Sentenza 22 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la previsione di cui all'art. 336 cod. proc. pen. - per la quale la querela è proposta mediante dichiarazione nella quale si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato - implica che il querelante è tenuto ad esporre nella sua materialità il fatto che ritiene lesivo, ma non ha l'onere della sua qualificazione giuridica, che compete invece al giudice, il quale può legittimamente ravvisare a carico del direttore responsabile del giornale il reato di omesso controllo, ancorché la querela sia stata proposta nei suoi confronti - a titolo di concorso con l'autore della pubblicazione - per il reato di diffamazione.
Commentario • 1
- 1. Diffamazione: in caso di offesa alla memoria del defunto, la querela può essere sporta dagli erediAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, nel caso di "offesa alla memoria del defunto", i prossimi congiunti e gli altri soggetti indicati dall'art. 597, comma 3, c.p. sono legittimati "iure proprio" ad esercitare il diritto di querela, quali soggetti passivi dell'offesa. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, non occorre che i querelanti manifestino espressamente la volontà di tutelare la memoria del loro congiunto, essendo sufficiente che espongano l'accadimento storico ritenuto lesivo -Cassazione penale sez. V - 24/06/2021, n. 31530). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2009, n. 19020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19020 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 22/01/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 226
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 036436/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN IE N. IL 17/09/1951;
2) S.P.A. POLIGRAFICI EDITORIALE;
avverso SENTENZA del 18.06.2008 CORTE DI APPELLO di MILANO;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCALERA VITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Alfredo Montagna, che chiede la rimessione della causa alle Sezioni Unite;
udito l'avv. Giovene Ambra del Foro di Roma, sostituto processuale dell'avv. Confortola Ernesto in virtù di atto di nomina che deposita, difensore della parte civile, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso o il rigetto, come da conclusioni che deposita unitamente alla nota spese, e si oppone alla richiesta di remissione alle Sezioni Unite;
udito l'avv. Biffani Alberto del Foro di Milano, difensore di NÈ RI e della Spa Poligrafici Editoriale, che si associa alle richieste del P.G. e chiede l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
1.- NÈ RI ricorre, unitamente al responsabile civile S.p.a. Poligrafici Editoriale, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 16 agosto 2008 che, confermando sul punto quella di primo grado, l'aveva ritenuto responsabile del reato di omesso controllo, contestatogli perché, nella qualità di direttore del quotidiano "Il Giorno", aveva consentito che sul numero del 14 febbraio 2003 dell'edizione Sondrio e Valtellina, in testa ad un articolo intitolato "Ho pagato a Milano", fosse pubblicato un sommario nel quale erano stati attribuiti ad NT IL, all'epoca sindaco di Valfurva, non indicata nominativamente ma secondo i giudici di merito univocamente identificabile, comportamenti estremamente riprovevoli;
la corte territoriale aveva invece accolto l'appello della parte civile, che aveva lamentato l'esiguità della somma liquidata in primo grado a titolo di risarcimento del danno, somma che la corte territoriale aveva raddoppiato.
Nel sommario suddetto, ove peraltro erano stati riportati fatti e circostanze di cui l'articolo non parlava, si diceva che fonte confidenziale aveva riferito ai Carabinieri come nel compartimento ANAS di Sondrio agisse un faccendiere in gonnella, rampante in politica, tanto che era divenuta sindaco, ed aveva ottenuto anche una consulenza retribuita con 25.000 Euro.
Deduce il ricorrente:
1) errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 123 c.p., atteso che la NT aveva proposto querela solo per il reato di diffamazione, ancorché sia nei confronti dell'autore dell'articolo che del direttore del quotidiano, mentre invece la sentenza impugnata, disattendendo specifico motivo di gravame, aveva ritenuto che gli effetti della querela potessero essere legittimamente estesi, quanto al direttore del giornale, al diverso reato colposo di omesso controllo;
2) carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla dedotta violazione dell'art. 522 c.p.p.. Con l'appello infatti era stata censurata la sentenza di primo grado per aver fondato l'affermazione di responsabilità prevalentemente sull'intitolazione dell'articolo, che secondo il primo giudice collegava tendenziosamente il contenuto del sommario all'inchiesta in corso nei confronti di funzionali dell'ANAS per una vicenda di tangenti - di cui invece parlava l'articolo - nonostante la circostanza non fosse stata oggetto di specifica contestazione;
3) difetto di motivazione in ordine alla valutazione dei fatti, sia perché era stata ritenuta per certa l'univoca identificazione della NT nel "faccendiere in gonnella", indicato nel sommario;
sia per l'acritica condivisione delle dichiarazioni della parte civile;
sia perché quanto riportato nel sommario era sostanzialmente vero, tanto che la stessa querelante aveva riconosciuto di aver intrattenuto rapporti con l'Anas e di aver ricevuto da detto ente incarichi ben retribuiti ad onta della sua giovane età e della sua inesperienza (si era appena laureata);
4) Omessa delibazione del motivo di appello con cui erano state chieste le attenuanti generiche, immotivatamente negate;
5) Immotivato accoglimento dell'appello della parte civile ed altrettanto immotivato raddoppio della somma liquidata in primo grado a titolo di risarcimento del danno.
