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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 13/12/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 634/2023 R.G. (che riunisce le cause iscritte con i nn. 252/2024 e 840/2025) promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. MONTANARI Parte_1
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. LUZI MARCO;
CP_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.07.2023 il ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento dell'ente previdenziale del 18.11.2022, che, sull'imponibile professionale dell'anno d'imposta 2016, pari a euro 51.407,00,
l' richiedeva il pagamento di euro 14.250,02 a titolo di contributi ed € CP_1
6.333,12 per sanzioni. Esponeva di avere svolto, dal 2006, attività professionale di ingegnere con iscrizione a IN, nonché, in parallelo e con contratti a tempo determinato e part time, attività di insegnante, praticando cancellazioni e reiscrizioni alla rappresentava che IN gli comunicava, in data Pt_2
22.09.2022, la cancellazione con decorrenza 01.01.2022 per assoggettamento ad pagina 1 di 5 altra forma di previdenza obbligatoria, chiedendo il versamento di contributi dovuti per il 2021 e, contraddittoriamente, rimborsando complessivamente euro 25.640,76, circostanza che alimentava una situazione di oggettiva incertezza sulla propria posizione. Chiedeva, quindi, l'esclusione delle sanzioni, reputando la sua condotta improntata a buona fede;
in via subordinata eccepiva la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva e sanzionatoria, domandando altresì la sospensione del provvedimento impugnato e la vittoria di spese.
L' si costituiva contestando integralmente il ricorso, premettendo che il CP_1
ricorrente risultava iscritto all'Albo degli Ingegneri dal 25.07.2005 e che, per l'anno d'imposta 2016, non versava i contributi alla Gestione separata in relazione ai compensi professionali. Evidenziava che il ricorrente non contestava l'obbligo contributivo, limitando la censura alle sanzioni civili, e che l'ente, in sede amministrativa, riduceva l'importo sanzionatorio applicando il regime dell'omissione, non più quello dell'evasione.
Il convenuto richiamava il quadro normativo di riferimento: l'art. 2, comma 26,
L. n. 335/1995, come interpretato autenticamente dall'art. 18, comma 12, D.L.
n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, per cui risultavano tenuti all'iscrizione presso la Gestione separata i soggetti che esercitavano professionalmente attività di lavoro autonomo non assoggettata a versamenti presso le Casse professionali;
precisava che, per gli iscritti a forme obbligatorie in dipendenza di lavoro subordinato, l'ordinamento IN escludeva l'obbligo del contributo soggettivo, permanendo quello integrativo del 4% sui corrispettivi, e che, in assenza di prova del versamento a IN, risultava legittima la pretesa della
Gestione separata. Ribadiva che le sanzioni civili avevano natura accessoria e pagina 2 di 5 funzione di predeterminazione legale del danno da omissione contributiva, secondo la giurisprudenza di legittimità, e insisteva per la debenza delle stesse.
Il convenuto replicava sull'eccezione di prescrizione, rilevando che i contributi riferiti ai redditi 2016 dovevano essere corrisposti entro il 07.07.2017 e che il quinquennio, con scadenza teorica al 07.07.2022, subiva sospensione per effetto della normativa emergenziale: art. 37 D.L. n. 18/2020 (sospensione dal
23.02.2020 al 30.06.2020) e art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020 conv. in L. n.
21/2021 (ulteriore sospensione dal 31.12.2020 al 30.06.2021), con conseguente slittamento della scadenza ai primi di maggio 2023, sicché l'avviso bonario notificato il 05.12.2022 risultava tempestivo.
Al ricorso era riunita la causa iscritta al n. 252/2024, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 24.534,72 per contributi non versati alla gestione separata per l'anno 2016 (di cui € 8.550,01 per sanzioni ed € 1.730,58 per interessi).
Viene altresì riunito il procedimento n. 840/2025 concernente il versamento di contributi alla gestione separata per l'anno 2018 richiesti dall' in data CP_1
11.07.2024.
***
1. In relazione ai primi due ricorsi (il cui oggetto è sostanzialmente il medesimo) l'eccezione di prescrizione è infondata per le ragioni esposte dall' (sospensione dei termini dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal CP_1
31.12.2020 al 30.06.2021).
2. Parte ricorrente non contesta di dover pagare all' l'importo di € CP_1
14.250,00 a titolo di contributi previdenziali per la gestione separata.
Contesta il pagamento degli accessori (sanzioni ed interessi) in quanto l'omesso pagamento non gli era addebitabile essendo l'effetto di pagina 3 di 5 provvedimenti amministrativi adottati da IN che, dopo aver ricevuto, anche in relazione all'anno 2016 il pagamento della contribuzione, solo nel 2022 lo aveva cancellato, restituendo la contribuzione versata. Solo a tal punto, il 05.12.2022, l' aveva CP_1
richiesto il pagamento dei contributi per l'anno 2016.
3. Il ricorso è fondato.
Che il ricorrente per l'attività professionale svolta nell'anno 2016 fosse iscritto a IN ed abbia regolarmente versato a tale ente la contribuzione previdenziale risulta dal documento n. 5 del ricorrente che,
a pag. 5, terza riga della tabella indica in € 51.407,00 il reddito imponibile e a pag. 7, in cifre equivalenti, i contributi integrativi e soggettivi dovuti e versati per tale anno.
La contribuzione soggettiva è stata però successivamente restituita al ricorrente. Ciò si desume dalla nota del 16.02.2024 di IN che chiarisce come, successivamente, per tale anno, l'Ente abbia ritenuto non dovuta la contribuzione soggettiva “stante l'esclusione del professionista, per
l'intero anno in questione, dai ruoli previdenziali di codesta associazione in forza della copertura assicurativa presso la Gestione Separata e la Gestione Dipendenti CP_1
Pubblici per 12 mensilità complessive.”. Dalla medesima nota si desume CP_1
che l'iscrizione a IN per la suddetta annualità è rimasta valida almeno fino al 04.02.2021, quando IN comunicava al ricorrente di aver adottato un provvedimento di revisione complessiva dei periodi di iscrizione nei ruoli previdenziali. Il provvedimento di revisione non è in atti ma è certo che, fino a tale data, il ricorrente era iscritto alla gestione previdenziale e il suo reddito professionale era soggetto a contribuzione, effettivamente corrisposta.
pagina 4 di 5 4. Appare del tutto probabile lo stato soggettivo di buona fede del ricorrente, fondato sia sull'iscrizione ad IN che sul pacifico pagamento della contribuzione, circostanze che non si riscontrano in chi omette o ritarda il pagamento dei contributi previdenziali (art. 116, comma 8, L. 388/2000), come riconosce la difesa dell' quando, nelle CP_1
note conclusive, ritiene che l'addebito delle sanzioni civili per l'omissione debba applicarsi solo dal 05.12.2022, allorchè l' richiedeva al CP_1
ricorrente il pagamento dei contributi per l'anno 2016.
In questi termini il ricorso è accolto.
5. Le medesime considerazioni debbono applicarsi in relazione al ricorso iscritto al n. 840/2025, che riguarda l'annualità 2018, per la quale le sanzioni civili dovranno applicarsi a far data dall'11.07.2024.
6. Le spese di lite sostenute dal ricorrente sono poste in capo all' e CP_1
liquidate in base allo scaglione previsto per l'importo degli accessori in contestazione, in complessivi € 3.000,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, dichiara che, in relazione alla contribuzione dovuta dal ricorrente per gli anni
2016 e 2018, l' ha diritto al pagamento delle sanzioni civili (regime previsto CP_1
per le omissioni) e degli interessi rispettivamente dal 05.12.2022 e dal 11.07.2024.
Spese come in parte motiva.
Pesaro, 13/12/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 634/2023 R.G. (che riunisce le cause iscritte con i nn. 252/2024 e 840/2025) promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. MONTANARI Parte_1
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. LUZI MARCO;
CP_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.07.2023 il ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento dell'ente previdenziale del 18.11.2022, che, sull'imponibile professionale dell'anno d'imposta 2016, pari a euro 51.407,00,
l' richiedeva il pagamento di euro 14.250,02 a titolo di contributi ed € CP_1
6.333,12 per sanzioni. Esponeva di avere svolto, dal 2006, attività professionale di ingegnere con iscrizione a IN, nonché, in parallelo e con contratti a tempo determinato e part time, attività di insegnante, praticando cancellazioni e reiscrizioni alla rappresentava che IN gli comunicava, in data Pt_2
22.09.2022, la cancellazione con decorrenza 01.01.2022 per assoggettamento ad pagina 1 di 5 altra forma di previdenza obbligatoria, chiedendo il versamento di contributi dovuti per il 2021 e, contraddittoriamente, rimborsando complessivamente euro 25.640,76, circostanza che alimentava una situazione di oggettiva incertezza sulla propria posizione. Chiedeva, quindi, l'esclusione delle sanzioni, reputando la sua condotta improntata a buona fede;
in via subordinata eccepiva la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva e sanzionatoria, domandando altresì la sospensione del provvedimento impugnato e la vittoria di spese.
L' si costituiva contestando integralmente il ricorso, premettendo che il CP_1
ricorrente risultava iscritto all'Albo degli Ingegneri dal 25.07.2005 e che, per l'anno d'imposta 2016, non versava i contributi alla Gestione separata in relazione ai compensi professionali. Evidenziava che il ricorrente non contestava l'obbligo contributivo, limitando la censura alle sanzioni civili, e che l'ente, in sede amministrativa, riduceva l'importo sanzionatorio applicando il regime dell'omissione, non più quello dell'evasione.
Il convenuto richiamava il quadro normativo di riferimento: l'art. 2, comma 26,
L. n. 335/1995, come interpretato autenticamente dall'art. 18, comma 12, D.L.
n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, per cui risultavano tenuti all'iscrizione presso la Gestione separata i soggetti che esercitavano professionalmente attività di lavoro autonomo non assoggettata a versamenti presso le Casse professionali;
precisava che, per gli iscritti a forme obbligatorie in dipendenza di lavoro subordinato, l'ordinamento IN escludeva l'obbligo del contributo soggettivo, permanendo quello integrativo del 4% sui corrispettivi, e che, in assenza di prova del versamento a IN, risultava legittima la pretesa della
Gestione separata. Ribadiva che le sanzioni civili avevano natura accessoria e pagina 2 di 5 funzione di predeterminazione legale del danno da omissione contributiva, secondo la giurisprudenza di legittimità, e insisteva per la debenza delle stesse.
Il convenuto replicava sull'eccezione di prescrizione, rilevando che i contributi riferiti ai redditi 2016 dovevano essere corrisposti entro il 07.07.2017 e che il quinquennio, con scadenza teorica al 07.07.2022, subiva sospensione per effetto della normativa emergenziale: art. 37 D.L. n. 18/2020 (sospensione dal
23.02.2020 al 30.06.2020) e art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020 conv. in L. n.
21/2021 (ulteriore sospensione dal 31.12.2020 al 30.06.2021), con conseguente slittamento della scadenza ai primi di maggio 2023, sicché l'avviso bonario notificato il 05.12.2022 risultava tempestivo.
Al ricorso era riunita la causa iscritta al n. 252/2024, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 24.534,72 per contributi non versati alla gestione separata per l'anno 2016 (di cui € 8.550,01 per sanzioni ed € 1.730,58 per interessi).
Viene altresì riunito il procedimento n. 840/2025 concernente il versamento di contributi alla gestione separata per l'anno 2018 richiesti dall' in data CP_1
11.07.2024.
***
1. In relazione ai primi due ricorsi (il cui oggetto è sostanzialmente il medesimo) l'eccezione di prescrizione è infondata per le ragioni esposte dall' (sospensione dei termini dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal CP_1
31.12.2020 al 30.06.2021).
2. Parte ricorrente non contesta di dover pagare all' l'importo di € CP_1
14.250,00 a titolo di contributi previdenziali per la gestione separata.
Contesta il pagamento degli accessori (sanzioni ed interessi) in quanto l'omesso pagamento non gli era addebitabile essendo l'effetto di pagina 3 di 5 provvedimenti amministrativi adottati da IN che, dopo aver ricevuto, anche in relazione all'anno 2016 il pagamento della contribuzione, solo nel 2022 lo aveva cancellato, restituendo la contribuzione versata. Solo a tal punto, il 05.12.2022, l' aveva CP_1
richiesto il pagamento dei contributi per l'anno 2016.
3. Il ricorso è fondato.
Che il ricorrente per l'attività professionale svolta nell'anno 2016 fosse iscritto a IN ed abbia regolarmente versato a tale ente la contribuzione previdenziale risulta dal documento n. 5 del ricorrente che,
a pag. 5, terza riga della tabella indica in € 51.407,00 il reddito imponibile e a pag. 7, in cifre equivalenti, i contributi integrativi e soggettivi dovuti e versati per tale anno.
La contribuzione soggettiva è stata però successivamente restituita al ricorrente. Ciò si desume dalla nota del 16.02.2024 di IN che chiarisce come, successivamente, per tale anno, l'Ente abbia ritenuto non dovuta la contribuzione soggettiva “stante l'esclusione del professionista, per
l'intero anno in questione, dai ruoli previdenziali di codesta associazione in forza della copertura assicurativa presso la Gestione Separata e la Gestione Dipendenti CP_1
Pubblici per 12 mensilità complessive.”. Dalla medesima nota si desume CP_1
che l'iscrizione a IN per la suddetta annualità è rimasta valida almeno fino al 04.02.2021, quando IN comunicava al ricorrente di aver adottato un provvedimento di revisione complessiva dei periodi di iscrizione nei ruoli previdenziali. Il provvedimento di revisione non è in atti ma è certo che, fino a tale data, il ricorrente era iscritto alla gestione previdenziale e il suo reddito professionale era soggetto a contribuzione, effettivamente corrisposta.
pagina 4 di 5 4. Appare del tutto probabile lo stato soggettivo di buona fede del ricorrente, fondato sia sull'iscrizione ad IN che sul pacifico pagamento della contribuzione, circostanze che non si riscontrano in chi omette o ritarda il pagamento dei contributi previdenziali (art. 116, comma 8, L. 388/2000), come riconosce la difesa dell' quando, nelle CP_1
note conclusive, ritiene che l'addebito delle sanzioni civili per l'omissione debba applicarsi solo dal 05.12.2022, allorchè l' richiedeva al CP_1
ricorrente il pagamento dei contributi per l'anno 2016.
In questi termini il ricorso è accolto.
5. Le medesime considerazioni debbono applicarsi in relazione al ricorso iscritto al n. 840/2025, che riguarda l'annualità 2018, per la quale le sanzioni civili dovranno applicarsi a far data dall'11.07.2024.
6. Le spese di lite sostenute dal ricorrente sono poste in capo all' e CP_1
liquidate in base allo scaglione previsto per l'importo degli accessori in contestazione, in complessivi € 3.000,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, dichiara che, in relazione alla contribuzione dovuta dal ricorrente per gli anni
2016 e 2018, l' ha diritto al pagamento delle sanzioni civili (regime previsto CP_1
per le omissioni) e degli interessi rispettivamente dal 05.12.2022 e dal 11.07.2024.
Spese come in parte motiva.
Pesaro, 13/12/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
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