Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/1967, n. 661
CASS
Sentenza 22 marzo 1967

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Il provvedimento emesso sulla opposizione proposta a norma dell'art. 645 cod.proc.civ. contro il decreto ingiuntivo concernente onorari e spese spettanti a procuratori e avvocati per prestazioni giudiziali e immediatamente ricorribile per Cassazione anche quando il giudice, adottando il rito ordinario, decide con sentenza anziche con ordinanza non impugnabile, avendo detta sentenza natura di ordinanza. ( Cfr. 323092, 320029, 324133).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/1967, n. 661
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 661
    Data del deposito : 22 marzo 1967

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