2.- Il ricorso è nel complesso destituito di fondamento. a) Non ha pregio la questione processuale prospettata con il primo motivo, con cui è stato dedotto il vizio di erronea applicazione della legge penale, ed in particolare degli artt. 57 e 123 c.p., per avere la corte territoriale ritenuto che la querela per fatti di diffamazione a mezzo stampa, non espressamente proposta contro il direttore del quotidiano anche per il reato colposo di cui all'art. 57 c.p., possa valere a consentire l'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti per quest'ultimo reato.
Il ricorrente invoca un orientamento di questa Corte, che assume prevalente, secondo il quale, stante la sostanziale diversità ontologica, sostanziale e strutturale del reato di diffamazione rispetto a quello di omesso controllo di cui all'art. 57 c.p. deve escludersi che quest'ultimo possa essere perseguibile se il querelante si sia limitato ad indicare l'autore dello scritto ed il direttore del giornale come correi nel reato di diffamazione in suo danno.
Nei termini in cui è stato esposto, l'orientamento non è maggioritario ne' condivisibile, e del resto le pronunce meno risalenti e più significative che parrebbero espressione dell'orientamento in esame, non sono caratterizzate dalla perentorietà e recisione che il ricorrente sostiene. Infatti Cass. Sez. 5^ n. 46226 del 21.10.2003 - CI ed altro - che pare affermare il suddetto principio, fa tuttavia salve le ipotesi in cui la querela sia "polivalente", e cioè contempli un'istanza di punizione che esponga il fatto e chieda che si proceda per qualsiasi ipotesi di reato riscontrabile.
La sentenza della Sez. 5^ n. 4595 del 6.11.2000 - P.M. c/ Napoletano - si occupa invece della diversa fattispecie di una querela per diffamazione a mezzo stampa, proposta solo contro l'autore dell'articolo asseritamene diffamatorio, e correttamente esclude che possa intendersi estesa al direttore del quotidiano per il diverso reato colposo di omesso controllo, per la sostanziale diversità tra loro delle ipotesi criminose.
Per una compiuta disamina occorre allora prendere le mosse dal chiaro dettato dell'art. 336 c.p.p., secondo il quale la querela è proposta mediante dichiarazione nella quale "si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato", il che vale a dire che il querelante è tenuto ad esporre nella sua materialità il fatto che ritiene lesivo, ma non ha l'onere della sua qualificazione giuridica, che compete invece al giudice, che può legittimamente ravvisare a carico del direttore responsabile di un giornate il reato di omissione di controllo ancorché la querela sia stata proposta nei suoi confronti per il diverso reato di diffamazione (Sez. 5^ n. 15643 dell'11 marzo 2005 - AL EN +1-; Sez. 5^ n. 10037 - Casadei - del 31 gennaio 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Del resto è contro il principio del favor querelae ritenere che l'istanza di punizione possa essere vanificata perché nell'atto il fatto asseritamene lesivo, pur esposto compiutamente, non sia stato qualificato adeguatamente, nonostante sia inequivoca la voluntas querelae.
Diviene allora centrale la verifica della adeguatezza, sul punto, della motivazione della sentenza impugnata, con esclusivo riferimento ai criteri di induzione ed alla logicità d'inferenza adottati dal giudice del merito in ordine alla identificazione della volontà di querela, atteso che la qualificazione dell'atto di querela e l'apprezzamento della sua portata implicano valutazione di merito che in questa sede di legittimità è insindacabile se correttamente motivata.
Va rilevato allora che tanto il Tribunale che la Corte territoriale hanno dato atto che la querela era stata proposta contro l'autrice dell'articolo e contro il direttore del quotidiano ("e di tutti coloro che con gli stessi hanno concorso", come riferisce anche il ricorrente) per il contenuto diffamatorio del sommario che precedeva l'articolo, ed era chiaramente intesa a sortire la punizione dei responsabili.
Nei confronti della giornalista il procedimento era stato poi archiviato perché era risultato per certo per un verso che l'articolo non conteneva espressioni diffamatorie, per l'altro che nè il sommario ne' il titolo del pezzo le appartenevano. Nei confronti del direttore del quotidiano, invece, era stata promossa l'azione penale non per la diffamazione prospettata in querela, ma per omissione di controllo.
