Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 26/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00404/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01219/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2024, proposto da
RO UC, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di bonifica centro-sud Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Vergine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso il silenzio
serbato dal Consorzio, sull’istanza in data 9 agosto 2023, per la nomina della Commissione ex art. 21 d.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001, per la determinazione dell’indennità di esproprio del terreno sito in agro di Brindisi, in catasto al foglio n. 110, particelle 169, 170 e 270, nell’ambito della procedura per la realizzazione dell’“ Intervento per la mitigazione del rischio idraulico nei territori attraversati dal Canale Patri in agro di Brindisi – 1^ lotto ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Antonello Bruno, in sostituzione dell’avv. Francesca Vantaggiato, per la parte ricorrente, e l’avv. Luca Vergine, per il Consorzio resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato previsto come in rito, l’istante ha impugnato il silenzio serbato dall’ente espropriante, in ordine all’attivazione del procedimento di cui all’art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001.
In fatto, accedeva che, con nota prot. n. 8509 del 22 maggio 2023, il Consorzio comunicasse alla ricorrente l’indennità di esproprio, determinata nella misura complessiva di € 12.662,80, a fronte di una superficie oggetto di esproprio complessivamente pari a mq. 31.657. Tuttavia, con propria nota, la ricorrente dichiarava, ai sensi degli artt. 21 e 22 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, di non condividere la determinazione dell’indennità nella misura indicata e chiedeva l’avvio del procedimento, ex art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001, designando il tecnico di fiducia. Il Consorzio però non nominava il proprio tecnico e definiva la procedura di espropriazione.
In diritto, veniva censurata la violazione dell’art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001 e degli artt. 2 e 7 legge n. 241 del 1990.
2.- Si costituiva l’intimato Consorzio, il quale, nel contestare la ricostruzione in fatto, evidenziava che, con nota del 22 maggio 2023, era stata notificata l’offerta di indennità di esproprio; che veniva sì chiesto l’avvio del procedimento, ex art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001, per la quantificazione del valore del terreno, mediante un collegio di periti; ma la precitata richiesta, pervenuta al Consorzio, risultava incompleta; al fine di integrare l’atto incompleto, con nota dell’11 settembre 2023, parte resistente richiedeva la documentazione mancante, ma senza alcun riscontro; sicché, con successivo decreto del 27 settembre 2023 (pubblicato sul BURP del 5 ottobre 2023 n. 90), l’ente consortile aveva proceduto al deposito dell’indennità di esproprio non accettata; con decreto del 28 novembre 2023, ricevuto in data 24 giugno 2024, il Consorzio dichiarava definitivamente l’esproprio dei terreni della ricorrente, nonché l’avvenuto versamento dell’indennità presso la Ragioneria territoriale dello Stato; dal ché veniva eccepita l’inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.
3.- Alla fissata camera di consiglio, dopo breve discussione, il ricorso veniva introitato in decisione.
4.- Il ricorso è inammissibile.
La ricostruzione delle posizioni delle parti, rende palese l’inammissibilità del gravame.
Invero, con decreto del 28 novembre 2023 (notificato in data 24 giugno 2024), l’ente espropriante ha proceduto a definire l’espropriazione. La parte interessata non ha impugnato detto provvedimento nei termini, bensì ha proposto un’azione avverso un presunto silenzio endo-procedimentale , con ricorso notificato in data 2 ottobre 2024.
Orbene, intanto il contestato silenzio non sussiste, in quanto l’amministrazione ha replicato e richiesto una integrazione documentale; ma ancor più non può predicarsi in alcun silenzio-inadempimento, circa un atto (non adottato) del procedimento, che comunque sia stato definito con un provvedimento finale.
Ciò in quanto l’adozione di atti endo-procedimentali, ma anche l’omissione di atti di tal fatta, che si assumono essere in qualche modo illegittimi, possono semmai riverberare i pur lamentati profili di (presunta) illegittimità sul provvedimento conclusivo, ma giammai possono ex se essere ritenuti lesivi e dar luogo quindi a obblighi d’impugnazione.
Pertanto, il soggetto passivo ha l’obbligo di impugnare il provvedimento finale nei termini, facendo nell’occasione valere tutti i profili d’illegittimità emergenti dal provvedimento e/o dal procedimento che lo ha determinato.
Nel caso di specie, risulta che parte ricorrente ha prestato acquiescenza al provvedimento finale, non impugnandolo per vizi propri del provvedimento e/o del procedimento; per invero, pare lamentare in concreto la quantificazione dell’indennità, la qual cosa invero non costituisce materia sottoposta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
In ultima analisi, non consta alcun silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod proc. amm.
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso è inammissibile.
6.- Le spese del giudizio possono vieppiù essere compensate per la peculiarità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Ieva | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO