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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 23/12/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ZA
Prima Sezione Civile
N.R.G. 3647/2024 in persona del Giudice EX LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado pendente tra:
p.iva ), con l'avv. D'AURIA MATTEO Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE APPELLANTE
(p.iva , con gli avv.ti MARTINO CARLO MARIA, Controparte_1 P.IVA_2
MARTUCCELLI SILVIO, PROTO MASSIMO
COMUNE (p.iva , contumace CP_2 P.IVA_3
PARTI CONVENUTE APPELLATE
Oggetto: appello contro la sentenza n. n. 45/2024 del Giudice di Pace di Brunico, occupazione spazio pubblico
Conclusioni per parte appellante: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 45/2024 del 28.05.2024 del Giudice di Pace di Brunico – dott. Giatti – in via principale, accertare e dichiarare sotto ogni profilo la fondatezza e legittimità dell'avviso di accertamento n. 2 del 12.07.2023 emesso da a carico di Parte_1 [...]
e da quest'ultima impugnato nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, CP_1 riformare la prefata sentenza per i motivi tutti di cui in parte narrativa con ogni conseguenziale statuizione di legge.
In ogni caso con vittoria nelle spese e competenze in entrambi i gradi di giudizio.
pagina 1 di 9 per parte appellata “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e CP_1 respinta ogni contraria istanza, deduzione, allegazione e conclusione, e previe le opportune declaratorie, rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza n. 45/2024 emessa il 28 maggio 2024 dal Giudice di Pace di
Brunico. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese forfettario (ex art. 2, secondo comma, D.M. 10 marzo 2014, n. 55) nella misura del 15% e accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. L'appellante risulta essere concessionaria della riscossione delle entrate per conto del e ha notificato, in tale qualità, alla l'avviso di Controparte_3 Controparte_1
accertamento n. 2 del 12/07/2023 (cfr. doc. 1 fasc. I grado) per il pagamento della Pt_1 complessiva somma di euro 1.412,72 a titolo di Canone Unico Patrimoniale (per €
830,40), oltre interessi, oneri di riscossione e sanzione per omesso versamento
(quest'ultima per l'importo di € 500,00), per le occupazioni di suolo pubblico.
1.2.Tale avviso è stato opposto, con ricorso in opposizione dalla dinanzi al CP_1
Giudice di Pace di Brunico, con richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento.
1.3. nel proprio ricorso, in linea preliminare, ha eccepito la nullità CP_1
dell'avviso di accertamento impugnato per indeterminatezza, siccome – in violazione di quanto prescritto dall'art. 7, L. 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente) e dall'art. 1, comma 162, L. 296/2006 – privo dell'indicazione circa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa avanzata dal Comune.
Nel merito, in linea principale, per l'ipotesi in cui l'atto impugnato avesse riguardo al canone unico patrimoniale dovuto nei casi di occupazione permanente di suolo pubblico mediante cavi e condutture (art. 1, comma 831, L. 160/2019), la ricorrente ha dedotto l'assenza dei presupposti di legge per l'applicazione di tale canone, in quanto l'avviso di accertamento impugnato sarebbe stato irrogato nonostante nel Comune, non CP_1
occupi suolo pubblico né direttamente (con installazione di cavi e condutture nel suolo comunale) né in via mediata (quindi, con “utilizzo materiale” di cavi e condutture degli pagina 2 di 9 'operatori wholesale' cioè proprietari della infrastruttura di rete fissa nel territorio italiano che, come FiberCop e Open Fiber, in determinate aree geografiche vendono i propri servizi di trasporto dati agli operatori che siano privi di infrastruttura proprietaria).
1.4. Si costituiva ritualmente contestando gli assunti della ricorrente, anche Parte_1 in ordine all'asserita indeterminatezza dell'avviso di accertamento oggetto dell'opposizione.
1.6. Con sentenza n. 45/2024 il Giudice di Pace di Brunico accoglieva la domanda di
, annullando l'avviso di accertamento impugnato, argomentando come CP_1 segue: “Dall'analisi della documentazione dimessa da parte ricorrente è emersa la carenza dei presupposti applicativi del CUP Cavi e Condutture, in quanto nel
[...]
adopera la tecnologia WLR e non VULA, NGA e SLU. Come si legge Parte_2 nella stessa offerta di TIM, il servizio WLR “è disponibile su tutto il territorio nazionale in tutti (e soli) i casi in cui per gli Operatori non sia tecnicamente disponibile il servizio di accesso disaggregato alle reti e sottoreti metalliche di TIM (ULL). Questo consente agli Operatori di poter accedere, in tali casi, ad un servizio di rete alternativo che, seppure in modo virtuale, realizza l'acquisizione e la gestione completa del cliente” permettendo così “agli Operatori di virtualizzare il collegamento del cliente alla propria rete” e venendo attivato “mediante uno scambio di dati tra i sistemi informatici dell'Operatore e quelli di TIM”.
Risulta quindi pacifico che la tecnologia cui fa ricorso nel Comune di CP_1 CP_2 non prevede alcuna installazione di cavi o condutture da parte di il servizio CP_1
telefonico è materialmente erogato da TIM tramite le proprie infrastrutture agli utenti di residenti nel predetto Comune. CP_1
Nel Comune di si limita ad una attività di “mera gestione del traffico” CP_2 CP_1
e non eroga alcun tipo di servizio che implichi l'occupazione materiale del suolo pubblico anche in via mediata (quindi l'utilizzo di cavi e/o infrastrutture di TIM) per effetto del quale il CUP è dovuto. La predetta linea interpretativa è stata infatti confermata dallo schema di decreto legislativo per la modifica del Codice delle
pagina 3 di 9 telecomunicazioni elettroniche (d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259) trasmesso dal Governo il
22 dicembre 2023, che introduce, all'art. 54, la disposizione secondo cui “Ai fini dell'applicazione del canone [unico patrimoniale] la mera gestione del traffico non costituisce accesso fisico alla rete”. Alle stesse conclusioni sono pervenute le decisioni del Giudice di Pace di Teramo del 22 gennaio 2024 e del Giudice di Pace di Ascoli
Piceno del 4 marzo 2024. Un tanto detto il ricorso viene accolto e il provvedimento opposto annullato.”
1.7. Tale sentenza è oggetto del presente giudizio di appello, introdotto con atto di citazione, ritualmente notificato alle controparti, con il quale l'appellante fa Parte_1
valere due motivi di appello, così rubricati:
1. asserita violazione dell'art. 1 commi 162 e
179 della L. 296/2006 circa l'indeterminatezza dell'avviso di accertamento impugnato.
2. normativa di riferimento comma 848 della Legge 178/2021 - soggettività passiva in via mediata.
1.8. Si è costituita l'appellata opponendosi all'accoglimento dell'appello, CP_1
argomentando per l'inammissibilità ovvero infondatezza dei motivi di appello rassegnati, chiedendo la conferma della sentenza appellata.
2. In diritto.
2.1. Il primo motivo di appello non costituisce vero e proprio motivo di appello, non attaccando la ratio decidendi della sentenza impugnata, riproponendo semplicemente le difese della parte odierna appellante in ordine alla— in primo grado da parte ricorrente— lamentata indeterminatezza dell'avviso di accertamento oggetto di causa, questione comunque riproposta ex art. 346 c.p.c. dalla appellata costituita, per cui la relativa trattazione non può che essere logicamente successiva all'esame del secondo motivo di appello.
2.2. In ordine al secondo motivo di appello deve preliminarmente prendersi atto del contrasto—ad oggi non ancora risolto dall'intervento della Suprema Corte— nella giurisprudenza di merito, sull'interpretazione dell'art. 1, comma 831 legge n. 160/2019, come sostituito dall'art. 1, comma 848, della Legge n. 178/2020), il quale prevede quanto pagina 4 di 9 segue: “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di con-cessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupa-no il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria … In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun en-te non può essere inferiore a euro 800…”, norma peraltro interpretata in modo autentico dall' art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021, inserito dalla Legge di conversione n. 215/2021: “Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita…”.
Infatti, una parte della giurisprudenza ritiene che il riferimento della norma di interpretazione autentica alle ipotesi di separazione tra titolarità dell'infrastruttura e del contratto di vendita consentirebbe di attrarre alla fattispecie considerata anche ciò che si verifica nella fornitura di servizi di telecomunicazione, per cui, chi non è il concessionario dell'infrastruttura non è legittimato passivo del canone oggetto di causa.
Ad avviso di questo Tribunale, però, tale indirizzo, seguito in sostanza dalla decisione qui appellata, non risulta meritevole di condivisione, in quanto, nel settore delle telecomunicazioni, il legislatore non appare aver imposto alcuna separazione, ma anzi, in pagina 5 di 9 attuazione delle direttive europee settoriali, ha incentivato la condivisione delle reti (cfr. nella giurisprudenza di questo Tribunale di Bolzano le sentenze nn. 431 e 649/2024).
È, infatti, la natura stessa dell'infrastruttura ad esigere una compresenza di più operatori, che agiscono sulla stessa rete del concessionario, il quale, a sua volta, utilizza l'infrastruttura assieme ai propri competitor.
Quindi, per la particolarità della fattispecie, il concetto della “separazione” deve ritenersi applicabile a casistiche differenti rispetto a quella di cui è causa, come i settori del gas e dell'energia elettrica.
In tali settori, infatti, la normativa di riferimento (v. l'art. 21 d.lgs 23.05.2000, n. 164 concernente le disposizioni di attuazione della direttiva n. 98/30/CE inerente la distribuzione del gas naturale, oltre che l'art. 1 d.lgs. 18.06.2007 n. 73, convertito in legge n. 125, 03.08.2007) impone una netta separazione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita, al fine di liberalizzare il mercato ed evitare la formazione di monopoli.
Tale separazione si concreta nel fatto che il gas o l'energia elettrica vengono distribuiti in rete da una determinata società ed una volta che i beni sono “transitati” nell'infrastruttura concessionata, di proprietà esclusiva di un unico soggetto, vengono commercializzate da altre società, per poi raggiungere l'utente finale.
In ipotesi del genere appare chiara la ratio di escludere nei relativi settori la possibilità di considerare il titolare del contratto di vendita quale soggetto obbligato al pagamento del
CUP per occupazione del suolo pubblico.
Quest'ultimo, infatti, in tali casi, non occupa, neanche in via mediata, e nemmeno utilizza materialmente il suolo pubblico, dato che le società titolari dei contratti di vendita si limitano a commercializzare il prodotto nei confronti dell'utente finale, a causa della rigorosa divisione delle attività imposta.
La giurisprudenza citata dalla appellata non appare, pertanto, condivisibile, dal momento che si fonda su un'errata premessa, ossia quella della sussistenza di una “separazione” idonea ad escludere che vi sia un'occupazione in via mediata ed un utilizzo materiale pagina 6 di 9 dell'infrastruttura da parte delle società che pur ne usufruiscono in virtù di contratti privati con il titolare della concessione.
Merita, pertanto, ad avviso di questo giudicante, adesione quella (diversa) giurisprudenza di merito che, partendo dalla pacifica presa d'atto della condivisione delle reti infrastrutturali in seguito alla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, individua come “soggetti passivi tutti gli utilizzatori anche in via mediata (ossia mediante collegamenti VULA, NGA e SLU) la rete dell'ex monopolista delle infrastrutture Telecom s.p.a., sulla base del numero delle utenze che di fatto utilizzano in virtù di accordi privati con il concessionario” (cfr. sentenze del Giudice di Pace Treviso
n. 1414/2023 e n. 168/2024; in modo analogo, oltre a questo Tribunale di Bolzano, hanno deciso altri Tribunali: cfr. sentenze n. 1381/2024 del Tribunale di Padova, n. 240/2025 del Tribunale di Treviso e n. 1509/2025 del Tribunale di Monza).
Inconferente risulta, poi, quella giurisprudenza secondo la quale “in tema di Tosap, la legittimazione passiva del rapporto tributario spetta esclusivamente al soggetto titolare di concessione o di autorizzazione” (cfr. Cass. civ, Sez. un., 07.05.2020, n. 8628).
Tale ultima sentenza, nello specifico, si è occupata, infatti, di un caso a cui, ratione temporis, si applicava l'art. 39, d.lgs. n. 507/1993, secondo cui la TOSAP era dovuta, in primo luogo, dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione e solo – come la norma sanciva espressamente – “in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.”
Quest'ultimo arresto delle Sezioni Unite si riferisce pertanto ad un contesto normativo diverso da quello attualmente vigente.
Oggi, infatti, non è prevista più alcuna graduazione nell'obbligazione tra i soggetti passivi.
Proprio tale mutato quadro legislativo permette ora di aderire a quel filone giurisprudenziale che già sotto la vigenza della precedente normativa aveva ritenuto sussistente l'occupazione in via mediata da parte di quel soggetto che mediante l'utilizzo dell'area nel proprio esclusivo interesse economico, persegue un fine lucrativo, così
pagina 7 di 9 sottraendola all'uso pubblico (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 08.09.2017, n.
21018).
Alla luce del mutato quadro normativo non può quindi condividersi la tesi fatta propria dalla sentenza qui appellata, dovendosi accogliere il secondo motivo di appello.
2.3. Nemmeno può ritenersi fondato il rilievo riproposto in questa sede dalla CP_1
secondo il quale l'avviso di accertamento opposto, pur indicando la normativa
[...] istitutiva del canone unico patrimoniale, non chiarirebbe a quale delle diverse ipotesi di canone previste dalla legge esso sia riferibile, e per cui sarebbe nullo.
Infatti, l'avviso di accertamento oggetto di causa, riporta, sia pur sinteticamente e con richiamo ad una tabella, il titolo del credito fatto valere dal Comune attraverso il concessionario della riscossione.
Sarà pur vero che, come ribadito dalla parte appellata anche in questa sede, che il CUP si fonda su presupposti applicativi diversi fra di loro e che il richiamo alla normativa contenuta nell'avviso di accertamento potrebbe risultare fuorviante, ma deve ritenersi dirimente che nella tabella allegata all'avviso viene indicato espressamente che il canone richiesto si riferisce a “INFRASTRUTTURE - SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ” presenti sul territorio comunale con indicazione del “tipo G” (quindi: Occupazioni permanenti con manufatti di aziende di erogazione pubblici servizi”) e lo stesso avviso fa riferimento al regolamento comunale, depositato dalla stessa parte appellata al proprio doc. 4 in primo grado, che prevede al suo art. 22 che “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata…”.
Ne consegue che l'avviso appare sufficientemente motivato, anche per relationem, come comprovato dal fatto che la ricorrente ed appellata è stata in grado di opporsi all'accertamento spiegando un'ampia difesa nel merito, circostanza valorizzata pagina 8 di 9 condivisibilmente dalla giurisprudenza di merito (cfr. sentenza n. 1381/2024 del
Tribunale di Padova), quale indice della piena comprensione del contenuto dell'atto e dunque dell'adeguatezza della sua motivazione.
Deve ritenersi quindi infondato anche il relativo motivo di opposizione.
2.4. Consegue a tutto quanto precede, l'accoglimento dell'appello e il rigetto dell'opposizione di primo grado.
3. Spese di lite
3.1. A causa della novità della questione e della giurisprudenza di merito contrastante in materia, sussistono sufficienti ragioni ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 45/2024 del 28.05.2024 del Giudice di Pace di
Brunico,
1. in accoglimento dell'appello, rigetta l'opposizione di con conferma CP_1
dell'avviso di accertamento opposto n. 2 del 12.07.2023, emesso da quale Parte_1
concessionario del Controparte_3
3. dichiara compensate integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
23/12/2025
Il Giudice
EX LL
(firma digitale)
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ZA
Prima Sezione Civile
N.R.G. 3647/2024 in persona del Giudice EX LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado pendente tra:
p.iva ), con l'avv. D'AURIA MATTEO Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE APPELLANTE
(p.iva , con gli avv.ti MARTINO CARLO MARIA, Controparte_1 P.IVA_2
MARTUCCELLI SILVIO, PROTO MASSIMO
COMUNE (p.iva , contumace CP_2 P.IVA_3
PARTI CONVENUTE APPELLATE
Oggetto: appello contro la sentenza n. n. 45/2024 del Giudice di Pace di Brunico, occupazione spazio pubblico
Conclusioni per parte appellante: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 45/2024 del 28.05.2024 del Giudice di Pace di Brunico – dott. Giatti – in via principale, accertare e dichiarare sotto ogni profilo la fondatezza e legittimità dell'avviso di accertamento n. 2 del 12.07.2023 emesso da a carico di Parte_1 [...]
e da quest'ultima impugnato nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, CP_1 riformare la prefata sentenza per i motivi tutti di cui in parte narrativa con ogni conseguenziale statuizione di legge.
In ogni caso con vittoria nelle spese e competenze in entrambi i gradi di giudizio.
pagina 1 di 9 per parte appellata “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e CP_1 respinta ogni contraria istanza, deduzione, allegazione e conclusione, e previe le opportune declaratorie, rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza n. 45/2024 emessa il 28 maggio 2024 dal Giudice di Pace di
Brunico. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese forfettario (ex art. 2, secondo comma, D.M. 10 marzo 2014, n. 55) nella misura del 15% e accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. L'appellante risulta essere concessionaria della riscossione delle entrate per conto del e ha notificato, in tale qualità, alla l'avviso di Controparte_3 Controparte_1
accertamento n. 2 del 12/07/2023 (cfr. doc. 1 fasc. I grado) per il pagamento della Pt_1 complessiva somma di euro 1.412,72 a titolo di Canone Unico Patrimoniale (per €
830,40), oltre interessi, oneri di riscossione e sanzione per omesso versamento
(quest'ultima per l'importo di € 500,00), per le occupazioni di suolo pubblico.
1.2.Tale avviso è stato opposto, con ricorso in opposizione dalla dinanzi al CP_1
Giudice di Pace di Brunico, con richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento.
1.3. nel proprio ricorso, in linea preliminare, ha eccepito la nullità CP_1
dell'avviso di accertamento impugnato per indeterminatezza, siccome – in violazione di quanto prescritto dall'art. 7, L. 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente) e dall'art. 1, comma 162, L. 296/2006 – privo dell'indicazione circa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa avanzata dal Comune.
Nel merito, in linea principale, per l'ipotesi in cui l'atto impugnato avesse riguardo al canone unico patrimoniale dovuto nei casi di occupazione permanente di suolo pubblico mediante cavi e condutture (art. 1, comma 831, L. 160/2019), la ricorrente ha dedotto l'assenza dei presupposti di legge per l'applicazione di tale canone, in quanto l'avviso di accertamento impugnato sarebbe stato irrogato nonostante nel Comune, non CP_1
occupi suolo pubblico né direttamente (con installazione di cavi e condutture nel suolo comunale) né in via mediata (quindi, con “utilizzo materiale” di cavi e condutture degli pagina 2 di 9 'operatori wholesale' cioè proprietari della infrastruttura di rete fissa nel territorio italiano che, come FiberCop e Open Fiber, in determinate aree geografiche vendono i propri servizi di trasporto dati agli operatori che siano privi di infrastruttura proprietaria).
1.4. Si costituiva ritualmente contestando gli assunti della ricorrente, anche Parte_1 in ordine all'asserita indeterminatezza dell'avviso di accertamento oggetto dell'opposizione.
1.6. Con sentenza n. 45/2024 il Giudice di Pace di Brunico accoglieva la domanda di
, annullando l'avviso di accertamento impugnato, argomentando come CP_1 segue: “Dall'analisi della documentazione dimessa da parte ricorrente è emersa la carenza dei presupposti applicativi del CUP Cavi e Condutture, in quanto nel
[...]
adopera la tecnologia WLR e non VULA, NGA e SLU. Come si legge Parte_2 nella stessa offerta di TIM, il servizio WLR “è disponibile su tutto il territorio nazionale in tutti (e soli) i casi in cui per gli Operatori non sia tecnicamente disponibile il servizio di accesso disaggregato alle reti e sottoreti metalliche di TIM (ULL). Questo consente agli Operatori di poter accedere, in tali casi, ad un servizio di rete alternativo che, seppure in modo virtuale, realizza l'acquisizione e la gestione completa del cliente” permettendo così “agli Operatori di virtualizzare il collegamento del cliente alla propria rete” e venendo attivato “mediante uno scambio di dati tra i sistemi informatici dell'Operatore e quelli di TIM”.
Risulta quindi pacifico che la tecnologia cui fa ricorso nel Comune di CP_1 CP_2 non prevede alcuna installazione di cavi o condutture da parte di il servizio CP_1
telefonico è materialmente erogato da TIM tramite le proprie infrastrutture agli utenti di residenti nel predetto Comune. CP_1
Nel Comune di si limita ad una attività di “mera gestione del traffico” CP_2 CP_1
e non eroga alcun tipo di servizio che implichi l'occupazione materiale del suolo pubblico anche in via mediata (quindi l'utilizzo di cavi e/o infrastrutture di TIM) per effetto del quale il CUP è dovuto. La predetta linea interpretativa è stata infatti confermata dallo schema di decreto legislativo per la modifica del Codice delle
pagina 3 di 9 telecomunicazioni elettroniche (d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259) trasmesso dal Governo il
22 dicembre 2023, che introduce, all'art. 54, la disposizione secondo cui “Ai fini dell'applicazione del canone [unico patrimoniale] la mera gestione del traffico non costituisce accesso fisico alla rete”. Alle stesse conclusioni sono pervenute le decisioni del Giudice di Pace di Teramo del 22 gennaio 2024 e del Giudice di Pace di Ascoli
Piceno del 4 marzo 2024. Un tanto detto il ricorso viene accolto e il provvedimento opposto annullato.”
1.7. Tale sentenza è oggetto del presente giudizio di appello, introdotto con atto di citazione, ritualmente notificato alle controparti, con il quale l'appellante fa Parte_1
valere due motivi di appello, così rubricati:
1. asserita violazione dell'art. 1 commi 162 e
179 della L. 296/2006 circa l'indeterminatezza dell'avviso di accertamento impugnato.
2. normativa di riferimento comma 848 della Legge 178/2021 - soggettività passiva in via mediata.
1.8. Si è costituita l'appellata opponendosi all'accoglimento dell'appello, CP_1
argomentando per l'inammissibilità ovvero infondatezza dei motivi di appello rassegnati, chiedendo la conferma della sentenza appellata.
2. In diritto.
2.1. Il primo motivo di appello non costituisce vero e proprio motivo di appello, non attaccando la ratio decidendi della sentenza impugnata, riproponendo semplicemente le difese della parte odierna appellante in ordine alla— in primo grado da parte ricorrente— lamentata indeterminatezza dell'avviso di accertamento oggetto di causa, questione comunque riproposta ex art. 346 c.p.c. dalla appellata costituita, per cui la relativa trattazione non può che essere logicamente successiva all'esame del secondo motivo di appello.
2.2. In ordine al secondo motivo di appello deve preliminarmente prendersi atto del contrasto—ad oggi non ancora risolto dall'intervento della Suprema Corte— nella giurisprudenza di merito, sull'interpretazione dell'art. 1, comma 831 legge n. 160/2019, come sostituito dall'art. 1, comma 848, della Legge n. 178/2020), il quale prevede quanto pagina 4 di 9 segue: “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di con-cessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupa-no il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria … In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun en-te non può essere inferiore a euro 800…”, norma peraltro interpretata in modo autentico dall' art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021, inserito dalla Legge di conversione n. 215/2021: “Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita…”.
Infatti, una parte della giurisprudenza ritiene che il riferimento della norma di interpretazione autentica alle ipotesi di separazione tra titolarità dell'infrastruttura e del contratto di vendita consentirebbe di attrarre alla fattispecie considerata anche ciò che si verifica nella fornitura di servizi di telecomunicazione, per cui, chi non è il concessionario dell'infrastruttura non è legittimato passivo del canone oggetto di causa.
Ad avviso di questo Tribunale, però, tale indirizzo, seguito in sostanza dalla decisione qui appellata, non risulta meritevole di condivisione, in quanto, nel settore delle telecomunicazioni, il legislatore non appare aver imposto alcuna separazione, ma anzi, in pagina 5 di 9 attuazione delle direttive europee settoriali, ha incentivato la condivisione delle reti (cfr. nella giurisprudenza di questo Tribunale di Bolzano le sentenze nn. 431 e 649/2024).
È, infatti, la natura stessa dell'infrastruttura ad esigere una compresenza di più operatori, che agiscono sulla stessa rete del concessionario, il quale, a sua volta, utilizza l'infrastruttura assieme ai propri competitor.
Quindi, per la particolarità della fattispecie, il concetto della “separazione” deve ritenersi applicabile a casistiche differenti rispetto a quella di cui è causa, come i settori del gas e dell'energia elettrica.
In tali settori, infatti, la normativa di riferimento (v. l'art. 21 d.lgs 23.05.2000, n. 164 concernente le disposizioni di attuazione della direttiva n. 98/30/CE inerente la distribuzione del gas naturale, oltre che l'art. 1 d.lgs. 18.06.2007 n. 73, convertito in legge n. 125, 03.08.2007) impone una netta separazione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita, al fine di liberalizzare il mercato ed evitare la formazione di monopoli.
Tale separazione si concreta nel fatto che il gas o l'energia elettrica vengono distribuiti in rete da una determinata società ed una volta che i beni sono “transitati” nell'infrastruttura concessionata, di proprietà esclusiva di un unico soggetto, vengono commercializzate da altre società, per poi raggiungere l'utente finale.
In ipotesi del genere appare chiara la ratio di escludere nei relativi settori la possibilità di considerare il titolare del contratto di vendita quale soggetto obbligato al pagamento del
CUP per occupazione del suolo pubblico.
Quest'ultimo, infatti, in tali casi, non occupa, neanche in via mediata, e nemmeno utilizza materialmente il suolo pubblico, dato che le società titolari dei contratti di vendita si limitano a commercializzare il prodotto nei confronti dell'utente finale, a causa della rigorosa divisione delle attività imposta.
La giurisprudenza citata dalla appellata non appare, pertanto, condivisibile, dal momento che si fonda su un'errata premessa, ossia quella della sussistenza di una “separazione” idonea ad escludere che vi sia un'occupazione in via mediata ed un utilizzo materiale pagina 6 di 9 dell'infrastruttura da parte delle società che pur ne usufruiscono in virtù di contratti privati con il titolare della concessione.
Merita, pertanto, ad avviso di questo giudicante, adesione quella (diversa) giurisprudenza di merito che, partendo dalla pacifica presa d'atto della condivisione delle reti infrastrutturali in seguito alla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, individua come “soggetti passivi tutti gli utilizzatori anche in via mediata (ossia mediante collegamenti VULA, NGA e SLU) la rete dell'ex monopolista delle infrastrutture Telecom s.p.a., sulla base del numero delle utenze che di fatto utilizzano in virtù di accordi privati con il concessionario” (cfr. sentenze del Giudice di Pace Treviso
n. 1414/2023 e n. 168/2024; in modo analogo, oltre a questo Tribunale di Bolzano, hanno deciso altri Tribunali: cfr. sentenze n. 1381/2024 del Tribunale di Padova, n. 240/2025 del Tribunale di Treviso e n. 1509/2025 del Tribunale di Monza).
Inconferente risulta, poi, quella giurisprudenza secondo la quale “in tema di Tosap, la legittimazione passiva del rapporto tributario spetta esclusivamente al soggetto titolare di concessione o di autorizzazione” (cfr. Cass. civ, Sez. un., 07.05.2020, n. 8628).
Tale ultima sentenza, nello specifico, si è occupata, infatti, di un caso a cui, ratione temporis, si applicava l'art. 39, d.lgs. n. 507/1993, secondo cui la TOSAP era dovuta, in primo luogo, dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione e solo – come la norma sanciva espressamente – “in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.”
Quest'ultimo arresto delle Sezioni Unite si riferisce pertanto ad un contesto normativo diverso da quello attualmente vigente.
Oggi, infatti, non è prevista più alcuna graduazione nell'obbligazione tra i soggetti passivi.
Proprio tale mutato quadro legislativo permette ora di aderire a quel filone giurisprudenziale che già sotto la vigenza della precedente normativa aveva ritenuto sussistente l'occupazione in via mediata da parte di quel soggetto che mediante l'utilizzo dell'area nel proprio esclusivo interesse economico, persegue un fine lucrativo, così
pagina 7 di 9 sottraendola all'uso pubblico (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 08.09.2017, n.
21018).
Alla luce del mutato quadro normativo non può quindi condividersi la tesi fatta propria dalla sentenza qui appellata, dovendosi accogliere il secondo motivo di appello.
2.3. Nemmeno può ritenersi fondato il rilievo riproposto in questa sede dalla CP_1
secondo il quale l'avviso di accertamento opposto, pur indicando la normativa
[...] istitutiva del canone unico patrimoniale, non chiarirebbe a quale delle diverse ipotesi di canone previste dalla legge esso sia riferibile, e per cui sarebbe nullo.
Infatti, l'avviso di accertamento oggetto di causa, riporta, sia pur sinteticamente e con richiamo ad una tabella, il titolo del credito fatto valere dal Comune attraverso il concessionario della riscossione.
Sarà pur vero che, come ribadito dalla parte appellata anche in questa sede, che il CUP si fonda su presupposti applicativi diversi fra di loro e che il richiamo alla normativa contenuta nell'avviso di accertamento potrebbe risultare fuorviante, ma deve ritenersi dirimente che nella tabella allegata all'avviso viene indicato espressamente che il canone richiesto si riferisce a “INFRASTRUTTURE - SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ” presenti sul territorio comunale con indicazione del “tipo G” (quindi: Occupazioni permanenti con manufatti di aziende di erogazione pubblici servizi”) e lo stesso avviso fa riferimento al regolamento comunale, depositato dalla stessa parte appellata al proprio doc. 4 in primo grado, che prevede al suo art. 22 che “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata…”.
Ne consegue che l'avviso appare sufficientemente motivato, anche per relationem, come comprovato dal fatto che la ricorrente ed appellata è stata in grado di opporsi all'accertamento spiegando un'ampia difesa nel merito, circostanza valorizzata pagina 8 di 9 condivisibilmente dalla giurisprudenza di merito (cfr. sentenza n. 1381/2024 del
Tribunale di Padova), quale indice della piena comprensione del contenuto dell'atto e dunque dell'adeguatezza della sua motivazione.
Deve ritenersi quindi infondato anche il relativo motivo di opposizione.
2.4. Consegue a tutto quanto precede, l'accoglimento dell'appello e il rigetto dell'opposizione di primo grado.
3. Spese di lite
3.1. A causa della novità della questione e della giurisprudenza di merito contrastante in materia, sussistono sufficienti ragioni ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 45/2024 del 28.05.2024 del Giudice di Pace di
Brunico,
1. in accoglimento dell'appello, rigetta l'opposizione di con conferma CP_1
dell'avviso di accertamento opposto n. 2 del 12.07.2023, emesso da quale Parte_1
concessionario del Controparte_3
3. dichiara compensate integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
23/12/2025
Il Giudice
EX LL
(firma digitale)
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