CA
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 3934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3934 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo di opposizione, ai sensi dell'art. 404, co. 1, c.p.c., avverso la sentenza della stessa
Corte n. 3779/2011, pubblicata il 13 dicembre 2011 e passata in giudicata per effetto della sen- tenza della Corte di Cassazione n. 7947/2027, pubblicata il 28 marzo 2017, iscritto al n.
344/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 4 marzo 2025 e pendente
TRA la codice fiscale ), con sede in Napoli, alla Via Tuto Parte_1 P.IVA_1
Lucrezio Caro n. 40, costituitasi in persona di , dichiaratosi suo legale rappresen- CP_1
tante pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Vito (codice fiscale
) - opponente - C.F._1
E
(codice fiscale , nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._2
ed ivi residente a[...], (codice fiscale CP_3
), nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 440, (codice fiscale , nata a [...] il [...] CP_4 C.F._4
ed ivi residente a[...], (codice fiscale , Controparte_5 C.F._5
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], e CP_6
(codice fiscale ), nato a [...] il [...] ed ivi residente alla C.F._6
Via Chiaia n. 63, quali eredi con beneficio di inventario di , deceduto il 4 Persona_1
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 1 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
febbraio 1995, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Filippo Massara (codice fiscale
) e Carlo Domenico Massara (codice fiscale ) C.F._7 C.F._8
- opposti -
NONCHÉ
l' (codice fiscale ), in persona del suo Cura- Controparte_7 P.IVA_2
tore pro tempore, dr. , domiciliato in Napoli, alla Via Toledo n. 389 Controparte_8
- opposta, contumace -
E
(codice fiscale , nata a [...] il [...] ed ivi CP_9 C.F._9
residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Luca Piscitelli (codice fiscale - chiamata in causa ad integrazione del contraddittorio - C.F._10
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1. Con una citazione per l'udienza del 16 maggio 2018 notificata a , Controparte_2
, e al Curatore dell'eredità giacente di il 9 gen- CP_3 CP_6 Controparte_7
naio 2018, ad il 22 gennaio 2018 e ad il 26 gennaio 2018, la CP_4 Controparte_5
impugnava innanzi a questa Corte d'Appello, mediante un «atto di Parte_1
opposizione di terzo ex art. 401/1° co. cpc», la sentenza di questa stessa Corte n. 3779/2011, pubblicata il 13 dicembre 2011 e passata in giudicata per effetto della sentenza della Corte di
Cassazione n. 7947/2017, pubblicata il 28 marzo 2017, esponendo:
1) che, con un contratto preliminare del 5 giugno 1987 ed un successivo patto aggiunto del 30 luglio 1987, 'era impegnato a vendere ad l'appezza- Controparte_7 Persona_1
mento di terreno sito in Napoli, in località Posillipo Alto, denominato “ ” ed indivi- Parte_1
duato in catasto dalla p.lla 84/f del f.lio 34 verso il prezzo di 3,05 miliardi di lire, da pagare: a) quanto all'acconto di 300 milioni di lire, in sei rate da 50 milioni di lire;
b) quanto a 896 milioni di lire, mediante l'accollo del debito derivante da un mutuo erogato dalla BA , «con CP_10
valuta al 13.7.1987 e con gli interessi a carico del promittente acquirente»; c) quanto al residuo importo di 1,854 miliardi di lire, a scelta del «promittente acquirente», in un'unica soluzione «al momento dell'atto pubblico», per la cui stipula era stata fissata la data del 20 dicembre 1987, oppure in 24 rate mensili di 68,75 milioni di lire ciascuna, a partire dalla fine del mese
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 2 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA CP_11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
successivo a quello della consegna dell'immobile promesso in vendita;
2) che, con una citazione trascritta nei registri immobiliari il 22 luglio 1988, il Per_1
aveva convenuto in giudizio il er ottenere – allegando di aver versato il suddetto acconto CP_7
e che il contratto definitivo non era stato stipulato per non aver il promittente venditore conse- gnato al notaio che ne era stato incaricato la documentazione all'uopo necessaria – una sen- tenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., disponesse il trasferimento in suo favore dell'immobile oggetto del contratto preliminare alle condizioni da questo stabilite, nonché la condanna del convenuto a risarcirgli i danni arrecatigli non adempiendo ai suoi obblighi contrattuali;
3) che il aveva resistito a tali domande allegando, tra l'altro, che il non CP_7 Per_1
aveva provveduto alla sistemazione della debitoria con la BA EN SU e chiedendo, in via riconvenzionale, la risoluzione del suddetto contratto preliminare e il risarcimento dei danni ar- recatigli dall'inadempimento del che aveva quantificato in 2 miliardi di lire;
Per_1
4) che il Tribunale adito dal Normale aveva, con sentenza (non definitiva) del 21 marzo
1990 (n. 4961/1990), rigettato la domanda che l'attore aveva formulato invocando l'art. 2932
c.c., poiché era emerso che il era proprietario solo della metà del terreno che s'era obbli- CP_7
gato a vendere e l'effetto liberatorio dell'accollo convenuto con il contratto preliminare era im- pedito dal mancato assenso della BA EN SU, ed aveva disposto il prosieguo del pro- cesso in relazione al giudizio risarcitorio;
5) che gli appelli proposti dal e dal contro tale sentenza erano stati en- Per_1 CP_7
trambi rigettati con sentenza di questa Corte d'Appello depositata il 18 maggio 1998, sebbene il nel corso del processo di secondo grado, avesse dimostrato che il aveva ac- Per_1 CP_7
quistato, con un atto del 2 luglio 1962, il restante 50% dell'appezzamento di terreno che aveva promesso di vendergli e doveva essere considerato inadempiente al contratto preliminare, a differenza del promissario acquirente, poiché i giudici d'appello avevano ritenuto di non poter pronunciare la sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso, non potendo questa essere subordinata alla prestazione da parte della BA EN SU del suo assenso a liberare il dal debito derivante dal mutuo che il ra impegnato ad accollarsi;
CP_7 CP_12
6) che il ricorso per cassazione avverso questa sentenza proposto da CP_13
, , , e , quali eredi con
[...] Controparte_5 CP_3 CP_4 CP_6
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 3 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
beneficio d'inventario di , deceduto nel corso del processo d'appello, era stato Persona_1
accolto, al contrario di quello incidentalmente proposto dal curatore dell'eredità giacente di pure lui nel frattempo deceduto, avendo la Suprema Corte ritenuto che il giu- Controparte_7
dice d'appello avesse violato o erroneamente applicato l'art. 2932 c.c. nel rigettare la domanda formulata dal invocando tale articolo, anziché accoglierla, sia pur subordinandone Per_1
l'efficacia all'adempimento da parte del promissario acquirente alle residue obbligazioni a suo carico;
7) che il giudizio di rinvio conseguentemente disposto dalla Suprema Corte s'era con- cluso con la sentenza di questa Corte d'Appello n. 3779/2011, con la quale, in parziale riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Napoli n. 4961/1990, era stato disposto il trasfe- rimento dall'eredità giacente di gli eredi con beneficio d'inventario di Controparte_7 Per_1
dell'appezzamento di terreno oggetto del contratto preliminare del 5 giugno 1987, su
[...]
una parte del quale insisteva «il locale ristorante denominato ”», purché fosse pa- Parte_1
gato il prezzo pattuito per la sua compravendita secondo le modalità, comprese quelle relativa al suddetto accollo, pure pattuite da coloro che detto contratto avevano concluso, anche sul rilievo che tale pronuncia non era impedita dal fatto che l'edificio insistente sul terreno era stato ampliato in mancanza della prescritta concessione amministrativa, posto che, secondo i giudici di rinvio: «era pacifico e documentato il pagamento delle prime due rate dell'oblazione liquidata dal richiedente» sulla base di quanto previsto ai fini della sanatoria di cui alla legge 47/1985;
«l'importo della oblazione effettivamente dovuta, attese le incertezze circa la effettiva consi- stenza dell'abuso (!), poteva essere determinata, ai sensi dell'art. 35, comma 9, della legge, n.
47 del 1985 (?), all'esito degli ulteriori accertamenti del caso»; non era emersa dall'istruttoria in proposito svolta la sussistenza di vincoli d'inedificabilità o di altre circostanze tali da impedire la sanatoria dell'ampliamento abusivo o subordinarla al previo nulla osta dell'autorità ammini- strativa deputata alla loro tutela;
8) che il ricorso proposto avverso questa seconda sentenza di questa Corte d'Appello era stato rigettato con la sentenza della Corte di Cassazione n. 7947/2017, pubblicata il 28 marzo 2017;
9) che la Suprema Corte aveva così finito per «avallare (paradossalmente) ed in modo
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 4 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
anche abnorme, il trasferimento di un compendio immobiliare completamente diverso e dif- forme (sia quantitativamente che anche qualitativamente) da quello oggetto del compromesso, oltre che privo del nullaosta dell'Ente preposti ai vincoli cui lo stesso era ed è assoggettato»;
10) che, nel frattempo, il con un contratto stipulato per mezzo di un atto pubblico CP_7
rogato dal Notaio l 24 luglio 1991, le aveva venduto il medesimo complesso Persona_2
immobiliare oggetto del predetto contratto preliminare verso il prezzo di 1,488 miliardi di lire;
11) che, da allora, essa aveva «posseduto legittimamente, agendo sempre quale pro- prietaria, “uti dominus” e con “l'animus sibi habendi”», il complesso immobiliare che aveva ac- quistato dal svolgendovi «la propria attività di ristorazione con specifica destinazione (e CP_7
finalità) per ricevimenti, banchetti ed eventi, dapprima, in proprio e, poi, dal 2000, indiretta- mente per aver concesso in affitto alla società (in due tempi diversi) prima, il Parte_2
ramo aziendale concernente l'attività di ristorazione ed organizzazione spettacoli ed eventi, mantenendo l'attività di Bar e, poi, anche quest'ultima»;
12) che essa aveva inoltre: (a) integralmente soddisfatto gli obblighi a proprio carico sta- biliti dal contratto concluso con il (b) provveduto a far eseguire rilevantissime opere di CP_7
ampliamento e di integrale ristrutturazione dell'intero suindicato complesso immobiliare soste- nendo all'uopo costi per un importo complessivo pari a milioni di euro, nonché a curarne la ma- nutenzione straordinaria e, fino alla fine del 2012, quella ordinaria e, a partire dal 2013, a pre- stare il proprio consenso ai lavori di trasformazione e di ammodernamento dei locali adibiti a bar eseguitivi dalla società affittuaria;
(c) espletato le numerose e complesse pratiche ammini- strative occorrenti per l'esecuzione dei lavori di consolidamento statico, di conservazione e di integrale ristrutturazione e il perfezionamento del condono edilizio a suo tempo chiesto dal
CP_7
13) che, dopo che, nel corso del 1999, il curatore dell'eredità giacente del l'aveva CP_7
convenuta in giudizio per ottenere la risoluzione a causa di un suo inadempimento del contratto del 24 luglio 1991, aveva affrontato i diversi gradi del conseguente processo ed infine concluso con il predetto curatore una transazione con la quale quest'ultimo l'aveva riconosciuta come legittima, unica ed esclusiva proprietaria del complesso immobiliare oggetto del suddetto con- tratto;
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 5 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
14) che, sempre quale proprietaria di tale complesso immobiliare, essa aveva anche promosso un giudizio contro i germani per ottenere il rilascio di un appartamento che ne Pt_3
faceva parte;
15) che pertanto essa, «al di là ed indipendentemente dalla sorte del suo originario con- tratto di compravendita (e dei diritti derivanti dallo stesso)», aveva usucapito la proprietà del predetto complesso immobiliare, avendo sullo stesso, a partire dal 24 luglio 1991, esercitato
«un possesso ad usucapionem continuo, ininterrotto, pacifico e incontrastato (quanto meno, in subordinata ipotesi ed a tutto voler concedere, rispetto ai oggi dichiarati proprietari) e Per_1
pubblico (nec vi nec clam)», ed era dunque titolare di un diritto pregiudicato, «in via totale ed assoluta», dalla sentenza di questa Corte n. 3779/2011 con la quale, all'esito di un processo cui essa non aveva partecipato, quel medesimo complesso immobiliare era stato trasferito ai sensi dell'art. 2932 c.c. agli eredi di . Persona_1
Per quel che ancora rileva, la chiedeva dunque a questa Parte_1 Parte_1
Corte di voler, in accoglimento della sua opposizione:
A) dichiarare «illegittima, invalida, inefficace, priva di effetti (e, comunque ad essa So- cietà inopponibile) e, quindi, annullare» la suddetta sentenza n. 3779/2011 «con il riconosci- mento» dei suoi «vantati e dedotti diritti, fra cui, ferma restando l'attuale vigenza ed efficacia dell'atto per Notar del 91, (e, quindi, con la riconferma del suo diritto di proprietà in virtù Per_2
di tale titolo), il proprio maturato, in ogni caso, acquisto a titolo originario dell'immobile in parola per usucapione ventennale oltre che, a ben vedere, anche per quella decennale, dacché nell'ipotesi in cui dovesse farsi retroagire l'effetto traslativo della sentenza impugnata al tempo della domanda giudiziale (per gli effetti giuridici della trascrizione) si sarebbe trattato, quello del
di acquisto in buona fede “a non domino”, con applicazione Controparte_14
dell'art. 1159 c.c. Diritti tutti a dichiararsi e riconoscersi autonomi ed incompatibili con la situa- zione giuridica accertata con la sentenza opposta – pur senza essere soggetta agli Parte_1
effetti del giudicato –» e quindi con la permanenza della sua efficacia tra le parti;
B) in subordine, dichiarare la nullità della sentenza opposta poiché emessa senza la sua partecipazione al relativo giudizio quale litisconsorte necessaria e conseguentemente emettere i «provvedimenti di cui all'art. 354 cpc»;
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 6 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
C) in via ancora più gradata, dichiarare la nullità della medesima sentenza «perché ab- norme (sia sotto il profilo logico che giuridico), al di fuori della connotazione di un atto proces- suale di un determinato tipo e di un uno schema legale tipico», «per aver, di fatto, disposto il trasferimento coattivo di un immobile , completamente diverso (ed in nulla conforme) CP_15
a quello oggetto del contratto preliminare, pacificamente non più identificabile in esso (come riconosciuto dallo stesso ed in tutto differente (un vero “aliud pro alio”) an- Controparte_16
che dall'immobile oggetto del condono (di gran lunga inferiore ad esso)», nonché «in assenza del nulla osta dell'Ente preposto ai vincoli», «in aperta e palese violazione delle precise e tassa- tive norme di cui alla legge 47/85 in materia, oltre che, all'evidenza, dello stesso art. 2932 c.c.»;
D) condannare i convenuti, «con o senza il vincolo solidale fra loro (e/o chi fra loro di ragione) al pagamento delle spese e competenze del giudizio», distraendole in favore del suo difensore.
I.2. Costituendosi in giudizio il 24 aprile 2018, , , Controparte_2 CP_3 [...]
e (nel prosieguo della presente sentenza, per mag- CP_4 Controparte_5 CP_6
gior comodità, individuati anche solo come gli “eredi di ”) resistevano all'av- Persona_1
versa opposizione contestandone l'ammissibilità e la fondatezza per le ragioni che saranno prese in considerazione appresso, nei limiti di quanto ritenuto rilevante ai fini della decisione della controversia.
I.3. La curatela dell'eredità giacente di nvece non si costituiva in giudi- Controparte_7
zio, sicché veniva dichiarata contumace.
I.4. Chiamata ad integrare il contraddittorio in esecuzione dell'ordinanza di questa Corte depositata il 6 maggio 2021, siccome titolare di un'ipoteca iscritta sul suindicato complesso immobiliare e in quanto tale ritenuta litisconsorte necessaria, si costituiva poi in giudizio, il 18 aprile 2022, anche , la quale, pur dichiarando di concordare con gli assunti della so- CP_9
cietà opponente riguardo al possesso ad usucapionem di quest'ultima, concludeva rimetten- dosi alla decisione di questa Corte, «nella consapevolezza che l'ipoteca iscritta in proprio favore non sarà scalfita da una (auspicabile) sentenza favorevole alla società , Parte_1
oltre che, sempre opponibile, in ogni caso ed eventualmente anche agli opposti CP_17
ed eredità giacente .
[...] Controparte_7
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 7 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.5. Nessuna delle parti costituite modificava poi le proprie conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Innanzitutto, va osservato che, al contrario di quanto – invero assai confusamente e contraddittoriamente, sostenuto dagli eredi di – l'opposizione in esame rien- Persona_1
tra chiaramente nell'orbita del primo comma, e non già del secondo comma, dell'art. 404 c.p.c.
e va dunque giuridicamente qualificata come una cd. opposizione di terzo ordinaria, posto che con essa la sostiene di essere titolare di un diritto pregiudicato Parte_1
dalla sentenza di questa Corte n. 3779/2011 e di dover essere considerata “terza” rispetto a tale sentenza, non avendo partecipato al processo nel corso del quale questa venne pronun- ciata, senza far alcun accenno ad eventuali ipotesi di dolo o collusione in suo danno.
II.2. Di conseguenza – sempre al contrario di quanto sostenuto dagli eredi di Per_1
– l'opposizione in esame non può essere considerata tardiva, alla sua proposizione
[...]
non essendo applicabile il termine di decadenza stabilito dall'art. 325, co. 1, c.p.c. (anche) per la proposizione della cd. opposizione di terzo revocatoria prevista dal secondo comma dell'art. 404 c.p.c., né altro termine di decadenza1.
II.3. Gli eredi di hanno poi torto anche nel sostenere che l'opposizione Persona_1
in esame è inammissibile giacché la società opponente non può essere considerata “terza” ri- spetto alla sentenza opposta essendo il 29 ottobre 1991 spontaneamente intervenuta, invo- cando l'art. 111 c.p.c., nel processo nel corso del quale detta sentenza venne pronunciata, al- lorché pendeva innanzi a questa Corte in grado d'appello, ed essendo comunque soggetta all'efficacia della medesima sentenza in quanto avente causa del in forza di un atto tra- CP_7
scritto nei registri immobiliari dopo la trascrizione nei medesimi registri della domanda giudi- ziale avanzata dal in forza dell'art. 2932 c.c. e con quella sentenza accolta. Per_1
L'intervento in giudizio della venne infatti dichiarato inam- Parte_1
missibile con la sentenza di questa Corte d'Appello n. 1106/1998, pubblicata il 18 maggio 1998,
e la relativa statuizione non venne impugnata, passando perciò in giudicato, con la conseguenza che la suddetta società non venne chiamata a partecipare, né comunque partecipò, né al
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 8 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
giudizio avente ad oggetto i ricorsi per la cassazione di detta sentenza proposti dagli eredi di e dal curatore dell'eredità giacente del e conclusosi con la sentenza Persona_1 CP_7
della Corte di Cassazione n. 59/2002, pubblicata il 4 gennaio 2002, né al conseguente giudizio di rinvio, conclusosi con la sentenza di questa Corte d'Appello n. 3779/2011 contro la quale è rivolta l'opposizione in esame, né al successivo giudizio di impugnazione per cassazione di quest'ultima sentenza conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione n. 7947/2017, pubblicata il 28 marzo 2017.
Sicché, in sintesi, la deve essere considerata “terza” legit- Parte_1
timata ad opporsi ai sensi dell'art. 404, co. 1, c.p.c. alla sentenza di questa Corte d'Appello n.
3779/2011, essendo stato escluso, con una statuizione passata in giudicato, il suo diritto di partecipare al processo nel corso del quale detta sentenza venne pronunciata2.
II.4. L'opposizione in esame non può poi – anche in questo caso a dispetto di quanto sostenuto dagli eredi di – essere dichiarata inammissibile nemmeno perché Persona_1
la sentenza nella specie impugnata dalla deve essere ritenuta ido- Parte_1
nea a spiegare i propri effetti anche nei confronti di quest'ultima quale avente causa del CP_7
secondo quanto affermato dalla sentenza di questa Corte n. 1106/1998, sia pur al diverso fine di spiegare le ragioni dell'inammissibilità dell'intervento dell'odierna opponente, che sono le seguenti:
«Va in primo luogo dichiarato inammissibile l'intervento in appello della Parte_1
, resasi acquirente dal dell'immobile oggetto del preliminare, con atto per
[...] CP_7
notar del 24.7.1991, trascritto successivamente alla trascrizione della domanda ex art. Per_2
2932 CC. proposta dal Per_1
È giurisprudenza consolidata che il successore a titolo particolare nel diritto
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 9 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
controverso, che interviene nel processo a norma dell'art. 111, terzo co. CPC., non è terzo in senso proprio e sostanziale, ma è l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tale divenuto nel corso del processo, ed assume non una posizione distinta bensì la stessa posizione del suo dante causa, di modo che mentre questo ultimo, sia pur sull'accordo delle parti, può anche es- sere estromesso dal giudizio, il successore gode di tutte le facoltà proprie della parte, e così come la sentenza spiega direttamente effetto nei suoi confronti, egli è anche direttamente legit- timato ad impugnarla, rimanendo di conseguenza esclusa la esperibilità del rimedio straordina- rio della opposizione di terzo ex art. 404 CPC. Il predetto intervento, non riconducibile alla figura dell'intervento volontario di terzo di cui all'art. 105 CPC., in quanto è un intervento di parte avente sue peculiari caratteristiche, è consentito senza alcun limite anche in appello, senza che possa farsi riferimento alla disciplina e alle condizioni stabilite dall'art. 344 CPC. (Cfr. Cass.
27.3.1990 n. 2459; Cass.
6.11.1991 n. 11833).
Orbene tale non è l'intervento spiegato dalla CASCINE, che, avendo Parte_1
acquistato con atto trascritto successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale del
Normale (NOTA del 22.7.1988, fascic. appellante incidentale), ai sensi dell'art. 111, 3 co. CPC., non può impugnare la sentenza. Stabilisce infatti espressamente detta norma che la sentenza spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile an- che da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.
In realtà, nel caso in esame, l'acquirente a titolo particolare è un interventore adesivo dipendente, il cui intervento quindi è del tutto inammissibile in appello (Cfr. Cass. 24.3.1993 n.
3502)».
Il che – considerato che su questa statuizione e le sue necessarie premesse s'è formato il giudicato – evidentemente comporta anche che la in quanto Parte_1
avente causa del in forza di un atto trascritto nei registri immobiliari dopo la trascrizione CP_7
nei medesimi registri della domanda giudiziale del poi accolta con la sentenza nella Per_1
specie opposta, pur non essendo stata ammessa a partecipare al processo nel corso del quale questa è stata pronunciata, non può opporsi ad essa facendo valere il contratto stipulato con il il 24 luglio 1991. CP_7
Senonché, l'opposizione in esame è stata proposta dalla Parte_1
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 10 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
anche e soprattutto sostenendo di aver comunque acquistato per usucapione la proprietà del complesso immobiliare che ha allegato essere oggetto sia del contratto preliminare di compra- vendita concluso tra il sia del contratto di compravendita da essa con- CP_7 Persona_1
cluso con il il 24 luglio 1991 e va pertanto, sotto questo profilo, giudicata ammissibile, CP_7
sebbene nei soli limiti in cui è volta a far valere l'acquisto a titolo originario, e non derivativo, di quello stesso diritto.
Deve infatti, ad avviso di questo Collegio, ritenersi che anche l'avente causa di una delle parti di un processo è legittimato all'opposizione di terzo ordinaria di cui all'art. 404, co 1, c.p.c., allorché faccia valere un titolo di acquisto del diritto controverso che non dipenda dalla titolarità di tale diritto in capo al dante causa, anche in questo senso dovendo essere intesa la tradizio- nale affermazione della necessità, ai fini di detta legittimazione, che l'opponente faccia valere un “diritto autonomo” rispetto a quello controverso tra le parti nei cui confronti è stata pronun- ciata la sentenza opposta3.
II.5. Ciò però non è sufficiente ai fini del riconoscimento di detta legittimazione, occor- rendo anche che il diritto fatto valere dal “terzo” opponente sia pregiudicato dalla sentenza op- posta.
Il primo comma dell'art. 404 c.p.c. dispone infatti che «[u]n terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti».
Assai difficile è tuttavia – come dimostrano le varie soluzioni offerte in proposito in giu- risprudenza e in dottrina – stabilire quand'è che può ritenersi sussistente tale pregiudizio, dall'individuazione dei contorni del quale evidentemente dipende quella dell'ambito di applica- zione dell'opposizione di terzo ordinaria, che, anche per questo motivo, in dottrina è stata con- divisibilmente definita «il più fluido fra i mezzi di impugnazione».
Peraltro, non consta a questo Collegio che la giurisprudenza o la dottrina abbia mai af- frontato la questione della sussistenza o meno del suddetto pregiudizio in relazione a
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 11 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
fattispecie concrete identiche o analoghe a quella qui in esame, tali non essendo quelle cui si riferiscono le plurime pronunce della Corte di Cassazione invocate, evidentemente con opposti obiettivi, dall'opponente e dagli eredi di . Persona_1
Ciò premesso, ad avviso di questo Collegio, la natura di rimedio straordinario di impu- gnazione che è pacificamente attribuita all'opposizione di terzo ordinaria e la conseguente, al- meno potenziale, limitazione dei poteri processuali delle sue parti rispetto a quelli che queste ultime potrebbero esercitare nelle varie articolazioni di un autonomo giudizio di cognizione im- pongono di interpretare restrittivamente il pregiudizio in questione e dunque di ritenerlo sussi- stente soltanto allorquando la sentenza opposta contenga una o più statuizioni incompatibili, sotto il profilo giuridico, prim'ancora che pratico, con il diritto (evidentemente sostanziale) fatto valere dal “terzo”, siccome tali da sopprimere o comprimere irrimediabilmente le relative fa- coltà4.
Ora, nella specie, la sentenza opposta non pare idonea ad arrecare alla Parte_1
un siffatto pregiudizio.
[...]
L'unica sua statuizione rilevante ai fini di cui qui si stata discorrendo – cioè quella con con cui venne, in forza dell'art. 2932 c.c., disposto «il trasferimento del terreno (a 30,00), situato in Napoli, alla Località Posillipo Alto, riportato in catasto al foglio 34, particella 84 f, su gran parte del quale insiste il locale ristorante denominato “ ”, dalla Eredità giacente di Parte_1
, in persona Curatore pro tempore, a , , Controparte_7 Controparte_2 Controparte_5
, , , in qualità di eredi con beneficio di inventario di CP_4 CP_3 CP_6
, subordinando l'effetto traslativo al pagamento del corrispettivo pattuito, se- Persona_1
condo le modalità tutte, incluso l'accollo, di cui al punto 3 del contratto preliminare del 5-6-87, come modificato al punto I° del patto aggiunto del 30-7-87» – non può invero ritenersi idonea a produrre effetti maggiori o diversi rispetto a quelli che avrebbe prodotto il contratto definitivo di compravendita non concluso che ha sostituito e dunque ad attribuire agli eredi di Parte_4
il diritto di proprietà su un bene che, secondo quanto sostenuto dall'odierna opponente,
[...]
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 12 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
gli eventuali eredi di non avevano al momento del suo passaggio in giudicato, Controparte_7
così come non avrebbe potuto farlo il contratto definitivo non concluso che ha sostituito.
La predetta statuizione pertanto non può dirsi giuridicamente incompatibile con il diritto di proprietà sul medesimo bene che la società opponente sostiene di aver acquistato a titolo originario e ben avrebbe potuto e potrà eventualmente tutelare in un autonomo giudizio di co- gnizione senza che possa esserle opposto il giudicato formatosi su detta sentenza.
II.6. Dalle precedenti considerazioni discende poi evidentemente che la Parte_1
on può essere ritenuta legittimata a proporre l'opposizione in esame nemmeno
[...]
quale litisconsorte necessaria pretermessa nel giudizio nel corso del quale venne emessa la sentenza da essa opposta o per far valere la nullità di tale sentenza per aver disposto il trasfe- rimento coattivo di un immobile che la medesima opponente sostiene “abusivo”.
II.7. La sua opposizione va pertanto in definitiva dichiarata inammissibile.
II.8. Le cennata difficoltà di definire i contorni del pregiudizio necessario ai fini della le- gittimazione all'opposizione di terzo ordinaria, l'inesistenza di precedenti sulla specifica que- stione la cui soluzione è stata ritenuta da questo Collegio decisiva e il modesto contributo for- nito in ordine ad essa dalle parti vittoriose costituiscono però, ad avviso di questo Collegio, quei
«giusti motivi» che, ai sensi dell'originario testo dell'art. 92, co. 2, c.p.c. (ancora applicabile nella specie, posto che l'opposizione in esame costituisce pur sempre un prosieguo di carattere im- pugnatorio di un processo iniziato nel lontano 1988), consentono di compensare integralmente tra tutte le parti costituite le spese del presente processo.
II.9. Infine, secondo quanto disposto dal comma 1-quater introdotto nell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (che, secondo il risalente e costante orientamento della Corte di Cassazione, dal quale questo Col- legio non ritiene di doversi discostare, va applicato a tutte le impugnazioni proposte dopo il 30 gennaio 20135), occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'opponente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 13 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
l'opposizione da essa proposta.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione alla propria sen- tenza n. 3779/2011, pubblicata il 13 dicembre 2011, proposta, ai sensi dell'art. 404, co. 1,
c.p.c., dalla contro , , Parte_1 Controparte_2 CP_3 CP_18
e , quali eredi con beneficio d'inventario di
[...] Controparte_5 CP_6 Parte_4
e l'eredità giacente di
[...] Controparte_7
A) dichiara l'opposizione inammissibile;
B) compensa integralmente tra le parti costituite le spese del giudizio di opposizione;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'opponente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'opposizione da essa proposta.
Così deciso in Napoli, il 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 14 di 14 Parte_1 Controparte_2
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 466/2014 e 24721/2009. 2 In tal senso v. Cass. 9500/2003, che ritenne il soggetto il cui intervento in grado d'appello in un processo era stato dichiarato inammissibile con una statuizione passata in giudicato legittimato a proporre avverso tale sen- tenza l'opposizione di terzo ordinaria, affermando, secondo la sua massima ufficiale, che «[l]'interventore estro- messo dal processo con pronuncia divenute definitiva assume la posizione di terzo rispetto alla sentenza pronun- ciata nei confronti delle parti rimaste in causa ed è pertanto legittimato, ricorrendone gli altri presupposti, a pro- porre l'opposizione “ex” art. 404 cod. proc. civ.», nonché Cass. 1807/2000, secondo la cui massima ufficiale «[l]a legittimazione all'opposizione di terzo, in capo al soggetto il cui appello sia stato dichiarato inammissibile per man- canza della qualità di parte, non può essere messa in discussione sotto il profilo della mancanza della qualità di terzo». 3 V., ad es., Cass. 1775/1994, secondo la cui massima ufficiale «[g]li aventi causa di una delle parti sono legittimati anche all'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 comma 1 cod. proc. civ. e, quindi, all'intervento in appello ex art. 344 cod. proc. civ., purché facciano valere un diritto autonomo incompatibile con quelli delle parti in causa, suscettibile di essere direttamente ed immediatamente pregiudicato dalla sentenza»; e, nello stesso senso, v. Cass. 1299/1983. 4 Cfr, Cass. 11961/2024, secondo la cui massima ufficiale «[l]'opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1, c.p.c., oltre che al litisconsorte necessario pretermesso, è offerta anche al terzo che si affermi titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quelli delle parti destinatarie del provvedimento opposto, dalla cui esecuzione subirebbe un inevitabile pregiudizio giuridico». 5 In tal senso, nonostante la diversa soluzione che parrebbe suggerita dalla formulazione letterale del comma 18 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, v., ad es., Cass.: SS.UU., 3774/2014; 6280/2015; 14515/2015.
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo di opposizione, ai sensi dell'art. 404, co. 1, c.p.c., avverso la sentenza della stessa
Corte n. 3779/2011, pubblicata il 13 dicembre 2011 e passata in giudicata per effetto della sen- tenza della Corte di Cassazione n. 7947/2027, pubblicata il 28 marzo 2017, iscritto al n.
344/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 4 marzo 2025 e pendente
TRA la codice fiscale ), con sede in Napoli, alla Via Tuto Parte_1 P.IVA_1
Lucrezio Caro n. 40, costituitasi in persona di , dichiaratosi suo legale rappresen- CP_1
tante pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Vito (codice fiscale
) - opponente - C.F._1
E
(codice fiscale , nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._2
ed ivi residente a[...], (codice fiscale CP_3
), nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 440, (codice fiscale , nata a [...] il [...] CP_4 C.F._4
ed ivi residente a[...], (codice fiscale , Controparte_5 C.F._5
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], e CP_6
(codice fiscale ), nato a [...] il [...] ed ivi residente alla C.F._6
Via Chiaia n. 63, quali eredi con beneficio di inventario di , deceduto il 4 Persona_1
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 1 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
febbraio 1995, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Filippo Massara (codice fiscale
) e Carlo Domenico Massara (codice fiscale ) C.F._7 C.F._8
- opposti -
NONCHÉ
l' (codice fiscale ), in persona del suo Cura- Controparte_7 P.IVA_2
tore pro tempore, dr. , domiciliato in Napoli, alla Via Toledo n. 389 Controparte_8
- opposta, contumace -
E
(codice fiscale , nata a [...] il [...] ed ivi CP_9 C.F._9
residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Luca Piscitelli (codice fiscale - chiamata in causa ad integrazione del contraddittorio - C.F._10
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1. Con una citazione per l'udienza del 16 maggio 2018 notificata a , Controparte_2
, e al Curatore dell'eredità giacente di il 9 gen- CP_3 CP_6 Controparte_7
naio 2018, ad il 22 gennaio 2018 e ad il 26 gennaio 2018, la CP_4 Controparte_5
impugnava innanzi a questa Corte d'Appello, mediante un «atto di Parte_1
opposizione di terzo ex art. 401/1° co. cpc», la sentenza di questa stessa Corte n. 3779/2011, pubblicata il 13 dicembre 2011 e passata in giudicata per effetto della sentenza della Corte di
Cassazione n. 7947/2017, pubblicata il 28 marzo 2017, esponendo:
1) che, con un contratto preliminare del 5 giugno 1987 ed un successivo patto aggiunto del 30 luglio 1987, 'era impegnato a vendere ad l'appezza- Controparte_7 Persona_1
mento di terreno sito in Napoli, in località Posillipo Alto, denominato “ ” ed indivi- Parte_1
duato in catasto dalla p.lla 84/f del f.lio 34 verso il prezzo di 3,05 miliardi di lire, da pagare: a) quanto all'acconto di 300 milioni di lire, in sei rate da 50 milioni di lire;
b) quanto a 896 milioni di lire, mediante l'accollo del debito derivante da un mutuo erogato dalla BA , «con CP_10
valuta al 13.7.1987 e con gli interessi a carico del promittente acquirente»; c) quanto al residuo importo di 1,854 miliardi di lire, a scelta del «promittente acquirente», in un'unica soluzione «al momento dell'atto pubblico», per la cui stipula era stata fissata la data del 20 dicembre 1987, oppure in 24 rate mensili di 68,75 milioni di lire ciascuna, a partire dalla fine del mese
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 2 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA CP_11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
successivo a quello della consegna dell'immobile promesso in vendita;
2) che, con una citazione trascritta nei registri immobiliari il 22 luglio 1988, il Per_1
aveva convenuto in giudizio il er ottenere – allegando di aver versato il suddetto acconto CP_7
e che il contratto definitivo non era stato stipulato per non aver il promittente venditore conse- gnato al notaio che ne era stato incaricato la documentazione all'uopo necessaria – una sen- tenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., disponesse il trasferimento in suo favore dell'immobile oggetto del contratto preliminare alle condizioni da questo stabilite, nonché la condanna del convenuto a risarcirgli i danni arrecatigli non adempiendo ai suoi obblighi contrattuali;
3) che il aveva resistito a tali domande allegando, tra l'altro, che il non CP_7 Per_1
aveva provveduto alla sistemazione della debitoria con la BA EN SU e chiedendo, in via riconvenzionale, la risoluzione del suddetto contratto preliminare e il risarcimento dei danni ar- recatigli dall'inadempimento del che aveva quantificato in 2 miliardi di lire;
Per_1
4) che il Tribunale adito dal Normale aveva, con sentenza (non definitiva) del 21 marzo
1990 (n. 4961/1990), rigettato la domanda che l'attore aveva formulato invocando l'art. 2932
c.c., poiché era emerso che il era proprietario solo della metà del terreno che s'era obbli- CP_7
gato a vendere e l'effetto liberatorio dell'accollo convenuto con il contratto preliminare era im- pedito dal mancato assenso della BA EN SU, ed aveva disposto il prosieguo del pro- cesso in relazione al giudizio risarcitorio;
5) che gli appelli proposti dal e dal contro tale sentenza erano stati en- Per_1 CP_7
trambi rigettati con sentenza di questa Corte d'Appello depositata il 18 maggio 1998, sebbene il nel corso del processo di secondo grado, avesse dimostrato che il aveva ac- Per_1 CP_7
quistato, con un atto del 2 luglio 1962, il restante 50% dell'appezzamento di terreno che aveva promesso di vendergli e doveva essere considerato inadempiente al contratto preliminare, a differenza del promissario acquirente, poiché i giudici d'appello avevano ritenuto di non poter pronunciare la sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso, non potendo questa essere subordinata alla prestazione da parte della BA EN SU del suo assenso a liberare il dal debito derivante dal mutuo che il ra impegnato ad accollarsi;
CP_7 CP_12
6) che il ricorso per cassazione avverso questa sentenza proposto da CP_13
, , , e , quali eredi con
[...] Controparte_5 CP_3 CP_4 CP_6
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 3 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
beneficio d'inventario di , deceduto nel corso del processo d'appello, era stato Persona_1
accolto, al contrario di quello incidentalmente proposto dal curatore dell'eredità giacente di pure lui nel frattempo deceduto, avendo la Suprema Corte ritenuto che il giu- Controparte_7
dice d'appello avesse violato o erroneamente applicato l'art. 2932 c.c. nel rigettare la domanda formulata dal invocando tale articolo, anziché accoglierla, sia pur subordinandone Per_1
l'efficacia all'adempimento da parte del promissario acquirente alle residue obbligazioni a suo carico;
7) che il giudizio di rinvio conseguentemente disposto dalla Suprema Corte s'era con- cluso con la sentenza di questa Corte d'Appello n. 3779/2011, con la quale, in parziale riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Napoli n. 4961/1990, era stato disposto il trasfe- rimento dall'eredità giacente di gli eredi con beneficio d'inventario di Controparte_7 Per_1
dell'appezzamento di terreno oggetto del contratto preliminare del 5 giugno 1987, su
[...]
una parte del quale insisteva «il locale ristorante denominato ”», purché fosse pa- Parte_1
gato il prezzo pattuito per la sua compravendita secondo le modalità, comprese quelle relativa al suddetto accollo, pure pattuite da coloro che detto contratto avevano concluso, anche sul rilievo che tale pronuncia non era impedita dal fatto che l'edificio insistente sul terreno era stato ampliato in mancanza della prescritta concessione amministrativa, posto che, secondo i giudici di rinvio: «era pacifico e documentato il pagamento delle prime due rate dell'oblazione liquidata dal richiedente» sulla base di quanto previsto ai fini della sanatoria di cui alla legge 47/1985;
«l'importo della oblazione effettivamente dovuta, attese le incertezze circa la effettiva consi- stenza dell'abuso (!), poteva essere determinata, ai sensi dell'art. 35, comma 9, della legge, n.
47 del 1985 (?), all'esito degli ulteriori accertamenti del caso»; non era emersa dall'istruttoria in proposito svolta la sussistenza di vincoli d'inedificabilità o di altre circostanze tali da impedire la sanatoria dell'ampliamento abusivo o subordinarla al previo nulla osta dell'autorità ammini- strativa deputata alla loro tutela;
8) che il ricorso proposto avverso questa seconda sentenza di questa Corte d'Appello era stato rigettato con la sentenza della Corte di Cassazione n. 7947/2017, pubblicata il 28 marzo 2017;
9) che la Suprema Corte aveva così finito per «avallare (paradossalmente) ed in modo
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 4 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
anche abnorme, il trasferimento di un compendio immobiliare completamente diverso e dif- forme (sia quantitativamente che anche qualitativamente) da quello oggetto del compromesso, oltre che privo del nullaosta dell'Ente preposti ai vincoli cui lo stesso era ed è assoggettato»;
10) che, nel frattempo, il con un contratto stipulato per mezzo di un atto pubblico CP_7
rogato dal Notaio l 24 luglio 1991, le aveva venduto il medesimo complesso Persona_2
immobiliare oggetto del predetto contratto preliminare verso il prezzo di 1,488 miliardi di lire;
11) che, da allora, essa aveva «posseduto legittimamente, agendo sempre quale pro- prietaria, “uti dominus” e con “l'animus sibi habendi”», il complesso immobiliare che aveva ac- quistato dal svolgendovi «la propria attività di ristorazione con specifica destinazione (e CP_7
finalità) per ricevimenti, banchetti ed eventi, dapprima, in proprio e, poi, dal 2000, indiretta- mente per aver concesso in affitto alla società (in due tempi diversi) prima, il Parte_2
ramo aziendale concernente l'attività di ristorazione ed organizzazione spettacoli ed eventi, mantenendo l'attività di Bar e, poi, anche quest'ultima»;
12) che essa aveva inoltre: (a) integralmente soddisfatto gli obblighi a proprio carico sta- biliti dal contratto concluso con il (b) provveduto a far eseguire rilevantissime opere di CP_7
ampliamento e di integrale ristrutturazione dell'intero suindicato complesso immobiliare soste- nendo all'uopo costi per un importo complessivo pari a milioni di euro, nonché a curarne la ma- nutenzione straordinaria e, fino alla fine del 2012, quella ordinaria e, a partire dal 2013, a pre- stare il proprio consenso ai lavori di trasformazione e di ammodernamento dei locali adibiti a bar eseguitivi dalla società affittuaria;
(c) espletato le numerose e complesse pratiche ammini- strative occorrenti per l'esecuzione dei lavori di consolidamento statico, di conservazione e di integrale ristrutturazione e il perfezionamento del condono edilizio a suo tempo chiesto dal
CP_7
13) che, dopo che, nel corso del 1999, il curatore dell'eredità giacente del l'aveva CP_7
convenuta in giudizio per ottenere la risoluzione a causa di un suo inadempimento del contratto del 24 luglio 1991, aveva affrontato i diversi gradi del conseguente processo ed infine concluso con il predetto curatore una transazione con la quale quest'ultimo l'aveva riconosciuta come legittima, unica ed esclusiva proprietaria del complesso immobiliare oggetto del suddetto con- tratto;
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 5 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
14) che, sempre quale proprietaria di tale complesso immobiliare, essa aveva anche promosso un giudizio contro i germani per ottenere il rilascio di un appartamento che ne Pt_3
faceva parte;
15) che pertanto essa, «al di là ed indipendentemente dalla sorte del suo originario con- tratto di compravendita (e dei diritti derivanti dallo stesso)», aveva usucapito la proprietà del predetto complesso immobiliare, avendo sullo stesso, a partire dal 24 luglio 1991, esercitato
«un possesso ad usucapionem continuo, ininterrotto, pacifico e incontrastato (quanto meno, in subordinata ipotesi ed a tutto voler concedere, rispetto ai oggi dichiarati proprietari) e Per_1
pubblico (nec vi nec clam)», ed era dunque titolare di un diritto pregiudicato, «in via totale ed assoluta», dalla sentenza di questa Corte n. 3779/2011 con la quale, all'esito di un processo cui essa non aveva partecipato, quel medesimo complesso immobiliare era stato trasferito ai sensi dell'art. 2932 c.c. agli eredi di . Persona_1
Per quel che ancora rileva, la chiedeva dunque a questa Parte_1 Parte_1
Corte di voler, in accoglimento della sua opposizione:
A) dichiarare «illegittima, invalida, inefficace, priva di effetti (e, comunque ad essa So- cietà inopponibile) e, quindi, annullare» la suddetta sentenza n. 3779/2011 «con il riconosci- mento» dei suoi «vantati e dedotti diritti, fra cui, ferma restando l'attuale vigenza ed efficacia dell'atto per Notar del 91, (e, quindi, con la riconferma del suo diritto di proprietà in virtù Per_2
di tale titolo), il proprio maturato, in ogni caso, acquisto a titolo originario dell'immobile in parola per usucapione ventennale oltre che, a ben vedere, anche per quella decennale, dacché nell'ipotesi in cui dovesse farsi retroagire l'effetto traslativo della sentenza impugnata al tempo della domanda giudiziale (per gli effetti giuridici della trascrizione) si sarebbe trattato, quello del
di acquisto in buona fede “a non domino”, con applicazione Controparte_14
dell'art. 1159 c.c. Diritti tutti a dichiararsi e riconoscersi autonomi ed incompatibili con la situa- zione giuridica accertata con la sentenza opposta – pur senza essere soggetta agli Parte_1
effetti del giudicato –» e quindi con la permanenza della sua efficacia tra le parti;
B) in subordine, dichiarare la nullità della sentenza opposta poiché emessa senza la sua partecipazione al relativo giudizio quale litisconsorte necessaria e conseguentemente emettere i «provvedimenti di cui all'art. 354 cpc»;
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 6 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
C) in via ancora più gradata, dichiarare la nullità della medesima sentenza «perché ab- norme (sia sotto il profilo logico che giuridico), al di fuori della connotazione di un atto proces- suale di un determinato tipo e di un uno schema legale tipico», «per aver, di fatto, disposto il trasferimento coattivo di un immobile , completamente diverso (ed in nulla conforme) CP_15
a quello oggetto del contratto preliminare, pacificamente non più identificabile in esso (come riconosciuto dallo stesso ed in tutto differente (un vero “aliud pro alio”) an- Controparte_16
che dall'immobile oggetto del condono (di gran lunga inferiore ad esso)», nonché «in assenza del nulla osta dell'Ente preposto ai vincoli», «in aperta e palese violazione delle precise e tassa- tive norme di cui alla legge 47/85 in materia, oltre che, all'evidenza, dello stesso art. 2932 c.c.»;
D) condannare i convenuti, «con o senza il vincolo solidale fra loro (e/o chi fra loro di ragione) al pagamento delle spese e competenze del giudizio», distraendole in favore del suo difensore.
I.2. Costituendosi in giudizio il 24 aprile 2018, , , Controparte_2 CP_3 [...]
e (nel prosieguo della presente sentenza, per mag- CP_4 Controparte_5 CP_6
gior comodità, individuati anche solo come gli “eredi di ”) resistevano all'av- Persona_1
versa opposizione contestandone l'ammissibilità e la fondatezza per le ragioni che saranno prese in considerazione appresso, nei limiti di quanto ritenuto rilevante ai fini della decisione della controversia.
I.3. La curatela dell'eredità giacente di nvece non si costituiva in giudi- Controparte_7
zio, sicché veniva dichiarata contumace.
I.4. Chiamata ad integrare il contraddittorio in esecuzione dell'ordinanza di questa Corte depositata il 6 maggio 2021, siccome titolare di un'ipoteca iscritta sul suindicato complesso immobiliare e in quanto tale ritenuta litisconsorte necessaria, si costituiva poi in giudizio, il 18 aprile 2022, anche , la quale, pur dichiarando di concordare con gli assunti della so- CP_9
cietà opponente riguardo al possesso ad usucapionem di quest'ultima, concludeva rimetten- dosi alla decisione di questa Corte, «nella consapevolezza che l'ipoteca iscritta in proprio favore non sarà scalfita da una (auspicabile) sentenza favorevole alla società , Parte_1
oltre che, sempre opponibile, in ogni caso ed eventualmente anche agli opposti CP_17
ed eredità giacente .
[...] Controparte_7
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 7 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.5. Nessuna delle parti costituite modificava poi le proprie conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Innanzitutto, va osservato che, al contrario di quanto – invero assai confusamente e contraddittoriamente, sostenuto dagli eredi di – l'opposizione in esame rien- Persona_1
tra chiaramente nell'orbita del primo comma, e non già del secondo comma, dell'art. 404 c.p.c.
e va dunque giuridicamente qualificata come una cd. opposizione di terzo ordinaria, posto che con essa la sostiene di essere titolare di un diritto pregiudicato Parte_1
dalla sentenza di questa Corte n. 3779/2011 e di dover essere considerata “terza” rispetto a tale sentenza, non avendo partecipato al processo nel corso del quale questa venne pronun- ciata, senza far alcun accenno ad eventuali ipotesi di dolo o collusione in suo danno.
II.2. Di conseguenza – sempre al contrario di quanto sostenuto dagli eredi di Per_1
– l'opposizione in esame non può essere considerata tardiva, alla sua proposizione
[...]
non essendo applicabile il termine di decadenza stabilito dall'art. 325, co. 1, c.p.c. (anche) per la proposizione della cd. opposizione di terzo revocatoria prevista dal secondo comma dell'art. 404 c.p.c., né altro termine di decadenza1.
II.3. Gli eredi di hanno poi torto anche nel sostenere che l'opposizione Persona_1
in esame è inammissibile giacché la società opponente non può essere considerata “terza” ri- spetto alla sentenza opposta essendo il 29 ottobre 1991 spontaneamente intervenuta, invo- cando l'art. 111 c.p.c., nel processo nel corso del quale detta sentenza venne pronunciata, al- lorché pendeva innanzi a questa Corte in grado d'appello, ed essendo comunque soggetta all'efficacia della medesima sentenza in quanto avente causa del in forza di un atto tra- CP_7
scritto nei registri immobiliari dopo la trascrizione nei medesimi registri della domanda giudi- ziale avanzata dal in forza dell'art. 2932 c.c. e con quella sentenza accolta. Per_1
L'intervento in giudizio della venne infatti dichiarato inam- Parte_1
missibile con la sentenza di questa Corte d'Appello n. 1106/1998, pubblicata il 18 maggio 1998,
e la relativa statuizione non venne impugnata, passando perciò in giudicato, con la conseguenza che la suddetta società non venne chiamata a partecipare, né comunque partecipò, né al
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 8 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
giudizio avente ad oggetto i ricorsi per la cassazione di detta sentenza proposti dagli eredi di e dal curatore dell'eredità giacente del e conclusosi con la sentenza Persona_1 CP_7
della Corte di Cassazione n. 59/2002, pubblicata il 4 gennaio 2002, né al conseguente giudizio di rinvio, conclusosi con la sentenza di questa Corte d'Appello n. 3779/2011 contro la quale è rivolta l'opposizione in esame, né al successivo giudizio di impugnazione per cassazione di quest'ultima sentenza conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione n. 7947/2017, pubblicata il 28 marzo 2017.
Sicché, in sintesi, la deve essere considerata “terza” legit- Parte_1
timata ad opporsi ai sensi dell'art. 404, co. 1, c.p.c. alla sentenza di questa Corte d'Appello n.
3779/2011, essendo stato escluso, con una statuizione passata in giudicato, il suo diritto di partecipare al processo nel corso del quale detta sentenza venne pronunciata2.
II.4. L'opposizione in esame non può poi – anche in questo caso a dispetto di quanto sostenuto dagli eredi di – essere dichiarata inammissibile nemmeno perché Persona_1
la sentenza nella specie impugnata dalla deve essere ritenuta ido- Parte_1
nea a spiegare i propri effetti anche nei confronti di quest'ultima quale avente causa del CP_7
secondo quanto affermato dalla sentenza di questa Corte n. 1106/1998, sia pur al diverso fine di spiegare le ragioni dell'inammissibilità dell'intervento dell'odierna opponente, che sono le seguenti:
«Va in primo luogo dichiarato inammissibile l'intervento in appello della Parte_1
, resasi acquirente dal dell'immobile oggetto del preliminare, con atto per
[...] CP_7
notar del 24.7.1991, trascritto successivamente alla trascrizione della domanda ex art. Per_2
2932 CC. proposta dal Per_1
È giurisprudenza consolidata che il successore a titolo particolare nel diritto
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 9 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
controverso, che interviene nel processo a norma dell'art. 111, terzo co. CPC., non è terzo in senso proprio e sostanziale, ma è l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tale divenuto nel corso del processo, ed assume non una posizione distinta bensì la stessa posizione del suo dante causa, di modo che mentre questo ultimo, sia pur sull'accordo delle parti, può anche es- sere estromesso dal giudizio, il successore gode di tutte le facoltà proprie della parte, e così come la sentenza spiega direttamente effetto nei suoi confronti, egli è anche direttamente legit- timato ad impugnarla, rimanendo di conseguenza esclusa la esperibilità del rimedio straordina- rio della opposizione di terzo ex art. 404 CPC. Il predetto intervento, non riconducibile alla figura dell'intervento volontario di terzo di cui all'art. 105 CPC., in quanto è un intervento di parte avente sue peculiari caratteristiche, è consentito senza alcun limite anche in appello, senza che possa farsi riferimento alla disciplina e alle condizioni stabilite dall'art. 344 CPC. (Cfr. Cass.
27.3.1990 n. 2459; Cass.
6.11.1991 n. 11833).
Orbene tale non è l'intervento spiegato dalla CASCINE, che, avendo Parte_1
acquistato con atto trascritto successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale del
Normale (NOTA del 22.7.1988, fascic. appellante incidentale), ai sensi dell'art. 111, 3 co. CPC., non può impugnare la sentenza. Stabilisce infatti espressamente detta norma che la sentenza spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile an- che da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.
In realtà, nel caso in esame, l'acquirente a titolo particolare è un interventore adesivo dipendente, il cui intervento quindi è del tutto inammissibile in appello (Cfr. Cass. 24.3.1993 n.
3502)».
Il che – considerato che su questa statuizione e le sue necessarie premesse s'è formato il giudicato – evidentemente comporta anche che la in quanto Parte_1
avente causa del in forza di un atto trascritto nei registri immobiliari dopo la trascrizione CP_7
nei medesimi registri della domanda giudiziale del poi accolta con la sentenza nella Per_1
specie opposta, pur non essendo stata ammessa a partecipare al processo nel corso del quale questa è stata pronunciata, non può opporsi ad essa facendo valere il contratto stipulato con il il 24 luglio 1991. CP_7
Senonché, l'opposizione in esame è stata proposta dalla Parte_1
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 10 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
anche e soprattutto sostenendo di aver comunque acquistato per usucapione la proprietà del complesso immobiliare che ha allegato essere oggetto sia del contratto preliminare di compra- vendita concluso tra il sia del contratto di compravendita da essa con- CP_7 Persona_1
cluso con il il 24 luglio 1991 e va pertanto, sotto questo profilo, giudicata ammissibile, CP_7
sebbene nei soli limiti in cui è volta a far valere l'acquisto a titolo originario, e non derivativo, di quello stesso diritto.
Deve infatti, ad avviso di questo Collegio, ritenersi che anche l'avente causa di una delle parti di un processo è legittimato all'opposizione di terzo ordinaria di cui all'art. 404, co 1, c.p.c., allorché faccia valere un titolo di acquisto del diritto controverso che non dipenda dalla titolarità di tale diritto in capo al dante causa, anche in questo senso dovendo essere intesa la tradizio- nale affermazione della necessità, ai fini di detta legittimazione, che l'opponente faccia valere un “diritto autonomo” rispetto a quello controverso tra le parti nei cui confronti è stata pronun- ciata la sentenza opposta3.
II.5. Ciò però non è sufficiente ai fini del riconoscimento di detta legittimazione, occor- rendo anche che il diritto fatto valere dal “terzo” opponente sia pregiudicato dalla sentenza op- posta.
Il primo comma dell'art. 404 c.p.c. dispone infatti che «[u]n terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti».
Assai difficile è tuttavia – come dimostrano le varie soluzioni offerte in proposito in giu- risprudenza e in dottrina – stabilire quand'è che può ritenersi sussistente tale pregiudizio, dall'individuazione dei contorni del quale evidentemente dipende quella dell'ambito di applica- zione dell'opposizione di terzo ordinaria, che, anche per questo motivo, in dottrina è stata con- divisibilmente definita «il più fluido fra i mezzi di impugnazione».
Peraltro, non consta a questo Collegio che la giurisprudenza o la dottrina abbia mai af- frontato la questione della sussistenza o meno del suddetto pregiudizio in relazione a
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 11 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
fattispecie concrete identiche o analoghe a quella qui in esame, tali non essendo quelle cui si riferiscono le plurime pronunce della Corte di Cassazione invocate, evidentemente con opposti obiettivi, dall'opponente e dagli eredi di . Persona_1
Ciò premesso, ad avviso di questo Collegio, la natura di rimedio straordinario di impu- gnazione che è pacificamente attribuita all'opposizione di terzo ordinaria e la conseguente, al- meno potenziale, limitazione dei poteri processuali delle sue parti rispetto a quelli che queste ultime potrebbero esercitare nelle varie articolazioni di un autonomo giudizio di cognizione im- pongono di interpretare restrittivamente il pregiudizio in questione e dunque di ritenerlo sussi- stente soltanto allorquando la sentenza opposta contenga una o più statuizioni incompatibili, sotto il profilo giuridico, prim'ancora che pratico, con il diritto (evidentemente sostanziale) fatto valere dal “terzo”, siccome tali da sopprimere o comprimere irrimediabilmente le relative fa- coltà4.
Ora, nella specie, la sentenza opposta non pare idonea ad arrecare alla Parte_1
un siffatto pregiudizio.
[...]
L'unica sua statuizione rilevante ai fini di cui qui si stata discorrendo – cioè quella con con cui venne, in forza dell'art. 2932 c.c., disposto «il trasferimento del terreno (a 30,00), situato in Napoli, alla Località Posillipo Alto, riportato in catasto al foglio 34, particella 84 f, su gran parte del quale insiste il locale ristorante denominato “ ”, dalla Eredità giacente di Parte_1
, in persona Curatore pro tempore, a , , Controparte_7 Controparte_2 Controparte_5
, , , in qualità di eredi con beneficio di inventario di CP_4 CP_3 CP_6
, subordinando l'effetto traslativo al pagamento del corrispettivo pattuito, se- Persona_1
condo le modalità tutte, incluso l'accollo, di cui al punto 3 del contratto preliminare del 5-6-87, come modificato al punto I° del patto aggiunto del 30-7-87» – non può invero ritenersi idonea a produrre effetti maggiori o diversi rispetto a quelli che avrebbe prodotto il contratto definitivo di compravendita non concluso che ha sostituito e dunque ad attribuire agli eredi di Parte_4
il diritto di proprietà su un bene che, secondo quanto sostenuto dall'odierna opponente,
[...]
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 12 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
gli eventuali eredi di non avevano al momento del suo passaggio in giudicato, Controparte_7
così come non avrebbe potuto farlo il contratto definitivo non concluso che ha sostituito.
La predetta statuizione pertanto non può dirsi giuridicamente incompatibile con il diritto di proprietà sul medesimo bene che la società opponente sostiene di aver acquistato a titolo originario e ben avrebbe potuto e potrà eventualmente tutelare in un autonomo giudizio di co- gnizione senza che possa esserle opposto il giudicato formatosi su detta sentenza.
II.6. Dalle precedenti considerazioni discende poi evidentemente che la Parte_1
on può essere ritenuta legittimata a proporre l'opposizione in esame nemmeno
[...]
quale litisconsorte necessaria pretermessa nel giudizio nel corso del quale venne emessa la sentenza da essa opposta o per far valere la nullità di tale sentenza per aver disposto il trasfe- rimento coattivo di un immobile che la medesima opponente sostiene “abusivo”.
II.7. La sua opposizione va pertanto in definitiva dichiarata inammissibile.
II.8. Le cennata difficoltà di definire i contorni del pregiudizio necessario ai fini della le- gittimazione all'opposizione di terzo ordinaria, l'inesistenza di precedenti sulla specifica que- stione la cui soluzione è stata ritenuta da questo Collegio decisiva e il modesto contributo for- nito in ordine ad essa dalle parti vittoriose costituiscono però, ad avviso di questo Collegio, quei
«giusti motivi» che, ai sensi dell'originario testo dell'art. 92, co. 2, c.p.c. (ancora applicabile nella specie, posto che l'opposizione in esame costituisce pur sempre un prosieguo di carattere im- pugnatorio di un processo iniziato nel lontano 1988), consentono di compensare integralmente tra tutte le parti costituite le spese del presente processo.
II.9. Infine, secondo quanto disposto dal comma 1-quater introdotto nell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (che, secondo il risalente e costante orientamento della Corte di Cassazione, dal quale questo Col- legio non ritiene di doversi discostare, va applicato a tutte le impugnazioni proposte dopo il 30 gennaio 20135), occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'opponente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 13 di 14 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
l'opposizione da essa proposta.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione alla propria sen- tenza n. 3779/2011, pubblicata il 13 dicembre 2011, proposta, ai sensi dell'art. 404, co. 1,
c.p.c., dalla contro , , Parte_1 Controparte_2 CP_3 CP_18
e , quali eredi con beneficio d'inventario di
[...] Controparte_5 CP_6 Parte_4
e l'eredità giacente di
[...] Controparte_7
A) dichiara l'opposizione inammissibile;
B) compensa integralmente tra le parti costituite le spese del giudizio di opposizione;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'opponente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'opposizione da essa proposta.
Così deciso in Napoli, il 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 344/2018 r.g.aa.cc. c. + 6 Pag. 14 di 14 Parte_1 Controparte_2
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 466/2014 e 24721/2009. 2 In tal senso v. Cass. 9500/2003, che ritenne il soggetto il cui intervento in grado d'appello in un processo era stato dichiarato inammissibile con una statuizione passata in giudicato legittimato a proporre avverso tale sen- tenza l'opposizione di terzo ordinaria, affermando, secondo la sua massima ufficiale, che «[l]'interventore estro- messo dal processo con pronuncia divenute definitiva assume la posizione di terzo rispetto alla sentenza pronun- ciata nei confronti delle parti rimaste in causa ed è pertanto legittimato, ricorrendone gli altri presupposti, a pro- porre l'opposizione “ex” art. 404 cod. proc. civ.», nonché Cass. 1807/2000, secondo la cui massima ufficiale «[l]a legittimazione all'opposizione di terzo, in capo al soggetto il cui appello sia stato dichiarato inammissibile per man- canza della qualità di parte, non può essere messa in discussione sotto il profilo della mancanza della qualità di terzo». 3 V., ad es., Cass. 1775/1994, secondo la cui massima ufficiale «[g]li aventi causa di una delle parti sono legittimati anche all'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 comma 1 cod. proc. civ. e, quindi, all'intervento in appello ex art. 344 cod. proc. civ., purché facciano valere un diritto autonomo incompatibile con quelli delle parti in causa, suscettibile di essere direttamente ed immediatamente pregiudicato dalla sentenza»; e, nello stesso senso, v. Cass. 1299/1983. 4 Cfr, Cass. 11961/2024, secondo la cui massima ufficiale «[l]'opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1, c.p.c., oltre che al litisconsorte necessario pretermesso, è offerta anche al terzo che si affermi titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quelli delle parti destinatarie del provvedimento opposto, dalla cui esecuzione subirebbe un inevitabile pregiudizio giuridico». 5 In tal senso, nonostante la diversa soluzione che parrebbe suggerita dalla formulazione letterale del comma 18 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, v., ad es., Cass.: SS.UU., 3774/2014; 6280/2015; 14515/2015.