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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/12/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1400/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLì
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Barbara Vacca ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado con rito semplificato ex art. 281-decies e ss. c.p.c. iscritta al n. R.G.
1400/2024 promossa da:
avv. (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TI SC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito a
Cesenatico, Viale Roma n. 53
RICORRENTE nei confronti di c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CZMIL JAN (c.f. CP_1 C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. C.F._3
LE RI (c.f. sito a Forlì, Via Baratti, n. 3 C.F._4
CONVENUTA
CONCLUSIONI RICORRENTE: “Voglia l'ecc.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per le ragioni di cui in narrativa
1 - accertare il diritto della ricorrente al compenso per le attività dettagliate in narrativa e liquidare, in conformità alla legge ed ai principi richiamati in corso d'atto, il compenso dovuto dalla Sig.ra nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
75, codice fiscale , all'Avv. del foro di Bologna, nata a CodiceFiscale_5 Parte_1
LE (VR) il 08.01.1971, con studio in Bologna (BO), Via Barberia, n. 24, codice fiscale
[...]
, per l'attività prestata, compenso che si propone in complessivi Euro C.F._6
192.545,00=, oltre accessori di legge (15% spese generali;
4% CPA;
22% IVA), o nella somma maggiore o minore che sarà reputata equa e di giustizia.
e per l'effetto
- Condannare la Sig.ra nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Don Giovanni Ceresini, n. 75, codice fiscale , al pagamento della CodiceFiscale_5
somma di euro 192.545,00= oltre accessori di legge (15% spese generali;
4% CPA;
22% IVA) ovvero della somma maggiore o minore che sarà reputata equa e di giustizia, a favore dell'Avv.
il tutto oltre interessi come richiesti in atti ovvero ex art. 1284 co 1 cod. civ. dalla Parte_1
data di revoca del mandato (04.02.2019) alla data di deposito del presente ricorso ed ex art. 1284, co 4, cod. civ. da tale momento al saldo effettivo.
Con vittoria in ogni caso delle spese di lite”.
CONCLUSIONI CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni diversa istanza disattesa:
- accertare e dichiarare che la Sig.ra non deve alcun compenso all'Avv. per CP_1 Parte_1
tutte le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto rigettare il ricorso avversario;
- in via di estremo subordine, ridurre il compenso chiesto dall'Avv. al di sotto dei parametri Pt_1
ministeriali, quantificandolo in misura non superiore alla somma di € 10.000 oltre accessori già versata dalla resistente, dando atto che tale pagamento è satisfattivo di ogni avversa pretesa.
Con vittoria delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Con ricorso depositato il 18/06/2024 l'avv. ha proposto il presente giudizio per Parte_1
2 reclamare il pagamento del compenso professionale per le prestazioni di assistenza giudiziale in e regionale Controparte_2Controparte_3
in favore di quantificandolo in complessivi € 192.545, oltre accessori di legge sulla CP_1
base delle tariffe professionali vigenti e al netto dell'acconto di € 10.000 corrisposto, ma rimettendo al Giudice ogni determinazione in merito alla liquidazione.
Nello specifico, l'avv. ha riferito che: Pt_1
era stata incaricata dalla i assisterla in cinque giudizi avanti alla Commissione Tributaria CP_1
Regionale Emilia-Romagna (CTR n. 336/2015 RG, impugnazione alla sentenza della CTP di Forlì
n. 348/2014 relativa all'annualità fiscale 2004; CTR n. 337/2015 RG, impugnazione alla sentenza della CTP di Forlì n. 247/2014 relativa all'annualità fiscale 2004; CTR n. 381/2016 RG, impugnazione alla sentenza della CTP di Forlì n. 262/2015 relativa all'annualità fiscale 2005; CTR
n. 384/2016 RG, impugnazione alla sentenza della CTP di Forlì n. 263/2015 relativa all'annualità fiscale 2005; CTR n. 937/2017 RG, impugnazione alla sentenza della CTP di Forlì n. 315/2016 relativa all'annualità fiscale 2006) e in quattro procedimenti avanti alla Commissione Tributaria
Provinciale di Forlì (CTP n. 76/2017 RG, relativo all'annualità fiscale 2007; CTP n. 77/2017 RG, relativo all'annualità fiscale 2007; CTP n. 101/2018 RG, relativo all'annualità fiscale 2008; CTP n.
102/2018 RG, relativo all'annualità fiscale 2008), ottenendo risultati favorevoli per la cliente, come la sospensione dell'avviso di accertamento e l'accoglimento di due ricorsi;
dopo anni di provvedimenti favorevoli, l'esito di due giudizi non era stato quello auspicato in quanto la CTP di Forlì, con le sentenze n. 275/2018 e n. 293/2018 del 21/11/2018 e
03/12/2018, aveva parzialmente rigettato i ricorsi proposti, con motivazioni opinabili, tanto che la
'aveva inizialmente incaricata di promuovere appello, salvo poi revocarle il mandato, con CP_1
comunicazione inviata in data 04/02/2019 a lei e all'avv. Davide MP, con la quale aveva loro richiesto di poter ritirare l'originale dei fascicoli, fissando appuntamento in uno dei due studi legali al fine di incaricare altro professionista (ovviamente subito perché doveva incaricare altro legale) e di darle pervenire i loro “progetti di notula pro-forma relativamente alle attività da Voi rese per i procedimenti di cui si discute, al netto degli acconti già versati”, assicurando che, ricevuto il tutto, sarebbe stata sua cura fissare un incontro per definire ogni posizione pendente (“sarà mia cura una volta ricevuto il tutto fissare con Voi un incontro al fine di definire ogni posizione pendente”);
3 aveva trasmesso, come richiesto, le note pro-forma per le varie attività svolta, ricevute le quali la anziché chiedere un incontro per definire i pagamenti, l'aveva diffidata a desistere da CP_1
ogni richiesta di pagamento, minacciando un esposto al Consiglio dell'Ordine e sostenendo che l'unico suo consulente legale era stato l'avv. Davide MP, con il quale aveva già regolato ogni debenza (circostanza questa non corrispondente al vero avendo l'avv. MP agito giudizialmente per ottenere il pagamento dei propri compensi);
aveva replicato con missiva del 02/05/2019 rammentando alla che il coinvolgimento CP_1
dell'avv. MP era stato dalla stessa voluto, in quanto quest'ultimo l'aveva in precedenza assistita nelle interlocuzioni con la Guardia di Finanza, ottenendo anche lo stralcio di importanti somme dall'accertamento fiscale, e che tale collaborazione non eliminava il diritto al compenso per l'attività dalla stessa personalmente espletata nei plurimi giudizi, di cui la era ben a CP_1
conoscenza, avendo peraltro più volte personalmente presenziato alle udienze, aggiungendo che in assenza di preventivo accordo sul compenso, le note erano state predisposte sulla base delle tariffe professionale in vigore e tenendo conto delle attività svolte, documentate dai vari atti processuali redatti e dalle procure alle liti rilasciate dalla cliente, oltre che dall'acconto versato e successiva revoca del mandato.
si è costituita in data 10/02/2025 contestando l'avversa domanda e la pretesa di CP_1
pagamento sostenendo che tutta l'attività professionale per cui era stato chiesto il pagamento era stata in realtà espletata dall'avv. Davide MP, unico legale da lei incaricato in forza di procura alle liti, che, tuttavia, per ragioni di opportunità, aveva ritenuto di dovere operare nell'ombra, avvalendosi dell'avv. come sua collaboratrice prestanome e approfittando di tale Pt_1
situazione, con la complicità dell'odierna ricorrente, al solo fine di pretendere il pagamento di compensi ulteriori rispetto a quanto pattuito e già interamente corrisposto.
Ha esposto la che a seguito di accertamenti da parte della Guardia di Finanza nel 2014, CP_1
Agenzia delle Entrate le aveva notificato due avvisi di accertamento in relazioni agli anni di imposta dal 2004 al 2009 per infedele dichiarazione dei redditi e per manca compilazione del quadro RW per aver taciuto al Fisco valori di entità considerevole detenute a San Marino già di titolarità del padre e per l'assistenza nella complessa vicenda si era affidata all'avv. Davide Persona_1
MP che aveva svolta, senza soluzione di continuità, in via diretta ed esclusiva, anche se sotto
4 nome altri avvalendosi di suoi collaboratori (come l'avv. e l'avv. Visani), fino all'avvenuta Pt_1
revoca del mandato il 04/02/2019.
Ha infatti sostenuto la che in tutti i processi avanti alla CTP di Forlì l'Avv. MP CP_1
non figurava mai personalmente, comparendo in alcuni l'Avv. Visani (negli anni 2014-2015 per le contestazioni riferite al biennio 2004- 2005) e in altri l'Avv. (negli anni 2016-2018 per le Pt_1
contestazioni riferite al periodo 2006-2008); mentre nelle cause avanti alla CTR di Bologna, l'Avv.
MP risultava come difensore fino alla rinuncia al mandato del 23/02/2017 per generici
“motivi personali”, con sua sostituzione da parte dell'avv. Ciò era avvenuto in quanto Pt_1
l'avv. MP non voleva esporsi in prima persona per non causare imbarazzo al collega di studio avv. Roberto Roccari che era il legale storico della Cassa di Risparmio di San Marino nei confronti del cui operato erano stati espressi giudizi critici, pur rassicurandola sul fatto che avrebbe seguito direttamente la sua difesa come anche messo per iscritto in una dichiarazione congiunta sottoscritta dall'avv. Cristina Visani e dall'avv. MP, tese ad escludere qualsivoglia rapporto giuridico ed economico tra la contribuente e l'avv. Cristina Visani. Ha aggiunto che CP_1
l'avv. MP si era “schermato” dietro l'avv. del foro di Bologna (che già fungeva da Pt_1
domiciliataria per le impugnazioni alla CTR dell'Emilia Romagna), facendo a lei rilasciare direttamente i mandati difensivi, per evitare l'incompatibilità di tipo ambientale causata dal fatto che il suo collega di studio l'avv. Roccari era all'epoca Presidente della seconda sezione della CTP di Forlì, pur avendo continuato direttamente a seguire il contenzioso e a comparire alle udienze, ma restando fuori dall'aula.
A seguito di tale operato ha lamentato la di aver visto moltiplicare le richieste di CP_1
pagamento provenienti, oltre che dall'avv. MP con il quale aveva concordato un accordo economico e al quale aveva già corrisposto la somma di € 58.000 oltre accessori, anche dall'avv.
Visani e dall'avv. Peraltro, alla luce degli acconti versati e della serialità dell'attività, in Pt_1
esito a trattative con il proprio commercialista dott. era stato raggiunto con l'avv. Persona_2
MP un accordo quantificando l'ulteriore importo dovuto nella somma complessiva di €
78.000 per tutta l'attività svolta e da svolgersi sia presso la CTP che la CTR, escluso solo l'eventuale giudizio di cassazione.
In via di subordine e pur ritenendo di nulla dover corrispondere all'avv. per prestazioni Pt_1
interamente svolte dall'avv. MP, la ha contestato in ogni caso l'assoluta esosità dei CP_1
5 compensi richiesti dall'avv. trattandosi di attività seriali e ripetitive in quanto, pur riferiti Pt_1
a periodi di imposta diversi, gli accertamenti erano i medesimi così come le contestazioni e le difese in giudizio, come dimostrato anche dalla lettura dei vari ricorsi, tutti con medesima impaginazione e suddivisione in paragrafi, identici caratteri grafici e identiche conclusioni, con conseguente necessità di ridurre al minimo i valori tariffari applicati, ed anche al di sotto dei minimi, ed escludere le attività svolte dall'avv. MP e in cui la era mera domiciliataria, Pt_1
ritenendo congruo ed esaustivo l'importo di € 10.000 già corrisposto.
In esito alla prima udienza del 12/03/2025, previa riassegnazione a sé del fascicolo inizialmente assegnato ad altro magistrato, in cui sono state sentite le parti e autorizzato il deposito telematico, sciogliendo la riserva ivi assunta con ordinanza del 31/03/2025 sono state rigettate tutte le richieste istruttorie formulate e la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281-sexies comma 3
c.p.c. all'udienza del 19/11/2025, di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. previa concessione di termine per note difensive, ritualmente svolte.
Il ricorso proposto dall'avv. è fondato e merita accoglimento la domanda di condanna Pt_1
della convenuta al pagamento del compenso spettante per le prestazioni professionali CP_1
svolte dal legale in suo favore in plurimi procedimenti tributari di primo e secondo grado, previa determinazione giudiziale dello stesso, in assenza di un accordo scritto tra le parti per la relativa quantificazione, come meglio di seguito precisato.
Le contestazioni sollevate dalla in merito alla mancata prova del conferimento CP_1
dell'incarico professionale all'avv. – che avrebbe agito quale mero “schermo” dell'avv. Pt_1
MP, impossibilitato a comparire per evitare una situazione di conflitto di interessi o incompatibilità con l'avv. Roccari, suo collega di studio e componente della commissione tributaria provinciale di Forlì – sono infondate e vanno disattese.
L'avv. ha ampiamente assolto l'onere probatorio a suo carico di dimostrare l'avvenuto Pt_1
conferimento dell'incarico, l'effettivo espletamento dello stesso e l'entità delle prestazioni svolte nell'interesse dell' CP_1
La stessa ha fornito ampia documentazione a dimostrazione dell'incarico ricevuto dalla CP_1
per la sua difesa e rappresentanza nei giudizi tributari di secondo grado, davanti alla
[...]
(RG n. 336/2015 di impugnazione alla sentenza della CTP di Forlì Controparte_4
6 n. 348/2014 e RG 337/2015 di impugnazione alla sentenza della CTP di Forlì n. 247/2014, relative ai due accertamenti per l'anno 2004; RG n. 381/2016 di impugnazione alla sentenza della
CTP di Forlì n. 262/2015 e RG n. 384/2016 di impugnazione alla sentenza della CTP di Forlì n.
263/2015, relative ai due accertamenti per l'anno 2005; RG n. 937/2017 di impugnazione alla sentenza della CTP di Forlì n. 315/2016 relativa all'annualità fiscale 2006) e nei procedimenti di primo grado davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì (RG n. 76/2017 e n.
77/2017, relativi ai due accertamenti per l'annualità fiscale 2007; RG n. 101/2018 e n. 102/2018, relativi ai due accertamenti per l'annualità fiscale 2008).
Risultano infatti prodotti i mandati professionali (procura alle liti) tutti sottoscritti da CP_1
per ciascuno dei procedimenti sopra indicati, di cui i primi quattro, relativi alle impugnazioni
[...]
davanti alla Commissione Tributaria Regionale delle sentenze emessa dalla CTP di Forlì per gli accertamenti relativi agli anni fiscali 2004 e 2005 in sostituzione dell'avv. MP che in data
23/02/2017, ha rinunciato al mandato, limitatamente a tali posizioni (impugnazione sentenze
336/2015, 337/2015, 381/2016 e 384/2016), senza che sia stata sollevata alcuna contestazione in merito alla riconducibilità a sé della sottoscrizione ivi apposta.
Sono stati prodotti tutti gli atti processuali dei relativi giudizi in cui ha operato l'avv. Pt_1
recanti la sua sottoscrizione e il suo nominativo quale difensore della i verbali di udienza CP_1
comprovanti la sua personale partecipazione, oltre che le comunicazioni alla stessa fatte dall'Ufficio in qualità di difensore e domiciliataria della CP_1
È stata prodotta corrispondenza intercorsa tra la e l'avv. per avere informazioni CP_1 Pt_1
in merito al contenzioso (cfr. mail del 29/10/2018 prodotta quale doc. 17 inviata dall' CP_1
all'avv. in merito ai ricorsi tributari per le annualità 2007/2008). Pt_1
È stato effettuato un pagamento di € 10.000 oltre accessori da parte della relativo a tale CP_1
contenzioso tributario, fatturato dall'avv. con documento fiscale n. 2/2018 del Pt_1
07/02/2018.
È stata, infine, prodotta la lettera di revoca dei mandati e della procura alle liti formalizzata dall' in data 04/02/2019 sia all'avv. MP che all'Avv. quale ulteriore CP_1 Pt_1
conferma che, prima di tale revoca, la stessa era ben consapevole di aver conferito i relativi incarichi professionali – per quanto qui interessa – all'avv. Si riporta, per comodità Pt_1
7 espositiva, stralcio di tale lettera inviata e sottoscritta dalla prodotta dalla ricorrente quale CP_1
doc. 1, in quanto assai significativa.
Peraltro, nella medesima missiva richiede ad entrambi gli avvocati anche l'invio dei CP_1
loro progetti di nota pro-forma per le attività svolte in modo da fissare poi un incontro per definire ogni posizione pendente, riconoscendo così ulteriormente l'incarico conferito e l'obbligo di pagamento, senza peraltro aver mai sollevato alcuna contestazione, neppure in questa sede, in merito all'operato dei legali. Si riporta lo stralcio di interesse di tale missiva:
Non possono pertanto esservi dubbi sul fatto che l'avv. abbia svolto, a seguito degli Pt_1
specifici incarichi ricevuti dalla le prestazioni professionali per le quali ora richiede il CP_1
pagamento.
8 Nessuna prova è stata invece fornita da parte della che tali prestazioni sarebbero state CP_1
svolte in via esclusiva dall'avv. MP e che solo quest'ultimo avrebbe avuto diritto al pagamento, nella misura concordata tra le parti.
È stata prodotta agli atti la sentenza, divenuta definitiva, resa dalla Corte d'Appello di Bologna n.
1922/2024 ed emessa nel contenzioso avviato nei confronti dell' all'avv. MP per il CP_1
pagamento dei compensi per le prestazioni professionali svolte in suo favore, in cui, da un lato si esclude l'esistenza di un accordo con l'avv. MP per la determinazione forfetaria del compenso per tutte le attività relative al contenzioso tributario e dall'altro sono stati liquidati all'avv. MP i compensi per attività professionali diverse da quelle in questa sede richieste dall'avv. salvo solo le prestazioni relative alle fasi di studio e introduttiva, effettivamente Pt_1
svolte dall'avv. MP prima della rinuncia al mandato, in relazione ai giudizi davanti alla CTR recanti RG n. 336/2015, n. 337/2015, n. 381/2016 e n. 384/2016 per i quali anche l'avv. ha in questa sede chiesto il pagamento. Pt_1
Risulta dunque adeguatamente provato il rapporto contrattuale intercorso tra l'avv. e la Pt_1
così come l'effettivo espletamento delle prestazioni professionali alla luce della copiosa CP_1
documentazione prodotta in atti relativa agli atti processuali predisposti dall'avv. e Pt_1
recanti la sua firma.
Con riferimento alla determinazione del compenso, in assenza di accordo scritto tra le parti, va fatta applicazione, ai sensi dell'art. 2233 c.c., delle tariffe professionali e nello specifico di quelle di cui al d.m. 55/2014. A tal fine va tenuto conto dell'importanza dell'opera, con specifico riferimento al valore delle controversie e delle prestazioni in concreto svolte, nonché dei risultati ottenuti e del fatto che si trattava di un contenzioso che, pur non potendo qualificarsi propriamente seriale, presentava indubbi elementi, soprattutto in diritto, sovrapponibili e ripetitivi.
Il contenzioso riguardava infatti l'impugnativa di due distinti accertamenti fiscali relativi, l'uno alla infedele dichiarazione dei redditi, l'altro alla mancata compilazione del quadro RW, essendo
[...]
tata accusata di taciuto al Fisco valori di entità considerevole detenuti a San Marino, con CP_1
riferimento agli anni di imposta dal 2004 fino al 2009. Per ciascuno di tali accertamenti sono state pertanto effettuate distinte impugnazioni per ciascun anno fiscale, su specifico accordo con la stessa
CP_1
9 Passando alla determinazione del compenso professionale spettante all'avv. vanno fatte Pt_1
alcune precisazioni per i giudizi RG n. 336/2015, n. 337/2015, n. 381/2016 e n. 384/2016 davanti alla CTR di Bologna, in cui l'avv. è subentrata all'avv. MP dopo Pt_1
l'introduzione del giudizio.
La circostanza che all'avv. MP sia stato liquidato il compenso per le fasi di studio e introduttiva dei medesimi giudizi non esclude che anche il nuovo legale, subentrato al primo dopo la rinuncia al mandato, abbia diritto alla liquidazione anche per tale fase. Il comma 5-bis dell'art. 4
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022 prevede infatti la possibilità per il giudice di riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva.
Nel caso in esame, avendo l'avv. sostituito nella difesa della l'avv. MP Pt_1 CP_1
dopo l'introduzione del giudizio di appello, alla stessa può riconoscersi il compenso per la fase di studio, ridotto al 20% il parametro medio in base al valore, avendo certamente dovuto prendere visione degli atti e dell'attività già svolta, ma non della fase introduttiva già interamente svolta dall'avv. MP. Risulta invece congruo il parametro medio per la fase istruttoria interamente svolta dal nuovo legale in relazione ai primi due giudizi, mentre per gli altri due giudizi tale fase è stata svolta dai nuovi difensori della opo la revoca dei mandati nel febbraio 2019. CP_1
I compensi vanno pertanto così determinati:
giudizio CTR RG n. 336/2015, € 30.158,60 (di cui € 16.161,60 per fase di studio e € 13.997 per fase istruttoria); giudizio CTR RG n. 337/2015, € 10.559,40 (di cui € 5.658,40 per fase di studio e € 4.901 per fase istruttoria) giudizio CTR RG n. 381/2016, € 7.324 per fase di studio;
giudizio CTR RG n. 384/2016, € 7.356 per fase di studio.
Con riguardo al giudizio RG n. 937/2017 davanti alla CTR, relativo all'impugnazione della sentenza di primo grado n. 315/2016 riguardante l'anno 2006, l'attività svolta dall'avv. Pt_1
ha riguardato la fase di studio e la costituzione in giudizio e può essere liquidata sulla base dei parametri medi, ridotti del 15% per complessivi € 14.580,05, tenendo conto del fatto che l'avv.
10 ha potuto giovarsi dell'attività in precedenza svolta dall'avv. MP e dalla stessa Pt_1
visionata nei giudizi di impugnazione in cui è subentrata (le questioni in diritto erano infatti sempre le medesime).
Con riguardo ai giudizi di primo grado davanti alla CTP di Forlì RG n. 76 /2017 e n. 77/2017 relativi ai due accertamenti per l'anno fiscale 2007, nonché ai giudizi RG n. 101/2018 e n.
102/2018 relativi ai due accertamenti per l'anno fiscale 2008, l'avv. ha svolto per intero Pt_1
l'attività, dalla redazione del ricorso fino all'esame delle sentenze emesse, compresa la fase cautelare. Anche in questo caso, tenuto conto del fatto che l'avv. ha potuto giovarsi Pt_1
dell'attività già svolta dall'avv. MP e dalla stessa visionata anche nei giudizi di impugnazione
(le questioni in diritto erano infatti sempre le medesime), risulta congruo liquidare il compenso in base ai parametri medi, ridotti nella misura del 15%, rispettivamente in € 25.579,05, € 11.640,75,
€ 15.134,25 e € 19.674,95.
Non può invece riconoscersi il compenso preteso per l'esame delle sentenze n. 275/2018 e n.
293/2018, relativamente alla valutazione dei motivi di impugnazione e predisposizione bozza dell'atto di impugnazione, in assenza di qualsiasi documentazione a supporto dello svolgimento di tali attività e precisato che il generico esame della sentenza è già compreso nella fase decisoria.
Tali sentenze sono state depositate in segreteria il 21/11/2018 e il 03/12/2018 e pur risultando rilasciata procura alle liti per l'impugnazione, peraltro priva di data e come tale non collocabile nel tempo, in data 04/02/2019, e dunque a distanza di pochissimo tempo, è stato revocato dalla il mandato conferito, senza che il legale abbia in alcun modo documentato di aver già CP_1
iniziato un'attività di studio o predisposto l'atto di appello, neppure in bozza.
Il complessivo compenso spettante all'avv. per le attività sopra indicate, va dunque Pt_1
determinato in € 142.007,05, dal quale dedurre l'acconto di € 10.000 già ricevuto.
Sulla somma di € 132.007,05 va conteggiato il rimborso forfetario spese generali nella misura del
15%, il contr. prev. e l'IVA nelle misure di legge che va condannata a corrispondere CP_1
all'avv. aumentata degli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda Pt_1
giudiziale al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in base al valore, applicati parametri medi per la fase di studio e introduttiva, parametri ridotti del 30% per la fase decisoria,
11 svolta in via solo cartolare, senza discussione orale né replica e nulla per la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta da con ricorso depositato il 18/06/2024 e notificato il Parte_1
23/10/2024 nei confronti di , ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così CP_1
provvede: accertata l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra l'avv. Pt_1 CP_1
per le prestazioni professionali giudiziali in sede tributaria nei giudizi indicati nella parte motiva, determina il compenso complessivamente spettante all'avv. in € 142.007,05, oltre Pt_1
rimb. forf. del 15%, CPA ed IVA di legge;
dedotto l'acconto di € 10.000 già corrisposto, condanna a corrispondere all'avv. CP_1
la complessiva somma di € 132.007,05 oltre rimb. forf. del 15%, CPA ed Parte_1
IVA di legge ed oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
condanna altresì alla rifusione delle spese legali sostenute da CP_1 Parte_1
che si liquidano in € 786 per spese di c.u. e in € 7.157,10 per compenso professionale (di
[...]
cui € 2.552 per fase di studio, € 1.628 per fase introduttiva e € 2.977,10 per fase decisoria) oltre 15
% per rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies, comma 3, c.p.c., depositata nei 30 giorni successivi all'udienza di discussione orale svoltasi ex art. 127-ter c.p.c. in data 19/11/2025.
Forlì, 13 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLì
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Barbara Vacca ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado con rito semplificato ex art. 281-decies e ss. c.p.c. iscritta al n. R.G.
1400/2024 promossa da:
avv. (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TI SC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito a
Cesenatico, Viale Roma n. 53
RICORRENTE nei confronti di c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CZMIL JAN (c.f. CP_1 C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. C.F._3
LE RI (c.f. sito a Forlì, Via Baratti, n. 3 C.F._4
CONVENUTA
CONCLUSIONI RICORRENTE: “Voglia l'ecc.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per le ragioni di cui in narrativa
1 - accertare il diritto della ricorrente al compenso per le attività dettagliate in narrativa e liquidare, in conformità alla legge ed ai principi richiamati in corso d'atto, il compenso dovuto dalla Sig.ra nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
75, codice fiscale , all'Avv. del foro di Bologna, nata a CodiceFiscale_5 Parte_1
LE (VR) il 08.01.1971, con studio in Bologna (BO), Via Barberia, n. 24, codice fiscale
[...]
, per l'attività prestata, compenso che si propone in complessivi Euro C.F._6
192.545,00=, oltre accessori di legge (15% spese generali;
4% CPA;
22% IVA), o nella somma maggiore o minore che sarà reputata equa e di giustizia.
e per l'effetto
- Condannare la Sig.ra nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Don Giovanni Ceresini, n. 75, codice fiscale , al pagamento della CodiceFiscale_5
somma di euro 192.545,00= oltre accessori di legge (15% spese generali;
4% CPA;
22% IVA) ovvero della somma maggiore o minore che sarà reputata equa e di giustizia, a favore dell'Avv.
il tutto oltre interessi come richiesti in atti ovvero ex art. 1284 co 1 cod. civ. dalla Parte_1
data di revoca del mandato (04.02.2019) alla data di deposito del presente ricorso ed ex art. 1284, co 4, cod. civ. da tale momento al saldo effettivo.
Con vittoria in ogni caso delle spese di lite”.
CONCLUSIONI CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni diversa istanza disattesa:
- accertare e dichiarare che la Sig.ra non deve alcun compenso all'Avv. per CP_1 Parte_1
tutte le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto rigettare il ricorso avversario;
- in via di estremo subordine, ridurre il compenso chiesto dall'Avv. al di sotto dei parametri Pt_1
ministeriali, quantificandolo in misura non superiore alla somma di € 10.000 oltre accessori già versata dalla resistente, dando atto che tale pagamento è satisfattivo di ogni avversa pretesa.
Con vittoria delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Con ricorso depositato il 18/06/2024 l'avv. ha proposto il presente giudizio per Parte_1
2 reclamare il pagamento del compenso professionale per le prestazioni di assistenza giudiziale in e regionale Controparte_2Controparte_3
in favore di quantificandolo in complessivi € 192.545, oltre accessori di legge sulla CP_1
base delle tariffe professionali vigenti e al netto dell'acconto di € 10.000 corrisposto, ma rimettendo al Giudice ogni determinazione in merito alla liquidazione.
Nello specifico, l'avv. ha riferito che: Pt_1
era stata incaricata dalla i assisterla in cinque giudizi avanti alla Commissione Tributaria CP_1
Regionale Emilia-Romagna (CTR n. 336/2015 RG, impugnazione alla sentenza della CTP di Forlì
n. 348/2014 relativa all'annualità fiscale 2004; CTR n. 337/2015 RG, impugnazione alla sentenza della CTP di Forlì n. 247/2014 relativa all'annualità fiscale 2004; CTR n. 381/2016 RG, impugnazione alla sentenza della CTP di Forlì n. 262/2015 relativa all'annualità fiscale 2005; CTR
n. 384/2016 RG, impugnazione alla sentenza della CTP di Forlì n. 263/2015 relativa all'annualità fiscale 2005; CTR n. 937/2017 RG, impugnazione alla sentenza della CTP di Forlì n. 315/2016 relativa all'annualità fiscale 2006) e in quattro procedimenti avanti alla Commissione Tributaria
Provinciale di Forlì (CTP n. 76/2017 RG, relativo all'annualità fiscale 2007; CTP n. 77/2017 RG, relativo all'annualità fiscale 2007; CTP n. 101/2018 RG, relativo all'annualità fiscale 2008; CTP n.
102/2018 RG, relativo all'annualità fiscale 2008), ottenendo risultati favorevoli per la cliente, come la sospensione dell'avviso di accertamento e l'accoglimento di due ricorsi;
dopo anni di provvedimenti favorevoli, l'esito di due giudizi non era stato quello auspicato in quanto la CTP di Forlì, con le sentenze n. 275/2018 e n. 293/2018 del 21/11/2018 e
03/12/2018, aveva parzialmente rigettato i ricorsi proposti, con motivazioni opinabili, tanto che la
'aveva inizialmente incaricata di promuovere appello, salvo poi revocarle il mandato, con CP_1
comunicazione inviata in data 04/02/2019 a lei e all'avv. Davide MP, con la quale aveva loro richiesto di poter ritirare l'originale dei fascicoli, fissando appuntamento in uno dei due studi legali al fine di incaricare altro professionista (ovviamente subito perché doveva incaricare altro legale) e di darle pervenire i loro “progetti di notula pro-forma relativamente alle attività da Voi rese per i procedimenti di cui si discute, al netto degli acconti già versati”, assicurando che, ricevuto il tutto, sarebbe stata sua cura fissare un incontro per definire ogni posizione pendente (“sarà mia cura una volta ricevuto il tutto fissare con Voi un incontro al fine di definire ogni posizione pendente”);
3 aveva trasmesso, come richiesto, le note pro-forma per le varie attività svolta, ricevute le quali la anziché chiedere un incontro per definire i pagamenti, l'aveva diffidata a desistere da CP_1
ogni richiesta di pagamento, minacciando un esposto al Consiglio dell'Ordine e sostenendo che l'unico suo consulente legale era stato l'avv. Davide MP, con il quale aveva già regolato ogni debenza (circostanza questa non corrispondente al vero avendo l'avv. MP agito giudizialmente per ottenere il pagamento dei propri compensi);
aveva replicato con missiva del 02/05/2019 rammentando alla che il coinvolgimento CP_1
dell'avv. MP era stato dalla stessa voluto, in quanto quest'ultimo l'aveva in precedenza assistita nelle interlocuzioni con la Guardia di Finanza, ottenendo anche lo stralcio di importanti somme dall'accertamento fiscale, e che tale collaborazione non eliminava il diritto al compenso per l'attività dalla stessa personalmente espletata nei plurimi giudizi, di cui la era ben a CP_1
conoscenza, avendo peraltro più volte personalmente presenziato alle udienze, aggiungendo che in assenza di preventivo accordo sul compenso, le note erano state predisposte sulla base delle tariffe professionale in vigore e tenendo conto delle attività svolte, documentate dai vari atti processuali redatti e dalle procure alle liti rilasciate dalla cliente, oltre che dall'acconto versato e successiva revoca del mandato.
si è costituita in data 10/02/2025 contestando l'avversa domanda e la pretesa di CP_1
pagamento sostenendo che tutta l'attività professionale per cui era stato chiesto il pagamento era stata in realtà espletata dall'avv. Davide MP, unico legale da lei incaricato in forza di procura alle liti, che, tuttavia, per ragioni di opportunità, aveva ritenuto di dovere operare nell'ombra, avvalendosi dell'avv. come sua collaboratrice prestanome e approfittando di tale Pt_1
situazione, con la complicità dell'odierna ricorrente, al solo fine di pretendere il pagamento di compensi ulteriori rispetto a quanto pattuito e già interamente corrisposto.
Ha esposto la che a seguito di accertamenti da parte della Guardia di Finanza nel 2014, CP_1
Agenzia delle Entrate le aveva notificato due avvisi di accertamento in relazioni agli anni di imposta dal 2004 al 2009 per infedele dichiarazione dei redditi e per manca compilazione del quadro RW per aver taciuto al Fisco valori di entità considerevole detenute a San Marino già di titolarità del padre e per l'assistenza nella complessa vicenda si era affidata all'avv. Davide Persona_1
MP che aveva svolta, senza soluzione di continuità, in via diretta ed esclusiva, anche se sotto
4 nome altri avvalendosi di suoi collaboratori (come l'avv. e l'avv. Visani), fino all'avvenuta Pt_1
revoca del mandato il 04/02/2019.
Ha infatti sostenuto la che in tutti i processi avanti alla CTP di Forlì l'Avv. MP CP_1
non figurava mai personalmente, comparendo in alcuni l'Avv. Visani (negli anni 2014-2015 per le contestazioni riferite al biennio 2004- 2005) e in altri l'Avv. (negli anni 2016-2018 per le Pt_1
contestazioni riferite al periodo 2006-2008); mentre nelle cause avanti alla CTR di Bologna, l'Avv.
MP risultava come difensore fino alla rinuncia al mandato del 23/02/2017 per generici
“motivi personali”, con sua sostituzione da parte dell'avv. Ciò era avvenuto in quanto Pt_1
l'avv. MP non voleva esporsi in prima persona per non causare imbarazzo al collega di studio avv. Roberto Roccari che era il legale storico della Cassa di Risparmio di San Marino nei confronti del cui operato erano stati espressi giudizi critici, pur rassicurandola sul fatto che avrebbe seguito direttamente la sua difesa come anche messo per iscritto in una dichiarazione congiunta sottoscritta dall'avv. Cristina Visani e dall'avv. MP, tese ad escludere qualsivoglia rapporto giuridico ed economico tra la contribuente e l'avv. Cristina Visani. Ha aggiunto che CP_1
l'avv. MP si era “schermato” dietro l'avv. del foro di Bologna (che già fungeva da Pt_1
domiciliataria per le impugnazioni alla CTR dell'Emilia Romagna), facendo a lei rilasciare direttamente i mandati difensivi, per evitare l'incompatibilità di tipo ambientale causata dal fatto che il suo collega di studio l'avv. Roccari era all'epoca Presidente della seconda sezione della CTP di Forlì, pur avendo continuato direttamente a seguire il contenzioso e a comparire alle udienze, ma restando fuori dall'aula.
A seguito di tale operato ha lamentato la di aver visto moltiplicare le richieste di CP_1
pagamento provenienti, oltre che dall'avv. MP con il quale aveva concordato un accordo economico e al quale aveva già corrisposto la somma di € 58.000 oltre accessori, anche dall'avv.
Visani e dall'avv. Peraltro, alla luce degli acconti versati e della serialità dell'attività, in Pt_1
esito a trattative con il proprio commercialista dott. era stato raggiunto con l'avv. Persona_2
MP un accordo quantificando l'ulteriore importo dovuto nella somma complessiva di €
78.000 per tutta l'attività svolta e da svolgersi sia presso la CTP che la CTR, escluso solo l'eventuale giudizio di cassazione.
In via di subordine e pur ritenendo di nulla dover corrispondere all'avv. per prestazioni Pt_1
interamente svolte dall'avv. MP, la ha contestato in ogni caso l'assoluta esosità dei CP_1
5 compensi richiesti dall'avv. trattandosi di attività seriali e ripetitive in quanto, pur riferiti Pt_1
a periodi di imposta diversi, gli accertamenti erano i medesimi così come le contestazioni e le difese in giudizio, come dimostrato anche dalla lettura dei vari ricorsi, tutti con medesima impaginazione e suddivisione in paragrafi, identici caratteri grafici e identiche conclusioni, con conseguente necessità di ridurre al minimo i valori tariffari applicati, ed anche al di sotto dei minimi, ed escludere le attività svolte dall'avv. MP e in cui la era mera domiciliataria, Pt_1
ritenendo congruo ed esaustivo l'importo di € 10.000 già corrisposto.
In esito alla prima udienza del 12/03/2025, previa riassegnazione a sé del fascicolo inizialmente assegnato ad altro magistrato, in cui sono state sentite le parti e autorizzato il deposito telematico, sciogliendo la riserva ivi assunta con ordinanza del 31/03/2025 sono state rigettate tutte le richieste istruttorie formulate e la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281-sexies comma 3
c.p.c. all'udienza del 19/11/2025, di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. previa concessione di termine per note difensive, ritualmente svolte.
Il ricorso proposto dall'avv. è fondato e merita accoglimento la domanda di condanna Pt_1
della convenuta al pagamento del compenso spettante per le prestazioni professionali CP_1
svolte dal legale in suo favore in plurimi procedimenti tributari di primo e secondo grado, previa determinazione giudiziale dello stesso, in assenza di un accordo scritto tra le parti per la relativa quantificazione, come meglio di seguito precisato.
Le contestazioni sollevate dalla in merito alla mancata prova del conferimento CP_1
dell'incarico professionale all'avv. – che avrebbe agito quale mero “schermo” dell'avv. Pt_1
MP, impossibilitato a comparire per evitare una situazione di conflitto di interessi o incompatibilità con l'avv. Roccari, suo collega di studio e componente della commissione tributaria provinciale di Forlì – sono infondate e vanno disattese.
L'avv. ha ampiamente assolto l'onere probatorio a suo carico di dimostrare l'avvenuto Pt_1
conferimento dell'incarico, l'effettivo espletamento dello stesso e l'entità delle prestazioni svolte nell'interesse dell' CP_1
La stessa ha fornito ampia documentazione a dimostrazione dell'incarico ricevuto dalla CP_1
per la sua difesa e rappresentanza nei giudizi tributari di secondo grado, davanti alla
[...]
(RG n. 336/2015 di impugnazione alla sentenza della CTP di Forlì Controparte_4
6 n. 348/2014 e RG 337/2015 di impugnazione alla sentenza della CTP di Forlì n. 247/2014, relative ai due accertamenti per l'anno 2004; RG n. 381/2016 di impugnazione alla sentenza della
CTP di Forlì n. 262/2015 e RG n. 384/2016 di impugnazione alla sentenza della CTP di Forlì n.
263/2015, relative ai due accertamenti per l'anno 2005; RG n. 937/2017 di impugnazione alla sentenza della CTP di Forlì n. 315/2016 relativa all'annualità fiscale 2006) e nei procedimenti di primo grado davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì (RG n. 76/2017 e n.
77/2017, relativi ai due accertamenti per l'annualità fiscale 2007; RG n. 101/2018 e n. 102/2018, relativi ai due accertamenti per l'annualità fiscale 2008).
Risultano infatti prodotti i mandati professionali (procura alle liti) tutti sottoscritti da CP_1
per ciascuno dei procedimenti sopra indicati, di cui i primi quattro, relativi alle impugnazioni
[...]
davanti alla Commissione Tributaria Regionale delle sentenze emessa dalla CTP di Forlì per gli accertamenti relativi agli anni fiscali 2004 e 2005 in sostituzione dell'avv. MP che in data
23/02/2017, ha rinunciato al mandato, limitatamente a tali posizioni (impugnazione sentenze
336/2015, 337/2015, 381/2016 e 384/2016), senza che sia stata sollevata alcuna contestazione in merito alla riconducibilità a sé della sottoscrizione ivi apposta.
Sono stati prodotti tutti gli atti processuali dei relativi giudizi in cui ha operato l'avv. Pt_1
recanti la sua sottoscrizione e il suo nominativo quale difensore della i verbali di udienza CP_1
comprovanti la sua personale partecipazione, oltre che le comunicazioni alla stessa fatte dall'Ufficio in qualità di difensore e domiciliataria della CP_1
È stata prodotta corrispondenza intercorsa tra la e l'avv. per avere informazioni CP_1 Pt_1
in merito al contenzioso (cfr. mail del 29/10/2018 prodotta quale doc. 17 inviata dall' CP_1
all'avv. in merito ai ricorsi tributari per le annualità 2007/2008). Pt_1
È stato effettuato un pagamento di € 10.000 oltre accessori da parte della relativo a tale CP_1
contenzioso tributario, fatturato dall'avv. con documento fiscale n. 2/2018 del Pt_1
07/02/2018.
È stata, infine, prodotta la lettera di revoca dei mandati e della procura alle liti formalizzata dall' in data 04/02/2019 sia all'avv. MP che all'Avv. quale ulteriore CP_1 Pt_1
conferma che, prima di tale revoca, la stessa era ben consapevole di aver conferito i relativi incarichi professionali – per quanto qui interessa – all'avv. Si riporta, per comodità Pt_1
7 espositiva, stralcio di tale lettera inviata e sottoscritta dalla prodotta dalla ricorrente quale CP_1
doc. 1, in quanto assai significativa.
Peraltro, nella medesima missiva richiede ad entrambi gli avvocati anche l'invio dei CP_1
loro progetti di nota pro-forma per le attività svolte in modo da fissare poi un incontro per definire ogni posizione pendente, riconoscendo così ulteriormente l'incarico conferito e l'obbligo di pagamento, senza peraltro aver mai sollevato alcuna contestazione, neppure in questa sede, in merito all'operato dei legali. Si riporta lo stralcio di interesse di tale missiva:
Non possono pertanto esservi dubbi sul fatto che l'avv. abbia svolto, a seguito degli Pt_1
specifici incarichi ricevuti dalla le prestazioni professionali per le quali ora richiede il CP_1
pagamento.
8 Nessuna prova è stata invece fornita da parte della che tali prestazioni sarebbero state CP_1
svolte in via esclusiva dall'avv. MP e che solo quest'ultimo avrebbe avuto diritto al pagamento, nella misura concordata tra le parti.
È stata prodotta agli atti la sentenza, divenuta definitiva, resa dalla Corte d'Appello di Bologna n.
1922/2024 ed emessa nel contenzioso avviato nei confronti dell' all'avv. MP per il CP_1
pagamento dei compensi per le prestazioni professionali svolte in suo favore, in cui, da un lato si esclude l'esistenza di un accordo con l'avv. MP per la determinazione forfetaria del compenso per tutte le attività relative al contenzioso tributario e dall'altro sono stati liquidati all'avv. MP i compensi per attività professionali diverse da quelle in questa sede richieste dall'avv. salvo solo le prestazioni relative alle fasi di studio e introduttiva, effettivamente Pt_1
svolte dall'avv. MP prima della rinuncia al mandato, in relazione ai giudizi davanti alla CTR recanti RG n. 336/2015, n. 337/2015, n. 381/2016 e n. 384/2016 per i quali anche l'avv. ha in questa sede chiesto il pagamento. Pt_1
Risulta dunque adeguatamente provato il rapporto contrattuale intercorso tra l'avv. e la Pt_1
così come l'effettivo espletamento delle prestazioni professionali alla luce della copiosa CP_1
documentazione prodotta in atti relativa agli atti processuali predisposti dall'avv. e Pt_1
recanti la sua firma.
Con riferimento alla determinazione del compenso, in assenza di accordo scritto tra le parti, va fatta applicazione, ai sensi dell'art. 2233 c.c., delle tariffe professionali e nello specifico di quelle di cui al d.m. 55/2014. A tal fine va tenuto conto dell'importanza dell'opera, con specifico riferimento al valore delle controversie e delle prestazioni in concreto svolte, nonché dei risultati ottenuti e del fatto che si trattava di un contenzioso che, pur non potendo qualificarsi propriamente seriale, presentava indubbi elementi, soprattutto in diritto, sovrapponibili e ripetitivi.
