Sentenza breve 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 14/03/2025, n. 5348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5348 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05348/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13006/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13006 del 2024, proposto da
SC UR LO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Fronticelli Baldelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Conservatorio di Musica S. Cecilia - Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari
- del Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Profilo Professionale Area Elevata Qualificazione (EQ) - Settore Professionale Archivistico/Bibliotecario (ex EP1 - Direttore di Biblioteca) - C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” - Sezione AFAM del 18.01.2024, di cui al Decreto Direttoriale Prot. n. 0011079 anno 2024 del 2 ottobre 2024;
- ove possa occorrere: (i) della delibera del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale di Musica “Santa Cecilia” di Roma del 10 ottobre 2022, nella parte in cui sono state approvate l’introduzione “della figura del Direttore di Biblioteca un funzionario amministrativo Ep 1, dotato di specifiche competenze” e l’indizione di “un concorso a tempo indeterminato (…) per la figura del Direttore di biblioteca”, ove interpretata, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, nel senso di consentire l’affidamento dell’attività di direzione della Biblioteca del Conservatorio a un Direttore di Biblioteca (EQ) pur essendo presente, nell’organico del Conservatorio, un Docente di Bibliografia e Biblioteconomia (CODM/01); (ii) del Regolamento per la gestione della Biblioteca del Conservatorio Statale di Musica “Santa Cecilia” di Roma, adottato con decreto del Commissario con funzioni di Presidente prot. n. 3361 del 13 marzo 2023, ove interpretato, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, nel senso di consentire l’affidamento dell’attività di direzione della Biblioteca del Conservatorio a un Direttore di Biblioteca (EQ) pur essendo presente, nell’organico del Conservatorio, un Docente di Bibliografia e Biblioteconomia (CODM/01);
- di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenti e quelli sopra indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Conservatorio di Musica S. Cecilia - Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, con ricorso notificato il 30 novembre 2024 e depositato il 3 dicembre 2024, ha impugnato il BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI PROFILO PROFESSIONALE AREA ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ)- SETTORE PROFESSIONALE ARCHIVISTICO/BIBLIOTECARIO (EX EP1 – DIRETTORE DI BIBLIOTECA) – C.C.N.L. “ISTRUZIONE E RICERCA” - SEZIONE AFAM DEL 18.01.2024 , indetto con decreto del Direttore del Conservatorio Statale di Musica “Santa Cecilia” di Roma n. 11079 del 2 ottobre 2024, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
- Violazione di legge (L. 21 dicembre 1999, n. 508, art. 2, comma 7, lett. a) ed e); D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, art. 16; D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52) – Violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione – Illogicità manifesta - Eccesso di potere ;
- Violazione di legge (D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, art. 7, comma 7) – Violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione – Difetto di motivazione – Illogicità manifesta ;
- Violazione di legge (L. 21 dicembre 1999, n. 508, art. 2, comma 7, lett. a) ed e); D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, art. 16; D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52) – Violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione – Illogicità manifesta - Eccesso di potere – Incompetenza relativa .
Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che il Conservatorio non avrebbe potuto indire la procedura concorsuale perché le mansioni relative al posto messo a concorso sarebbero a lui riservate sino alla sua cessazione dal servizio: pertanto, fintantoché egli permane in servizio, non potrebbe essere assunto personale da adibire a quelle mansioni.
Con le ulteriori due ragioni di doglianza, egli deduce i seguenti ulteriori profili di illegittimità del bando:
- non potrebbe procedersi all’assunzione della figura del Direttore di Biblioteca in assenza dell’approvazione, da parte del MUR, dell’ampliamento dell’organico del Conservatorio (secondo motivo);
- i criteri di partecipazione e di selezione previsti dal bando non sarebbero coerenti con il profilo del Direttore di Biblioteca (terzo motivo);
- il bando sarebbe stato illegittimamente indetto con provvedimento del Direttore anziché del Presidente (ancora terzo motivo);
- l’illegittimità della previsione che consente di integrare la composizione della Commissione esaminatrice con membri aggiuntivi ed esperti ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera (sempre terzo motivo).
1.1. Il ricorrente ha anche avanzato istanza cautelare finalizzata alla sospensione dello svolgimento della procedura selettiva.
2. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al fine di resistere al ricorso.
Con memoria depositata in vista della discussione camerale della domanda di tutela cautelare, è stata eccepita in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per due ordini di ragioni:
- violazione del ne bis in idem , in quanto il ricorrente ha già agito il Giudice del Lavoro per vedersi attribuita la direzione e cura della Biblioteca e la sua pretesa è stata ritenuta infondata dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 10519/2022 pubblicata il 12 dicembre 2022 (R.G.L. 23314/2021), confermata dalla pronuncia della Corte d’Appello di Roma n. 3693/2024 pubblicata il 13 dicembre 2024 (R.G.L. 1335/2023);
- difetto di interesse, poiché nulla avrebbe impedito la partecipazione del ricorrente alla procedura concorsuale.
La Difesa erariale ha comunque diffusamente contestato la fondatezza nel merito del proposto gravame.
3. Alla camera di consiglio del 12 marzo 2025, il ricorso è stato discusso e, previo avviso della possibile definizione ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., spedito in decisione.
4. Il Collegio ritiene sussistano le condizioni per definire il giudizio ai sensi della poc’anzi richiamata disposizione processuale, dato che si ravvisa la manifesta infondatezza del ricorso nei termini di seguito precisati.
5. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità formulate dalla Difesa erariale.
5.1. Per quanto concerne la violazione del ne bis in idem , è dirimente osservare che sull’azione proposta innanzi al Giudice Ordinario non è intervenuta una pronuncia che abbia acquisito l’autorità di cosa giudicata dato che, come rappresentato dalle parti all’odierna camera di consiglio, la menzionata sentenza della Corte d’Appello di Roma in funzione di Giudice del Lavoro è stata impugnata in sede di legittimità.
Tenuto conto di ciò, in forza di tale sentenza non può essere invocata una declaratoria di inammissibilità dell’odierno ricorso: l’eccezione, così come formulata, non può pertanto trovare accoglimento.
Potrebbe semmai ipotizzarsi l’opportunità di sospendere il presente processo ex artt. 79, comma 1, cod. proc. amm. e 337, comma 2, cod. proc. civ.: detta opportunità non è tuttavia ravvisabile dato che, alla luce di quanto si osserverà infra sul merito del ricorso, è possibile definire questo giudizio prescindendo dall’esito definitivo di quello lavoristico.
5.2. Per quanto riguarda la seconda eccezione va rilevato che, se è vero che il ricorrente avrebbe senz’altro potuto partecipare alla procedura concorsuale la cui indizione ha impugnato, è altrettanto vero che tale partecipazione non sarebbe in alcun caso funzionale a procurargli il bene della vita aspirato.
Il ricorrente, infatti, ritiene di essere legittimato, in virtù del suo attuale inquadramento, ad espletare la duplice mansione di docente e di bibliotecario.
A voler ipotizzare il positivo superamento della selezione, egli otterrebbe il diverso inquadramento di Direttore di biblioteca, che non gli consentirebbe più svolgere (anche) le mansioni di docente.
Anche questa eccezione va dunque disattesa.
6. Nel merito, il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.
6.1. Il ricorrente postula che l’assunzione di un Direttore di biblioteca lo priverebbe, automaticamente e necessariamente, della possibilità di espletare le mansioni di bibliotecario (congiuntamente a quelle di docente).
Ad avviso del Collegio, questo presupposto non è corretto, poiché non risulta preclusa normativamente la coesistenza delle due figure nell’ambito della medesima Istituzione.
L’art. 64-bis, comma 3, D.L. 77/2021, conv. modif. L. 108/2021, ha previsto che, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2 con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , senza alcuna limitazione al riguardo (che invece avrebbe dovuto essere univocamente espressa).
Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con nota del 7 dicembre 2021 prot. 16686, nel fornire indicazioni sull’utilizzo dei budget destinati all’ampliamento delle dotazioni organiche delle Istituzioni AFAM, ha indicato che, per quanto concerne le biblioteche, si evidenzia che è possibile prevedere nella dotazione organica un posto da Direttore di biblioteca (profilo EP/1), che è figura naturalmente distinta dal Direttore di ragioneria. Nell’ambito dei conservatori, si segnala che la presenza di “docenti bibliotecari”, ovvero di docenti di biblioteconomia e bibliografia musicale assunti ab origine come bibliotecari, comporta l’opportunità di prevedere il posto da Direttore di biblioteca solo laddove non vi sia un “docente bibliotecario” di ruolo, al fine di evitare una duplicazione di ruoli e di spesa, fatta salva l’eventuale e motivata esigenza (con riferimento alle dimensioni e rilevanza della biblioteca) di annoverare entrambe le figure nella dotazione organica : la presenza di un Docente bibliotecario non è dunque ostativa all’assunzione di un Direttore di biblioteca, ma meramente sconsigliata per ragioni di efficienza organizzativa e di economicità, salvo che nel caso concreto non si ravvisino esigenze di segno opposto (in cui la coesistenza delle due figure sia funzionale a una migliore e più efficace organizzazione, con conseguente giustificazione anche della relativa spesa).
Tali esigenze sono state manifestate nel caso di specie: nella delibera del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio del 10 ottobre 2022 (prodotta da entrambe le parti), si rappresentava la necessità di dotare la Biblioteca di un nuovo assetto, vista l’importanza della Biblioteca del Conservatorio, che contiene preziosi volumi e manoscritti, e considerando le condizioni in cui purtroppo versa, introducendo la figura del Direttore di Biblioteca un funzionario amministrativo Ep 1, dotato di specifiche competenze, e di due collaboratori di biblioteca, anch’essi personale amministrativo, al fine di poter riorganizzare in modo efficiente la biblioteca e per poterla riaprire all’utenza .
Questa delibera non risulta illegittima, bensì conforme al dettato normativo e alle indicazioni ministeriali.
6.1.1. Neppure l’art. 16 d.P.R. 83/2024 - in disparte ogni considerazione sulla sua applicabilità ratione temporis - supporta la prospettazione del ricorrente.
Esso testualmente dispone che: I docenti di “bibliografia e biblioteconomia musicale”, inquadrati nel settore artistico-disciplinare CODM/01, che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano appartenenti ai ruoli delle istituzioni, espletano le funzioni di bibliotecari, oltre alla funzione docente prevista dalla declaratoria del settore artistico-disciplinare. Nelle istituzioni in cui non vi sono docenti di “bibliografia e biblioteconomia musicale” in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il ruolo di bibliotecario è espletato dal direttore di biblioteca, ove presente. In seguito alla cessazione dal servizio o di trasferimento ad altra sede del docente di “bibliografia e biblioteconomia musicale”, il ruolo di bibliotecario è espletato dal direttore di biblioteca, ove presente .
Per quanto riguarda la genesi della disposizione è utile osservare che, nell’esprimersi sullo schema di quello che sarebbe poi divenuto il d.P.R. 83/2024, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato aveva manifestato delle perplessità circa la possibilità che le dette figure che hanno ottenuto il riconoscimento della funzione docente, divenendo, pertanto, docenti-bibliotecari, con una doppia mansione (insegnanti di bibliografia e biblioteconomia musicale da un lato e bibliotecari dall’altro), possano essere private della prima delle dette mansioni per essere destinate ad espletare solo le funzioni di bibliotecario. Se è vero, come riferito dal Ministero proponente nella relazione illustrativa, che il D.M. n. 99/2009, nel definire i settori artistico-disciplinari e le relative declaratorie, non ha inserito la funzione di bibliotecario nella declaratoria del settore CODM/01 “Bibliografia e biblioteconomia musicale” e che tale scelta va letta in combinato disposto con il CCNL del comparto AFAM del 4 agosto 2010, in cui è stato introdotto il nuovo profilo professionale del “Direttore di biblioteca”, la Sezione ritiene necessario acquisire chiarimenti dall’Amministrazione riferente circa la compatibilità con la disciplina legale e contrattuale dell’eliminazione con le predette modalità di una delle due mansioni rispetto a dipendenti che non assumano contestualmente il nuovo profilo professionale di “Direttore di biblioteca” (così il parere interlocutorio n. 1622/2023 spedito il 29 dicembre 2023).
A seguito dei chiarimenti forniti a riscontro di tali perplessità, la medesima Sezione ha dato atto che l’Amministrazione afferma che lo schema di regolamento non consente in alcun modo di inferire una sottrazione della mansione di docente ai “docenti bibliotecari” ed assicura invece che tali docenti, assunti con la funzione di bibliotecario e transitati alla docenza nello specifico settore disciplinare “Bibliografia e biblioteconomia musicale”, continuano a svolgere, ad esaurimento della figura professionale, anche la mansione, accessoria alla docenza, di bibliotecario. Per quanto riguarda i docenti di “Bibliografia e biblioteconomia musicale”, assunti dopo l’entrata in vigore del regolamento, l’Amministrazione fa presente che eserciteranno esclusivamente la funzione di docenza, mentre la funzione di bibliotecario, sempre in via esclusiva, sarà esercitata dalla nuova figura del Direttore di Biblioteca, per il cui profilo le istituzioni interessate hanno già bandito selezioni pubbliche ed assunto delle unità di personale (così il parere definitivo n. 142/2024 spedito il 13 febbraio 2024).
È dato desumere che:
- per un verso, ai Docenti bibliotecari dev’essere assicurato lo svolgimento di entrambe le mansioni (di docente e di bibliotecario);
- per altro verso, il Direttore di biblioteca esercita in via esclusiva la funzione di bibliotecario soltanto qualora nell’Istituzione non vi siano, cessino dal servizio o vengano trasferiti in uscita Docenti bibliotecari.
Non è invece contemplato che il Docente bibliotecario, laddove presente, debba esercitare in via esclusiva la funzione di bibliotecario, posto che tale mansione è anzi accessoria alla docenza .
6.2. Tenuto conto di quanto precede, va precisato che l’art. 3 del Regolamento della Biblioteca (adottato con decreto del Commissario con funzioni di Presidente del Conservatorio prot. 3361 del 13 marzo 2023) sancisce quanto segue: 1. L’alta sorveglianza e la responsabilità della Biblioteca è demandata al Direttore del Conservatorio. La gestione tecnico-scientifica della Biblioteca è affidata al Direttore di Biblioteca (settore amministrativo area EP1), coadiuvato dai Collaboratori di Biblioteca (settore amministrativo area III) e al docente di Bibliografia e biblioteconomia musicale (CODM/01) del Conservatorio (già Bibliotecario). Questi saranno coadiuvati, secondo le disponibilità dell’Istituzione, dagli Assistenti (settore amministrativo area II) e dai coadiutori.
2. Il Direttore di Biblioteca, che è consegnatario dei beni della Biblioteca, espleta le seguenti funzioni tecniche:
a) formula proposte per la sottoposizione al Consiglio di amministrazione delle linee generali di organizzazione della biblioteca e gli interventi ammodernamento tecnologico, informatizzazione in linea con il Piano triennale per l’informatica e il Piano integrato di azione e di organizzazione del Conservatorio;
b) concorda con il Direttore del Conservatorio gli orari di apertura e di presenza del personale assegnato a svolgere funzioni di collaborazione e supporto;
c) cura l'efficienza e funzionalità del servizio, stabilisce le priorità di intervento e coordina il lavoro del personale assegnato alla Biblioteca;
d) predispone gli strumenti necessari per la rilevazione di dati statistici trimestrali sull'attività del servizio;
e) è responsabile dei cataloghi sia cartacei sia elettronici e provvede costantemente al loro aggiornamento.
3. Il docente di Bibliografia e biblioteconomia musicale (CODM/01) del Conservatorio (già Bibliotecario), espleta le seguenti funzioni scientifiche:
a) propone, anche previo suggerimento dei docenti, al Direttore del Conservatorio gli acquisti, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, dando la priorità:
- alle richieste di docenti e allievi di materiale indispensabile per l'attività didattica;
- al completamento di opera onmia, opere in continuazione e raccolte di periodici- alle nuove pubblicazioni di particolare interesse come supporto alla ricerca musicale e musicologica.
b) sovrintende all’indirizzo e all’accrescimento delle raccolte della Biblioteca;
c) collabora con docenti e allievi del Conservatorio attraverso la consulenza specialistica al servizio della ricerca musicale e musicologica in funzione della didattica .
Essendo previsto che la gestione tecnico-scientifica della Biblioteca è affidata non solo al Direttore di Biblioteca (settore amministrativo area EP1) ma anche al docente di Bibliografia e biblioteconomia musicale (CODM/01) del Conservatorio (già Bibliotecario) , con distribuzione, diversificazione e specificazione delle funzioni attribuite all’uno (tecniche: comma 2) e all’altro (scientifiche: comma 3), ne deriva che al ricorrente è assicurato lo svolgimento delle mansioni di bibliotecario.
Non trova perciò conferma il presupposto su cui si basa il primo motivo di ricorso, che conseguentemente risulta infondato.
