Rigetto
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00399/2026REG.PROV.COLL.
N. 04180/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4180 del 2024, proposto dai signori SC AN e IN AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina 121;
contro
il Comune di Calvizzano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Giannarini, Raffaele Agliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Campania, non costituita in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) 30 ottobre 2023 n. 5881, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Calvizzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il consigliere MI NF e lette le istanze di passaggio in decisione della causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dai signori SC AN e IN AN, avente ad oggetto la sentenza del T.a.r. per la Campania n. 5881 del 30 ottobre 2023, che ha respinto il ricorso per l’annullamento dei seguenti atti:
i. la deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Calvizzano (con i poteri del Consiglio comunale ex art. 42 del d.lgs. n. 267/2000) n. 35 del 9 giugno 2020, con la quale è stato approvato il Piano Urbanistico Comunale, le Norme Tecniche di Attuazione ed il Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 25, comma 1, della L.R. n. 16/2014 e dell’art. 3, comma 5, del Regolamento di Attuazione n. 5/2011, nella parte in cui viene previsto, per il fondo di proprietà dei ricorrenti, in catasto al Foglio n. 2, p.lla n. 1041, la destinazione “ Attrezzature pubbliche di progetto (Verde pubblico) ”;
ii. la deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Calvizzano (con i poteri del Consiglio comunale ex art. 42 del d.lgs. n. 267/2000) n. 12 del 13 febbraio 2020, avente ad oggetto l’esame e la valutazione delle osservazioni al PUC adottato e recante l’approvazione della relazione di esame e controdeduzioni alle osservazioni elaborata dal progettista, acquisita al prot. n. 1836 del 13 febbraio 2020, allegata alla deliberazione come parte integrante e sostanziale, nella parte in cui si rigettano le osservazioni dei ricorrenti acquisite al prot. comunale n. 582 del 14 gennaio 2020;
iii. la deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Calvizzano, n. 93 del 15 novembre 2019, recante l'adozione del Piano Urbanistico Comunale.
2. Gli odierni appellanti sono proprietari di un suolo sito nel Comune di Calvizzano distinto in Catasto al Foglio n. 2, particella n. 1041.
2.1. Con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 93 del 15 novembre 2019, il Comune ha adottato il Piano Urbanistico Comunale, comprensivo del Rapporto Ambientale, della sintesi non tecnica e degli altri studi specialistici e di settore, attribuendo al fondo di proprietà degli appellanti la destinazione “ Attrezzature pubbliche di progetto ” ed in particolare, Verde attrezzato.
2.2. I signori AN hanno presentato le osservazioni al P.U.C. adottato ai sensi dell’art. 24 della L.R.C. n. 16/2004 e ss.mm.ii. e del regolamento n. 5/2011, acquisite al Prot. comunale 582 del 14 gennaio 2020, chiedendo la modifica della zonizzazione del territorio comunale prevista dal P.U.C., con l’inclusione del lotto de quo, in “ B2 – Aree di integrazione urbanistica ”.
2.3. Con la deliberazione n. 12 del 13 febbraio 2020, la Commissione Straordinaria, preso atto della relazione di esame e delle relative controdeduzioni del progettista Ing. Renata Tecchia, ha respinto le osservazioni presentate dagli interessati.
2.4. Con la deliberazione n. 35 del 09 giugno 2020, la Commissione Straordinaria ha approvato il P.U.C. disponendone la pubblicazione sul B.U.R.C., poi avvenuta in data 15 giugno 2020, al numero 127.
3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i signori AN hanno proposto ricorso innanzi al T.a.r. per la Campania.
3.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Calvizzano, resistendo al ricorso. Non si è costituita, invece, la regione Campania, intimata in giudizio.
4. Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha respinto il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
5. I signori AN hanno proposto appello, formulando un unico motivo.
5.1. Con la memoria del 13 giugno 2025, il Comune si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
5.2. Il 4 dicembre 2025, il Comune ha depositato un’ulteriore memoria difensiva.
6. All’udienza dell’8 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con il motivo di appello, i signori AN formulano più censure avverso la sentenza di primo grado.
7.1. Con una prima censura, gli appellanti lamentano la violazione dell’art. 32 della Legge Regione Campania n.16/2004 e dell’art. 12 del Regolamento regionale n. 5/2011.
Secondo la tesi di parte appellante, in base alla disciplina regionale, le determinazioni pianificatorie dovrebbero prevedere l’applicazione della tecnica perequativa, non applicata, invece, nel procedimento pianificatorio in esame.
7.1.1. Con una seconda censura, gli appellanti deducono che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi, in quanto la classificazione urbanistica operata dal P.U.C. con riferimento al lotto di proprietà dei ricorrenti appare contraddittoria ed illogica, perché in contrasto con le precedenti proposte di piano del 2010 e 2017, dove l’area veniva classificata nell’ambito della zona omogenea B, mentre nel Piano urbanistico comunale adottato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 35 del 09 giugno 2020 “ sebbene l’intera area sia stata classificata come “B2 – Area di integrazione urbanistica”, per il fondo di proprietà dei ricorrenti veniva prevista la destinazione “Attrezzature pubbliche di progetto” ed in particolare, Verde attrezzato ”.
Si lamenta, altresì, che l’amministrazione resistente non avrebbe tenuto in alcun conto le osservazioni prodotte da parte ricorrente.
7.2. L’appello deve essere respinto.
7.3. Relativamente alla prima censura, occorre procedere dalla disamina della disciplina di cui all’art. 32 legge regionale della Campania del 22 dicembre 2004 n. 16 che dispone: “ 1. La perequazione urbanistica persegue lo scopo di distribuire equamente, tra i proprietari di immobili interessati dalla trasformazione oggetto della pianificazione urbanistica, diritti edificatori e obblighi nei confronti del comune o di altri enti pubblici aventi titolo.
2. Il PSU e il PO ripartiscono le quote edificatorie e i relativi obblighi tra i proprietari degli immobili ricompresi nelle zone oggetto di trasformazione mediante comparti di cui all'articolo 33, indipendentemente dalla destinazione specifica delle aree interessate.
3. Il RUE individua le modalità per la definizione dei diritti edificatori dei singoli proprietari, tenendo conto dello stato sia di fatto che di diritto in cui versano i relativi immobili all'atto della formazione del PSU in conformità allo schema tipo di cui all'articolo 28 ”.
Accanto a questa disposizione, deve essere richiamato l’art. 12 del regolamento regionale della Campania del 4 agosto 2011, n. 5, che, ai primi due commi, prevede che: “ 1. Il piano urbanistico, nell’ambito delle sue potenzialità edificatorie, può essere attuato anche con sistemi perequativi, compensativi e incentivanti, secondo criteri e modalità definiti dal presente articolo e dettagliati da provvedimenti regionali.
2. La perequazione è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico – economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale ”.
La medesima disposizione prevede, al comma 5, che: “ 5. Il piano programmatico del PUC può delimitare gli ambiti di trasformazione urbana da attuare con procedure perequative mediante comparti edificatori (CE), seguendo gli indirizzi della perequazione territoriale previsti dal Piano territoriale regionale approvato con legge regionale n. 13/2008, ed attraverso convenzione. ”.
7.4. Risulta evidente dal tenore letterale delle disposizioni e in base alla loro interpretazione sistematica che l’istituto della perequazione costituisce un meccanismo di attuazione della pianificazione urbanistica auspicato dal legislatore, ma non necessario come sottendono gli appellanti nella censura formulata innanzi a questo Consiglio.
Sul versante dell’interpretazione letterale, la locuzione “ può essere attuato ” è indicativa de potere discrezionale dell’amministrazione di scegliere questa modalità di compilazione e strutturazione del Piano.
Sul versante dell’interpretazione sistematica si ritiene che l’art. 32 della legge regionale non impone tale meccanismo pianificatorio, limitandosi a tratteggiarne gli aspetti salienti e demandando al RUE l’individuazione delle “ modalità per la definizione dei diritti edificatori dei singoli proprietari ”, mentre il regolamento regionale ne delinea maggiormente le modalità operative senza però implicarne un’attuazione mediante i meccanismi di perequazione.
7.5. La prima censura è pertanto infondata.
8. Relativamente alla seconda censura, vanno ribaditi i principi più volte affermati da questo Consiglio e costituenti jus receptum nell’applicazione della disciplina urbanistica:
i . le scelte di pianificazione sono espressione di un’amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità (Cons. Stato, sez. IV, 30 settembre 2025, n. 7612; sez. IV, 2 gennaio 2023, n. 21);
ii . le scelte di pianificazione urbanistica non sono condizionate dalla indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni diverse e più favorevoli al privato rispetto a quelle introdotte con il nuovo piano, essendo sfornita di tutela la generica aspettativa alla non reformatio in peius o alla reformatio in melius delle destinazioni impresse da un previgente strumento urbanistico (Cons. Stato, sez. IV, 25 giugno 2025, n. 5542; sez. II, 3 febbraio 2025, n. 812);
iii . con riferimento all’esercizio dei poteri pianificatori urbanistici, la tutela dell’affidamento è riservata ai seguenti casi eccezionali: I) superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l’avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona; II) pregresse convenzioni edificatorie già stipulate; III) giudicati (di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi), recanti il riconoscimento del diritto di edificare; IV) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2024, n. 7527; sez. IV, 2 gennaio 2023, n. 21; sez. IV, 22 marzo 2021 n. 2421;).
iv. le istanze e osservazioni proposte dai cittadini e/o proprietari in riferimento agli atti di pianificazione urbanistica non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e, pertanto, non danno luogo a peculiari aspettative, sicché il loro rigetto o il loro accoglimento, di regola, non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali sottesi allo strumento pianificatorio (Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2025, n. 4729).
Alla luce di questi principi, la sentenza di primo grado risulta corretta, avendo il T.a.r. affermato che:
i. le scelte pianificatorie si caratterizzano per l’ampia discrezionalità in ordine ai tempi e alle modalità di intervento sul proprio territorio circa la destinazione di singole aree;
ii. i ricorrenti, dunque, non potevano pretendere che il Comune assegnasse all’area in questione la destinazione da loro desiderata sol perché fatta oggetto di precedenti proposte di piano né risultava necessaria, nel caso di specie, una puntuale motivazione della scelta pianificatoria compiuta, non versandosi in alcuna delle ipotesi in cui risulta tutelato l’affidamento privato;
iii. a tale ultimo riguardo, relativamente alla motivazione, il T.a.r. ha dato ampio risalto ai criteri generali di ordine tecnico – discrezionale che sono stati enunciati e seguiti nell’impostazione del piano;
iv. le osservazioni dei ricorrenti sono state respinte, perché il loro accoglimento, discostandosi dagli obiettivi di piano, avrebbe comportato un indiscriminato aumento di edilizia residenziale abitativa laddove già sussiste una edificazione maggiore rispetto all’andamento demografico della popolazione residente.
9. In conclusione, dunque, per le motivazioni su esposte, l’appello deve essere respinto.
10. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza in favore del Comune di Calvizzano, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i signori SC AN e IN AN alla rifusione, in favore del Comune di Calvizzano delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SI IN, Presidente FF
MI NF, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI NF | SI IN |
IL SEGRETARIO