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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/03/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 303/2021 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F.: rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall' avv. MALOMO LUIGI – ATTRICE
CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall' avv. LARUSSA MASSIMO – P.IVA_1
CONVENUTA
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall' CP_3 CodiceFiscale_2 avv. CUOMO ANNA (già dall' avv. NUNZIATA ATTILIO, già dall' avv.
AURICCHIO ANTONIO) – CONVENUTO
E
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_4 CodiceFiscale_3 difesa dall' avv. AURICCHIO ANTONIO - CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI: per l' ATTRICE: < … rinnovazione della disposta CTU medico- legale … con la nomina di un Collegio Peritale composto da una di dette professionalità [psichiatria] e da uno specialista in ortopedia;
… [nel merito] riconoscere alla Sig.na i danni fisici, psichici, morali, Parte_1
patrimoniali ed esistenziali subiti a seguito del sinistro provocato il giorno 27 luglio 2001 dalla Sig.ra nella misura pari al 45% di Controparte_5
invalidità permanente da lesioni psico-fisiche, od in quella maggiore o minore che il Sig. Giudice adito riterrà appropriata, oltre spese, rivalutazione ed interessi …; condannare le parti convenute, in solido …, al pagamento in favore della Sig.na
1 della somma di € 376.300,43, di cui € 4.338,00 per invalidità Parte_1 totale temporanea – gg. 60 – , € 4.880,25 per invalidità temporanea parziale – gg. 90 –, € 101.494,64 per danni morali ed esistenziali, € 71.816,50 per spese ed interessi maturati, ed € 193.771,04 per danni fisici e psichici – invalidità permanente –, oltre spese ed interessi …; in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di avvocato, da liquidarsi come da nota spese e da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario>>
Per < … rigettare integralmente la domanda di Controparte_1 parte attrice, … , e così pure le domande delle altre parti convenute …; in subordine …, e nella ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse ritenere sussistente la responsabilità in capo alla SI.ra , tenere in ogni caso Controparte_4
indenne la trattandosi di eventuale sinistro per il Controparte_1
quale non operano le previsioni normative di cui al Codice delle Assicurazioni e degli artt. 1 e 18 della Legge 24 dicembre 1969, n.690, essendosi il sinistro medesimo verificato su strada privata “in cui la circolazione delle auto era limitata soltanto ai proprietari di immobili siti nel villaggio medesimo”; in via ancor più subordinata, e sempre nel merito, ove l'adito Tribunale dovesse ritenere che
l'asserito sinistro si sia invece verificato su strada pubblica e/o aperta al pubblico ovvero con circolazione non limitata, pronunciare sentenza che tenga conto della esistenza del concorso di colpa, e per come motivato, dei genitori della parte attrice nel determinismo dell'occorso, attesa la minore età di parte attrice all'epoca del sinistro medesimo, e così pure che tenga conto, previo suo relativo accertamento, della condotta colposa della SI.ra , e perciò Controparte_4
pronunciare sentenza di solidale condanna, pro quota e nelle diverse misure percentuali da accertare, con determinazione del quantum che tenga altresì conto ed in ogni caso della comprovata tenuità delle asserite lesioni …>>
Per e : << rigettare la domanda CP_3 Controparte_4
…>>
I FATTI
1 Nell' agosto 2010, agiva nei confronti della Parte_1
e Controparte_1 CP_3 Controparte_4
(giudizio iscritto al n. 1226/2010 RGACC) per essere risarcita, nella complessiva misura di € 376.300,43, dei danni a lei derivati dalle lesioni subite in occasione del sinistro occorso in Comune di Cassano Ionio, villaggio turistico Marina di
2 Sibari, il giorno 27.7.2011 alle ore 19,30 circa. Deduceva: che, in tale frangente, mentre viaggiava a bordo della sua bicicletta, ella era stata investita dall' autovettura AUDI 80, di proprietà di e condotta da CP_3 [...]
, autovettura assicurata per la RCA con la compagnia CP_4
; che, condotta al Pronto Soccorso dell' Ospedale di Castrovillari, le CP_2
erano state riscontrate lesioni consistenti in < colpo di frusta rachide cervicale, contusione dorso lombare e bacino, contusione con distorsione polso dx e ginocchio sx, trauma chiso toraco-addominale, trauma contusivo spalla dx>>; che le era stato prescritto collare ortopedico e applicato apparecchio gessato all' avambraccio;
che visite ed esami successivi avevano evidenziato la persistenza di dolenzie e limitazioni funzionali del polso, della spalla, del rachide cervicale, nonché la possibile frattura del menisco;
che, richiesta la liquidazione dei danni alla compagnia , l' odierna attrice era stata sottoposta a visita CP_2
medico legale da parte del medico fiduciario della compagnia in data
22.10.2003, senza che alla visita facesse seguito alcun offerta risarcitoria;
che le lesioni avevano <determinato una grave compromissione dell'integrità fisica della Sig.ra – minore all'epoca del sinistro – con conseguente Parte_1 radicale mutamento, a seguito dell'occorso, delle proprie abitudini e modi di vita.
Di conseguenza tale deficienza sofferta [aveva] intaccato notevolmente la sfera psichica della danneggiata, la quale è passata dall'essere un soggetto spensierato, autosufficiente, ed iper-attivo, ad una personalità avente bisogno di continua assistenza materiale e morale per poter normalmente svolgere le più piccole attività quotidiane>> (così il passo dell' atto di citazione, passo testualmente riprodotto a pagg. 11/12 dell' atto di citazione in riassunzione di cui infra).
2 Resisteva alla domanda la sola compagnia – divenuta nelle more
-, la quale contestava che essa fosse tenuta a Controparte_1 risarcire l' attrice, atteso che l' incidente era avvenuto su una strada privata non aperta al pubblico transito;
contestava altresì l' entità delle lesioni lamentate e adduceva la responsabilità ovvero corresponsabilità dei genitori nella causazione del sinistro non avendo questi vigilato sull' attività dell' attrice illo tempore minorenne.
3 Nella contumacia dei convenuti venivano espletate la prova CP_3
testimoniale e la CTU medico legale e quindi la causa veniva decisa con
3 sentenza n. 113/2018 che condannava i soli convenuti l risarcimento dei CP_3 danni liquidati nell' importo di € 214.133,00 oltre interessi.
4 La proponeva appello avverso la sentenza nella parte in cui aveva Pt_1 escluso la condanna della compagnia, sulla scorta dell' asserita natura privata e non aperto al pubblico transito del luogo ove l' incidente era accaduto. Nel giudizio di gravame proponevano appello incidentale e CP_3
chiedendo l' annullamento della sentenza per essere Controparte_4
stata pronunciata senza la previa regolare instaurazione del contraddittorio nei loro confronti a cagione della nullità della notifica dell' atto di citazione.
5 Con sentenza n. 1480/2020, la Corte territoriale, in accoglimento dell' appello incidentale dei dichiarava la nullità della citazione di primo grado CP_3
effettuata nei confronti dei medesimi e rimetteva le parti dinanzi al CP_3
Tribunale di Castrovillari.
6 Con atto di citazione notificato nel febbraio 2021, ha Parte_1
riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale instaurando il presente procedimento iscritto n. 303/2021 RGACC, volto all' accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
7La a resistito alla domanda, riproponendo le difese Controparte_1
svolte nel pregresso giudizio n. 1226/2010 RGCC.
8 e si sono costituiti in giudizio ed CP_3 Controparte_4
hanno eccepito: che il credito risarcitorio si era prescritto essendo decorso il biennio dall' incidente senza che alcuna richiesta fosse loro pervenuta;
che in ogni caso l' incidente era avvenuto con presunzione di pari responsabilità di
, conducente dell' autovettura, e dell' attrice, Controparte_4 conducente della bicicletta;
che comunque l' incidente era occorso sulla pubblica via e quindi dei danni doveva rispondere direttamente la compagnia ai sensi della legge n. 990/1969 vigente ratione temporis.
9 Espletati l' interrogatorio formale dell' attrice e la CTU medico legale sulla persona della medesima – CTU contestata dalla difesa attorea – la causa è stata assunta in decisione con ordinanza del 20.1.2025, che ha concesso in termini ex art. 190 CPC ridotti a gg. 20 per conclusioni e gg. 20 per repliche.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
10.a In primis, va disattesa l' eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio sollevata dai convenuti CP_3
4 Nel caso di specie, il termine prescrizionale è non il biennio cui al secondo comma dell' art. 2947 CC, bensì il maggior termine di prescrizione del reato di lesioni, secondo quanto prevede il terzo comma dell' articolo citato. Premesso che la aveva riportato lesioni gravi, avendole queste cagionato una Pt_1
malattia della durata superiore ai 40 giorni (<la lesione personale deve considerarsi grave se l'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni perduri oltre il quarantesimo giorno, ivi compreso il periodo di convalescenza o quello di riposo dipendente dalla malattia>>: così Cass. V^ penale, n. 4014 del
27/10/2015), all' epoca di consumazione del reato (27.7.2001), essendo questo punibile con la reclusione da tre a sette anni (art. 583 comma 1 CP), esso era soggetto ad un termine di prescrizione di 10 anni (art. 157 CP illo tempore vigente). Pertanto, anche a prescindere dagli effetti interruttivi della prescrizione rinvenibili nel carteggio intercorso tra il legale della e la compagnia Pt_1 successivamente al sinistro e prima dell' istaurazione del giudizio nel 2010, in ogni caso alla detta data di instaurazione del giudizio non era ancora decorso un decennio dalla data dell' evento lesivo.
10.b La mancata prescrizione del diritto nei confronti della compagnia vale ad escludere la prescrizione anche nei confronti dei responsabili del danno, atteso che << in tema di responsabilità per danni da circolazione di veicoli a motore, la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria a carico dell'assicuratore, del proprietario del veicolo ed eventualmente del conducente, comporta che, ai fini della prescrizione del diritto risarcitorio, gli atti interruttivi compiuti dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore esplichino efficacia anche nei riguardi del proprietario e del conducente del veicolo danneggiante, in applicazione del principio sancito nell'art. 1310 cod. civ., che estende a tutti i debitori solidali dell'obbligazione l'efficacia interruttiva della prescrizione, derivante da qualunque atto compiuto nei confronti di uno di essi>> (Cass. III^, Sentenza n. 14636 del
27/06/2014).
11 Va parimenti disattesa l' eccezione della compagnia circa l' inammissibilità dell' azione diretta della danneggiata nei suoi confronti, inammissibilità – a suo dire – derivante dal fatto che l' incidente non si sarebbe verificato su < uso pubblico o su area a questa equiparata>> (vedi combinato disposto degli artt. 1 e 18 legge n. 990/1969, applicabile ratione temporis).
5 Ebbene, parte attrice ha prodotto certificato del responsabile del settore urbanistica del Comune di Cassano Ionio del 12.3.2018 che attesta che il tratto di strada posto in località Marina di Sibari compreso tra la via Dolcedorme e la rotatoria ove è la statua della Beata Vergine è strada pubblica senza limitazione della circolazione (all. 38). Premesso che non v' è contestazione che l' incidente si sia verificato in tale tratto di strada, la compagnia contesta, da un lato, l' ammissibilità della produzione del certificato perché eseguita per la prima volta nel giudizio dinanzi alla Corte d' appello;
dall' altro, la non riferibilità dell' attestazione al tempo del sinistro, posto che a quel tempo, secondo quanto riferito dalla teste nel procedimento n. 1226/2010, l' area non era Testimone_1
aperta al pubblico transito. Senonché, da un lato, la produzione del certificato, alla luce della regressione del procedimento al suo primo grado per effetto dell' annullamento pronunciato dalla Corte d' appello, deve reputarsi assolutamente tempestiva;
dall' altro, la testimonianza di resa nel giudizio n. Testimone_1
1226/2010 è stata travolta dalla detta pronuncia di nullità e non è stata rinnovata nel presente giudizio di rinvio (trattasi di teste indicato illo tempore dall' attrice e di cui nessuna parte ha chiesto la (ri)escussione nel presente procedimento).
13 Nel merito, la domanda attorea è fondata interamente nell' an e parzialmente nel quantum.
In punto di responsabilità, v' è in atti la dichiarazione del 27.7.2001 resa ai
Carabinieri da circa il fatto che fu l' auto condotta dalla Controparte_4
medesima a tamponare (ossia investire da dietro) la bicicletta su cui viaggiava la
(vedi, la CNR dei CC stazione di Cassano Ionio del 2.10.2001, all. 36 Pt_1 del fascicolo attoreo). E' quindi, evidente l' esclusiva responsabilità della CP_3 nella causazione dell' incidente e nelle conseguenti lesioni patite dalla Pt_1
(<ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un
[...] veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l' arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l' avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa
l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili>>: così Cass. III^,
6 Ordinanza n. 13703 del 31/05/2017). A nulla rileva la circostanza, addotta dalla compagnia, che l' attrice al tempo minorenne non fosse vigilata dai genitori, oltre al fatto che non si comprende in cosa sarebbe dovuta consistere, nel contesto di specie, la vigilanza dei genitori nei riguardi di una figlia di 17 anni.
14.a Per quanto riguarda la natura e l' entità dei danni, la CTU espletata (vedi relazione del 24.2.2023 a firma del dott. specialista medico Persona_1
legale) ha accertato i postumi seguenti: << - gli esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia sono valorizzati nelle tabelle di legge con una percentuale pari o inferiore al 2%; - gli esiti di un trauma distorsivo del polso dominante (destro), in considerazione degli anni trascorsi sono oggi totalmente risolti, ma se consideriamo che all' epoca dei fatti, anche a distanza di qualche mese veniva descritta una “persistente dolenzia e deficit di forza”, con criterio di analogia e proporzionalità alla voce “rigidità con riduzione della metà della flesso estensione” possiamo valorizzarli con un danno biologico pari al 2%; gli esiti del trauma contusivo della spalla destra con lesione parziale del tendine sovraspinoso, con riferimento alle tabelle di legge, è valorizzabile con un danno biologico pari al 3%. - gli esiti di trauma distorsivo del ginocchio con lesione del corno posteriore del menisco mediale e distrazione del LCA in considerazione della fisiologica stabilità articolare e fisiologica articolarità del ginocchio, in riferimento alle tabelle di legge, può essere valorizzato con un danno biologico pari al 4%>> (pagina 15), per un totale meramente aritmetico di 11 punti di invalidità permanente, a fronte di una quantificazione globale da parte del consulente di parte attrice, dott. , di 30 punti. Con riferimento al Persona_2
danno psichico - consistente, secondo il detto consulente di parte, in disturbo post traumatico da stress (DPTS) e da questo quantificato in ulteriori 15 punti di invalidità - il CTU ne ha negato la ricorrenza, affermando per contro l' esistenza di un ben meno grave <disturbo somatoforme indifferenziato lieve o disturbo dell'adattamento cronico lieve, che - tenuto conto del fisiologico funzionamento scolastico, sociale, lavorativo, affettivo e relazionale, che la ha mostrato negli anni a seguire - è valorizzabile con un danno Pt_1
biologico che non travalica il 4% >> (pag. 17).
Nella formulazione del suo responso in punto di danno psichico il CTU si è avvalso del test psicodiagnostico MMPI-II fatto eseguire dal suo ausiliario psicologo dott.ssa . Persona_3
7 14.b La difesa attorea ha contestato il test sia per il fatto che esso è stato eseguito senza il contraddittorio con il consulente di parte (con conseguente nullità della CTU) sia per la sua obsolescenza scientifica. La difesa attorea ha ulteriormente obiettato che i punti di invalidità dei vari postumi sono stati individuati dal CTU facendo riferimento alla tabella delle lesioni micropermanenti di cui al d.m. 3.7.2003, tabella non applicabile al caso di specie in quanto il sinistro è occorso in un tempo anteriore alla entrata in vigore del citato d.m. (vedi note difensive dell' avv. Luigi Malomo del 3.6.2023).
14.c Interrogato a chiarimenti su quale tabella avesse applicato, con nota del
16.10.2023 (depositata il 7.11.2023), il CTU ha ritoccato in leggero aumento le percentuali di invalidità in applicazione delle tabelle fornite dalla letteratura medico legale, comunque confermando la qualificazione del danno psichico in termini di disturbo dell' adattamento (e non di DPTS). All' uopo ha concluso come segue:
a) Esiti soggettivi di colpo di frusta: 2%
b) Esiti di trauma distorsivo del polso dominante:: 3%
c) Esiti di trauma contusivo della spalla destra con lesione parziale del tendine sovra spinoso: (per proporzionalità alla lesione totale) 3%.
d) Esiti di trauma distorsivo del ginocchio con lesione del corno posteriore del menisco mediale e distrazione del LCA: < 5%
e) Disturbo dell'adattamento: < 5%.
E' quindi pervenuto alla determinazione della percentuale del danno biologico complessivo sub specie di invalidità permanente nella misura 15%.
14.d Per quanto riguarda la qualificazione del danno psichico, pur aderendo all' ipotesi di nullità ovvero inefficacia (per obsolescenza) del test psicodiagnostico somministrato, lo scrivente giudice osserva che il CTU aveva già seriamente ipotizzato da sé l' inesistenza del lamentato DPTS sulla base del difetto dei criteri temporale e di continuità fenomenica, attesa l' assenza di documentazione medica riferibile al detto disturbo per circa due anni dal tempo del sinistro (vedi pagina 15 relazione del 24.2.2023). La somministrazione del test psicodiagnostico, infatti, era stata richiesta dal CTU ad ulteriore supporto delle sue autonome valutazioni, a ciò spinto dalle <condotte di scarsa collaborazione mostrate dalla perizianda>> (pagina 10 relazione). D' altro canto, non è inutile evidenziare che anche la prima CTU - quella eseguita nel primo procedimento
8 conducente alla sentenza poi annullata dalla Corte d' appello - aveva escluso il disturbo post traumatico da stress (DPTS) diagnosticando il meno grave disturbo dell' adattamento, con quantificazione dell' invalidità permanente in parte qua nella percentuale del 5% (così la relazione del CTU dott.ssa , Persona_4
specialista psichiatra).
14.e Giova evidenziare, in tema di valutazione tanto del danno psichico quanto degli altri postumi, che il CTU dott. ha riscontrato, in sede di visita della Per_1
, un atteggiamento non collaborante finalizzato a enfatizzare gli effetti Pt_1
delle lesioni (vedi pagina 10 relazione del 24.2.2023: < Rachide cervicale: apparentemente in asse, non spinalgia pressoria, a soggetto distratto il capo è fisiologicamente mobile senza mostrare atteggiamento antalgico, mentre invitata la perizianda a mobilizzare il capo, mostra rigidità … Ginocchio sinistro: … la perizianda si siede normalmente flettendo il ginocchio sinistro: quando è distesa sul lettino mostra scarsa collaborazione riferendo l'impossibilita a flettere il ginocchio sinistro>>). L' atteggiamento non collaborante> dell' attrice è emerso anche in occasione del suo interrogatorio formale, atteso che, richiesta di riferire se avesse riportato altre lesioni in successivi incidenti accaduti nel 2009 e nel
2014 (incidenti risultanti dal casellario centrale infortuni), ella ha paradossalmente risposto di non ricordare (verbale udienza del 20.6.2022).
14.f Tutto quanto testé esposto conduce a considerare corretta la valutazione medico legale operata dal CTU dott. e a reputare le valutazioni del Per_1
consulente di parte attrice, in termini di maggiore gravità dei postumi, frutto di manifestazioni distorte e/o enfatizzate dei propri sintomi da parte dell' attrice, interessata a massimizzare indebitamente il suo credito risarcitorio.
Pertanto, il danno biologico patito dall' attrice è quantificabile nel 15% della invalidità permanente, nonché in 20 giorni di inabilità temporanea (IT) assoluta +
61 giorni di IT al 50% + 31 giorni di IT al 25%.
15 La liquidazione del danno biologico viene eseguita in applicazione delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano (edizione 2024), in quanto aventi valenza su tutto il territorio nazionale per eSIenze di uniformità: vedi Cass. 14402/2011;
Cass. 12408/2011 -, e tiene conto dell' età della persona danneggiata (17 anni) al tempo del sinistro. Il danno da inabilità temporanea viene quantificato in €
126,00 per ogni giorno di inabilità assoluta, riconoscendosi la personalizzazione massima (aumento del 50%) in quanto la limitazione nella libertà di movimento
9 deve presumersi di grado elevato in rapporto all' età adolescenziale dell' attrice, età connotata da particolare dinamismo fisico-relazionale.
La quantificazione del danno biologico è esposta nel prospetto che segue:
invalidità permanente 15% 44319,00 inabilità temporanea assoluta 20 gg 2520,00
61 gg 3843,00 inabilità temporanea parziale 50% inabilità temporanea parziale 25% 31 gg 976,50
51658,50
L' indicato importo di € 51.658,50 è determinato all' attualità e, quindi, non necessita di rivalutazione.
Sull' importo devalutato al tempo del sinistro – e quindi pari a € 31.023,00 – e rivalutato anno per anno maturano gli interessi legali dalla data del sinistro
(27.7.2001) alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. S.U. n.
1712/1995): essi ammontano all' importo di € 16.408,00. Di qui la liquidazione del danno biologico, comprensivo di interessi, pari a € (51.658,50 + 16.408,00) = €
68.066,50.
16 Nessuna altra voce di danno può essere riconosciuta. Non il danno morale, in quanto non specificamente dimostrato (ed infatti dalla tabella milanese sono stati estrapolati gli importi riferibili alla sola componente del danno biologico, giusta indicazioni dettate da Cass. III^ n. 25164/2020). Non il danno esistenziale, in quanto già ristorato quale danno biologico (definito anche danno dinamico – relazionale>>, vedi ancora la citata pronuncia del S.C.).
17 Al suindicato importo va sottratta la provvisionale versata dalla compagnia nel corso del primo procedimento n. 1226/2010. La provvisionale dell' importo nominale di € 15.000,00 ammonta ad oggi, in ragione della rivalutazione e degli interessi maturati dalla data del versamento (24.12.2015), all' importo di €
19.972,00. Di qui, il credito risarcitorio odierno dell' attrice pari a € (68.066,50 –
19.972,00) = € 48.094,50.
18 La parziale soccombenza dell' attrice comporta la compensazione per metà delle spese legali, con obbligo per i convenuti di rifondere la residua metà. Il valore della causa è pari al credito accertato (€ 68.066,50).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di GIÀ
[...] Controparte_1 [...]
[...] , e così Controparte_6 CP_3 Controparte_4
provvede:
a) In parziale accoglimento della domanda, condanna i convenuti in solido al pagamento della somma di € 48.094,50;
b) Compensa per metà le spese di lite e condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dell' attrice – e, per essa, dell' avv. LUIGI MALOMO procuratore distrattario - della residua metà; spese che liquida nell' interezza in € 14.100,00 (quattordicimilacento) per compenso d' avvocato, oltre 15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
c) Pone definitivamente le spese di CTU per metà a carico dell' attrice e per l' altra metà a carico dei convenuti.
Così deciso in Castrovillari, in data 14/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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