Decreto cautelare 8 maggio 2023
Ordinanza cautelare 8 giugno 2023
Sentenza breve 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 28/05/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00839/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00503/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 503 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Greta Ferroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto e Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1.dell’ordinanza n. -OMISSIS- emessa in data 6 marzo 2023 con cui viene disposta la chiusura dell’attività di sala pubblica per giochi leciti ai sensi dell’art. 17 ter del T.U.L.P.S. da parte del Comune di San Michele al Tagliamento, notificata il 07/03/2023;
2.di ogni suo atto, presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Michele al Tagliamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato in data 04/05/2023 e depositato in data 05/05/2023, la società ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe, articolando plurime censure in diritto.
Si costituiva in resistenza il Comune di San Michele in Tagliamento.
Il ricorso veniva fissato ai sensi dell’art 72 bis c.p.a. ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, con l’avvertenza (anche in relazione al disposto di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a.) che la mancata manifestazione espressa di interesse avrebbe potuto essere valutata ai fini di un’eventuale declaratoria di improcedibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, e 84, comma 4, c.p.a. e che, diversamente, sarebbe stata fissata l’udienza pubblica di discussione.
Con memoria depositata in data 19/05/2025, il ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione del gravame.
Il Collegio non può che prendere atto della dichiarazione attorea e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo, avuto riguardo all’esito dell’impugnativa e alla condotta processuale delle parti, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)dichiara improcedibile il ricorso;
b)compensa tra le parti le spese di lite.,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente, Estensore
Massimo Zampicinini, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ida Raiola |
IL SEGRETARIO