Articolo 6 della Legge 29 dicembre 1961, n. 1528
Articolo 5Articolo 7
Versione
6 febbraio 1962
Art. 6.
E' delegata facolta' al Governo di emanare le norme concernenti il trattamento economico del personale italiano della assistenza tecnica alla Somalia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del trattamento goduto da tale personale, o da quello con mansioni analoghe e funzioni equivalenti durante la cessata Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia nonche' dell'aumentato costo della vita in Somalia in epoca successiva al 1 luglio 1960.
Entrata in vigore il 6 febbraio 1962
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