Sentenza 25 marzo 2011
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giudice può ravvisare a carico del direttore responsabile di un giornale il reato di omissione di controllo, ex art. 57 cod. pen. - pur essendo stata la querela proposta esclusivamente per la diffamazione a mezzo stampa, nei confronti del giornalista e dello stesso direttore - in quanto non compete al querelante dare una qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi ad esporre lo stesso nella sua materialità, considerato che il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialità - da interpretare, non già in base al mero senso letterale delle espressioni usate, ma attraverso l'indagine della effettiva volontà della parte non vincolata a manifestarla con l'uso di formule rituali - e che spetta al giudice e non al privato attribuirne la qualificazione giuridica in ordine alla eventuale sussistenza di un determinato tipo di reato e alle conseguenze che ne derivano. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito il quale ha ritenuto decisivo il fatto che il querelante avesse individuato - in relazione alla diffamazione derivatagli dalla pubblicazione dell'articolo di stampa - quali destinatari della propria volontà di punizione, sia il giornalista che il direttore responsabile, ritenendo, invece, secondaria, e non vincolante, la circostanza che egli avesse inquadrato il fatto descritto nella fattispecie di cui all'art. 595 cod. pen., correttamente riqualificato dall'autorità giudiziaria nella forma colposa dell'omesso controllo per il direttore responsabile).
Commentario • 1
- 1. Diffamazione: in caso di offesa alla memoria del defunto, la querela può essere sporta dagli erediAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, nel caso di "offesa alla memoria del defunto", i prossimi congiunti e gli altri soggetti indicati dall'art. 597, comma 3, c.p. sono legittimati "iure proprio" ad esercitare il diritto di querela, quali soggetti passivi dell'offesa. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, non occorre che i querelanti manifestino espressamente la volontà di tutelare la memoria del loro congiunto, essendo sufficiente che espongano l'accadimento storico ritenuto lesivo -Cassazione penale sez. V - 24/06/2021, n. 31530). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2011, n. 24381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24381 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 25/03/2011
Dott. ROTELLA MA - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 855
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 26389/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI PO MA MA N. IL 29/05/1932;
2) LA CC TO N. IL 19/02/1948;
avverso la sentenza n. 886/2007 CORTE APPELLO di MESSINA, del 15/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Ragazzo Giuseppe;
Udito il difensore Avv. Musco per CI NF M.E.;
Perrone per La CC.
FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione CI NF MA E. e La CC TO avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 15 gennaio 2010 con la quale è stata dichiarata la prescrizione dei reati loro rispettivamente addebitati con la sentenza di primo grado (ex art. 595 c.p. e art. 57 c.p.) e, ai fini civili, è stato confermato tale ultimo provvedimento. La sentenza de Tribunale era stata di condanna in ordine alle imputazioni di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo colposo, con riferimento alla pubblicazione di un articolo apparso sul quotidiano "La Sicilia" del 28 ottobre 1999, nel quale il giornalista aveva fatto la cronaca delle battute finali nel processo a carico di tali ND e TO, concludendo, nell'ultima parte, che il PM di udienza, dott. ON aveva chiesto la condanna di tutti gli imputati, senza sapere nulla del processo. In tale modo era stata lesa, ad avviso dei giudici del merito, la reputazione del pubblico ministero in ordine al quale, pur essendosi dato atto, da parte dell'articolista, che aveva richiesto al Tribunale un rinvio del processo cui era stato assegnato con un certo ritardo e pur essendo stato riferito, nell'articolo, che il Tribunale aveva rigettato la richiesta stessa, si era però accreditata la tesi, presso il lettore, che quello stesso PM fosse stato autore di richieste di condanna del tutto prive di conoscenza della fattispecie concreta.
Deduce il difensore di CI (avv. Patanè).
1) la violazione di legge (artt. 57 e 58 bis 123 c.p.). Difetterebbe a suo avviso la condizione di procedibilità costituita dalla querela posto che il querelante aveva testualmente richiesto che si procedesse, a carico sia del giornalista che del direttore responsabile, per il solo "reato di diffamazione a mezzo stampa", non aggiungendo altro. La volontà della persona offesa era stata, dunque, manifestata in maniera univoca, nel senso del perseguimento del direttore per il solo reato di diffamazione a mezzo stampa e non anche di omissione (colposa) di controllo che, in base alla costante giurisprudenza della Cassazione è reato autonomo dall'altro, come si evince anche dalla lettera dell'art. 57 c.p.. E tale differenziazione era tanto più rilevante in riferimento alla qualifica professionale del querelante che ben conosceva la differenza tra le due figure criminose.
La difesa evidenzia come tale tesi sia stata sostenuta da una serie di sentenze della Cassazione (n. 34543 del 2001, n. 7741 del 1999 e n. 46226 del 2003) l'ultima delle quali emessa proprio nei confronti del CI in una situazione identica.
I giudici del merito avevano aderito all'opposto orientamento giurisprudenziale (sent. n. 10037 del 2008) che, oltre ad essere minoritario, cozzerebbe anche col testo dell'art. 123 c.p. e dell'art. 58 bis c.p., come rilevato nella sentenza n. 4595 del 2000. In via subordinata, atteso il citato contrasto, chiede rimettersi il ricorso alle Sezioni unite;
2) la violazione dell'art. 57 c.p. e il vizio di motivazione. Il reato del direttore responsabile è stato espressamente disegnato come colposo dal legislatore del 1958 ed in tale cornice è stato considerato anche dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 198 del 1982 e 139 del 1983). Le Sezioni unite della Cassazione hanno poi sottolineato sin dal 1958 che il reato in questione è autonomo rispetto a quello del giornalista ed è connotato da una specifica ipotesi di colpa che deve essere provata in concreto e che non può dunque essere presunta.
In proposito la difesa cita la giurisprudenza di merito che ha riconosciuto al direttore l'affidamento alla professionalità del giornalista quanto alla veridicità della notizia e al controllo delle fonti sui particolari della notizia diffusa.
In base a tale principio, i giudici avrebbero dovuto valorizzare, nella specie, l'affermazione del giornalista coimputato il quale aveva riferito di non avere sottoposto l'articolo al direttore il quale gli aveva dato carta bianca perché si fidava;
3) la violazione dell'art. 595 c.p. e il vizio di motivazione. La asserita portata diffamatoria dell'articolo avrebbe dovuto essere esclusa se si fosse considerata non la singola espressione riportata nella imputazione, ma l'articolo nel suo complesso: articolo nel quale il giornalista non aveva fatto altro che descrivere il disagio in cui si era trovato il PM quando, avendo richiesto al Tribunale un rinvio per meglio studiare gli atti del processo ed avendo vista respinta la propria richiesta, si era trovato costretto a concludere sulla base di una conoscenza non completa degli atti. Avere affermato che il PM, in tale frangente, aveva chiesto condanne senza conoscere il carteggio processuale, era stato un modo di rappresentare la realtà, magari con espressione infelice o con una marginale inesattezza espositiva, ma nella sostanza dando al lettore una notizia vera e per nulla volta a screditare il pubblico ministero.
E le mere coloriture di notizie essenzialmente rispondenti al vero sono reputate dalla giurisprudenza incapaci di dare corpo ad una notizia penalmente perseguibile.
Deduce il difensore di La CC aderendo ai motivi illustrati nell'interesse del coimputato, che l'articolo incriminato aveva in realtà dato una notizia di cronaca giudiziaria, sobria ed aderente a quanto realmente accaduto.
La notizia era da valutare nel contesto dell'articolo, così come affermato anche dalla Corte di Strasburgo nella sentenza n. 15909/06 del 5 giugno 2008. Con riferimento alla cronaca giudiziaria, d'altra parte, la giurisprudenza ha affermato che non può richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte nel processo (sent. N. 439 del 2000; n. 1259 del 2000; n. 5727 del 2009). La stessa giurisprudenza, sul tema, ha affermato che i media possono denunciare la scarsa incisività della magistratura nell'esercizio delle proprie funzioni (sent. N. 43403 del 2000) così come mantengono il diritto di critica anche ricorrendo ad espressioni forti (sent. N. 22799 del 2009), non essendo necessario neppure che la critica stessa sia formulata con riferimento a dati fattuali (sent. Iannuzzi del 2007).
I ricorsi sono infondati e debbono essere rigettati. Con il primo motivo la difesa del ricorrente CI deduce la assenza di valida querela a carico del medesimo, facendo presente quanto già prospettato senza successo al giudice dell'appello e cioè che la persona offesa aveva chiesto che fossero perseguiti penalmente sia l'autore dell'articolo che il direttore responsabile del quotidiano, con esplicito riferimento al solo reato di diffamazione a mezzo stampa.
Ed effettivamente sia dalla lettura della querela (fogli 3/16 del fascicolo di primo grado) che da quella della sentenza di primo grado si evince - senza che da nessuno tale circostanza sia posta in dubbio- che la querela del dott. ON è stata presentata "per il reato di diffamazione a mezzo stampa" nei confronti sia dell'autore del pezzo che del direttore responsabile.
I giudici del merito hanno risolto la questione posta dalla difesa, dando applicazione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice può ravvisare a carico del direttore responsabile di un giornale il reato di omissione di controllo, ex art. 57 c.p., pur essendo stata la querela proposta esclusivamente per la diffamazione a mezzo stampa, in quanto non compete al querelante dare una qualificazione giuridica del fatto: quest'ultimo deve limitarsi ad esporre il fatto stesso nella sua materialità, considerato che il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialità, mentre spetta al giudice e non al privato attribuire al fatto la qualificazione giuridica in ordine alla eventuale sussistenza di un determinato tipo di reato e alle conseguenze che ne derivano (Sez. 5, Sentenza n. 15643 del 11/03/2005 Ud. (dep. 27/04/2005) Rv. 232136, Presidente: Providenti F. Relatore:
Calabrese RL, Imputato: FA ed altro. P.M. Delehaye E. (Parz. Diff.)).
Si tratta, invero, di un principio che già nel 2005 costituiva la reiterazione di un precedente specifico (Sez. 5, Sentenza n. 8418 del 12/06/1992 Ud. (dep. 28/07/1992) Rv. 191928,Presidente: Guasco G. Estensore: Ramaglia C. Imputato: Zatterin. P.M. Cedrangolo. (Coni)) e soprattutto la applicazione di un principio più generale in tema di interpretazione della esternazione della volontà punitiva del privato: il principio formulato da Sez. 6, Sentenza n. 10537 del 11/05/2000 Ud. (dep. 10/10/2000) Rv. 217365, Presidente: Pisanti F. Estensore: Di Noto L. Imputato: Migliore O. P.M. Cosentino F. (Conf.), secondo cui non compete al querelante dare una qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi ad esporre lo stesso nella sua materialità, atteso che, il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialità, spettando al giudice e non al privato attribuire a esso la qualificazione giuridica in ordine alla eventuale sussistenza di un determinato tipo di reato e alle conseguenze che ne derivano. La opzione ermeneutica della sentenza FA del 2005 è stata poi ripresa anche di recente in due sentenze:
- quella della Sez. 5, Sentenza n. 10037 del 31/01/2008 Ud. (dep. 05/03/2008) Rv. 239122, Presidente: Amato A. Relatore: LL M. Imputato: Casadei. P.M. Iacoviello, che ha affermato che in tema di diffamazione a mezzo stampa, la querela proposta nei confronti del direttore di un periodico a titolo di concorso con l'autore della pubblicazione non esclude, di per sè, la volontà di punizione del querelante, evincibile dal tenore della querela, nei confronti del direttore anche ai sensi dell'art. 57 cod. pen. (omesso controllo del direttore sulla pubblicazione) e - quella della Sez. 5, Sentenza n. 19020 del 22/01/2009 Ud. (dep. 06/05/2009) Rv. 243604, Presidente:
Calabrese RL Relatore: Scalerà V. Imputato: Canè e altri. P.M. Montagna A. (Diff.), nella quale si afferma che la previsione di cui all'art. 336 cod. proc. pen. - per la quale la querela è proposta mediante dichiarazione nella quale si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato - implica che il querelante è tenuto ad esporre nella sua materialità il fatto che ritiene lesivo, ma non ha l'onere della sua qualificazione giuridica, che compete invece al giudice, il quale può legittimamente ravvisare a carico del direttore responsabile del giornale il reato di omesso controllo, ancorché la querela sia stata proposta nei suoi confronti - a titolo di concorso con l'autore della pubblicazione - per il reato di diffamazione.
Le sentenze indicate muovono sostanzialmente dal preliminare rilievo che la volontà di querela non richiede, per la relativa manifestazione, formule vincolanti (Cfr., Sez. 6, n. 11386/03 - 223950), ed è, pertanto, oggetto di valutazione di merito, per sè insindacabile se correttamente motivata (Cass. Sez. 5, n. 10672/79, Giovannelli, rv. 143651; idem, n. 8034/99, Carta, rv 213806). Lo stesso orientamento utilizza poi la massima di esperienza per effetto della quale non può escludersi, in linea logica e di principio, la volontà di querela contro il direttore responsabile anche ai sensi dell'art. 57 c.p. - a fronte dell'evento alla cui causazione il direttore abbia contribuito - sol perché il querelante ha chiesto la punizione del direttore qualificandolo come "concorrente" con l'autore della pubblicazione e non anche responsabile a titolo di colpa.
È noto peraltro, come sottolineato nel ricorso, che a tale orientamento se ne è contrapposto altro di segno contrario che, tuttavia, oltre a non essere condiviso dal Collegio, non essendo stato più richiamato dopo il 2003 viene anche reputato non attuale e non meritevole di radicare un contrasto da sottoporre al vaglio delle Sezioni unite.
Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza secondo cui, "in tema di diffamazione a mezzo stampa, attesa l'autonomia dell'ipotesi colposa prevista dall'art. 57 c.p. a carico del direttore responsabile per omesso controllo sul contenuto della pubblicazione, deve escludersi che essa sia perseguibile allorché il querelante si sia limitato ad indicare tanto l'autore dello scritto quanto il direttore responsabile come correi nel reato di diffamazione in suo danno, occorrendo invece che nella querela sia esplicitamente espressa la volontà che il direttore responsabile venga perseguito a titolo di colpa per omesso controllo ovvero che si proceda per qualsiasi ipotesi di reato riscontrabile a suo carico (Sez. 5, Sentenza n. 46226 del 21/10/2003 Ud. (dep. 02/12/2003) Rv. 227484,Presidente: Marrone F. Estensore: Fumo M. Imputato: CI e altro. P.M. Albano A. (Parz. Diff.)).
Altre decisioni analoghe erano state quelle della Sez. 5, Sentenza n. 7741 del 27/05/1999 Ud. (dep. 15/06/1999) Rv. 213690 Presidente:
Consoli G. Estensore: LL M. Imputato: FA E ed altro. P.M. Di Zenzo C. (Conf.); Sez. 5, Sentenza n. 45249 del 22/11/2001 Ud. (dep. 18/12/2001) Rv. 221016 Presidente: Foscarini B. Estensore:
IN P. Imputato: RT e altro. P.M. Meloni VD. (Conf.); Sez. F, Sentenza n. 34543 del 31/08/2001 Ud. (dep. 24/09/2001) Rv. 219748 Presidente: Santacroce G. Estensore: IC E. Imputato: EN ed altro. P.M. Iadecola G. (Conf.): sentenze tutte, che avevano posto l'accento sulla necessità che, per il perseguimento penale, fosse manifestata la volontà di querela a carico del direttore responsabile, "anche al di fuori della ipotesi di concorso" con l'autore della pubblicazione.
Tali decisioni, pretermettendo il criterio della necessaria interpretazione della volontà della parte ad opera del giudice procedente ed assegnando decisività al criterio essenzialmente formale della esternazione in concreto della volontà stessa, non viene condivisa da questa Corte.
Invero, va precisato al riguardo che la questione qui in esame non è quella della estensibilità della querela -proposta nei confronti del giornalista per l'art. 595 c.p. - anche al direttore responsabile chiamato a rispondere del diverso reato colposo ex art. 57 c.p. (caso affrontato nella sentenza della Sez. 5, Sentenza n. 4595, in data 06/11/2000 Cc. (dep. 06/12/2000) Rv. 217744, Presidente: Foscarini B. Estensore: Nappi A. Imputato: Pm in proc. Napolitano D. (Diff.), citata dal ricorrente). Non è infatti revocabile in dubbio che il reato ex art. 595 c.p. e quello ex art. 57 c.p. siano ontologicamente diversi e non possa valere in relazione ad essi il principio della estensione di diritto della querela proposta contro uno solo dei responsabili (art. 123 c.p.). Il motivo della non condivisione della sentenza del 2003 è invero la definizione, che in essa si propugna, del criterio di interpretazione della volontà del querelante e, soprattutto, il contenimento della valutazione da riconoscersi in proposito al giudice del merito:
valutazione che, secondo il primo orientamento sopra illustrato è del tutto libera quanto a individuazione della condotta penalmente rilevante, una volta che il querelante abbia indicato i presunti responsabili e descritto il fatto del quale si duole;
mentre, in base al secondo orientamento, incontrerebbe il limite dato dalla formulazione adottata dal querelante per ciascun querelato, richiedendosi che sia verificato se quello, con la richiesta di perseguimento del giornalista in ordine al reato di diffamazione, abbia chiesto che si procedesse anche a carico del direttore per il reato di sua pertinenza e così dimostrato di volere il processo anche per una ipotesi di reato (colposa) diversa da quella (dolosa) del giornalista.
Sembra al Collegio, in altri termini, che non possa assegnarsi valore decisivo al carattere formale delle espressioni utilizzate dal querelante, essendo stato, il vincolo alla formula, disconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità ogniqualvolta non vi sia una espressa previsione in tal senso da parte del codice di rito (si veda, per la esclusione di formule sacramentali in tema di interpretazione della volontà della parte che conferisce procura speciale al difensore di parte civile, Sez. U, Sentenza n. 44712 del 27/10/2004 Ud. (dep. 18/11/2004) Rv. 229179; conf. Sez. 5, Sentenza n. 33453 del 08/07/2008 Ud. (dep. 14/08/2008) Rv. 241394). Oltre a ciò è da condividere l'assunto che la giurisprudenza di legittimità ha formalizzato già in epoca risalente e che non pare ad oggi superabile, secondo cui la querela è atto processuale di carattere negoziale il cui contenuto non va interpretato in base al mero senso letterale delle espressioni usate, ma attraverso l'indagine della effettiva volontà della parte non vincolata a manifestarla con l'uso di formule rituali (Sez. 3, Sentenza n. 1577 del 13/11/1972 Ud. (dep. 22/02/1973) Rv. 123336). Nel caso in esame, come detto, è qualificante e decisivo il fatto che il querelante abbia individuato, quali destinatari della propria richiesta di processo, in relazione alla diffamazione che gli era derivata dalla pubblicazione dell' articolo di stampa di cui alla imputazione, ritenuto offensivo, sia il giornalista che il direttore responsabile. È del tutto secondaria e non vincolante, invece, la circostanza che egli abbia ritenuto di poter inquadrare i fatti descritti, ai sensi dell'art. 595 c.p., posto che la descrizione della condotta di rilievo penale bene è stata riqualificata, dalla autorità giudiziaria che ne aveva il potere, nella forma colposa dell'omesso controllo per il direttore responsabile alla luce degli stessi fatti segnalati dal querelante.
Le ulteriori questioni sollevate nei motivi di ricorso non presentano, poi, connotati di apprezzabilità.
La censura con la quale si denuncia la assenza di motivazione sull'elemento psicologico del reato addebitato al direttore responsabile mostra di non tenere conto dell'orientamento allo stato univoco della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il direttore responsabile risponde del mancato controllo del contenuto del giornale unitariamente considerato, dovendo escludersi ogni rilevanza, ai fini della sussistenza del reato, persino all'organizzazione interna dell'azienda giornalistica, in cui al redattore capo vengano conferite funzioni di coordinamento e controllo anche sulle redazioni distaccate, in quanto a norma dell'art. 57 c.p. e L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 3, deve sempre esserci coincidenza tra la funzione di direttore o vice direttore responsabile e la posizione di garanzia, non essendovi la possibilità di delegare tale potere-dovere di controllo (Sez. 5, Sentenza n. 46786 del 27/09/2004 Ud. (dep. 02/12/2004) Rv. 230597). In tal senso si è espressa anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 198 del 24 novembre 1982 che ha rigettato questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 c.p. sollevata in relazione all'art. 3 Cost.. A maggior ragione non può assumere rilevanza la eventuale affidabilità o esperienza di un dato giornalista, non essendovi possibilità per il direttore di fissare aree professionali idonee a sottrarsi preventivamente al proprio dovere di controllo. Infondato è anche il terzo motivo del primo ricorso e il motivo unico del secondo ricorso, con i quali si chiede il riconoscimento della scriminante del diritto di cronaca e/o di critica. Sul punto le argomentazioni esibite dalla Corte d'appello sono logiche e congruenti e non operano una errata applicazione delle norme penali regolanti la materia. Esse non meritano dunque alcuna censura.
La esposizione dei fatti occorsi nella udienza di cui il cronista aveva effettuato il resoconto, risulta solo in parte fedele in quanto ha realizzato l'accostamento di fatti veri (richiesta del PM di rinvio, dopo la istruttoria dibattimentale, per la formulazione della requisitoria) ad una conclusione - gravemente lesiva della reputazione del magistrato non autorizzata logicamente dai fatti descritti in precedenza e rimasta sfornita di qualsiasi possibilità di prova: cioè quella dell'avere il PM, in assenza del sollecitato rinvio, "chiesto la condanna di tutti gli imputati senza sapere nulla del processo".
L'affermazione è stata compiutamente analizzata, nella sua capacità rappresentativa di un fatto non vero, da una esaustiva motivazione della Corte d'appello.
A questa si contrappongono, da parte dei difensori, argomenti che si sostanziano nella ripetizione del motivo di appello e che sembrano sollecitare alla Corte di Cassazione una autonoma rivalutazione o addirittura un giudizio che non tenga conto di emergenze già puntualmente esaminate dal giudice del merito: quale la approfondita partecipazione del PM alla istruttoria dibattimentale con domande che presupponevano la conoscenza degli atti, la lunghezza (mezz'ora) della sua requisitoria e la formulazione di richieste di pena differenziate rispetto a ciascun imputato.
Tutte le circostanze di fatto fin qui riportate hanno razionalmente indotto la Corte d'appello ad escludere che potesse esservi stata la eventualità, per il giornalista, di un qualsiasi ammissibile processo logico atto a condurlo alla affermazione poi incriminata, essendo parso motivatamente a quegli stessi giudici che la conclusione relativa alla "richiesta di pene fatta senza conoscere il processo", fosse il frutto di una dolosa attribuzione al PM di fatti gravi, di rilievo sicuramente disciplinare se non anche di altro tipo, però completamente avulsi dalla realtà.
Ed il rispetto della verità del fatto esposto costituisce un presupposto anche nell'esercizio del diritto di critica per la parte in cui questo si fondi sulla esposizione di fatti di cronaca. I ricorsi debbono dunque essere rigettati e, per il criterio della soccombenza, i ricorrenti debbono essere condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, da liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1800 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011