Sentenza 31 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la querela proposta nei confronti del direttore di un periodico a titolo di concorso con l'autore della pubblicazione non esclude, di per sé, la volontà di punizione del querelante, evincibile dal tenore della querela, nei confronti del direttore anche ai sensi dell'art. 57 cod. pen. (omesso controllo del direttore sulla pubblicazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2008, n. 10037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10037 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 31/01/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 493
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 041401/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso presentato da:
1) EI ORESTE N. IL 23/01/1947;
avverso SENTENZA del 28/02/2006 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
Udite le conclusioni di inammissibilità del S.P.G. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro;
Udito il difensore Avv. PALADINO.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Il Tribunale di Caltanissetta aveva condannato con generiche prevalenti, ad Euro 400,00, di multa e risarcimento dei danni in solido alla Parte Civile, liquidati in Euro 5.000,00, EI Oreste, direttore responsabile del periodico "L'informatore" per ipotesi aggravata di cui all'art. 57 c.p., e SE OV (intanto deceduto), avvocato e già sindaco di Marsala, per diffamazione a mezzo stampa di IN SC, Procuratore della Repubblica.
SE aveva scritto una lettera aperta, pubblicata sul periodico il 23.6.97, solo in parte. In questa attribuiva al Dott. SC la violazione di precise regole giuridiche dettate a tutela della dignità e dell'immagine dell'indagata", che avrebbero esposto l'NS a "pubblica esecrazione" e la prassi spregiudicata seguita da lui e dal suo ufficio del processo in piazza prima che in aula di giustizia", e concludeva: "non si dolga se consegno la presente ai mass media prima che a Lei. La consideri una mia piccola rivalsa: ho inteso ripagarla con egual moneta". In effetti l'attribuzione non rispondeva al vero, perché la divulgazione a mezzo di altro organo di stampa era dovuta ad altro coindagato. La Corte di appello ha dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto a EI, confermando le statuizioni civili. Ha escluso che, pur essendo la querela di SC proposta contro l'imputato per concorso nel reato di diffamazione, il reato perché spetta al Giudice e non al querelante dare la qualificazione del fatto, e dunque il reato era perseguibile anche sotto il profilo indicato, con riferimento a giurisprudenza in tal senso (Cass. Sez. 5^, n. 15463/05 e v. 45249/01 e 8418/92). Il ricorso denuncia:
1 - inosservanza dell'art. 336 c.p.p., e art. 57 c.p., perché l'offeso aveva proposto querela
contro
EI per concorso con l'NS in diffamazione aggravata a mezzo stampa, e non per il delitto colposo, men che querela polivalente e dunque il reato non era perseguibile (Cass. Sez. 5^, n. 46266/03, Sez. 1^, n. 34543/01 e Sez. 5^, 36863/01);
2 - violazione di legge e vizio di motivazione, perché la sentenza da atto che EI ha effettuato il controllo, avendo pubblicato solo in parte la lettera, mantenendo fermi taluni brani ritenuti offensivi, ma in ipotesi il Giudice avrebbe dunque dovuto ritenere il diverso delitto di cui all'art. 595 c.p., (ovviamente in concorso) e non quello dell'art. 57 c.p., e verificare la sussistenza del dolo. Comunque il controllo deve essere improntato a criteri di ragionevolezza, non potendosi pretendere che il direttore spinga i suoi accertamenti a livello di approfondimento più vicini a quella di natura "giudiziaria", che giornalistica. E nella specie risulta vera la lettera ed il suo invio al Dott. SC, che l'autore della lettera era persona assai nota sul piano politico e su quello professionale, e che nessun ragionevole dubbio poteva sussistere, alla luce degli elementi che EI aveva a disposizione, sulla verosimiglianza delle affermazioni contenute nella lettera.
2 - Il ricorso, per alcuni versi inammissibile, è comunque infondato.
- Va premesso che la volontà di querela, per la cui manifestazione non vi sono formule vincolanti (Cfr., Sez. 6^, n. 11386/03 - 223950), è per diritto vivente oggetto di valutazione di merito, per sè insindacabile se correttamente motivata (Cass. Sez. 5^, n. 10672/79, Giovannelli, CED rv. 143651; idem, n. 8034/99, Carta - 213806). Pertanto questa Corte verifica solo i criteri di induzione e la logicità d'inferenza adottati dal giudice.
In materia di querela per diffamazione a mezzo stampa, una parte della giurisprudenza in questa luce riconosce: "la querela proposta nei confronti dell'autore dell'articolo diffamatorio si estende al direttore responsabile del reato di omesso controllo sulla pubblicazione a norma dell'art. 57 c.p., purché la reale volontà del querelante sia intesa a chiedere comunque la punizione anche di quest'ultimo, a nulla rilevando che nell'atto di querela manchi un espresso riferimento alla predetta norma incriminatrice (Cass. Sez. 5^, n. 45249/01, Ma/tinelli, rv. 221016; - conf. a n. 8418/92, Zatterin, rv. 191928 e n. 7741/99, Scalfari, rv. 213690). Ed è l'indirizzo in cui si riconosce la sentenza impugnata. Si è bensì precisato: "la querela a carico del giornalista non si estende al direttore del giornale, ai sensi dell'art. 123 c.p., atteso che tale norma prevede l'estensione a tutti coloro che sono individuabili come autori del medesimo reato, mentre l'omesso controllo sulla pubblicazione di un articolo offensivo costituisce reato distinto dalla diffamazione e considerato che l'art. 58 bis c.p., che prevede che la querela proposta contro il direttore abbia effetto anche nei confronti dell'autore dello scritto, ha natura eccezionale (così, Cass. Sez. 5^, n. 4595/05, P.M. in proc. Napolitano, rv. 217744). Ma il principio si riferisce al caso in cui il direttore responsabile non sia chiamato in causa per la diffamazione. Dunque non concerne l'interpretazione della volontà di querela in relazione all'omesso impedimento dell'evento da parte del direttore, ma proprio e solo l'estensibilità della querela. Diametralmente opposto è il principio affermato da Cass. Sez. feriale n. 35453/01, Centorrino (rv. 219748), cui in effetti si rifà il ricorso, che concerne l'ipotesi in cui il direttore sia chiamato in causa direttamente. Essa afferma: "In tema di diffamazione a mezzo stampa, attesa l'autonomia dell'ipotesi colposa prevista dall'art. 57 c.p., a carico del direttore responsabile per omesso controllo sul contenuto della pubblicazione, deve escludersi che essa sia perseguibile allorché il querelante si sia limitato ad indicare tanto l'autore dello scritto quanto il direttore responsabile come correi nel reato di diffamazione in suo danno, occorrendo invece che nella querela sia esplicitamente espressa la volontà che il direttore responsabile venga perseguito a titolo di colpa per omesso controllo, ovvero che si proceda per qualsiasi ipotesi di reato riscontrabile a suo carico".
In effetti l'ultima frase non esclude l'estensione implicita. Perciò il principio non può essere inteso come affermazione di un criterio vincolante per escludere che il querelante abbia chiesto la punizione del direttore responsabile per avervi dato comunque causa. Difatti da un lato rileva che il querelante dolga dell'evento da cui dipende l'esistenza del reato, comunque si qualifichi il comportamento dell'autore della condotta, e di più l'adozione del termine "concorso" non ha senso univoco.
L'art. 57 c.p., difatti pone l'eccettuazione espressa "fuori dei casi concorso" rispetto ad una condotta omissiva propria, qualificata in relazione all'obbligo del "direttore responsabile" di impedire l'evento (art. 40 cpv. c.p.), per affermare la punibilità a pena inferiore se l'obbligo è inosservato per colpa. Ma se, l'ipotesi disciplinata dall'art. 57 c.p., è residuale rispetto a quella del concorso nel fatto dell'autore della pubblicazione, è sicuramente sussidiaria anche di quella dolosa per fatto omissivo o commissivo del direttore dovuto a dolo pure solo eventuale. In tal caso egli risponde direttamente della diffamazione.
E si ravvisa il dolo, per esempio se il direttore pone mano sullo scritto prima della pubblicazione, come rileva nella specie il ricorso o dispone la sua pubblicazione con determinate modalità offensive in rapporto di contesto. In tal caso non si tratta di un concorso di cause, di cui è colposa quella ascritta al direttore responsabile ex lege, bensì del concorso di più cause dolose, di cui una ascrivibile allo stesso direttore (v. la distinzione tra concorso del direttore con l'autore dell'articolo e titolo autonomo di responsabilità dolosa, già in Cass. Sez. 4^, 8716/81, Cederna, massimata dal CED con il n. 150398).
La problematica di lettura della volontà di querela del direttore responsabile, in una con l'autore dello scritto pubblicato, è dunque assai più complessa di quanto sembra prospettare taluna giurisprudenza per via casistica. Se difatti dal tenore della querela il querelante non risulta disporre di alcuna prova di concorso eventuale nel reato, men che di concorso di cause, e specificamente di concorso di cause di cui ciascuna punibile a diverso titolo, è impossibile escludere la sua volontà di punizione del direttore sol perché lo indichi in concorso con l'autore dello scritto. Si osservi da ultimo che l'autonomia dei reati è stata riconosciuta in giurisprudenza per distinguere sotto il profilo procedurale la volontà di punizione dell'offeso, non al momento della querela, ma della remissione (Cass. Sez. 6^, n. 3291/78, Ducati, 138390 - Sez. 5^, 36378/04, Carta, 229329). Ed è evidente la possibilità di una distinzione in fatto del venir meno della volontà di punizione espressa dal già querelante, in tal caso.
In sintesi, la volontà di querela contro il direttore responsabile anche ai sensi dell'art. 57 c.p., a fronte dell'evento alla cui causazione il direttore ha contribuito, non può essere esclusa sol perché il querelante chiede la punizione del direttore qualificandolo come concorrente con l'autore della pubblicazione e non anche responsabile a titolo di colpa.
- Passando a questo punto al caso, la sintesi del ricorso è la seguente: SC si è querelato per concorso in diffamazione, ed in effetti EI avrebbe messo mano sulla lettera da pubblicare con alcun taglio, e si è invece proceduto per omesso controllo, ma si tratta di concorso. Orbene si sarebbe dovuto o dichiarare non doversi procedere per mancanza di querela per il reato per cui si è proceduto, o ritenere la colpevolezza per il reato di concorso in diffamazione, escludendo il dolo dell'imputato. Sennonché il ricorso per tal via afferma in effetti il concorso di cause dolose, e s'incentra su un paradosso erroneo.
Difatti risulta infondato il 1^ motivo per quanto si è detto, e manifestamente infondato se non addirittura privo d'interesse il 2^, posto che l'ipotesi colposa è, per quanto detto, comunque residuale e di minore gravità. Oltre le argomentazioni sono di fatto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2008