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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2883 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 66039 /2022
TRIBUNALE DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Processo verbale dell'udienza del 25/02/2025 nella causa promossa in grado d'appello da
[...]
contro Parte_1 CP_1
Addì 25/02/2025, sono comparsi alle ore 12 l'avv. Marco Panone anche. in sostituzione dell'avv.
Alessandra Giudice per l'appellante, l'avv. Umberto Maria Sclafani per in sostituzione CP_1 dell'avv. Rita Di Meo;
sono presenti ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
(tess. ) e il dott. (tess. ; i legali presenti discutono NumeroD_1 Persona_2 Num_2 brevemente la causa riportandosi a quanto già esposto in atti e precisano le rispettive conclusioni come da atti introduttivi e/o memorie depositate. Il Giudice aggiorna l'udienza alle ore 14 per la lettura della sentenza.
Alle ore 14 nessuno presente, il Giudice sottoscrivente, nei locali del Tribunale civile di Roma, in
Viale G. Cesare 54/B, XIIIa Sezione, dà pubblica lettura in udienza della sentenza a termini dell'art.437 c.p.c.., depositandola contestualmente al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Il Giudice dott. Guido Garavaglia
1 R.G. n. 66039/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
dott. Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Pronunciata ai sensi dell'art.437 c.p.c. nella causa in grado d'appello iscritta al n.66039/2022
del ruolo generale per gli affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
elett.te dom.ta in Viale Attilio Bertolucci, 73, 00131– presso lo Studio dell'Avv. CP_1 CP_1
Alessandra Giudice (C.F. che la rappresenta e difende, con l'Avv. Marco C.F._2
Panone (C.F. ), giusta delega in atti;
C.F._3
- Appellante
E
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore dott. CP_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Di Meo (C.F. ), in virtù di CP_2 C.F._4
procura speciale alle liti allegata in atti, ed elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura
Capitolina siti in Via del Tempio di Giove, n. 21, 00186 CP_1 CP_1
- Appellata
2 Avente ad oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione ex art.22 L. 689/1981 (violazione codice strada);
Decisa sulle conclusioni delle parti infra allegate:
3
****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 2.11.2022, regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale, impugnando la
[...] CP_1
sentenza n.4561/2022, del 10/03/2022, pubblicata il 02/05/2022 e non notificata, con cui il
Giudice di Pace di aveva rigettato l'opposizione, a spese compensate, dalla ricorrente CP_1
proposta avverso il verbale di accertamento n.ro 13200729869 elevato per la violazione dell'art.142, co.8, del Codice della Strada (d.lgs 30/4/1992 n.285) “perché circolava alla velocità
di km/h 81,00 superando di km/h 26,00 il limite massimo di velocità di Km/h 50 imposto dall'ente
proprietario della strada” precisando che “Alla velocità di km/h 81,00 rilevata dal predetto
dispositivo, è stata applicata la riduzione (…) per una velocità calcolata di km/h 76.00.” e che l'infrazione si era verificata “il giorno 28/05/2021, alle ore 09:29, in in Viale Marco Polo CP_1
Alt. Civ. 118/A dir. v. C. Colombo”. La sentenza del Giudice di Pace era motivata come di seguito riportato.
4 5 6 7 L'appellante contestava la sentenza gravata sotto una pluralità di motivi, così riassumibili: a-
Sulla posizione dell'autovelox e d- Sulla distanza di postazione di controllo e presegnalazione;
b- Sulla taratura e funzionalità dell'autovelox e sulla necessità di indicazione nel verbale di accertamento della violazione;
c-Sulla presenza di altro veicolo nell'immagine registrata;
e-
Sulla necessità di contestazione immediata
Si costituiva con deposito di comparsa il 27.05.2023 contestando tutte le CP_1
argomentazioni dell'appello, di cui chiedeva il rigetto con conferma della sentenza di primo grado.
La causa veniva rinviata sino all'udienza del 25.02.2025 ove previa discussione delle parti è
stata decisa in camera di consiglio ex art.437 c.p.c..
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Eccezioni di rito
L'appellante ha mosso una serie di eccezioni di rito, che conviene esaminare preliminarmente.
Sovente ha infatti mosso la contestazione della “ratio per cui la Giudice di Pace abbia fondato
l'asserita correttezza dell'agire degli agenti verbalizzanti sulla base di una norma che controparte
non ha richiamato nella propria comparsa di costituzione”; però da un lato va osservato come la
P.A. opposta non sia tenuta a riprodurre nei propri scritti difensivi l'intero contenuto degli atti di irrogazione della sanzione amministrativa, dall'altra come, in virtù del principio iura novit
curia. in materia di opposizione a sanzioni amministrative, al Giudice Ordinario sia riconosciuta una cognizione piena e, pertanto, lo stesso può valutare con pienezza dei poteri tutte le questioni, di diritto e di fatto, che si pongono (: “In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione
all'ordinanza ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un
ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al
giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore
8 conseguenza che il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non
limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa all'esame completo
nel merito della fondatezza dell'ingiunzione”, così Cass. 11/05/2022, n.1486.).
Rileva inoltre l'appellante come, in questo grado, si sia costituita tardivamente CP_1
(doveva costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza, in giorno non festivo né di sabato); il rilievo è giusto, ma le preclusioni previste dalla legge in tal caso si limitano alla decadenza dalla facoltà della proposizione dell'appello incidentale o dell'indicazione dei nuovi mezzi di prova ove ritenuti ammissibili in appello, ma non certo a quello di far valere le prove già acquisite in primo grado.
infine, l'appellante rileva come non abbia ridepositato il fascicolo di primo grado, CP_1
ritenendo quindi che la documentazione da essa prodotta non sia utilizzabile in questo grado.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità più recente, ha affermato che “il principio di "non
dispersione (o di acquisizione) della prova", operante anche per i documenti - prodotti sia con
modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato
si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando
un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, nè può dipendere dalle successive
scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione” e che il “giudice di
appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato
cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o
indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo” (così, Cass. SSUU
16.02.2023, n.4835), principi che sono esattamente applicabili al caso di specie, ovvero ai documenti indicati anche nella sentenza di primo grado, di cui nell'atto di appello non si sono contestati né l'originalità né il loro contenuto (semmai, la loro validità o legittimità, questioni ben distinte).
9 Tutte le eccezioni processuali mosse dall'appellante, quand'anche fondate nei presupposti,
sono da respingere o limitare quanto agli effetti nel presente giudizio.
****
Nel merito
A sostegno del proprio gravame, l'appellante ha espresso una pluralità di motivi, accorpati per esigenze di intellegibilità.
a- Sulla posizione dell'autovelox e d- Sulla distanza di postazione di controllo e presegnalazione
Nel ricorso di primo grado la parte si lamentava della mancata idonea segnalazione preventiva della postazione dell'autovelox utilizzato e sull'assenza di segnalazione anche sull'altro lato della carreggiata della presenza del dispositivo.
In senso opposto, il Giudice di prime cure ha rilevato che dal verbale di violazione per cui si controverte risulta che “la postazione di controllo era preventivamente segnalata in modo ben
visibile mediante SEGNALE STRADALE INDICAZIONE TEMPORANEO POSTO A STESSA VIA E
DIREZIONE CA 100 MT PRIMA POSTAZIONE VELOX (cfr. art. 142, comma 6 bis del C.d.S. e D.M.
282/17)”.
Ha poi così proseguito il Giudice di Pace nella sentenza oggetto di impugnazione: “ancora, i
verbalizzanti precisavano che la postazione dell'autovelox fosse stata preventivamente segnalata
in modo visibile e chiaro da segnale stradale di indicazione nel pieno rispetto di quanto dettato
dall'art. 39 del c.d.s.; ed invero, in loco è presente segnale stradale di indicazione temporaneo
verticale “controllo elettronico della velocità” posizionato a circa 100 metri prima del dispositivo
elettronico, stessa via e stessa direzione;
va osservato, al riguardo, che i segnali verticali sono di
norma posizionati sul margine destro della strada e possono (si badi, non devono) essere
posizionati anche sul lato sinistro della strada ovvero istallati su isole spartitraffico od al di sopra
della carreggiata, solo quando ciò sia necessario per motivi di sicurezza ovvero quando sia
10 prevista da norme specifiche relative alle singole categorie di segnali (art. 81 Regolamento di
Attuazione del c.d.s.)”.
Sul punto l'appellante afferma che “non si comprende su quali basi logico-giuridiche il Giudice di
prime cure possa aver basato il proprio convincimento “oltre ogni ragionevole dubbio”, … pur in
presenza della documentazione fotografica allegata dalla scrivente al ricorso introduttivo (v.
docc. 2-4) riportante lo stato dei luoghi in cui il predetto rilevamento risulta effettuato da cui si
rileva l'oggettiva inidoneità della zona al posizionamento di cartelli stradali segnaletici, fosse solo
per la presenza, alla distanza indicata, di una stazione di servizio per il rifornimento di
carburante”.
Si riferisce poi “all'ormai costante orientamento giurisprudenziale, tanto di merito quanto di
legittimità, per cui – come nel caso di specie – nella corsia e più carreggiate la segnaletica stradale,
ivi compresa quella in tema di rilevamento della velocità et similia, deve essere ben visibile a tutti
gli automobilisti di tutte le carreggiate della corsia sicché la predetta segnaletica deve essere
presente, ai fini della legittimità del rilevamento e della connessa contravvenzione, su ambo i lati.“
Il Giudice di Pace ha poi osservato che “Va, ancora, osservato che il Decreto Ministeriale del 15-
08-2007, con riferimento alla distanza che deve intercorrere fra la postazione di controllo della
velocità e la presegnalazione, parla di distanza massima (Km 4), ma non anche di distanza
minima, che deve essere adeguata, nel senso che deve garantire all'automobilista di avvistare in
tempo la postazione di controllo”; l'appellante essenzialmente contesta che 100 mt siano una distanza adeguata anche in relazione alla tipologia di strada.
I motivi di appello sono infondati, non superando le argomentazioni del Giudice di Pace.
Anche esaminando le fotografie allegate dalla parte ricorrente, non è dato a comprendere perché il posizionamento del cartello di segnalazione dell'autovelox a distanza di 100 metri dall'apparecchio fosse “inidonea” per la presenza di una stazione di servizio: anzi, semmai questa costituiva un elemento ulteriore di attenzione degli automobilisti che percorrevano la
11 strada, e quindi anche di rilevazione del cartello;
il segnale stradale verticale con indicazione
“controllo elettronico della velocità” era poi stato “posizionato sulla stessa via e stessa direzione”,
e quindi idoneamente visibile anche dalla ricorrente alla guida della sua autovettura; come ben citato dal Giudice di primo grado, la normativa poi prevede (art.39 c.d.s. e art.82 reg.) che “ i
segnali verticali sono di norma posizionati sul margine destro della strada” e non vi era quindi un obbligo, ma solo una possibilità di posizionarli anche altrove, il che non appariva certo necessario nel caso de quo, ove non vi erano ostacoli alla vista (come da fotografie allegate dalla stessa parte); la distanza di 100 metri era poi percorribile, da un autoveicolo che rispettasse i limiti di velocità in loco (50 km/h) o li superasse di non molto, in ca 7-8 secondi, tempo più che sufficiente per adeguare la propria condotta di guida.
b- Sulla taratura e funzionalità dell'autovelox e sulla necessità di indicazione nel verbale di
accertamento della violazione
In relazione al ricorso originario in cui contestava “la mancata prova della taratura
dell'apparecchio”, e la circostanza che la documentazione inerente fosse da indicare o quantomeno notificare unitamente al verbale di accertamento della violazione (vav), ed alla motivazione della sentenza impugnata, che, in base alla precisa documentazione prodotta in giudizio (di primo grado) da analiticamente riportata nello stesso CP_1
provvedimento (vedi sopra nello Svolgimento del processo), ha ritenuto rettamente che questa comprovasse sia la taratura che il regolare funzionamento dell'apparecchio (omologato),
l'appellante non ha contestato la validità della documentazione prodotta, ma l'affermazione che
“l'indicazione dell'omologazione, della taratura e della conformità dell'autovelox non è elemento
essenziale indefettibile del verbale, e, dunque, la mancata indicazione di tali dati non comporta la
nullità del verbale stesso (Cass. n. 14564/2011)”. Ritenendola l'affermazione di un principio superato dalla più recente giurisprudenza, che richiederebbe appunto l'indicazione nel verbale di contestazione di tali elementi.
