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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/11/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL NI
SENTENZA pronunciata all'udienza del 11.11.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3656/2024 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Andrea Occhione, Parte_1 ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 12.6.2024 parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.1.2023, dovuti in virtù di decreto di omologa r.g.n. 4121/2022 emessa il 2.9.2023 dal Tribunale di Tivoli, oltre interessi legali.
L'ente resistente è rimasto contumace, nonostante la ritualità e tempestività della notifica.
La ricorrente ha allegato e documentato di aver notificato all' il decreto di omologa in data CP_1
31.1.2024 e di aver trasmesso il modello AP70 in data 29.9.2023.
Dalla documentazione in atti, risulta che la notifica del decreto di omologa è stata effettuata alla sede provinciale in data 31.1.2024, correttamente ai sensi dell'art. 10, co. 6 del d.l. 203/2005. Il modello
AP70 è stato trasmesso alla sede zonale dell'Ente in data 29.9.2023, a mezzo pec, modalità che – in mancanza di diverse risultanze addotte dall'ente – deve ritenersi valida e legittima in ossequio al disposto dell'art. 445 bis co. 5, c.p.c. che prescrive esclusivamente che l'Ente verifichi la sussistenza degli altri requisiti;
la trasmissione all'ente dei dati rilevanti avviene quindi attraverso i procedimenti dallo stesso autonomamente disciplinati attraverso l'emanazione di normativa secondaria (in quanto tale esulante dal principio iura novit curia), ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90 ed all'art. 16, co. 6 della l.
412/91.
La ricorrente ha tuttavia dedotto che, decorso il termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis, co. 4,
c.p.c., le relative somme non sono state liquidate dall'Ente.
La domanda è fondata.
La sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1, L. 18/80 e s.m.i. con decorrenza 1.1.2023 è sancito nel decreto di omologa.
Sussiste inoltre il requisito socioeconomico, che con riferimento all'indennità di accompagnamento è costituito dalla condizione di non ricovero con retta a carico dello Stato che, trattandosi di requisito negativo, può essere autocertificato.
Ne consegue la condanna dell'Ente al pagamento delle somme dovute nella misura di legge. A dette somme dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla spettanza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022, in considerazione dell'assenza di attività defensionale di parte relativamente alla istruttoria in ragione della definizione del giudizio in prima udienza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3656/2024 r.g.:
- Accertato il diritto della ricorrente alla concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, L. 18/80 e s.m.i. nella misura di legge nella misura di legge e con decorrenza dal
1.1.2023, come indicato nel decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo, condanna l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi della CP_1 predetta prestazione, oltre interessi legali dalla spettanza al saldo;
- condanna l'Ente resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro
1.865,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 11.11.2025
Il Giudice
LL NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL NI
SENTENZA pronunciata all'udienza del 11.11.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3656/2024 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Andrea Occhione, Parte_1 ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 12.6.2024 parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.1.2023, dovuti in virtù di decreto di omologa r.g.n. 4121/2022 emessa il 2.9.2023 dal Tribunale di Tivoli, oltre interessi legali.
L'ente resistente è rimasto contumace, nonostante la ritualità e tempestività della notifica.
La ricorrente ha allegato e documentato di aver notificato all' il decreto di omologa in data CP_1
31.1.2024 e di aver trasmesso il modello AP70 in data 29.9.2023.
Dalla documentazione in atti, risulta che la notifica del decreto di omologa è stata effettuata alla sede provinciale in data 31.1.2024, correttamente ai sensi dell'art. 10, co. 6 del d.l. 203/2005. Il modello
AP70 è stato trasmesso alla sede zonale dell'Ente in data 29.9.2023, a mezzo pec, modalità che – in mancanza di diverse risultanze addotte dall'ente – deve ritenersi valida e legittima in ossequio al disposto dell'art. 445 bis co. 5, c.p.c. che prescrive esclusivamente che l'Ente verifichi la sussistenza degli altri requisiti;
la trasmissione all'ente dei dati rilevanti avviene quindi attraverso i procedimenti dallo stesso autonomamente disciplinati attraverso l'emanazione di normativa secondaria (in quanto tale esulante dal principio iura novit curia), ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90 ed all'art. 16, co. 6 della l.
412/91.
La ricorrente ha tuttavia dedotto che, decorso il termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis, co. 4,
c.p.c., le relative somme non sono state liquidate dall'Ente.
La domanda è fondata.
La sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1, L. 18/80 e s.m.i. con decorrenza 1.1.2023 è sancito nel decreto di omologa.
Sussiste inoltre il requisito socioeconomico, che con riferimento all'indennità di accompagnamento è costituito dalla condizione di non ricovero con retta a carico dello Stato che, trattandosi di requisito negativo, può essere autocertificato.
Ne consegue la condanna dell'Ente al pagamento delle somme dovute nella misura di legge. A dette somme dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla spettanza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022, in considerazione dell'assenza di attività defensionale di parte relativamente alla istruttoria in ragione della definizione del giudizio in prima udienza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3656/2024 r.g.:
- Accertato il diritto della ricorrente alla concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, L. 18/80 e s.m.i. nella misura di legge nella misura di legge e con decorrenza dal
1.1.2023, come indicato nel decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo, condanna l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi della CP_1 predetta prestazione, oltre interessi legali dalla spettanza al saldo;
- condanna l'Ente resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro
1.865,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 11.11.2025
Il Giudice
LL NI