CASS
Sentenza 16 aprile 2026
Sentenza 16 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2026, n. 13976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13976 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BU AM, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/10/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Aldo Esposito, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza oggetto della presente impugnazione, la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., la richiesta di revisione proposta da BU AM avverso la sentenza emessa dalla Corte di Assise di appello di Messina del 13 giugno 2017 (passata in giudicato il 30.10.2018 a seguito di rigetto del ricorso per Cassazione), con la quale era stata riconosciuta la penale responsabilità dello stesso per i reati di associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione illegale, favoreggiamento dell’immigrazione all’interno del territorio dello Stato ed omicidio, ed applicata la pena dell’ergastolo con isolamento diurno. La vicenda riguardava il trasporto illegale verso l’Italia, a bordo di un’imbarcazione fatiscente partita dalle coste libiche, di diverse centinaia di cittadini stranieri (dalle seicento alle settecento persone), molti dei quali deceduti Penale Sent. Sez. 5 Num. 13976 Anno 2026 Presidente: IN RI IT IS Relatore: OR MA Data Udienza: 26/03/2026 2 per asfissia ed annegamento durante il viaggio, nonché nelle concitate fasi del salvataggio ad opera di una petroliera battente bandiera danese. AM BU è stato riconosciuto come uno dei soggetti deputati a mantenere l’ordine sull’imbarcazione e ad impedire che i migranti, chiusi nella stiva, potessero riversarsi sul ponte. L’istanza di revisione era basata sulla sopravvenienza di due nuove fonti testimoniali, ovvero BA HA e Al AA AR, indicati come due dei soggetti trasportati illegalmente sull’imbarcazione, le cui dichiarazioni erano state acquisite tramite investigazioni difensive, ex art. 391-bis e ss. cod. proc. pen. e valutate dalla difesa come idonee a porre in dubbio la ricostruzione effettuata in sentenza circa la responsabilità di AM BU per i reati a lui ascritti. La Corte di appello di Reggio Calabria ha ritenuto che le prove indicate dalla difesa, del cui carattere di novità dubitava (stante il fatto che i due dichiaranti dovevano essere stati già identificati al momento dello sbarco e avrebbero potuto dunque essere sentiti nel corso del processo), fossero manifestamente inidonee, in una valutazione congiunta con gli altri elementi di prova posti a fondamento della condanna, a determinare il proscioglimento del condannato e ciò per una serie di regioni: la scarsa attendibilità dei dichiaranti, improvvisamente apparsi a distanza di dieci anni dai fatti, senza che in precedenza avessero mai reso dichiarazioni;
il carattere generico delle dichiarazioni rese, per di più in parte compatibili con la ricostruzione dei fatti effettuata nella pronuncia di condanna;
la soccombenza di tali dichiarazioni rispetto alla pregnanza degli elementi a carico del condannato, costituiti da una pluralità di prove testimoniali e di dialoghi intercettati tra i diversi coimputati durante la loro detenzione. 2. Il ricorso proposto nell’interesse di AM BU è affidato a tre motivi, di seguito riportati nei termini strettamente necessari per la motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce l’assenza o l’illogicità della motivazione con riferimento all’asserita genericità delle nuove prove. Si osserva, in particolare, che i dichiaranti BA e Al AA avevano reso dichiarazioni coerenti, dettagliate e tra loro convergenti sul conto di AM BU, escludendo che lo stesso fosse tra gli “scafisti” e che avesse posto in essere violenze nei confronti dei cittadini stranieri trasportati illegalmente, ma che, al contrario, fosse uno dei soggetti trasportati e avesse anch’egli pagato per essere trasportato verso l’Europa. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione dell’ordinanza nella parte in cui ritiene dubbia l’attendibilità dei due dichiaranti sulla base di mere illazioni, legate al tempo trascorso dai fatti e alla circostanza 3 che i due dichiaranti non fossero stati sentiti in precedenza, senza tener conto della situazione di emergenza e confusione nella quale era avvenuto lo sbarco dei circa seicento sopravvissuti e del fatto che uno dei due dichiaranti avesse anche prodotto delle fotografie che lo ritraevano a bordo dell’imbarcazione. 2.3. Con il terzo motivo si deduce assenza o illogicità della motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui non coglie l’incompatibilità tra le nuove prove e l’accertamento contenuto in sentenza e la loro idoneità ad ampliare ancor più una serie di criticità già emerse nel corso del procedimento, determinate principalmente dal fatto che solo un numero ridotto dei diversi sopravvissuti escussi aveva fatto riferimento al ruolo dell’odierno ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. La revisione, come noto, è un mezzo di impugnazione straordinario finalizzato a porre rimedio ad eventuali errori giudiziari e a dare così attuazione ad un fondamentale principio di civiltà giuridica, secondo cui l’assenza di responsabilità di un soggetto condannato ingiustamente può essere riconosciuta ed affermata in qualsiasi tempo, perfino dopo la morte dello stesso (come previsto dall’art. 632 cod. proc. pen.), in modo da soddisfare, non solo l’interesse materiale alla rimozione della condanna, ma anche il diritto fondamentale del condannato al riconoscimento della propria innocenza, quale diritto inviolabile della personalità. In qualsiasi ordinamento, tuttavia, la revisione è subordinata a precise condizioni e limiti, per la necessità di contemperare la possibilità di affermazione di tale principio con le esigenze di funzionalità di un sistema giudiziario che non può continuamente riesaminare e porre in discussione le proprie statuizioni, giacché ciò, oltre a paralizzarne di fatto l’attività, farebbe venir meno la definitività di qualsiasi accertamento e pregiudicherebbe le posizioni di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento penale. E’ inevitabile, pertanto, la ricerca di un equilibrio tra i diritti dell'individuo e la necessità di garantire l'efficacia della giustizia penale, come posto in evidenza anche dalla Corte costituzionale e dalla Corte Edu (tra le tante Corte cost. sent. n. 28 del 1969; Corte EDU, Grande Camera, GU Andri AstrAsson, c. Islanda, 01/12/2020; Corte Edu, 23/11/2023 FQ c. Polonia;
Corte Edu 20/07/2004, IN c. Russia). A tal fine, il codice di rito stabilisce quali soggetti sono legittimati ad avanzare richiesta di revisione (art. 632), quali condizioni formali debbano essere rispettate 4 (art. 633) e in quali casi la richiesta sia ammissibile (artt. 630, 631 e 634) e dunque valutabile in concreto. Tra le ipotesi contemplate dall’art. 630, comma 1, cod. proc. pen. la lettera c), invocata dall’odierno ricorrente, prevede che la revisione possa essere richiesta «se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631»; disposizione, quest’ultima, che a sua volta prevede che «gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto ai sensi degli artt. 529, 530 o 531», mentre l’art. 634 cod. proc. pen., commina la sanzione dell’inammissibilità anche per l’ipotesi in cui la richiesta risulta manifestamente infondata. Per prove nuove, rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità dell’istanza di revisione, secondo l’orientamento più recente di questa Corte, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443 – 01; Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068 – 01; Sez. 4, n. 25862 del 15/03/2019, Giulivi, Rv. 276372 – 01). Le “nuove prove”, come precisato in diverse pronunce, devono tuttavia essere sottoposte ad un duplice vaglio, essendo necessario verificare, anzitutto, la loro intrinseca affidabilità, nonché, all’esito di una valutazione congiunta e comparata con le prove già acquisite nel procedimento di cognizione, la loro concreta idoneità ad incidere sull’accertamento posto alla base della sentenza di condanna (Sez. 3, n. 32769 del 19/06/2024, Mauriello, Rv. 286869 – 01; Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019, Cannatà, Rv. 277072 – 01) Entrambe le valutazioni devono essere effettuate già al momento della verifica dell’ammissibilità dell’istanza, senza che sia indispensabile procedere all’assunzione della nuova prova, anche tenuto conto del fatto che, nell’attuale disciplina dell’istituto, non vi è più una distinzione netta tra fase “rescindente” e fase “rescissoria” ciascuna affidata ad organi giurisdizionali differenti, come avveniva sotto la vigenza del codice precedente, poiché l'intero procedimento è affidato allo stesso giudice, individuato nella Corte di appello nel cui distretto è 5 stata pronunciata la sentenza di primo grado (sul punto si veda Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 – 01). E’ stato osservato, in particolare, che «in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta. (Fattispecie relativa a dichiarazioni scritte di amici e della fidanzata dell'imputato acquisite a distanza di tempo dai fatti contestati, sfornite di riscontri e non idonee a mettere in crisi il quadro istruttorio basato sulla confessione dell'imputato e sulla duplice chiamata in correità degli altri imputati del delitto di rapina) (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029 – 01; in senso analogo anche Sez. 2, n. 15652 del 14/02/2019, Camassa, Rv. 276437 – 01; Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza, Rv. 259779 - 01). 3. All’esito di tale sintetica e generale premessa, i tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente perché tutti incentrati sull’asserita illogicità o carenza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla valutazione di “genericità”, “inattendibilità” e comunque di “inidoneità” a travolgere il giudicato delle “nuove prove” addotte dalla difesa a sostegno dell’istanza di revisione. La Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione sulla base di un giudizio unitario e complessivo, in cui, oltre a manifestare dubbi sull’attendibilità soggettiva delle due fonti dichiarative («improvvisamente apparsi alla ribalta dell’accertamento penale dopo un decennio di silenzio», inspiegabilmente rintracciati dall’BU in Svezia e in Olanda e mai escussi precedentemente, nonostante fossero stati verosimilmente identificati al momento dello sbarco), si è comunque soffermata sul contenuto delle dichiarazioni raccolte dal difensore con le indagini difensive ed ha valutato le stesse ponendole a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio di cognizione, giungendo alla conclusione che le nuove prove fossero inidonee a porre in dubbio l’accertamento contenuto nella sentenza di condanna passata in giudicato. Il giudizio di “genericità” delle nuove dichiarazioni e di parziale “compatibilità” delle stesse con quanto accertato nella sentenza di condanna, sebbene fortemente criticato dal ricorrente, è basato invero sulle seguenti constatazioni: - quanto riferito dai due nuovi “testi”, circa il fatto che AM BU fosse tra i soggetti trasportati ed avesse anch’egli pagato per il viaggio, era già emerso nel giudizio di cognizione, ove tuttavia si era anche dato conto del fatto 6 che, rispetto a tale possibile posizione iniziale, il suo ruolo era evidentemente mutato nel corso del tragitto e si era instaurato un rapporto di cooperazione con gli “scafisti”, verosimilmente costretti a reclutare persone tra i passeggeri che li coadiuvassero a tenere il controllo dell’imbarcazione e ad impedire che i migranti che si trovavano nella stiva (che temevano di morire asfissiati per l’inalazione dei fumi di scarico del motore) si riversassero sul ponte e provocassero il ribaltamento dell’imbarcazione; - analogamente, la circostanza che i dichiaranti BA e Al AA non abbiano ricondotto all’odierno ricorrente atti di violenza nei confronti degli altri trasportati non esclude che ciò sia avvenuto senza che gli stessi se ne avvedessero, tenuto conto di quello che era stato invece l’esito del giudizio conclusosi con la condanna irrevocabile, nel corso del quale molti testi avevano invece riferito di accoltellamenti e violenze verificatesi durante la traversata, anche ad opera dell’odierno ricorrente. Sotto tale profilo, da ricollegare strettamente anche all’inidoneità delle nuove prove a porre in discussione la condanna irrevocabile, la Corte di appello di Reggio Calabria ricorda che ben sette testi (escussi in dibattimento o in incidente probatorio) avevano specificamente ricondotto a AM BU il ruolo di soggetto deputato ad impedire che i migranti chiusi nella stiva si riversassero sul ponte (cosa che avrebbe compromesso la stabilità della navigazione), riferendo anche che lo stesso aveva accoltellato e gettato in mare diversi migranti che avevano tentato di sfuggire all’asfissia provando ad uscire all’aperto. Oltre alle fonti testimoniali, la condanna aveva inoltre valorizzato anche il contenuto di una serie di conversazioni tra presenti, intercettate tra gli inquirenti durante la detenzione di AM BU e degli altri coimputati, dalle quali era emerso che il ricorrente conosceva gli altri scafisti, era al corrente anche di quanto gli stessi avessero guadagnato in occasione di viaggi precedenti e che lo stesso, unitamente ai propri correi ed in particolare con il timoniere dell’imbarcazione (AL JE), aveva tentato di concordare una versione di comodo al fine di addebitare la responsabilità in capo ad altri soggetti. 4. Essendo questa la motivazione del provvedimento impugnato, deve preliminarmente rilevrasi che questa Corte non è legittimata ad operare una nuova valutazione delle risultanze probatorie o a procedere ad un raffronto tra le “nuove prove” e quelle precedentemente acquisite, per giungere alla formulazione di un giudizio di merito, evidentemente riservato al giudice deputato a vagliare la richiesta di revisione, ma deve limitarsi solo a verificare la logicità e la congruità della motivazione del provvedimento impugnato. 7 E’ stato osservato in particolare che «In tema di revisione, la declaratoria d'inammissibilità della richiesta per essere le prove nuove palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna si sottrae a censure in sede di legittimità, nel caso in cui risulti fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici»; Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024, Rigano, Rv. 287210-01). Ebbene, nell’esaminare la motivazione dell’ordinanza impugnata, deve osservarsi che le conclusioni a cui è pervenuta la Corte di appello di Reggio Calabria non sono affatto illogiche ed incoerenti, anche alla luce dello specifico contenuto delle dichiarazioni rese da HA BA e da AR Al AA e raccolte dal difensore. La circostanza che entrambi abbiano escluso che AM BU fosse tra gli “scafisti” o avesse posto in essere atti di violenza nei confronti di altri passeggeri, non può essere disgiunta dal fatto che gli stessi abbiano tuttavia confermato la situazione di enorme confusione e affollamento all’interno dell’imbarcazione, sulla quale erano stati collocati tra i seicento e i settecento migranti, a fronte di una capienza di cinquanta persone (come riferito da AR Al AA), con la conseguente estrema difficoltà per ciascuno di percepire e rendersi esattamente conto di cosa avvenisse tra stiva e ponte e di quale fosse la condotta specificamente tenuta da singoli soggetti durante un viaggio protrattosi per oltre 24 ore. Proprio tale condizione di estremo caos, del resto (se non una deliberata volontà di mendacio), può fornire una spiegazione delle dichiarazioni rese da HA BA nella parte in cui esclude che, prima della collisione con la petroliera danese, si fossero verificati a bordo incidenti o “litigi”, laddove, viceversa, quasi tutti i testi escussi nel processo di cognizione e lo stesso altro nuovo dichiarante, AR Al AA, avevano invece riferito del panico che si era verificato a bordo quando i migranti chiusi nella stiva avevano tentato di uscire per evitare di morire asfissiati. A fronte delle dichiarazioni rese da HA BA e AR Al AA, in ogni caso, come ricorda la Corte di appello di Reggio Calabria, ben sette testimoni (Gjallo Boubakar, Malag Jouara, Dampha Seedy, Traore, AN Moudu, Sow Thierno e Tynkara), la cui attendibilità non è mai stata seriamente posta in discussione, hanno attribuito a AM BU il ruolo di soggetto incaricato del al mantenimento dell’ordine a bordo dell’imbarcazione e quasi tutti (con la sola eccezione di AN DO, il quale ha comunque riferito che il ricorrente aveva un bastone) anche la diretta responsabilità per aver accoltellato o gettato in mare uno o più migranti che avevano tentato di uscire dalla stiva. 8 A tali fonti testimoniali, come già ricordato, si aggiungono poi gli ulteriori elementi ricavabili dalle conversazioni tra presenti intercettate in carcere e riportate nel provvedimento impugnato, dalle quali emerge, non solo la conoscenza tra AM BU e gli altri scafisti, ma anche una condivisione della responsabilità connessa alla traversata e dei tentativi di sottrarsi al suo accertamento. Le nuove prove acquisite, dunque, se valutate unitamente al complesso delle prove acquisite nel procedimento di merito, anche alle dichiarazioni, sinteticamente riportate in ricorso, di testi che, durante il processo, non avevano riconosciuto o fatto riferimento all’odierno ricorrente, non sono effettivamente in grado di porre in dubbio l’accertamento consacrato nella sentenza di condanna, così come valutato dalla Corte di appello di Reggio Calabria, la quale si è correttamente soffermata sia sull’affidabilità in sé delle nuove prove sia e soprattutto sulla possibile incidenza delle stesse sulla tenuta complessiva della decisione, escludendo la loro idoneità a rimettere in discussione la condanna irrevocabile, sulla base di una motivazione che si sottrae a censure in sede di legittimità. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 26/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA OR RI IT IS IN
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Aldo Esposito, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza oggetto della presente impugnazione, la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., la richiesta di revisione proposta da BU AM avverso la sentenza emessa dalla Corte di Assise di appello di Messina del 13 giugno 2017 (passata in giudicato il 30.10.2018 a seguito di rigetto del ricorso per Cassazione), con la quale era stata riconosciuta la penale responsabilità dello stesso per i reati di associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione illegale, favoreggiamento dell’immigrazione all’interno del territorio dello Stato ed omicidio, ed applicata la pena dell’ergastolo con isolamento diurno. La vicenda riguardava il trasporto illegale verso l’Italia, a bordo di un’imbarcazione fatiscente partita dalle coste libiche, di diverse centinaia di cittadini stranieri (dalle seicento alle settecento persone), molti dei quali deceduti Penale Sent. Sez. 5 Num. 13976 Anno 2026 Presidente: IN RI IT IS Relatore: OR MA Data Udienza: 26/03/2026 2 per asfissia ed annegamento durante il viaggio, nonché nelle concitate fasi del salvataggio ad opera di una petroliera battente bandiera danese. AM BU è stato riconosciuto come uno dei soggetti deputati a mantenere l’ordine sull’imbarcazione e ad impedire che i migranti, chiusi nella stiva, potessero riversarsi sul ponte. L’istanza di revisione era basata sulla sopravvenienza di due nuove fonti testimoniali, ovvero BA HA e Al AA AR, indicati come due dei soggetti trasportati illegalmente sull’imbarcazione, le cui dichiarazioni erano state acquisite tramite investigazioni difensive, ex art. 391-bis e ss. cod. proc. pen. e valutate dalla difesa come idonee a porre in dubbio la ricostruzione effettuata in sentenza circa la responsabilità di AM BU per i reati a lui ascritti. La Corte di appello di Reggio Calabria ha ritenuto che le prove indicate dalla difesa, del cui carattere di novità dubitava (stante il fatto che i due dichiaranti dovevano essere stati già identificati al momento dello sbarco e avrebbero potuto dunque essere sentiti nel corso del processo), fossero manifestamente inidonee, in una valutazione congiunta con gli altri elementi di prova posti a fondamento della condanna, a determinare il proscioglimento del condannato e ciò per una serie di regioni: la scarsa attendibilità dei dichiaranti, improvvisamente apparsi a distanza di dieci anni dai fatti, senza che in precedenza avessero mai reso dichiarazioni;
il carattere generico delle dichiarazioni rese, per di più in parte compatibili con la ricostruzione dei fatti effettuata nella pronuncia di condanna;
la soccombenza di tali dichiarazioni rispetto alla pregnanza degli elementi a carico del condannato, costituiti da una pluralità di prove testimoniali e di dialoghi intercettati tra i diversi coimputati durante la loro detenzione. 2. Il ricorso proposto nell’interesse di AM BU è affidato a tre motivi, di seguito riportati nei termini strettamente necessari per la motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce l’assenza o l’illogicità della motivazione con riferimento all’asserita genericità delle nuove prove. Si osserva, in particolare, che i dichiaranti BA e Al AA avevano reso dichiarazioni coerenti, dettagliate e tra loro convergenti sul conto di AM BU, escludendo che lo stesso fosse tra gli “scafisti” e che avesse posto in essere violenze nei confronti dei cittadini stranieri trasportati illegalmente, ma che, al contrario, fosse uno dei soggetti trasportati e avesse anch’egli pagato per essere trasportato verso l’Europa. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione dell’ordinanza nella parte in cui ritiene dubbia l’attendibilità dei due dichiaranti sulla base di mere illazioni, legate al tempo trascorso dai fatti e alla circostanza 3 che i due dichiaranti non fossero stati sentiti in precedenza, senza tener conto della situazione di emergenza e confusione nella quale era avvenuto lo sbarco dei circa seicento sopravvissuti e del fatto che uno dei due dichiaranti avesse anche prodotto delle fotografie che lo ritraevano a bordo dell’imbarcazione. 2.3. Con il terzo motivo si deduce assenza o illogicità della motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui non coglie l’incompatibilità tra le nuove prove e l’accertamento contenuto in sentenza e la loro idoneità ad ampliare ancor più una serie di criticità già emerse nel corso del procedimento, determinate principalmente dal fatto che solo un numero ridotto dei diversi sopravvissuti escussi aveva fatto riferimento al ruolo dell’odierno ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. La revisione, come noto, è un mezzo di impugnazione straordinario finalizzato a porre rimedio ad eventuali errori giudiziari e a dare così attuazione ad un fondamentale principio di civiltà giuridica, secondo cui l’assenza di responsabilità di un soggetto condannato ingiustamente può essere riconosciuta ed affermata in qualsiasi tempo, perfino dopo la morte dello stesso (come previsto dall’art. 632 cod. proc. pen.), in modo da soddisfare, non solo l’interesse materiale alla rimozione della condanna, ma anche il diritto fondamentale del condannato al riconoscimento della propria innocenza, quale diritto inviolabile della personalità. In qualsiasi ordinamento, tuttavia, la revisione è subordinata a precise condizioni e limiti, per la necessità di contemperare la possibilità di affermazione di tale principio con le esigenze di funzionalità di un sistema giudiziario che non può continuamente riesaminare e porre in discussione le proprie statuizioni, giacché ciò, oltre a paralizzarne di fatto l’attività, farebbe venir meno la definitività di qualsiasi accertamento e pregiudicherebbe le posizioni di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento penale. E’ inevitabile, pertanto, la ricerca di un equilibrio tra i diritti dell'individuo e la necessità di garantire l'efficacia della giustizia penale, come posto in evidenza anche dalla Corte costituzionale e dalla Corte Edu (tra le tante Corte cost. sent. n. 28 del 1969; Corte EDU, Grande Camera, GU Andri AstrAsson, c. Islanda, 01/12/2020; Corte Edu, 23/11/2023 FQ c. Polonia;
Corte Edu 20/07/2004, IN c. Russia). A tal fine, il codice di rito stabilisce quali soggetti sono legittimati ad avanzare richiesta di revisione (art. 632), quali condizioni formali debbano essere rispettate 4 (art. 633) e in quali casi la richiesta sia ammissibile (artt. 630, 631 e 634) e dunque valutabile in concreto. Tra le ipotesi contemplate dall’art. 630, comma 1, cod. proc. pen. la lettera c), invocata dall’odierno ricorrente, prevede che la revisione possa essere richiesta «se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631»; disposizione, quest’ultima, che a sua volta prevede che «gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto ai sensi degli artt. 529, 530 o 531», mentre l’art. 634 cod. proc. pen., commina la sanzione dell’inammissibilità anche per l’ipotesi in cui la richiesta risulta manifestamente infondata. Per prove nuove, rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità dell’istanza di revisione, secondo l’orientamento più recente di questa Corte, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443 – 01; Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068 – 01; Sez. 4, n. 25862 del 15/03/2019, Giulivi, Rv. 276372 – 01). Le “nuove prove”, come precisato in diverse pronunce, devono tuttavia essere sottoposte ad un duplice vaglio, essendo necessario verificare, anzitutto, la loro intrinseca affidabilità, nonché, all’esito di una valutazione congiunta e comparata con le prove già acquisite nel procedimento di cognizione, la loro concreta idoneità ad incidere sull’accertamento posto alla base della sentenza di condanna (Sez. 3, n. 32769 del 19/06/2024, Mauriello, Rv. 286869 – 01; Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019, Cannatà, Rv. 277072 – 01) Entrambe le valutazioni devono essere effettuate già al momento della verifica dell’ammissibilità dell’istanza, senza che sia indispensabile procedere all’assunzione della nuova prova, anche tenuto conto del fatto che, nell’attuale disciplina dell’istituto, non vi è più una distinzione netta tra fase “rescindente” e fase “rescissoria” ciascuna affidata ad organi giurisdizionali differenti, come avveniva sotto la vigenza del codice precedente, poiché l'intero procedimento è affidato allo stesso giudice, individuato nella Corte di appello nel cui distretto è 5 stata pronunciata la sentenza di primo grado (sul punto si veda Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 – 01). E’ stato osservato, in particolare, che «in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta. (Fattispecie relativa a dichiarazioni scritte di amici e della fidanzata dell'imputato acquisite a distanza di tempo dai fatti contestati, sfornite di riscontri e non idonee a mettere in crisi il quadro istruttorio basato sulla confessione dell'imputato e sulla duplice chiamata in correità degli altri imputati del delitto di rapina) (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029 – 01; in senso analogo anche Sez. 2, n. 15652 del 14/02/2019, Camassa, Rv. 276437 – 01; Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza, Rv. 259779 - 01). 