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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 30/10/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 497/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
Nella persona del giudice unico dott.ssa Simona Di Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 497/2019 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 18/09/2025, promossa da nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Iarussi, con domicilio eletto in
Isernia, in C.so Garibaldi n. 229, presso lo studio del difensore
ATTRICE
nei confronti di
nato a [...] il [...] e residente in [...]
CO LI ER, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Biasiello, con domicilio eletto in Venafro (IS), alla Via Vittorio Alfieri n.67, presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
avente ad oggetto: proprietà
Conclusioni come da verbale di udienza del 18.9.2025.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29.4.2019 in qualità di genitore esercente la Parte_1 potestà genitoriale sui figli e , ha agito in giudizio avverso CP_2 CP_3 CP_1
padre dei minori rappresentando che: dalla relazione con erano
[...] Controparte_1 nati, in data 11.8.2007, la figlia e, in data 6.6.2009, il figlio;
che, cessata CP_2 CP_3 la convivenza more uxorio, le parti avevano raggiunto un accordo in merito alle modalità di gestione dell'affido dei due figli allora minori, omologato dal Tribunale di Isernia il
14.4.2014; che il padre si rendeva totalmente inadempiente rispetto agli impegni assunti nei confronti dei due bambini.
L'attrice ha chiesto, quindi, di accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. rispetto CP_1 agli obblighi patrimoniali, morali e giuridici nei confronti dei minori e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno non patrimoniale subìto dagli stessi, in favore dell'attrice esercente la potestà genitoriale.
Il , regolarmente citato, si è costituito eccependo il difetto di legittimazione attiva e/o CP_1 di interesse ad agire della madre e, nel merito, contestando l'inadempimento lamentato da parte attrice, in quanto generico e non provato.
Il fascicolo è stato istruito solo documentalmente e, pervenuto, infine, alla scrivente giudice, è stato trattenuto in decisione all'udienza del 18.9.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva della sig. Parte_1 sollevata da parte convenuta, la stessa è da rigettare, considerato che l'attrice si è specificatamente costituita ed ha agito espressamente in qualità di “madre esercente la potestà genitoriale sui figli allora minori” e , a prescindere dalla circostanza per CP_2 CP_3 cui la procura – che comunque sarebbe stata rilasciata personalmente dalla anche Pt_1 laddove avesse specificato la qualità in cui la rilasciava - non prevedeva tale qualifica.
Né rileva la circostanza per cui la figlia abbia raggiunto la maggiore età nel corso del CP_2 giudizio, atteso che, per granitica giurisprudenza, “la cessazione in corso di causa della rappresentanza legale del genitore esercente la patria potestà per il compimento della maggiore pagina 2 di 5 età del minore non può produrre alcun effetto nei riguardi della controparte qualora l'evento non sia stato dichiarato in giudizio, nè notificato dal procuratore della parte cui l'evento si riferisce, a norma dell'art 300 c.p.c.” (Cass. n. 3132/1980) e ancora “qualora nel corso del procedimento, il minore, rappresentato dal genitore esercente la patria potestà, divenga maggiorenne, non si verifica automaticamente l'interruzione del processo per cessazione della rappresentanza legale, ed il processo prosegue regolarmente nei confronti del rappresentante, se il mutamento di stato non venga denunziato alla controparte dal procuratore costituito. L'interruzione non si verifica neppure se la causa modificatrice della capacità sia nota o debba presumersi nota alla controparte od al giudice, stante il carattere tutto particolare della rappresentanza processuale che, come rapporto esterno di fronte all'avversario od al giudice, sopravvive alla causa modificatrice della capacità di agire del rappresentato” (Cass. n.
3861/1969).
L'eccezione sollevata da parte convenuta deve, pertanto, essere rigettata considerato che la sig. madre esercente la potestà genitoriale sui figli , divenuta Parte_1 CP_2 maggiorenne nelle more del processo e , minorenne, è certamente legittimata ad CP_3 agire in giudizio nel loro interesse.
***
Per quanto concerne il risarcimento del danno non patrimoniale, la giurisprudenza sostiene che il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti del figlio naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e
30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole (Cass. n. 3079/2015).
Nel caso de qua il Sig. si è reso inadempiente agli obblighi assunti in sede di accordo CP_1 del 11.4.2014, con cui si affidavano i figli ad entrambi i genitori, riconoscendo al padre la facoltà di vederli una volta a settimana, per due ore, nel pomeriggio a sua scelta e con l'obbligo di un contributo mensile al mantenimento dei due bambini, pari ad € 800,00.
L'inadempimento è provato dalle pronunce delle autorità giudiziarie allegate in atti da parte attrice.
pagina 3 di 5 In particolare, il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 207/2019 ha dichiarato il sig. CP_1 colpevole del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, eludendo gli accordi assunti nell'accordo omologato dal Tribunale di Isernia, da aprile 2014 a settembre 2016 e il
Tribunale dei Minorenni di Campobasso, con sentenza del 26 ottobre 2017, ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. nei confronti dei due Controparte_1 figli minori, e per violazione degli obblighi di Persona_1 Persona_2 assistenza, mantenimento ed istruzione.
A fronte di un simile quadro probatorio il disinteresse per le esigenze morali e materiali di e deve essere imputato al signor dal 2014 e fino al CP_2 CP_3 Pt_2 raggiungimento della maggiore età dei figli (per quanto attiene, quantomeno ), atteso CP_2 che dopo quel momento l'assenza della figura paterna deve considerarsi ormai acquisita nella sfera emotiva, psicologica e relazionale dei figli.
Ferme le successive considerazioni in tema di quantificazione, per i motivi visti tanto basta, comunque, a fondare il diritto dei figli a essere risarciti per i danni non patrimoniali subiti per l'assenza della figura paterna nelle attività della vita quotidiana, essendo comunque trascorso un arco temporale sufficiente ad arrecare alle vittime dell'illecito pregiudizi suscettibili di ristoro e non avendo il convenuto dato prova del fatto che l'allontanamento sia dipeso solo da scelte e da atteggiamenti ostruzionistici della madre, odierna attrice.
***
Per la giurisprudenza “la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 c.c. e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto” (testualmente
Cass. n. 34986/2022). Ciò posto, ai fini della commisurazione del pregiudizio occorso a e per la negazione del rapporto parentale occorre tenere in CP_2 CP_3 considerazione: 1) il risarcimento minimo, pari a € 226.838,00 in caso di perdita di un genitore di cinquantasette anni da parte di un minore di sette e di cinque anni (tali erano l'età del sig.
e, rispettivamente, dei figli e nell'aprile 2014, allorquando il CP_1 CP_2 CP_3 convenuto ha cominciato ad eludere i provvedimenti omologati dal Tribunale di Isernia) previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano, nell'ambito di una famiglia contrassegnata dall'assenza di rapporti di convivenza con il genitore defunto e in presenza di altri due parenti
(madre e sorella/fratello) al di fuori di quello superstite;
2) l'estensione, dal punto di vista pagina 4 di 5 temporale, della fuga del padre dalle responsabilità genitoriali, protrattasi dal 2014; 3) le gravi ripercussioni, sul piano psicologico e della vita di relazione, che si presumono connesse all'assenza della figura paterna;
4) il maggiore dolore che di norma provoca la morte del congiunto rispetto al suo allontanamento.
In applicazione di tali parametri il Tribunale ritiene che a e a , a titolo di CP_2 CP_3 danno non patrimoniale dipeso dal contegno paterno vadano attribuiti, rispettivamente, €
22.683,00 (già adeguati ai valori attuali), equivalenti ad un decimo del danno da perdita parentale.
****
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione collegiale, così dispone:
1) dichiara il padre responsabile dell'inadempimento degli obblighi Controparte_1 patrimoniali, morali e giuridici assunti in nei confronti dei figli e Persona_1
; Persona_2
2) per l'effetto, condanna il sig. al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale derivante dal disinteresse mostrato per le necessità morali e materiali dei figli e , in favore di che liquida in € 45.366,00 CP_2 CP_3 Parte_1
(pari ad € 22.683,00 per ciascun figlio);
3) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 [...] liquidate in € 5.261,00 oltre IVA se dovuta, CPA e oneri come per legge, Parte_1 da corrispondersi in favore dello Stato, stante l'ammissione della al patrocinio Pt_1
a spese dello Stato.
Isernia, 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
Nella persona del giudice unico dott.ssa Simona Di Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 497/2019 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 18/09/2025, promossa da nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Iarussi, con domicilio eletto in
Isernia, in C.so Garibaldi n. 229, presso lo studio del difensore
ATTRICE
nei confronti di
nato a [...] il [...] e residente in [...]
CO LI ER, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Biasiello, con domicilio eletto in Venafro (IS), alla Via Vittorio Alfieri n.67, presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
avente ad oggetto: proprietà
Conclusioni come da verbale di udienza del 18.9.2025.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29.4.2019 in qualità di genitore esercente la Parte_1 potestà genitoriale sui figli e , ha agito in giudizio avverso CP_2 CP_3 CP_1
padre dei minori rappresentando che: dalla relazione con erano
[...] Controparte_1 nati, in data 11.8.2007, la figlia e, in data 6.6.2009, il figlio;
che, cessata CP_2 CP_3 la convivenza more uxorio, le parti avevano raggiunto un accordo in merito alle modalità di gestione dell'affido dei due figli allora minori, omologato dal Tribunale di Isernia il
14.4.2014; che il padre si rendeva totalmente inadempiente rispetto agli impegni assunti nei confronti dei due bambini.
L'attrice ha chiesto, quindi, di accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. rispetto CP_1 agli obblighi patrimoniali, morali e giuridici nei confronti dei minori e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno non patrimoniale subìto dagli stessi, in favore dell'attrice esercente la potestà genitoriale.
Il , regolarmente citato, si è costituito eccependo il difetto di legittimazione attiva e/o CP_1 di interesse ad agire della madre e, nel merito, contestando l'inadempimento lamentato da parte attrice, in quanto generico e non provato.
Il fascicolo è stato istruito solo documentalmente e, pervenuto, infine, alla scrivente giudice, è stato trattenuto in decisione all'udienza del 18.9.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva della sig. Parte_1 sollevata da parte convenuta, la stessa è da rigettare, considerato che l'attrice si è specificatamente costituita ed ha agito espressamente in qualità di “madre esercente la potestà genitoriale sui figli allora minori” e , a prescindere dalla circostanza per CP_2 CP_3 cui la procura – che comunque sarebbe stata rilasciata personalmente dalla anche Pt_1 laddove avesse specificato la qualità in cui la rilasciava - non prevedeva tale qualifica.
Né rileva la circostanza per cui la figlia abbia raggiunto la maggiore età nel corso del CP_2 giudizio, atteso che, per granitica giurisprudenza, “la cessazione in corso di causa della rappresentanza legale del genitore esercente la patria potestà per il compimento della maggiore pagina 2 di 5 età del minore non può produrre alcun effetto nei riguardi della controparte qualora l'evento non sia stato dichiarato in giudizio, nè notificato dal procuratore della parte cui l'evento si riferisce, a norma dell'art 300 c.p.c.” (Cass. n. 3132/1980) e ancora “qualora nel corso del procedimento, il minore, rappresentato dal genitore esercente la patria potestà, divenga maggiorenne, non si verifica automaticamente l'interruzione del processo per cessazione della rappresentanza legale, ed il processo prosegue regolarmente nei confronti del rappresentante, se il mutamento di stato non venga denunziato alla controparte dal procuratore costituito. L'interruzione non si verifica neppure se la causa modificatrice della capacità sia nota o debba presumersi nota alla controparte od al giudice, stante il carattere tutto particolare della rappresentanza processuale che, come rapporto esterno di fronte all'avversario od al giudice, sopravvive alla causa modificatrice della capacità di agire del rappresentato” (Cass. n.
3861/1969).
L'eccezione sollevata da parte convenuta deve, pertanto, essere rigettata considerato che la sig. madre esercente la potestà genitoriale sui figli , divenuta Parte_1 CP_2 maggiorenne nelle more del processo e , minorenne, è certamente legittimata ad CP_3 agire in giudizio nel loro interesse.
***
Per quanto concerne il risarcimento del danno non patrimoniale, la giurisprudenza sostiene che il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti del figlio naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e
30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole (Cass. n. 3079/2015).
Nel caso de qua il Sig. si è reso inadempiente agli obblighi assunti in sede di accordo CP_1 del 11.4.2014, con cui si affidavano i figli ad entrambi i genitori, riconoscendo al padre la facoltà di vederli una volta a settimana, per due ore, nel pomeriggio a sua scelta e con l'obbligo di un contributo mensile al mantenimento dei due bambini, pari ad € 800,00.
L'inadempimento è provato dalle pronunce delle autorità giudiziarie allegate in atti da parte attrice.
pagina 3 di 5 In particolare, il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 207/2019 ha dichiarato il sig. CP_1 colpevole del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, eludendo gli accordi assunti nell'accordo omologato dal Tribunale di Isernia, da aprile 2014 a settembre 2016 e il
Tribunale dei Minorenni di Campobasso, con sentenza del 26 ottobre 2017, ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. nei confronti dei due Controparte_1 figli minori, e per violazione degli obblighi di Persona_1 Persona_2 assistenza, mantenimento ed istruzione.
A fronte di un simile quadro probatorio il disinteresse per le esigenze morali e materiali di e deve essere imputato al signor dal 2014 e fino al CP_2 CP_3 Pt_2 raggiungimento della maggiore età dei figli (per quanto attiene, quantomeno ), atteso CP_2 che dopo quel momento l'assenza della figura paterna deve considerarsi ormai acquisita nella sfera emotiva, psicologica e relazionale dei figli.
Ferme le successive considerazioni in tema di quantificazione, per i motivi visti tanto basta, comunque, a fondare il diritto dei figli a essere risarciti per i danni non patrimoniali subiti per l'assenza della figura paterna nelle attività della vita quotidiana, essendo comunque trascorso un arco temporale sufficiente ad arrecare alle vittime dell'illecito pregiudizi suscettibili di ristoro e non avendo il convenuto dato prova del fatto che l'allontanamento sia dipeso solo da scelte e da atteggiamenti ostruzionistici della madre, odierna attrice.
***
Per la giurisprudenza “la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 c.c. e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto” (testualmente
Cass. n. 34986/2022). Ciò posto, ai fini della commisurazione del pregiudizio occorso a e per la negazione del rapporto parentale occorre tenere in CP_2 CP_3 considerazione: 1) il risarcimento minimo, pari a € 226.838,00 in caso di perdita di un genitore di cinquantasette anni da parte di un minore di sette e di cinque anni (tali erano l'età del sig.
e, rispettivamente, dei figli e nell'aprile 2014, allorquando il CP_1 CP_2 CP_3 convenuto ha cominciato ad eludere i provvedimenti omologati dal Tribunale di Isernia) previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano, nell'ambito di una famiglia contrassegnata dall'assenza di rapporti di convivenza con il genitore defunto e in presenza di altri due parenti
(madre e sorella/fratello) al di fuori di quello superstite;
2) l'estensione, dal punto di vista pagina 4 di 5 temporale, della fuga del padre dalle responsabilità genitoriali, protrattasi dal 2014; 3) le gravi ripercussioni, sul piano psicologico e della vita di relazione, che si presumono connesse all'assenza della figura paterna;
4) il maggiore dolore che di norma provoca la morte del congiunto rispetto al suo allontanamento.
In applicazione di tali parametri il Tribunale ritiene che a e a , a titolo di CP_2 CP_3 danno non patrimoniale dipeso dal contegno paterno vadano attribuiti, rispettivamente, €
22.683,00 (già adeguati ai valori attuali), equivalenti ad un decimo del danno da perdita parentale.
****
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione collegiale, così dispone:
1) dichiara il padre responsabile dell'inadempimento degli obblighi Controparte_1 patrimoniali, morali e giuridici assunti in nei confronti dei figli e Persona_1
; Persona_2
2) per l'effetto, condanna il sig. al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale derivante dal disinteresse mostrato per le necessità morali e materiali dei figli e , in favore di che liquida in € 45.366,00 CP_2 CP_3 Parte_1
(pari ad € 22.683,00 per ciascun figlio);
3) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 [...] liquidate in € 5.261,00 oltre IVA se dovuta, CPA e oneri come per legge, Parte_1 da corrispondersi in favore dello Stato, stante l'ammissione della al patrocinio Pt_1
a spese dello Stato.
Isernia, 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
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