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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/07/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio, nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter cpc viene emessa la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1197 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
” (P IVA: ), IN PERSONA Parte_1 P.IVA_1
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, CON SEDE IN MELICUCCO (RC), VIA T.
CAMPANELLA 12, 8902 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Ferraro del foro di
Messina giusta procura in atti
(ATTORE ) contro
(P. IVA ), IN PERSONA DEL L.R.P.T., CON SEDE IN Controparte_1 P.IVA_2
MUGNANO DI NAPOLI (NA) ALLA C.SO ITALIA N. 90 RAPPRESENTATA E DIFESA
DALL'AVV. FRANCESCO FERRARO DEL FORO NAPOLI GIUSTA PROCURA IN ATTI
(CONVENUTA)
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc depositate dalle parti .
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MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione regolarmente notificata la odierna parte attrice introduceva il giudizio di merito relativo alla opposizione ex art 615 cpc proposta avverso il
Contr pignoramento presso terzi ( terzo ) iscritto presso il Tribunale di Palmi recante
RG n. 696/2022 operato da in ragione del mancato pagamento di Controparte_1
quanto al decreto ingiuntivo n. 573/2021 emesso dal GDP di Marano Napoli e notificato in data 8.2.22 sostenendo la illegittimità dello stesso per l'assenza dei presupposti che potessero giustificare l'assegnazione delle somme.
Con l'atto introduttivo la società deduceva che, a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi iscritto da aveva promosso opposizione Controparte_1
precisando che nessuna somma era dovuta alla asserita creditrice in considerazione della circostanza che la fattura posta alla base del monitorio era stata pagata direttamente a mani dell'intermediario.
Precisava che con ordinanza del 7.8.23 il GE dr. G. provvedeva alla Per_1
assegnazione delle somme disattendendo le eccezioni sollevate con l'opposizione in considerazione della circostanza che la parte non aveva neanche rihciesto la sospensione dell'esecuzione fissando il termine per la introduzione del giudizio di merito.
Introdotto il giudizio di merito, la parte istante deduceva di avere interesse alla relativa declaratoria di nulla del pignoramento per assenza del credito sotteso ed in ogni caso richiedendo- in questa sede- la sospensione della efficacia esecutiva del titolo e la
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restituzione di tutte le somme assegnate tramite il pignoramento comprese le spese legali liquidate.
Si costituiva in giudizio la società contestando la domanda per come CP_1
formulata ed in via preliminare eccepiva la incompetenza per valore del Tribunale stante l'importo pignorato, ed in ogni caso la infondatezza della richiesta considerato che il titolo posto alla base della fase esecutiva, era titolo esecutivo mai opposto o contestato dalla debitrice, e precisava che in fase esecutiva le doglianze relative al titolo anche anteriori alla sua formazione non sono opponibili in quanto non sono state oggetto di opposizione al decreto ingiuntivo, ed in ogni caso nel merito deduceva che nessun pagamento era mai intervenuto e concludeva per il rigetto.
Integrato il contraddittorio in giudizio il tribunale con ordinanza de 5.4.24 non ammetteva le prove e ritenuta la causa natura per la decisione la rinviava per la precisazione delle conclusioni e poi la delegava a questo GOP per la decisione.
All'esito dell'udienza cartolare del 5.7.25 la causa veniva trattenuta a sentenza previo deposito di note
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Il Tribunale ritiene che la domanda infondata e per ciò solo deve essere rigettata secondo gli stretti limiti e le motivazioni di seguito indicate.
A) Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte:
“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una
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prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”
(Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016
e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati oggettivi non contestabili, direttamente nel merito.
Infatti, oggetto della presente contestazione è la valenza del titolo esecutivo posto alla base dell'esecuzione.
Orbene, nel caso che ci occupa il D.I. n. 573/21 emesso dal GDP di CP_3
risulta essere stato regolarmente notificato alla parte attrice e che la stessa non abbia proposto la relativa opposizione nei termini di legge sollevando le contestazioni relative all'avvenuto pagamento della fattura oggetto dello stesso.
Tanto detto ne deriva che nel caso di specie l'opposizione è inammissibile oltre che infodnata, in quanto “con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta... Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia
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dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo” ( Tribunale di Nola n.
2196/24).
Infatti, con riferimento al titolo esecutivo (nel caso che ci occupa, un decreto ingiuntivo), per mezzo dello strumento dell'opposizione all'esecuzione non si possono eccepire e contestare vizi di rito o di merito: “Non si può, cioè, far valere in sede di opposizione un motivo che andrebbe fatto valere in sede di gravame (Cass., n.
24752 del 2008; Cass., n. 10650 del 2006). Né è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale (Cass., n. 2742 del 1999)”.
Ciò detto, si precisa anche che, con l'opposizione all'esecuzione, è pur sempre consentito contestare la validità, l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), “mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato”.
Pertanto, tale opposizione di merito può essere incardinata “soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del 2011;
Cass., n. 9912 del 2007).”
Nessuna ti tali precisazioni è stata formulata dalla parte opponente, ne deriva che la opposizione deve essere rigettata.
Quanto alle spese, considerato l'andamento del giudizio, ed il tenore delle difese, questo giudice ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
5 -rigetta l'opposizione
-spese compensate
-Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi lì 4.7.25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
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