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Decreto 10 marzo 2025
Decreto 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, decreto 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
Seconda Sezione Civile
PROCEDIMENTO PER LA CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE E
CAUTELARI
EX ARTT. 18 e 19 CCI
Il Giudice Designato Bruno Casciarri nel procedimento iscritto al n. r.g. 6946/2024 V.G.;
COro visto il ricorso depositato in data 27-11-2024 da (poi anche solo con sede legale in CP_1
NO, Corso Magenta n. 82, CF. e P. IVA. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, con gli avv.ti Alberto Mascotto, Sido Bonfatti e Sabrina Dazzi, con il quale ha chiesto la conferma delle misure protettive e la concessione di misure cautelari ex art. 18 e 19 CCI;
premesso che:
- in data 25-06-2024 la Società aveva depositato presso la competente Camera di Commercio di
NO, Monza, Brianza e Lodi un'istanza ex art. 17 CCII per la nomina di esperto per la composizione negoziata della crisi, e per la contestuale l'applicazione delle misure protettive ex art. 18 CCII
- in data 03-07-2024 era stato nominato quale Esperto il dott. di Treviso, che lo Persona_1 stesso giorno aveva accettato l'incarico;
- all'esito del procedimento il Giudice con provvedimento del 3-9-2024 aveva disposto la revoca delle misure protettive e la non concessione delle misure cautelari richieste;
- in data 26-11-2024 la Società ha depositato presso la CCIAA di NO nuovo richiesta – iscritta al
Registro Imprese il 27-11-2024 - ai sensi degli artt. 18 e 19 per la conferma delle misure protettive e cautelari nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa;
- in data 27-11-2024 il ricorso è stato depositato telematicamente e iscritto il 29-11-2024;
- con decreto 2-12-2024 il Giudice ha fissato l'udienza del 22-01-2025 sostituita a norma dell'art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte, stabilendo i termini per la notifica ai creditori di CP_1
(limitatamente ai primi 10 per ammontare oltre ad Agenzia Entrate, ai creditori di COroparte_2
in concordato preventivo - limitatamente ai primi 10 per ammontare- e al Commissario Giudiziale
1 del CP nonchè agli Istituti di Credito e ai soggetti espressamente indicati quali destinatari delle misure ai punti III, IV e V del petitum) e per la costituzione delle parti, e fissando i termini per il deposito del parere dell'Esperto e della relazione Ausiliario dott. nominato a norma dell'art. 19 Persona_2
comma 4 CCI;
- nei termini assegnati l'Esperto, l'Ausiliario e le parti hanno depositato i rispettivi pareri, relazioni e memorie;
a scioglimento della riserva assunta, osserva
IL RICORSO DI CP_1
Nel ricorso la Società ha dedotto di avere il centro degli interessi principali in Istrana v. Castellana
n.90 mentre la sede legale è a NO, di svolgere attività di acquisizione di immobili (ad es. a destinazione turistico - ricettiva, capannoni industriali, aree da sviluppare), ritraendo i propri maggiori ricavi proprio dalla locazione di immobili a destinazione industriale nei confronti di CP_3
parte correlata per comunanza parziale di soci ( e . CP_4 COroparte_5
La società, individuato quindi come competente il Tribunale di Treviso in base al COMI ex art. 27
CCII, ha evidenziato che non sussistono preclusioni normative alla richiesta di misure protettive per quanto originariamente non confermate, laddove siano state superate le ragioni della mancata conferma.
Ha precisato che –a differenza della prima- nella nuova istanza nessun provvedimento cautelare viene richiesto:
- per inibire ai creditori di di promuovere azioni di qualunque natura verso CP_2
stessa; CP_2
- per inibire la richiesta di escussione della fidejussione rilasciata a favore di e CP_2
COro nell'interesse di da parte di per euro 1.700.000. Parte_1
La società per superare le carenze che avevano determinato il provvedimento 3-9-2024 di revoca delle misure protettive e non concessione di quelle cautelari ha depositato:
I) il piano industriale e finanziario (all. 11), che evidenzia:
- in modo completo e dettagliato l'analisi della situazione patrimoniale e finanziaria al 31 agosto 2024 (come previsto dal paragrafo 2 della Lista di COrollo);
- la proiezione dei flussi finanziari, dei costi e dei ricavi aziendali negli anni di esecuzione del piano (come previsto dal paragrafo 4 della Lista di COrollo);
- la valutazione di tutti i beni immobili per i quali è prevista la dismissione nell'arco del piano
(paragrafo 4.9 della Lista di COrollo) e dei restanti nonché stress test funzionali a verificare le prospettive di realizzo indicate ed i conseguenti effetti patrimoniali e finanziari;
2 - le modalità con cui la Società intende procedere al risanamento delle esposizioni debitorie
(paragrafo 5 della Lista di COrollo) evidenziando le richieste formulate ai creditori finanziari nonché tenendo conto degli accordi già perfezionati con taluni di essi (e, in particolare, con
; COroparte_3
II) una situazione finanziaria aggiornata, di un piano finanziario a 6 mesi e di un budget di tesoreria a 6 mesi (docc. 11 e 12);
Il piano prevede la dismissione di parte degli immobili non considerati strumentali e/o necessari nel corso dei prossimi anni e l'incasso dei canoni di locazione fino al momento di cessione degli immobili.
COro ha dedotto di aver avviato concrete trattative per la conclusione di operazioni in grado di porre in equilibrio la sua struttura economica, patrimoniale e finanziaria, in particolare con con CP_3
COro cui è stato sottoscritto un accordo preliminare, e con un primario operatore per la sostituzione di negli impegni assunti nei confronti dei creditori di . CP_2
Anche le trattative con il ceto bancario sono state riprese presentando il nuovo piano dove si ipotizza:
- il perfezionamento di una moratoria (capitale ed interessi) delle rate dei finanziamenti non corrisposte nel 2024;
- il perfezionamento di una moratoria (solo capitale) delle rate dei finanziamenti nel 2025 con regolare pagamento dei soli interessi;
- il pagamento degli interessi non corrisposti nel 2024 entro il 31.12.2025;
- l'allungamento dei piani di ammortamento dei finanziamenti in essere di un periodo di 24 mesi.
La Società ha evidenziato che, al fine di procedere con le trattative, necessita di un lasso di tempo di almeno 60 giorni in cui poter operare senza essere esposta al rischio di iniziative aggressive, sussistendo sia il presupposto specifico della funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative (art. 19, co. 4, CCII), sia i presupposti generali del fumus boni iuris e del periculum in mora, che legittimano la concessione delle misure protettive.
Ha chiesto, pertanto, (sub. I) misure protettive nei confronti di tutti i creditori indicati nell'elenco
(doc. 13), nonché di tutti i creditori divenuti tali in conseguenza dell'accollo delle obbligazioni originariamente facenti capo ad nella forma del divieto di iniziare o proseguire azioni CP_2
esecutive, individuali o collettive, di acquisire diritti di prelazione, di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei creditori anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18, comma I, ccii.
3 COro
al fine di mantenere cristallizzata la situazione e addivenire ad un accordo con gli Istituti di credito, ha chiesto (sub. III) che venga inibito a COroparte_6
COr
, la facoltà di escutere la garanzia rilasciata in suo favore da per quanto
[...]
riguarda il mutuo ipotecario di originari Euro 800.000 della durata di 12 anni concesso in data 11
COr novembre 2020, nonché corrispondentemente inibito a di fare valere le pretese tanto di regresso, COr quanto di surroga nelle ragioni del creditore soddisfatto, allorché, per qualsiasi ragione, fosse stato escusso o lo fosse in futuro anche per l'eventuale mancato accoglimento della domanda di inibitoria della sua escussione.
La Società ha chiesto, inoltre, (sub. IV) che venga inibita la facoltà delle seguenti banche:
[...]
, Banca di Cividale S.p.A. (o Civibank), COroparte_6
Banca Prealpi Sanbiagio Credito Cooperativo – Società Cooperativa, BCC Leasing S.p.A., Credit
Agricole Leasing Italia e Banca Monte dei Paschi di Siena, di escutere le fidejussioni rilasciate dalla
Società in loro favore e precisamente:
- garanzia di Euro 500.000 a favore di COroparte_6
in relazione al finanziamento chirografario erogato a Gestione Alberghi Ristoranti S.r.l.;
[...]
- garanzia di Euro 1.789.000 a favore di Banca di Cividale S.p.A. (o Civibank) in relazione alle esposizioni concesse a Soffici Bontà S.r.l.;
- garanzia di Euro 9.000.000 a favore di Banca di Cividale S.p.A. (o Civibank) in relazione al finanziamento ipotecario erogato a Immobiliare Eritrea S.r.l.;
- garanzia di Euro 925.000 a favore di Banca Prealpi Sanbiagio Credito Cooperativo – Società
Cooperativa in relazione al finanziamento ipotecario erogato a COroparte_8
- garanzia di Euro 372.922 a favore di BCC Leasing in relazione al contratto di locazione finanziaria sottoscritto da Gestione Alberghi Ristoranti S.r.l.;
- garanzia di Euro 105.014 a favore di Credit Agricole Leasing Italia in relazione al contratto di locazione finanziaria sottoscritto da Gestione Alberghi Ristoranti S.r.l.;
- garanzia di Euro 8.089.009 a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena in relazione al finanziamento erogato ad Immobiliare Eritrea S.r.l.
La Società ha richiesto, altresì, (sub. V) che venga inibita la facoltà di AN SpA di escutere la fidejussione rilasciata dai garanti Sig. e Sig.ra in relazione alla CP_4 COroparte_5
esposizione debitoria nei confronti di AN S.p.A. stessa in relazione al finanziamento chirografario n. 60450891, nonché corrispondentemente inibito ai predetti e CP_4 CP_5
di fare valere le pretese tanto di regresso, quanto di surroga nelle ragioni del creditore
[...]
soddisfatto, allorché, per qualsiasi ragione, fossero già stati escussi o lo fossero in futuro, anche per l'eventuale mancato accoglimento della domanda di inibitoria della loro escussione.
4 IL PARERE DELL'ESPERTO
Nel termine assegnato dal Giudice, l'Esperto, dott. , ha depositato il parere d.d. Persona_1
10.01.2025, dando conto dell'attività svolta e delle analisi relative alla verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e della funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative.
