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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. RG MO Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3130 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 17/11/1965 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 27/08/1963 Controparte_1
Entrami elettivamente domiciliati in Palermo, Via Nunzio Morello n.23 presso lo studio dell'avv. Carbone Giuseppe che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24/06/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) In ragione del fatto che solo il sig. è titolare di entrate, lo stesso si obbliga a corrispondere CP_1 mensilmente alla signora la somma di Euro 250,00 a titolo di mantenimento della stessa;
Parte_1
2) La casa familiare di via Pietro Colletta n. 40, detenuta in locazione, resterà assegnata alla signora ed i costi per l'affitto e le utenze saranno sostenuti interamente dal sig. fintanto Parte_1 CP_1 che non reperirà altra sistemazione abitativa;
3) Il sig. si impegna a trasferire la propria residenza presso altra abitazione;
CP_1
4) I figli della coppia rimarranno a vivere con il padre;
5) Ciascun coniuge si obbliga a comunicare all'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito, anche telefonico;
6) I coniugi acconsentono reciprocamente al rilascio del passaporto;
7) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di avere regolato i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere per nessun titolo, azione o ragione.”
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 24/06/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 06/09/1999 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 94 - P. II – serie A - Anno 1999).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
RG MO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. RG MO Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3130 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 17/11/1965 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 27/08/1963 Controparte_1
Entrami elettivamente domiciliati in Palermo, Via Nunzio Morello n.23 presso lo studio dell'avv. Carbone Giuseppe che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24/06/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) In ragione del fatto che solo il sig. è titolare di entrate, lo stesso si obbliga a corrispondere CP_1 mensilmente alla signora la somma di Euro 250,00 a titolo di mantenimento della stessa;
Parte_1
2) La casa familiare di via Pietro Colletta n. 40, detenuta in locazione, resterà assegnata alla signora ed i costi per l'affitto e le utenze saranno sostenuti interamente dal sig. fintanto Parte_1 CP_1 che non reperirà altra sistemazione abitativa;
3) Il sig. si impegna a trasferire la propria residenza presso altra abitazione;
CP_1
4) I figli della coppia rimarranno a vivere con il padre;
5) Ciascun coniuge si obbliga a comunicare all'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito, anche telefonico;
6) I coniugi acconsentono reciprocamente al rilascio del passaporto;
7) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di avere regolato i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere per nessun titolo, azione o ragione.”
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 24/06/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 06/09/1999 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 94 - P. II – serie A - Anno 1999).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
RG MO
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