Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 399
CS
Rigetto
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 32 L.R. Campania n.16/2004 e art. 12 Reg. Reg. n. 5/2011 (mancata applicazione perequazione urbanistica)

    La Corte ha ritenuto che l'istituto della perequazione urbanistica sia un meccanismo di attuazione auspicato ma non obbligatorio, come indicato dalle locuzioni 'può essere attuato' e dalla delega al RUE per la definizione delle modalità. Pertanto, l'amministrazione ha discrezionalmente scelto di non applicarla.

  • Rigettato
    Illegittimità della classificazione urbanistica del fondo (contraddittoria e illogica)

    La Corte ribadisce che le scelte di pianificazione sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, insindacabile nel merito se non per errori di fatto o illogicità abnormi. Le destinazioni urbanistiche non sono vincolate da precedenti piani e la tutela dell'affidamento è limitata a casi eccezionali non sussistenti. Le osservazioni dei cittadini sono apporti collaborativi e il loro rigetto non richiede motivazione analitica se esaminate rispetto agli interessi generali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 399
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 399
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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