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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/03/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5299/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to SANZOGNI SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to SANZOGNI SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
divorziati con sentenza n. 178/2013 pubblicata il 06/03/2013 – R.G. 3755/2012 –
Tribunale Ordinario di Pordenone;
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] Persona_1
e nato a [...] il [...], entrambi Parte_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 21/02/2025 e cioè “
1. Disporsi la revoca dell'assegno divorzile di euro 300,00 posto a carico di in favore della ex coniuge a far data dalla Controparte_1 Parte_1
sottoscrizione del presente accordo.
2. Darsi atto che riconosce di avere nei confronti di Controparte_1
il debito di € 15.000 e che si impegna a restituire detta Parte_1
somma mediante versamenti di euro 100,00 mensili a far data da Aprile 2025.
3. Disporsi che le spese di giudizio siano a carico di ”. Controparte_1
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51, ultimo comma, c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 25/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, nonché le circostanze sopravvenute che giustificano una modifica delle statuizioni divorzili, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio secondo le conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 04/12/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
Con ordinanza del 31/01/2025, il Giudice relatore ha chiesto chiarimenti e,
all'esito del deposito di ulteriori note, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2 DIRITTO
Sussistono giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici, considerato che le parti hanno dichiarato, quali circostanze sopravvenute, da un lato, il miglioramento delle condizioni economiche della in quanto le parti hanno concordato che la stessa Parte_3
continui a vivere nella casa familiare, senza che l'immobile sia posto in vendita (come concordato in precedenza) e in quanto la stessa gode di maggiore patrimonialità, a seguito di vendita di altro immobile di cui era proprietaria;
dall'altro lato, il peggioramento delle condizioni economiche dell' , a causa di debiti contratti nell'esercizio dell'attività Parte_4
commerciale di cui era titolare;
lo stesso si è, nel frattempo, trasferito in
Germania, dove lavora in una gelateria nel solo periodo di tempo compreso tra marzo e settembre, dovendo sostenere, inoltre, un canone di locazione per euro 600,00 mensili, come documentato in atti.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
in modifica della sentenza n. 178/2013 pubblicata il 06/03/2013 – R.G.
3755/2012 – Tribunale Ordinario di Pordenone,
dispone la revoca dell'assegno divorzile pari ad euro 300,00, posto a carico di in favore dell'ex coniuge , a far data dalla Controparte_1 Parte_1
sottoscrizione del loro accordo;
dà atto che riconosce di avere nei confronti di Controparte_1 Pt_1
il debito di euro 15.000,00 e che lo stesso si impegna a restituire detta
[...]
somma mediante versamenti di euro 100,00 mensili, a far data dal mese di aprile 2025;
dà atto che le spese del procedimento saranno a carico di , Controparte_1
3 come da accordo tra le parti
Così deciso in Pordenone, in data 25/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5299/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to SANZOGNI SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to SANZOGNI SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
divorziati con sentenza n. 178/2013 pubblicata il 06/03/2013 – R.G. 3755/2012 –
Tribunale Ordinario di Pordenone;
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] Persona_1
e nato a [...] il [...], entrambi Parte_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 21/02/2025 e cioè “
1. Disporsi la revoca dell'assegno divorzile di euro 300,00 posto a carico di in favore della ex coniuge a far data dalla Controparte_1 Parte_1
sottoscrizione del presente accordo.
2. Darsi atto che riconosce di avere nei confronti di Controparte_1
il debito di € 15.000 e che si impegna a restituire detta Parte_1
somma mediante versamenti di euro 100,00 mensili a far data da Aprile 2025.
3. Disporsi che le spese di giudizio siano a carico di ”. Controparte_1
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51, ultimo comma, c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 25/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, nonché le circostanze sopravvenute che giustificano una modifica delle statuizioni divorzili, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio secondo le conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 04/12/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
Con ordinanza del 31/01/2025, il Giudice relatore ha chiesto chiarimenti e,
all'esito del deposito di ulteriori note, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2 DIRITTO
Sussistono giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici, considerato che le parti hanno dichiarato, quali circostanze sopravvenute, da un lato, il miglioramento delle condizioni economiche della in quanto le parti hanno concordato che la stessa Parte_3
continui a vivere nella casa familiare, senza che l'immobile sia posto in vendita (come concordato in precedenza) e in quanto la stessa gode di maggiore patrimonialità, a seguito di vendita di altro immobile di cui era proprietaria;
dall'altro lato, il peggioramento delle condizioni economiche dell' , a causa di debiti contratti nell'esercizio dell'attività Parte_4
commerciale di cui era titolare;
lo stesso si è, nel frattempo, trasferito in
Germania, dove lavora in una gelateria nel solo periodo di tempo compreso tra marzo e settembre, dovendo sostenere, inoltre, un canone di locazione per euro 600,00 mensili, come documentato in atti.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
in modifica della sentenza n. 178/2013 pubblicata il 06/03/2013 – R.G.
3755/2012 – Tribunale Ordinario di Pordenone,
dispone la revoca dell'assegno divorzile pari ad euro 300,00, posto a carico di in favore dell'ex coniuge , a far data dalla Controparte_1 Parte_1
sottoscrizione del loro accordo;
dà atto che riconosce di avere nei confronti di Controparte_1 Pt_1
il debito di euro 15.000,00 e che lo stesso si impegna a restituire detta
[...]
somma mediante versamenti di euro 100,00 mensili, a far data dal mese di aprile 2025;
dà atto che le spese del procedimento saranno a carico di , Controparte_1
3 come da accordo tra le parti
Così deciso in Pordenone, in data 25/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4