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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/11/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Luongo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1012/2025 promossa con atto di citazione in appello iscritto a ruolo il 16.04.2025 e notificato l'8.4.2025
DA
con l'avv. dom. Filippo Chervino, giusta procura alle Parte_1 liti a margine dell'atto di citazione;
- appellante -
CONTRO
difesa ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
- appellata -
OGGETTO: impugnazione sentenza del Giudice di Pace di CP_1
n. 189/2025 del 7/4/25.
Causa ritenuta in decisione alle seguenti conclusioni precisate dalle parti nell'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies comma 3 cod. proc. civ. del 4.11.2025;
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.189/2025 emessa dal Giudice di Pace di , nell'ambito del giudizio CP_1
N.R.G. 806/2025, depositata in cancelleria in data 7/4/25; accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Giudice di
Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA
Si eccepisce la nullità della notifica, effettuata esclusivamente presso la e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Controparte_1
Trieste, come previsto dall'articolo 11 Regio Decreto 30 ottobre 1933
n. 1611. La sentenza del Giudice di pace che definisce il giudizio in materia di espulsione non è appellabile
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha appellato la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
n. 189/2025 del 7.4.2025, con la quale era stato rigettato il ricorso CP_1 avverso il decreto di espulsione emesso il 21.2.2025 nei suoi confronti dalla sull'assunto che il giudice di prime cure, errando, in CP_1 CP_1 asserita violazione del principio di tempestività e di tutela giurisdizionale, avrebbe trascurato di considerare che il predetto decreto espulsivo era stato adottato durante l'arco temporale in cui egli aveva ancora il diritto di impugnare il prodromico decreto di revoca del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di NAPOLI notificatogli il 21.2.2025, così da privarlo, pagina 2 di 4 quindi, della possibilità di esercitare pienamente i propri diritti difensivi in relazione a detto atto prodromico.
Con ordinanza del 22.5.2025, l'adito Tribunale ha rigettato l'istanza dell'appellante finalizzata alla sospensione dell'esecuzione della succitata sentenza, dando atto -in condivisione di quanto argomentato da giudice di prime cure- che “… la pendenza del termine per impugnare la revoca del permesso di soggiorno non incide sulla legittimità del decreto di espulsione.
Sul punto la Corte di Cassazione ha (infatti - N.d.R.) stabilito che, tra il giudizio relativo alla legittimità dei provvedimenti questorili e quello relativo ai provvedimenti prefettizi non sussiste alcun nesso di pregiudizialità giuridica necessaria (si veda Cass. 10.09.2020 n. 18788). Peraltro, nelle more è scaduto il termine per impugnare il provvedimento questorile (cfr. pag. 2 provvedimento Questore di Napoli) notificato in data 21.02.2025, senza che il ricorrente abbia prodotto ricorso al Tribunale XIII Sezione Civile del luogo di residenza dell'interessato o ricorso gerarchico al Prefetto di
Napoli entro 30 giorni.” (v. pagg. 1 e 2 della sentenza n. 189/2025, in atti).
Si è successivamente costituito in appello, con l'Avvocatura dello
Stato, il , eccependo la nullità della notifica Controparte_2 dell'atto di impugnazione, siccome effettuata esclusivamente presso la in violazione dell'articolo 11 del R.D. n. 1611/1933, e Controparte_1 deducendo l'inappellabilità delle statuizioni in materia di espulsione.
Così ricostruiti, per sommi capi, i termini della controversia al vaglio,
l'appello va effettivamente dichiarato inammissibile, a fronte del chiaro ed assorbente disposto dell'art. dell'articolo 18, comma 9 del D.Lgs
n. 150/2011, laddove è stabilito, per l'appunto, che “la sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”. (v., per inciso, sulla diversa questione -qui da ritenersi comunque superata- della legittimazione passiva dell'amministrazione nel giudizio di impugnazione in oggetto e sull'effettivo pagina 3 di 4 destinatario della relativa notifica, Cass civ. - Sez. 1, Ordinanza n. 27555 del 21/09/2022). Trattandosi, peraltro, di procedimento esente da ogni tassa o imposta (v., in tal senso, art. 18, comma 8, del D.lgs. n. 150/2011, che ha sostituito l'art. 13-bis del D.lgs. n. 286/1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
Le spese di giudizio possono trovare compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, nella sopra intestata composizione, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello di cui in epigrafe, così provvede:
▪ DICHIARA inammissibile l'appello;
▪ COMPENSA le spese di lite.
Udine, 8.11.2025 IL GIUDICE
dr. Fabio LUONGO
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Luongo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1012/2025 promossa con atto di citazione in appello iscritto a ruolo il 16.04.2025 e notificato l'8.4.2025
DA
con l'avv. dom. Filippo Chervino, giusta procura alle Parte_1 liti a margine dell'atto di citazione;
- appellante -
CONTRO
difesa ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
- appellata -
OGGETTO: impugnazione sentenza del Giudice di Pace di CP_1
n. 189/2025 del 7/4/25.
Causa ritenuta in decisione alle seguenti conclusioni precisate dalle parti nell'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies comma 3 cod. proc. civ. del 4.11.2025;
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.189/2025 emessa dal Giudice di Pace di , nell'ambito del giudizio CP_1
N.R.G. 806/2025, depositata in cancelleria in data 7/4/25; accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Giudice di
Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA
Si eccepisce la nullità della notifica, effettuata esclusivamente presso la e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Controparte_1
Trieste, come previsto dall'articolo 11 Regio Decreto 30 ottobre 1933
n. 1611. La sentenza del Giudice di pace che definisce il giudizio in materia di espulsione non è appellabile
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha appellato la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
n. 189/2025 del 7.4.2025, con la quale era stato rigettato il ricorso CP_1 avverso il decreto di espulsione emesso il 21.2.2025 nei suoi confronti dalla sull'assunto che il giudice di prime cure, errando, in CP_1 CP_1 asserita violazione del principio di tempestività e di tutela giurisdizionale, avrebbe trascurato di considerare che il predetto decreto espulsivo era stato adottato durante l'arco temporale in cui egli aveva ancora il diritto di impugnare il prodromico decreto di revoca del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di NAPOLI notificatogli il 21.2.2025, così da privarlo, pagina 2 di 4 quindi, della possibilità di esercitare pienamente i propri diritti difensivi in relazione a detto atto prodromico.
Con ordinanza del 22.5.2025, l'adito Tribunale ha rigettato l'istanza dell'appellante finalizzata alla sospensione dell'esecuzione della succitata sentenza, dando atto -in condivisione di quanto argomentato da giudice di prime cure- che “… la pendenza del termine per impugnare la revoca del permesso di soggiorno non incide sulla legittimità del decreto di espulsione.
Sul punto la Corte di Cassazione ha (infatti - N.d.R.) stabilito che, tra il giudizio relativo alla legittimità dei provvedimenti questorili e quello relativo ai provvedimenti prefettizi non sussiste alcun nesso di pregiudizialità giuridica necessaria (si veda Cass. 10.09.2020 n. 18788). Peraltro, nelle more è scaduto il termine per impugnare il provvedimento questorile (cfr. pag. 2 provvedimento Questore di Napoli) notificato in data 21.02.2025, senza che il ricorrente abbia prodotto ricorso al Tribunale XIII Sezione Civile del luogo di residenza dell'interessato o ricorso gerarchico al Prefetto di
Napoli entro 30 giorni.” (v. pagg. 1 e 2 della sentenza n. 189/2025, in atti).
Si è successivamente costituito in appello, con l'Avvocatura dello
Stato, il , eccependo la nullità della notifica Controparte_2 dell'atto di impugnazione, siccome effettuata esclusivamente presso la in violazione dell'articolo 11 del R.D. n. 1611/1933, e Controparte_1 deducendo l'inappellabilità delle statuizioni in materia di espulsione.
Così ricostruiti, per sommi capi, i termini della controversia al vaglio,
l'appello va effettivamente dichiarato inammissibile, a fronte del chiaro ed assorbente disposto dell'art. dell'articolo 18, comma 9 del D.Lgs
n. 150/2011, laddove è stabilito, per l'appunto, che “la sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”. (v., per inciso, sulla diversa questione -qui da ritenersi comunque superata- della legittimazione passiva dell'amministrazione nel giudizio di impugnazione in oggetto e sull'effettivo pagina 3 di 4 destinatario della relativa notifica, Cass civ. - Sez. 1, Ordinanza n. 27555 del 21/09/2022). Trattandosi, peraltro, di procedimento esente da ogni tassa o imposta (v., in tal senso, art. 18, comma 8, del D.lgs. n. 150/2011, che ha sostituito l'art. 13-bis del D.lgs. n. 286/1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
Le spese di giudizio possono trovare compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, nella sopra intestata composizione, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello di cui in epigrafe, così provvede:
▪ DICHIARA inammissibile l'appello;
▪ COMPENSA le spese di lite.
Udine, 8.11.2025 IL GIUDICE
dr. Fabio LUONGO
pagina 4 di 4