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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/07/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: fideiussione nella causa iscritta al n. 321 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Cagliari via Carbonia n. 22 presso lo studio dell'Avv.
Margherita Falqui che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
APPELLANTE
CONTRO con sede legale in TO, codice fiscale e Controparte_1
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di TO , P.IVA_1
Banca iscritta nell'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario
iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Controparte_1
InterBancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona del procuratore Dott nato a Napoli il [...] a [...] CP_2
autorizzato in forza di procura speciale conferita dal legale rappresentante
Dott. con atto Notaio Notaio in Milano in data Persona_1 Persona_2
27.09.2022 rep 16835 e racc 8973 registrato in data 12.10.2022 al n 82499 elettivamente domiciliata in Cagliari, via Sonnino n. 216 presso lo studio
1 dell'Avv. Rita Branca che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
contumace Controparte_3
APPELLATI
All'udienza del 22 novembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza appellata, in accoglimento dei vizi che precedono, previa immediata sospensione della provvisoria esecuzione:
In via principale 1. accertare che l'obbligazione di garanzia nascente dall'atto unilaterale sottoscritto in data 27.2.09 è stata prestata con esclusivo riferimento al finanziamento "Investimenti Business" stipulato dalla società
in data 26.2.99 e l'intervenuta liberazione del fideiussore dalla CP_4
garanzia per effetto dell'avvenuta estinzione del debito relativo al finanziamento suddetto, accertando e dichiarando altresì l'inoperatività della garanzia in oggetto con riferimento all'esposizione eventualmente sussistente in relazione al distinto rapporto di apertura di credito in conto corrente intercorrente tra la stessa e la Banca convenuta;
1. bis accertare CP_4
l'invalidità ed inefficacia delle clausole contenute nei punti H, I e M della fideiussione del 1.8.2000 per le ragioni illustrate nel capo 1 della memoria ex art. 183 n. 3 che precede;
2. Ovvero in subordine accertare l'avvenuta liberazione del fideiussore da ogni garanzia fideiussoria per altro titolo comunque prestata in favore della Banca per effetto della dichiarazione liberatoria in data 25.3.2013, dichiarando la nullità della clausola di reviviscenza e/o sopravvivenza unilateralmente introdotta nella dichiarazione suddetta e delle corrispondenti clausole eventualmente previste nel contratto di fideiussione;
3. accertare l'intervenuta liberazione del socio accomandatario per effetto del consenso presunto manifestato per fatti concludenti dalla attraverso il comportamento tenuto Controparte_5
in occasione della revoca degli affidamenti alla società;
In via subordinata
2 4. accertata la sussistenza della nullità del contratto di apertura di credito e del relativo contatto di conto corrente per difetto di forma nonché la nullità tout court della clausola di capitalizzazione trimestrale e l'indebita applicazione della commissione di massimo scoperto, rideterminare il saldo passivo alla data di chiusura del rapporto, in applicazione del tasso legale;
In via ulteriormente subordinata
5. accertata la sussistenza delle cause di nullità censurate in relazione alla clausola di capitalizzazione trimestrale ed alla usurarietà del tasso applicato al rapporto di apertura di credito in conto corrente, rideterminare il saldo passivo alla data di chiusura del rapporto, in applicazione del tasso di sostituzione ex l. 108/96,
In ogni caso 6. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
In via istruttoria Si chiede che la Corte d'Appello, ove ne ravvisi la necessità,
Voglia ordinare alla di procedere all'esibizione di copia conforme degli CP_5
estratti del conto corrente relativi ai mesi di luglio 2001, settembre 2007, maggio 2011, febbraio, marzo, aprile e dicembre 2012. Si chiede altresì che la Corte d'Appello Voglia disporre consulenza tecnico contabile volta a rideterminare il saldo passivo del conto corrente n. 53109-01-46 (oggi identificato con il n. 0750670005/31090146), in esito alla rielaborazione dei movimenti in dare ed in avere dal settembre 1996 (ovvero dal dicembre 1999)
e sino alla data odierna, in applicazione del tasso di sostituzione di cui all'art. 117 TUB, senza alcuna capitalizzazione periodica e senza l'applicazione di alcun onere o commissione (eccezion fatta per le imposte e tasse) di cui non risultasse comprovata la specifica pattuizione in forma scritta.”.