12 Il motivo è però infondato;
secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, ai fini della legittimità della sanzione irrogata per la violazione di cui all'articolo 142, comma 8, del Codice
della strada, a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio autovelox, non
è necessario che il verbale contenga l'indicazione degli estremi del certificato di
omologazione e/o di taratura dell'apparecchiatura con la quale è stata misurata la velocità; la mancata menzione degli estremi di tale certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l'effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell'impianto, spostando sull'amministrazione l'onere di depositare la certificazione di taratura (Cass. n.28587/2022; Cass.. n.21327/2022). E' appena il caso di ribadire che l'appellante non ha contestato la validità dell'ampia documentazione prodotta da
, citata analiticamente dal Giudice di Pace. CP_1
c-Sulla presenza di altro veicolo nell'immagine registrata
Già nel ricorso di primo grado la si lamentava che nel fotogramma che riprendeva la sua Pt_1
autovettura ne comparisse un'altra, e questo avrebbe invalidato il rilevamento dell'infrazione,
non essendo possibile individuare con precisione quale dei due veicoli avrebbe violato il limite di velocità; e in appello rimarca che, a tal proposito, dovrebbero essere dedotte nel vav le modalità di funzionamento della apparecchiatura per il rilevamento della velocità; ma il motivo appare infondato, giacché rettamente nella sentenza impugnata si afferma che “Va, inoltre,
evidenziato che in atti vi è anche l'immagine registrata dall'autovelox 106 utilizzato ritraente in
modo preciso il veicolo di proprietà della ricorrente, ed in particolare il numero della targa.”,
senza possibilità di equivoci, mentre poi nessuna normativa impone di specificare nel verbale le “modalità di funzionamento della apparecchiatura”.
e-Sulla necessità di contestazione immediata
Nel ricorso originario l'opponente si lamentava della mancata contestazione immediata della violazione dell'art.132, co.8 C.d.S.., e a fronte della motivazione del Giudice di Pace, per cui In
13 merito, poi, alla mancata contestazione immediata della violazione, va osservato che quando
l'infrazione viene rilevata tramite apparecchiatura elettronica, non vi è l'obbligo di contestazione
immediata.”: l'appellante si dilunga (pagg.
9-13 del ricorso in appello) sulla circostanza che, nel caso in esame ed attesa la conformità dei luoghi, fosse possibile la rilevazione della infrazione ad opera degli agenti, i particolare con la possibilità di “accostare, in tutta sicurezza, i veicoli
eventualmente “interessati”, nello slargo di strada laterale presente sulla destra della carreggiata
a tre corsie”,con contestazione immediata della violazione.
Ma anche tale motivo appare infondato;
in diritto vale richiamare Cass. 14 ottobre 2013, n.
23222, per cui “Nei casi elencati nell'art. 201, comma 1 bis, Cd.S. - da qualificarsi come ipotesi
tipizzate di esclusione legale della necessità di assolvere all'obbligo della contestazione immediata
- non può essere riconosciuto alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la
(eventuale) possibilità di effettuare la contestazione in forma immediata e l'indicazione nel
verbale del verificarsi di una di tali ipotesi non richiede ulteriori giustificazioni in ordine alla
circostanza di non aver proceduto alla stessa contestazione immediata”; in fatto, come la circostanza che l'automobile della ricorrente procedesse ad una considerevole velocità (sino al
60 % superiore al limite ivi presente, pari a 50 km/h) su di una strada di a più corsie CP_1
parallele di marcia (tre), per giunta notoriamente trafficata, rendesse in tutta evidenza la necessità di arrestare il suo veicolo per contestare l'infrazione una condotta ingiustificatamente rischiosa e contraria alla sicurezza della circolazione.
Ne consegue l'infondatezza del proposto appello.
***
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che vada rigettato l'appello proposto da contro e che per Parte_1 CP_1
14 l'effetto la sentenza n.4561/2022, del 10/03/2022, pubblicata il 02/05/2022, del Giudice di
Pace di debba essere integralmente confermata. CP_1
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza ed atteso l'esito finale della lite l'appellante va condannata a rifonderle a , così come Parte_1 CP_1
liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi del d.m 147/2022, in relazione al valore della causa (decisum, ca € 188,00) ed all'attività difensiva svolta, di rilevante impegno, stante la pluralità delle questioni sollevate nell'atto di gravame.
L'integrale rigetto dell'appello proposto da comporta la declaratoria Parte_1
di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di essa appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.1-quater DPR 30.05.2002, n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
▪ rigetta il proposto appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.4561/2022, del
10/03/2022, pubblicata il 02/05/2022, del Giudice di Pace di CP_1
▪ condanna l'appellante, , a rifondere a , in persona del Parte_1 CP_1
Sindaco p.t., le spese di lite del presente grado, liquidate in complessivi € 662,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 %, Iva e Cpa secondo legge;
▪ dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante,
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma Parte_1
1-quater DPR 115/2002.