Il contenzioso riguardava infatti l'impugnativa di due distinti accertamenti fiscali relativi, l'uno alla infedele dichiarazione dei redditi, l'altro alla mancata compilazione del quadro RW, essendo
[...]
tata accusata di taciuto al Fisco valori di entità considerevole detenuti a San Marino, con CP_1
riferimento agli anni di imposta dal 2004 fino al 2009. Per ciascuno di tali accertamenti sono state pertanto effettuate distinte impugnazioni per ciascun anno fiscale, su specifico accordo con la stessa
CP_1
9 Passando alla determinazione del compenso professionale spettante all'avv. vanno fatte Pt_1
alcune precisazioni per i giudizi RG n. 336/2015, n. 337/2015, n. 381/2016 e n. 384/2016 davanti alla CTR di Bologna, in cui l'avv. è subentrata all'avv. MP dopo Pt_1
l'introduzione del giudizio.
La circostanza che all'avv. MP sia stato liquidato il compenso per le fasi di studio e introduttiva dei medesimi giudizi non esclude che anche il nuovo legale, subentrato al primo dopo la rinuncia al mandato, abbia diritto alla liquidazione anche per tale fase. Il comma 5-bis dell'art. 4
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022 prevede infatti la possibilità per il giudice di riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva.
Nel caso in esame, avendo l'avv. sostituito nella difesa della l'avv. MP Pt_1 CP_1
dopo l'introduzione del giudizio di appello, alla stessa può riconoscersi il compenso per la fase di studio, ridotto al 20% il parametro medio in base al valore, avendo certamente dovuto prendere visione degli atti e dell'attività già svolta, ma non della fase introduttiva già interamente svolta dall'avv. MP. Risulta invece congruo il parametro medio per la fase istruttoria interamente svolta dal nuovo legale in relazione ai primi due giudizi, mentre per gli altri due giudizi tale fase è stata svolta dai nuovi difensori della opo la revoca dei mandati nel febbraio 2019. CP_1
I compensi vanno pertanto così determinati:
giudizio CTR RG n. 336/2015, € 30.158,60 (di cui € 16.161,60 per fase di studio e € 13.997 per fase istruttoria); giudizio CTR RG n. 337/2015, € 10.559,40 (di cui € 5.658,40 per fase di studio e € 4.901 per fase istruttoria) giudizio CTR RG n. 381/2016, € 7.324 per fase di studio;
giudizio CTR RG n. 384/2016, € 7.356 per fase di studio.
Con riguardo al giudizio RG n. 937/2017 davanti alla CTR, relativo all'impugnazione della sentenza di primo grado n. 315/2016 riguardante l'anno 2006, l'attività svolta dall'avv. Pt_1
ha riguardato la fase di studio e la costituzione in giudizio e può essere liquidata sulla base dei parametri medi, ridotti del 15% per complessivi € 14.580,05, tenendo conto del fatto che l'avv.
10 ha potuto giovarsi dell'attività in precedenza svolta dall'avv. MP e dalla stessa Pt_1
visionata nei giudizi di impugnazione in cui è subentrata (le questioni in diritto erano infatti sempre le medesime).
Con riguardo ai giudizi di primo grado davanti alla CTP di Forlì RG n. 76 /2017 e n. 77/2017 relativi ai due accertamenti per l'anno fiscale 2007, nonché ai giudizi RG n. 101/2018 e n.
102/2018 relativi ai due accertamenti per l'anno fiscale 2008, l'avv. ha svolto per intero Pt_1
l'attività, dalla redazione del ricorso fino all'esame delle sentenze emesse, compresa la fase cautelare. Anche in questo caso, tenuto conto del fatto che l'avv. ha potuto giovarsi Pt_1
dell'attività già svolta dall'avv. MP e dalla stessa visionata anche nei giudizi di impugnazione
(le questioni in diritto erano infatti sempre le medesime), risulta congruo liquidare il compenso in base ai parametri medi, ridotti nella misura del 15%, rispettivamente in € 25.579,05, € 11.640,75,
€ 15.134,25 e € 19.674,95.
Non può invece riconoscersi il compenso preteso per l'esame delle sentenze n. 275/2018 e n.
293/2018, relativamente alla valutazione dei motivi di impugnazione e predisposizione bozza dell'atto di impugnazione, in assenza di qualsiasi documentazione a supporto dello svolgimento di tali attività e precisato che il generico esame della sentenza è già compreso nella fase decisoria.
Tali sentenze sono state depositate in segreteria il 21/11/2018 e il 03/12/2018 e pur risultando rilasciata procura alle liti per l'impugnazione, peraltro priva di data e come tale non collocabile nel tempo, in data 04/02/2019, e dunque a distanza di pochissimo tempo, è stato revocato dalla il mandato conferito, senza che il legale abbia in alcun modo documentato di aver già CP_1
iniziato un'attività di studio o predisposto l'atto di appello, neppure in bozza.
Il complessivo compenso spettante all'avv. per le attività sopra indicate, va dunque Pt_1
determinato in € 142.007,05, dal quale dedurre l'acconto di € 10.000 già ricevuto.
Sulla somma di € 132.007,05 va conteggiato il rimborso forfetario spese generali nella misura del
15%, il contr. prev. e l'IVA nelle misure di legge che va condannata a corrispondere CP_1
all'avv. aumentata degli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda Pt_1
giudiziale al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in base al valore, applicati parametri medi per la fase di studio e introduttiva, parametri ridotti del 30% per la fase decisoria,
11 svolta in via solo cartolare, senza discussione orale né replica e nulla per la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta da con ricorso depositato il 18/06/2024 e notificato il Parte_1
23/10/2024 nei confronti di , ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così CP_1
provvede: accertata l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra l'avv. Pt_1 CP_1
per le prestazioni professionali giudiziali in sede tributaria nei giudizi indicati nella parte motiva, determina il compenso complessivamente spettante all'avv. in € 142.007,05, oltre Pt_1
rimb. forf. del 15%, CPA ed IVA di legge;
dedotto l'acconto di € 10.000 già corrisposto, condanna a corrispondere all'avv. CP_1
la complessiva somma di € 132.007,05 oltre rimb. forf. del 15%, CPA ed Parte_1
IVA di legge ed oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
condanna altresì alla rifusione delle spese legali sostenute da CP_1 Parte_1
che si liquidano in € 786 per spese di c.u. e in € 7.157,10 per compenso professionale (di
[...]
cui € 2.552 per fase di studio, € 1.628 per fase introduttiva e € 2.977,10 per fase decisoria) oltre 15
% per rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies, comma 3, c.p.c., depositata nei 30 giorni successivi all'udienza di discussione orale svoltasi ex art. 127-ter c.p.c. in data 19/11/2025.
Forlì, 13 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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