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Sentenza 2 agosto 2023
Sentenza 2 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/08/2023, n. 33922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33922 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IS AN nato a [...] il [...] PA AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi Penale Sent. Sez. 4 Num. 33922 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza emessa il 7/7/2020 dal GUP presso il Tribunale di Bari, all'esito di giudizio abbreviato, con la quale IO ST e IO LA erano stati condannati, rispettivamente, alle pene di anni due di reclusione ed C 6.000,00 di multa ed anni due e mesi otto di reclusione ed C 8.000,00 di multa, in riferimento a un capo di imputazione relativo ai reati previsti dagli artt. 110 cod.pen. e 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 a dagli artt. 110, 337, 582 e 585 cod.pen.. La Corte territoriale ha richiamato gli eiementi di fatto posti alla base della sentenza di condanna emessa in primo grado, con specifico riferimento al contenuto del verbale di arresto e degli atti a esso allegati;
dai quali era emerso che la vettura con a bordo i due imputati aveva tentato di sottrarsi a un controllo da parte degli agenti operanti allontanandosi a elevata velocità; che, dopo una svolta a destra e propria a causa dell'alta velocità, il suddetto mezzo era andato a collidere contro un muretto a secco, effettuando poi una manovra di retromarcia che aveva causato lesioni personali a uno degli operanti;
che, dopo che la vettura con a bordo gli imputati aveva ripreso la marcia, il passeggero della stessa aveva gettato dal finestrino due buste, che erano risultate contenere sostanza stupefacente del tipo marijuana dal peso di kg 2,100, da cui erano ricavabili oltre 10.000 dosi singole;
che il conducente era stato identificato nel ST e il passeggero nel LA. La Corte ha quindi rigettato il motivo di appello proposto dalla difesa del EL e tendente a riqualificare il fatto di detenzione di stupefacenti sotto la specie del favoreggiamento personale, così come il motivo di appello proposto dal LA e tendente a escludere il suo concorso nel reato;
ritenendo che, nel caso di specie, si fosse di fronte a un'ipotesi di codetenzione della sostanza stupefacente;
ritenendo altresì infondato il motivo di appello inerente alla dedotta insussistenza di responsabilità del passeggero in relazione alla condotta di resistenza e lesioni nei confronti di pubblico ufficiale contestata al conducente del mezzo. La Corte ha altresì ritenuto infondati i motivi di appello inerenti al trattamento sanzionatorio, da ritenere commisurato - in relazione al reato di detenzione di stupefacenti - alla notevole offensività della condotta, rilevando che il giudice di primo grado non aveva applicato la continuazione per l'altro reato contestato e che a tale omissione non poteva ovviarsi attesa la mancata impugnazione sul punto da parte del pubblico ministero. La Corte ha quindi rigettato i motivi di appello inerenti al trattamento sanzionatorio, ritenendo adeguata la commisurazione della pena base nonché condivisibile - in relazione al LA - il giudizio di equivalenza tra la contestata recidiva e le circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso la predetta sentenza hanno presentato ricorso per cassazione IO ST e IO LA, tramite i rispettivi difensori. 2.1 La difesa di IO ST ha articolato due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 546, lett.e), 125, 192, commi 1 e 2, cod.proc.pen., 110, 378 cod.pen. e 73, T.U. stup.. Ha dedotto che, erroneamente, la Corte territoriale aveva ritenuto provata la sussistenza di un contributo causale da parte del ST alla condotta di detenzione consumata dal LA, asseritamente non desumibile dal solo dato rappresentato dalla fuga al momento dell'intervento degli operanti e ha dedotto che la successiva condotta del coimputato, con la quale lo stesso si era disfatto dei due involucri contenenti stupefacente, non poteva ritenersi sufficiente a integrare un concorso nel reato da parte dello stesso ST, potendo eventualmente ravvisarsi una sola condotta punibile ai sensi dell'art.378 cod.pen.. . Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen., in relazione agli att. 546, lett.e), 125 e 192, commi 1 e 2, cod.proc.pen. e 81 cpv. cod.pen., Ha dedotto che la Corte sarebbe incorsa in errore recependo l'omessa indicazione dell'omissione dell'aumento a titolo di continuazione operato dal giudice di prime cure, ritenendo che l'omissione stessa non pregiudicasse l'esito sa nzionatorio. 2.2 La difesa di IO LA ha articolato tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 546, lett.e), 125, 192, commi 1 e 2, cod.proc.pen., 110 e 114 cod.pen. e 73 del. T.U. stup.. Ha dedotto che la Corte territoriale aveva evinto il ruolo di compartecipe, in capo al LA, nella condotta di detenzione sulla base del solo fatto che le buste contenente stupefacente erano state lanciate al di fuori della vettura da parte del passeggero, mancando però ogni accertamento propedeutico in ordine al previo possesso della sostanza, mancando quindi un effettivo approfondimento finalizzato a verificare l'apporto causale imputabile al LA oltre che i precedenti rapporti con il coimputato;
ha quindi dedotto che, all'imputato, potesse eventualmente essere ascritta una mera condotta agevolatrice, collocabile nella sola fase di "distruzione" della sostanza e quindi idonea a ricondurre la condotta del ricorrente nello schema 3 concettuale del contributo di minima entità, con conseguente applicabilità dell'art.114 cod.pen.. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art.636, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 546, lett.e), 125, 192, commi 1 e 2, cod.proc.pen. e 337 cod.pen.. Ha dedotto che la sola presenza del LA all'interno dell'abitacolo, attesa la sua natura passiva, non poteva ritenersi idonea a comprovare un concorso nella condotta di resistenza a pubblico ufficiale e in quella di lesioni. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art.606, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 546, lett.e), 125, 192, commi 1 e 2, cod.proc.pen., 81 cpv., 62-bis, 99, comma 4„ cod.pen.. Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che l'omessa indicazione del giudice di prime cure in ordine all'omesso aumento a titolo di continuazione non pregiudicasse l'esito sanzionatorio;
ha altresì censurato l'applicazione della recidiva e la conseguente e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, in considerazione del comportamento post factum tenuto dall'imputato, da ritenere indice di emenda e reinserimento nel tessuto sociale. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Va pregiudizialmente rilevato che il secondo motivo proposto dalla difesa del ST, nonché il secondo motivo e il primo punl:o del terzo motivo articolati dalla difesa del LA - concernenti, per il secondo ricorrente, anche l'an della responsabilità penale e, per entrambi, la dosimetria della pena in ordine al reato contestato al capo 2) dell'originaria imputazione - devono ritenersi inammissibili, in considerazione della loro manifesta infondatezza atteso che - contrariamente alla prospettazione, peraltro generica, contenuta nei ricorsi - tale reato non ha avuto nessuna incidenza sulla determinazione della sanzione. Difatti, come rilevato dalla Corte territoriale, il giudice di primo grado ha quantificato la pena - per entrambi gli imputati - partendo dalla pena base di anni quattro di reclusione determinata per il reato contestato ai sensi dell'art.73 del T.U. stup., con concessione (per il solo ST) delle attenuanti generiche e della successiva diminuente determinata dalla scelta del rito abbreviato, senza 4 applicare alcun aumento a titolo di continuazione per il reato contestato al capo 2), che pertanto non ha avuto alcuna incidenza nella determinazione della sanzione (con omissione che, correttamente, è stata ritenuta non emendabile nel grado di appello in riferimento al disposto dell'art.597, comma 3, cod.proc.pen.). 3. Il primo motivo di ricorso proposto dalla difesa del ST, tendente a ottenere una riqualificazione del fatto ascritto ai sensi dell'art.73, commi 1 e 1-bis T.U. stup., sotto la specie di quello di favoreggiamento personale in relazione a una condotta di detenzione asseritamente ascrivibile al solo LA - in quanto soggetto che aveva materialmente gettato lo stupefacente al di fuori della vettura - è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Sul punto, va richiamato il principio espresso da Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151 - 01, in base al quale il reato di favoreggiamento personale non è configurabile, con riferimento al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, in costanza di detta detenzione e ciò in quanto, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che sia diversamente previsto - in un concorso, quanto meno a carattere morale (conformi, Sez. 6, n. 2668 del 7/12/2016, dep.2017, Spera, Rv. 268973; Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021, dep. 2022, Aiello, Rv. 282510). Rilevando che, anche sulla base della lettura parzialmente diversa offerta da alcune pronunce, in tema di illecita detenzione di stupefacenti, il discrimine tra il concorso nel reato e l'autonoma fattispecie di favoreggiarnento personale va rintracciato nell'elemento psicologico dell'agente, da valutarsi in concreto, per verificare se l'aiuto da questi consapevolmente prestato ad altro soggetto, che ponga in essere la condotta criminosa costitutiva del reato permanente, sia l'espressione di una partecipazione al reato oppure nasca dall'intenzione - manifestatasi attraverso individuabili modalità pratiche - di realizzare una facilitazione alla cessazione della permanenza del reato (Sez. 4, n. 6128 del 16/11/2017, Forgiarini, Rv. 271968; Sez. 4, n. 28890 del 11/06/2019, Merolla, Rv. 276571; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna a titolo di concorso per la detenzione di stupefacente, desumendo l'elemento soggettivo dalla condotta dell'imputata, tesa a disfarsi dello stupefacente mentre era sola in casa, sapendo dove la droga fosse custodita, e così dimostrando la sua autonoma disponibilità della sostanza); dovendosi altresì richiamare lo specifico precedente in base al quale integra concorso nell'illecita detenzione di sostanze stupefacenti, e non favoreggiamento personale, la condotta di chi, data ospitalità sulla sua vettura a uno spacciatore, eviti con la 5 forza posti di blocco dell'autorità di polizia (Sez. 6, n. 595 del 08/10/1993, dep. 1994, Freguglia, Rv. 196122). Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale abbia fatto adeguato governo dei suddetti principi, valutando - con motivazione esente dal denunciato vizio di illogicità - che la detenzione dello stupefacente, oltre che al passeggero, dovesse essere ascritta anche nei confronti del conducente del mezzo sulla base di un corretto utilizzo dei criteri di giudizio dettati dall'art.192, comrna 2, cod.proc.pen.. Avendo, in particolare, la Corte dedotto la piena consapevolezza del ST in ordine al fatto che il LA, nel momento in cui è salito a bordo, si trovasse nel possesso della sostanza stupefacente sulla base dell'elevato dato ponderale della medesima e delle modalità di confezionamento, atteso che la stessa era contenuta in due buste di cellophane (tale da rendere illogico che la sostanza si trovasse occultata sulla sua persona) nonché dell'elemento fattuale, espressamente valorizzato in sede di verbale di arresto, in base al quale - nonostante si fosse nel mese di febbraio - i finestrini dell'autovettura erano abbassati allo scopo di disperdere il forte odore della sostanza, comunque immediatamente percepibile. Si tratta quindi di elementi che - con motivazione da ritenere coerente e logica - la Corte territoriale ha posto alla base della valutazione in ordine alla piena consapevolezza, in capo al conducente del mezzo, della condotta di detenzione di sostanza stupefacente. 4. Con il primo motivo di ricorso articolato dalla difesa del LA, è stata censurata la sentenza impugnata nel punto in cui ha rigettato il motivo di appello tendente a ottenere l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114, comma 1, cod.pen., attesa la dedotta minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, che si sarebbe esplicata nella sola fase della distruzione della sostanza stupefacente, Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Sul punto, va premesso che la circostanza attenuante del contributo concorsuale di minima importanza trova applicazione laddove l'apporto del correo risulti così lieve da apparire, nell'ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto marginale;
ne consegue che il relativo giudizio non può limitarsi ad una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, dovendosi invece accertare il grado di efficienza causale dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell'evento, onde verificare se detta efficienza causale sia minima, cioè tale da poter essere - in via prognostica - avulsa dalla seriazione causale senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo dell'azione criminosa (Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264455; 6 resa in fattispecie in cui non è stato ritenuto minimo il contributo concorsuale nella detenzione illecita di sostanza stupefacente, consistito nel fornire al detentore un locale ove occultare la droga, nonché nel tentativo di impedire che la perquisizione venisse estesa al locale in questione). Nel caso di specie, l'esclusione dell'attributo della minima importanza è stato dalla Corte motivato — con argomentazione non manifestamente illogica — sulla base delle medesime circostanze di fatto poste alla base della qualificazione della condotta tenuta dal coimputato come concorso nella detenzione di stupefacente;
quindi partendo dal presupposto in base al quale entrambi gli imputati avessero concorso nell'iniziale detenzione della sostanza sulla base dell'inverosimiglianza (a propria volta dedotta sulla scorta dei principi dettati dall'art.192, comma 2, cod.proc.pen.) di una ricostruzione del fatto con modalità alternative;
ragione per la quale non poteva attribuirsi alla condotta del LA il mero significato di un ausilio a quella di detenzione tenuta dal coimputato ed esplicatasi solo nell'ultima fase del compossesso. 5. Con il secondo e il terzo punto del terzo motivo di ricorso articolato dalla difesa del LA è stata censurata la valutazione del giudice di secondo grado in punto di riconoscimento della recidiva nonché in tema di giudizio di bilanciamento — e della conseguente e ritenuta equivalenza — tra la recidiva medesima e le circostanze attenuanti generiche. Il motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. In ordine al riconoscimento della recidiva, va rilevato che — sul punto - è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa;
con la specificazione che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), ovvero si dia comunque atto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130). Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha dato compiutamente conto — con motivazione immune da vizi di illogicità delle ragioni poste alla base del riconoscimento della recidiva, sulla base della presenza di numerosi precedenti condanne per fatti di analoga oggettività giuridica (con conseguente insussistenza di alcun effetto deterrente) oltre che della sussistenza di pendenze per fatti contestati ai sensi dell'art.416-bis cod.pen.. Rilevando altresì che l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva è stato comunque meramente enunciato senza alcun specifico e congruo riferimento ai precedenti dell'imputato. 7 Manifestamente infondato è anche il punto di doglianza attinente alle modalità del susseguente giudizio di bilanciamento cori le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute dal giudice di primo grado sulla base della valutazione del comportamento tenuto dall'imputato post factum con specifico riferimento a un'offerta risarcitoria operata nei confronti di uno degli agenti operanti. A tale proposito va ricordato che, in 1:ema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza allorché il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, dep. 2010, Alesci, Rv. 246134; Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sub, Rv. 258874). Nel caso di specie, con motivazione immune da vizi di arbitrarietà o illogicità, la Corte ha quindi ritenuto di giustificare il giudizio di equivalenza sulla scorta del numero e della gravità dei fatti posti alla base della valutazione in ordine al riconoscimento della recidiva. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 6 luglio 2023 Il CO estensore Il Pr nte
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi Penale Sent. Sez. 4 Num. 33922 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza emessa il 7/7/2020 dal GUP presso il Tribunale di Bari, all'esito di giudizio abbreviato, con la quale IO ST e IO LA erano stati condannati, rispettivamente, alle pene di anni due di reclusione ed C 6.000,00 di multa ed anni due e mesi otto di reclusione ed C 8.000,00 di multa, in riferimento a un capo di imputazione relativo ai reati previsti dagli artt. 110 cod.pen. e 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 a dagli artt. 110, 337, 582 e 585 cod.pen.. La Corte territoriale ha richiamato gli eiementi di fatto posti alla base della sentenza di condanna emessa in primo grado, con specifico riferimento al contenuto del verbale di arresto e degli atti a esso allegati;
dai quali era emerso che la vettura con a bordo i due imputati aveva tentato di sottrarsi a un controllo da parte degli agenti operanti allontanandosi a elevata velocità; che, dopo una svolta a destra e propria a causa dell'alta velocità, il suddetto mezzo era andato a collidere contro un muretto a secco, effettuando poi una manovra di retromarcia che aveva causato lesioni personali a uno degli operanti;
che, dopo che la vettura con a bordo gli imputati aveva ripreso la marcia, il passeggero della stessa aveva gettato dal finestrino due buste, che erano risultate contenere sostanza stupefacente del tipo marijuana dal peso di kg 2,100, da cui erano ricavabili oltre 10.000 dosi singole;
che il conducente era stato identificato nel ST e il passeggero nel LA. La Corte ha quindi rigettato il motivo di appello proposto dalla difesa del EL e tendente a riqualificare il fatto di detenzione di stupefacenti sotto la specie del favoreggiamento personale, così come il motivo di appello proposto dal LA e tendente a escludere il suo concorso nel reato;
ritenendo che, nel caso di specie, si fosse di fronte a un'ipotesi di codetenzione della sostanza stupefacente;
ritenendo altresì infondato il motivo di appello inerente alla dedotta insussistenza di responsabilità del passeggero in relazione alla condotta di resistenza e lesioni nei confronti di pubblico ufficiale contestata al conducente del mezzo. La Corte ha altresì ritenuto infondati i motivi di appello inerenti al trattamento sanzionatorio, da ritenere commisurato - in relazione al reato di detenzione di stupefacenti - alla notevole offensività della condotta, rilevando che il giudice di primo grado non aveva applicato la continuazione per l'altro reato contestato e che a tale omissione non poteva ovviarsi attesa la mancata impugnazione sul punto da parte del pubblico ministero. La Corte ha quindi rigettato i motivi di appello inerenti al trattamento sanzionatorio, ritenendo adeguata la commisurazione della pena base nonché condivisibile - in relazione al LA - il giudizio di equivalenza tra la contestata recidiva e le circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso la predetta sentenza hanno presentato ricorso per cassazione IO ST e IO LA, tramite i rispettivi difensori. 2.1 La difesa di IO ST ha articolato due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 546, lett.e), 125, 192, commi 1 e 2, cod.proc.pen., 110, 378 cod.pen. e 73, T.U. stup.. Ha dedotto che, erroneamente, la Corte territoriale aveva ritenuto provata la sussistenza di un contributo causale da parte del ST alla condotta di detenzione consumata dal LA, asseritamente non desumibile dal solo dato rappresentato dalla fuga al momento dell'intervento degli operanti e ha dedotto che la successiva condotta del coimputato, con la quale lo stesso si era disfatto dei due involucri contenenti stupefacente, non poteva ritenersi sufficiente a integrare un concorso nel reato da parte dello stesso ST, potendo eventualmente ravvisarsi una sola condotta punibile ai sensi dell'art.378 cod.pen.. . Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen., in relazione agli att. 546, lett.e), 125 e 192, commi 1 e 2, cod.proc.pen. e 81 cpv. cod.pen., Ha dedotto che la Corte sarebbe incorsa in errore recependo l'omessa indicazione dell'omissione dell'aumento a titolo di continuazione operato dal giudice di prime cure, ritenendo che l'omissione stessa non pregiudicasse l'esito sa nzionatorio. 2.2 La difesa di IO LA ha articolato tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 546, lett.e), 125, 192, commi 1 e 2, cod.proc.pen., 110 e 114 cod.pen. e 73 del. T.U. stup.. Ha dedotto che la Corte territoriale aveva evinto il ruolo di compartecipe, in capo al LA, nella condotta di detenzione sulla base del solo fatto che le buste contenente stupefacente erano state lanciate al di fuori della vettura da parte del passeggero, mancando però ogni accertamento propedeutico in ordine al previo possesso della sostanza, mancando quindi un effettivo approfondimento finalizzato a verificare l'apporto causale imputabile al LA oltre che i precedenti rapporti con il coimputato;
ha quindi dedotto che, all'imputato, potesse eventualmente essere ascritta una mera condotta agevolatrice, collocabile nella sola fase di "distruzione" della sostanza e quindi idonea a ricondurre la condotta del ricorrente nello schema 3 concettuale del contributo di minima entità, con conseguente applicabilità dell'art.114 cod.pen.. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art.636, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 546, lett.e), 125, 192, commi 1 e 2, cod.proc.pen. e 337 cod.pen.. Ha dedotto che la sola presenza del LA all'interno dell'abitacolo, attesa la sua natura passiva, non poteva ritenersi idonea a comprovare un concorso nella condotta di resistenza a pubblico ufficiale e in quella di lesioni. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art.606, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 546, lett.e), 125, 192, commi 1 e 2, cod.proc.pen., 81 cpv., 62-bis, 99, comma 4„ cod.pen.. Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che l'omessa indicazione del giudice di prime cure in ordine all'omesso aumento a titolo di continuazione non pregiudicasse l'esito sanzionatorio;
ha altresì censurato l'applicazione della recidiva e la conseguente e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, in considerazione del comportamento post factum tenuto dall'imputato, da ritenere indice di emenda e reinserimento nel tessuto sociale. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Va pregiudizialmente rilevato che il secondo motivo proposto dalla difesa del ST, nonché il secondo motivo e il primo punl:o del terzo motivo articolati dalla difesa del LA - concernenti, per il secondo ricorrente, anche l'an della responsabilità penale e, per entrambi, la dosimetria della pena in ordine al reato contestato al capo 2) dell'originaria imputazione - devono ritenersi inammissibili, in considerazione della loro manifesta infondatezza atteso che - contrariamente alla prospettazione, peraltro generica, contenuta nei ricorsi - tale reato non ha avuto nessuna incidenza sulla determinazione della sanzione. Difatti, come rilevato dalla Corte territoriale, il giudice di primo grado ha quantificato la pena - per entrambi gli imputati - partendo dalla pena base di anni quattro di reclusione determinata per il reato contestato ai sensi dell'art.73 del T.U. stup., con concessione (per il solo ST) delle attenuanti generiche e della successiva diminuente determinata dalla scelta del rito abbreviato, senza 4 applicare alcun aumento a titolo di continuazione per il reato contestato al capo 2), che pertanto non ha avuto alcuna incidenza nella determinazione della sanzione (con omissione che, correttamente, è stata ritenuta non emendabile nel grado di appello in riferimento al disposto dell'art.597, comma 3, cod.proc.pen.). 3. Il primo motivo di ricorso proposto dalla difesa del ST, tendente a ottenere una riqualificazione del fatto ascritto ai sensi dell'art.73, commi 1 e 1-bis T.U. stup., sotto la specie di quello di favoreggiamento personale in relazione a una condotta di detenzione asseritamente ascrivibile al solo LA - in quanto soggetto che aveva materialmente gettato lo stupefacente al di fuori della vettura - è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Sul punto, va richiamato il principio espresso da Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151 - 01, in base al quale il reato di favoreggiamento personale non è configurabile, con riferimento al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, in costanza di detta detenzione e ciò in quanto, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che sia diversamente previsto - in un concorso, quanto meno a carattere morale (conformi, Sez. 6, n. 2668 del 7/12/2016, dep.2017, Spera, Rv. 268973; Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021, dep. 2022, Aiello, Rv. 282510). Rilevando che, anche sulla base della lettura parzialmente diversa offerta da alcune pronunce, in tema di illecita detenzione di stupefacenti, il discrimine tra il concorso nel reato e l'autonoma fattispecie di favoreggiarnento personale va rintracciato nell'elemento psicologico dell'agente, da valutarsi in concreto, per verificare se l'aiuto da questi consapevolmente prestato ad altro soggetto, che ponga in essere la condotta criminosa costitutiva del reato permanente, sia l'espressione di una partecipazione al reato oppure nasca dall'intenzione - manifestatasi attraverso individuabili modalità pratiche - di realizzare una facilitazione alla cessazione della permanenza del reato (Sez. 4, n. 6128 del 16/11/2017, Forgiarini, Rv. 271968; Sez. 4, n. 28890 del 11/06/2019, Merolla, Rv. 276571; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna a titolo di concorso per la detenzione di stupefacente, desumendo l'elemento soggettivo dalla condotta dell'imputata, tesa a disfarsi dello stupefacente mentre era sola in casa, sapendo dove la droga fosse custodita, e così dimostrando la sua autonoma disponibilità della sostanza); dovendosi altresì richiamare lo specifico precedente in base al quale integra concorso nell'illecita detenzione di sostanze stupefacenti, e non favoreggiamento personale, la condotta di chi, data ospitalità sulla sua vettura a uno spacciatore, eviti con la 5 forza posti di blocco dell'autorità di polizia (Sez. 6, n. 595 del 08/10/1993, dep. 1994, Freguglia, Rv. 196122). Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale abbia fatto adeguato governo dei suddetti principi, valutando - con motivazione esente dal denunciato vizio di illogicità - che la detenzione dello stupefacente, oltre che al passeggero, dovesse essere ascritta anche nei confronti del conducente del mezzo sulla base di un corretto utilizzo dei criteri di giudizio dettati dall'art.192, comrna 2, cod.proc.pen.. Avendo, in particolare, la Corte dedotto la piena consapevolezza del ST in ordine al fatto che il LA, nel momento in cui è salito a bordo, si trovasse nel possesso della sostanza stupefacente sulla base dell'elevato dato ponderale della medesima e delle modalità di confezionamento, atteso che la stessa era contenuta in due buste di cellophane (tale da rendere illogico che la sostanza si trovasse occultata sulla sua persona) nonché dell'elemento fattuale, espressamente valorizzato in sede di verbale di arresto, in base al quale - nonostante si fosse nel mese di febbraio - i finestrini dell'autovettura erano abbassati allo scopo di disperdere il forte odore della sostanza, comunque immediatamente percepibile. Si tratta quindi di elementi che - con motivazione da ritenere coerente e logica - la Corte territoriale ha posto alla base della valutazione in ordine alla piena consapevolezza, in capo al conducente del mezzo, della condotta di detenzione di sostanza stupefacente. 4. Con il primo motivo di ricorso articolato dalla difesa del LA, è stata censurata la sentenza impugnata nel punto in cui ha rigettato il motivo di appello tendente a ottenere l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114, comma 1, cod.pen., attesa la dedotta minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, che si sarebbe esplicata nella sola fase della distruzione della sostanza stupefacente, Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Sul punto, va premesso che la circostanza attenuante del contributo concorsuale di minima importanza trova applicazione laddove l'apporto del correo risulti così lieve da apparire, nell'ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto marginale;
ne consegue che il relativo giudizio non può limitarsi ad una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, dovendosi invece accertare il grado di efficienza causale dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell'evento, onde verificare se detta efficienza causale sia minima, cioè tale da poter essere - in via prognostica - avulsa dalla seriazione causale senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo dell'azione criminosa (Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264455; 6 resa in fattispecie in cui non è stato ritenuto minimo il contributo concorsuale nella detenzione illecita di sostanza stupefacente, consistito nel fornire al detentore un locale ove occultare la droga, nonché nel tentativo di impedire che la perquisizione venisse estesa al locale in questione). Nel caso di specie, l'esclusione dell'attributo della minima importanza è stato dalla Corte motivato — con argomentazione non manifestamente illogica — sulla base delle medesime circostanze di fatto poste alla base della qualificazione della condotta tenuta dal coimputato come concorso nella detenzione di stupefacente;
quindi partendo dal presupposto in base al quale entrambi gli imputati avessero concorso nell'iniziale detenzione della sostanza sulla base dell'inverosimiglianza (a propria volta dedotta sulla scorta dei principi dettati dall'art.192, comma 2, cod.proc.pen.) di una ricostruzione del fatto con modalità alternative;
ragione per la quale non poteva attribuirsi alla condotta del LA il mero significato di un ausilio a quella di detenzione tenuta dal coimputato ed esplicatasi solo nell'ultima fase del compossesso. 5. Con il secondo e il terzo punto del terzo motivo di ricorso articolato dalla difesa del LA è stata censurata la valutazione del giudice di secondo grado in punto di riconoscimento della recidiva nonché in tema di giudizio di bilanciamento — e della conseguente e ritenuta equivalenza — tra la recidiva medesima e le circostanze attenuanti generiche. Il motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. In ordine al riconoscimento della recidiva, va rilevato che — sul punto - è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa;
con la specificazione che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), ovvero si dia comunque atto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130). Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha dato compiutamente conto — con motivazione immune da vizi di illogicità delle ragioni poste alla base del riconoscimento della recidiva, sulla base della presenza di numerosi precedenti condanne per fatti di analoga oggettività giuridica (con conseguente insussistenza di alcun effetto deterrente) oltre che della sussistenza di pendenze per fatti contestati ai sensi dell'art.416-bis cod.pen.. Rilevando altresì che l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva è stato comunque meramente enunciato senza alcun specifico e congruo riferimento ai precedenti dell'imputato. 7 Manifestamente infondato è anche il punto di doglianza attinente alle modalità del susseguente giudizio di bilanciamento cori le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute dal giudice di primo grado sulla base della valutazione del comportamento tenuto dall'imputato post factum con specifico riferimento a un'offerta risarcitoria operata nei confronti di uno degli agenti operanti. A tale proposito va ricordato che, in 1:ema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza allorché il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, dep. 2010, Alesci, Rv. 246134; Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sub, Rv. 258874). Nel caso di specie, con motivazione immune da vizi di arbitrarietà o illogicità, la Corte ha quindi ritenuto di giustificare il giudizio di equivalenza sulla scorta del numero e della gravità dei fatti posti alla base della valutazione in ordine al riconoscimento della recidiva. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 6 luglio 2023 Il CO estensore Il Pr nte