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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona del Gop, Dott.ssa Antonella Soro, all'udienza del 27 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 124 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Greta Perfetti e Federica Mengoni per Parte_1
procura alle liti, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Fiumicino (RM), via delle
Gomene n. 3
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Controparte_1
Cubeddu giusta procura generale alle liti, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria
29 presso l'Ufficio legale Distrettuale dell'Istituto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso qualificato come opposizione ad atpo ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 18.01.2024, , contestando le motivazioni dell'ordinanza di Parte_1
inammissibilità del giudizio di atpo N.R.G. 521/23 per carenza del requisito reddituale, affermando di essere in possesso dei requisiti medico legali per continuare a godere dell'assegno mensile di invalidità ex art. 13 L. 118/71, revocato in sede di visita di revisione del 21.12.2022,
CP_ ha convenuto in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, la rimessione nei termini per la presentazione di una nuova istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. e, in subordine, per accertare e dichiarare con sentenza il riconoscimento dello stato di invalido con
1 riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74, il ripristino della cessata erogazione a far data dal gennaio 2023, il pagamento degli arretrati spettanti, oltre oneri di legge.
CP_ Si è costituito l eccependo preliminarmente l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato.
La causa, istruita documentalmente e tramite espletamento di consulenza tecnica medico legale, viene decisa all'udienza odierna con sentenza.
Va premesso che, per costante giurisprudenza, è esperibile ricorso ex artt. 414 e 442 c.p.c. a fronte dell'inammissibilità del precedente giudizio ex art. 445-bis c.p.c., senza che si pongano problemi di procedibilità né tantomeno, come chiesto dalla parte ricorrente, di concessione di termini per la riproposizione di altro giudizio di atpo. Ed, infatti, la S.C. ha espressamente affermato che “In materia di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ, non è ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, secondo comma, cod. proc. civ., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione” (Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2015, n. 8932). Proprio in ragione della qualificazione quale ricorso ex artt. 414 e 442 c.p.c. – e non quale opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. –, il presente giudizio può avere ad oggetto l'accertamento della spettanza della prestazione richiesta (nella fattispecie assegno mensile di invalidità) e non soltanto l'accertamento del relativo requisito sanitario.
Venendo all'esame del merito, il ricorso merita accoglimento.
Dalla lettura della relazione emerge che il CTU dott. verificata la Persona_1
documentazione in atti ed eseguito un accurato esame obiettivo della ricorrente, ha posto una diagnosi di “ipertensione arteriosa con cardiopatia ipertensiva ed insufficienza cardiaca moderata (classe NYHA II); esiti di asportazione melanoma della regione cutanea dorsale in attuale follow-up; depressione maggiore con aspetti fobico-ossessivi; esiti fibrotici polmonari con bronchiolo-ectasie e deficit ventilatorio ostruttivo di grado lieve” riconoscendo un grave quadro pluripatologico in capo alla perizianda.
In particolare ha evidenziato che “…nel caso di infermità plurime coesistenti, che interessano organi e apparati funzionalmente distinti tra di loro, la percentuale di invalidità si calcola applicando la cd. formula riduzionistica o formula scalare di Balthazard..” e che “…nel caso di
2 concorrenza di due o più infermità plurime concorrenti, ovverosia interessanti lo stesso organo
o apparato, tendenzialmente viene utilizzata la cd. formula Salomonica, in base alla quale, dopo aver calcolato le percentuali relative alla singola invalidità, la percentuale complessiva di invalidità sarà data dalla media tra la somma delle singole invalidità e il risultato della formula riduzionistica proporzionale..”.
Procedendo per criterio analogico rispetto a minorazioni tabellate, in relazione all'esame obiettivo ed alla ripercussione funzionale, oltre che alla documentazione sanitaria agli atti, il
CTU ha valutato in capo alla ricorrente le seguenti infermità:
“1) Cardiopatia ipertensiva con insufficienza cardiaca classe NYHA II): percentuale: 41% - per criterio analogico tabellato - codice nosologico 6442- “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata” (percentuale 41-50%);
2) Esiti di asportazione di melanoma del dorso in follow up ed attuale remissione clinica: percentuale: 11%- per criterio analogico tabellato - codice nosologico 9322- “neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale” (fisso:11%);
3) Depressione maggiore con tratti fobico-ossessivi: percentuale: 40%- per criterio analogico tabellato - codice nosologico 2206– “sindrome depressiva endoreattiva grave”
(range 31-40%);
4) Esiti fibrotici polmonari con bronchiolo-ectasie: 35%%- per criterio analogico tabellatocodice nosologico 6404 – “bronchiectasia acquisita” (fisso 35%)”, così giungendo ad una percentuale finale di invalidità pari all'80%
Il consulente, con motivazione condivisibile dal giudice, ha pertanto verificato e valutato un quadro clinico grave, non in linea con gli accertamenti eseguiti dalla Commissione medico- legale in data 21.12.2022 in sede di revisione, da cui consegue il diritto al ripristino CP_1
della prestazione e al pagamento dei ratei maturati e maturandi con decorrenza gennaio 2023.
Quanto ai requisiti reddituali risultano in questo giudizio provati dalle dichiarazioni dei redditi in atti (modello 730/2022 e modello 730/2023).
Le spese di lite seguono, come regola, il principio di soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , disattesa ogni Parte_1
diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- Accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'assegno mensile ex art. 13 L. 118/71 con decorrenza da gennaio 2023 (dalla revoca) e, per l'effetto condanna
3 l' a corrispondere alla stessa i ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali e CP_1
rivalutazione monetaria;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone a carico della parte resistente le spese di CTU che liquida con separato decreto.
Civitavecchia 27/02/2025
Il Gop
Dott.ssa Antonella Soro
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