dell’impianto di depurazione “Casa del Lupo” gestito dalla medesima società, dando atto della presenza dello scaricatore di piena SF00428 quale parte dell’impianto stesso, e riportando le prescrizioni e disposizioni comunicate dalla Regione Toscana con il predetto decreto regionale n. 8788 del 23 aprile 2024, espressamente richiamato.
7. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Aquapur Multiservizi S.p.a. impugnava i provvedimenti sopra descritti, e gli ulteriori atti emarginati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i dedotti vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili.
In particolare (primo motivo di ricorso) la società Aquapur Multiservizi S.p.a. evidenziava che, siccome nel 2002 lo scaricatore di piena SF00428 era stato affidato in concessione ad Acque S.p.a., non poteva assegnarsi lo stesso, con i provvedimenti gravati, alla gestione della ricorrente, poiché ciò avrebbe integrato un’illegittima modifica unilaterale delle concessioni del 2002 e del 2008, peraltro posta in essere dall’Amministrazione senza seguire le previsioni normative che disciplinano l’esercizio del potere di autotutela. L’illegittimità di tale modifica contrattuale si sarebbe altresì evidenziata con riferimento all’alterazione dell’equilibrio finanziario e sinallagmatico del negozio concessorio, che scadrà peraltro nel 2028.
La ricorrente sosteneva inoltre (secondo motivo) che il provvedimento regionale gravato era affetto da incompetenza, in quanto assimilabile a un atto modificativo della concessione, che come tale avrebbe dovuto essere adottato dall’Ufficio Patrimonio dell’Amministrazione, e non invece dal Settore ambientale.
Sotto altro profilo (terzo motivo) Aquapur evidenziava il contrasto degli atti impugnati con la L.R. 20/2006 e con l’art. 45 del Regolamento regionale n. 46/2008, in quanto lo scolmatore SF00428 non poteva essere qualificato come bypass idraulico, e dunque doveva continuare ad essere assegnato ad Acque S.p.a., in quanto gestore del Servizio Idrico Integrato.
Attraverso il quarto motivo la ricorrente ribadiva che lo scolmatore non era ricompreso nella propria concessione del 2008, richiamando anche tutti gli atti autorizzativi susseguitisi nei decenni; con il quinto (denominato sesto) motivo contestava il punto 4 del provvedimento regionale, con cui si invitavano Acque S.p.a. e l’Autorità Idrica Toscana a dare seguito agli impegni assunti e dunque a convocare un tavolo di confronto con Aquapur S.p.a. onde discutere sulla copertura dei costi per l’adeguamento funzionale dello sfioratore; la ricorrente affermava infatti che la previsione non avrebbe vincolato i soggetti “invitati” a farsi carico dei costi dell’intervento.
Infine (sesto motivo, denominato settimo), si deduceva l’eccessiva brevità dei termini assegnati per l’esecuzione delle opere prescritte.
8. Si costituivano in giudizio la Regione Toscana, il Comune di Porcari, l’Autorità Idrica Toscana e la società Acque S.p.a., instando per la reiezione del ricorso.
9. La domanda cautelare, trattata all’udienza camerale del 25 luglio 2024, era oggetto di rinuncia su accordo delle parti, come si evince dal relativo verbale.
All’udienza pubblica del 19 febbraio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
10. Si procede con la disamina delle censure proposte nell’atto introduttivo del giudizio, che si scrutinano congiuntamente, siccome connesse tra loro.
10.1. Emerge dai documenti presenti nel fascicolo di causa che il dispositivo oggetto del presente giudizio è posto al servizio del depuratore. Infatti, in presenza di liquidi provenienti dalla fognatura in quantità superiore alla portata del depuratore stesso, che l’impianto non può perciò sollevare e avviare a trattamento, lo sfioratore SF00428 si attiva, deviando la parte in eccedenza dei reflui fognari verso il IO NE.
Il manufatto in questione integra pertanto uno scaricatore di piena ai fini dell’applicazione della legge regionale n. 20/2006, il cui art. 2, comma 1, lettera ‘v’, nn. 1 e 2 stabilisce che: « 1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni: […] v) scaricatori di piena: 1) i dispositivi a servizio di fognature di tipo misto, atti a scaricare verso un ricettore finale le portate eccedenti la portata massima di progetto della fognatura, al fine di salvaguardare l’integrità e la funzionalità delle sue parti costitutive; 2) i collegamenti detti by-pass degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari; […] ». In particolare, lo stesso è classificato (come da provvedimento regionale impugnato) ai sensi dell’art. 15 L.R. 20/2006 in classe B2, tra gli: « scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti acque reflue urbane od industriali nel cui ciclo produttivo sono presenti sostanze pericolose […] ».
La fattispecie dell’impianto di Casa del Lupo era dunque caratterizzata dalla presenza di un depuratore e di uno scaricatore di piena ad esso funzionale, assegnati in gestione a due soggetti diversi: lo scaricatore ad Acque S.p.a. (in virtù della concessione del 2002) e il depuratore ad Aquapur Multiservizi S.p.a. (con la concessione del 2008).
Correttamente, l’Amministrazione applicava pertanto l’art. 10, comma 3, della L.R. 20/2006, a norma del quale: « 3. Nel caso la gestione del depuratore e degli scaricatori di piena sia effettuata da due gestori diversi, la struttura regionale competente provvede a coordinare temporalmente e funzionalmente le procedure amministrative, anche con la modifica d'ufficio di autorizzazioni già rilasciate, adottando comunque atti finali separati per ciascun gestore ».
In virtù di quest’ultima disposizione la Regione, e in seguito il Comune di Porcari, non davano perciò luogo alla modifica della concessione, come erroneamente sostenuto dalla parte ricorrente, ma unicamente dell’autorizzazione.
Invero, acclarato che il sollevatore di piena era collocato nella medesima particella catastale del depuratore ed era asservito al corretto funzionamento di tale impianto, l’Amministrazione riteneva che il dispositivo dovesse essere incluso nell’autorizzazione unica ambientale afferente all’impianto di depurazione, e ciò in piena coerenza con la previsione dell’art. 45 comma 7 del Regolamento regionale n. 46/2008, a norma del quale: « 7. I bypass idraulici presenti sugli impianti di depurazione sono scaricatori di piena e fanno parte integrante dell’impianto di depurazione cui sono asserviti ed il loro funzionamento è regolamentato in sede di autorizzazione allo scarico ». Quest’ultima disposizione, che prevede la regolamentazione del bypass idraulico congiuntamente all’autorizzazione del depuratore allo scarico (nella fattispecie: nel IO NE), si applica invero alla fattispecie dello sfioratore SF00428. Quest’ultimo dispositivo è infatti un bypass idraulico (tali sono gli scaricatori di piena che collegano reti fognarie e depuratori, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera ‘v’, n. 2 L.R. 20/2006, sopra riportato) ed è presente sull’impianto di depurazione (poiché insiste sulla stessa particella catastale n. 804; è collegato funzionalmente al depuratore di Casa del Lupo e risulta ad esso integralmente asservito; veniva realizzato in sede di ampliamento dell’impianto, ed è riportato nella relativa planimetria generale, come emerso nell’istruttoria procedimentale).
Per effetto delle richiamate disposizioni, dunque, lo scolmatore SF00428, oggetto della presente causa, avente la funzione di scaricatore di piena al servizio del depuratore, ed operante tramite la deviazione del flusso di acque fognarie in eccesso verso il IO NE, veniva correttamente incluso nell’autorizzazione relativa all’impianto di Casa del Lupo.
10.2. Nessuna modifica della concessione è invece intervenuta nella fattispecie, con conseguente infondatezza di tutte le censure afferenti a tale dedotto profilo, e segnatamente di quella relativa all’incompetenza del Settore regionale Autorizzazioni Integrate Ambientali, che era invece pienamente deputato ad adottare il provvedimento impugnato.
10.3. Nel contempo, il potere esercitato dalla Regione e dal Comune di Porcari non è riconducibile all’autotutela, con derivante infondatezza delle doglianze imperniate su tale presupposto.
10.4. Parimenti destituiti di fondamento sono i rilievi che si appuntano sulla ricostruzione passata dei rapporti: è infatti pacifico che, anche in virtù dell’assetto normativo all’epoca vigente, nel 2002 la gestione dello scolmatore era stata attribuita all’odierna controinteressata Acque S.p.a.; la gestione in capo a due differenti soggetti del bypass idraulico e del depuratore integra, del resto, il presupposto stesso per l’applicazione, ad opera della Regione, dell’art. 10 comma 3 L.R. 20/2006. È dunque palese che tale circostanza fattuale, del tutto pacifica, non è idonea a revocare in dubbio la legittimità dei provvedimenti impugnati con l’atto introduttivo della causa.
10.5. Per ciò che riguarda, invece, la convocazione del tavolo di confronto per la ripartizione dei costi,
la stessa aveva effettivamente luogo (documenti nn. 17, 18 e 30 di Acque S.p.a.), e l’Autorità Idrica Toscana proponeva nella relativa sede l’intera copertura pubblica dell’investimento, sia pure attraverso la cessione del canone common carrier . È dunque evidente che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, l’invito al confronto tra l’Autorità Idrica Toscana, Acque S.p.a. e Aquapur Multiservizi S.p.a. ha prodotto effetti sostanziali, quanto meno nei rilevanti termini dell’assunzione dell’investimento da parte dei soggetti pubblici coinvolti, con conseguente infondatezza della censura di inutilità ed inefficacia sollevata nell’atto introduttivo del giudizio, proprio sotto tale aspetto.
10.6. Il termine prescritto per l’esecuzione delle opere, infine, del quale si contestava in ricorso l’eccessiva brevità, era superato per effetto della proroga regionale in atti (doc. 19 del fascicolo di Acque S.p.a.), cui seguiva il cronoprogramma (doc. 31 del fascicolo di Acque S.p.a.) redatto dalla società, nel quale Aquapur Multiservizi S.p.a. prevedeva di terminare i lavori entro il 21 settembre 2025. La previsione inizialmente contestata, per conseguenza, non è più idonea a produrre alcun effetto lesivo nei riguardi della ricorrente. Relativamente a tale profilo il ricorso è perciò improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
11. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso è in parte respinto, siccome destituito di fondamento, e in parte dichiarato improcedibile.
12. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della complessità della fattispecie fattuale e giuridica che ha formato oggetto della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in parte, per le ragioni indicate in motivazione, e in parte lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Katiuscia Papi | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO