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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 27/07/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N.1111/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1111/2025 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Andrea CRIBER, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via G. Pianell n.27, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa C.F._2
1 dall'avv. Giuseppe ORSINI, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via Madonna degli Angeli n.32, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in data 30 aprile 2010 in Fossacesia (CH), si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 14 luglio 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 12 giugno 2025, appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fossacesia (CH) a margine dell'Atto n.10 – Parte II
– Serie A – Anno 2010).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 26 luglio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1111/2025 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Andrea CRIBER, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via G. Pianell n.27, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa C.F._2
1 dall'avv. Giuseppe ORSINI, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via Madonna degli Angeli n.32, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in data 30 aprile 2010 in Fossacesia (CH), si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 14 luglio 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 12 giugno 2025, appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fossacesia (CH) a margine dell'Atto n.10 – Parte II
– Serie A – Anno 2010).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 26 luglio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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