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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/12/2025, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5352 r.g dell'anno 2024, avente ad oggetto: “Divorzio”.
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. GAROFALO Daniela Parte_1
E
rappresentato e difeso dall'avv. CALIANNO Brunella Controparte_1
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/12/2024 il signor , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in Gravina di Puglia (Ba) in data 31/05/2009 con la signora che dalla loro unione nascevano i figli: in data Controparte_1 Per_1
14/07/2012 ed in data 30/06/2014; che questo Tribunale con Sentenza non Per_2 definitiva n. 1035/2023 pubbl. il 04/05/2023 resa nel procedimento n. 2244/2022 rg dichiarava la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] adiva questo Tribunale, chiedendo che venisse pronunciata la cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma impugnava le avverse richieste formulate nelle conclusioni del ricorso introduttivo.
Successivamente con istanza congiunta depositata il 10/11/2025 le parti chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio trasformando il divorzio da contenzioso in congiunto, alle condizioni riportate nell'accordo da depositarsi con le note difensive con udienza da fissarsi con le modalita' della trattazione scritta. Veniva, pertanto, fissata per detti incombenti, con le modalità delle trattazione scritta,
l'udienza del 09/12/2025 assegnando alle parti termine per depositare note difensive e l'accordo sottoscritto dalle stesse parti ed autenticato dai difensori entro le ore 9,00 del giorno dell'udienza.
Con note difensive depositate in data 06/12/2025 per l'udienza a trattazione scritta del
09/12/2025 le parti depositavano l'accordo sottoscritto dalle stesse ed autenticato dai rispettivi difensori chiedendo di trasformare il presente giudizio da contenzioso in congiunto.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 09/12/2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, le parti hanno insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo anzidetto.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza di separazione non definitiva n. 1035/2023 pubbl. il
04/05/2023, resa nel procedimento n. 2244/2022 rg e passata in giudicato, con cui questo
Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protrae ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5
L.n.74/'87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali e con la prole secondo le condizioni di cui all'accordo redatto e prodotto con le note difensive depositate in data 06/12/2025 per l'udienza a trattazione scritta del 09/12/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di così dispone:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...]
[...] Controparte_1 uniti in matrimonio concordatario contratto in Gravina di Puglia (Ba) il 31/05/2009 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gravina di Puglia (Ba) atto n.
69, anno 2009, Parte II, S. A.
DISPONE che i rapporti economici tra le parti e con la prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'accordo prodotto con le note difensive depositate in data
06/12/2025 per l'udienza a trattazione scritta del 09/12/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
spese integralmente compensate tra le parti.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Gravina di Puglia (Ba) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Taranto, 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5352 r.g dell'anno 2024, avente ad oggetto: “Divorzio”.
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. GAROFALO Daniela Parte_1
E
rappresentato e difeso dall'avv. CALIANNO Brunella Controparte_1
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/12/2024 il signor , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in Gravina di Puglia (Ba) in data 31/05/2009 con la signora che dalla loro unione nascevano i figli: in data Controparte_1 Per_1
14/07/2012 ed in data 30/06/2014; che questo Tribunale con Sentenza non Per_2 definitiva n. 1035/2023 pubbl. il 04/05/2023 resa nel procedimento n. 2244/2022 rg dichiarava la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] adiva questo Tribunale, chiedendo che venisse pronunciata la cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma impugnava le avverse richieste formulate nelle conclusioni del ricorso introduttivo.
Successivamente con istanza congiunta depositata il 10/11/2025 le parti chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio trasformando il divorzio da contenzioso in congiunto, alle condizioni riportate nell'accordo da depositarsi con le note difensive con udienza da fissarsi con le modalita' della trattazione scritta. Veniva, pertanto, fissata per detti incombenti, con le modalità delle trattazione scritta,
l'udienza del 09/12/2025 assegnando alle parti termine per depositare note difensive e l'accordo sottoscritto dalle stesse parti ed autenticato dai difensori entro le ore 9,00 del giorno dell'udienza.
Con note difensive depositate in data 06/12/2025 per l'udienza a trattazione scritta del
09/12/2025 le parti depositavano l'accordo sottoscritto dalle stesse ed autenticato dai rispettivi difensori chiedendo di trasformare il presente giudizio da contenzioso in congiunto.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 09/12/2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, le parti hanno insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo anzidetto.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza di separazione non definitiva n. 1035/2023 pubbl. il
04/05/2023, resa nel procedimento n. 2244/2022 rg e passata in giudicato, con cui questo
Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protrae ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5
L.n.74/'87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali e con la prole secondo le condizioni di cui all'accordo redatto e prodotto con le note difensive depositate in data 06/12/2025 per l'udienza a trattazione scritta del 09/12/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di così dispone:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...]
[...] Controparte_1 uniti in matrimonio concordatario contratto in Gravina di Puglia (Ba) il 31/05/2009 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gravina di Puglia (Ba) atto n.
69, anno 2009, Parte II, S. A.
DISPONE che i rapporti economici tra le parti e con la prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'accordo prodotto con le note difensive depositate in data
06/12/2025 per l'udienza a trattazione scritta del 09/12/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
spese integralmente compensate tra le parti.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Gravina di Puglia (Ba) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Taranto, 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi