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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/11/2024, n. 2770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2770 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. ti Murianni e Pastore - Ricorrente- contro
, Controparte_1
rappr e dif dall'Avv. De Franco
INPS
Rappr e dif dall'Avv. Certomà
- Convenuti -
OGGETTO: “Differenze Retributive”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10.2.22 la ricorrente espose che ha lavorato come domestica liv BS dal 1.1.02 al 20.3.21 alle dipendenze di padre Persona_1
dell'odierno convenuto, prestando attività lavorativa per 4 ore giornaliere per tre giorni a settimana. Non ha percepito il TFR né le differenze retributive avendo ricevuto la insufficiente retribuzione di € 200,00 mensili. Rimaneva pertanto creditrice della somma di € 31092,03 a titolo di differenze retributive e € 6976,73 a titolo di TFR, che chiedeva all'odierno convenuto nella limitata misura del 50%, avendo già transatto la controversia con l'altro coerede, . Persona_2
Il convenuto si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e CP_1
chiedendone il rigetto. L'INPS eccepiva la prescrizione quinquennale. Escussi i testi addotti dalla ricorrente, all'odierna udienza la causa è stata, infine, discussa e quindi decisa come da infrascritto dispositivo.
*******************************
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto limitatamente a quanto di ragione.
In primo luogo infondata è sia l'eccezione di nullità del ricorso che di difetto di legittimazione passiva.
Il ricorso è sufficientemente chiaro e ha consentito al convenuto la piena difesa sicchè lo stesso non può ritenersi nullo.
Parimenti il convenuto è legittimato passivo non in quanto datore di lavoro della ricorrente (da cui l'irrilevanza dell'art.39 comma 8 ccnl lavoro domestico nella vicenda de quo) ma in quanto erede del defunto , datore di Persona_1
lavoro della ricorrente, seppure con beneficio di inventario ex art.484 cc , quindi con limitazione della responsabilità per i debiti del de cuius entro il valore dei beni a lui pervenuti.
Infine, non vi è litisconsorzio necessario con il coerede, sia Persona_2
in quanto lo stesso ha sottoscritto verbale di conciliazione in sede sindacale con la ricorrente per i medesimi crediti sia in quanto secondo il consolidato indirizzo della
Suprema Corte, in caso di successione “mortis causa” di più eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio si determina un frazionamento “pro quota” dell'originario debito del “de cuius” fra gli aventi causa, con la conseguenza che – al pari di quanto si verifica nelle obbligazioni solidali – il rapporto che ne deriva non è unico ed inscindibile e non si determina, nell'ipotesi di giudizio instaurato per il pagamento, litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto, né in primo grado, né nelle fasi di gravame, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause (Cass. 785/1998;
4199/2016; 184/2018).
Venendo al merito del giudizio va detto quanto segue.
Parte ricorrente ha provato a mezzo prova testimoniale di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze del de cuius. In particolare la teste ha Tes_1 chiarito che fu la stessa nel 2004 a mettere in contatto il con la ricorrente CP_1
in quanto gli occorreva una persona che si occupasse delle pulizie domestiche. La teste si è recata personalmente presso l'abitazione del de cuius nel corso degli anni ed ha avuto modo di vedere la ricorrente intenta a cucinare e a effettuare le pulizie. Ha anche confermato che la stessa lavorava per 3 giorni a settimana per 3/4 ore.
Dichiarazioni simili ha reso il teste amico del de cuius. Lo stesso ha Tes_2
personalmente visto la ricorrente intenta a lavorare, in particolare il le CP_1
chiedeva di preparare il caffè per gli ospiti. La vedeva anche intenta alla preparazione dei pasti e alla pulizia della casa. Anche la teste ha frequentato Tes_3
l'abitazione del de cuius e ha avuto modo di vedere la ricorrente intenta a lavorare ed ha visto il darle il denaro per la spesa e impartirle direttive. CP_1
Per contro dalla prova espletata è emerso chiaramente come il de cuius fosse perfettamente autosufficiente, atteso che lo stesso usciva da solo e con amici, andava al mare e a ballare, tanto fino al decesso, avvenuto a causa del Covid 19. Pertanto certamente la ricorrente non era tenuta alla cura di persona non autosufficiente sicchè non può essere inquadrata nel livello Bs, come da lei richiesto, ma più correttamente deve essere inquadrata nel liv A, ossia assistente familiare non addetto all'assistenza alla persona.
Alla luce delle suddette osservazioni si è provveduto a espletare ctu contabile nella persona della dott.ssa . La stessa ha elaborato i conteggi sulla scorta del livello Per_3
A, con orario di lavoro di 52 ore mensili, per il periodo dal 2004 al decesso del de cuius. Il ctu ha concluso nel senso che nulla spetti alla ricorrente a titolo di differenze retributive avendo anzi maturato un debito pari ad € 1527,48. Le spetta invece il TFR per € 5.279,04, da cui va detratta la somma percepita in più a titolo di retribuzioni.
Pertanto la ricorrente è ancora creditrice della somma di € 3.751,56. Essendo il convenuto coerede del de cuius, lo stesso è tenuto solo pro quota, ossia per il 50% della predetta somma, ossia € 1875,78, oltre accessori come per legge.
Sono dovuti anche i contributi previdenziali omessi nel limite prescrizionale. Le spese, ivi incluse quelle per la CTU, possono essere integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato della ricorrente alle dipendenze del defunto
, liv A ccnl lavoro domestico, dal 2004 al 20.3.21, Persona_1
condanna il convenuto per le causali di cui in Controparte_1
motivazione al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 1875,58, oltre accessori come per legge;
2. condanna altresì il convenuto a regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente mediante il versamento dei relativi contributi nel limite prescrizionale;
3. spese compensate.
