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Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2023, n. 30646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30646 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di LI LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'avv. Lorenza Rosso, per le parti civili EL AZ, NN RI, BE BR, DE LI (in proprio e quale erede dei di AR LI e IN OF), RE LI (in proprio e quale erede di AR LI e IN OF), EL De Moro, AE Fiaschè, NA IA MU, AN EL, IN ND, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso e condannare l'imputata alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, come da nota allegata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIFtITTO 1. IN CR, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'Il gennaio 2023 con la quale la C:orte di Appello di Penale Sent. Sez. 2 Num. 30646 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 27/06/2023 Genova, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 26 gennaio 2022, dal Tribunale di Genova, l'ha condannata alla pena di un anno, sette mesi e venticinque giorni di reclusione ed euro 770,00 di multa, previa declaratoria della sopravvenuta prescrizione delle condotte poste in essere in data anteriore al 6 giugno 2015. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione, la difesa lamenta violazione dell'art. 646 cod. pen., travisamento della prova, carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata. La Corte territoriale avrebbe infatti erroneamente ritenuto sussistente il reato di appropriazione indebita, senza tenere conto che la documentazione acquisita e la deposizione del teste IL dimostrerebbero invece che la ricorrente avrebbe eseguito versamenti per deleghe fiscali per un importo maggiore (euro 13.800.000„00) della provvista ricevuta dai clienti pari ad euro 13.379.356,51. 2.2. Con il secondo motivo, ci si duole della mancata sospensione del giudizio avanzata dalla difesa al fine di acquisire l'elenco dei versamenti delle deleghe fiscali operati dalla CR depositato nel procedimento civile n. 12753/217-1 dall'Agenzia delle Entrate. Secondo la difesa, tale elenco avrebbe dimostrato analiticamente l'esecuzione dei versamenti delle deleghe fiscali in misura maggiore delle somme ricevute dalla ricorrente e la conseguente corretta e puntuale esecuzione dei versamenti che l'imputata è stata accusata di non aver eseguito, rendendo assolutamente necessaria la sospensione del procedimento. 2.3. Il terzo motivo è diretto a dedurre l'inosservanza dell'art. 646 cod. pen. e la carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di appropriazione indebita, poiché non potrebbe configurarsi alcuna appropriazione, essendo dimostrato dagli accertamenti della Guardia di finanza che l'imputata avrebbe versato deleghe fiscali per importo superiore a quanto ricevuto dai clienti. Le attestazioni delle Agenzie delle Entrate poste a fondamento della decisione sarebbero smentite dal contenuto dall'elenco dei versamenti depositato nel procedimento civile n. 12753/217-1. 2.4. Con il quarto motivo, si eccepisce l'inosservanza dell'art. 646 cod. pen., carenza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita. La Corte territoriale non avrebbe argomentato in ordine al dolo necessario per la perfezione del dolo del reato di cui all'art. 646 cod. pen., senza tenere conto che la documentazione in atti dimostrerebbe che la CR era consapevole di aver regolarmente versato le deleghe fiscali per cui aveva avuto la provvista da parte dei clienti e che la stessa ha sempre consegnato ai suoi clienti le ricevute dei pagamenti da loro effettuate. La buona fede della ricorrente sarebbe dimostrai:a dal fatto che la }/ stessa percepiva entrate ampiamente sufficienti a coprire le proprie spese // 2 Otr personali, dal fatto che l'imputata non ha chiesto ai suoi clienti somme superiori rispetto a quelle dovute per il pagamento dei tributi ed infine, dal fatto che la ricorrente, dopo la presentazione delle denunce, si è adoperata per la surrogazione del debito dei clienti e non ha posto in essere alcuna condotta volta ad ostacolare il sequestro preventivo conservativo dei suoi beni immobili né si è data alla fuga. I giudici di appello avrebbero erroneamente escluso l'ipotesi dell'errore informatico senza tener conto della relazione tecnica depositata dalla difesa che del fatto che le anomalie di imputazione degli F 24 non potevano essere rilevate dall'imputato in quanto le stesse si sarebbero realizzate nella fase della registrazione dei dati presso l'Agenzia delle Entrate. 2.5. Infine, con il quinto motivo, si chiede la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante quantificazione operata nella misura minima prevista dalla Novella, entrata in vigore dopo la discussione del giudizio di appello. 3. I primi quattro motivi sono manifestamente infondati, generici e non consentiti, in quanto reiterativi di censure già sottoposte nei giudizi di merito e disattese nei due precedenti gradi di giudizio, senza che le argomentate risposte offerte sul punto siano state sottoposte ad autonoma e meditata confutazione. Nello specifico, la sentenza impugnata chiarisce abbondantemente come sussista appropriazione indebita anche quando l'agente violi la specifica destinazione di una somma di denaro ricevuta, anche attraverso la distrazione ad altri fini non autorizzati (pp. 3-4), gli ulteriori accertamenti invocati dalla ricorrente siano impossibili soprattutto per la assoluta e di per sé significativa mancanza di documentazione e che in ogni caso resterebbe inspiegabile l'enorme mole di presunti errori protratti per quasi un decennio senza che nessuno mai se ne accorgesse, di modo che il disordine contabile risulta invece funzionale a coprire le malversazioni (pp. 4-5), l'invocata buona fede si dimostra incompatibile con il comportamento dell'imputata prima e dopo che fossero formalmente segnalati i mancati versamenti (pp. 5-6). A fronte di tale motivazione, congrua, aderente al dato processuale, rispettosa dei principi di diritto costantemente affermati da questa Corte regolatrice, tutt'altro che illogica o contraddittoria, la ricorrente propone irritualmente una lettura alternativa della vicenda storica, sulla base di dati probatori allegati in maniera oltremodo generica. 4. La richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria è inammissibile, poiché l'art. 20-bis cod. pen. - introdotto dall'ari:. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 - prevede che la pena pecuniaria sostituiva possa trovare applicazione solo se la pena detentiva non superi un anno;
nel caso di specie, la condanna inflitta è superiore. 3 Peraltro, la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi ai sensi dell'art. 53, I. n. 689 del 1981, non sarebbe comunque proponibile nel giudizio di cassazione ove non sia stata precedentemente formulata nel giudizio di merito (Sez. 4, n. 56314 del 28/11/2018, Amagliani, Rv. 274768). 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. La ricorrente non deve, però, essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili, dal momento che queste ultime non hanno offerto alcun elemento di dibattito centrato sulle questioni oggetto del ricorso, idoneo a offrire una valida piattaforma argomentativa di contrasto alle avverse ragioni;
viceversa, le conclusioni scritte e la comparsa conclusionale si limitano ad contestare l'accoglimento del ricorso e a insistere per la condanna al risarcimento e alla rifusione delle spese legali. Nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene rigettato o dichiarato inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 27/06/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'avv. Lorenza Rosso, per le parti civili EL AZ, NN RI, BE BR, DE LI (in proprio e quale erede dei di AR LI e IN OF), RE LI (in proprio e quale erede di AR LI e IN OF), EL De Moro, AE Fiaschè, NA IA MU, AN EL, IN ND, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso e condannare l'imputata alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, come da nota allegata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIFtITTO 1. IN CR, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'Il gennaio 2023 con la quale la C:orte di Appello di Penale Sent. Sez. 2 Num. 30646 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 27/06/2023 Genova, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 26 gennaio 2022, dal Tribunale di Genova, l'ha condannata alla pena di un anno, sette mesi e venticinque giorni di reclusione ed euro 770,00 di multa, previa declaratoria della sopravvenuta prescrizione delle condotte poste in essere in data anteriore al 6 giugno 2015. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione, la difesa lamenta violazione dell'art. 646 cod. pen., travisamento della prova, carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata. La Corte territoriale avrebbe infatti erroneamente ritenuto sussistente il reato di appropriazione indebita, senza tenere conto che la documentazione acquisita e la deposizione del teste IL dimostrerebbero invece che la ricorrente avrebbe eseguito versamenti per deleghe fiscali per un importo maggiore (euro 13.800.000„00) della provvista ricevuta dai clienti pari ad euro 13.379.356,51. 2.2. Con il secondo motivo, ci si duole della mancata sospensione del giudizio avanzata dalla difesa al fine di acquisire l'elenco dei versamenti delle deleghe fiscali operati dalla CR depositato nel procedimento civile n. 12753/217-1 dall'Agenzia delle Entrate. Secondo la difesa, tale elenco avrebbe dimostrato analiticamente l'esecuzione dei versamenti delle deleghe fiscali in misura maggiore delle somme ricevute dalla ricorrente e la conseguente corretta e puntuale esecuzione dei versamenti che l'imputata è stata accusata di non aver eseguito, rendendo assolutamente necessaria la sospensione del procedimento. 2.3. Il terzo motivo è diretto a dedurre l'inosservanza dell'art. 646 cod. pen. e la carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di appropriazione indebita, poiché non potrebbe configurarsi alcuna appropriazione, essendo dimostrato dagli accertamenti della Guardia di finanza che l'imputata avrebbe versato deleghe fiscali per importo superiore a quanto ricevuto dai clienti. Le attestazioni delle Agenzie delle Entrate poste a fondamento della decisione sarebbero smentite dal contenuto dall'elenco dei versamenti depositato nel procedimento civile n. 12753/217-1. 2.4. Con il quarto motivo, si eccepisce l'inosservanza dell'art. 646 cod. pen., carenza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita. La Corte territoriale non avrebbe argomentato in ordine al dolo necessario per la perfezione del dolo del reato di cui all'art. 646 cod. pen., senza tenere conto che la documentazione in atti dimostrerebbe che la CR era consapevole di aver regolarmente versato le deleghe fiscali per cui aveva avuto la provvista da parte dei clienti e che la stessa ha sempre consegnato ai suoi clienti le ricevute dei pagamenti da loro effettuate. La buona fede della ricorrente sarebbe dimostrai:a dal fatto che la }/ stessa percepiva entrate ampiamente sufficienti a coprire le proprie spese // 2 Otr personali, dal fatto che l'imputata non ha chiesto ai suoi clienti somme superiori rispetto a quelle dovute per il pagamento dei tributi ed infine, dal fatto che la ricorrente, dopo la presentazione delle denunce, si è adoperata per la surrogazione del debito dei clienti e non ha posto in essere alcuna condotta volta ad ostacolare il sequestro preventivo conservativo dei suoi beni immobili né si è data alla fuga. I giudici di appello avrebbero erroneamente escluso l'ipotesi dell'errore informatico senza tener conto della relazione tecnica depositata dalla difesa che del fatto che le anomalie di imputazione degli F 24 non potevano essere rilevate dall'imputato in quanto le stesse si sarebbero realizzate nella fase della registrazione dei dati presso l'Agenzia delle Entrate. 2.5. Infine, con il quinto motivo, si chiede la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante quantificazione operata nella misura minima prevista dalla Novella, entrata in vigore dopo la discussione del giudizio di appello. 3. I primi quattro motivi sono manifestamente infondati, generici e non consentiti, in quanto reiterativi di censure già sottoposte nei giudizi di merito e disattese nei due precedenti gradi di giudizio, senza che le argomentate risposte offerte sul punto siano state sottoposte ad autonoma e meditata confutazione. Nello specifico, la sentenza impugnata chiarisce abbondantemente come sussista appropriazione indebita anche quando l'agente violi la specifica destinazione di una somma di denaro ricevuta, anche attraverso la distrazione ad altri fini non autorizzati (pp. 3-4), gli ulteriori accertamenti invocati dalla ricorrente siano impossibili soprattutto per la assoluta e di per sé significativa mancanza di documentazione e che in ogni caso resterebbe inspiegabile l'enorme mole di presunti errori protratti per quasi un decennio senza che nessuno mai se ne accorgesse, di modo che il disordine contabile risulta invece funzionale a coprire le malversazioni (pp. 4-5), l'invocata buona fede si dimostra incompatibile con il comportamento dell'imputata prima e dopo che fossero formalmente segnalati i mancati versamenti (pp. 5-6). A fronte di tale motivazione, congrua, aderente al dato processuale, rispettosa dei principi di diritto costantemente affermati da questa Corte regolatrice, tutt'altro che illogica o contraddittoria, la ricorrente propone irritualmente una lettura alternativa della vicenda storica, sulla base di dati probatori allegati in maniera oltremodo generica. 4. La richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria è inammissibile, poiché l'art. 20-bis cod. pen. - introdotto dall'ari:. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 - prevede che la pena pecuniaria sostituiva possa trovare applicazione solo se la pena detentiva non superi un anno;
nel caso di specie, la condanna inflitta è superiore. 3 Peraltro, la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi ai sensi dell'art. 53, I. n. 689 del 1981, non sarebbe comunque proponibile nel giudizio di cassazione ove non sia stata precedentemente formulata nel giudizio di merito (Sez. 4, n. 56314 del 28/11/2018, Amagliani, Rv. 274768). 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. La ricorrente non deve, però, essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili, dal momento che queste ultime non hanno offerto alcun elemento di dibattito centrato sulle questioni oggetto del ricorso, idoneo a offrire una valida piattaforma argomentativa di contrasto alle avverse ragioni;
viceversa, le conclusioni scritte e la comparsa conclusionale si limitano ad contestare l'accoglimento del ricorso e a insistere per la condanna al risarcimento e alla rifusione delle spese legali. Nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene rigettato o dichiarato inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 27/06/2023