Il "fatto" di cui si chiedeva la punizione, quindi, era costituito dal discredito indotto negli amministrati della comunità di cui l'architetto IL Antonioni era sindaco, per espressioni di per sè denigratorie, per giunta collegate ad una vicenda di malaffare per la quale erano in corso indagini preliminari, in modo da lasciar intendere ai lettori che anche lei fosse in qualche modo coinvolta in analoghi traffici illeciti.
Il fatto lesivo era pertanto unico, ed il querelante chiamava a risponderne il giornalista autore dell'articolo ed il direttore del quotidiano, a nulla rilevando che due soggetti diversi potessero rispondere dello stesso fatto illecito a diverso titolo, in virtù della loro diversa posizione professionale, e non poteva certamente ritenersi tenuta la querelante a sottili disquisizioni giuridiche per la qualificazione del fatto, onere che si tradurrebbe in ostacolo fortemente limitativo dell'esercizio del diritto di querela. Valga peraltro aggiungere che i giudici del merito avevano osservato come il NÈ avrebbe dovuto più correttamente rispondere del delitto di diffamazione, dovendo a lui imputarsi tanto il sommario non firmato che il titolo del pezzo. Non può allora non considerarsi che se perfino i giudici avevano revocato in dubbio la qualificazione giuridica del fatto prospettata nel capo di imputazione, ben maggiori sarebbero state le difficoltà del querelante, che avrebbe visto limitato il diritto di querela ove impastoiato da ingiustificati formalismi, ad di là della sicura volontà di conseguire il perseguimento del fatto lesivo. Una volta, allora, che era stato accertato dai giudici del merito che la querelante intendeva che si procedesse contro tutti i responsabili per i fatti denunciati, come si è già detto specificamente indicati, a prescindere dalla loro qualificazione giuridica legittimamente si è proceduto contro il NÈ per il reato di omissione di controllo, ancorché lo stesso, unitamente alla giornalista autrice dell'articolo, fosse stato querelato solo per diffamazione. In conclusione, poiché per l'art.336 cpp con la querela si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato, se il fatto ritenuto illecito nell'istanza di punizione è esposto compiutamente, legittimamente il P.M. o il giudice può qualificarlo prescindendo dall'indicazione, eventualmente diversa, contenuta nella querela - ovviamente nei limiti della fattispecie concreta indicata dal querelante - tanto più se, come nel caso di specie, un'ipotesi prospettata come delittuosa è stata poi ritenuta contravvenzionale. b)Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza giacché, come ha esattamente osservato la corte territoriale, la condotta per la quale è stata pronunciata condanna in danno del NÈ era stata compiutamente contestata, e la diffamazione era stata ritenuta integrata dal complesso di titolo e sommario, cui seguiva l'articolo che invece riferiva di altro;
in particolare il contenuto denigratorio del sommario risultava rafforzato dal titolo e dall'impaginazione, dal momento che l'articolo che seguiva parlava di un'inchiesta in corso per una storia di tangenti nell'ANAS.
Il punto nella sentenza impugnata è esaustivamente motivato con argomentazione ragionevole, immune da vizi logici e contraddizioni:
ciò stesso ne preclude il riesame in questa sede di legittimità. 3.- Le altre censure sono inammissibili.
La corte territoriale ha infatti puntualmente preso in esame le medesime questioni oggi proposte con il quarto e quinto motivo di ricorso, che erano state prospettate con i motivi di appello, dando conto con motivazione ragionevole e sufficiente delle ragioni della decisione, e ciò è a dirsi sia in ordine alla identificazione e riconoscibilità del "faccendiere in gonnella" di cui parlava il giornale nella persona dell'NT, sia per quanto concerne la mancata concessione delle attenuanti generiche. Quanto infine all'accoglimento dell'appello della parte civile, la corte territoriale aveva ritenuto inadeguato l'indennizzo risarcitorio liquidato in primo grado, considerando la fondatezza delle doglianze della signora NT, che assumeva di aver patito danno di ammontare ben maggiore della somma riconosciutale dal Tribunale di Milano, perché la notizia, contrariamente a quanto aveva affermato il primo giudice, era stata ripresa da altri quotidiani proprio in un momento che avrebbe offerto occasioni professionali interessanti, essendo in preparazione il campionato mondiale di sci, che si sarebbe svolto in Valtellina.
Per quanto in particolare concerne la quantificazione del risarcimento, la corte territoriale correttamente si affida a criteri di comune esperienza, considerando il danno che può aver ricevuto l'architetto NT sia sul piano politico che su quello professionale per l'essere stata accomunata a faccendieri disonesti. Il ricorso va pertanto rigettato.
Consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado, che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00 per onorari oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.200,00 per onorari oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2009