7. Sul secondo motivo si osserva che l’Avvocatura dello Stato ha prodotto in giudizio (docc. 2 e 3 allegati alla memoria del 25 febbraio 2025) il decreto del MUR n. 175 del 20 febbraio 2023 che approva la variazione della dotazione organica del Conservatorio di musica di Roma e in particolare l’introduzione del posto Elevata Qualificazione (EQ) – settore professionale archivistico/bibliotecario (ex EP1 – Direttore di Biblioteca) ed assegna la relativa facoltà assunzionale, corredato del visto di regolarità contabile del MEF (risalente al 21 febbraio 2023) e dell’attestazione di registrazione alla Corte dei Conti (risalente al 17 marzo 2023).
La previsione di cui agli artt. 1, comma 2, e 12, comma 1, secondo periodo, del bando (censurata con il motivo) risulta perciò priva di effetti, poiché la “condizione” da esso posta si era già avverata al momento di indizione del bando stesso: in quanto priva di effetti, non è idonea a provocare l’illegittimità.
8. Anche il terzo motivo non è suscettibile di positivo apprezzamento, sotto tutti i profili in cui si articola.
8.1. Per quanto concerne i criteri di partecipazione e di selezione previsti dal bando, il ricorrente non è legittimato a contestarli non avendo presentato la propria candidatura: potranno essere, semmai, gli aspiranti al posto a dolersi della loro - ipotetica - non pertinenza.
Il ricorrente è adeguatamente tutelato dalla previsione di cui al sopra-menzionato art. 3 del Regolamento della Biblioteca: quale che sia il concreto profilo dell’assumendo Direttore, questi svolgerà le funzioni di cui al comma 2, mentre al ricorrente dovranno essere riservate quelle di cui al comma 3.
8.2. La censura di incompetenza, per essere stato il bando indetto con provvedimento del Direttore anziché del Presidente, è stata superata dall’avvenuta ratifica dell’operato del primo da parte del secondo (doc. 10 allegato alla memoria dell’Avvocatura del 25 febbraio 2025).
In proposito è stato condivisibilmente osservato che la fattispecie rientra appieno nella previsione del comma 2 dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, a norma del quale “È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”. Come statuito da questo Consiglio di Stato, tale disposizione consente alla pubblica amministrazione di convalidare i propri atti affetti da vizi di legittimità, attraverso una manifestazione di volontà intesa ad eliminare il vizio da cui l’atto stesso è inficiato; ciò, attraverso un “istituto di carattere generale, volto a rendere l’atto stabile a tutti gli
effetti per i quali è preordinato, ogniqualvolta il pubblico interesse ne richieda il consolidamento” (sezione VI, sentenza n. 3385 del 2021). L’ampiezza della formula utilizzata dal legislatore – ha osservato questo Consiglio di Stato, nella richiamata pronuncia – consente di ricomprendere nella convalida figure quali (…) la ratifica (consistente nell'appropriazione dell'atto, emesso da un organo incompetente, ovvero fornito di una competenza temporanea e occasionale, da parte dell’autorità che sarebbe stata competente) (Cons. Stato, Sez. V, 22 agosto 2023, nn. 7891 e 7892).
8.3. Da ultimo, è infondata la censura relativa all’illegittima previsione sulla composizione della Commissione.
L’art. 14, comma 4, d.P.R. 83/2024 - di nuovo in disparte la sua applicabilità ratione temporis - non è pertinente, poiché si riferisce alla composizione delle Commissioni chiamate a valutare le domande di mobilità presentate a norma dell’art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001.
La previsione rilevante, invece, è il comma 2 dell’art. 14 d.P.R. 83/2024 (analogo, sul punto, all’art. 7, comma 2, d.P.R. 143/2019), a mente del quale i criteri per la formazione delle commissioni sono quelli previsti dalla normativa vigente per le amministrazioni pubbliche e, in particolare, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 .
L’art. 9, comma 11, di quest’ultimo corpus normativo stabilisce espressamente che alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera (…) : l’art. 6, comma 2, del bando (oggetto di censura) è pienamente conforme a tale previsione regolamentare.
9. Conclusivamente, il ricorso dev’essere respinto alla luce della complessiva infondatezza delle censure che sono state proposte.
10. La regolamentazione delle spese di lite avviene in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Rossi | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO