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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/11/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 729/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. MA NA VA Presidente dott. AR GI Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 729/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRAVERSA MONICA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI Controparte_1 C.F._1 DAVIDE APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con decreto ingiuntivo n. 1125/21 il Tribunale di Reggio Emilia intimava a il Controparte_1 pagamento, in favore della società di euro 19.922,35 -oltre interessi moratori Parte_1 del 15% sulla quota capitale di euro 9.747,76, a partire dal 20.12.2010- quale residuo del credito di cui all'accordo transattivo sottoscritto il 2.9.2014, con il quale il aveva riconosciuto di essere CP_1 Parte debitore nei confronti della di complessivi euro 23.941,09 in forza dei contratti di finanziamento da lui conclusi il 5.3.2001 n. 4018785 e n. 4018700 con la società SA AR PA (già Forus Finanziaria PA), la quale aveva ceduto i relativi crediti alla NE LE PA (poi Neos Finance PA), che li aveva a sua volta ceduti alla ingiungente.
Proposta opposizione, il deduceva difetto di prova in ordine alla titolarità del credito in capo CP_1 Parte alla insussistenza del credito relativo al finanziamento n. 4018785, non avendo egli mai ricevuto pagina 1 di 5 la carta di credito indicata nel contratto né la corrispondente somma;
erronea quantificazione del capitale ancora dovuto, pari in realtà ad euro 6.145,93; usurarietà degli interessi corrispettivi, pari, rispettivamente, al 31,76% e 31,77% TAEG, superiori al tasso soglia di riferimento, ossia quello per crediti personali superiori a £10.000.000, dovendo valutarsi le due operazioni in modo unitario;
usurarietà degli interessi moratori pattuiti nel 3% mensile e, dunque, su base annua, 36%. Parte Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di CTU contabile.
Con sentenza n. 1287/23 il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda poiché riteneva non provata la cessione dei crediti oggetto di causa dalla SA AR alla Neos, essendo in particolare quello prodotto come doc. 9 un mero accordo quadro per la regolamentazione di future cessioni. Parte Avverso la sentenza proponeva appello la la quale insisteva per l'accoglimento della domanda.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello, riproposte tutte le difese di cui all'opposizione CP_1 ex art. 645 cpc.
La causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione in esito all'udienza del 9.9.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc.
2) Con il gravame, che si compone di un unico motivo, si lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per avere il Tribunale omesso di considerare «fatti ed elementi determinanti dai quali scaturisce Parte la piena legittimazione attiva della .
Il motivo è fondato.
Come dedotto dall'appellante, il primo giudice non ha preso in considerazione il valore probatorio della scrittura transattiva del 2.9.2014 (doc. 7 appellante), contenente l'espresso riconoscimento, da parte del di essere debitore nei confronti dell'appellante in forza di «contratto n. 4018700-Neos, CP_1 contratto n. 4018785-Neos ceduti alla . Parte_1
Il riconoscimento dell'esistenza del debito attiene evidentemente non solo all'entità dello stesso, ma Parte anche alla titolarità, in capo alla cessionaria del corrispondente credito.
Ai sensi dell'art. 1988 cc, sarebbe stato allora onere del dimostrare l'inesistenza del credito CP_1 Parte della per effetto della insistenza o invalidità delle cessioni, onere in nessun modo assolto.
Non occorre quindi valutare se, come dedotto dall'appellante, la documentazione da essa prodotta (accordo quadro SA AR – Neos, cessione , estratti conto della Neos) sarebbe o meno CP_2 da sola sufficiente a dare la prova dell'avvenuta cessione fra la SA AR e la Neos. Parte 3) La pretesa della va accolta nei limiti di cui appresso.
Prodotti i contratti di finanziamento regolarmente firmati, il mediante la sottoscrizione della CP_1 scrittura del 2.9.2014, ha senz'altro riconosciuto di avere ricevuto gli importi finanziati, pari rispettivamente ad euro 5.164,57 (£ 10.000.000) e ad euro 981,27 (£ 1.900.000), dunque complessivi euro 6.145,84. Ne discende l'infondatezza dell'eccezione dell'appellato sull'insussistenza del credito relativo al contratto n. 4018785.
Risulta dagli atti che il abbia versato euro 100,00 in relazione contratto n. 4018700 (v. doc. 3 CP_1 appellante), e, successivamente alla scrittura del 2.9.2014, euro 1.844,68 (v. ricorso per decreto ingiuntivo).
pagina 2 di 5 Gli importi per le penali, inclusi nella somma oggetto di riconoscimento di debito, non sono stati contestati e ammontano, come da CTU, in complessivi euro 320,65 (di cui euro 259,43 per il contratto n. 4018700 ed euro 61,22 per il contratto n. 4018785).
Si tratta allora di valutare le eccezioni di usurarietà degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori pattuiti nei due contratti.
Quanto agli interessi corrispettivi, la CTU ha attestato che ciascuno dei contratti di finanziamento, il cui TAEG era rispettivamente 31,76% e 31,77%, non superava il tasso soglia previsto per la corrispondente classe d'importo (fino a £ 10.000.000), ossia il TAEG 31,79%.
Questa Corte ritiene tuttavia che, come dedotto dal sin dalla citazione ex art. 645 cpc, i due CP_1 contratti vadano valutati congiuntamente, quale unica operazione economica, essendo stati stipulati tra le medesime parti, lo stesso giorno e aventi il medesimo oggetto, ossia il prestito personale concesso a condizioni praticamente identiche.
Eccetto la lieve differenza (0,01%) tra i rispettivi tassi di TAN e TAEG, i due contratti prevedono lo stesso numero di rate (45), a decorrere dallo stesso giorno (15.4.01) e con la stessa scadenza mensile (giorno 15 del mese). Risultano identiche anche le condizioni generali di finanziamento.
Essi differiscono apparentemente solo per quanto scritto a mano nella sezione “Prospetto del finanziamento e modalità del rimborso” sotto la voce “scopo del finanziamento”: nel contratto n. 4018700 si legge “spese personali”, e nel contratto n. 4018785 si legge “acquisto carta”.
Avendo tuttavia le parti pattuito, anche per il secondo contratto, la restituzione della somma finanziata con rate mensili di importo uguale, da pagare a prescindere dall'utilizzo della “carta”, del quale nulla si dice nelle condizioni generali di contratto, l'operazione oggetto della seconda scrittura risulta in tutto equiparabile ad un prestito personale, al pari della prima.
La circostanza che la somma £1.900.000 sia stata resa disponibile mediante la consegna di una carta (che non poteva essere che prepagata), anziché attraverso accredito su conto corrente, non appare idonea a configurare un'utilità autonoma per le parti, dovendo piuttosto essere qualificata come mera differente modalità di erogazione dell'unico finanziamento di complessive £11.900.000.
A ciò si aggiunge, ad abundantiam, che il ha eccepito di non avere ricevuto materialmente la CP_1 Parte carta, e la non ha fornito la prova della effettiva consegna. Parte Sulla unitarietà delle due operazioni la non ha mai preso posizione, essendosi limitata a evidenziare la circostanza che le scritture erano due.
Accertata la natura unitaria del finanziamento, il suo frazionamento in due operazioni risulta in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 cc laddove si risolve nell'elusione del divieto di pattuizione di interessi usurari, dovendo il tasso soglia da applicare individuarsi in quello della classe di importo superiore a
£10.000.000, nella specie superata. Infatti, il tasso soglia previsto per la classe di importo riferita all'ammontare complessivo delle somme erogate (£ 11.900.000), è il TAEG 25,85% (v. Comunicazione dei TEGM emanata dalla Banca d'Italia per il periodo di applicazione dal 01/01/2001 al 31/03/2001).
Il superamento di tale tasso soglia comporta la nullità delle pattuizioni relative agli interessi Parte corrispettivi di cui, ai sensi dell'art. 1815 c. 2 cc, va esclusa la spettanza alla
Quanto agli interessi moratori, entrambi i contratti prevedevano «interessi nella misura del 3% per mese o frazione di mese, o quella diversa determinata anche in relazione al tasso al momento vigente, nella misura massima consentita-, decorrenti dalla data di ogni scadenza sino a quella dell'effettivo pagamento»; gli interessi moratori erano dunque pattuiti nel 36% annuo.
pagina 3 di 5 Considerata, come sopra esposto, l'unitarietà dell'operazione economica di finanziamento, risulta superato il tasso soglia che, anche per gli interessi moratori, era del 25,85%.
Infatti, secondo l'insegnamento della SC (SS.UU. n. 19597/20), il problema concernente la mancata rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori nei decreti ministeriali dall'entrata in vigore della L. 108/1996 sino al D.M. 25 marzo 2003 va risolto considerando, anche per gli interessi moratori, lo stesso TEGM rilevato dalla Banca d'Italia con riferimento agli interessi corrispettivi, aumentato della metà come previsto dai vari D.M. susseguitisi in quegli anni (nel caso in esame, dal D.M. 20 dicembre 2000, art. 2). Le Sezioni Unite ritengono infatti che, «in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il TEG del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il TEGM così come indetti decreti rilevati;
onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno PAzio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato».
Il tasso degli interessi moratori pattuito dal era dunque incontrovertibilmente usurario (36%, in CP_1 luogo di un tasso soglia del 25,85%).
Nulla la pattuizione degli interessi moratori, sono dovuti, dalla scadenza di ciascuna rata, gli interessi ex art. 1224 c1 cc.
Nel caso di specie, usurari anche gli interessi corrispettivi, non può trovare applicazione l'art. 1224 cc laddove prevede che «se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura».
L'applicazione degli interessi al tasso legale ex art. 1284 c1 cc discende direttamente dalla legge ossia dall'art. 1224 c1 cc per il quale, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, vertendosi nel caso di specie in ipotesi dimora ex re ai sensi dell'art. 1219 c. 2 n 3) cc.
Va infatti escluso che la nullità della pattuizione di interessi moratori usurari possa premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità, «come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 cc. … caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune» (SS.UU. 19597/20).
A non diverse conclusioni si giungerebbe anche prendendo in considerazione la disciplina consumeristica, talché non occorre sottoporre la questione alle parti ex art. 101 cpc.
Infatti, anche il consumatore deve, in caso di nullità della pattuizione degli interessi moratori, pagare quelli ex art. 1284 cc per effetto non di integrazione della clausola abusiva da parte del giudice, ma per effetto della diretta applicazione della disposizione di legge ex art. 1224 c. 1 cc. Una volta in mora ex art. 1219 cc, il consumatore deve gli interessi in misura legale che sarebbero da lui dovuti anche qualora non fossero stati pattuiti interessi, né corrispettivi, né moratori.
In ogni caso, anche a non voler considerare la qualità del (lavoratore dipendente: v. moduli CP_1 contrattuali) di consumatore (che precluderebbe, tanto da parte del giudice quanto del professionista l'intervento integrativo sul contenuto della clausola abusiva), nel caso di specie gli interessi moratori non possono essere riconosciuti alla NPL al tasso del 15% da questa unilateralmente determinato. Infatti, fermo il principio sul punto espresso da SS.UU. n. 19597/2020 (par. 7 capo vi: «rilevano sia il tasso astratto, sia quello in concreto applicato, a effetti diversi»), la modifica unilaterale del tasso di pagina 4 di 5 interesse, risultando più sfavorevole al rispetto all'applicazione degli interessi ex art. 1284 c1 cc CP_1 discendente automaticamente dalla nullità della pattuizione di interessi usurari corrispettivi e moratori, non risulta debitamente comunicata al nelle forme prescritte dal TUB. CP_1
4) In conclusione, il va condannato al pagamento, in favore dell'appellata, di euro 6.045,84, pari CP_1 alla sorte capitale residua di entrambi i contratti (euro 6.145,84, meno il pagamento di euro 100,00 eseguito in relazione al contratto n. 4018700: v. CTU), oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 c. 1 cc dalla scadenza di ciascuna rata come da contratto, sino all'1.6.2021, data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Il va altresì condannato al pagamento di euro 320,65 a titolo di penale, oltre interessi ex art. CP_1 1284 c1 dal 2.9.2014 (data del riconoscimento di debito) all'1.6.2021.
Dall'importo così risultante andranno poi detratti euro 1.844,68 pagati in adempimento della scrittura del 2.9.2014, da imputarsi dapprima agli interessi ex art. 1194 cc.
Sussistendo i presupposti di cui all'art. 1283 cc, sulla somma residua, come dovuta per capitale, penale ed interessi, all'1.6.2021, decorreranno gli interessi al tasso ex art. 1284 c. 4 cc, dal deposito del ricorso ex art. 633 cpc al saldo (v. Cass. 5035/99 e Cass. 13145/21).
5) Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, vanno compensate per la metà tenuto conto del ridimensionamento della pretesa creditoria, e per il resto, liquidate come da dispositivo in mancanza di Parte note spese, seguono la soccombenza, le spese del monitorio rimanendo a carico della
Le spese di CTU, che ha riguardato essenzialmente il tema dell'usurarietà degli interessi, vanno poste Parte interamente a carico della sul punto soccombente.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 1287/23 del Tribunale di Reggio Emilia, così provvede: Controparte_1 Parte a) condanna il al pagamento, in favore della di euro 6.045,84 oltre interessi ex art. 1284 c. CP_1
1 cc dalla scadenza di ciascuna rata contrattuale, sino all'1.6.2021, e di euro 320,65 oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dal 2.9.2014 all'1.6.2021, previa detrazione da quanto così dovuto della somma di euro 1.844,68 imputata ex art. 1194 cc;
b) condanna il al pagamento degli interessi ex art. 1284 c. 4 cc dall'1.6.2021 al saldo sulla CP_1 somma di cui al capo a). Parte Compensa per la metà le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna il a rifondere alla CP_1 la restante parte di tali spese che liquida, già al 50%, per il primo grado, in euro 2.500,00 per compensi, e, per il secondo grado, in euro 191,25 per anticipazioni ed euro 2.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, le spese del monitorio rimanendo a carico dell'ingiungente. Parte Pone le spese della CTU interamente a carico della
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AR GI MA NA VA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. MA NA VA Presidente dott. AR GI Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 729/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRAVERSA MONICA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI Controparte_1 C.F._1 DAVIDE APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con decreto ingiuntivo n. 1125/21 il Tribunale di Reggio Emilia intimava a il Controparte_1 pagamento, in favore della società di euro 19.922,35 -oltre interessi moratori Parte_1 del 15% sulla quota capitale di euro 9.747,76, a partire dal 20.12.2010- quale residuo del credito di cui all'accordo transattivo sottoscritto il 2.9.2014, con il quale il aveva riconosciuto di essere CP_1 Parte debitore nei confronti della di complessivi euro 23.941,09 in forza dei contratti di finanziamento da lui conclusi il 5.3.2001 n. 4018785 e n. 4018700 con la società SA AR PA (già Forus Finanziaria PA), la quale aveva ceduto i relativi crediti alla NE LE PA (poi Neos Finance PA), che li aveva a sua volta ceduti alla ingiungente.
Proposta opposizione, il deduceva difetto di prova in ordine alla titolarità del credito in capo CP_1 Parte alla insussistenza del credito relativo al finanziamento n. 4018785, non avendo egli mai ricevuto pagina 1 di 5 la carta di credito indicata nel contratto né la corrispondente somma;
erronea quantificazione del capitale ancora dovuto, pari in realtà ad euro 6.145,93; usurarietà degli interessi corrispettivi, pari, rispettivamente, al 31,76% e 31,77% TAEG, superiori al tasso soglia di riferimento, ossia quello per crediti personali superiori a £10.000.000, dovendo valutarsi le due operazioni in modo unitario;
usurarietà degli interessi moratori pattuiti nel 3% mensile e, dunque, su base annua, 36%. Parte Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di CTU contabile.
Con sentenza n. 1287/23 il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda poiché riteneva non provata la cessione dei crediti oggetto di causa dalla SA AR alla Neos, essendo in particolare quello prodotto come doc. 9 un mero accordo quadro per la regolamentazione di future cessioni. Parte Avverso la sentenza proponeva appello la la quale insisteva per l'accoglimento della domanda.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello, riproposte tutte le difese di cui all'opposizione CP_1 ex art. 645 cpc.
La causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione in esito all'udienza del 9.9.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc.
2) Con il gravame, che si compone di un unico motivo, si lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per avere il Tribunale omesso di considerare «fatti ed elementi determinanti dai quali scaturisce Parte la piena legittimazione attiva della .
Il motivo è fondato.
Come dedotto dall'appellante, il primo giudice non ha preso in considerazione il valore probatorio della scrittura transattiva del 2.9.2014 (doc. 7 appellante), contenente l'espresso riconoscimento, da parte del di essere debitore nei confronti dell'appellante in forza di «contratto n. 4018700-Neos, CP_1 contratto n. 4018785-Neos ceduti alla . Parte_1
Il riconoscimento dell'esistenza del debito attiene evidentemente non solo all'entità dello stesso, ma Parte anche alla titolarità, in capo alla cessionaria del corrispondente credito.
Ai sensi dell'art. 1988 cc, sarebbe stato allora onere del dimostrare l'inesistenza del credito CP_1 Parte della per effetto della insistenza o invalidità delle cessioni, onere in nessun modo assolto.
Non occorre quindi valutare se, come dedotto dall'appellante, la documentazione da essa prodotta (accordo quadro SA AR – Neos, cessione , estratti conto della Neos) sarebbe o meno CP_2 da sola sufficiente a dare la prova dell'avvenuta cessione fra la SA AR e la Neos. Parte 3) La pretesa della va accolta nei limiti di cui appresso.
Prodotti i contratti di finanziamento regolarmente firmati, il mediante la sottoscrizione della CP_1 scrittura del 2.9.2014, ha senz'altro riconosciuto di avere ricevuto gli importi finanziati, pari rispettivamente ad euro 5.164,57 (£ 10.000.000) e ad euro 981,27 (£ 1.900.000), dunque complessivi euro 6.145,84. Ne discende l'infondatezza dell'eccezione dell'appellato sull'insussistenza del credito relativo al contratto n. 4018785.
Risulta dagli atti che il abbia versato euro 100,00 in relazione contratto n. 4018700 (v. doc. 3 CP_1 appellante), e, successivamente alla scrittura del 2.9.2014, euro 1.844,68 (v. ricorso per decreto ingiuntivo).
pagina 2 di 5 Gli importi per le penali, inclusi nella somma oggetto di riconoscimento di debito, non sono stati contestati e ammontano, come da CTU, in complessivi euro 320,65 (di cui euro 259,43 per il contratto n. 4018700 ed euro 61,22 per il contratto n. 4018785).
Si tratta allora di valutare le eccezioni di usurarietà degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori pattuiti nei due contratti.
Quanto agli interessi corrispettivi, la CTU ha attestato che ciascuno dei contratti di finanziamento, il cui TAEG era rispettivamente 31,76% e 31,77%, non superava il tasso soglia previsto per la corrispondente classe d'importo (fino a £ 10.000.000), ossia il TAEG 31,79%.
Questa Corte ritiene tuttavia che, come dedotto dal sin dalla citazione ex art. 645 cpc, i due CP_1 contratti vadano valutati congiuntamente, quale unica operazione economica, essendo stati stipulati tra le medesime parti, lo stesso giorno e aventi il medesimo oggetto, ossia il prestito personale concesso a condizioni praticamente identiche.
Eccetto la lieve differenza (0,01%) tra i rispettivi tassi di TAN e TAEG, i due contratti prevedono lo stesso numero di rate (45), a decorrere dallo stesso giorno (15.4.01) e con la stessa scadenza mensile (giorno 15 del mese). Risultano identiche anche le condizioni generali di finanziamento.
Essi differiscono apparentemente solo per quanto scritto a mano nella sezione “Prospetto del finanziamento e modalità del rimborso” sotto la voce “scopo del finanziamento”: nel contratto n. 4018700 si legge “spese personali”, e nel contratto n. 4018785 si legge “acquisto carta”.
Avendo tuttavia le parti pattuito, anche per il secondo contratto, la restituzione della somma finanziata con rate mensili di importo uguale, da pagare a prescindere dall'utilizzo della “carta”, del quale nulla si dice nelle condizioni generali di contratto, l'operazione oggetto della seconda scrittura risulta in tutto equiparabile ad un prestito personale, al pari della prima.
La circostanza che la somma £1.900.000 sia stata resa disponibile mediante la consegna di una carta (che non poteva essere che prepagata), anziché attraverso accredito su conto corrente, non appare idonea a configurare un'utilità autonoma per le parti, dovendo piuttosto essere qualificata come mera differente modalità di erogazione dell'unico finanziamento di complessive £11.900.000.
A ciò si aggiunge, ad abundantiam, che il ha eccepito di non avere ricevuto materialmente la CP_1 Parte carta, e la non ha fornito la prova della effettiva consegna. Parte Sulla unitarietà delle due operazioni la non ha mai preso posizione, essendosi limitata a evidenziare la circostanza che le scritture erano due.
Accertata la natura unitaria del finanziamento, il suo frazionamento in due operazioni risulta in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 cc laddove si risolve nell'elusione del divieto di pattuizione di interessi usurari, dovendo il tasso soglia da applicare individuarsi in quello della classe di importo superiore a
£10.000.000, nella specie superata. Infatti, il tasso soglia previsto per la classe di importo riferita all'ammontare complessivo delle somme erogate (£ 11.900.000), è il TAEG 25,85% (v. Comunicazione dei TEGM emanata dalla Banca d'Italia per il periodo di applicazione dal 01/01/2001 al 31/03/2001).
Il superamento di tale tasso soglia comporta la nullità delle pattuizioni relative agli interessi Parte corrispettivi di cui, ai sensi dell'art. 1815 c. 2 cc, va esclusa la spettanza alla
Quanto agli interessi moratori, entrambi i contratti prevedevano «interessi nella misura del 3% per mese o frazione di mese, o quella diversa determinata anche in relazione al tasso al momento vigente, nella misura massima consentita-, decorrenti dalla data di ogni scadenza sino a quella dell'effettivo pagamento»; gli interessi moratori erano dunque pattuiti nel 36% annuo.
pagina 3 di 5 Considerata, come sopra esposto, l'unitarietà dell'operazione economica di finanziamento, risulta superato il tasso soglia che, anche per gli interessi moratori, era del 25,85%.
Infatti, secondo l'insegnamento della SC (SS.UU. n. 19597/20), il problema concernente la mancata rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori nei decreti ministeriali dall'entrata in vigore della L. 108/1996 sino al D.M. 25 marzo 2003 va risolto considerando, anche per gli interessi moratori, lo stesso TEGM rilevato dalla Banca d'Italia con riferimento agli interessi corrispettivi, aumentato della metà come previsto dai vari D.M. susseguitisi in quegli anni (nel caso in esame, dal D.M. 20 dicembre 2000, art. 2). Le Sezioni Unite ritengono infatti che, «in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il TEG del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il TEGM così come indetti decreti rilevati;
onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno PAzio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato».
Il tasso degli interessi moratori pattuito dal era dunque incontrovertibilmente usurario (36%, in CP_1 luogo di un tasso soglia del 25,85%).
Nulla la pattuizione degli interessi moratori, sono dovuti, dalla scadenza di ciascuna rata, gli interessi ex art. 1224 c1 cc.
Nel caso di specie, usurari anche gli interessi corrispettivi, non può trovare applicazione l'art. 1224 cc laddove prevede che «se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura».
L'applicazione degli interessi al tasso legale ex art. 1284 c1 cc discende direttamente dalla legge ossia dall'art. 1224 c1 cc per il quale, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, vertendosi nel caso di specie in ipotesi dimora ex re ai sensi dell'art. 1219 c. 2 n 3) cc.
Va infatti escluso che la nullità della pattuizione di interessi moratori usurari possa premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità, «come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 cc. … caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune» (SS.UU. 19597/20).
A non diverse conclusioni si giungerebbe anche prendendo in considerazione la disciplina consumeristica, talché non occorre sottoporre la questione alle parti ex art. 101 cpc.
Infatti, anche il consumatore deve, in caso di nullità della pattuizione degli interessi moratori, pagare quelli ex art. 1284 cc per effetto non di integrazione della clausola abusiva da parte del giudice, ma per effetto della diretta applicazione della disposizione di legge ex art. 1224 c. 1 cc. Una volta in mora ex art. 1219 cc, il consumatore deve gli interessi in misura legale che sarebbero da lui dovuti anche qualora non fossero stati pattuiti interessi, né corrispettivi, né moratori.
In ogni caso, anche a non voler considerare la qualità del (lavoratore dipendente: v. moduli CP_1 contrattuali) di consumatore (che precluderebbe, tanto da parte del giudice quanto del professionista l'intervento integrativo sul contenuto della clausola abusiva), nel caso di specie gli interessi moratori non possono essere riconosciuti alla NPL al tasso del 15% da questa unilateralmente determinato. Infatti, fermo il principio sul punto espresso da SS.UU. n. 19597/2020 (par. 7 capo vi: «rilevano sia il tasso astratto, sia quello in concreto applicato, a effetti diversi»), la modifica unilaterale del tasso di pagina 4 di 5 interesse, risultando più sfavorevole al rispetto all'applicazione degli interessi ex art. 1284 c1 cc CP_1 discendente automaticamente dalla nullità della pattuizione di interessi usurari corrispettivi e moratori, non risulta debitamente comunicata al nelle forme prescritte dal TUB. CP_1
4) In conclusione, il va condannato al pagamento, in favore dell'appellata, di euro 6.045,84, pari CP_1 alla sorte capitale residua di entrambi i contratti (euro 6.145,84, meno il pagamento di euro 100,00 eseguito in relazione al contratto n. 4018700: v. CTU), oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 c. 1 cc dalla scadenza di ciascuna rata come da contratto, sino all'1.6.2021, data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Il va altresì condannato al pagamento di euro 320,65 a titolo di penale, oltre interessi ex art. CP_1 1284 c1 dal 2.9.2014 (data del riconoscimento di debito) all'1.6.2021.
Dall'importo così risultante andranno poi detratti euro 1.844,68 pagati in adempimento della scrittura del 2.9.2014, da imputarsi dapprima agli interessi ex art. 1194 cc.
Sussistendo i presupposti di cui all'art. 1283 cc, sulla somma residua, come dovuta per capitale, penale ed interessi, all'1.6.2021, decorreranno gli interessi al tasso ex art. 1284 c. 4 cc, dal deposito del ricorso ex art. 633 cpc al saldo (v. Cass. 5035/99 e Cass. 13145/21).
5) Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, vanno compensate per la metà tenuto conto del ridimensionamento della pretesa creditoria, e per il resto, liquidate come da dispositivo in mancanza di Parte note spese, seguono la soccombenza, le spese del monitorio rimanendo a carico della
Le spese di CTU, che ha riguardato essenzialmente il tema dell'usurarietà degli interessi, vanno poste Parte interamente a carico della sul punto soccombente.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 1287/23 del Tribunale di Reggio Emilia, così provvede: Controparte_1 Parte a) condanna il al pagamento, in favore della di euro 6.045,84 oltre interessi ex art. 1284 c. CP_1
1 cc dalla scadenza di ciascuna rata contrattuale, sino all'1.6.2021, e di euro 320,65 oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dal 2.9.2014 all'1.6.2021, previa detrazione da quanto così dovuto della somma di euro 1.844,68 imputata ex art. 1194 cc;
b) condanna il al pagamento degli interessi ex art. 1284 c. 4 cc dall'1.6.2021 al saldo sulla CP_1 somma di cui al capo a). Parte Compensa per la metà le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna il a rifondere alla CP_1 la restante parte di tali spese che liquida, già al 50%, per il primo grado, in euro 2.500,00 per compensi, e, per il secondo grado, in euro 191,25 per anticipazioni ed euro 2.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, le spese del monitorio rimanendo a carico dell'ingiungente. Parte Pone le spese della CTU interamente a carico della
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AR GI MA NA VA
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