Sentenza esecutiva ex lege
Roma, così decisa in camera di consiglio il 25.02.2025
15 Il Giudice
dott. Guido Garavaglia
16
TRIBUNALE DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Processo verbale dell'udienza del 25/02/2025 nella causa promossa in grado d'appello da
[...]
contro Parte_1 CP_1
Addì 25/02/2025, sono comparsi alle ore 12 l'avv. Marco Panone anche. in sostituzione dell'avv.
Alessandra Giudice per l'appellante, l'avv. Umberto Maria Sclafani per in sostituzione CP_1 dell'avv. Rita Di Meo;
sono presenti ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
(tess. ) e il dott. (tess. ; i legali presenti discutono NumeroD_1 Persona_2 Num_2 brevemente la causa riportandosi a quanto già esposto in atti e precisano le rispettive conclusioni come da atti introduttivi e/o memorie depositate. Il Giudice aggiorna l'udienza alle ore 14 per la lettura della sentenza.
Alle ore 14 nessuno presente, il Giudice sottoscrivente, nei locali del Tribunale civile di Roma, in
Viale G. Cesare 54/B, XIIIa Sezione, dà pubblica lettura in udienza della sentenza a termini dell'art.437 c.p.c.., depositandola contestualmente al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Il Giudice dott. Guido Garavaglia
1 R.G. n. 66039/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
dott. Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Pronunciata ai sensi dell'art.437 c.p.c. nella causa in grado d'appello iscritta al n.66039/2022
del ruolo generale per gli affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
elett.te dom.ta in Viale Attilio Bertolucci, 73, 00131– presso lo Studio dell'Avv. CP_1 CP_1
Alessandra Giudice (C.F. che la rappresenta e difende, con l'Avv. Marco C.F._2
Panone (C.F. ), giusta delega in atti;
C.F._3
- Appellante
E
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore dott. CP_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Di Meo (C.F. ), in virtù di CP_2 C.F._4
procura speciale alle liti allegata in atti, ed elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura
Capitolina siti in Via del Tempio di Giove, n. 21, 00186 CP_1 CP_1
- Appellata
2 Avente ad oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione ex art.22 L. 689/1981 (violazione codice strada);
Decisa sulle conclusioni delle parti infra allegate:
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 2.11.2022, regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale, impugnando la
[...] CP_1
sentenza n.4561/2022, del 10/03/2022, pubblicata il 02/05/2022 e non notificata, con cui il
Giudice di Pace di aveva rigettato l'opposizione, a spese compensate, dalla ricorrente CP_1
proposta avverso il verbale di accertamento n.ro 13200729869 elevato per la violazione dell'art.142, co.8, del Codice della Strada (d.lgs 30/4/1992 n.285) “perché circolava alla velocità
di km/h 81,00 superando di km/h 26,00 il limite massimo di velocità di Km/h 50 imposto dall'ente
proprietario della strada” precisando che “Alla velocità di km/h 81,00 rilevata dal predetto
dispositivo, è stata applicata la riduzione (…) per una velocità calcolata di km/h 76.00.” e che l'infrazione si era verificata “il giorno 28/05/2021, alle ore 09:29, in in Viale Marco Polo CP_1
Alt. Civ. 118/A dir. v. C. Colombo”. La sentenza del Giudice di Pace era motivata come di seguito riportato.
4 5 6 7 L'appellante contestava la sentenza gravata sotto una pluralità di motivi, così riassumibili: a-
Sulla posizione dell'autovelox e d- Sulla distanza di postazione di controllo e presegnalazione;
b- Sulla taratura e funzionalità dell'autovelox e sulla necessità di indicazione nel verbale di accertamento della violazione;
c-Sulla presenza di altro veicolo nell'immagine registrata;
e-
Sulla necessità di contestazione immediata
Si costituiva con deposito di comparsa il 27.05.2023 contestando tutte le CP_1
argomentazioni dell'appello, di cui chiedeva il rigetto con conferma della sentenza di primo grado.
La causa veniva rinviata sino all'udienza del 25.02.2025 ove previa discussione delle parti è
stata decisa in camera di consiglio ex art.437 c.p.c..
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Eccezioni di rito
L'appellante ha mosso una serie di eccezioni di rito, che conviene esaminare preliminarmente.
Sovente ha infatti mosso la contestazione della “ratio per cui la Giudice di Pace abbia fondato
l'asserita correttezza dell'agire degli agenti verbalizzanti sulla base di una norma che controparte
non ha richiamato nella propria comparsa di costituzione”; però da un lato va osservato come la
P.A. opposta non sia tenuta a riprodurre nei propri scritti difensivi l'intero contenuto degli atti di irrogazione della sanzione amministrativa, dall'altra come, in virtù del principio iura novit
curia. in materia di opposizione a sanzioni amministrative, al Giudice Ordinario sia riconosciuta una cognizione piena e, pertanto, lo stesso può valutare con pienezza dei poteri tutte le questioni, di diritto e di fatto, che si pongono (: “In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione
all'ordinanza ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un
ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al
giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore
8 conseguenza che il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non
limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa all'esame completo
nel merito della fondatezza dell'ingiunzione”, così Cass. 11/05/2022, n.1486.).
Rileva inoltre l'appellante come, in questo grado, si sia costituita tardivamente CP_1
(doveva costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza, in giorno non festivo né di sabato); il rilievo è giusto, ma le preclusioni previste dalla legge in tal caso si limitano alla decadenza dalla facoltà della proposizione dell'appello incidentale o dell'indicazione dei nuovi mezzi di prova ove ritenuti ammissibili in appello, ma non certo a quello di far valere le prove già acquisite in primo grado.
infine, l'appellante rileva come non abbia ridepositato il fascicolo di primo grado, CP_1
ritenendo quindi che la documentazione da essa prodotta non sia utilizzabile in questo grado.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità più recente, ha affermato che “il principio di "non
dispersione (o di acquisizione) della prova", operante anche per i documenti - prodotti sia con
modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato
si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando
un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, nè può dipendere dalle successive
scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione” e che il “giudice di
appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato
cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o
indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo” (così, Cass. SSUU
16.02.2023, n.4835), principi che sono esattamente applicabili al caso di specie, ovvero ai documenti indicati anche nella sentenza di primo grado, di cui nell'atto di appello non si sono contestati né l'originalità né il loro contenuto (semmai, la loro validità o legittimità, questioni ben distinte).
9 Tutte le eccezioni processuali mosse dall'appellante, quand'anche fondate nei presupposti,
sono da respingere o limitare quanto agli effetti nel presente giudizio.
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Nel merito
A sostegno del proprio gravame, l'appellante ha espresso una pluralità di motivi, accorpati per esigenze di intellegibilità.
a- Sulla posizione dell'autovelox e d- Sulla distanza di postazione di controllo e presegnalazione
Nel ricorso di primo grado la parte si lamentava della mancata idonea segnalazione preventiva della postazione dell'autovelox utilizzato e sull'assenza di segnalazione anche sull'altro lato della carreggiata della presenza del dispositivo.
In senso opposto, il Giudice di prime cure ha rilevato che dal verbale di violazione per cui si controverte risulta che “la postazione di controllo era preventivamente segnalata in modo ben
visibile mediante SEGNALE STRADALE INDICAZIONE TEMPORANEO POSTO A STESSA VIA E
DIREZIONE CA 100 MT PRIMA POSTAZIONE VELOX (cfr. art. 142, comma 6 bis del C.d.S. e D.M.
282/17)”.
Ha poi così proseguito il Giudice di Pace nella sentenza oggetto di impugnazione: “ancora, i
verbalizzanti precisavano che la postazione dell'autovelox fosse stata preventivamente segnalata
in modo visibile e chiaro da segnale stradale di indicazione nel pieno rispetto di quanto dettato
dall'art. 39 del c.d.s.; ed invero, in loco è presente segnale stradale di indicazione temporaneo
verticale “controllo elettronico della velocità” posizionato a circa 100 metri prima del dispositivo
elettronico, stessa via e stessa direzione;
va osservato, al riguardo, che i segnali verticali sono di
norma posizionati sul margine destro della strada e possono (si badi, non devono) essere
posizionati anche sul lato sinistro della strada ovvero istallati su isole spartitraffico od al di sopra
della carreggiata, solo quando ciò sia necessario per motivi di sicurezza ovvero quando sia
10 prevista da norme specifiche relative alle singole categorie di segnali (art. 81 Regolamento di
Attuazione del c.d.s.)”.
Sul punto l'appellante afferma che “non si comprende su quali basi logico-giuridiche il Giudice di
prime cure possa aver basato il proprio convincimento “oltre ogni ragionevole dubbio”, … pur in
presenza della documentazione fotografica allegata dalla scrivente al ricorso introduttivo (v.
docc. 2-4) riportante lo stato dei luoghi in cui il predetto rilevamento risulta effettuato da cui si
rileva l'oggettiva inidoneità della zona al posizionamento di cartelli stradali segnaletici, fosse solo
per la presenza, alla distanza indicata, di una stazione di servizio per il rifornimento di
carburante”.
