Sentenza 11 marzo 2005
Massime • 3
In tema di diffamazione a mezzo stampa, è configurabile la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare la notizia, in modo da superare ogni dubbio, non essendo, a tal fine, sufficiente l'affidamento ritenuto in buona fede sulla fonte. La cronaca giudiziaria è infatti lecita quando diffonda la notizia di un provvedimento giudiziario, mentre non lo è quando le informazioni da esso desumibili siano utilizzate per effettuare ricostruzioni o ipotesi giornalistiche autonomamente offensive, giacché, in tal caso, il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e non può certo esibire il provvedimento giudiziario quale unica fonte di informazione e di legittimazione dei fatti riferiti.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'individuazione del soggetto passivo - che incide sulla legittimazione all'esercizio del diritto di querela - deve avvenire, in assenza di un esplicito e nominativo richiamo, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, di guisa che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso, sia in via processuale che come fatto preprocessuale, cioè come piena e immediata consapevolezza dell'identità del destinatario che abbia avuto chiunque abbia letto l'articolo diffamatorio.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giudice può ravvisare a carico del direttore responsabile di un giornale il reato di omissione di controllo, ex art. 57 cod. pen., pur essendo stata la querela proposta esclusivamente per la diffamazione a mezzo stampa, in quanto non compete al querelante dare una qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi ad esporre lo stesso nella sua materialità, considerato che il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialità e che spetta al giudice e non al privato attribuirne la qualificazione giuridica in ordine alla eventuale sussistenza di un determinato tipo di reato e alle conseguenze che ne derivano.
Commentari • 5
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 giugno 2016 la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado con cui I. Marcello è stata condannato alla pena di giustizia per il delitto di diffamazione ai danni di C. Giuseppina. All'imputato è stato contestato di aver offeso la reputazione della parte civile, non esplicitamente citandola ma ad essa alludendo in modo inequivocabile, affermando in manifesti affissi nella pubblica via e su di un post sul sito internet facebook che la fornitura di mobili per l'amministrazione comunale operata da parte di un parente di una dipendente comunale sarebbe avvenuta in maniera non trasparente, affermazione fatta al fine di acquisire …
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La massima In tema di diffamazione, nel caso di "offesa alla memoria del defunto", i prossimi congiunti e gli altri soggetti indicati dall'art. 597, comma 3, c.p. sono legittimati "iure proprio" ad esercitare il diritto di querela, quali soggetti passivi dell'offesa. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, non occorre che i querelanti manifestino espressamente la volontà di tutelare la memoria del loro congiunto, essendo sufficiente che espongano l'accadimento storico ritenuto lesivo -Cassazione penale sez. V - 24/06/2021, n. 31530). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La …
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Coloriture e iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o persino gergale, non possono considerarsi di per sè punibili quando siano proporzionati e funzionali all'opinione o alla protesta da esprimere. La diversità dei contesti nei quali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e funzione, specie se pubblica, dei soggetti ai quali la critica è rivolta, possono quindi giustificare attacchi di grande violenza se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono compromessi A differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione (di un giudizio valutativo). E' vero che essa presuppone in ogni …
Leggi di più… - 5. Reputazione, lesione, danno in re ipsa, valutazione in abstracto, provaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2005, n. 15643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15643 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 11/03/2005
Dott. CALABRESE Renato UI - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 572
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI AR - Consigliere - N. 004537/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LF GE, N. IL 06/04/1924;
2) ER AR LD, N. IL 27/01/1961;
avverso SENTENZA del 26/03/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per annullamento s.r. limitatamente alla provvisionale e rigetto nel resto;
udito il difensore Avv. LE PERA Giovanni, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso.
OSSERVA
La Corte di appello di Roma con sentenza 26 marzo 2003, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma l'8 giugno 2001, dichiarava n.d.p. nei confronti di IO AR IL e AR GE in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili.
In primo grado la IO fra stata condannata per il delitto di cui agli artt. 595, c. 3 c.p. e 13 L. 47/48 e lo AR per quello ex artt. 57 c.p. e 13 L. n. 47/48, quale direttore responsabile, in relazione alla pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" del 14 e 19 aprile 1994 di due articoli, intitolati l'uno "Pizzo a Palazzo di Giustizia" e l'altro "Il re del riciclaggio", nei quali si offendeva la reputazione delle guardie giurate dell'istituto LA VIGILANTE, indicate come fiancheggiatrici del clan camorristico "TI". Hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati censurando con unico atto la sentenza mediante sei mezzi di annullamento, come segue rubricati e svolti.
1. Violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 182 e 484, c. 2 dello stesso codice.
Si deduce innanzitutto che è erronea l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale la intervenuta prescrizione del reato esime il giudice di appello dall'esame delle questioni relative alla regolarità del rapporto processuale penale.
Il rilievo è sicuramente fondato.
Allorché la sopravvenuta prescrizione del reato derivi, come si è verificato nella specie, dal riconoscimento da parte del giudice di merito di una attenuante, la quale soltanto abbia l'effetto di determinarla, la concessione dell'attenuante rappresenta, in questo caso, il presupposto della causa estintiva e, se frutto di una valutazione fattuale espressa nell'ambito di un giudizio di merito viziato da nullità assoluta, questa assume carattere pregiudiziale e deve essere rilevata: la circostanza attenuante è 'tamquam non esset' e non può dunque incidere sulla durata del termine di prescrizione del reato, con la conseguenza che l'accertamento della nullità e la regressione del processo diventano necessari per l'applicazione della causa estintiva (cfr. SS.UU., 27 gennaio 2001). Ciò precisato, va però subito detto che non sussistono le denunciate nullità.
Rileva il difensore che il dibattimento di primo grado fu rinviato dall'udienza di prima comparizione, del giorno 29 settembre 2000, a quelle successive, fissate per i giorni 13 febbraio, 10 maggio e 8 giugno 2001, senza che fosse mai stata dichiarata la contumacia degli imputati e senza che fosse stato loro notificato il verbale o comunque l'avviso del rinvio. L'omessa dichiarazione della contumacia da parte del giudice che ha celebrato il processo non trova alcuna giustificazione nella dichiarazione di contumacia pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale.
Deve in contrario osservarsi che l'avviso orale del rinvio ex art. 477, comma 3, c.p.p. (nella specie, quello pronunciato dal tribunale in composizione collegiale di rinvio al giudice monocratico, dopo avere dichiarato la contumacia degli imputati, presenti i difensori) ha lo stesso effetto della citazione a comparire per la nuova udienza "per coloro che sono comparsi o debbano essere considerati presenti";
e non è esatta l'attuale deduzione difensiva che l'art. 31 c.p.p., che ha sottratto al collegio la cognizione dei reati per cui si procede, impedisce di ravvisare una continuità tra l'attività svolta al solo fine di assegnare il procedimento al giudice competente per materia e la celebrazione del processo innanzi a quest'ultimo.
In ogni caso, ed anche a voler prendere in considerazione la sola fase svoltasi dinanzi al giudice in composizione monocratica, è da ricordare, alla luce del più condivisibile indirizzo giurisprudenziale (tra le altre, Sez. 5^, 6.2.98, Bianchin;
21.2.1997, Di Pucchio), che l'omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto non prevista dall'ordinamento e non può ricomprendersi nell'ambito delle nullità di ordine generale,poiché non comporta alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato. La nullità può solo scaturire dall'inesistenza dei presupposti della dichiarazione di contumacia (nel caso concreto, mai eccepita dai ricorrenti) perché, in tal caso, non si sarebbe potuto instaurare il rapporto processuale o, ritualmente citato l'imputato non comparso la violazione di norme che implichino particolari adempimento, ai quali è funzionalmente connessa la previsione del provvedimento formale.
Mentre dall'omessa dichiarazione di contumacia per se stessa, quando risultino le condizioni per celebrare il processo in assenza dell'imputato, non scaturisce alcuna violazione del contraddittorio.
2. Violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 129, c. 2 c.p.p. e dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 51 e 59 c.p.. Secondo i ricorrenti la corte d'appello apoditticamente esclude che le affermazioni incriminate corrispondano al contenuto delle indagini e degli atti processuali. Omette infatti di considerare che nell'ordinanza cautelare (pg. 49/52) e nel decreto di prevenzione (pg. 10/16) si ripercorrono le vicende rilevanti della società LA VIGILANTE, si esplicita la sua appartenenza al Clan TI, si riferiscono i movimenti di denaro che hanno con sentito di rilevare l'attività di riciclaggio svolta dalla società. Esplicito è il riferimento all'attività di controllo capillare del territorio, che indubbiamente il TI poteva esplicare soltanto attraverso la collaborazione delle guardie giurate e le informazioni che queste gli rendevano disponibili. Inoltre - altro dato ignorato - i querelanti hanno riferito di aver subito la chiusura dei propri conti "da parte della P.G.".
Sicché, corrispondendo l'articolo al contenuto degli atti e provvedimenti dell'A.G., è configurabile l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., quanto meno ai sensi degli artt. 47 e 59 c.p., che impongono di ritenere escluso il dolo, ogni qual volta il reato dipenda da un errore giustificato. Osserva il collegio che è principio costantemente affermato da questa Corte che la valutazione del contenuto diffamatorio di un articolo pubblicato da un organo di informazione rientra nel potere del giudice di merito che è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Sez. 5, 17.1.01, Regoli;
Sez. 5, 17.8.90, Calderoli;
Sez. 5, 17.11.77, Ricco). Nel caso concreto i giudici del merito hanno significato che le fonti utilizzate dall'articolista autorizzavano a ritenere che il clan TI si serviva dell'istituto di vigilanza per il controllo del territorio e come in sospettabile canale di riciclaggio del denaro fonte di illeciti guadagni, ma non prospettavano in alcun modo che le indagini, coinvolgenti quattro ben individuate persone dell'istituto, riguardassero anche tutte le guardie giurate, indicate invece negli articoli quali esercenti una attività di fiancheggiamento per il riciclaggio del denaro 'sporco' o come 'soldati al servizio del boss'...".
E al riguardo le doglianze formulate dai ricorrenti si collocano alle soglie dell'inammissibilità, nella misura in cui implicano valutazioni di merito, attraverso una lettura delle emergenze processuali - in particolare dei provvedimenti giudiziari innanzi richiamati diversa da quella effettuata dalle sentenze di merito. Escluso che vi sia stata corrispondenza tra il testo degli articoli pubblicati sul giornale e quello dei provvedimenti suddetti, come incensurabilmente appurato dai giudici del merito, non vi è spazio alcuno per la configurabilità della invocata esimente, neppure sotto il profilo putativo. La scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca è ipotizzabile quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare (controllare e verificare quanto oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio, non essendo sufficiente l'affidamento ritenuto in buona fede sulla fonte. In realtà la cronaca giudiziaria è lecita quando diffonda la notizia di un provvedimento giudiziario in sè, ovvero riferisca o commenti l'attività investigativa o giudiziaria, non lo è invece quando le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario vengano utilizzate per proprie ricostruzioni od ipotesi giornalistiche, autonomamente offensive;
in tal caso il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie, senza poter esibire il provvedimento giudiziario quale sua unica fonte di informazione e di legittimazione.
3. Violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 595 c.p.. Si tratterebbe, nella specie, di una offesa rivolta in forma indeterminata ad una categoria di soggetti (le guardie giurate della VIGILANTE) non altrimenti individuati nell'articolo, perciò insufficiente a ritenere identificabili i singoli querelanti. Spiegano i ricorrenti che nell'articolo vengono singolarmente menzionati soltanto soggetti amministratori e non dipendenti della società e, comunque, destinatari dell'ordinanza cautelare. Inoltre non è stata fornita la prova che i querelanti fossero guardie giurate: infatti di cinquanta querelanti ne sono stati escussi soltanto sette (di cui cinque costituiti parte civile) e uno di loro (.... (illeggibile) UI) ha dichiarato di non essere guardia giurata. Mentre le ulteriori indicazioni ottenute dalla corte dopo la intervenuta prescrizione sono irrilevanti, avendo i testimoni nell'occasione escussi riferito di essere dipendenti della società e non specificamente guardie giurate.
Il primo profilo di censura è infondato.
L'individuazione del soggetto passivo della diffamazione a mezzo stampa, che incide sulla legittimazione attiva al diritto di querela, deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta:
natura e portata dell'offesa, circostanze narrate, oggettive e soggettive, riferimenti personali e temporali, e simili. Questi elementi, e tutti gli altri che la vicenda offre, debbono essere complessivamente valutati, di guisa che possa ricavarsi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso, sia in via processuale, sia come fatto pre-processuale, cioè come piena e immediata consapevolezza che chiunque abbia avuto, leggendo l'articolo, dell'identità del destinatario (Cass. Sez. 5^, 1.10.88, Guidotti).
E a tale principio si è uniformata la corte territoriale, la quale ha correttamente rilevato che, pur in assenza di un esplicito e nominativo richiamo, i soggetti passivi del reato erano agevolmente e con certezza invidiabili, attraverso il riferimento al loro rapporto di dipendenza con l'istituto, di guisa che tutti coloro che, essendo amici o conoscenti dei querelanti e consapevoli del lavoro da essi svolto, avevano modo di fare un immediato collegamento con la vicenda del clan camorristico dei TI e trarne motivo di discredito e di disistima nei confronti degli accusati. L'argomento è coerente ed esaustivo, mentre risulta del tutto specioso il distinguo, operato dai ricorrenti, tra dipendenti e guardie giurate.
Il secondo profilo sarà esaminato nel paragrafo che segue.
4. Violazione dell'art. 190, c. 2 e dell'art. 603 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 123 c.p.. a) I querelanti non hanno offerto in allegato alla querela alcuna prova della loro qualifica di guardia giurata. La mera indicazione della qualità non è sufficiente a dimostrarne la sussistenza. Ne è ammissibile (e non sana l'invalidità) l'introduzione di prova successiva e non documentale di tale qualifica (intervenuta peraltro soltanto per cinque querelanti, attraverso la deposizione resa nel dibattimento di 2 grado).
b) La querela è stata proposta solo per il reato di diffamazione a mezzo stampa, onde non poteva considerarsi procedibile l'azione penale anche per il reato previsto dall'art. 57 c.p., dal momento che non era stata richiesta la punizione anche della condotta omissiva oggetto di tale norma penale, fatto diverso dalla diffamazione e titolo autonomo di reato.
La prima censura è infondata.
La querela che indichi soltanto la qualità del soggetto legittimato a proporla in relazione ai fatti-reato denunciati, ma non anche le prova della sua veridicità, non è affetta da nullità, perché questa non è comminata da alcuna disposizione di legge. Ed è legittima l'acquisizione della qualità del soggetto in corso di causa, anche quando sia maturata la prescrizione del reato, trattandosi di adempimento che attiene alla procedibilità dell'azione penale, che va verificata in ogni stato e grado del giudizio.
In riferimento poi ai querelanti, diversi da quelli costituiti parte civile ed escussi in appello in ordine alla loro qualifica di guardia giurata, è evidente che i giudici del merito ne abbiano ritenuta provata l'appartenenza all'istituto di vigilanza senza necessità di ulteriore accertamento.
Và disattesa anche l'altra censura.
Non compete al querelante dare una qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi ad esporre lo stesso nella sua materialità, atteso che il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale annunciato nella sua essenzialità, spettando al giudice e non al privato attribuire a esse la qualificazione giuridica in ordine alla eventuale sussistenza di un determinato tipo di reato e alla conseguenza che ne derivano (cfr. Cass. Sez. 6^, 11.5.2000, Migliore). Correttamente, pertanto, il giudice può ravvisare, a carico del direttore responsabile di un giornale, il reato di omissione di controllo ex art. 57 c.p., pur essendo stata la querela proposta esclusivamente per la diffamazione a mezzo stampa.
5. Violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione all'art. 578 c.p.p.. esaminato in forma monca il merito della responsabilità, la corte territoriale ha integralmente trascurato gli specifici motivi concernenti la condanna provvisionale e al sua illegittimità, per non essere stato individuato il danno autonomamente prodotto dall'articolo e non potendo il danno morale aggiungere il parametro della provvisionale.
Il motivo è inammissibile, poiché è indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che il riconoscimento e la determinazione della misura della provvisionale a favore della parte civile, essendo rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che non ha in proposito un obbligo di motivazione, sono insindacabili in sede di legittimità, soprattutto perché, non avendo autorità di giudicato nel successivo processo civile, il provvedimento non pregiudica le successive definitive statuizioni sul punto e risulta privo del carattere della decisorietà, in quanto destinato ad essere assorbito dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento nella competente sede civile (Cass. Sez. 5^, 22.4.1999, Simeoni;
Sez. 6^, 13.1.1 99, Prone).
6. Violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 129 comma 1 c.p.p. attuata con l'ordinanza del 24 marzo 2003.
Si deduce che in presenza della maturata prescrizione del reato, la corte doveva registrarne immediatamente l'effetto tipico della estinzione del reato medesimo, ed astenersi dal compiere accertamenti diretti ai soli effetti civili.
Il motivo va respinto, in quanto proposto a corollario del motivo procedurale, esposto sub) 4/a, che si è visto infondato.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2005