Sentenza 22 marzo 1967
Massime • 1
Il provvedimento emesso sulla opposizione proposta a norma dell'art. 645 cod.proc.civ. contro il decreto ingiuntivo concernente onorari e spese spettanti a procuratori e avvocati per prestazioni giudiziali e immediatamente ricorribile per Cassazione anche quando il giudice, adottando il rito ordinario, decide con sentenza anziche con ordinanza non impugnabile, avendo detta sentenza natura di ordinanza. ( Cfr. 323092, 320029, 324133).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/1967, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 22 marzo 1967 |
Testo completo
Il provvedimento emesso sulla opposizione proposta a norma dell'art. 645 cod.proc.civ. contro il decreto ingiuntivo concernente onorari e spese spettanti a procuratori e avvocati per prestazioni giudiziali e immediatamente ricorribile per Cassazione anche quando il giudice, adottando il rito ordinario, decide con sentenza anziche con ordinanza non impugnabile, avendo detta sentenza natura di ordinanza. ( Cfr. 323092, 320029, 324133).*