Si riferisce poi “all'ormai costante orientamento giurisprudenziale, tanto di merito quanto di
legittimità, per cui – come nel caso di specie – nella corsia e più carreggiate la segnaletica stradale,
ivi compresa quella in tema di rilevamento della velocità et similia, deve essere ben visibile a tutti
gli automobilisti di tutte le carreggiate della corsia sicché la predetta segnaletica deve essere
presente, ai fini della legittimità del rilevamento e della connessa contravvenzione, su ambo i lati.“
Il Giudice di Pace ha poi osservato che “Va, ancora, osservato che il Decreto Ministeriale del 15-
08-2007, con riferimento alla distanza che deve intercorrere fra la postazione di controllo della
velocità e la presegnalazione, parla di distanza massima (Km 4), ma non anche di distanza
minima, che deve essere adeguata, nel senso che deve garantire all'automobilista di avvistare in
tempo la postazione di controllo”; l'appellante essenzialmente contesta che 100 mt siano una distanza adeguata anche in relazione alla tipologia di strada.
I motivi di appello sono infondati, non superando le argomentazioni del Giudice di Pace.
Anche esaminando le fotografie allegate dalla parte ricorrente, non è dato a comprendere perché il posizionamento del cartello di segnalazione dell'autovelox a distanza di 100 metri dall'apparecchio fosse “inidonea” per la presenza di una stazione di servizio: anzi, semmai questa costituiva un elemento ulteriore di attenzione degli automobilisti che percorrevano la
11 strada, e quindi anche di rilevazione del cartello;
il segnale stradale verticale con indicazione
“controllo elettronico della velocità” era poi stato “posizionato sulla stessa via e stessa direzione”,
e quindi idoneamente visibile anche dalla ricorrente alla guida della sua autovettura; come ben citato dal Giudice di primo grado, la normativa poi prevede (art.39 c.d.s. e art.82 reg.) che “ i
segnali verticali sono di norma posizionati sul margine destro della strada” e non vi era quindi un obbligo, ma solo una possibilità di posizionarli anche altrove, il che non appariva certo necessario nel caso de quo, ove non vi erano ostacoli alla vista (come da fotografie allegate dalla stessa parte); la distanza di 100 metri era poi percorribile, da un autoveicolo che rispettasse i limiti di velocità in loco (50 km/h) o li superasse di non molto, in ca 7-8 secondi, tempo più che sufficiente per adeguare la propria condotta di guida.
b- Sulla taratura e funzionalità dell'autovelox e sulla necessità di indicazione nel verbale di
accertamento della violazione
In relazione al ricorso originario in cui contestava “la mancata prova della taratura
dell'apparecchio”, e la circostanza che la documentazione inerente fosse da indicare o quantomeno notificare unitamente al verbale di accertamento della violazione (vav), ed alla motivazione della sentenza impugnata, che, in base alla precisa documentazione prodotta in giudizio (di primo grado) da analiticamente riportata nello stesso CP_1
provvedimento (vedi sopra nello Svolgimento del processo), ha ritenuto rettamente che questa comprovasse sia la taratura che il regolare funzionamento dell'apparecchio (omologato),
l'appellante non ha contestato la validità della documentazione prodotta, ma l'affermazione che
“l'indicazione dell'omologazione, della taratura e della conformità dell'autovelox non è elemento
essenziale indefettibile del verbale, e, dunque, la mancata indicazione di tali dati non comporta la
nullità del verbale stesso (Cass. n. 14564/2011)”. Ritenendola l'affermazione di un principio superato dalla più recente giurisprudenza, che richiederebbe appunto l'indicazione nel verbale di contestazione di tali elementi.
