Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12111 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GG IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell'avvocato LIVIA RANUZZI, difeso dagli avvocati MASSIMO ORTENZI, STEFANO MATTII, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AC CA, HE AT, SA MB, GG AR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 472/98 della Corte d'Appello di 387 ANCONA, emessa il 25/11/98 e depositata il 07/12/98 (R.G. 222/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/03 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Massimo ORTENZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta RI CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 22/4/1988 GI IG espose di aver mutuato a GI RI, RT MB, IA LO e CE RE la somma di L. 69.187.583, avendo finanziato la costruzione di un immobile nell'interesse di costoro, pagando imprese e fornitori.
Convenne, quindi, dinanzi al Tribunale di Fermo la GI RI, il RT, il IA e la CE per sentirli condannare alla restituzione della somma mutuata. I convenuti opposero di aver fatto costruire il fabbricato con danaro prestato loro da GI RI (figlio di IG) e chiesero, quindi, il rigetto della domanda, che fu rigettata dal Tribunale con sentenza del 22/10/1993. Il GI IG ha proposto appello chiedendo di provare per testi la verità del proprio assunto e la falsità dell'assunto avverso. Con sentenza del 7/12/1998 la Corte di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale, osservando che, ai sensi dell'art. 2721 c.c, la prova orale dedotta dall'appellante non era ammissibile, essendo intesa a provare un contratto di rilevante importo. Ricorre il GI IG con diciotto motivi illustrati anche con memoria. Gli intimati GI RI, RT, IA e CE non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso non contiene alcuna specifica censura alla decisione impugnata, ma riveste carattere meramente introduttivo.
Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 2721 e 2726 c.c. Sostiene che il combinato disposto di detti articoli (secondo cui il limite di valore per l'ammissibilità della prova testimoniale si estende anche al pagamento) non sarebbe applicabile alla prova testimoniale da lui dedotta, essendo la prova volta a dimostrare pagamenti da lui effettuati non già ai convenuti appellati, bensì a terzi. Sul punto richiama la giurisprudenza di questa Corte (Cass., 19/9/1970, n. 1617), secondo cui le limitazioni stabilite dalla legge per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento, ma non sono operanti allorché il pagamento non sia stato effettuato in favore della parte, nei cui confronti lo si intenda provare in giudizio, ma abbia avuto per destinatario un terzo estraneo. Lamenta, quindi, che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto la prova per testi inammissibile. La doglianza non ha fondamento. La prova articolata dell'odierno ricorrente era volta a dimostrare che il terzo GI IG aveva, ai sensi dell'art. 1180 c.c, pagato ingenti debiti dei convenuti "credendi causa" e cioè a titolo di mutuo, tant'è che anche nel secondo grado di giudizio l'odierno ricorrente ha continuato a chiedere la condanna degli appellati alla restituzione delle somme da lui asseritamente pagate. Non a torto, quindi, la Corte distrettuale, tenuto conto del rilevante valore del preteso contratto di mutuo, ha denegato l'ammissione della prova testimoniale, ai sensi dell'art. 2721 Cd. Civ..
Col terzo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 2721 c.c. e 244 c.p.c, nonché "vizio di motivazione". Sostiene che le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale per giustificare il rigetto della istanza di prova testimoniale (e consistenti nella condotta processuale dell'attore-appellante, nella "vaghezza" del capitolato di prova e nella mancanza di spiegazioni in ordine al fatto che il GI avrebbe finanziato persone a lui estranee) sarebbero tutte contraddette dalle acquisizioni processuali. La censura è inconcludente. La giurisprudenza di legittimità ritiene costantemente che il giudice del merito, ove ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto dall'art. 2721 c.c. per l'ammissibilità della prova testimoniale, non è tenuto ad esporre le ragioni della pronunzia di rigetto della istanza di prova, trattandosi di mantenere la prova nell'ordinario limite di ammissibilità (Cass. 17/11/1971, n. 3287 - Cass., 13/2/1982, n. 899). Nella specie la prova testimoniale è stata denegata in diretta relazione con il valore del contratto che il GI IG intendeva dimostrare e di conseguenza tutte le ulteriori considerazioni espresse dal giudice del gravame per confortare la pronunzia di rigetto della istanza di prova appaiono assolutamente ultronee. Con l'ulteriore conseguenza per cui devono considerarsi del tutto inconferenti le critiche mosse dal ricorrente a quelle superflue argomentazioni.
Con i motivi quarto, quinto, sesto, settimo, nono, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo il ricorrente denunzia "violazione di legge e vizio di motivazione". Lamenta che la Corte territoriale abbia trascurato le risultanze istruttorie da cui sarebbe emersa la falsità dell'assunto dei convenuti-appellati di aver portato a compimento la loro costruzione utilizzando danaro loro mutuato da GI RI. Lamenta, inoltre, che la Corte marchigiana gli abbia denegato la prova testimoniale intesa a dimostrare la falsità di tale assunto. Le doglianze sono prive di fondamento. Quand'anche l'assunto dei convenuti-appellati, per elementi acquisiti in causa e per l'esito di prove testimoniali, fosse risultato falso, ciò non avrebbe automaticamente dimostrato che il GI IG aveva finanziato la realizzazione del fabbricato, ma avrebbe - tutt'al più - potuto indurre a ritenere - in via meramente presuntiva - avvenuto il finanziamento dei lavori da parte dell'odierno ricorrente. Senonché ciò che non può provarsi per testi non può provarsi nemmeno per presunzioni e pertanto la Corte territoriale, avendo correttamente - come si è detto - denegato la prova testimoniale intesa a dimostrare che il GI IG aveva finanziato i lavori di interesse dei convenuti- appellati, ha, altrettanto correttamente, denegato la prova intesa a dimostrare la falsità del loro contrario assunto ed ha, inoltre, trascurato ineccepibilmente di considerare le risultanze istruttorie che - ad avviso del ricorrente - tale assunto avrebbero contraddetto.
Con l'ottavo motivo il ricorrente denunzia ancora una volta "violazione di legge e vizio di motivazione". Lamenta che la Corte distrettuale non abbia ammesso l'interrogatorio formale da lui deferito sulle proprie posizioni ai convenuti-appellati. La doglianza è inammissibile perché il ricorrente, trasgredendo al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass., 1/2/1995, n. 1161 - Cass., 5/4/1997, n. 2965), non ha riprodotto nell'atto di impugnazione le posizioni di interpello, precludendo in tal modo a questa Corte la possibilità di valutarne la decisività. Col decimo motivo il ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia accolto la sua istanza di prova testimoniale volta a dimostrare che il convenuto-appellato IA LO aveva stragiudizialmente confessato che il GI IG aveva finanziato la costruzione di che trattasi. La doglianza non ha fondamento. Ai sensi dell'art. 2735 c.c. la confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni se - come nella specie - verta su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.
Con l'undicesimo motivo il ricorrente denunzia "vizio di motivazione", lamentando che sulla sua istanza di consulenza tecnica, intesa ad acquisire la prova che i convenuti - appellati avevano sostenuto con propri mezzi solo una parte delle spese occorrenti per realizzare la costruzione, la Corte distrettuale abbia omesso di pronunziare. La doglianza è infondata. Da un canto, infatti, l'ammissione della consulenza tecnica - che non è un mezzo di prova - rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità (Cass., 9/5/2002, n. 6641), e, d'altro canto, quand'anche l'esito della richiesta consulenza avesse confortato l'assunto dell'attore-appellante, ciò non avrebbe potuto condurre se non ad una mera presunzione di finanziamento della costruzione da parte del GI IG, presunzione inammissibile per la ragione innanzi enunciata.
Col sedicesimo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 2721, 2722 e 1417 c.c. Sostiene che i convenuti-appellati non avevano eccepito la inammissibilità, ex art. 2721, di due capitoli della prova testimoniale da lui dedotta e lamenta che ciononostante la Corte di merito non abbia ammesso la prova su tali posizioni. La doglianza è infondata. Lo stesso ricorrente riconosce che in ordine alla detta posizione i convenuti-appellati avevano definito "risibile" la pretesa dell'attore-appellante di provare per testi "circostanze inerenti a somme così elevate" e ciò sta a significare inequivocamente la ferma opposizione dei convenuti-appellati alla ammissione della prova testimoniale, atteso il valore del contratto da provare.
Col diciassettesimo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c. Deduce che i convenuti-appellati, non avendo riprodotto nel giudizio di appello la domanda di condanna dell'attore- appellante al pagamento delle spese processuali, formulata in primo grado, avrebbero implicitamente rinunziato ad ottenere in secondo grado l'addebito delle spese dell'appellante. Lamenta d'essere stato, nondimeno, condannato dalla Corte di merito, con pronunzia "ultra petitum", al pagamento delle spese del giudizio di appello. La doglianza non ha fondamento. La pronuncia di condanna nelle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche di ufficio, in mancanza di una esplicita richiesta del litigante risultato vittorioso (Cass., 13/3/1982, n. 1659), ne' nel caso di specie sussistono elementi dai quali possa desumersi univocamente la dedotta implicita rinunzia dei convenuti-appellati alla rifusione delle spese del giudizio di appello.
Col diciottesimo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà di motivazione. Lamenta che la Corte distrettuale abbia liquidato in egual misura le spese processuali in favore degli appellati SA e GI e degli appellati IA e CE, quantunque l'attività processuale spiegata da questi ultimi fosse stata quantitativamente maggiore. La doglianza è inammissibile. Anche in ordine all'argomento in questione il ricorrente non si è attenuto al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, giacché, mentre ha elencato minuziosamente gli atti processuali compiuti dai difensori del IA e del CE, non ha fatto altrettanto quanto agli atti processuali compiuti dai difensori del SA e della GI ed ha in tal modo precluso a questa Corte la possibilità di paragonare la entità delle attività processuali spiegate dai difensori dei due gruppi di appellati.
Il ricorso va, dunque, rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003