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento delle deduzioni ed eccezioni formulate nella superiore narrativa previo ogni opportuno accertamento e declaratoria e previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria
In via preliminare accertate e dichiarare l'avverso atto di appello inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art 342 c.p.c. e dell'art 345 cpc stante la novità e inammissibilità delle domande proposte
3 - Nel merito
- In via principale
- Rigettare integralmente l'appello proposto perché inammissibile e comunque perché infondato in fatto ed in diritto e non provato e rigettare quindi tutte le domande proposte dalla parte appellante poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto mandando assolta l'appellata da ogni avversa pretesa
- Subordinatamente e condizionatamente all'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di accogliere l'appello principale e disporre il ricalcolo del saldo passivo del conto corrente n. 31090146 disponendo la CTU, accogliere l'appello incidentale proposto e riformare il capo 2.1.3 della sentenza n 252
2022 Del Tribunale di Cagliari del 01.02.2022 dichiarando fondata l'eccezione di prescrizione proposta dall'appellata in Controparte_1 merito all'azione di accertamento negativo proposta dal;
Parte_1
conseguentemente nella denegata ipotesi in cui dovesse essere disposta CTU si chiede che l'Ecc.ma Corte Voglia disporre che il CTU tenga conto dell'eccepita prescrizione del diritto al ricalcolo del saldo del conto corrente n 31090146 secondo i principi formulati dalla Cass civ sez unite 14418/2010
- In via meramente istruttoria e meramente subordinata qualora l'Ecc.ma
Corte Appello non ritenesse di condividere la sentenza impugnata in merito e l'ordinanza del 08.06.2017– si reitera istanza di verificazione giudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art.216 c.p.c., affinchè l'Ill.mo Tribunale proceda alla verificazione giudiziale dell'autenticità e veridicità della scrittura e della sottoscrizione apposta da alla fideiussione omnibus del Parte_1
01.08.2000- Quali scritture di comparazione, ai sensi art 216 c.p.c., si indica la comunicazione a firma del 20.03.2013 prodotta;
in tal caso Parte_1
si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia autorizzarne il deposito cartaceo
- In via meramente subordinata qualora l'Ecc.ma Corte d'Appello intenda procedere alla nomina di CTU si fa istanza sin d'ora per la nomina di CTP e si chiede che nel ricalcolo il perito tenga conto dell'eccepita e valida prescrizione - in ogni caso, condannare l'appellante principale alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come modif. con
4 d.m. n. 37 del 2018, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
In data 23 dicembre 2010 i soci e hanno Pt_1 Parte_2
trasformato, con decorrenza dal 1.1.2011, la società
[...]
nella società Controparte_6 Controparte_7
nella quale ha assunto la qualità di socio
[...] Parte_1 accomandante. L'atto di trasformazione è stato iscritto nel Registro delle
Imprese il 10.1.2011.
La società, fin dal 1996, era titolare del conto corrente n. 53109-01-
46 (poi n. 07506/0005/31090146) acceso presso la Controparte_8
incorporata dalla rapporto
[...] Controparte_9
proseguito fino al 7.7.2013 quando, con nota in pari data, la aveva CP_5
manifestato la sua volontà di recedere dal contratto, chiedendo il pagamento del saldo passivo a tale data quantificato in euro 16.386,43.
Fin dal 10.9.1996 il conto era assistito da un'apertura di credito con affidamento per l'importo di euro 25.000,00 (poi ridotto in data 24.2.2009 ad euro 20.000,00, ed in data 29.12.2012 ad euro 15.000,00 con, da tale data,
l'ulteriore apertura di credito per euro 5000,00 valida fino al 30.6.2013).
In data 27.2.2009 la società aveva contratto un mutuo per l'acquisto di scorte della durata di mesi 36 poi prorogati di 12 mesi, mutuo garantito con la concessione di fideiussione specifica di . A seguito Parte_1 dell'intervenuta integrale restituzione del mutuo, con nota del 20 marzo 2013 il fideiussore aveva comunicato l'intervenuta decadenza della garanzia a seguito dell'estinzione stante l'avvenuto pagamento del debito garantito. Con nota del 25.3.2013 la aveva comunicato l'avvenuta liberazione dalle CP_5 obbligazioni assunte con la fideiussione de qua “…fermo restando, così come previsto dalle pattuizioni che regolano la fideiussione stessa, il Suo impegno
a rimborsare a questa Banca le somme che dalla stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni da Lei garantite e che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”.
5 Con nota del 9.7.2013 la Banca invitava , in forza della Parte_1 fideiussione prestata nell'interesse della società e della quale era stato liberato con lettera del 25 marzo 2013, a provvedere al pagamento della somma di euro 14.472,57, saldo del conto corrente alla data del 25.3.2013.
Con atto di citazione notificato il 28 gennaio 2014 ha Parte_1
convenuto in giudizio la domandando: Controparte_10
- in via principale che fosse accertato che egli era stato liberato dalla fideiussione del 27.2.2009 stante l'avvenuta estinzione del debito relativo al finanziamento a fronte del quale essa era stata concessa e l'inoperatività della garanzia in oggetto con riferimento all'esposizione relativa al distinto rapporto di apertura di credito in conto corrente;
- in via subordinata, ha eccepito la nullità del contratto di apertura di credito stante la sua mancata stipulazione in forma scritta nonché la mancata consegna della copia del contratto di conto corrente, il superamento del tasso di usura da parte del T.E.G. effettivamente applicato al rapporto di apertura di credito, l'illecita capitalizzazione trimestrale, l'indebita applicazione della commissione di massimo scoperto talché si rendeva comunque necessaria la rideterminazione del saldo finale del rapporto di conto corrente.
Si è costituita in giudizio la quale procuratrice Controparte_3
della eccependo in via preliminare la nullità Controparte_9 dell'atto di citazione, l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, l'inammissibilità dell'azione per mancata impugnazione e contestazione delle risultanze degli estratti conto, l'inammissibilità dell'ipotetica domanda di ripetizione per soluti retentio, la prescrizione dell'azione e/o del diritto alla ripetizione e al ricalcolo.
Nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande sollevate dal
, non accompagnate dal necessario sostegno probatorio non avendo Pt_1
prodotto i contratti dedotti in giudizio e contenenti le clausole oggetto dell'eccezione di nullità, negando che la non avesse consegnato copia CP_5
del contratto di conto corrente e copia del contratto di apertura di credito alla società debitrice nonché che essi contenessero le clausole affermate nulle. Ha censurato altresì le risultanze della consulenza tecnica di parte allegata,
6 redatta sulla base di dati contrattuali e contabili incompleti non essendo stati depositati gli estratti conto integrali.
Con riguardo alla responsabilità di quale fideiussore, Parte_1
ha dedotto che la liberazione del garante non era stata piena ed assoluta da parte della deducendo comunque che egli aveva prestato in data CP_5
1.8.2000 una garanzia fideiussoria omnibus sino al limite di euro 51.645,69
(100 milioni) per le obbligazioni della società Controparte_6
per la quale non vi era stata alcuna liberazione e/o
[...]
estinzione. Doveva altresì aggiungersi che egli era rimasto personalmente ed illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali contratte anteriormente alla trasformazione della società da società in nome collettivo a società in accomandita semplice ai sensi e per gli effetti dell'art. 2500 quinquies c.c.
La Banca ha censurato poi le deduzioni dell'attore relative alla mancanza e/o illegittimità e/o nullità della pattuizione di interessi ultralegali, all'anatocismo, alla commissione di massimo scoperto, al superamento del tasso soglia.
A seguito dell'allegazione nella comparsa di costituzione che la responsabilità del sussisteva comunque in forza della fideiussione Pt_1
omnibus stipulata il 1.8.2000, costui, con la memoria ex art. 183 n.1 c.p.c., ha modificato la propria domanda chiedendo che fosse accertata la sua avvenuta liberazione “da ogni garanzia fideiussoria per altro titolo comunque prestata in favore della Banca”.
Il Tribunale con sentenza n. 252/2022 pubblicata il 1° febbraio 2022 ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta l'intervenuta liberazione di dalla garanzia prestata Parte_1
in data 27.2.2009, avente ad oggetto il rapporto di finanziamento
"Investimenti Business" stipulato dalla società in data 26.2.99; CP_4
rigetta tutte le altre domande;
7 condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1
, che liquida in Euro 3.570,00 oltre spese generali ed Controparte_3 accessori.”
Il giudice di prime cure preliminarmente:
- ha rigettato le eccezioni di difetto di interesse ad agire, di inammissibilità delle contestazioni in merito agli estratti conto, di prescrizione sollevate dalla
CP_5
- ha ritenuto inconferente l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione in quanto non era stata formulata dall'attore alcuna domanda in tal senso;
- ha dichiarato inammissibili, in quanto tardive, le domande nuove proposte dall'attore con le memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c. (estensione della domanda di nullità al contratto di conto corrente) e ex art. 183 n. 3 c.p.c. (accertamento dell'invalidità ed inefficacia delle clausole contenute nei punti H, I e M della fideiussione omnibus prodotta dalla Banca), seppure ha ritenuto ammissibile per l'attore sollevare questioni di nullità del contratto non soffrendo esse alcuna preclusione.
Nel merito:
- ha ritenuto fondata la domanda dell'attore volta ad accertare l'insussistenza di una obbligazione fideiussoria nascente dall'atto unilaterale sottoscritto in data 27.2.2009, essendo egli stato liberato dalla garanzia prestata per avvenuta estinzione del debito;
avverso detta statuizione la non ha CP_5
proposto appello incidentale;
- ha ritenuto infondata la domanda volta ad accertare l'inesistenza di una obbligazione fideiussoria avente titolo sulla fideiussione omnibus rilasciata in data 1.8.2000, essendo evidente che la liberazione invocata non poteva discendere dalla lettera del 25 marzo 2013 che era inequivocabilmente riferita esclusivamente alla fideiussione specifica prestata in data 27.2.2009. Il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione delle norme imperative in materia di libera concorrenza di cui alla
L. n. 287/1990 richiamando la giurisprudenza secondo la quale la nullità sarebbe comunque da ritenersi parziale, colpendo soltanto le clausole indicate come contrarie alla normativa antitrust. In conclusione, pertanto ha ritenuto
8 che il si fosse costituito garante della società in relazione all'eventuale Pt_1
saldo negativo del conto corrente da essa acceso;
- ha disatteso le contestazioni circa la legittimità delle singole componenti del credito richiesto in quanto l'attore non aveva versato in atti tutta la documentazione utile a consentire di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti talché lo scrutinio delle doglianze sollevate era impossibile, dovendosi peraltro precisare che la mancata formulazione alla di una richiesta ex art. 119 TUB rispetto al contratto CP_5
di conto corrente ed al contratto di apertura di credito precludeva la pronuncia di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.;
- ha comunque ritenuto generica e contraddittoria l'eccezione di nullità del contratto di apertura di credito per difetto di forma scritta avendo per altro verso l'attore lamentato la sua mancata consegna.
- ha infine dichiarato compensate per 1/3 le spese di lite, ponendo la restante parte a carico del . Pt_1
Con atto di citazione notificato il 27 luglio 2022 propone appello
, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. Costituitasi Parte_1
in giudizio incorporante la Controparte_11 Controparte_9
dichiarata la contumacia di all'udienza del 22
[...] Controparte_3
novembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Devono in via preliminare essere scrutinate le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. dall'appellata.
Ritenuta assorbita l'eccezione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
considerato che
il Collegio ha seguito il rito ordinario fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto nell'atto introduttivo del presente giudizio risultano specificamente distinti i motivi di impugnazione con separata enucleazione, nonché congruamente individuati i motivi di censura della sentenza di primo grado, sia avuto riguardo ai capi della sentenza da sottoporre al riesame di questa Corte, alle carenze del ragionamento assunto dal giudice a quo e alle norme di legge che si assumono
9 violate, sia con riferimento alle modifiche richieste a fronte di contrarie ragioni di fatto e di diritto ritenute idonee a giustificare la doglianza. Si richiama Cass. S.U.,ord. n. 36481/2022: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Primo motivo di appello erroneità del rigetto dell'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
L'appellante censura la sentenza laddove aveva ritenuto che la violazione della normativa antitrust comportasse solo la nullità parziale delle singole clausole e non della fideiussione.
Il motivo è infondato alla luce della sentenza a Sezioni Unite n.
41994/2021: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”.
Conforme Cass., n. 26957/2023.
Secondo motivo di appello. Erroneità del rigetto della domanda di accertamento negativo dell'esistenza di altra garanzia fideiussoria rispetto a quella del 27.2.2009.
10 II.I. Con la prima articolazione del motivo il lamenta che il Tribunale Pt_1
non avesse ritenuto revocata la fideiussione del 1.8.2000 a seguito della nota del 20.3.2013 con la quale egli aveva esercitato il proprio diritto di recesso a fronte della fideiussione ancora in essere, non potendo, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la revoca riferirsi alla fideiussione del 2009 che non consentiva il recesso anticipato e che si era estinta, quale effetto diretto di legge, a seguito dell'estinzione del debito garantito.
La censura è infondata.
Nella nota del 20.3.2023 ( doc. n. 10 ) si legge: Pt_1
“Oggetto: revoca fideiussione a nome di a favore de l'isola Parte_1
sarda s.a.s. con la presente vi comunico che a seguito di accordi verbali presi con il responsabile settorista sig. la fideiussione riportata in oggetto, Parte_3
è decaduta da ogni validità. Resto in attesa di leggervi in merito, e colgo
l'occasione per porgervi i più cordiali saluti.”
Il tenore letterale della nota, al di là dell'indicazione dell'oggetto, non consente di revocare in dubbio che con essa il abbia fatto valere la Pt_1 cessazione della validità della fideiussione del 27.2.2009, stante l'estinzione del debito specificamente garantito, non essendo con essa stato esercitato alcun diritto di recesso anticipato ma semplicemente stata comunicata l'intervenuta inoperatività della fideiussione.
Il fatto che essa non consentisse il recesso anticipato è del tutto irrilevante, considerato che l'inoperatività della fideiussione era correlata all'avvenuta estinzione del debito.
Detta interpretazione della nota de qua è peraltro quella fatta propria dal nell'atto di citazione nel giudizio di primo grado (vedasi pag. 2) e Pt_1
trova pieno riscontro sia sotto il profilo cronologico, essendo il mutuo, a garanzia del quale la fideiussione era stata prestata, estinto nel febbraio 2013 sia nella nota del 25 marzo 2013 della che comunicava la liberazione CP_5
delle obbligazioni assunte in dipendenza della fideiussione rilasciata il
27.2.2009 (doc. n. 11 Cossu), sulla quale l'attore ha fondato la domanda di accertamento negativo della sussistenza del credito azionato dalla con CP_5
nota del 9.7.2013.
11 II.II. Con la seconda articolazione del motivo il censura la sentenza Pt_1
per non aver fatto corretta applicazione dei principi regolanti il riparto dell'onere della prova.
Infatti la aveva prodotto con la memoria ex art. 183 n.2 c.p.c. CP_5
un documento che constava di due fogli distinti, soltanto uno dei quali recava data e firma, mentre il testo negoziale era interamente contenuto nell'altro, documento che avrebbe dovuto provare l'esistenza di una fideiussione omnibus prestata in data 1.8.2000.
Nella memoria ex art. 183 n.3 c.p.c., e quindi nella prima difesa utile dopo la produzione del documento, l'attore aveva formalmente disconosciuto la copia del documento prodotto e contestato che detto documento consentisse di ritenere provata la riferibilità della sottoscrizione apposta nel foglio separato al foglio recante il testo negoziale della fideiussione. Dall'esame risultava, infatti, che la data e sottoscrizione figuravano in un foglio separato, non congiunte in alcun modo con il testo negoziale, nel quale non era apposta alcuna sigla o sottoscrizione.
A tale contestazione non aveva fatto seguito l'esibizione dell'originale talché la doveva ritenersi non aver dato alcuna prova dell'esistenza CP_5
della fideiussione asseritamente prestata il 1.8.2000.
Su tale doglianza il Tribunale non si era pronunciato, omettendo tale decisiva circostanza di fatto.
La censura è fondata.
Ad avviso della Corte, la non ha fornito la prova della CP_5 prestazione della fideiussione dell'1.8.2000, allegata dalla convenuta nella comparsa di costituzione, a seguito dell'instaurazione del giudizio da parte dell'attore a fronte della richiesta di pagamento del 9.7.2013.
Nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. l'attore ha dedotto che tale allegazione non era sorretta dalla produzione di alcun documento e l'ha contestata per quanto occorrer possa.
Il documento è stato prodotto dalla con la memoria ex art. 183 CP_5
n. 2 c.p.c.
Nella memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. nell'interesse dell'attore si legge:
“Infine, si rileva che, dall'esame del documento avversariamente prodotto,
12 emerge che data e sottoscrizione risulterebbero apposte su un foglio separato
e non congiunto in alcun modo con il testo negoziale, sul quale non è apposta alcuna sigla o sottoscrizione. Sotto tale profilo, questa difesa contesta che, allo stato, il documento prodotto possa consentire di ritenere provata la riferibilità della sottoscrizione apposta nel foglio separato al foglio recante il testo negoziale e si oppone a qualsivoglia produzione ulteriore che risulterebbe evidentemente tardiva.”
Rispetto a tale contestazione dell'attore la nulla ha dedotto e CP_5 non ha esibito l'originale della fideiussione.
Solo nella comparsa di costituzione nel presente grado del giudizio la formula istanza di verificazione giudiziale dell'autenticità e veridicità CP_5
della scrittura e della sottoscrizione apposta da . In disparte la Parte_1 questione della tardività dell'istanza, la stessa appare inconferente in quanto l'attore non ha disconosciuto l'autenticità della sua sottoscrizione ma ha dedotto la non riconducibilità del foglio portante la data e la sottoscrizione al foglio contenente le condizioni contrattuali ed in particolare il limite della fideiussione. Nessun'altra deduzione si legge nell'atto difensivo, centrato in particolare sulle questioni relative al rapporto di conto corrente.
L'assunto dell'attore, odierno appellante, deve essere condiviso.
È vero che la Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che “In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo
l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso.” (così Cass., n. 7681/2019; conforme Cass., n.
4886/2007), ma tuttavia è stato precisato che “Il principio per cui la scrittura privata fa piena prova sino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni che vi sono contenute da colui che la ha sottoscritta, non soffre eccezioni nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia contenuta in due o più fogli, dei quali l'ultimo solo rechi la sottoscrizione della parte contro cui la
13 scrittura è prodotta, sempreché in quest'ultimo caso le dichiarazioni contenute nei vari fogli costituiscano sul piano logico e lessicale un unico ed inscindibile corpo, giacché la sottoscrizione a norma dell'art. 2702 cod. civ. si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio nel quale essa è apposta, con la conseguenza che per impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei suoi confronti la parte ha l'onere di proporre querela di falso. (Cass., n. 9820/1995).
Nel caso scrutinato, l'attore ha immediatamente contestato che i due fogli costituissero un unico ed inscindibile corpo, evidenziando che non vi fosse alcun elemento di congiunzione che consentisse la riconducibilità del secondo al primo, elemento, quale avrebbe potuto essere, per esempio, una continuità lessicale per completarsi nel secondo foglio una frase iniziata nell'ultima riga del primo, che effettivamente non si riscontra.
Stando così le cose, deve ritenersi che la Banca non abbia offerto prova che abbia prestato l'1.8.2000 la fideiussione nei termini Parte_1 da essa esposti talché, in riforma dell'impugnata sentenza deve essere accertata l'insussistenza di un obbligo fideiussorio di fondato Parte_1 sul contratto dell'1.8.2000.
Lette le conclusioni riportate nell'atto di appello ai punti 1.bis, 2 e 3 si osserva che è pacifico principio che le domande proposte devono essere individuate alla luce non solo delle conclusioni rassegnate ma dall'intero contesto dell'atto processuale.
Si richiama Cass., n. 7322/2019: “Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al "petitum" e alla "causa petendi”.
Rimangono assorbiti gli altri motivi di appello, tutti relativi all'ammontare del credito avanzato dalla avendo il contestato CP_5 Pt_1
il saldo del conto corrente acceso dalla società Controparte_6
lamentando la nullità del contratto di conto corrente e del
[...] contratto di apertura di credito, l'applicazione di interessi ultra legali,
14 l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'applicazione di interessi ultra soglia.
Rimane altresì assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dalla che ha ad oggetto la riproposizione dell'eccezione di CP_5
prescrizione, rigettata dalla sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio.
Esse sono liquidate secondo scaglione euro 5.201,00 - euro 26.000,00, in base al valore della domanda individuato in relazione alla somma richiesta al , applicando i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e i valori Pt_1
minimi per la fase istruttoria e la fase decisionale, stante la natura documentale della causa e la mera reiterazione degli argomenti difensivi nella fase decisionale, per il giudizio di primo grado.
Per il presente giudizio si applicano i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e il valore minimo per la fase di trattazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza:
1. dichiara l'insussistenza di un obbligo fideiussorio di Parte_1 fondato sul contratto dell'1.8.2000;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1
di di entrambi i gradi del giudizio che liquida per il giudizio Parte_1
di primo grado in euro 3387,00 e per il presente giudizio in euro 4888,00 oltre spese vive, spese generali, Iva e cpa;
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 16 luglio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
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