Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2009, n. 19020
CASS
Sentenza 22 gennaio 2009

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Massime1

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la previsione di cui all'art. 336 cod. proc. pen. - per la quale la querela è proposta mediante dichiarazione nella quale si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato - implica che il querelante è tenuto ad esporre nella sua materialità il fatto che ritiene lesivo, ma non ha l'onere della sua qualificazione giuridica, che compete invece al giudice, il quale può legittimamente ravvisare a carico del direttore responsabile del giornale il reato di omesso controllo, ancorché la querela sia stata proposta nei suoi confronti - a titolo di concorso con l'autore della pubblicazione - per il reato di diffamazione.

Commentario1

  • 1Diffamazione: in caso di offesa alla memoria del defunto, la querela può essere sporta dagli eredi
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023

    La massima In tema di diffamazione, nel caso di "offesa alla memoria del defunto", i prossimi congiunti e gli altri soggetti indicati dall'art. 597, comma 3, c.p. sono legittimati "iure proprio" ad esercitare il diritto di querela, quali soggetti passivi dell'offesa. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, non occorre che i querelanti manifestino espressamente la volontà di tutelare la memoria del loro congiunto, essendo sufficiente che espongano l'accadimento storico ritenuto lesivo -Cassazione penale sez. V - 24/06/2021, n. 31530). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2009, n. 19020
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19020
Data del deposito : 22 gennaio 2009

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