Art. 15.
Il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'Universita' calabra ha l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'universita' stessa, ovvero nel territorio del comune dove essa e' istituita o in quello di comuni limitrofi.
Il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'Universita' calabra ha l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'universita' stessa, ovvero nel territorio del comune dove essa e' istituita o in quello di comuni limitrofi.