3. All’esito di tale sintetica e generale premessa, i tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente perché tutti incentrati sull’asserita illogicità o carenza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla valutazione di “genericità”, “inattendibilità” e comunque di “inidoneità” a travolgere il giudicato delle “nuove prove” addotte dalla difesa a sostegno dell’istanza di revisione. La Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione sulla base di un giudizio unitario e complessivo, in cui, oltre a manifestare dubbi sull’attendibilità soggettiva delle due fonti dichiarative («improvvisamente apparsi alla ribalta dell’accertamento penale dopo un decennio di silenzio», inspiegabilmente rintracciati dall’BU in Svezia e in Olanda e mai escussi precedentemente, nonostante fossero stati verosimilmente identificati al momento dello sbarco), si è comunque soffermata sul contenuto delle dichiarazioni raccolte dal difensore con le indagini difensive ed ha valutato le stesse ponendole a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio di cognizione, giungendo alla conclusione che le nuove prove fossero inidonee a porre in dubbio l’accertamento contenuto nella sentenza di condanna passata in giudicato. Il giudizio di “genericità” delle nuove dichiarazioni e di parziale “compatibilità” delle stesse con quanto accertato nella sentenza di condanna, sebbene fortemente criticato dal ricorrente, è basato invero sulle seguenti constatazioni: - quanto riferito dai due nuovi “testi”, circa il fatto che AM BU fosse tra i soggetti trasportati ed avesse anch’egli pagato per il viaggio, era già emerso nel giudizio di cognizione, ove tuttavia si era anche dato conto del fatto 6 che, rispetto a tale possibile posizione iniziale, il suo ruolo era evidentemente mutato nel corso del tragitto e si era instaurato un rapporto di cooperazione con gli “scafisti”, verosimilmente costretti a reclutare persone tra i passeggeri che li coadiuvassero a tenere il controllo dell’imbarcazione e ad impedire che i migranti che si trovavano nella stiva (che temevano di morire asfissiati per l’inalazione dei fumi di scarico del motore) si riversassero sul ponte e provocassero il ribaltamento dell’imbarcazione; - analogamente, la circostanza che i dichiaranti BA e Al AA non abbiano ricondotto all’odierno ricorrente atti di violenza nei confronti degli altri trasportati non esclude che ciò sia avvenuto senza che gli stessi se ne avvedessero, tenuto conto di quello che era stato invece l’esito del giudizio conclusosi con la condanna irrevocabile, nel corso del quale molti testi avevano invece riferito di accoltellamenti e violenze verificatesi durante la traversata, anche ad opera dell’odierno ricorrente. Sotto tale profilo, da ricollegare strettamente anche all’inidoneità delle nuove prove a porre in discussione la condanna irrevocabile, la Corte di appello di Reggio Calabria ricorda che ben sette testi (escussi in dibattimento o in incidente probatorio) avevano specificamente ricondotto a AM BU il ruolo di soggetto deputato ad impedire che i migranti chiusi nella stiva si riversassero sul ponte (cosa che avrebbe compromesso la stabilità della navigazione), riferendo anche che lo stesso aveva accoltellato e gettato in mare diversi migranti che avevano tentato di sfuggire all’asfissia provando ad uscire all’aperto. Oltre alle fonti testimoniali, la condanna aveva inoltre valorizzato anche il contenuto di una serie di conversazioni tra presenti, intercettate tra gli inquirenti durante la detenzione di AM BU e degli altri coimputati, dalle quali era emerso che il ricorrente conosceva gli altri scafisti, era al corrente anche di quanto gli stessi avessero guadagnato in occasione di viaggi precedenti e che lo stesso, unitamente ai propri correi ed in particolare con il timoniere dell’imbarcazione (AL JE), aveva tentato di concordare una versione di comodo al fine di addebitare la responsabilità in capo ad altri soggetti. 4. Essendo questa la motivazione del provvedimento impugnato, deve preliminarmente rilevrasi che questa Corte non è legittimata ad operare una nuova valutazione delle risultanze probatorie o a procedere ad un raffronto tra le “nuove prove” e quelle precedentemente acquisite, per giungere alla formulazione di un giudizio di merito, evidentemente riservato al giudice deputato a vagliare la richiesta di revisione, ma deve limitarsi solo a verificare la logicità e la congruità della motivazione del provvedimento impugnato. 7 E’ stato osservato in particolare che «In tema di revisione, la declaratoria d'inammissibilità della richiesta per essere le prove nuove palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna si sottrae a censure in sede di legittimità, nel caso in cui risulti fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici»; Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024, Rigano, Rv. 287210-01). Ebbene, nell’esaminare la motivazione dell’ordinanza impugnata, deve osservarsi che le conclusioni a cui è pervenuta la Corte di appello di Reggio Calabria non sono affatto illogiche ed incoerenti, anche alla luce dello specifico contenuto delle dichiarazioni rese da HA BA e da AR Al AA e raccolte dal difensore. La circostanza che entrambi abbiano escluso che AM BU fosse tra gli “scafisti” o avesse posto in essere atti di violenza nei confronti di altri passeggeri, non può essere disgiunta dal fatto che gli stessi abbiano tuttavia confermato la situazione di enorme confusione e affollamento all’interno dell’imbarcazione, sulla quale erano stati collocati tra i seicento e i settecento migranti, a fronte di una capienza di cinquanta persone (come riferito da AR Al AA), con la conseguente estrema difficoltà per ciascuno di percepire e rendersi esattamente conto di cosa avvenisse tra stiva e ponte e di quale fosse la condotta specificamente tenuta da singoli soggetti durante un viaggio protrattosi per oltre 24 ore. Proprio tale condizione di estremo caos, del resto (se non una deliberata volontà di mendacio), può fornire una spiegazione delle dichiarazioni rese da HA BA nella parte in cui esclude che, prima della collisione con la petroliera danese, si fossero verificati a bordo incidenti o “litigi”, laddove, viceversa, quasi tutti i testi escussi nel processo di cognizione e lo stesso altro nuovo dichiarante, AR Al AA, avevano invece riferito del panico che si era verificato a bordo quando i migranti chiusi nella stiva avevano tentato di uscire per evitare di morire asfissiati. A fronte delle dichiarazioni rese da HA BA e AR Al AA, in ogni caso, come ricorda la Corte di appello di Reggio Calabria, ben sette testimoni (Gjallo Boubakar, Malag Jouara, Dampha Seedy, Traore, AN Moudu, Sow Thierno e Tynkara), la cui attendibilità non è mai stata seriamente posta in discussione, hanno attribuito a AM BU il ruolo di soggetto incaricato del al mantenimento dell’ordine a bordo dell’imbarcazione e quasi tutti (con la sola eccezione di AN DO, il quale ha comunque riferito che il ricorrente aveva un bastone) anche la diretta responsabilità per aver accoltellato o gettato in mare uno o più migranti che avevano tentato di uscire dalla stiva. 8 A tali fonti testimoniali, come già ricordato, si aggiungono poi gli ulteriori elementi ricavabili dalle conversazioni tra presenti intercettate in carcere e riportate nel provvedimento impugnato, dalle quali emerge, non solo la conoscenza tra AM BU e gli altri scafisti, ma anche una condivisione della responsabilità connessa alla traversata e dei tentativi di sottrarsi al suo accertamento. Le nuove prove acquisite, dunque, se valutate unitamente al complesso delle prove acquisite nel procedimento di merito, anche alle dichiarazioni, sinteticamente riportate in ricorso, di testi che, durante il processo, non avevano riconosciuto o fatto riferimento all’odierno ricorrente, non sono effettivamente in grado di porre in dubbio l’accertamento consacrato nella sentenza di condanna, così come valutato dalla Corte di appello di Reggio Calabria, la quale si è correttamente soffermata sia sull’affidabilità in sé delle nuove prove sia e soprattutto sulla possibile incidenza delle stesse sulla tenuta complessiva della decisione, escludendo la loro idoneità a rimettere in discussione la condanna irrevocabile, sulla base di una motivazione che si sottrae a censure in sede di legittimità. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 26/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA OR RI IT IS IN