L'Esperto ha premesso che:
- la Società si trova in una situazione di squilibrio finanziario dovuta al venir meno dei flussi garantiti dai canoni di locazione relativi agli immobili di proprietà, nonché dall'inadempimento di un debito di circa 12 milioni di euro conseguente all'assunzione del debito concordatario di scaduto il 21 giugno 2024; COroparte_2
- il nuovo Piano di risanamento risulta sostanzialmente conforme alle indicazioni operative per la redazione di un Piano di risanamento di cui all'art. 13, 2° comma, CCII;
- le trattative avviate con le principali parti interessate costituite dal ceto bancario, dal gruppo e dai creditori concordatari di nella persona del Commissario CP_3 COroparte_2
Giudiziale, hanno registrato un generale favore al risanamento di condizionato CP_1
tuttavia al completo avveramento degli accordi previsti dal Term Sheet vincolante sottoscritto con ed al perfezionamento del percorso giuridico di liberazione di CP_3 CP_1 dall'obbligazione assunta nei confronti dei creditori concordatari di COroparte_2
- ritiene di continuare a sostenere finanziariamente il percorso di risanamento di CP_3 [...]
CP_1
- il processo di liberazione di dall'obbligazione assunta verso i creditori CP_1
concordatari di appare positivamente avviato, considerato il livello di COroparte_2
liquidità di cui risulta dotata;
COroparte_2
- le dismissioni immobiliari previste nel Piano sembrano correttamente avviate;
- il sacrificio al momento richiesto al ceto bancario appare poco rilevante considerate le garanzie ipotecarie detenute dagli istituti di credito.
Il dott. ha concluso, pertanto, che: Per_1
- la conferma delle misure protettive sia funzionale ad assicurare il buon esito delle trattative, in quanto eventuali azioni giudiziarie per il recupero dei crediti scaduti, soprattutto da parte dei creditori concordatari di rischierebbero di alterare lo stato dei COroparte_2
privilegi e di ostacolare la dismissione al miglior prezzo di mercato degli immobili;
- la concessione della misura cautelare nei confronti di COroparte_6
COr
– per non escutere la garanzia è funzionale ad assicurare il buon esito delle
[...]
5 trattative in quanto già adeguatamente garantita ed al fine di evitare l'introduzione di un nuovo soggetto non particolarmente collaborativo, parimenti funzionale è la concessione delle misure richieste al punto IV del ricorso, al fine di evitare l'aggressione del patrimonio immobiliare libero;
- le misure richieste al punto V del ricorso sono sostanzialmente ininfluenti al buon esito delle trattative.
RELAZIONE TECNICA DELL'AUSILIARIO
Il Giudice ha nominato Ausiliario il prof. per l'esame preliminare del piano industriale, Persona_2
COro del piano finanziario e del budget di tesoreria e delle iniziative che intende intraprendere e per verificare la fattibilità del piano e la sua idoneità a realizzare il risanamento dell'impresa nonché la funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative.
Con relazione depositata in data 10-01-2025 il prof. ha preliminarmente evidenziato che il Per_2
nuovo ricorso presentato da presenta un notevole incremento di elementi informativi e una CP_1
maggiore robustezza a livello sostanziale per le seguenti ragioni:
a) la società ricorrente ha depositato un piano di ristrutturazione pluriennale, con un arco di piano quinquennale (2024-2029), contenente la manovra finanziaria per la sistemazione della posizione debitoria in essere, mentre nel precedente ricorso mancavano sia il piano che il progetto di piano di risanamento;
b) il suddetto piano è altresì assistito da tre piani di stress test, secondo differenti ipotesi di rischio;
c) viene fornito il budget finanziario a sei mesi, mensilizzato, mancante nel precedente ricorso, necessario per valutare la solvibilità a breve della società e la non sussistenza di prevedibili condizioni di insolvenza, anche reversibile;
d) sono ora state prodotte le perizie aggiornate degli immobili;
e) vengono definiti degli accordi (term sheet) con la società Pro Gest PA, da sottoporre a
SP (rilevante creditore ipotecario), comprendenti sia le reciproche posizioni creditorie e
COro debitorie (assai maggiori i debiti di verso Pro Gest), sia i trasferimenti dei compendi immobiliari a destinazione industriale in Toscana;
f) viene altresì rappresentato l'intervento, già avviato e tutt'ora in corso, di un soggetto finanziario terzo, relativamente alla sistemazione delle posizioni creditizie attinenti al concordato
E.Ma.PR.Ce , tramite l'acquisto progressivo di crediti;
6 g) viene configurato un percorso, già iniziato, di adeguamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, principalmente con l'inserimento di un professionista nel ruolo di CFO.
L'Ausiliario ha condotto una rigorosa e puntuale attività di verifica delle linee del piano di risanamento di e della sua manovra finanziaria;
ha sottoposto la società a un completo CP_1
check up, per evidenziare lo stato dei suoi equilibri/ squilibri patrimoniale ed economico-finanziario, secondo quanto prescritto all'imprenditore ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a) del CCII, nel contesto degli adeguati assetti per la rilevazione tempestiva della crisi;
ha esaminato le situazioni contabili più recenti e individuato le cause della crisi di nei fattori di debolezza strutturali CP_1
emersi fin dal 2018.
È stata, inoltre, sviluppata un'analisi della situazione della società per le numerose CP_3
COro connessioni con COro Il piano presentato da ha le seguenti caratteristiche formali e di contenuto:
- si tratta di un piano pluriennale, con un arco di piano esteso dal 2024 (pre-chiusura) fino all'esercizio 2029;
- la base di valori economica-patrimoniale di partenza, è rappresentata da una situazione contabile riferita al 31 agosto 2024, poi integrata a richiesta del prof. da una situazione Per_2
finanziaria, intesa come rendiconto finanziario dei flussi di entrata e di uscita di periodo;
- il piano assume l'ipotesi di base delle iniziative di vendita immobiliari ivi contenute, con i relativi sviluppi economici, patrimoniali e finanziari per l'arco di piano (con discontinuità operativa);
- il piano viene altresì sviluppato (sempre a livello economico, patrimoniale e finanziario) nell'ipotesi astratta di una circostanza aziendale steady state, vale a dire senza discontinuità operativa e quindi in una situazione “stazionaria” ante cessioni di immobili;
- il piano viene, infine, sottoposto a tre stress test, assumendo di volta in volta delle ipotesi di rischio di esecuzione del piano: i) incremento dei tassi di interesse;
ii) riduzione del 20% dei prezzi di vendita degli immobili;
iii) perdita di parte dei canoni di locazione: ciò al fine di verificare ex ante gli effetti quantitativi dei fattori di rischio contemplati e di accertarne l'eventuale tenuta o meno della gestione aziendale.
Il piano della ricorrente si fonda su due fondamentali assunzioni:
a) l'esecuzione nei primi mesi del 2025 delle prospettazioni del sottoscritto con Pro- Parte_2
COro Gest PA, secondo cui si impegna a trasferire, non appena perfezionati gli accordi con i propri creditori, in una società di nuova costituzione, gli immobili a destinazione industriale in Sesto
Fiorentino, Altopascio, Capannori e Cerreto d'Esi, unitamente ai mutui ipotecari concessi da
7 SP e le esposizioni debitorie nei confronti di (finanziamenti e depositi cauzionali CP_3
versati al netto dei canoni di locazione maturati) e nei confronti di CP_9
b) la dismissione di parte degli immobili non strumentali nell'arco temporale 2024-2027, secondo un programma definito e con riferimento al valore di cui alle recenti perizie di stima redatte dal Geom. Persona_3
L'Ausiliario ha stimato sul piano metodologico che il piano di risanamento presentato dalla ricorrente appare sufficientemente completo e coerente, rispondente ai canoni aziendalistici e a quelli delle raccomandazioni professionali in materia, tra cui il Documento del CNDCEC nell'ultima versione
2024, nel quale si raccomanda che la durata dell'arco di piano non sia superiore ai cinque anni e che il piano, ai fini della valutazione della sua fattibilità, sia sottoposto a stress test.
Il prof. ha evidenziato le prospettazioni della “manovra finanziaria”, i cui effetti si evidenziano Per_2
nei prospetti patrimoniali e finanziari del piano 2025-2029:
a. il perfezionamento di una moratoria (capitale ed interessi) delle rate dei finanziamenti non corrisposte nel 2024;
b. il perfezionamento di una moratoria (solo capitale) delle rate dei finanziamenti nel 2025 con regolare pagamento degli interessi;
c. il pagamento degli interessi non corrisposti nel 2024 entro il 31.12.2025;
d. l'allungamento dei piani di ammortamento dei finanziamenti in essere di un periodo di 24 mesi.
Quanto ai finanziamenti di SP con ipoteca sugli immobili in Sesto Fiorentino, Altopascio,
Capannori e Cerreto D'Esi, è previsto che il rimborso sarà effettuato da nell'ambito COroparte_3 dell'operazione di scissione. COro Quanto al debito verso , intende trasferire la posizione verso a un CP_2 CP_2 terzo, alla sola condizione di essere manlevata dall'onere concordatario residuo ed eventualmente ricorrere nelle more a finanziamenti prededucibili.
Nella relazione l'Ausiliario analizza anche il tema della continuità sia nella prospettiva del piano che successiva, concludendo per un sostanziale risanamento, se pur più evidente nelle dimensioni patrimoniale e finanziaria, con rilevanti potenziali patrimoniali a fine arco di piano, tali da consentire una vitalità ultronea della società.
Le conclusioni a cui giunge il prof. possono essere così riassunte: Per_2
COro
- di trova in stato di crisi e ha necessità di adottare uno strumento di regolazione, posto che i piani presentati evidenziano una prevedibile involuzione verso lo stato di insolvenza e la perdita di continuità aziendale;
8 COro
- il piano quinquennale presentato per basato sulle trattative in corso con i creditori, specie con il ceto bancario, e sulla dismissione del patrimonio immobiliare e di rimodulazione del debito, prefigura un tendenziale risanamento e un riequilibrio nella prospettiva della continuità aziendale;
- anche per le società partecipate sono previsti autonomi percorsi di risanamento con la conseguenza che il piano di risanamento assume una dimensione di gruppo;
- il giudizio in ordine alla fattibilità del piano e alla sua idoneità al risanamento è positivo;
- le misure richieste appaiono funzionali al buon esito delle trattative, in corso come confermato dall'Esperto e dai soggetti interpellati.
I CREDITORI CHE SI SONO RIMESSI SULL'ISTANZA DI CONFERMA/ CONCESSIONE
DELLE MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI CP_ I creditori , , e SP PA – pur CP_10 COroparte_11 COroparte_12
con diversi accenti e da diverse prospettive - si sono rimessi alle decisioni del Tribunale in ordine alle
COro misure richieste da
Il Commissario del non ha formulato conclusioni ma ha sottoposto all'attenzione CP_14
del Tribunale e delle parti coinvolte penetranti osservazioni in particolare sui rapporti tra la crisi di
COro e l'esecuzione del , di cui la prima è assuntrice. CP_14
Con la memoria 17-01-2025, il Commissario giudiziale ha formulato i seguenti rilievi al piano
COro predisposto da e segnatamente:
COro
la necessità che nel breve periodo si faccia carico degli interessi passivi maturandi in conseguenza del mancato adempimento all'impegno assunto in concordato;
COro
il fatto che, per adempiere al concordato, è verosimilmente costretta a dismettere parte del patrimonio di E.Ma.PR.Ce , non funzionale alla continuità, stravolgendo gli obblighi assunti, svuotando di risorse la società e pregiudicando l'ordine di pagamento dei creditori;
la mancata indicazione di come possa avvenire il trasferimento a un soggetto terzo da parte di
COro dell'obbligazione assunta nei confronti dei creditori del concordato E.Ma.PR.Ce ;
il mancato inserimento nel piano del debito verso per E. 525.914,98; CP_2
l'operazione di trasferimento di parte dei beni immobili a una new-co partecipata interamente da unitamente al debito verso quest'ultima ha l'effetto di soddisfare il debito postergato di CP_3
diminuendo la garanzia nei confronti degli altri creditori;
CP_3
il piano ha aspetti fortemente aleatori (flussi attesi, tempi delle dismissioni immobiliari, soggetto terzo che dovrebbe accollarsi i debiti verso E.Ma.PR.Ce ).
9 I CREDITORI CHE SI SONO OPPOSTI
, ritenendo che il suo credito per prestazioni professionali quale architetto incaricato CP_15
di ultimare di talune opere di urbanizzazione connesse alla cd. Lottizzazione Cartiera in Comune di
LL (TV) sia assimilabile a quello di un lavoratore, ha chiesto il rigetto delle misure solo nei suoi confronti.
Banca di Cividale PA si è opposta alla richiesta di inibitoria dell'escussione delle fidejussioni formulata nei suoi confronti al punto IV del ricorso e si è, invece, rimessa in merito alle misure protettive.
La Banca ha evidenziato che “l'escussione” – se intesa con riferimento ad eventuali azioni esecutive COro
o cautelari che il creditore dovesse intraprendere nei confronti di per ottenere il soddisfacimento in via coattiva del credito di garanzia – sarebbe preclusa dal provvedimento di conferma delle misure protettive. COro Se, invece, la domanda di fosse nel senso di inibire alla Banca anche solo di chiedere il pagamento delle fidejussioni, ovvero di promuovere azioni di accertamento e di condanna ad esse relative, non vi è ragione di accordare alla ricorrente una tutela più ampia di quella generalmente accordata al debitore dalle misure protettive.
CO (di seguito per brevità anche ) ha COroparte_16
richiesto il rigetto del ricorso avversario quanto meno in relazione alla sua posizione.
Ha evidenziato che, in assenza di deduzioni specifiche e stante la natura atipica dell'oggetto, le COro domande formulate da nei suoi confronti sub III (inibitoria dell'escussione della garanzia
COr CO
e sub IV (inibitoria dell'escussione della fidejussione rilasciata a favore di ) devono qualificarsi come istanze cautelari.
Ha concluso che la prima domanda appare infondata atteso che il piano prospettato prevede l'integrale pagamento del credito della cosicché l'escussione della garanzia non potrebbe alterare la CP_6 situazione della debitrice;
in ogni caso, l'inibitoria dell'escussione della garanzia non potrebbe mai pregiudicare il diritto/facoltà/onere della di provvedere all'invio della comunicazione della CP_6 verificazione dell'evento di rischio (del tutto diverso dall'avvio del procedimento di escussione della garanzia), adempimento necessario per non incorrere nella decadenza della garanzia prestata in suo
COr favore da
CO Peraltro, in data 10-10-2024 ha già provveduto alla segnalazione dell'evento di rischio relativa al mutuo.
Si è opposta anche all'accoglimento della domanda sub IV – inibitoria dell'escussione della garanzia di E. 500.000,00 in relazione al finanziamento chirografario erogato a Gestione Alberghi e Ristoranti
10 Srl – per l'assenza di strumentalità della misura rispetto all'implementazione del progetto di piano di risanamento e l'assenza dei presupposti per la concessione.
LE REPLICHE DI AMG
Con le note integrative del 17-01-2025 e con le note scritte in sostituzione d'udienza del 22-01-2025 COro ha brevemente interloquito sulla relazione dell'Ausiliario e sul parere dell'Esperto, ha replicato in ordine ai contenuti della memoria del Commissario del e di quella di CP_14
. COroparte_11
LA CONFERMA DELLA MISURE PROTETTIVE
Deve, preliminarmente, essere confermata la competenza del Tribunale di Treviso atteso che l'art. 19 co. 1 CCI, con criterio diverso da quello previsto dall'art. 12 CCI per la nomina dell'Esperto (sede legale dell'impresa), fissa la competenza per la conferma delle misure protettive rinviando all'art. 27
CCI che a sua volta fa riferimento al luogo dove il debitore ha il centro degli interessi principali (cd.
COMI), non necessariamente coincidente con quello della sede legale. COro Nel ricorso ha dedotto e documentato che la scelta della sede legale in NO era stata dettata da ragioni di comunicazione e reputazionali e che il centro degli interessi è presso la sede secondaria di Istrana via Castellana n. 90, dove era collocata la sede legale fino al 2019, prima del trasferimento COro a NO (v. verbale di assemblea degli azionisti del 10.06.2024, doc.3 ricorso .
Tutti gli organi sociali, gli uffici direttivi e amministrativi si trovano a Istrana, qui si sono svolte le assemblee degli azionisti e sempre in Provincia di Treviso si sono tenute le riunioni del Consiglio di
Amministrazione (doc.8); il contratto di domiciliazione del 2019 di cui al doc.
9.1 indica la sede di
Istrana quale sede effettiva e società correlata che svolge in forza di contratto di service CP_3
COro tutte le funzioni amministrative, contabili e di marketing di ha sede legale in Istrana via
Castellana n. 90.
Nessuna delle parti ha contestato tali evidenze documentali.
La competenza territoriale è stata, pertanto, correttamente radicata avanti al Tribunale di Treviso.
Passando all'esame del merito, il ricorso per la conferma delle misure protettive merita accoglimento.
La Società con il nuovo ricorso ha superato le carenze e le criticità che avevano determinato il rigetto del primo ricorso.
Sono stati, infatti, depositati il piano industriale, il piano finanziario e il budget di tesoreria e sono COro state approfondite le iniziative che intende intraprendere per il risanamento dell'impresa, in particolare:
11 COro a) ha presentato un piano di ristrutturazione quinquennale (2024-2029), contenente la manovra finanziaria per la sistemazione della posizione debitoria in essere;
b) il piano è assistito da tre piani di stress test, secondo differenti ipotesi di rischio;
c) viene fornito il budget finanziario a sei mesi, mensilizzato;
d) sono state prodotte le perizie aggiornate degli immobili;
e) vengono definiti degli accordi (term sheet) con la società Pro Gest PA, da sottoporre a
SP (rilevante creditore ipotecario);
f) viene altresì rappresentato l'intervento di un soggetto finanziario terzo, relativamente alla sistemazione delle posizioni creditizie attinenti al concordato E.Ma.PR.Ce , tramite l'acquisto progressivo di crediti;
g) viene configurato un percorso, già iniziato, di adeguamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, principalmente con l'inserimento di un professionista nel ruolo di CFO;
h) la situazione contabile è stata aggiornata al 31-10-2024.
Le produzioni allegate al ricorso integrano, pertanto, le prescrizioni di cui:
- all'art. gli artt. 13 co. 2 CCI che, per la verifica della perseguibilità del risanamento, rimanda alla piattaforma telematica contenente la lista di controllo particolareggiata con indicazioni operative per la “redazione del piano di risanamento”, un test pratico e un protocollo di conduzione della composizione negoziata i cui contenuti sono definiti dal Decreto Dirigenziale;
- all'art. 17 CCI che puntualizza i documenti da allegare all'istanza di nomina dell'Esperto richiedendo che l'imprenditore inserisca nella piattaforma telematica a) i bilanci degli ultimi tre esercizi e una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza; b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'art. 13 co. 2 e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare;
oltre ai documenti indicati nelle lett. c), d), e), f), g), h);
- all'art. 19 che, nel disciplinare il procedimento relativo alle misure protettive e cautelari, richiede che al ricorso siano allegati a) i bilanci degli ultimi tre esercizi;
b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione del ricorso;
c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare;
d) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'art. 13 co. 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare;
oltre ai documenti indicati nelle lett. e) ed f).
12 - all'art. 13 co. 2 CCI che fa rinvio al Decreto Dirigenziale 21-03-2023 che nella Sezione II “check- list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza” prevede che “ per accedere alla composizione negoziata l'imprenditore deve aver redatto un progetto di piano di risanamento secondo le indicazioni della presente check list
(devono essere rispettate, quanto meno, le indicazioni di cui ai paragrafi 1, 2.8 e 3) e un piano finanziario per i successivi sei mesi”.
Il progetto di piano di risanamento deve, quindi, rispettare “quanto meno” le indicazioni operative:
- di cui al paragrafo 1. “il requisito dell'organizzazione dell'impresa” declinato come presenza dei requisiti minimi organizzativi di cui ai punti da 1.1 a 1.5 del Decreto (in particolare il punto 1.5 richiede “ un piano di tesoreria a 6 mesi o, in difetto, un prospetto delle stime delle entrate e uscite finanziari per almeno 13 settimane…”);
- di cui al punto 2.8 “ informazioni sull'andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio, costi e flussi finanziari? E' disponibile un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio?”
- di cui al paragrafo 3 “Individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi”, punti da 3.1 a 3.9 (i punti 3.2 seconda parte, 3.3 e 3.9 sono demandati all'Esperto).
Il punto 1.5 del citato Decreto richiede, inoltre, un piano di tesoreria a sei mesi o, in difetto, un prospetto delle stime delle entrate e delle uscite finanziarie almeno a 13 settimane.
Il ricorso è stato sottoposto a rigorosa analisi da parte dell'Ausiliario che ne ha verificato la completezza documentale e informativa.
Analoghe considerazioni sono state svolte dall'Esperto.
Nessuno dei creditori ha contestato questi assunti.
Il ricorso è, pertanto, ammissibile.
Nel merito non vi sono state obiezioni alle conclusioni raggiunte dall'Ausiliario in ordine alla verifica della fattibilità del piano e la sua idoneità a realizzare il risanamento dell'impresa.
Le corrette osservazioni e riserve formulate dal Commissario del CP in ordine alla CP_2
necessità che il piano tenga conto degli interessi passivi nel frattempo maturati, del debito verso per E. 525.914,98 e del rispetto degli impegni sottoscritti dall'assuntore non incidono CP_2
sulla tenuta e fattibilità del piano ma sulla necessaria messa fuoco e integrazione dello strumento.
Le conclusioni del prof. si fondano su un approfondito esame delle cause della crisi, del Per_2
contenuto del piano e degli interventi di risanamento.
Con un percorso argomentativo del tutto logico e rigoroso, il prof. ha rimarcato gli elementi di Per_2
forza del piano, individuati nel cospicuo patrimonio immobiliare e nelle prospettive della
13 liquidazione, e gli elementi di debolezza, in particolare per gli squilibri derivanti dall'entità del debito, dalla bassa redditività e dal peso degli oneri finanziari.
Le misure richieste sono state ritenute funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative.
Anche l'Esperto nel parere ha confermato che il nuovo piano di risanamento risulta sostanzialmente conforme alle indicazioni operative per la redazione di un piano di risanamento di cui all'art. 13, 2° comma, CCII.
Ha attestato che le trattative avviate con le principali parti interessate costituite dal ceto bancario, dal gruppo e dai creditori concordatari di nella persona del Commissario CP_3 COroparte_2
Giudiziale, hanno registrato un generale favore al risanamento di e pur condizionato al CP_1
completo avveramento degli accordi previsti dal Term Sheet sottoscritto con ed al CP_3 perfezionamento del percorso giuridico di liberazione di all'obbligazione assunta nei CP_1
confronti dei creditori concordatari di COroparte_2
Il dott. ha ritenuto che il sacrificio al momento richiesto al ceto bancario appare poco Per_1
rilevante considerate le garanzie ipotecarie detenute dagli istituti di credito e, in definitiva, che la conferma delle misure protettive sia funzionale ad assicurare il buon esito delle trattative, in quanto eventuali azioni giudiziarie per il recupero dei crediti scaduti, soprattutto da parte dei creditori concordatari di rischierebbero di alterare lo stato dei privilegi e di ostacolare la COroparte_2
dismissione al miglior prezzo di mercato degli immobili.
Anche la concessione della misura cautelare nei confronti di per non COroparte_6
COr escutere la garanzia a parere dell'Esperto, è funzionale ad assicurare il buon esito delle trattative, così come la concessione delle misure richieste al punto IV del ricorso, al fine di evitare l'aggressione del patrimonio immobiliare libero.
Le misure richieste al punto V del ricorso sono state, invece, ritenute dal dott. Per_1
sostanzialmente ininfluenti al buon esito delle trattative.
COro In conclusione, le misure protettive richieste da (sub I) in quanto funzionali ad assicurare nella fase delle trattative il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi devono essere accolte e la loro durata fissata nella misura massima di 120 giorni, tenuto conto della complessità delle trattative e del piano di risanamento.
COr La richiesta sub II “assumere tutti i conseguenti provvedimenti funzionali a proteggere nel corso della Composizione Negoziata per la Composizione della Crisi” mancando di ulteriori specificazioni deve ritenersi assorbita dall'accoglimento del petitum sub I.
14 COro Il piano presentato da pur con le criticità segnale dall'Ausiliario e dal Commissario del CP
, non appare manifestamente inidoneo al risanamento dell'impresa ed è passibile di CP_2
correzioni e integrazioni nel corso della composizione negoziata già positivamente avviata.
Il solo arch. si è opposto alla conferma delle misure protettive tipiche (sub I) nei suoi confronti CP_15
mentre gli altri creditori si sono rimessi.
L'eccezione formulata dal professionista si fonda su un assunto errato ovvero che il suo credito sia assimilabile a quello di un lavoratore dipendente.
La prestazione dedotta dallo è di aver svolto le funzioni di tecnico incaricato per determinate CP_15 pratiche urbanistiche, titolo che non può fruire della tutela rafforzata che l'art. 18 co. 1 CCI limitata ai soli diritti di credito dei lavoratori.
COro IL RIGETTO DELLE MISURE CAUTELARI RICHIESTE DA
Con il ricorso (punti III, IV e V del petitum, pagg. 14/16) la Società ha chiesto anche misure diverse da quelle protettive tipizzate dall'art. 18 CCI e che attengono al rapporto tra creditori e garanti e tra quest'ultimi e la debitrice (sub III e V) e tra debitrice costituita quale fideiussore e creditori di altri soggetti (sub IV).
Si tratta delle misure cautelari che trovano una disciplina generale nell'art. 2 co. 1 lett. q CCI e un richiamo specifico in tema di composizione negoziata nell'art. 19 co. 1 che precisa trattarsi di
“provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative”. COro In particolare, ha chiesto (sub III) che venga inibito a la facoltà COroparte_18
COr di escutere la garanzia rilasciata a suo favore da in relazione al mutuo ipotecario di E.
800.000,00 della durata di 12 anni concesso in data 11-12-2020.
La misura va a incidere non sul rapporto debitore – creditore ma sul diverso rapporto creditore –
COro garante rispetto al quale è terza.
COr Ha chiesto, inoltre che a fosse inibito il regresso e/o la surroga nelle ragioni del creditore verso la debitrice.
La misura attiene al rapporto garante/creditore – debitrice.
AMG nel ricorso ha così motivato la richiesta sub III “al fine di mantenere cristallizzata la situazione
e addivenire ad un accordo con gli Istituti di credito, richiede che venga inibito a
[...]
, la facoltà di escutere la garanzia rilasciata in COroparte_6
COr suo favore da per quanto riguarda il mutuo ipotecario di originari Euro 800.000 della durata
COr di 12 anni concesso in data 11 novembre 2020, nonché corrispondentemente inibito a di fare valere le pretese tanto di regresso, quanto di surroga nelle ragioni del creditore soddisfatto, allorché,
15 COr per qualsiasi ragione, fosse stato escusso o lo fosse in futuro anche per l'eventuale mancato accoglimento della domanda di inibitoria della sua escussione”.
Trattandosi di istanza cautelare il ricorrente è tenuto a dare evidenza – in primo luogo a livello
COr assertivo – del periculum in mora precisando perché l'escussione della garanzia rispetto a un credito ipotecario di cui è prevista nel piano l'integrale soddisfazione possa pregiudicare le trattative tanto da rendere “necessaria” ex art. 19 CCI la misura per condurre a termine le trattative. COro L'espressione utilizzata da per sostenere la richiesta “ …al fine di mantenere cristallizzata la situazione e addivenire a un accordo con gli Istituti di credito…” è un'espressione di stile priva di COr specifici contenuti perché non precisa quale impatto negativo avrebbe l'intervento di sulle trattative (profilo del periculum) e nella prospettiva del piano di risanamento (profilo di strumentalità).
Anche per le misure richieste sub IV, nel ricorso non vi è alcuna spiegazione che involga la situazione COro delle società debitrici e le conseguenze dell'escussione delle garanzie fideiussorie rilasciate da COro da parte degli Istituti di credito, considerato che beneficia delle misure protettive tipiche e, quindi, del divieto di azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori sul patrimonio e sui beni e diritti con i quali viene esercitata dalla società l'attività d'impresa.
Alcuna specifica allegazione vi è neppure per le misure richieste sub V (inibitoria a AN PA di escutere la fidejussione rilasciata da e in relazione al CP_4 COroparte_5
COro finanziamento chirografario a favore di e corrispondente inibitoria ai predetti di far valere
COro pretese di regresso – surroga nei confronti di .
Non si comprende quale concreto vulnus alle trattative possa portare l'escussione della garanzia in questione dal momento che nel piano non è previsto il sostegno finanziario da parte dei soci né quale COro pregiudizio potrebbe subire dalla circostanza che in caso di escussione della garanzia al creditore chirografario AN si sostituiscano in via di regresso – surroga i soci e CP_4 CP_5
Nella prospettiva del necessario bilanciamento tra il diritto dei creditori di far valere le garanzie - comprensivo dell'aspettativa a non subire lo svuotamento del patrimonio del garante - e l'interesse del debitore alla stabilità del quadro negoziale, manca, infine, qualsiasi deduzione sulla salute finanziaria dei garanti.
La capienza del patrimonio di quest'ultimi e l'assenza del periculum di riduzione della garanzia sono requisiti necessari per la concessione della misura inibitoria.
Nel caso di specie è emerso, poi, che la garanzia è già stata escussa (p. 126 relazione Ausiliario) e che AN si è estromessa dalle trattative.
L'Esperto aveva, infine, evidenziato che le misure richieste al punto V del ricorso sono sostanzialmente ininfluenti al buon esito delle trattative.
16 In conclusione, in assenza di specifiche e puntuali allegazioni circa i requisiti del periculum e della strumentalità le misure cautelari richieste non possono essere concesse.
Vi sono giusti motivi per la compensazione delle spese tra tutte le parti tenuto conto della conferma delle misure protettive e del rigetto di quelle cautelari.
QM conferma le misure protettive richieste da (paragrafo I del petitum del ricorso) e stabilisce CP_1
il termine di durata in 120 giorni.
Rigetta il ricorso (paragrafi III, IV e V del petitum) per la concessione delle misure cautelari.
Spese compensate.
Si comunichi a cura della Cancellaria al Registro delle Imprese.
