Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12111
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Sentenza 19 agosto 2003

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In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12111
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12111
    Data del deposito : 19 agosto 2003

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