Taranto, 25.11.24
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. ti Murianni e Pastore - Ricorrente- contro
, Controparte_1
rappr e dif dall'Avv. De Franco
INPS
Rappr e dif dall'Avv. Certomà
- Convenuti -
OGGETTO: “Differenze Retributive”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10.2.22 la ricorrente espose che ha lavorato come domestica liv BS dal 1.1.02 al 20.3.21 alle dipendenze di padre Persona_1
dell'odierno convenuto, prestando attività lavorativa per 4 ore giornaliere per tre giorni a settimana. Non ha percepito il TFR né le differenze retributive avendo ricevuto la insufficiente retribuzione di € 200,00 mensili. Rimaneva pertanto creditrice della somma di € 31092,03 a titolo di differenze retributive e € 6976,73 a titolo di TFR, che chiedeva all'odierno convenuto nella limitata misura del 50%, avendo già transatto la controversia con l'altro coerede, . Persona_2
Il convenuto si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e CP_1
chiedendone il rigetto. L'INPS eccepiva la prescrizione quinquennale. Escussi i testi addotti dalla ricorrente, all'odierna udienza la causa è stata, infine, discussa e quindi decisa come da infrascritto dispositivo.
*******************************
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto limitatamente a quanto di ragione.
In primo luogo infondata è sia l'eccezione di nullità del ricorso che di difetto di legittimazione passiva.
Il ricorso è sufficientemente chiaro e ha consentito al convenuto la piena difesa sicchè lo stesso non può ritenersi nullo.
Parimenti il convenuto è legittimato passivo non in quanto datore di lavoro della ricorrente (da cui l'irrilevanza dell'art.39 comma 8 ccnl lavoro domestico nella vicenda de quo) ma in quanto erede del defunto , datore di Persona_1
lavoro della ricorrente, seppure con beneficio di inventario ex art.484 cc , quindi con limitazione della responsabilità per i debiti del de cuius entro il valore dei beni a lui pervenuti.
Infine, non vi è litisconsorzio necessario con il coerede, sia Persona_2
in quanto lo stesso ha sottoscritto verbale di conciliazione in sede sindacale con la ricorrente per i medesimi crediti sia in quanto secondo il consolidato indirizzo della
Suprema Corte, in caso di successione “mortis causa” di più eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio si determina un frazionamento “pro quota” dell'originario debito del “de cuius” fra gli aventi causa, con la conseguenza che – al pari di quanto si verifica nelle obbligazioni solidali – il rapporto che ne deriva non è unico ed inscindibile e non si determina, nell'ipotesi di giudizio instaurato per il pagamento, litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto, né in primo grado, né nelle fasi di gravame, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause (Cass. 785/1998;
4199/2016; 184/2018).
Venendo al merito del giudizio va detto quanto segue.
Parte ricorrente ha provato a mezzo prova testimoniale di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze del de cuius. In particolare la teste ha Tes_1 chiarito che fu la stessa nel 2004 a mettere in contatto il con la ricorrente CP_1
in quanto gli occorreva una persona che si occupasse delle pulizie domestiche. La teste si è recata personalmente presso l'abitazione del de cuius nel corso degli anni ed ha avuto modo di vedere la ricorrente intenta a cucinare e a effettuare le pulizie. Ha anche confermato che la stessa lavorava per 3 giorni a settimana per 3/4 ore.
Dichiarazioni simili ha reso il teste amico del de cuius. Lo stesso ha Tes_2
personalmente visto la ricorrente intenta a lavorare, in particolare il le CP_1
chiedeva di preparare il caffè per gli ospiti. La vedeva anche intenta alla preparazione dei pasti e alla pulizia della casa. Anche la teste ha frequentato Tes_3
l'abitazione del de cuius e ha avuto modo di vedere la ricorrente intenta a lavorare ed ha visto il darle il denaro per la spesa e impartirle direttive. CP_1
Per contro dalla prova espletata è emerso chiaramente come il de cuius fosse perfettamente autosufficiente, atteso che lo stesso usciva da solo e con amici, andava al mare e a ballare, tanto fino al decesso, avvenuto a causa del Covid 19. Pertanto certamente la ricorrente non era tenuta alla cura di persona non autosufficiente sicchè non può essere inquadrata nel livello Bs, come da lei richiesto, ma più correttamente deve essere inquadrata nel liv A, ossia assistente familiare non addetto all'assistenza alla persona.
Alla luce delle suddette osservazioni si è provveduto a espletare ctu contabile nella persona della dott.ssa . La stessa ha elaborato i conteggi sulla scorta del livello Per_3
A, con orario di lavoro di 52 ore mensili, per il periodo dal 2004 al decesso del de cuius. Il ctu ha concluso nel senso che nulla spetti alla ricorrente a titolo di differenze retributive avendo anzi maturato un debito pari ad € 1527,48. Le spetta invece il TFR per € 5.279,04, da cui va detratta la somma percepita in più a titolo di retribuzioni.
Pertanto la ricorrente è ancora creditrice della somma di € 3.751,56. Essendo il convenuto coerede del de cuius, lo stesso è tenuto solo pro quota, ossia per il 50% della predetta somma, ossia € 1875,78, oltre accessori come per legge.
Sono dovuti anche i contributi previdenziali omessi nel limite prescrizionale. Le spese, ivi incluse quelle per la CTU, possono essere integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato della ricorrente alle dipendenze del defunto
, liv A ccnl lavoro domestico, dal 2004 al 20.3.21, Persona_1
condanna il convenuto per le causali di cui in Controparte_1
motivazione al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 1875,58, oltre accessori come per legge;
2. condanna altresì il convenuto a regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente mediante il versamento dei relativi contributi nel limite prescrizionale;
3. spese compensate.
Taranto, 25.11.24
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE