Sentenza 8 aprile 2025
Massime • 1
In tema di protezione internazionale, il provvedimento che dispone l'obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso in Italia, previsto dal novellato art. 32, comma 4, del d.lgs. 25 del 2008, in ossequio al principio di economia degli atti giuridici e per espressa previsione normativa, tiene luogo e produce gli stessi effetti del decreto di espulsione emesso dalla Commissione territoriale, la cui esecuzione è affidata al Questore, e, pertanto, non è necessario un ulteriore provvedimento sottoposto a un diverso rimedio giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, in sede di convalida del trattenimento, aveva ritenuto illegittimo il provvedimento di espulsione, per la mancanza di un espresso conferimento alla Commissione territoriale di poteri espulsivi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/04/2025, n. 9196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9196 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
RI NO
Presidente
LAURA TRICOMI
Consigliere
IU OF
Relatore
RE LI
Consigliere
IP D'QU
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Numero registro generale 9950/2024 Numero sezionale 277/2025 Numero di raccolta generale 9196/2025 Data pubblicazione 08/04/2025
Oggetto: IMMIGRAZIONE DINIEGO PROT. OBBLIGO RIMPATRIO Ud.22/01/2025 PU
sul ricorso iscritto al n. 9950/2024 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO lo rappresenta e
(ADS80224030587) che
difende, -ricorrente-
contro
COPJA IGLI
-intimato-
avverso la ORDINANZA di GIUDICE DI PACE BARI nel proc.to n. 11212/2023 depositata il 14/12/2023. Udita la relazione svolta all'udienza pubblica del 22/01/2025 dal Consigliere IU OF. Sentito il P.G. in persona del Dr.Aldo Ceniccola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con le statuizioni conseguenti.
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Oscuramento disposto
Nessuno è presente per il ricorrente.
FATTI DI CAUSA
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Il Giudice di Pace di Bari, con ordinanza pubblicata il 14/12/23, non ha convalidato il trattenimento del cittadino albanese IG PJ, presso il CPR di Bari, disposto dal Questore della Provincia di Verbano Cusio Ossola in data 11/12/2023, a seguito di decisione di diniego della richiesta di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale di Forlì Cesena del 20/7/23, notificata il 31/7/23, non impugnata dallo straniero, sulla base del quarto comma dell'art. 32 d.lgs. 25/2008, come sostituito dall'art.7 ter del d.l. 20/2003, convertito con modifiche con Legge 5 maggio 2023, n. 50 (in vigore dal 6/5/2023). In particolare, il giudice di pace ha rilevato che, essendo egli chiamato a verificare, ai sensi dell'art. 14, co.4 TUI, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13 TUI, ossia sia quelli sostanziali, sia quelli formali, ai fini del vaglio di manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, presupposto del trattenimento, nella specie, la legge 50/2023 non aveva introdotto deroghe al decreto di espulsione, amministrativo o giudiziario, non essendo conferiti espressamente alla Commissione poteri espulsivi, restrittivi della libertà personale (e quindi da interpretarsi in modo rigoroso), essendo solo previsto che il diniego della Commissione produca gli stessi effetti del decreto prefettizio, in quanto << "attesta", ossia certifica, l'obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso, senza adottare alcun provvedimento di espulsione».
propone
Avverso la suddetta pronuncia, il Ministero dell'Interno ricorso per cassazione, notificato il 15/4/2024, affidato a unico motivo, nei confronti di IG PJ (che non svolge difese). E' stata fissata l'udienza pubblica del 22/1/2025. Il PG ha depositato memoria, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Nessuno è comparso per l'amministrazione ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
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1.Il Ministero ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli art. 27, comma 2 bis e 32 del d.lgs. n. 25/2008, così come modificato dalla legge n. 50/2023 di conversione del d.l. 20/2023 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., assumendo che la lettura operata dal Giudice di Pace confligge apertamente con il chiaro e univoco enunciato dell'art. 32, comma 4, d.lgs. 25/2008 là dove si stabilisce espressamente che <<l'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». Si deduce che la nuova disposizione normativa ha equiparato la decisione negativa con attestazione dell'obbligo di rimpatrio della Commissione al provvedimento di espulsione, che, nella formulazione previgente, competeva, anche in questi casi, invece al Prefetto, essendosi attribuito alla Commissione, nell'ottica di una concentrazione dell'attività amministrativa e di tutela giurisdizionale, tanto la decisione relativa alla domanda di protezione internazionale, nelle sue diverse declinazioni, quanto la formulazione del provvedimento espulsivo, cosicché l'attività amministrativa successiva alla decisione sfavorevole Commissione si risolve nell'attuazione, demandata al Questore, del provvedimento espulsivo consacrato nella ridetta determinazione della Commissione Territoriale o Nazionale.
della
La precedente formulazione dell'art.32 comma 4 recitava: «La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis), ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine, alla scadenza del termine per l'impugnazione, si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo gli effetti dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4».
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Con l'attuale formulazione («Nei casi di cui al periodo precedente,
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la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,5 e il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del presente decreto. il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformità al presente comma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del presente decreto>>), tramite il rinvio all'art. 13, commi 4 e 5 del TUI, il legislatore ha attribuito espressamente al Questore il completamento della procedura espulsiva con l'adozione delle scelte legate all'allontanamento, con ciò operando in netta discontinuità rispetto alla precedente disciplina che, come accennato, attribuiva al Prefetto tale compito. Peraltro, in linea con la nuova attribuzione del provvedimento espulsivo alla Commissione territoriale, a quest'ultima è attribuito il compito di rilevare direttamente, in funzione del nuovo potere di espulsione accordatogli dalla novella, la sussistenza delle condizioni che impongono, tra l'altro, il non refoulement (art. 19 TUI commi 1 e 1.1, riformulato: «1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a
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trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani>>), eventualità che la Commissione è chiamata a vagliare sin dall'avvio della fase istruttoria (vedasi anche art. 27, nuovo comma 2 bis, d.lgs. 25/2008, secondo il quale la Commissione, nel caso ritenga insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o del permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, deve acquisire «dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all' articolo 19, commi 1-bis - («In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati») e 2 - (<<Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9; c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono;
d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finchè persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio
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nazionale»>) - del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) È poi prevista la possibilità di proporre ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, in base al novellato articolo 35, comma 1, d.lgs. 25/2008 (che dispone «Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione territoriale [di cui all'articolo 32] e avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 33 è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria»), avverso i provvedimenti di cui all' art. 32, delle Commissioni territoriali, che includono anche, «L'ATTESTAZIONE DELL'OBBLIGO DI RIMPATRIO≫ (che «tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»).
-
L'interpretazione del giudice di pace, laddove ritiene invece <<la necessità di un ulteriore provvedimento sottoposto ad un diverso rimedio giurisdizionale - diverso dal provvedimento "unitario" della Commissione, ed emesso dal Prefetto per disporre quella che diventerebbe una "ulteriore " espulsione dello straniero», finisce con lo svilire il dato normativo e l'esigenza di concentrazione di attività e di tutele cui è improntato il c.d. decreto Cutro.
2. Sulla questione preliminare di ammissibilità del ricorso del Ministero avverso il provvedimento di non convalida del trattenimento da parte del Giudice di pace di Bari, si richiama Cass. 35220/24, ove, «anche alla luce di quanto già statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con l'ordinanza interlocutoria 8 febbraio 2024, n. 3562 (in fattispecie di impugnazione di decisione di non- convalida del trattenimento di cittadino straniero)»>, il ricorso del Ministero è da ritenersi ammissibile, poiché, per principio generale, il giudizio di convalida consiste nella verifica giurisdizionale di legittimità del trattenimento disposto dal questore, deve ritenersi configurabile l'interesse del Ministero dell'interno a ricorrere avverso il provvedimento di mancata convalida, ove si consideri che il trattenimento illegittimo consente
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di domandare il risarcimento del danno per la materiale privazione della libertà personale sofferta nel periodo in cui il provvedimento ha avuto esecuzione».
3. Dal decreto della Commissione territoriale di Bari adottato il 20/7/2023, in atti, risulta che non è stata accolta la domanda di protezione internazionale, in quanto: - il ricorrente, cittadino albanese, ha precedenti penali, proviene da un Paese di origine considerato sicuro, ai sensi del DM 17/3/23, con onere probatorio conseguente di allegare i gravi motivi per la ritenuta non sicurezza del Paese per il ricorrente, nella specie non forniti;
- la vicenda personale sulle ragioni della partenza (un tentativo di omicidio da parte di cugini) è stata ritenuta non credibile, con conseguente insussistenza dei presupposti per lo status di rifugiato o per la protezione sussidiaria;
- non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1. TUI in quanto, per le ragioni suesposte, il richiedente non risulta essere a rischio espulsione o respingimento "verso uno Stato in cui lo Straniero possa essere oggetto di persecuzione'; né a rischio di respingimento o espulsione o estradizione verso uno Stato in cui "esistono fondati motivi di ritenere che lo stesso rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti", sì da giustificare l'applicazione della residuale misura di cui all'art. 32 comma 3 del D.Lgs. 25/2008 ss.mm.ii.>>; - neppure si sono ravvisati i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche disciplinato dall'art 19, comma 2 lett. d)-bis/art. 20- bis/ art. 28 del D.Lgs 286/1998, non versando l'istante in <<condizioni di salute derivanti da patologie di particolari gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine»;
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si è dato atto dell'acquisizione degli elementi di cui all'art. 27 comma 2-bis, del D.lgs n. 25/2008 concernenti l'insussistenza - attestata dalla competente Questura delle cause impeditive all'espulsione e al respingimento di cui all'art. 19, commi 1-bis e 2, D.lgs. n.286/1998 di cui all'art 19, commi 1-bis e 2 D.lgs. n. 286/1998. Infine, il decreto contiene l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e conseguentemente, ai sensi dell'articolo 13, comma 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, del divieto di reingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, nel territorio degli Stati membri de11'Unione Europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'aquis di Schengen, prima che siano decorsi anni tre dalla data del suo effettivo allontanamento dallo Stato, salvo che ottenga speciale autorizzazione dal Ministro dell'Interno 4. In atti risultano anche: -provvedimento della Questura di Verbano Cusio Ossola dell'11 dicembre 2023 di trattenimento del PJ IG, in esecuzione de provvedimento della CT de 20/7/23 attestante l'obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso: si dava atto dell'impossibilità di procedere con immediatezza all'accompagnamento coatto alla frontiera, in mancanza di documento valido per l'espatrio e di vettore idoneo;
- l'ordinanza qui impugnata del 13/12/23, con la quale il giudice di pace di Bari non convalidava il trattenimento per le ragioni sopra esposte;
- il provvedimento successivo del Questore di Bari il 14/12/23, che ordinava al cittadino albanese di lasciare il territorio dello Stato entro 7 giorni, dando atto della cessazione di un pregresso trattenimento disposto, ex art.14 co.1 TUI, dal questore di Verbano Cusio Ossola nel dicembre 2023, per mancata convalida, rilevando che non era possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera per mancanza di un documento valido per l'espatrio, non era possibile applicare una misura alternativa al trattenimento.
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Numero registro generale 9950/2024 Numero sezionale 277/2025 5. La lettera della norma in esame ha interamente sostituito i Numero di raccolta generale 9196/2025 comma 4 dell'art. 32 d.lgs. n. 25 del 2008 prevedendo nela noone 08/04/2025 testo che nei casi di rigetto della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'art. 32, lett. b, nonché nei casi di rigetto per manifesta infondatezza, art. 28-ter, rigetto in virtù dell'applicazione della cd. internal protection alternative,art. 32, comma 1, lett. b-ter, inammissibilità della domanda reiterata presentata ai sensi degli artt. 29 o 29-bis e, infine, dichiarazione di estinzione del procedimento a seguito di ritiro esplicito dell'istanza da parte del richiedente ai sensi dell'art. 23 - il provvedimento di diniego sia direttamente comprensivo anche dell'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso del richiedente. La norma stabilisce a tal fine che «l'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e il Questore procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5, del presente decreto». La riscrittura del comma 4 dell'art. 32 cit. si compendia, in sostanza, in due ordini di interventi. Da un lato, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale o di inammissibilità della domanda reiterata, si prevede l'obbligo di lasciare il territorio nazionale;
dall'altro, si stabilisce che l'obbligo di lasciare il territorio nazionale non si applica se la domanda di protezione internazionale non è accolta, ma nel corso del procedimento emergono i presupposti per il trasferimento degli atti al Tribunale dei minorenni per valutare l'autorizzazione al familiare di un minore di permanere nel territorio nazionale per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, o emergano, nel corso dell'istruttoria, fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù o
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Numero registro generale 9950/2024 Numero sezionale 277/2025 Numero di raccolta generale 9196/2025 Data pubblicazione 08/04/2025
condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine.
Al di fuori di questi casi, la decisione che sanziona l'obbligo di lasciare il territorio nazionale è accompagnata dall'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e dal divieto di reingresso in Italia, ai sensi degli artt. 13 (espulsione coatta alla frontiera) e 14 (espulsione attraverso il rimpatrio volontario) T.U.I. In sostanza, in ossequio al principio di economia degli atti giuridici, si dispone l'unificazione del provvedimento negativo della Commissione territoriale (o della Commissione nazionale asilo) e del conseguente provvedimento di rimpatrio dello straniero. Conseguentemente, la decisione così emessa potrà essere impugnata in Tribunale con un ricorso unitario «ai sensi dell'art. 35, comma 1, del presente decreto». Laddove il Questore dovesse rilevare la sussistenza di uno o più elementi impeditivi, il provvedimento adottato non conterrà, invece, la relativa attestazione.
6. Tanto premesso, il motivo è fondato. Il giudice di pace ha pronunciato sulla convalida del trattenimento disposto dal questore di Bari in esecuzione del suddetto provvedimento c.d. <<unificato», ex art. 32 comma 4 d.lgs. 25/2008, modificato dal d.l. 20/23 conv con modifiche in legge n. 50/23, della Commissione territoriale adottato il 20/7/23, notificato il 31/7/23, non impugnato dal cittadino albanese nel termine di legge. Del tutto correttamente il giudice di pace ha ritenuto di dovere sindacare, in fase di convalida del trattenimento, la legittimità dell'atto-presupposto, costituente il titolo della privazione della libertà personale, nella specie il provvedimento c.d. unificato adottato dalla Commissione territoriale ai sensi del novellato art.32 d.lgs. 25/2008 (Cass. 10559/2004; Cass. 12609/2014, secondo cui il giudice è chiamato a rilevare incidentalmente, ai fini della
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Numero di raccolta generale 9196/2025 decisione di sua spettanza, la manifesta illegittimità, consistente Data pubblicazione 08/04/2025 nell'avere l'Amministrazione agito al di fuori della propria competenza ovvero in mala fede, Cass. 17407/2014; Cass. 24415/2015). Tuttavia, la ritenuta manifesta illegittimità, per mancanza soltanto di un conferimento espresso alla Commissione territoriale di poteri espulsivi, non ricorre in quanto, al contrario, per espressa modifica normativa del disposto dell'art. 32, l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso del richiedente tiene luogo e produce gli stessi effetti del decreto di espulsone, la cui esecuzione è affidata al questore, che procede, ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5, d.lgs. 286/1998, con l'accompagnamento coattivo o la concessione di un termine per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario assistito. Come osserva il PG, seppure, in astratto, possano esservi criticità in punto di decisione relativa alla mancata concessione del termine per la partenza volontaria (che nella specie non risulta neppure richiesta) ovvero sull'opportunità di assegnare alle commissioni territoriali il potere, dipendente da valutazione tipicamente <<questorile>>, di situazioni di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica o la sicurezza dello Stato, non vi sono dubbi sulla previsione espressa normativa di equivalenza, sul piano effettuale, dell'attestazione e del provvedimento di espulsione amministrativa, il che rende del tutto ultroneo l'ulteriore intervento del prefetto, palesato come invece necessario nell'ordinanza qui impugnata. Né l'illegittimità manifesta può derivare dall'attribuzione del potere di disporre il rimpatrio allo stesso organo (nella specie la Commissione territoriale) che decide sul permesso, organo amministrativo ma di giustiziabilità. La vigente Direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, c.d. Direttiva Rimpatri,
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prevede all'art.6, par.6, che la stessa «non osta a che gli Stati membri decidano di porre fine al soggiorno regolare e dispongano contestualmente il rimpatrio e/o l'allontanamento e/o il divieto d'ingresso in un'unica decisione o atto amministrativo o giudiziario in conformità della legislazione nazionale, fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo III e da altre pertinenti disposizioni del diritto comunitario e nazionale». E, quanto alle garanzie procedurali del Capo III, l'art. 12 prescriva la necessità che «<le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le decisioni di divieto d'ingresso e le decisioni di allontanamento sono adottate in forma scritta, sono motivate in fatto e in diritto e contengono informazioni sui mezzi di ricorso disponibili» e l'art. 13 dispone che al cittadino di un paese terzo interessato debba essere concesso un <<ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all'articolo 12, paragrafo 1, o per chiederne la revisione dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza». Nella specie, è prevista la possibilità di proporre ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, in base al novellato articolo 35, comma 1, d.lgs. 25/2008, avverso i provvedimenti di cui all'art. 32, delle Commissioni territoriali, che includono anche, «L'ATTESTAZIONE DELL'OBBLIGO DI RIMPATRIO». Inoltre il nostro sistema interno conosce anche provvedimenti giurisdizionali in senso proprio che possono contenere l'ordine esecutivo ed anche le relative modalità (si pensi al settore del diritto di famiglia). In definitiva, non sussiste la «manifesta illegittimità» della disposizione in esame, ritenuta dal Giudice di pace, e la decisione impugnata va di conseguenza cassata.
5. Per quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso va cassata la ordinanza impugnata, per sua nullità, con rinvio.
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Firmato Da: IU OF Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 35e4dc5806ba0712- Firmato Da: RI NO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 70b51127a964ede7
Oscuramento disposto
Numero registro generale 9950/2024 Numero sezionale 277/2025 Numero di raccolta generale 9196/2025 Data pubblicazione 08/04/2025
Invero, pur non potendo ormai più operare una eventuale convalida del trattenimento, oltre il termine di legge (e la peculiarità del caso sta nel fatto che qui ricorre per cassazione il Ministero, legittimato e titolare dell'interesse all'affermazione di un'interpretazione corretta della norma nuova), il Giudice di pace dovrà procedere all'esame, ancorché non direttamente incidente sulla misura restrittiva impugnata, circa la sussistenza dei presupposti di legge del trattenimento ex art.32, comma 4, d.lgs. 25/2008, modificato dal d.l. 20/23 conv. con modifiche in legge n. 50/23, secondo le indicazioni ermeneutiche disposte nel presente provvedimento. Ricorrono giusti motivi, attesa l'assoluta novità della questione di diritto sottesa, per compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Bari;
spese del presente giudizio di legittimità integralmente compenste tra le parti. Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2025.
La Cons. Est.
IA ID
13 di 13
La Presidente
MA IE
Firmato Da: IU OF Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 35e4dc5806ba0712- Firmato Da: RI NO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 70b51127a964ede7