Treviso, 10 marzo 2025
Il Giudice designato
Bruno Casciarri
17
Seconda Sezione Civile
PROCEDIMENTO PER LA CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE E
CAUTELARI
EX ARTT. 18 e 19 CCI
Il Giudice Designato Bruno Casciarri nel procedimento iscritto al n. r.g. 6946/2024 V.G.;
COro visto il ricorso depositato in data 27-11-2024 da (poi anche solo con sede legale in CP_1
NO, Corso Magenta n. 82, CF. e P. IVA. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, con gli avv.ti Alberto Mascotto, Sido Bonfatti e Sabrina Dazzi, con il quale ha chiesto la conferma delle misure protettive e la concessione di misure cautelari ex art. 18 e 19 CCI;
premesso che:
- in data 25-06-2024 la Società aveva depositato presso la competente Camera di Commercio di
NO, Monza, Brianza e Lodi un'istanza ex art. 17 CCII per la nomina di esperto per la composizione negoziata della crisi, e per la contestuale l'applicazione delle misure protettive ex art. 18 CCII
- in data 03-07-2024 era stato nominato quale Esperto il dott. di Treviso, che lo Persona_1 stesso giorno aveva accettato l'incarico;
- all'esito del procedimento il Giudice con provvedimento del 3-9-2024 aveva disposto la revoca delle misure protettive e la non concessione delle misure cautelari richieste;
- in data 26-11-2024 la Società ha depositato presso la CCIAA di NO nuovo richiesta – iscritta al
Registro Imprese il 27-11-2024 - ai sensi degli artt. 18 e 19 per la conferma delle misure protettive e cautelari nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa;
- in data 27-11-2024 il ricorso è stato depositato telematicamente e iscritto il 29-11-2024;
- con decreto 2-12-2024 il Giudice ha fissato l'udienza del 22-01-2025 sostituita a norma dell'art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte, stabilendo i termini per la notifica ai creditori di CP_1
(limitatamente ai primi 10 per ammontare oltre ad Agenzia Entrate, ai creditori di COroparte_2
in concordato preventivo - limitatamente ai primi 10 per ammontare- e al Commissario Giudiziale
1 del CP nonchè agli Istituti di Credito e ai soggetti espressamente indicati quali destinatari delle misure ai punti III, IV e V del petitum) e per la costituzione delle parti, e fissando i termini per il deposito del parere dell'Esperto e della relazione Ausiliario dott. nominato a norma dell'art. 19 Persona_2
comma 4 CCI;
- nei termini assegnati l'Esperto, l'Ausiliario e le parti hanno depositato i rispettivi pareri, relazioni e memorie;
a scioglimento della riserva assunta, osserva
IL RICORSO DI CP_1
Nel ricorso la Società ha dedotto di avere il centro degli interessi principali in Istrana v. Castellana
n.90 mentre la sede legale è a NO, di svolgere attività di acquisizione di immobili (ad es. a destinazione turistico - ricettiva, capannoni industriali, aree da sviluppare), ritraendo i propri maggiori ricavi proprio dalla locazione di immobili a destinazione industriale nei confronti di CP_3
parte correlata per comunanza parziale di soci ( e . CP_4 COroparte_5
La società, individuato quindi come competente il Tribunale di Treviso in base al COMI ex art. 27
CCII, ha evidenziato che non sussistono preclusioni normative alla richiesta di misure protettive per quanto originariamente non confermate, laddove siano state superate le ragioni della mancata conferma.
Ha precisato che –a differenza della prima- nella nuova istanza nessun provvedimento cautelare viene richiesto:
- per inibire ai creditori di di promuovere azioni di qualunque natura verso CP_2
stessa; CP_2
- per inibire la richiesta di escussione della fidejussione rilasciata a favore di e CP_2
COro nell'interesse di da parte di per euro 1.700.000. Parte_1
La società per superare le carenze che avevano determinato il provvedimento 3-9-2024 di revoca delle misure protettive e non concessione di quelle cautelari ha depositato:
I) il piano industriale e finanziario (all. 11), che evidenzia:
- in modo completo e dettagliato l'analisi della situazione patrimoniale e finanziaria al 31 agosto 2024 (come previsto dal paragrafo 2 della Lista di COrollo);
- la proiezione dei flussi finanziari, dei costi e dei ricavi aziendali negli anni di esecuzione del piano (come previsto dal paragrafo 4 della Lista di COrollo);
- la valutazione di tutti i beni immobili per i quali è prevista la dismissione nell'arco del piano
(paragrafo 4.9 della Lista di COrollo) e dei restanti nonché stress test funzionali a verificare le prospettive di realizzo indicate ed i conseguenti effetti patrimoniali e finanziari;
2 - le modalità con cui la Società intende procedere al risanamento delle esposizioni debitorie
(paragrafo 5 della Lista di COrollo) evidenziando le richieste formulate ai creditori finanziari nonché tenendo conto degli accordi già perfezionati con taluni di essi (e, in particolare, con
; COroparte_3
II) una situazione finanziaria aggiornata, di un piano finanziario a 6 mesi e di un budget di tesoreria a 6 mesi (docc. 11 e 12);
Il piano prevede la dismissione di parte degli immobili non considerati strumentali e/o necessari nel corso dei prossimi anni e l'incasso dei canoni di locazione fino al momento di cessione degli immobili.
COro ha dedotto di aver avviato concrete trattative per la conclusione di operazioni in grado di porre in equilibrio la sua struttura economica, patrimoniale e finanziaria, in particolare con con CP_3
COro cui è stato sottoscritto un accordo preliminare, e con un primario operatore per la sostituzione di negli impegni assunti nei confronti dei creditori di . CP_2
Anche le trattative con il ceto bancario sono state riprese presentando il nuovo piano dove si ipotizza:
- il perfezionamento di una moratoria (capitale ed interessi) delle rate dei finanziamenti non corrisposte nel 2024;
- il perfezionamento di una moratoria (solo capitale) delle rate dei finanziamenti nel 2025 con regolare pagamento dei soli interessi;
- il pagamento degli interessi non corrisposti nel 2024 entro il 31.12.2025;
- l'allungamento dei piani di ammortamento dei finanziamenti in essere di un periodo di 24 mesi.
La Società ha evidenziato che, al fine di procedere con le trattative, necessita di un lasso di tempo di almeno 60 giorni in cui poter operare senza essere esposta al rischio di iniziative aggressive, sussistendo sia il presupposto specifico della funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative (art. 19, co. 4, CCII), sia i presupposti generali del fumus boni iuris e del periculum in mora, che legittimano la concessione delle misure protettive.
Ha chiesto, pertanto, (sub. I) misure protettive nei confronti di tutti i creditori indicati nell'elenco
(doc. 13), nonché di tutti i creditori divenuti tali in conseguenza dell'accollo delle obbligazioni originariamente facenti capo ad nella forma del divieto di iniziare o proseguire azioni CP_2
esecutive, individuali o collettive, di acquisire diritti di prelazione, di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei creditori anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18, comma I, ccii.
3 COro
al fine di mantenere cristallizzata la situazione e addivenire ad un accordo con gli Istituti di credito, ha chiesto (sub. III) che venga inibito a COroparte_6
COr
, la facoltà di escutere la garanzia rilasciata in suo favore da per quanto
[...]
riguarda il mutuo ipotecario di originari Euro 800.000 della durata di 12 anni concesso in data 11
COr novembre 2020, nonché corrispondentemente inibito a di fare valere le pretese tanto di regresso, COr quanto di surroga nelle ragioni del creditore soddisfatto, allorché, per qualsiasi ragione, fosse stato escusso o lo fosse in futuro anche per l'eventuale mancato accoglimento della domanda di inibitoria della sua escussione.
La Società ha chiesto, inoltre, (sub. IV) che venga inibita la facoltà delle seguenti banche:
[...]
, Banca di Cividale S.p.A. (o Civibank), COroparte_6
Banca Prealpi Sanbiagio Credito Cooperativo – Società Cooperativa, BCC Leasing S.p.A., Credit
Agricole Leasing Italia e Banca Monte dei Paschi di Siena, di escutere le fidejussioni rilasciate dalla
Società in loro favore e precisamente:
- garanzia di Euro 500.000 a favore di COroparte_6
in relazione al finanziamento chirografario erogato a Gestione Alberghi Ristoranti S.r.l.;
[...]
- garanzia di Euro 1.789.000 a favore di Banca di Cividale S.p.A. (o Civibank) in relazione alle esposizioni concesse a Soffici Bontà S.r.l.;
- garanzia di Euro 9.000.000 a favore di Banca di Cividale S.p.A. (o Civibank) in relazione al finanziamento ipotecario erogato a Immobiliare Eritrea S.r.l.;
- garanzia di Euro 925.000 a favore di Banca Prealpi Sanbiagio Credito Cooperativo – Società
Cooperativa in relazione al finanziamento ipotecario erogato a COroparte_8
- garanzia di Euro 372.922 a favore di BCC Leasing in relazione al contratto di locazione finanziaria sottoscritto da Gestione Alberghi Ristoranti S.r.l.;
- garanzia di Euro 105.014 a favore di Credit Agricole Leasing Italia in relazione al contratto di locazione finanziaria sottoscritto da Gestione Alberghi Ristoranti S.r.l.;
- garanzia di Euro 8.089.009 a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena in relazione al finanziamento erogato ad Immobiliare Eritrea S.r.l.
La Società ha richiesto, altresì, (sub. V) che venga inibita la facoltà di AN SpA di escutere la fidejussione rilasciata dai garanti Sig. e Sig.ra in relazione alla CP_4 COroparte_5
esposizione debitoria nei confronti di AN S.p.A. stessa in relazione al finanziamento chirografario n. 60450891, nonché corrispondentemente inibito ai predetti e CP_4 CP_5
di fare valere le pretese tanto di regresso, quanto di surroga nelle ragioni del creditore
[...]
soddisfatto, allorché, per qualsiasi ragione, fossero già stati escussi o lo fossero in futuro, anche per l'eventuale mancato accoglimento della domanda di inibitoria della loro escussione.
4 IL PARERE DELL'ESPERTO
Nel termine assegnato dal Giudice, l'Esperto, dott. , ha depositato il parere d.d. Persona_1
10.01.2025, dando conto dell'attività svolta e delle analisi relative alla verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e della funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative.
L'Esperto ha premesso che:
- la Società si trova in una situazione di squilibrio finanziario dovuta al venir meno dei flussi garantiti dai canoni di locazione relativi agli immobili di proprietà, nonché dall'inadempimento di un debito di circa 12 milioni di euro conseguente all'assunzione del debito concordatario di scaduto il 21 giugno 2024; COroparte_2
- il nuovo Piano di risanamento risulta sostanzialmente conforme alle indicazioni operative per la redazione di un Piano di risanamento di cui all'art. 13, 2° comma, CCII;
- le trattative avviate con le principali parti interessate costituite dal ceto bancario, dal gruppo e dai creditori concordatari di nella persona del Commissario CP_3 COroparte_2
Giudiziale, hanno registrato un generale favore al risanamento di condizionato CP_1
tuttavia al completo avveramento degli accordi previsti dal Term Sheet vincolante sottoscritto con ed al perfezionamento del percorso giuridico di liberazione di CP_3 CP_1 dall'obbligazione assunta nei confronti dei creditori concordatari di COroparte_2
- ritiene di continuare a sostenere finanziariamente il percorso di risanamento di CP_3 [...]
CP_1
- il processo di liberazione di dall'obbligazione assunta verso i creditori CP_1
concordatari di appare positivamente avviato, considerato il livello di COroparte_2
liquidità di cui risulta dotata;
COroparte_2
- le dismissioni immobiliari previste nel Piano sembrano correttamente avviate;
- il sacrificio al momento richiesto al ceto bancario appare poco rilevante considerate le garanzie ipotecarie detenute dagli istituti di credito.
Il dott. ha concluso, pertanto, che: Per_1
- la conferma delle misure protettive sia funzionale ad assicurare il buon esito delle trattative, in quanto eventuali azioni giudiziarie per il recupero dei crediti scaduti, soprattutto da parte dei creditori concordatari di rischierebbero di alterare lo stato dei COroparte_2
privilegi e di ostacolare la dismissione al miglior prezzo di mercato degli immobili;
- la concessione della misura cautelare nei confronti di COroparte_6
COr
– per non escutere la garanzia è funzionale ad assicurare il buon esito delle
[...]
5 trattative in quanto già adeguatamente garantita ed al fine di evitare l'introduzione di un nuovo soggetto non particolarmente collaborativo, parimenti funzionale è la concessione delle misure richieste al punto IV del ricorso, al fine di evitare l'aggressione del patrimonio immobiliare libero;
- le misure richieste al punto V del ricorso sono sostanzialmente ininfluenti al buon esito delle trattative.
RELAZIONE TECNICA DELL'AUSILIARIO
Il Giudice ha nominato Ausiliario il prof. per l'esame preliminare del piano industriale, Persona_2
COro del piano finanziario e del budget di tesoreria e delle iniziative che intende intraprendere e per verificare la fattibilità del piano e la sua idoneità a realizzare il risanamento dell'impresa nonché la funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative.
Con relazione depositata in data 10-01-2025 il prof. ha preliminarmente evidenziato che il Per_2
nuovo ricorso presentato da presenta un notevole incremento di elementi informativi e una CP_1
maggiore robustezza a livello sostanziale per le seguenti ragioni:
a) la società ricorrente ha depositato un piano di ristrutturazione pluriennale, con un arco di piano quinquennale (2024-2029), contenente la manovra finanziaria per la sistemazione della posizione debitoria in essere, mentre nel precedente ricorso mancavano sia il piano che il progetto di piano di risanamento;
b) il suddetto piano è altresì assistito da tre piani di stress test, secondo differenti ipotesi di rischio;
c) viene fornito il budget finanziario a sei mesi, mensilizzato, mancante nel precedente ricorso, necessario per valutare la solvibilità a breve della società e la non sussistenza di prevedibili condizioni di insolvenza, anche reversibile;
d) sono ora state prodotte le perizie aggiornate degli immobili;
e) vengono definiti degli accordi (term sheet) con la società Pro Gest PA, da sottoporre a
SP (rilevante creditore ipotecario), comprendenti sia le reciproche posizioni creditorie e
COro debitorie (assai maggiori i debiti di verso Pro Gest), sia i trasferimenti dei compendi immobiliari a destinazione industriale in Toscana;
f) viene altresì rappresentato l'intervento, già avviato e tutt'ora in corso, di un soggetto finanziario terzo, relativamente alla sistemazione delle posizioni creditizie attinenti al concordato
E.Ma.PR.Ce , tramite l'acquisto progressivo di crediti;
6 g) viene configurato un percorso, già iniziato, di adeguamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, principalmente con l'inserimento di un professionista nel ruolo di CFO.
L'Ausiliario ha condotto una rigorosa e puntuale attività di verifica delle linee del piano di risanamento di e della sua manovra finanziaria;
ha sottoposto la società a un completo CP_1
check up, per evidenziare lo stato dei suoi equilibri/ squilibri patrimoniale ed economico-finanziario, secondo quanto prescritto all'imprenditore ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a) del CCII, nel contesto degli adeguati assetti per la rilevazione tempestiva della crisi;
ha esaminato le situazioni contabili più recenti e individuato le cause della crisi di nei fattori di debolezza strutturali CP_1
emersi fin dal 2018.
È stata, inoltre, sviluppata un'analisi della situazione della società per le numerose CP_3
COro connessioni con COro Il piano presentato da ha le seguenti caratteristiche formali e di contenuto:
- si tratta di un piano pluriennale, con un arco di piano esteso dal 2024 (pre-chiusura) fino all'esercizio 2029;
- la base di valori economica-patrimoniale di partenza, è rappresentata da una situazione contabile riferita al 31 agosto 2024, poi integrata a richiesta del prof. da una situazione Per_2
finanziaria, intesa come rendiconto finanziario dei flussi di entrata e di uscita di periodo;
- il piano assume l'ipotesi di base delle iniziative di vendita immobiliari ivi contenute, con i relativi sviluppi economici, patrimoniali e finanziari per l'arco di piano (con discontinuità operativa);
- il piano viene altresì sviluppato (sempre a livello economico, patrimoniale e finanziario) nell'ipotesi astratta di una circostanza aziendale steady state, vale a dire senza discontinuità operativa e quindi in una situazione “stazionaria” ante cessioni di immobili;
- il piano viene, infine, sottoposto a tre stress test, assumendo di volta in volta delle ipotesi di rischio di esecuzione del piano: i) incremento dei tassi di interesse;
ii) riduzione del 20% dei prezzi di vendita degli immobili;
iii) perdita di parte dei canoni di locazione: ciò al fine di verificare ex ante gli effetti quantitativi dei fattori di rischio contemplati e di accertarne l'eventuale tenuta o meno della gestione aziendale.
Il piano della ricorrente si fonda su due fondamentali assunzioni:
a) l'esecuzione nei primi mesi del 2025 delle prospettazioni del sottoscritto con Pro- Parte_2
COro Gest PA, secondo cui si impegna a trasferire, non appena perfezionati gli accordi con i propri creditori, in una società di nuova costituzione, gli immobili a destinazione industriale in Sesto
Fiorentino, Altopascio, Capannori e Cerreto d'Esi, unitamente ai mutui ipotecari concessi da
7 SP e le esposizioni debitorie nei confronti di (finanziamenti e depositi cauzionali CP_3
versati al netto dei canoni di locazione maturati) e nei confronti di CP_9
b) la dismissione di parte degli immobili non strumentali nell'arco temporale 2024-2027, secondo un programma definito e con riferimento al valore di cui alle recenti perizie di stima redatte dal Geom. Persona_3
L'Ausiliario ha stimato sul piano metodologico che il piano di risanamento presentato dalla ricorrente appare sufficientemente completo e coerente, rispondente ai canoni aziendalistici e a quelli delle raccomandazioni professionali in materia, tra cui il Documento del CNDCEC nell'ultima versione
2024, nel quale si raccomanda che la durata dell'arco di piano non sia superiore ai cinque anni e che il piano, ai fini della valutazione della sua fattibilità, sia sottoposto a stress test.
Il prof. ha evidenziato le prospettazioni della “manovra finanziaria”, i cui effetti si evidenziano Per_2
nei prospetti patrimoniali e finanziari del piano 2025-2029:
a. il perfezionamento di una moratoria (capitale ed interessi) delle rate dei finanziamenti non corrisposte nel 2024;
b. il perfezionamento di una moratoria (solo capitale) delle rate dei finanziamenti nel 2025 con regolare pagamento degli interessi;
c. il pagamento degli interessi non corrisposti nel 2024 entro il 31.12.2025;
d. l'allungamento dei piani di ammortamento dei finanziamenti in essere di un periodo di 24 mesi.
Quanto ai finanziamenti di SP con ipoteca sugli immobili in Sesto Fiorentino, Altopascio,
Capannori e Cerreto D'Esi, è previsto che il rimborso sarà effettuato da nell'ambito COroparte_3 dell'operazione di scissione. COro Quanto al debito verso , intende trasferire la posizione verso a un CP_2 CP_2 terzo, alla sola condizione di essere manlevata dall'onere concordatario residuo ed eventualmente ricorrere nelle more a finanziamenti prededucibili.
Nella relazione l'Ausiliario analizza anche il tema della continuità sia nella prospettiva del piano che successiva, concludendo per un sostanziale risanamento, se pur più evidente nelle dimensioni patrimoniale e finanziaria, con rilevanti potenziali patrimoniali a fine arco di piano, tali da consentire una vitalità ultronea della società.
Le conclusioni a cui giunge il prof. possono essere così riassunte: Per_2
COro
- di trova in stato di crisi e ha necessità di adottare uno strumento di regolazione, posto che i piani presentati evidenziano una prevedibile involuzione verso lo stato di insolvenza e la perdita di continuità aziendale;
8 COro
- il piano quinquennale presentato per basato sulle trattative in corso con i creditori, specie con il ceto bancario, e sulla dismissione del patrimonio immobiliare e di rimodulazione del debito, prefigura un tendenziale risanamento e un riequilibrio nella prospettiva della continuità aziendale;
- anche per le società partecipate sono previsti autonomi percorsi di risanamento con la conseguenza che il piano di risanamento assume una dimensione di gruppo;
- il giudizio in ordine alla fattibilità del piano e alla sua idoneità al risanamento è positivo;
- le misure richieste appaiono funzionali al buon esito delle trattative, in corso come confermato dall'Esperto e dai soggetti interpellati.
