Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2011, n. 24381
CASS
Sentenza 25 marzo 2011

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Massime1

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giudice può ravvisare a carico del direttore responsabile di un giornale il reato di omissione di controllo, ex art. 57 cod. pen. - pur essendo stata la querela proposta esclusivamente per la diffamazione a mezzo stampa, nei confronti del giornalista e dello stesso direttore - in quanto non compete al querelante dare una qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi ad esporre lo stesso nella sua materialità, considerato che il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialità - da interpretare, non già in base al mero senso letterale delle espressioni usate, ma attraverso l'indagine della effettiva volontà della parte non vincolata a manifestarla con l'uso di formule rituali - e che spetta al giudice e non al privato attribuirne la qualificazione giuridica in ordine alla eventuale sussistenza di un determinato tipo di reato e alle conseguenze che ne derivano. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito il quale ha ritenuto decisivo il fatto che il querelante avesse individuato - in relazione alla diffamazione derivatagli dalla pubblicazione dell'articolo di stampa - quali destinatari della propria volontà di punizione, sia il giornalista che il direttore responsabile, ritenendo, invece, secondaria, e non vincolante, la circostanza che egli avesse inquadrato il fatto descritto nella fattispecie di cui all'art. 595 cod. pen., correttamente riqualificato dall'autorità giudiziaria nella forma colposa dell'omesso controllo per il direttore responsabile).

Commentario1

  • 1Diffamazione: in caso di offesa alla memoria del defunto, la querela può essere sporta dagli eredi
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023

    La massima In tema di diffamazione, nel caso di "offesa alla memoria del defunto", i prossimi congiunti e gli altri soggetti indicati dall'art. 597, comma 3, c.p. sono legittimati "iure proprio" ad esercitare il diritto di querela, quali soggetti passivi dell'offesa. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, non occorre che i querelanti manifestino espressamente la volontà di tutelare la memoria del loro congiunto, essendo sufficiente che espongano l'accadimento storico ritenuto lesivo -Cassazione penale sez. V - 24/06/2021, n. 31530). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2011, n. 24381
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24381
Data del deposito : 25 marzo 2011

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