12 Il motivo è però infondato;
secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, ai fini della legittimità della sanzione irrogata per la violazione di cui all'articolo 142, comma 8, del Codice
della strada, a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio autovelox, non
è necessario che il verbale contenga l'indicazione degli estremi del certificato di
omologazione e/o di taratura dell'apparecchiatura con la quale è stata misurata la velocità; la mancata menzione degli estremi di tale certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l'effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell'impianto, spostando sull'amministrazione l'onere di depositare la certificazione di taratura (Cass. n.28587/2022; Cass.. n.21327/2022). E' appena il caso di ribadire che l'appellante non ha contestato la validità dell'ampia documentazione prodotta da
, citata analiticamente dal Giudice di Pace. CP_1
c-Sulla presenza di altro veicolo nell'immagine registrata
Già nel ricorso di primo grado la si lamentava che nel fotogramma che riprendeva la sua Pt_1
autovettura ne comparisse un'altra, e questo avrebbe invalidato il rilevamento dell'infrazione,
non essendo possibile individuare con precisione quale dei due veicoli avrebbe violato il limite di velocità; e in appello rimarca che, a tal proposito, dovrebbero essere dedotte nel vav le modalità di funzionamento della apparecchiatura per il rilevamento della velocità; ma il motivo appare infondato, giacché rettamente nella sentenza impugnata si afferma che “Va, inoltre,
evidenziato che in atti vi è anche l'immagine registrata dall'autovelox 106 utilizzato ritraente in
modo preciso il veicolo di proprietà della ricorrente, ed in particolare il numero della targa.”,
senza possibilità di equivoci, mentre poi nessuna normativa impone di specificare nel verbale le “modalità di funzionamento della apparecchiatura”.
e-Sulla necessità di contestazione immediata
Nel ricorso originario l'opponente si lamentava della mancata contestazione immediata della violazione dell'art.132, co.8 C.d.S.., e a fronte della motivazione del Giudice di Pace, per cui In
13 merito, poi, alla mancata contestazione immediata della violazione, va osservato che quando
l'infrazione viene rilevata tramite apparecchiatura elettronica, non vi è l'obbligo di contestazione
immediata.”: l'appellante si dilunga (pagg.
9-13 del ricorso in appello) sulla circostanza che, nel caso in esame ed attesa la conformità dei luoghi, fosse possibile la rilevazione della infrazione ad opera degli agenti, i particolare con la possibilità di “accostare, in tutta sicurezza, i veicoli
eventualmente “interessati”, nello slargo di strada laterale presente sulla destra della carreggiata
a tre corsie”,con contestazione immediata della violazione.
Ma anche tale motivo appare infondato;
in diritto vale richiamare Cass. 14 ottobre 2013, n.
23222, per cui “Nei casi elencati nell'art. 201, comma 1 bis, Cd.S. - da qualificarsi come ipotesi
tipizzate di esclusione legale della necessità di assolvere all'obbligo della contestazione immediata
- non può essere riconosciuto alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la
(eventuale) possibilità di effettuare la contestazione in forma immediata e l'indicazione nel
verbale del verificarsi di una di tali ipotesi non richiede ulteriori giustificazioni in ordine alla
circostanza di non aver proceduto alla stessa contestazione immediata”; in fatto, come la circostanza che l'automobile della ricorrente procedesse ad una considerevole velocità (sino al
60 % superiore al limite ivi presente, pari a 50 km/h) su di una strada di a più corsie CP_1
parallele di marcia (tre), per giunta notoriamente trafficata, rendesse in tutta evidenza la necessità di arrestare il suo veicolo per contestare l'infrazione una condotta ingiustificatamente rischiosa e contraria alla sicurezza della circolazione.
Ne consegue l'infondatezza del proposto appello.
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Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che vada rigettato l'appello proposto da contro e che per Parte_1 CP_1
14 l'effetto la sentenza n.4561/2022, del 10/03/2022, pubblicata il 02/05/2022, del Giudice di
Pace di debba essere integralmente confermata. CP_1
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza ed atteso l'esito finale della lite l'appellante va condannata a rifonderle a , così come Parte_1 CP_1
liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi del d.m 147/2022, in relazione al valore della causa (decisum, ca € 188,00) ed all'attività difensiva svolta, di rilevante impegno, stante la pluralità delle questioni sollevate nell'atto di gravame.
L'integrale rigetto dell'appello proposto da comporta la declaratoria Parte_1
di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di essa appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.1-quater DPR 30.05.2002, n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
▪ rigetta il proposto appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.4561/2022, del
10/03/2022, pubblicata il 02/05/2022, del Giudice di Pace di CP_1
▪ condanna l'appellante, , a rifondere a , in persona del Parte_1 CP_1
Sindaco p.t., le spese di lite del presente grado, liquidate in complessivi € 662,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 %, Iva e Cpa secondo legge;
▪ dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante,
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma Parte_1
1-quater DPR 115/2002.
Sentenza esecutiva ex lege
Roma, così decisa in camera di consiglio il 25.02.2025
15 Il Giudice
dott. Guido Garavaglia
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