I CREDITORI CHE SI SONO RIMESSI SULL'ISTANZA DI CONFERMA/ CONCESSIONE
DELLE MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI CP_ I creditori , , e SP PA – pur CP_10 COroparte_11 COroparte_12
con diversi accenti e da diverse prospettive - si sono rimessi alle decisioni del Tribunale in ordine alle
COro misure richieste da
Il Commissario del non ha formulato conclusioni ma ha sottoposto all'attenzione CP_14
del Tribunale e delle parti coinvolte penetranti osservazioni in particolare sui rapporti tra la crisi di
COro e l'esecuzione del , di cui la prima è assuntrice. CP_14
Con la memoria 17-01-2025, il Commissario giudiziale ha formulato i seguenti rilievi al piano
COro predisposto da e segnatamente:
COro
la necessità che nel breve periodo si faccia carico degli interessi passivi maturandi in conseguenza del mancato adempimento all'impegno assunto in concordato;
COro
il fatto che, per adempiere al concordato, è verosimilmente costretta a dismettere parte del patrimonio di E.Ma.PR.Ce , non funzionale alla continuità, stravolgendo gli obblighi assunti, svuotando di risorse la società e pregiudicando l'ordine di pagamento dei creditori;
la mancata indicazione di come possa avvenire il trasferimento a un soggetto terzo da parte di
COro dell'obbligazione assunta nei confronti dei creditori del concordato E.Ma.PR.Ce ;
il mancato inserimento nel piano del debito verso per E. 525.914,98; CP_2
l'operazione di trasferimento di parte dei beni immobili a una new-co partecipata interamente da unitamente al debito verso quest'ultima ha l'effetto di soddisfare il debito postergato di CP_3
diminuendo la garanzia nei confronti degli altri creditori;
CP_3
il piano ha aspetti fortemente aleatori (flussi attesi, tempi delle dismissioni immobiliari, soggetto terzo che dovrebbe accollarsi i debiti verso E.Ma.PR.Ce ).
9 I CREDITORI CHE SI SONO OPPOSTI
, ritenendo che il suo credito per prestazioni professionali quale architetto incaricato CP_15
di ultimare di talune opere di urbanizzazione connesse alla cd. Lottizzazione Cartiera in Comune di
LL (TV) sia assimilabile a quello di un lavoratore, ha chiesto il rigetto delle misure solo nei suoi confronti.
Banca di Cividale PA si è opposta alla richiesta di inibitoria dell'escussione delle fidejussioni formulata nei suoi confronti al punto IV del ricorso e si è, invece, rimessa in merito alle misure protettive.
La Banca ha evidenziato che “l'escussione” – se intesa con riferimento ad eventuali azioni esecutive COro
o cautelari che il creditore dovesse intraprendere nei confronti di per ottenere il soddisfacimento in via coattiva del credito di garanzia – sarebbe preclusa dal provvedimento di conferma delle misure protettive. COro Se, invece, la domanda di fosse nel senso di inibire alla Banca anche solo di chiedere il pagamento delle fidejussioni, ovvero di promuovere azioni di accertamento e di condanna ad esse relative, non vi è ragione di accordare alla ricorrente una tutela più ampia di quella generalmente accordata al debitore dalle misure protettive.
CO (di seguito per brevità anche ) ha COroparte_16
richiesto il rigetto del ricorso avversario quanto meno in relazione alla sua posizione.
Ha evidenziato che, in assenza di deduzioni specifiche e stante la natura atipica dell'oggetto, le COro domande formulate da nei suoi confronti sub III (inibitoria dell'escussione della garanzia
COr CO
e sub IV (inibitoria dell'escussione della fidejussione rilasciata a favore di ) devono qualificarsi come istanze cautelari.
Ha concluso che la prima domanda appare infondata atteso che il piano prospettato prevede l'integrale pagamento del credito della cosicché l'escussione della garanzia non potrebbe alterare la CP_6 situazione della debitrice;
in ogni caso, l'inibitoria dell'escussione della garanzia non potrebbe mai pregiudicare il diritto/facoltà/onere della di provvedere all'invio della comunicazione della CP_6 verificazione dell'evento di rischio (del tutto diverso dall'avvio del procedimento di escussione della garanzia), adempimento necessario per non incorrere nella decadenza della garanzia prestata in suo
COr favore da
CO Peraltro, in data 10-10-2024 ha già provveduto alla segnalazione dell'evento di rischio relativa al mutuo.
Si è opposta anche all'accoglimento della domanda sub IV – inibitoria dell'escussione della garanzia di E. 500.000,00 in relazione al finanziamento chirografario erogato a Gestione Alberghi e Ristoranti
10 Srl – per l'assenza di strumentalità della misura rispetto all'implementazione del progetto di piano di risanamento e l'assenza dei presupposti per la concessione.
LE REPLICHE DI AMG
Con le note integrative del 17-01-2025 e con le note scritte in sostituzione d'udienza del 22-01-2025 COro ha brevemente interloquito sulla relazione dell'Ausiliario e sul parere dell'Esperto, ha replicato in ordine ai contenuti della memoria del Commissario del e di quella di CP_14
. COroparte_11
LA CONFERMA DELLA MISURE PROTETTIVE
Deve, preliminarmente, essere confermata la competenza del Tribunale di Treviso atteso che l'art. 19 co. 1 CCI, con criterio diverso da quello previsto dall'art. 12 CCI per la nomina dell'Esperto (sede legale dell'impresa), fissa la competenza per la conferma delle misure protettive rinviando all'art. 27
CCI che a sua volta fa riferimento al luogo dove il debitore ha il centro degli interessi principali (cd.
COMI), non necessariamente coincidente con quello della sede legale. COro Nel ricorso ha dedotto e documentato che la scelta della sede legale in NO era stata dettata da ragioni di comunicazione e reputazionali e che il centro degli interessi è presso la sede secondaria di Istrana via Castellana n. 90, dove era collocata la sede legale fino al 2019, prima del trasferimento COro a NO (v. verbale di assemblea degli azionisti del 10.06.2024, doc.3 ricorso .
Tutti gli organi sociali, gli uffici direttivi e amministrativi si trovano a Istrana, qui si sono svolte le assemblee degli azionisti e sempre in Provincia di Treviso si sono tenute le riunioni del Consiglio di
Amministrazione (doc.8); il contratto di domiciliazione del 2019 di cui al doc.
9.1 indica la sede di
Istrana quale sede effettiva e società correlata che svolge in forza di contratto di service CP_3
COro tutte le funzioni amministrative, contabili e di marketing di ha sede legale in Istrana via
Castellana n. 90.
Nessuna delle parti ha contestato tali evidenze documentali.
La competenza territoriale è stata, pertanto, correttamente radicata avanti al Tribunale di Treviso.
Passando all'esame del merito, il ricorso per la conferma delle misure protettive merita accoglimento.
La Società con il nuovo ricorso ha superato le carenze e le criticità che avevano determinato il rigetto del primo ricorso.
Sono stati, infatti, depositati il piano industriale, il piano finanziario e il budget di tesoreria e sono COro state approfondite le iniziative che intende intraprendere per il risanamento dell'impresa, in particolare:
11 COro a) ha presentato un piano di ristrutturazione quinquennale (2024-2029), contenente la manovra finanziaria per la sistemazione della posizione debitoria in essere;
b) il piano è assistito da tre piani di stress test, secondo differenti ipotesi di rischio;
c) viene fornito il budget finanziario a sei mesi, mensilizzato;
d) sono state prodotte le perizie aggiornate degli immobili;
e) vengono definiti degli accordi (term sheet) con la società Pro Gest PA, da sottoporre a
SP (rilevante creditore ipotecario);
f) viene altresì rappresentato l'intervento di un soggetto finanziario terzo, relativamente alla sistemazione delle posizioni creditizie attinenti al concordato E.Ma.PR.Ce , tramite l'acquisto progressivo di crediti;
g) viene configurato un percorso, già iniziato, di adeguamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, principalmente con l'inserimento di un professionista nel ruolo di CFO;
h) la situazione contabile è stata aggiornata al 31-10-2024.
Le produzioni allegate al ricorso integrano, pertanto, le prescrizioni di cui:
- all'art. gli artt. 13 co. 2 CCI che, per la verifica della perseguibilità del risanamento, rimanda alla piattaforma telematica contenente la lista di controllo particolareggiata con indicazioni operative per la “redazione del piano di risanamento”, un test pratico e un protocollo di conduzione della composizione negoziata i cui contenuti sono definiti dal Decreto Dirigenziale;
- all'art. 17 CCI che puntualizza i documenti da allegare all'istanza di nomina dell'Esperto richiedendo che l'imprenditore inserisca nella piattaforma telematica a) i bilanci degli ultimi tre esercizi e una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza; b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'art. 13 co. 2 e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare;
oltre ai documenti indicati nelle lett. c), d), e), f), g), h);
- all'art. 19 che, nel disciplinare il procedimento relativo alle misure protettive e cautelari, richiede che al ricorso siano allegati a) i bilanci degli ultimi tre esercizi;
b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione del ricorso;
c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare;
d) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'art. 13 co. 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare;
oltre ai documenti indicati nelle lett. e) ed f).
12 - all'art. 13 co. 2 CCI che fa rinvio al Decreto Dirigenziale 21-03-2023 che nella Sezione II “check- list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza” prevede che “ per accedere alla composizione negoziata l'imprenditore deve aver redatto un progetto di piano di risanamento secondo le indicazioni della presente check list
(devono essere rispettate, quanto meno, le indicazioni di cui ai paragrafi 1, 2.8 e 3) e un piano finanziario per i successivi sei mesi”.
Il progetto di piano di risanamento deve, quindi, rispettare “quanto meno” le indicazioni operative:
- di cui al paragrafo 1. “il requisito dell'organizzazione dell'impresa” declinato come presenza dei requisiti minimi organizzativi di cui ai punti da 1.1 a 1.5 del Decreto (in particolare il punto 1.5 richiede “ un piano di tesoreria a 6 mesi o, in difetto, un prospetto delle stime delle entrate e uscite finanziari per almeno 13 settimane…”);
- di cui al punto 2.8 “ informazioni sull'andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio, costi e flussi finanziari? E' disponibile un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio?”
- di cui al paragrafo 3 “Individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi”, punti da 3.1 a 3.9 (i punti 3.2 seconda parte, 3.3 e 3.9 sono demandati all'Esperto).
Il punto 1.5 del citato Decreto richiede, inoltre, un piano di tesoreria a sei mesi o, in difetto, un prospetto delle stime delle entrate e delle uscite finanziarie almeno a 13 settimane.
Il ricorso è stato sottoposto a rigorosa analisi da parte dell'Ausiliario che ne ha verificato la completezza documentale e informativa.
Analoghe considerazioni sono state svolte dall'Esperto.
Nessuno dei creditori ha contestato questi assunti.
Il ricorso è, pertanto, ammissibile.
Nel merito non vi sono state obiezioni alle conclusioni raggiunte dall'Ausiliario in ordine alla verifica della fattibilità del piano e la sua idoneità a realizzare il risanamento dell'impresa.
Le corrette osservazioni e riserve formulate dal Commissario del CP in ordine alla CP_2
necessità che il piano tenga conto degli interessi passivi nel frattempo maturati, del debito verso per E. 525.914,98 e del rispetto degli impegni sottoscritti dall'assuntore non incidono CP_2
sulla tenuta e fattibilità del piano ma sulla necessaria messa fuoco e integrazione dello strumento.
Le conclusioni del prof. si fondano su un approfondito esame delle cause della crisi, del Per_2
contenuto del piano e degli interventi di risanamento.
Con un percorso argomentativo del tutto logico e rigoroso, il prof. ha rimarcato gli elementi di Per_2
forza del piano, individuati nel cospicuo patrimonio immobiliare e nelle prospettive della
13 liquidazione, e gli elementi di debolezza, in particolare per gli squilibri derivanti dall'entità del debito, dalla bassa redditività e dal peso degli oneri finanziari.
Le misure richieste sono state ritenute funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative.
Anche l'Esperto nel parere ha confermato che il nuovo piano di risanamento risulta sostanzialmente conforme alle indicazioni operative per la redazione di un piano di risanamento di cui all'art. 13, 2° comma, CCII.
Ha attestato che le trattative avviate con le principali parti interessate costituite dal ceto bancario, dal gruppo e dai creditori concordatari di nella persona del Commissario CP_3 COroparte_2
Giudiziale, hanno registrato un generale favore al risanamento di e pur condizionato al CP_1
completo avveramento degli accordi previsti dal Term Sheet sottoscritto con ed al CP_3 perfezionamento del percorso giuridico di liberazione di all'obbligazione assunta nei CP_1
confronti dei creditori concordatari di COroparte_2
Il dott. ha ritenuto che il sacrificio al momento richiesto al ceto bancario appare poco Per_1
rilevante considerate le garanzie ipotecarie detenute dagli istituti di credito e, in definitiva, che la conferma delle misure protettive sia funzionale ad assicurare il buon esito delle trattative, in quanto eventuali azioni giudiziarie per il recupero dei crediti scaduti, soprattutto da parte dei creditori concordatari di rischierebbero di alterare lo stato dei privilegi e di ostacolare la COroparte_2
dismissione al miglior prezzo di mercato degli immobili.
Anche la concessione della misura cautelare nei confronti di per non COroparte_6
COr escutere la garanzia a parere dell'Esperto, è funzionale ad assicurare il buon esito delle trattative, così come la concessione delle misure richieste al punto IV del ricorso, al fine di evitare l'aggressione del patrimonio immobiliare libero.
Le misure richieste al punto V del ricorso sono state, invece, ritenute dal dott. Per_1
sostanzialmente ininfluenti al buon esito delle trattative.
COro In conclusione, le misure protettive richieste da (sub I) in quanto funzionali ad assicurare nella fase delle trattative il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi devono essere accolte e la loro durata fissata nella misura massima di 120 giorni, tenuto conto della complessità delle trattative e del piano di risanamento.
COr La richiesta sub II “assumere tutti i conseguenti provvedimenti funzionali a proteggere nel corso della Composizione Negoziata per la Composizione della Crisi” mancando di ulteriori specificazioni deve ritenersi assorbita dall'accoglimento del petitum sub I.
14 COro Il piano presentato da pur con le criticità segnale dall'Ausiliario e dal Commissario del CP
, non appare manifestamente inidoneo al risanamento dell'impresa ed è passibile di CP_2
correzioni e integrazioni nel corso della composizione negoziata già positivamente avviata.
Il solo arch. si è opposto alla conferma delle misure protettive tipiche (sub I) nei suoi confronti CP_15
mentre gli altri creditori si sono rimessi.
L'eccezione formulata dal professionista si fonda su un assunto errato ovvero che il suo credito sia assimilabile a quello di un lavoratore dipendente.
La prestazione dedotta dallo è di aver svolto le funzioni di tecnico incaricato per determinate CP_15 pratiche urbanistiche, titolo che non può fruire della tutela rafforzata che l'art. 18 co. 1 CCI limitata ai soli diritti di credito dei lavoratori.
COro IL RIGETTO DELLE MISURE CAUTELARI RICHIESTE DA
Con il ricorso (punti III, IV e V del petitum, pagg. 14/16) la Società ha chiesto anche misure diverse da quelle protettive tipizzate dall'art. 18 CCI e che attengono al rapporto tra creditori e garanti e tra quest'ultimi e la debitrice (sub III e V) e tra debitrice costituita quale fideiussore e creditori di altri soggetti (sub IV).
Si tratta delle misure cautelari che trovano una disciplina generale nell'art. 2 co. 1 lett. q CCI e un richiamo specifico in tema di composizione negoziata nell'art. 19 co. 1 che precisa trattarsi di
“provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative”. COro In particolare, ha chiesto (sub III) che venga inibito a la facoltà COroparte_18
COr di escutere la garanzia rilasciata a suo favore da in relazione al mutuo ipotecario di E.
800.000,00 della durata di 12 anni concesso in data 11-12-2020.
La misura va a incidere non sul rapporto debitore – creditore ma sul diverso rapporto creditore –
COro garante rispetto al quale è terza.
COr Ha chiesto, inoltre che a fosse inibito il regresso e/o la surroga nelle ragioni del creditore verso la debitrice.
La misura attiene al rapporto garante/creditore – debitrice.
AMG nel ricorso ha così motivato la richiesta sub III “al fine di mantenere cristallizzata la situazione
e addivenire ad un accordo con gli Istituti di credito, richiede che venga inibito a
[...]
, la facoltà di escutere la garanzia rilasciata in COroparte_6
COr suo favore da per quanto riguarda il mutuo ipotecario di originari Euro 800.000 della durata
COr di 12 anni concesso in data 11 novembre 2020, nonché corrispondentemente inibito a di fare valere le pretese tanto di regresso, quanto di surroga nelle ragioni del creditore soddisfatto, allorché,
15 COr per qualsiasi ragione, fosse stato escusso o lo fosse in futuro anche per l'eventuale mancato accoglimento della domanda di inibitoria della sua escussione”.
Trattandosi di istanza cautelare il ricorrente è tenuto a dare evidenza – in primo luogo a livello
COr assertivo – del periculum in mora precisando perché l'escussione della garanzia rispetto a un credito ipotecario di cui è prevista nel piano l'integrale soddisfazione possa pregiudicare le trattative tanto da rendere “necessaria” ex art. 19 CCI la misura per condurre a termine le trattative. COro L'espressione utilizzata da per sostenere la richiesta “ …al fine di mantenere cristallizzata la situazione e addivenire a un accordo con gli Istituti di credito…” è un'espressione di stile priva di COr specifici contenuti perché non precisa quale impatto negativo avrebbe l'intervento di sulle trattative (profilo del periculum) e nella prospettiva del piano di risanamento (profilo di strumentalità).
Anche per le misure richieste sub IV, nel ricorso non vi è alcuna spiegazione che involga la situazione COro delle società debitrici e le conseguenze dell'escussione delle garanzie fideiussorie rilasciate da COro da parte degli Istituti di credito, considerato che beneficia delle misure protettive tipiche e, quindi, del divieto di azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori sul patrimonio e sui beni e diritti con i quali viene esercitata dalla società l'attività d'impresa.
Alcuna specifica allegazione vi è neppure per le misure richieste sub V (inibitoria a AN PA di escutere la fidejussione rilasciata da e in relazione al CP_4 COroparte_5
COro finanziamento chirografario a favore di e corrispondente inibitoria ai predetti di far valere
COro pretese di regresso – surroga nei confronti di .
Non si comprende quale concreto vulnus alle trattative possa portare l'escussione della garanzia in questione dal momento che nel piano non è previsto il sostegno finanziario da parte dei soci né quale COro pregiudizio potrebbe subire dalla circostanza che in caso di escussione della garanzia al creditore chirografario AN si sostituiscano in via di regresso – surroga i soci e CP_4 CP_5
Nella prospettiva del necessario bilanciamento tra il diritto dei creditori di far valere le garanzie - comprensivo dell'aspettativa a non subire lo svuotamento del patrimonio del garante - e l'interesse del debitore alla stabilità del quadro negoziale, manca, infine, qualsiasi deduzione sulla salute finanziaria dei garanti.
La capienza del patrimonio di quest'ultimi e l'assenza del periculum di riduzione della garanzia sono requisiti necessari per la concessione della misura inibitoria.
Nel caso di specie è emerso, poi, che la garanzia è già stata escussa (p. 126 relazione Ausiliario) e che AN si è estromessa dalle trattative.
L'Esperto aveva, infine, evidenziato che le misure richieste al punto V del ricorso sono sostanzialmente ininfluenti al buon esito delle trattative.
16 In conclusione, in assenza di specifiche e puntuali allegazioni circa i requisiti del periculum e della strumentalità le misure cautelari richieste non possono essere concesse.
Vi sono giusti motivi per la compensazione delle spese tra tutte le parti tenuto conto della conferma delle misure protettive e del rigetto di quelle cautelari.
QM conferma le misure protettive richieste da (paragrafo I del petitum del ricorso) e stabilisce CP_1
il termine di durata in 120 giorni.
Rigetta il ricorso (paragrafi III, IV e V del petitum) per la concessione delle misure cautelari.
Spese compensate.
Si comunichi a cura della Cancellaria al Registro delle Imprese.
Treviso, 10 marzo 2025
Il Giudice designato
Bruno Casciarri
17