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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 16688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16688 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 75987 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, con domicilio eletto in Roma, alla Via Diego Angeli n. 95, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
NI UI, rappresentante e difensore per procura alle liti allegata all'atto di citazione notificato.
-opponente –
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti per procura allegata alla comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Caputi, in Roma, alla Via Po n. 12.
- opposta–
OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc).
Conclusioni come da verbale del 11/07/2025.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione deve essere respinta.
In via preliminare, in ordine all'eccezione di mancanza di titolarità attiva del credito in capo alla
[...]
, si rileva che parte opposta ha adeguatamente provato l'avvenuta cessione del credito in Controparte_2 oggetto e la relativa titolarità dello stesso allegando sia il contratto di cessione (doc. 4 del fascicolo monitorio), la lettera del cedente di comunicazione della avvenuta cessione (doc. 5 del fascicolo monitorio), ed inoltre l'elenco dei crediti ceduti (doc. 5) nel quale è dimostrata l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. In merito alla eccepita prescrizione del credito deve rilevarsene l'infondatezza.
Invero, il contratto di finanziamento sotteso al monitorio non ha affatto natura di contratto periodico, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire (e cioè la restituzione delle somme finanziate) è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo (cfr. Cass. Sent. n. 2086 del
30.1.08; sent. n. 17798 del 30.8.11).
Il contratto di finanziamento, pertanto, deve ritenersi fonte di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato, sicché la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma oggetto di finanziamento non può che iniziare a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (Cass. civ. n. 17798/2011;
Corte appello L'Aquila, sez. lav., 29/05/2014, n. 556) che nell'esame era fissata per il giorno 17.10.14.
Parte opposta, dunque, ha prodotto atto interruttivo della prescrizione che risulta ricevuto dal debitore il
7.01.2019 (doc. 6 fasc. monitorio)
Ne deriva, dunque, l'opposta con la produzione del contratto sottoscritto dalla opponente e la produzione dell'estratto conto di imputazione dei pagamenti eseguiti ha assolto il proprio onere probatorio ai sensi dell'art, 2697 c.c. potendo all'esito della detta produzione limitarsi ad allegare il mancato pagamento.
Era invece onere di parte opponente dimostrare di aver eseguito tutti pagamenti rispetto a quelli indicati da parte opposta (cfr. Cass., S.S.U.U., 30.10.2001 n. 13533; Cass., 11.04.2013, n. 8901; tra la giurisprudenza di merito, si veda anche Trib. Milano 20.01.2017, n. 739; Trib. Messina, 06.02.2014, n. 271; Trib. Agrigento,
23.02.2015, n. 352).
Senonché la prova sopra indicata non è stata affatto fornita da parte opponente.
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
1.- Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma l'opposto decreto;
2.- Respinge la domanda di parte opponente circa la cancellazione della dalla C.R.I.F.; Parte_1
3.- condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida nella somma di €. 1.620,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Roma il giorno 24/11/2025.
Il Giudice Onorario
Dott. Erminio Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 75987 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, con domicilio eletto in Roma, alla Via Diego Angeli n. 95, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
NI UI, rappresentante e difensore per procura alle liti allegata all'atto di citazione notificato.
-opponente –
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti per procura allegata alla comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Caputi, in Roma, alla Via Po n. 12.
- opposta–
OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc).
Conclusioni come da verbale del 11/07/2025.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione deve essere respinta.
In via preliminare, in ordine all'eccezione di mancanza di titolarità attiva del credito in capo alla
[...]
, si rileva che parte opposta ha adeguatamente provato l'avvenuta cessione del credito in Controparte_2 oggetto e la relativa titolarità dello stesso allegando sia il contratto di cessione (doc. 4 del fascicolo monitorio), la lettera del cedente di comunicazione della avvenuta cessione (doc. 5 del fascicolo monitorio), ed inoltre l'elenco dei crediti ceduti (doc. 5) nel quale è dimostrata l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. In merito alla eccepita prescrizione del credito deve rilevarsene l'infondatezza.
Invero, il contratto di finanziamento sotteso al monitorio non ha affatto natura di contratto periodico, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire (e cioè la restituzione delle somme finanziate) è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo (cfr. Cass. Sent. n. 2086 del
30.1.08; sent. n. 17798 del 30.8.11).
Il contratto di finanziamento, pertanto, deve ritenersi fonte di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato, sicché la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma oggetto di finanziamento non può che iniziare a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (Cass. civ. n. 17798/2011;
Corte appello L'Aquila, sez. lav., 29/05/2014, n. 556) che nell'esame era fissata per il giorno 17.10.14.
Parte opposta, dunque, ha prodotto atto interruttivo della prescrizione che risulta ricevuto dal debitore il
7.01.2019 (doc. 6 fasc. monitorio)
Ne deriva, dunque, l'opposta con la produzione del contratto sottoscritto dalla opponente e la produzione dell'estratto conto di imputazione dei pagamenti eseguiti ha assolto il proprio onere probatorio ai sensi dell'art, 2697 c.c. potendo all'esito della detta produzione limitarsi ad allegare il mancato pagamento.
Era invece onere di parte opponente dimostrare di aver eseguito tutti pagamenti rispetto a quelli indicati da parte opposta (cfr. Cass., S.S.U.U., 30.10.2001 n. 13533; Cass., 11.04.2013, n. 8901; tra la giurisprudenza di merito, si veda anche Trib. Milano 20.01.2017, n. 739; Trib. Messina, 06.02.2014, n. 271; Trib. Agrigento,
23.02.2015, n. 352).
Senonché la prova sopra indicata non è stata affatto fornita da parte opponente.
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
1.- Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma l'opposto decreto;
2.- Respinge la domanda di parte opponente circa la cancellazione della dalla C.R.I.F.; Parte_1
3.- condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida nella somma di €. 1.620,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Roma il giorno 24/11/2025.
Il Giudice Onorario
Dott. Erminio Colazingari