Articolo 1 della Legge 9 agosto 1986, n. 494
Articolo 2
Versione
20 agosto 1986
Art. 1. 1. Il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310 , concernente disposizioni urgenti per il personale del lotto, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, secondo periodo, le parole: "Tuttavia, l'immissione in servizio potra' essere disposta, tenuto conto delle esigenze di salvaguardia della funzionalita' del servizio," sono sostituite dalle seguenti: "Tuttavia sara' disposta l'immissione in servizio del personale attualmente addetto alle ricevitorie";
al comma 1, quarto periodo, le parole: "e di un piano di riparto dei posti per provincia" sono sostituite dalle seguenti: ", di un piano di riparto dei posti per provincia e delle esigenze di salvaguardia della funzionalita' del servizio".
All'articolo 3:
al comma 1, primo periodo, le parole: "e' fissato al novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "e' fissato al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di applicazione ed esecuzione previsto dall'articolo 13, primo comma, della medesima legge 2 agosto 1982, n.
528 ";
al comma 1, secondo periodo, le parole: "di idoneo locale" sono sostituite dalle seguenti: "di locali, arredi e attrezzature idonei";
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. L'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528 , e' sostituito dai seguenti: "E' consentita la presenza nel punto di raccolta del gioco di persone autorizzate a coadiuvare e sostituire il titolare nelle temporanee assenze o impedimenti, purche' in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , come modificato dall' articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 . In caso di vacanza del punto di raccolta, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, su richiesta puo' essere assegnato il punto di raccolta medesimo"".
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: "1 luglio 1986" sono sostituite dalle seguenti: "1 ottobre 1986"; le parole: "dell'articolo 12, quarto comma," sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 11 e 12"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "di intesa con le organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative".
AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 149 del 30 giugno 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 27 agosto 1986.
Entrata in vigore il 20 agosto 1986